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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1964 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Costa del Monte snc, cod. fisc. elettivamente domiciliato in C.F._1
MA (TE) alla Via Roma n.626, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Antonini
(cod. fisc. – fax 0861-717019 – email: CodiceFiscale_2
– pec: , che lo Email_1 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti, ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia del
21.02.2011 n.44, così come sostituito dall'art.1 DM Giustizia del 30.04.2013 n.48,
RICORRENTE
Contro
(C.F. e P. IV , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 signor con sede in Tortoreto (Te), Piazza della Libertà n.12, rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta deliberazione giuntale n.5 dell'11 gennaio 2023 e determina d'incarico n.187 del 16 marzo 2023 e procura allegata alla presente memoria, dall'avv. Stefano Mariano (C.F.
) del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato, con lui, alla CodiceFiscale_3 via I. Rozzi n.8, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo . Emai_3 [...]
t. Email_4
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, adito, contrariis reiectis,
- NEL MERITO in via principale, dichiarare l'Amministrazione Comunale , in CP_1 persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., responsabile delle lesioni all'integrità psicofisica tutte derivate al ricorrente in ragione degli accertati demansionamenti e dequalificazione subiti a decorrere dalla fine del mese di luglio luglio 2016 dal medesimo signor e da cui è derivata una condizione di stress situazionale, quale causa Parte_1 scatenante della patologia psichica consistente nel grave disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso conseguenti a eventi avversi e stressanti in ambito lavorativo, e da cui è, altresì, scaturito l'evento infartuale, e conseguentemente, condannare lo stesso
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1 delle seguenti voci di danno, nella misura appresso indicata:
1) danno non patrimoniale conseguente a “lesione temporanea e permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” e danno morale soggettivo conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, entrambi riconducibili alle lesioni derivanti dal demansionamento e dalla dequalificazione subiti, che hanno portato allo sviluppo di un disturbo dell'adattamento di tipo GRAVE con note ansiose ed umore depresso di tipo cronico, dovuto a situazione lavorativa di tipo avversativa, che determinano difficoltà reazionali e di prestazione, clinicamente significative per il marcato disagio e per la compromissione del funzionamento sociale, da quantificarsi in complessivi Euro 90.000,00, comprensivo di personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Giustizia a seguito della espletanda CTU medico - legale;
2) il tutto in uno agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del novembre 2016 sino al soddisfo;
- Condannare sempre ed in ogni caso il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di cui al presente grado di giudizio”.
Parte resistente: l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, per i motivi esposti in premessa,
1. rigettare, in via principale, il ricorso introduttivo, in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto;
2. in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento pur parziale del ricorso avverso, ridurre l'importo richiesto;
3. con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente giudizio";
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 14.11.2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , per ottenere la Controparte_1 liquidazione del danno non da demansionamento e dequalificazione, subito a decorrere dalla fine del mese di luglio 2016, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Teramo
n.590/2018 pubblicata in data 17.07.2018 e poi dalla sentenza della Corte di Appello di
2 L'Aquila n. 617/2019 pubblicata il 03/10/2019, da cui sarebbe derivata una condizione di stress situazionale, quale causa scatenante della patologia psichica consistente nel grave disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso, e da cui sarebbe, altresì, scaturito l'evento infartuale, da quantificarsi in complessivi Euro 90.000,00, comprensivi di personalizzazione.
A sostegno della domanda, ricostruiva tutta la vicenda fattuale da cui era scaturito il pregresso contenzioso, deducendo, in particolare:
- di aver svolto attività lavorativa, per conto della P.A. deducente, a far data dal 10 dicembre 1985;
- che, in forza di concorso interno, veniva inquadrato, a decorrere dal 01 luglio 1999, quale “Operatore ” e come tale individuato quale custode cimiteriale;
Per_1
- che a decorrere dalla medesima data del primo luglio 1999 veniva inquadrato con determinazione n.91 del 29.06.1999 nella 4^ q.f;
- che con determinazione n.158 del 01.10.1999 adottata dal responsabile del servizio, è stato inserito nella Categoria “A” del nuovo sistema di classificazione (C.C.N.L.
31.03.1999) e nella categoria “B” a far data dal 01.07.1999;
- che in data 05.11.2004 il Comune di Tortoreto (TE), nella persona dell'allora Direttore
Generale, Dott. , sottoscriveva unitamente al ricorrente “Contratto Persona_2 individuale di lavoro a tempo indeterminato”, con il quale, nel confermare l'assunzione a tempo pieno indeterminato, l'Amministrazione Comunale di Tortoreto
(TE), inseriva il dipendente nella categoria “B” posizione economica attuale “B3”, con il profilo di esecutore tecnico specializzato, attribuendo allo stesso le mansioni di
“esecuzione operazioni manuali di tipo specialistico inerenti il servizio cimiteriale –
Settore Demografia e Statistica”;
- che nello svolgimento di tali mansioni esercitava la responsabilità della “Regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285”, e provveduto, altresì, a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle specifiche operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, di resti di ceneri, consacrate e previste nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del
Consiglio Comunale di Tortoreto (TE) n.13 del 26.03.2015;
- che con nota prot. n.14/2015 del 27.08.2015, nella persona del Segretario Comunale, in funzione di Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, Dott.
3 , il Comune dava corso ad un procedimento disciplinare a carico Persona_3 del dipendente, a cui seguiva sospensione del procedimento disciplinare;
- che con nota del 28.07.2016 l'amministrazione comunale comunicava al ricorrente l'adozione del provvedimento di natura cautelare consistente nel “trasferimento temporaneo presso il Settore n.8 – Ambiente – Manutenzione – Protezione Civile –
Magazzino Unico Autoparco – alle dipendenze del Responsabile del Servizio, sig.
con decorrenza 1 agosto 2016 e fino al 31 dicembre 2016, salvo Parte_2 eventuali proroghe o revoche motivate e con riserva di adozione di ulteriori o diversi provvedimenti cautelari, ove dovesse risultare necessario”;
- che tale trasferimento comportava l'adibizione a mansioni di manovalanza, in totale dispregio della funzione di responsabilità fino ad allora svolta ed esercitata.
Aggiungeva di aver impugnato il predetto trasferimento che, sia in primo grado, che in grado di appello, si concludeva con la declaratoria di illegittimità del collocamento all'interno del settore 6 con profilo professionale di Esecutore tecnico specializzato, poiché configurante ipotesi di demansionamento e con la condanna dell'ente locale al ricollocamento in una posizione confacente al suo livello di inquadramento. Assumeva che solo successivamente alla sentenza del Giudice di primo grado, l'Amministrazione Comunale si avvedeva ad adibirlo ad espletare attività di copisteria e di archiviazione all'interno degli uffici comunali, senza alcuna mansione e senza svolgere alcuna utile attività, dunque, costretto ad una avvilente quanto illegittima condizione di costante demansionamento e dequalificazione.
