Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE dell'udienza del 15 aprile 2025
All'udienza del 2025 è comparso per parte opponente l'avv. Giorgio Scisca il quale si riporta al ricorso e alle proprie note conclusionali con l'allegata sentenza della Corte di Appello di Messina, sezione Lavoro.
Dichiara di essere anticipatario e chiede la distrazione di spese di lite e compensi.
E' presente per la pratica forense il dott. Persona_1
Nessuno è comparso per CP_1
Il Giudice invita la parte presente alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorrente precisa le conclusioni come sopra e la causa viene posta in decisione ex 429 comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Nell'udienza, il giudice,
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 16,20.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 739/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando C.F._1
(ME), via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Scisca
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente opponente–
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (C.F. e P.I. ), con sede in Roma, P.IVA_1
via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Messina, via
Consolare Valeria n. 81, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pavone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente–
2 Conclusioni: All'esito dell'udienza del 15-4-2025, la causa veniva assunta in decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c. giusta verbale in atti;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2-07-2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202400000774000, notificatagli il 3-06-2024, portante il complessivo importo di € 84.632,39, di cui € 14.466,92 a titolo di “recupero multe e ammende – multe ammende sanzioni amministrative” afferente agli anni 2009 e 2011 e relativamente alle cartelle di pagamento nn.
29520100021946813000, 29520120005407331000 e 29520150024293047000.
Sulla scorta delle doglianze esposte in fatto e in diritto nell'atto introduttivo, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di “1) In via cautelare, a fronte della fondatezza prima facie delle argomentazioni esposte nei motivi di ricorso (FUMUS), nonché della sussistenza del concreto e fondato pericolo che, nelle more della definizione del presente giudizio, l'Agente della
Riscossione possa procedere con ad iscrivere ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 e,
quindi, a procedere a pignoramento immobiliare in danno del ricorrente, con il rischio di arrecare allo stesso un danno economico grave ed irreparabile, anche in relazione all'impossibilità di accesso al credito bancario a causa della impugnata negatività, concedere inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ovvero all'udienza che verrà all'uopo fissata;
2) In via preliminare, ritenere e dichiarare in ogni caso, limitatamente agli importi di competenza dell'A.G. adita, l'illegittimità dell'atto opposto per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme afferenti a “recupero multe e
3 ammende – multe ammende sanzioni amministrative”, anni 2009 e 2011, per l'importo di € 14.466,92; 3) Nel merito, e senza recesso dalla superiore eccezione, per le ragioni di cui al secondo motivo di ricorso, ritenere e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva d'ipoteca opposta, stante l'omesso superamento del limite di € 20.000,00 imposto dall'art. 77, co.1 bis, DPR 602/73
del credito per cui si procede;
4) Per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva d'ipoteca per cui è causa, con ogni consequenziale determinazione di legge;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore distrattario, che dichiara di non aver percepito compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4-10-2024, si costituiva instando per “ritenere e dichiarare inammissibile, CP_1
improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta ex adverso per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, rigettarla unitamente a tutte le domande avversarie con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in merito alle spese processuali. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 15-10-2024, il ricorrente chiedeva l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, con ordinanza del 18-10-2024, l'istanza veniva rigettata per le motivazioni ivi articolate e, in particolare, poiché “la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'esecuzione forzata (vedi ad es. Tribunale Pavia sez. III, 15/11/2021, n.1427)
ma un avviso diretto a consentire all'interessato la partecipazione al procedimento “giacché la funzione della comunicazione consiste nel consentire
4 allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto”
(Cassazione civile sez. trib., 16/09/2021, n.25161). Quindi, sotto tale aspetto,
non potrebbe essere sospesa l'”efficacia esecutiva” di un atto che già ne è
privo...” (cfr. ordinanza in atti).
All'esito della successiva udienza del 24 febbraio 2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni delle parti all'udienza dell'14-04-2025, poi rinviata all'udienza del 15 aprile 2025, in cui le parti discutevano e concludevano come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c.
