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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 31/03/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1564/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
Parte
AVV. (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Salerno Maurizio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi al Vico
De Moricino n. 3; ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
resistente – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 31.03.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.05.2024 chiedeva che il Tribunale di Brindisi Parte_3 condannasse al pagamento in suo favore della somma di € 17.400,00; Controparte_1 tanto a titolo di compensi per l'attività professionale espletata nell'ambito del giudizio civile innanzi n. r.g. 3869/2018 celebrato dinanzi al Tribunale di Brindisi.
Il ricorrente indicava le attività processuali svolte in relazione al procedimento citato ed allegava documentazione a sostegno della domanda giudiziale promossa.
Rappresentava, inoltre, che successivamente alla revoca dall'incarico aveva più volte sollecitato il resistente al pagamento delle proprie spese.
1 Chiedeva, pertanto, liquidarsi le competenze relative all'attività professionale svolta nel corso dei predetti giudizi e la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 31.03.2025 il ricorrente precisava le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di esser accolto per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Prima di valutare la fondatezza della domanda occorre premettere, in tema di riparto dell'onere della prova, che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n. 19110; Cassazione civile
SS.UU, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie si ritiene che il ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente, documentando la sussistenza di un contratto tra le parti ed allegando l'inadempimento del cliente, il quale, d'altro canto, restando contumace, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento.
Orbene, con riguardo alla causa di cui al giudizio n. r.g. 3869/2018 è documentato il conferimento dell'incarico da parte del resistente e lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione come richieste dall'odierno ricorrente;
mentre la fase decisionale non è contemplata per sopravvenuta revoca dell'incarico. Part Alla luce di quanto innanzi, le competenze spettanti all'Avv. per le prestazioni professionali svolte in favore del resistente nel citato giudizio civile vanno liquidate come segue: la controversia è di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000 e i compensi possono essere liquidati sulla base dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (ante novella
2022), in relazione alle seguenti fasi: fase di studio € 3.375,00; fase introduttiva € 2.227,00 fase istruttoria/trattazione € 9.915,00; per un importo complessivo di € 15.517,00.
2 In conclusione, dovrà essere condannato, per la ragioni sopra specificate, Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € 15.517,00 Parte_3
oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, il resistente va condannato alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi (considerata l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto) con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 (fase studio € 460, fase introduttiva € 389, fase decisionale € 851). Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Part Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da AVV.
contro , così provvede: Parte_2 Controparte_1
- in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'Avv. Leo Cristino della somma complessiva di € 15.517,00 oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessive € 1.700,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Brindisi, 31/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 31/03/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1564/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
Parte
AVV. (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Salerno Maurizio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi al Vico
De Moricino n. 3; ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
resistente – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 31.03.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.05.2024 chiedeva che il Tribunale di Brindisi Parte_3 condannasse al pagamento in suo favore della somma di € 17.400,00; Controparte_1 tanto a titolo di compensi per l'attività professionale espletata nell'ambito del giudizio civile innanzi n. r.g. 3869/2018 celebrato dinanzi al Tribunale di Brindisi.
Il ricorrente indicava le attività processuali svolte in relazione al procedimento citato ed allegava documentazione a sostegno della domanda giudiziale promossa.
Rappresentava, inoltre, che successivamente alla revoca dall'incarico aveva più volte sollecitato il resistente al pagamento delle proprie spese.
1 Chiedeva, pertanto, liquidarsi le competenze relative all'attività professionale svolta nel corso dei predetti giudizi e la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 31.03.2025 il ricorrente precisava le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di esser accolto per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Prima di valutare la fondatezza della domanda occorre premettere, in tema di riparto dell'onere della prova, che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n. 19110; Cassazione civile
SS.UU, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie si ritiene che il ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente, documentando la sussistenza di un contratto tra le parti ed allegando l'inadempimento del cliente, il quale, d'altro canto, restando contumace, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento.
Orbene, con riguardo alla causa di cui al giudizio n. r.g. 3869/2018 è documentato il conferimento dell'incarico da parte del resistente e lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione come richieste dall'odierno ricorrente;
mentre la fase decisionale non è contemplata per sopravvenuta revoca dell'incarico. Part Alla luce di quanto innanzi, le competenze spettanti all'Avv. per le prestazioni professionali svolte in favore del resistente nel citato giudizio civile vanno liquidate come segue: la controversia è di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000 e i compensi possono essere liquidati sulla base dei valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (ante novella
2022), in relazione alle seguenti fasi: fase di studio € 3.375,00; fase introduttiva € 2.227,00 fase istruttoria/trattazione € 9.915,00; per un importo complessivo di € 15.517,00.
2 In conclusione, dovrà essere condannato, per la ragioni sopra specificate, Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € 15.517,00 Parte_3
oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, il resistente va condannato alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi (considerata l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto) con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 (fase studio € 460, fase introduttiva € 389, fase decisionale € 851). Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Part Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da AVV.
contro , così provvede: Parte_2 Controparte_1
- in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'Avv. Leo Cristino della somma complessiva di € 15.517,00 oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessive € 1.700,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Brindisi, 31/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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