Deduceva che il comportamento umiliante e denigratorio posto in essere dall'Ente comunale e la sopravvenuta collocazione demansionante, comportando un cambiamento profondo della vita lavorativa e di relazione del , causavano una Parte_1 condizione di assoluta prostrazione e frustrazione psico-fisica, ingenerando uno stato costante di insicurezza, ansia e depressione, aggravato anche dalla considerazione sociale che la collettività riponeva nei suoi confronti, avendolo sempre visto come responsabile del cimitero,
e poi improvvisamente relegato a mansioni degradanti. Sottolineava che la situazione di stress era comprovata dai certificati medici prodotti, assumendo che tale condizione aveva avuto rilevanza, quantomeno concausale, con la patologia coronarica che lo aveva colpito, sicchè il danno biologico subito poteva essere quantificato nella percentuale del 10% a cui aggiungere il danno biologico derivante dal disturbo cardiaco, per un valore pecentuale complessivo di invalidità del 30%, a cui aggiungere il danno morale soggettivo, per una quantificazione complessiva di € 90.000,00.
4 1.2. La parte resistente si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendo il rigetto. In particolare, assumeva che successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo stato “esternalizzato” il servizio cimiteriale, il Parte_1 veniva adibito allo svolgimento, all'interno degli uffici comunali e non, dunque, all'esterno, come dallo stesso falsamente dedotto, di attività amministrativa, equivalente ex art.52 d.lgs n.165/2001 a quella svolta in precedenza, sotto la supervisione del dirigente, dott. Pt_2
sottolineando come il ricorrente risultava essere assente per gran parte del periodo
[...]
2017 – 2020, salvo essere collocato a riposo a far data dal 01 giugno 2020.
Eccepiva che tra le parti si era formato il giudicato in ordine al demansionamento, con la conseguenza che gli effetti erano da riconnettere alla deliberazione del 09 novembre 2016, risultando questa la data di partenza a cui collegare temporalmente la richiesta di risarcimento danni, ed essendo, dunque, irrilevanti i fatti precedenti.
Aggiungeva che, invece, alcun giudicato si era formato in ordine alla richiesta di risarcimento danni e sul fatto che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, a seguito della sentenza di primo grado, non avessero rispettato il suo iniziale inquadramento e la professionalità acquisita negli anni.
Dopo aver sottolineato che l'onere probatorio circa l'an ed il quantum debeatur del danno rivendicato era a carico del ricorrente, ne contestava la sussistenza, rilevando come non vi era stata alcuna richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e come fosse affetta da genericità ed indeterminatezza quella relativa al danno morale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa
è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, al termine della quale è stata disposta CTU medico legale, ed infine rinviata all'udienza del 8.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con il presente giudizio il ricorrente intende ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale (danno biologico e morale) da demansionamento, alla luce di quanto accertato dal Giudice del Lavoro di Teramo, con sentenza n. 590/2018, confermata in sede di appello,
5 dalla sentenza n. 617/2019 della Corte di Appello di L'Aquila, non impugnata e dunque passata in giudicato.
In verità, pur dando atto il ricorrente del giudicato formatosi, lo stesso ha inteso ottenere il risarcimento del danno in ragione degli “accertati demansionamenti e dequalificazione subiti
a decorrere dalla fine del mese di luglio 2016”, assumendo, altresì, quale diverso profilo di indagine, che la condotta di demansionamento si sarebbe perpetuata anche successivamente alla sentenza di primo grado. Rispetto, però, a tale successivo demansionamento non viene formulata alcuna specifica domanda di accertamento o di natura dichiarativa, essendo la pretesa formulata in questa sede, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno quale conseguenza dell'accertato demansionamento subito. Appare, però, evidente che al fine di accertare e verificare l'eventuale sussistenza del danno patito, è necessario preliminarmente verificare la durata della condotta illecita, in quanto presupposto costitutivo della domanda.
2.1. Ciò premesso, al fine di meglio definire i confini del sindacato del presente giudizio, è necessario prima di tutto verificare l'ambito di estensione del giudicato intervenuto sul demansionamento.
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 29.6.2017, adiva Parte_1 il Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la ricollocazione presso il servizio cimiteriale con lo stesso ruolo e la stessa funzione di custode di cimitero ed addetto alle esecuzioni di operazioni manuali di tipo specialistico, eccependo la illegittimità del trasferimento cautelare disposto in pendenza del procedimento disciplinare, mai concluso, perché comportante dequalificazione e demansionamento.
Con sentenza n. 590/2018 il Tribunale di Teramo, previa disapplicazione della deliberazione n. 123 del 9.11.2016, ha ritenuto la illegittimità della collocazione di
[...]
all'interno del settore 6 degli uffici comunali con profilo professionale di Parte_1 esecutore tecnico specializzato, condannando il a ricollocarlo presso il Controparte_1 servizio cimiteriale con lo stesso ruolo e la stessa funzione di custode del cimitero, addetto ai servizi cimiteriali, ovvero presso altro ufficio ma con mansioni equivalenti, sul presupposto che, essendo stata decisa la sua adibizione al settore 8 (poi divenuto 6) a seguito di un provvedimento cautelare adottato nell'ambito di un procedimento disciplinare, che non aveva avuto alcun seguito, non poteva l'Amministrazione comunale far divenire definitiva l'assegnazione suddetta sulla base di una modifica della pianta organica, rilevando altresì che la nuova mansione costituiva anche un demansionamento rispetto al livello di inquadramento posseduto.
6 In secondo grado, con sentenza n. 617/2019 pubblicata il 03/10/2019, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale, assumendo che la illegittimità del trasferimento trovava fondamento, da un lato, nel fatto che l'ente locale era tenuto a definire il procedimento disciplinare avviato con l'adozione di un provvedimento, non potendo essere sostituito con altro provvedimento (la nuova pianta organica) estraneo alla procedura disciplinare stessa: “Pertanto è tale comportamento che rende illegittima l'assegnazione e in tal senso deve essere intesa l'affermazione del giudicante circa la nullità della pianta organica nei confronti del : tale nullità non è espressione di un sindacato Parte_1 giudiziale sul nuovo assetto organizzativo degli uffici comunali, bensì è l'affermazione, corretta, che la pianta organica non può costituire provvedimento sostitutivo del procedimento disciplinare.”
Dall'altro lato, secondo i giudici di appello, il trasferimento era illegittimo anche perché determinava un demansionamento rispetto alle mansioni ed all'inquadramento proprio del dipendente: “si rileva come il che quando era operatore necroforo e custode del Parte_1 cimitero, cat. B, posizione economica B3, con profilo di esecutore tecnico specializzato e mansioni di “esecuzione operazioni manuali di tipo specialistico inerenti il servizio cimiteriale”, aveva la responsabilità della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del
Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché provvedeva a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, resti di ceneri, nella nuova assegnazione svolge attività ausiliaria e di mera manovalanza, situazione quest'ultima che non è stata contestata dalla controparte e che implica ictu oculi una dequalificazione rispetto alle precedenti mansioni, per cui del tutto superflua si sarebbe rivelata l'istruttoria sul punto, stante la pacifica diversa natura delle nuove mansioni espletate, le quali neanche sotto un profilo formale possono essere ricondotte alla categoria B del contratto collettivo di comparto, nella quale rientrano i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto”.