2. In primo luogo, va ribadito quanto già argomentato nell'ordinanza del
18 ottobre 2024, ovvero che, come chiarito dalla giurisprudenza, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'esecuzione forzata (vedi ad es. Tribunale Pavia sez. III, 15/11/2021,
n.1427) e ancora che il preavviso di iscrizione ipotecaria non ha una lesività immediata, posto che l'atto susseguente – ossia l'iscrizione ipotecaria – è (in astratto) l'atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario;
tant'è che ne viene ammessa un'impugnazione solo facoltativa per effetto della quale l'interesse alla decisione viene meno nel momento in cui dovesse avvenire l'iscrizione pregiudizievole, atteso che “Infatti questa Corte ha avuto modo di ribadire la necessità che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva, che consenta al contribuente d'interloquire in materia(cfr. Cass. 10/01/2017, n.380),
in ragione della natura dell'iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera
5 giuridica patrimoniale del destinatario (cfr. Cass. 0 5 /09/ 2016, n. 17612; Cass.
19/02/2016, n. 3316). L'atto prevede in particolare un termine per pagare o rateizzare, procedendosi in difetto all'iscrizione pregiudizievole, e come appena visto deve precedere l'iscrizione vera e propria, per cui senz'altro deve ritenersi come manifestazione anticipata della pretesa impositiva, a mente di quanto sopra ricordato. Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa dell'atto, resta però
pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto, viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (cfr. in particolare Cass. 11/05/2012,
n.7344)” vedi Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ordinanza 8 settembre 2022, n. 26534.
Ciò non esclude, tuttavia, che il destinatario possa facoltativamente impugnare la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria,
assumendone l'illegittimità, come nella vicenda a mano, a cagione dell'intervenuta prescrizione delle pretese ivi richiamate.
3. Nel caso in esame, nel merito, le doglianze del ricorrente appaiono infondate.
Anzitutto, giova premettere che, trattandosi di recupero multe,
ammende e spese processuali, il termine di prescrizione non è
quinquennale, come eccepito dal , ma bensì decennale. Parte_1
In secondo luogo, rileva notare che l'agente della riscossione convenuto ha documentato il perfezionamento delle notifiche delle cartelle di pagamento rispettivamente il 15-7-2010 (n. 29520100021946813000); il 14-
6 03-2012 (29520120005407331000) e il 2-02-2016 (29520150024293047000)
come da allegato 3 alla comparsa di costituzione.
A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che “il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (art. 49, D.P.R. n. 602 del 1973) e la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo (art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del
1973), consistendo, in buona sostanza, nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (con la conseguenza che l'agente della riscossione non è in grado di produrre la cartella proprio perché l'unico originale è in possesso della parte debitrice) (Cass. 24 settembre 2018, n. 22531, in motivazione;
Cass. 27
novembre 2015, n. 24235, in motivazione;
Cass. 23 giugno 2015, n. 12888, in motivazione); - conseguentemente, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), non sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. 15 settembre 2017, n. 21533; Cass. 13 maggio 2014, n. 10326); -
peraltro, in tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1,
seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale – una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario – deve ritenersi ritualmente consegnata
7 a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.,
superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 24 settembre 2018, n. 22531,
in motivazione;
Cass. 29 ottobre 2016, n. 21803; Cass. 27 novembre 2015, n.
24235, in motivazione;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246, in motivazione)” (cfr.
Tribunale Napoli sez. XIV, 07/03/2022 n. 2271).
E ancora “In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte,
del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez.
5 - Sentenza n. 33563 del 28/12/2018)”
(Tribunale Torre Annunziata sez. III, 01/03/2023 n. 615) e inoltre “l'agente della riscossione non deve né fornire prove sul contenuto della raccomandata, né
depositare l'originale o la copia integrale della cartella recapitata ed in caso di notifica di cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, in conformità al principio di "vicinanza della prova", la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa
8 prova. Questo il principio affermato dalle due ordinanze della Cassazione n.