Appare importante anche sottolineare che la Corte di Appello ha aggiunto quanto segue:
“La circostanza poi che medio tempore il servizio cimiteriale sia stato esternalizzato, non è di impedimento a che il sia assegnato a mansioni che rispecchino non solo il suo Parte_1 inquadramento, ma anche la professionalità acquisita, anche se non nell'ambito dei servizi cimiteriali, e del resto tale ipotesi è stata contemplata anche dal giudice di primo grado.
Egualmente non è dirimente ai fini di cui sopra la circostanza che l'appellato sia stato ritenuto dal medico competente idoneo alle mansioni ma con prescrizioni (elemento che
7 comunque il ha evidenziato per giustificare la sua scelta), stante che le limitazioni CP_1 poste dal medico competente comunque non sono di ostacolo ad una collocazione confacente del lavoratore.”
A fronte di tali premesse può, quindi, ritenersi formato il giudicato in ordine all'accertamento della natura demansionante e dequalificante delle mansioni assegnate al ricorrente in occasione della sua adibizione al settore 8 (poi divenuto 6), atteso che, mentre quando era operatore necroforo e custode del cimitero, cat. B, posizione economica B3, con profilo di esecutore tecnico specializzato e mansioni di “esecuzione operazioni manuali di tipo specialistico inerenti il servizio cimiteriale”, aveva la responsabilità della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché provvedeva a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, resti di ceneri, nella nuova assegnazione svolgeva attività ausiliaria e di mera manovalanza.
Quanto all'arco temporale di riferimento, le statuizioni giudiziarie fanno riferimento alla deliberazione n.123 del 09.11.2016, pure richiamata nel dispositivo della sentenza di primo grado, sicchè il momento iniziale dell'accertato demansionamento deve essere collocato dal
9.11.2016.
A dispetto di quanto assunto indirettamente dal ricorrente, in forza delle sentenze di primo e di secondo grado, il non era tenuto necessariamente a ricollocare il Controparte_1 ricorrente presso il servizio cimiteriale, nel frattempo esternalizzato, essendo stato, di converso, condannato ad assegnargli mansioni equivalenti e confacenti rispetto al livello di inquadramento.
Ed infatti, come sottolineato dalla Corte di Appello di L'Aquila, nelle more del giudizio, il servizio cimiteriale era stato esternalizzato;
quindi, una riassegnazione in tal senso era evidentemente impossibile.
Ciò nonostante, tale circostanza non era di impedimento a che il fosse Parte_1 assegnato a mansioni che rispecchiassero non solo il suo inquadramento, ma anche la professionalità acquisita, pur non nell'ambito dei servizi cimiteriali.
2.2. A questo punto, è necessario accertare la natura dequalificante o meno delle mansioni assegnate dal a seguito della sentenza di primo grado. Controparte_1
Il sostiene che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, Controparte_1 essendo stato “esternalizzato” il servizio cimiteriale, il veniva adibito allo Parte_1
8 svolgimento di attività amministrativa di copisteria e di archiviazione, all'interno degli uffici comunali, sotto la supervisione del dirigente, dott. Parte_2
Non risulta alcun ordine di servizio o alcuna disposizione formale di tale assegnazione.
Ad ogni modo è proprio il ricorrente ad affermare quanto segue: “successivamente alla sentenza del Giudice di primo grado, l'Amministrazione Comunale si avvedeva di porre rimedio ad una simile ingiustizia adibendo il ad espletare attività di copisteria e Parte_1 di archiviazione all'interno degli uffici comunali”.
Dal tenore di tali deduzioni sembrerebbe che l'assegnazione agli uffici comunali conseguente alla sentenza di primo grado avrebbe “rimediato” alla ingiustizia subita e che, quindi, avrebbe interrotto la condotta illecita di demansionamento, anche se immediatamente dopo il ricorrente sostiene che nelle nuove mansioni la sua attività era sostanzialmente nulla.
La estrema genericità ed indeterminatezza delle allegazioni del ricorso, sotto tale profilo, lascia qualche dubbio circa la contestazione in termini di dequalificazione o meno delle mansioni assegnate a seguito della sentenza di primo grado, non essendo neppure di aiuto quanto oggetto della capitolazione della prova orale, da cui emerge che il nucleo fondante la domanda risarcitoria è il senso di inadeguatezza che il ricorrente ha subito a seguito del trasferimento illegittimo del 2016, nell'esercizio delle attività di manovalanza, durante le quali, nel novembre 2016 il dipendente ebbe un malore.
Valga, peraltro, sottolineare che nelle conclusioni del ricorso non si chiede l'accertamento della natura dequalificante delle mansioni affidate dopo la sentenza di primo grado del
17.7.2018, limitandosi il ricorrente a dedurre ed allegare la dequalificazione subita a seguito della revoca delle mansioni di custode del cimitero.
Nel ricorso manca, infatti, la precisa deduzione ed allegazione delle ragioni per le quali le diverse mansioni assegnate dopo la sentenza del 17.7.2018 (diverse da quelle su cui si è formato il giudicato) fossero dequalificanti rispetto al livello di inquadramento, e non solo rispetto al ruolo di responsabile cimiteriale, le cui attività erano ormai state esternalizzate.
Per quanto riguarda la prova testimoniale acquisita (cfr. teste ), Testimone_1 emerge, però, che effettivamente, a seguito del periodo di convalescenza, il ricorrente è stato assegnato agli uffici interni del comune, senza ricevere compiti specifici e per di più assegnato a svolgere mansioni estremamente basiche, quali fare fotocopie e rispondere al telefono (cfr. teste : “Ad un certo punto è venuto in ufficio, ricordo Testimone_1 per problemi di salute e non poteva lavorare all'esterno, ma non di preciso la ragione. Negli uffici penso che il ricorrente collaborasse con una mia collega che si occupava dell'ambiente, che si chiama Il ricorrente era nella stanza con la e con Rasicci Parte_3 Pt_3
9 che si occupa di rispondere al telefono e prendeva le segnalazioni e quindi credo che il ricorrente facesse anche questo, non lo so di preciso perché ero collocata in un altro ufficio e non coordinavo nessuno, quindi non avevo un collegamento diretto con il ricorrente e con gli altri sopra indicati.. All'inizio era sicuro senza pc, perché si sedette in un posto assegnato al responsabile degli operai che non lavorava al pc. Successivvamete fu dotato di pc e di telefono, anzi il telefono già c'era. E condivideva la stanza con altri. Nello specifico ricordo che aiutava i colleghi che stavano lì ma nello specifico non lo so”).
Aspetto, questo, che certamente rileva ai fini della prova del danno non patrimoniale invocato.
Ciò detto, è comunque indubbio che il ricorrente ha subito un demansionamento, come oggetto di giudicato, nel momento in cui è stato assegnato al settore 8 (poi divenuto 6), vedendosi svuotate totalmente quelle mansioni di autonomia gestionale ed anche di rilievo per la collettività, che lo stesso rivestiva quale custode cimiteriale, cat. B, posizione economica
B3, con profilo di esecutore tecnico specializzato. Il ricorrente, infatti, quale custode cimiteriale, provvedeva alla regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, oltre a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, resti di ceneri. Tutte mansioni che qualificavano il livello di inquadramento assegnato e che contraddistinguevano, proprio per il grado di autonomia operativa e di esperienza professionale, il profilo di esecutore “specializzato” formalmente assegnato.
Di converso, nel momento in cui è stato assegnato al settore 8, è stato adibito a mansioni di mera manovalanza e di natura ausiliaria, così perdendo tutte le caratteristiche di specializzazione che contraddistinguevano il suo inquadramento, sia formale che sostanziale.
Dopo il periodo di malattia conseguente ad un malore (che il ricorrente sostiene collegato causalmente al demansionamento), il dipendente, pur con una qualifica non impiegatizia, è stato collocato a svolgere mansioni basiche di supporto all'interno degli uffici comunali, come rispondere agli utenti, annotare segnalazioni, occuparsi di fotocopie, che possono ricondursi ad attività di segreteria molto semplici.
Lo svuotamento delle mansioni assegnate, avvenuto con la perdita del ruolo di custode cimiteriale, e la sostanziale conseguente inattività negli uffici interni del hanno CP_1 causato al ricorrente l'inizio di una lunga e duratura condizione di stress e depressione, di cui in questa sede va riconosciuto adeguato ristoro, nei limiti di seguito indicati.
10 In particolare, il declassamento subito dal ricorrente a seguito dell'assegnazione delle mansioni di manovalanza ha determinato una sensazione di inadeguatezza e di inutilità rispetto ai servizi cimiteriali precedentemente offerti con dedizione alla Comunità.
3. In punto di diritto, è stato affermato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass.,
Sez. L, n. 21527 del 31 luglio 2024).
In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. tra le altre Cass. ordinanza 24585/19).
3.1. Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che la parte ricorrente ha fornito congrua dimostrazione della correlazione causale tra il demansionamento subito nel
2016 ed il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente
11 accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, tale da alterare le sue abitudini di vita e tale da indurlo in una condizione di cronica di depressione, con patologia di interesse psichico.
Le risultanze della prova testimoniale ed anche la documentazione medica allegata comprovano come il ricorrente, dopo essere stato illegittimamente allontanato dal ruolo svolto all'interno del cimitero, ed essere stato assegnato a mansioni dequalificanti, ha iniziato ad avvertire un senso di vergogna, inadeguatezza ed inutilità che hanno poi portato ad una condizione patologica psichica.
Rilevano a questo fine: a) il demansionamento subito dal ricorrente, passato dallo svolgimento di un'attività dotata di autonomia gestionale ad un'attività di mera manovalanza;
b) il ruolo “sociale” attinto dal demansionamento, frutto di un'esperienza prolungata nel tempo, ulteriormente suffragata dal fatto che il ricorrente era l'unico custode del cimitero e come tale era considerato dalla collettività; c) la durata del demansionamento che ha avuto inizio nella seconda metà del 2016 e si è prolungata anche nel periodo successivo al rientro dalla convalescenza, in cui è stato assegnato a svolgere mansioni di segreteria, quale rispondere al telefono e all'utenza, senza una precisa specificazione;
d) la sicura conoscenza dell'avvenuto demansionamento nell'ambiente lavorativo ed anche a livello locale.
Il teste ha sul punto dichiarato: “So che era stato collocato in un Testimone_2 ufficio e che svolgeva anche attività di manovalanza, puliva le strade. E lo so perché l'ho visto personalmente. Non so fino a quando, il ricorrente è caduto in depressione da quando è stato allontanato dal cimitero, si è sentito male ed ha cambiato umore”…. per lui essere allontanato dal cimitero è stata un'umiliazione. Non so perché è stato spostato dal Cimitero, questo cambiamento di mansioni lo ha fatto entrare in depressione.”
Appare dunque evidente come la collocazione del ad altra mansione a seguito Parte_1 del provvedimento cautelare, configuri una condizione di demansionamento, intendendo per essa l'adibizione del lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello corrispondente alle attività da quest'ultimo svolte.
Pur non configurandosi nel caso concreto una condizione di mobbing – e quindi, di azioni ostili e ripetute condotte nell'ambiente lavorativo e volte a ledere la dignità personale e/o professionale del soggetto – l'assegnazione ad un ruolo con mansioni inferiori rispetto a quelle svolte abitualmente configura una dequalificazione, annoverata tra le possibili cause di stress lavoro correlato, in grado di determinare il disturbo dell'adattamento identificato nel caso concreto.
12 3.2. Sotto un profilo medico legale è stato nominato il CTU dott. il Persona_4 quale, con una relazione peritale impeccabile, chiara ed estremamente esaustiva, ha riconosciuto la correlazione causale della patologia attinente allo spettro psichico, mentre ha escluso la patologia coronarica.
In merito alla seconda patologia, il CTU, richiamando le evidenze di letteratura al caso in esame, ha rilevato come la sindrome coronarica acuta tipo NSTE sia insorta in un soggetto con anamnesi personale e familiare positiva per alcuni dei principali fattori di rischio identificati dalla Letteratura di riferimento.
All'epoca dei fatti il Signor era un soggetto di 63 anni, dato anagrafico per sé Parte_1 connotato da un rischio cardiovascolare aumentato, condizionato anche dalla presenza fattori di rischio aggiuntivi.
Il ricorrente presentava, infatti, familiarità per patologie cardiovascolari12 risultando altresì affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico (cfr. verbale di Pronto
Soccorso del 01.08.2016 e certificato di visita neurologica del 03.08.2016). La procedura di rivascolarizzazione miocardica effettuata nel ricovero protrattosi dal 28.11.16 al 3.12.16 presso l'U.T.I.C. del P.O. di Teramo, consistente in angioplastica del tratto prossimale del primo ramo diagonale della coronaria discendente anteriore, unitamente ai successivi accertamenti effettuati, hanno consentito di documentare un quadro di coronaropatia aterosclerotica con stenosi significativa dell'arteria circonflessa distale e di ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro (cfr. certificato a firma del Dott. del 4.01.17). Persona_5
Sulla scorta dei rilievi operati, il CTU ha concluso che l'evento ischemico cardiaco, insorto acutamente, ha consentito di documentare nel soggetto ultrasessantenne, con familiarità per malattie cardiovascolari, una condizione di cardiopatia ipertensiva, stante la descritta ipertrofia ventricolare concentrica, e di coronaropatia bivasale, avuto riguardo dell'interessamento prossimale del I ramo diagonale della discendente anteriore - trattato con angioplastica- e della coronaria circonflessa distale.