14935/2020 e n. 14941/2020 ove la Corte ha altresì confermato che, in caso di contestazioni, neppure grava sull'agente della riscossione l'onere di depositare l'originale o la copia integrale della cartella” (Comm. Trib. Prov.le Milano
sez. I, 18/06/2021, n.2777).
Inoltre, con riferimento alle cartelle n. 29520100021946813000 per la somma di € 1.259,38 e n. 29520120005407331000 per la somma di €
7.461,48, l' ha prodotto in giudizio gli Controparte_2
atti che acquisiscono efficacia interruttiva del termine prescrizionale decorrente dalla data di notificazione delle precitate cartelle di pagamento del 15-07-2010 e del 14-03-2012 (vedi produzione documentale del 10-3-2025).
Tale produzione documentale va ritenuta ammissibile atteso che “Anche
se il rito del lavoro è caratterizzato da rigidi sbarramenti istruttori, la parte può
derogarvi tutte le volte in cui l'esigenza probatoria è sorta dalle difese dell'avversario e la prova risulti comunque decisiva per l'esito del giudizio quale nel rito del lavoro;
in sostanza la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o arrivati nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerge in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui” (Corte appello Palermo sez. lav., 09/09/2024, n.535).
Nel caso di specie, la predetta produzione documentale recante la prova della notifica sia del preavviso di fermo amministrativo sia dell'intimazione di pagamento, come si dirà, non soltanto risulta decisiva per l'esito del giudizio ma l'esigenza probatoria è sorta proprio
9 dalle difese del ricorrente di cui alle note scritte del 19-2-2025 (“...si eccepisce che controparte non ha allegato alcuna prova di atti interruttivi intervenuti della prescrizione del diritto alla riscossione, tra la data di asserita notificazione delle presupposte cartelle di pagamento e quella di notificazione della comunicazione preventiva d'ipoteca opposta, la quale si è perfezionata in data 03.06.2024; difatti, non sono state allegate le relazioni di notifica degli atti asseritamente interruttivi, in particolare del preavviso di fermo n. 29580201600012803000 e dell'intimazione di pagamento n. 29520239000476203000,
posto che i documenti prodotti ex adverso di cui agli allegati nn. 4, 6 e 7 non contengono alcun avviso di ricevimento e quindi la prova della assunta notificazione...).
Invero, con riguardo all'allegato n. 4 alla comparsa del resistente, ovvero il preavviso di fermo amministrativo, questo risulta notificato a mani del destinatario il 3-2-2017, come da sottostante relata:
A tal proposito, va rammentato che “Il preavviso di fermo amministrativo è
idoneo ad interrompere la prescrizione e ciò in ragione del contenuto informativo di cui si compone, che si appalesa funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, assolvendo alla funzione di richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà
10 iscritto il fermo in caso di inadempimento” (Corte Giustizia Trib. II grado,
(Abruzzo) sez. I, 01/07/2024, n.460).
Con riguardo all'allegato n. 6, ossia l'intimazione di pagamento n.