Trattasi di condizioni patologiche scaturite da processi di rimodellamento tissutale cronico,
l'uno agente sui cardiomiociti, l'altro sull'endotelio del circolo coronarico, con ogni ragionevolezza già presenti nell'agosto del 2016, epoca del segnalato demansionamento.
Concordando pienamente con quanto accertato dal CTU appare, pertanto, possibile riconoscere un rapporto solo occasionale tra il fattore professionale e la cardiopatia ischemica in esame, avendo l'antecedente lavorativo agito su un contesto clinico già patologico, stante l'azione concorrente della ipertrofia ventricolare sinistra concentrica e della coronaropatia bivasale al determinismo della sindrome coronarica acuta diagnosticata nel novembre 2016.
13 In altri termini, sotto il profilo etiologico, il demansionamento deve essere valutato come mera circostanza favorevole al conclamarsi dell'evento, sostituibile con altro antecedente non connotato da efficienza lesiva su un individuo sano, non mostrando, dunque, un valore causale propriamente detto, pure in termini di concausalità, bensì di occasione, in presenza di preponderante preesistenza patologica cui addebitare la manifestazione della cardiopatia ischemica.
Supportano tale convincimento evidenze di letteratura (richiamate nella relazione peritale) che ravvisano una relazione causale debole tra insorgenza di malattia cardiovascolare ed esposizione a stress lavorativo cronico, suggerendo principalmente un ruolo di quest'ultimo nel peggioramento della prognosi piuttosto che nell'insorgenza della patologia stessa.
Il CTU ha risposto in maniera dettagliata e convincente anche alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, sottolineando come dalla letteratura avverso citata non è possibile ottenere una risposta diversa da quella offerta.
Peraltro, come sottolineato dal CTU, in nessuna circostanza si è assistito ad una "condotta vessatoria" del datore di lavoro, neppure allegata, con un comportamento sistematico e continuativo di maltrattamento, persecuzione o umiliazione nei confronti del ricorrente.
Considerazioni diverse, invece, vanno formulate in merito al disturbo psichico sofferto dal
, inizialmente descritto in sede di Pronto Soccorso dell'1.08.16 come “sindrome Parte_1 ansiosa reattiva a stress psico fisico” poi stabilizzatosi in un “disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso” psichiatrica del 25.01.2021, con necessità di terapia farmacologica antidepressiva (Escitalopram 10 mg/die) ed ansiolitica (Alprazolam 0.50 mg x
3/die), rispetto al quale è possibile riconoscere una correlazione causale tra le vicissitudini lavorative e l'insorgenza del quadro psicopatologico, avuto riguardo dell'efficienza psicolesiva delle stesse, nonché del peculiare vissuto del dipendente, privo di un patrimonio socioculturale idoneo a condizionare positivamente la modalità di reazione al fattore stressante.
Sul punto appare suggestiva la sensazione pervasiva di disagio, scaturita dalla necessità di dover giustificare l'avvenuto nell'ambito del contesto sociale del piccolo alla luce CP_1 del demansionamento subito, come anche confermato dall'escussione testimoniale (cfr. teste
). Testimone_3
Dall'esposizione al fattore stressante, configurato da un percepito “stigma sociale”, esacerbato dalla vicenda giudiziaria, il CTU ha ritenuto, dunque, sia scaturito un distress
14 endogeno, marcato e sproporzionato rispetto alla gravità ed all'intensità dello stimolo esogeno.
L'ausiliario del Giudice ha, dunque, concluso di poter valutare tali postumi (pregiudizio psichico identificato) stabilizzati produttivi di una invalidità permanente pari al 7% (sette percento) nel senso di danno biologico.
Il quadro patologico descritto, anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non ha, invece, determinato ripercussioni sull'autonomia della persona nell'esercizio delle attività ordinarie della vita quotidiana, ordinarie e strumentali. Vertendo tuttavia in ambito di patologia psichica connotata da astenia, coartazione emotiva e da ritiro sociale, appare plausibile una riduzione della spinta motivazionale del soggetto in presenza di componenti patologiche di abulia e anedonia che possono esercitare una incidenza menomativa sulle attività di svago e sugli interessi in precedenza coltivati, rispetto ai quali, però, non è possibile riconoscere un valore oggettivo tale da poter essere economicamente quantificati.
3.3. Per quanto attiene, specificatamente, il danno morale, o più correttamente, “danno da sofferenza soggettiva interiore”, esso va tenuto distinto sia dall'incidenza della lesione sull'aspetto dinamico-relazionale, che consente una personalizzazione in presenza di idonee allegazioni e prove, sia dai sintomi e dalle conseguenze valutabili in termini medico-legali della patologia conseguente alla lesione stessa (algie, compromissioni estetiche, ecc.), i quali vengono compensati attraverso la liquidazione del cd. 'danno biologico' utilizzando il criterio tabellare.
La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare, ed ha anche avuto modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez.
3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024).
Ed infatti, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass.
10/11/2020, n. 25164), deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e
15 intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023).
Nel caso di specie si ritiene di non poter riconoscere la quota di risarcimento a titolo di danno morale, considerata l'assenza di prova di tale danno e la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso, frutto di una valutazione meramente apodittica dei presupposti costitutivi.
Il ricorrente, infatti, di è limitato ad allegare che il demansionamento subito avrebbe determinato una sofferenza soggettiva, quale un senso di umiliazione, dequalificazione, inutilità, elementi che in verità sono stati considerati dal CTU proprio nella valutazione del danno biologico conseguente alla patologia di natura psichica.
3.4. Quanto, invece, alla invalidità temporanea non risulta alcuna allegazione e deduzioni specifica nel ricorso di tale voce di danno, sicchè sul punto nulla è possibile statuire (peraltro nulla viene indicato nella relazione peritale in tal senso).
3.5. Quanto alla personalizzazione del danno, le tabelle del Tribunale di Milano 2024 prevedono un tasso di aumento del capitale riconosciuto, al fine di personalizzare l'importo finale alla reale condizione complessiva della parte lesa.
In punto di diritto è stato affermato che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo e le conseguenze dannose comuni, cioè quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Nel caso di specie non risulta dedotta ed allegata alcuna specifica circostanza che possa suffragare una qualche forma di personalizzazione, non essendo stato provato un danno
16 ulteriore al fare areddituale diverso dalle conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Il CTU ha anche sottolineato che il quadro patologico descritto non ha determinato ripercussioni sull'autonomia della persona nell'esercizio delle attività ordinarie della vita quotidiana, ordinarie e strumentali.
3.6. A fronte di tali premesse e facendo riferimento alle tabelle di Milano 2024 dovrà essere riconosciuta al lavoratore, all'epoca 63enne, la seguente somma:
a) danno non patrimoniale:
1. danno biologico da I.P. (7%) € 10.094, senza personalizzazione e senza liquidazione del danno morale.
Inoltre, trattandosi di debito di valore, ai fini del computo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, tale importo deve essere devalutato alla data dell'evento, al quale devono essere aggiunti gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via incrementata in base agli indici annuali di rivalutazione e sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Al ricorrente devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi compensativi per il mancato godimento ex tunc della somma dovuta a titolo di risarcimento. Tale somma si determina equitativamente, ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 1712/95), applicando il tasso legale (non avendo parte ricorrente fornito elementi per l'utilizzo parametro diverso per valutare l'incidenza della mancata percezione immediata del denaro sul suo patrimonio) non sulla somma sopra liquidata all'attualità, ma sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno.
Spettano, infine, al ricorrente gli interessi legali dalla data della presente sentenza (che ha operato la conversione del debito di valore in debito di valuta) sino al saldo effettivo.
In accoglimento parziale della domanda il va, quindi, condannato a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di € 10.094 oltre accessori come sopra indicati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al demansionamento subito.
4. Considerato che il aveva dichiarato di conciliare la lite ad una somma di € CP_1
20.000, tale condotta processuale va valutata ai fini delle spese di lite, con compensazione
17 parziale delle stesse, anche in ragione della rilevante differenza tra il danno richiesto ed il danno riconosciuto, per il resto rimesse a carico dell'ente locale e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022, come da dispositivo. Le spese di CTU sono, invece, poste a carico solidale delle parti, considerata la necessità della stessa ai fini del decidere e considerati anche gli esiti della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1964/2022 così provvede:
• in accoglimento parziale del ricorso, condanna il in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno biologico in favore del ricorrente nella misura di € 10.094, oltre accessori come per legge;
• previa compensazione della metà, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 2.694,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
• Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Costa del Monte snc, cod. fisc. elettivamente domiciliato in C.F._1
MA (TE) alla Via Roma n.626, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Antonini
(cod. fisc. – fax 0861-717019 – email: CodiceFiscale_2
– pec: , che lo Email_1 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti, ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia del
21.02.2011 n.44, così come sostituito dall'art.1 DM Giustizia del 30.04.2013 n.48,
RICORRENTE
Contro
(C.F. e P. IV , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 signor con sede in Tortoreto (Te), Piazza della Libertà n.12, rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta deliberazione giuntale n.5 dell'11 gennaio 2023 e determina d'incarico n.187 del 16 marzo 2023 e procura allegata alla presente memoria, dall'avv. Stefano Mariano (C.F.
) del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato, con lui, alla CodiceFiscale_3 via I. Rozzi n.8, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo . Emai_3 [...]
t. Email_4
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, adito, contrariis reiectis,
- NEL MERITO in via principale, dichiarare l'Amministrazione Comunale , in CP_1 persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., responsabile delle lesioni all'integrità psicofisica tutte derivate al ricorrente in ragione degli accertati demansionamenti e dequalificazione subiti a decorrere dalla fine del mese di luglio luglio 2016 dal medesimo signor e da cui è derivata una condizione di stress situazionale, quale causa Parte_1 scatenante della patologia psichica consistente nel grave disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso conseguenti a eventi avversi e stressanti in ambito lavorativo, e da cui è, altresì, scaturito l'evento infartuale, e conseguentemente, condannare lo stesso
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., al risarcimento Controparte_1 delle seguenti voci di danno, nella misura appresso indicata:
1) danno non patrimoniale conseguente a “lesione temporanea e permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” e danno morale soggettivo conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, entrambi riconducibili alle lesioni derivanti dal demansionamento e dalla dequalificazione subiti, che hanno portato allo sviluppo di un disturbo dell'adattamento di tipo GRAVE con note ansiose ed umore depresso di tipo cronico, dovuto a situazione lavorativa di tipo avversativa, che determinano difficoltà reazionali e di prestazione, clinicamente significative per il marcato disagio e per la compromissione del funzionamento sociale, da quantificarsi in complessivi Euro 90.000,00, comprensivo di personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Giustizia a seguito della espletanda CTU medico - legale;
2) il tutto in uno agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del novembre 2016 sino al soddisfo;
- Condannare sempre ed in ogni caso il , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di cui al presente grado di giudizio”.
Parte resistente: l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, per i motivi esposti in premessa,
1. rigettare, in via principale, il ricorso introduttivo, in quanto improponibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto;
2. in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento pur parziale del ricorso avverso, ridurre l'importo richiesto;
3. con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente giudizio";
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 14.11.2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , per ottenere la Controparte_1 liquidazione del danno non da demansionamento e dequalificazione, subito a decorrere dalla fine del mese di luglio 2016, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Teramo
n.590/2018 pubblicata in data 17.07.2018 e poi dalla sentenza della Corte di Appello di
2 L'Aquila n. 617/2019 pubblicata il 03/10/2019, da cui sarebbe derivata una condizione di stress situazionale, quale causa scatenante della patologia psichica consistente nel grave disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso, e da cui sarebbe, altresì, scaturito l'evento infartuale, da quantificarsi in complessivi Euro 90.000,00, comprensivi di personalizzazione.
A sostegno della domanda, ricostruiva tutta la vicenda fattuale da cui era scaturito il pregresso contenzioso, deducendo, in particolare:
- di aver svolto attività lavorativa, per conto della P.A. deducente, a far data dal 10 dicembre 1985;
- che, in forza di concorso interno, veniva inquadrato, a decorrere dal 01 luglio 1999, quale “Operatore ” e come tale individuato quale custode cimiteriale;
Per_1
- che a decorrere dalla medesima data del primo luglio 1999 veniva inquadrato con determinazione n.91 del 29.06.1999 nella 4^ q.f;
- che con determinazione n.158 del 01.10.1999 adottata dal responsabile del servizio, è stato inserito nella Categoria “A” del nuovo sistema di classificazione (C.C.N.L.