29520239000476203000, essa è stata notificata il 27 maggio 2023 al figlio convivente del , come da sottostante relata: Parte_1
Quanto, all'allegato n. 5 (notifica rimborso e proposta di compensazione), esso indica espressamente che “Poiché Lei risulta anche debitore della somma di Euro 287.347,221 (per dettaglio si veda la sezione
"Dettaglio del Debito" nella pagina seguente) La invitiamo a comunicare, entro
60 giorni dalla ricezione della presente se accetta o meno la proposta di
11 compensare tale debito con il suddetto credito di imposta” con l'elencato dettaglio dei debiti gravanti sul . Parte_1
Anche tale atto vale ai fini dell'efficacia interruttiva del termine prescrizionale, atteso che “La proposta di compensazione di cui all'art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 notificata al contribuente dall Controparte_2
deve qualificarsi come atto idoneo interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., costituendo in effetti esercizio della pretesa creditoria con riguardo alle cartelle di pagamento in precedenza notificate al contribuente. Con
detta proposta di compensazione, l'Ente deputato alla riscossione richiama la debitoria del contribuente in forza delle cartelle di pagamento precedentemente notificate e oppone al pagamento del credito d'imposta maturato dal contribuente il controcredito, proponendo la compensazione tra le due poste”
(Comm. trib. prov.le Milano sez. IV, 17/03/2021, n.1226)
E inoltre rileva notare che, quando la predetta proposta venne notificata al ricorrente in data 1 agosto 2022, non era ancora spirato il termine di prescrizione, relativamente alle pretese portate dalle precitate cartelle notificate il 15-07-2010 e il 14-03-2012.
Quanto, invece, alla pretesa portata dalla cartella esattoriale n.
29520150024293047000 recante la somma di € 5.746,06, premesso quanto già motivato in ordine alla prova della notificazione della stessa avvenuta il 2 febbraio 2016, come da sottostante produzione documentale in cui figura il numero della cartella esattoriale e la sottoscrizione a mani dello stesso che l'ha ricevuta: Parte_1
12 dalla data della notifica della cartella (2-02-2016) alla data della notifica della proposta di compensazione (1-08-2022), il termine di prescrizione decennale non era ancora maturato, fermo restando quanto sopra già
esposto in merito all'efficacia interruttiva della prescrizione del preavviso di fermo amministrativo notificato il 3-2-2017.
Né rileva il disconoscimento effettuato dal nelle note Parte_1
conclusionali del 27-03-2025 proprio per le medesime motivazioni evidenziate nell'allegata sentenza n. 37/2022 del 20-1-2022 della Corte di
Appello di Messina, Sezione Lavoro, a tenore della quale “Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, evidenziato come, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche abbiano la medesima efficacia probatoria degli originali e facciano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate sicché,
per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione,
ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio. Questa Corte
condivide l'orientamento giurisprudenziale già seguito dal giudice di prime cure. È certo che, nel caso di specie, l'opponente non abbia adeguatamente chiarito cosa debba intendersi per non conformità del documento, con specifico riferimento alla normativa speciale in materia di notifica della cartella di
13 pagamento (d.PR n. 600/73 art. 60). Pertanto, in conformità al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, seppure non debba avvenire in modo formale, debba comunque essere specifico e non equivoco (cfr ex multis
Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006,Tribunale Napoli sez.
lav. 5 luglio 2012 n. 20095). Nel caso di specie la parte opponente in primo grado si è limitata a contestare la conformità per il solo fatto che si trattasse di una fotocopia, ma non ha allegato alcunché al fine di orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto ecc. Nel caso in cui sia solo contestata, come nella fattispecie, la conformità della copia all'originale il giudice ha ampia facoltà
di accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni (Cass. n.
13334/1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n. 570/1985). In
conclusione, deve ritenersi che le cartelle sopra indicate siano state regolarmente notificate e non siano state tempestivamente opposte ex art. 24 citato (ossia nei
40 giorni dalla notifica) e che le stesse costituiscano, pertanto, titolo esecutivo valido ed efficace, restando esaminabili solo le questioni afferenti il maturare della prescrizione successiva alla notifica di esse”.
Ne deriva, allora, il rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
.
[...]
3. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente-opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 (salvo che
14 per la fase decisionale ove vanno applicati i parametri minimi anche in ragione della mancata comparizione all'udienza di discussione della parte resistente), tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non s'è svolta, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 2.547,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 739/2024
R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'opposizione proposta da per le causali di Parte_1
cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite del giudizio che si liquidano in Controparte_2
complessivi € 2.547,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Patti, 15 aprile 2025
15 Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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