31.03.1999) e nella categoria “B” a far data dal 01.07.1999;
- che in data 05.11.2004 il Comune di Tortoreto (TE), nella persona dell'allora Direttore
Generale, Dott. , sottoscriveva unitamente al ricorrente “Contratto Persona_2 individuale di lavoro a tempo indeterminato”, con il quale, nel confermare l'assunzione a tempo pieno indeterminato, l'Amministrazione Comunale di Tortoreto
(TE), inseriva il dipendente nella categoria “B” posizione economica attuale “B3”, con il profilo di esecutore tecnico specializzato, attribuendo allo stesso le mansioni di
“esecuzione operazioni manuali di tipo specialistico inerenti il servizio cimiteriale –
Settore Demografia e Statistica”;
- che nello svolgimento di tali mansioni esercitava la responsabilità della “Regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285”, e provveduto, altresì, a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle specifiche operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, di resti di ceneri, consacrate e previste nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del
Consiglio Comunale di Tortoreto (TE) n.13 del 26.03.2015;
- che con nota prot. n.14/2015 del 27.08.2015, nella persona del Segretario Comunale, in funzione di Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, Dott.
3 , il Comune dava corso ad un procedimento disciplinare a carico Persona_3 del dipendente, a cui seguiva sospensione del procedimento disciplinare;
- che con nota del 28.07.2016 l'amministrazione comunale comunicava al ricorrente l'adozione del provvedimento di natura cautelare consistente nel “trasferimento temporaneo presso il Settore n.8 – Ambiente – Manutenzione – Protezione Civile –
Magazzino Unico Autoparco – alle dipendenze del Responsabile del Servizio, sig.
con decorrenza 1 agosto 2016 e fino al 31 dicembre 2016, salvo Parte_2 eventuali proroghe o revoche motivate e con riserva di adozione di ulteriori o diversi provvedimenti cautelari, ove dovesse risultare necessario”;
- che tale trasferimento comportava l'adibizione a mansioni di manovalanza, in totale dispregio della funzione di responsabilità fino ad allora svolta ed esercitata.
Aggiungeva di aver impugnato il predetto trasferimento che, sia in primo grado, che in grado di appello, si concludeva con la declaratoria di illegittimità del collocamento all'interno del settore 6 con profilo professionale di Esecutore tecnico specializzato, poiché configurante ipotesi di demansionamento e con la condanna dell'ente locale al ricollocamento in una posizione confacente al suo livello di inquadramento. Assumeva che solo successivamente alla sentenza del Giudice di primo grado, l'Amministrazione Comunale si avvedeva ad adibirlo ad espletare attività di copisteria e di archiviazione all'interno degli uffici comunali, senza alcuna mansione e senza svolgere alcuna utile attività, dunque, costretto ad una avvilente quanto illegittima condizione di costante demansionamento e dequalificazione.
Deduceva che il comportamento umiliante e denigratorio posto in essere dall'Ente comunale e la sopravvenuta collocazione demansionante, comportando un cambiamento profondo della vita lavorativa e di relazione del , causavano una Parte_1 condizione di assoluta prostrazione e frustrazione psico-fisica, ingenerando uno stato costante di insicurezza, ansia e depressione, aggravato anche dalla considerazione sociale che la collettività riponeva nei suoi confronti, avendolo sempre visto come responsabile del cimitero,
e poi improvvisamente relegato a mansioni degradanti. Sottolineava che la situazione di stress era comprovata dai certificati medici prodotti, assumendo che tale condizione aveva avuto rilevanza, quantomeno concausale, con la patologia coronarica che lo aveva colpito, sicchè il danno biologico subito poteva essere quantificato nella percentuale del 10% a cui aggiungere il danno biologico derivante dal disturbo cardiaco, per un valore pecentuale complessivo di invalidità del 30%, a cui aggiungere il danno morale soggettivo, per una quantificazione complessiva di € 90.000,00.
4 1.2. La parte resistente si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendo il rigetto. In particolare, assumeva che successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo stato “esternalizzato” il servizio cimiteriale, il Parte_1 veniva adibito allo svolgimento, all'interno degli uffici comunali e non, dunque, all'esterno, come dallo stesso falsamente dedotto, di attività amministrativa, equivalente ex art.52 d.lgs n.165/2001 a quella svolta in precedenza, sotto la supervisione del dirigente, dott. Pt_2
sottolineando come il ricorrente risultava essere assente per gran parte del periodo
[...]
2017 – 2020, salvo essere collocato a riposo a far data dal 01 giugno 2020.
Eccepiva che tra le parti si era formato il giudicato in ordine al demansionamento, con la conseguenza che gli effetti erano da riconnettere alla deliberazione del 09 novembre 2016, risultando questa la data di partenza a cui collegare temporalmente la richiesta di risarcimento danni, ed essendo, dunque, irrilevanti i fatti precedenti.
Aggiungeva che, invece, alcun giudicato si era formato in ordine alla richiesta di risarcimento danni e sul fatto che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, a seguito della sentenza di primo grado, non avessero rispettato il suo iniziale inquadramento e la professionalità acquisita negli anni.
Dopo aver sottolineato che l'onere probatorio circa l'an ed il quantum debeatur del danno rivendicato era a carico del ricorrente, ne contestava la sussistenza, rilevando come non vi era stata alcuna richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e come fosse affetta da genericità ed indeterminatezza quella relativa al danno morale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa
è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, al termine della quale è stata disposta CTU medico legale, ed infine rinviata all'udienza del 8.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con il presente giudizio il ricorrente intende ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale (danno biologico e morale) da demansionamento, alla luce di quanto accertato dal Giudice del Lavoro di Teramo, con sentenza n. 590/2018, confermata in sede di appello,
5 dalla sentenza n. 617/2019 della Corte di Appello di L'Aquila, non impugnata e dunque passata in giudicato.
In verità, pur dando atto il ricorrente del giudicato formatosi, lo stesso ha inteso ottenere il risarcimento del danno in ragione degli “accertati demansionamenti e dequalificazione subiti
a decorrere dalla fine del mese di luglio 2016”, assumendo, altresì, quale diverso profilo di indagine, che la condotta di demansionamento si sarebbe perpetuata anche successivamente alla sentenza di primo grado. Rispetto, però, a tale successivo demansionamento non viene formulata alcuna specifica domanda di accertamento o di natura dichiarativa, essendo la pretesa formulata in questa sede, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno quale conseguenza dell'accertato demansionamento subito. Appare, però, evidente che al fine di accertare e verificare l'eventuale sussistenza del danno patito, è necessario preliminarmente verificare la durata della condotta illecita, in quanto presupposto costitutivo della domanda.
2.1. Ciò premesso, al fine di meglio definire i confini del sindacato del presente giudizio, è necessario prima di tutto verificare l'ambito di estensione del giudicato intervenuto sul demansionamento.
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 29.6.2017, adiva Parte_1 il Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la ricollocazione presso il servizio cimiteriale con lo stesso ruolo e la stessa funzione di custode di cimitero ed addetto alle esecuzioni di operazioni manuali di tipo specialistico, eccependo la illegittimità del trasferimento cautelare disposto in pendenza del procedimento disciplinare, mai concluso, perché comportante dequalificazione e demansionamento.
Con sentenza n. 590/2018 il Tribunale di Teramo, previa disapplicazione della deliberazione n. 123 del 9.11.2016, ha ritenuto la illegittimità della collocazione di
[...]
all'interno del settore 6 degli uffici comunali con profilo professionale di Parte_1 esecutore tecnico specializzato, condannando il a ricollocarlo presso il Controparte_1 servizio cimiteriale con lo stesso ruolo e la stessa funzione di custode del cimitero, addetto ai servizi cimiteriali, ovvero presso altro ufficio ma con mansioni equivalenti, sul presupposto che, essendo stata decisa la sua adibizione al settore 8 (poi divenuto 6) a seguito di un provvedimento cautelare adottato nell'ambito di un procedimento disciplinare, che non aveva avuto alcun seguito, non poteva l'Amministrazione comunale far divenire definitiva l'assegnazione suddetta sulla base di una modifica della pianta organica, rilevando altresì che la nuova mansione costituiva anche un demansionamento rispetto al livello di inquadramento posseduto.
6 In secondo grado, con sentenza n. 617/2019 pubblicata il 03/10/2019, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale, assumendo che la illegittimità del trasferimento trovava fondamento, da un lato, nel fatto che l'ente locale era tenuto a definire il procedimento disciplinare avviato con l'adozione di un provvedimento, non potendo essere sostituito con altro provvedimento (la nuova pianta organica) estraneo alla procedura disciplinare stessa: “Pertanto è tale comportamento che rende illegittima l'assegnazione e in tal senso deve essere intesa l'affermazione del giudicante circa la nullità della pianta organica nei confronti del : tale nullità non è espressione di un sindacato Parte_1 giudiziale sul nuovo assetto organizzativo degli uffici comunali, bensì è l'affermazione, corretta, che la pianta organica non può costituire provvedimento sostitutivo del procedimento disciplinare.”
Dall'altro lato, secondo i giudici di appello, il trasferimento era illegittimo anche perché determinava un demansionamento rispetto alle mansioni ed all'inquadramento proprio del dipendente: “si rileva come il che quando era operatore necroforo e custode del Parte_1 cimitero, cat. B, posizione economica B3, con profilo di esecutore tecnico specializzato e mansioni di “esecuzione operazioni manuali di tipo specialistico inerenti il servizio cimiteriale”, aveva la responsabilità della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del
Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché provvedeva a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, resti di ceneri, nella nuova assegnazione svolge attività ausiliaria e di mera manovalanza, situazione quest'ultima che non è stata contestata dalla controparte e che implica ictu oculi una dequalificazione rispetto alle precedenti mansioni, per cui del tutto superflua si sarebbe rivelata l'istruttoria sul punto, stante la pacifica diversa natura delle nuove mansioni espletate, le quali neanche sotto un profilo formale possono essere ricondotte alla categoria B del contratto collettivo di comparto, nella quale rientrano i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto”.
Appare importante anche sottolineare che la Corte di Appello ha aggiunto quanto segue:
“La circostanza poi che medio tempore il servizio cimiteriale sia stato esternalizzato, non è di impedimento a che il sia assegnato a mansioni che rispecchino non solo il suo Parte_1 inquadramento, ma anche la professionalità acquisita, anche se non nell'ambito dei servizi cimiteriali, e del resto tale ipotesi è stata contemplata anche dal giudice di primo grado.
Egualmente non è dirimente ai fini di cui sopra la circostanza che l'appellato sia stato ritenuto dal medico competente idoneo alle mansioni ma con prescrizioni (elemento che
7 comunque il ha evidenziato per giustificare la sua scelta), stante che le limitazioni CP_1 poste dal medico competente comunque non sono di ostacolo ad una collocazione confacente del lavoratore.”
A fronte di tali premesse può, quindi, ritenersi formato il giudicato in ordine all'accertamento della natura demansionante e dequalificante delle mansioni assegnate al ricorrente in occasione della sua adibizione al settore 8 (poi divenuto 6), atteso che, mentre quando era operatore necroforo e custode del cimitero, cat. B, posizione economica B3, con profilo di esecutore tecnico specializzato e mansioni di “esecuzione operazioni manuali di tipo specialistico inerenti il servizio cimiteriale”, aveva la responsabilità della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché provvedeva a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, resti di ceneri, nella nuova assegnazione svolgeva attività ausiliaria e di mera manovalanza.
Quanto all'arco temporale di riferimento, le statuizioni giudiziarie fanno riferimento alla deliberazione n.123 del 09.11.2016, pure richiamata nel dispositivo della sentenza di primo grado, sicchè il momento iniziale dell'accertato demansionamento deve essere collocato dal
9.11.2016.
A dispetto di quanto assunto indirettamente dal ricorrente, in forza delle sentenze di primo e di secondo grado, il non era tenuto necessariamente a ricollocare il Controparte_1 ricorrente presso il servizio cimiteriale, nel frattempo esternalizzato, essendo stato, di converso, condannato ad assegnargli mansioni equivalenti e confacenti rispetto al livello di inquadramento.
Ed infatti, come sottolineato dalla Corte di Appello di L'Aquila, nelle more del giudizio, il servizio cimiteriale era stato esternalizzato;
quindi, una riassegnazione in tal senso era evidentemente impossibile.
Ciò nonostante, tale circostanza non era di impedimento a che il fosse Parte_1 assegnato a mansioni che rispecchiassero non solo il suo inquadramento, ma anche la professionalità acquisita, pur non nell'ambito dei servizi cimiteriali.
2.2. A questo punto, è necessario accertare la natura dequalificante o meno delle mansioni assegnate dal a seguito della sentenza di primo grado. Controparte_1
Il sostiene che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, Controparte_1 essendo stato “esternalizzato” il servizio cimiteriale, il veniva adibito allo Parte_1
8 svolgimento di attività amministrativa di copisteria e di archiviazione, all'interno degli uffici comunali, sotto la supervisione del dirigente, dott. Parte_2
Non risulta alcun ordine di servizio o alcuna disposizione formale di tale assegnazione.
Ad ogni modo è proprio il ricorrente ad affermare quanto segue: “successivamente alla sentenza del Giudice di primo grado, l'Amministrazione Comunale si avvedeva di porre rimedio ad una simile ingiustizia adibendo il ad espletare attività di copisteria e Parte_1 di archiviazione all'interno degli uffici comunali”.
Dal tenore di tali deduzioni sembrerebbe che l'assegnazione agli uffici comunali conseguente alla sentenza di primo grado avrebbe “rimediato” alla ingiustizia subita e che, quindi, avrebbe interrotto la condotta illecita di demansionamento, anche se immediatamente dopo il ricorrente sostiene che nelle nuove mansioni la sua attività era sostanzialmente nulla.
La estrema genericità ed indeterminatezza delle allegazioni del ricorso, sotto tale profilo, lascia qualche dubbio circa la contestazione in termini di dequalificazione o meno delle mansioni assegnate a seguito della sentenza di primo grado, non essendo neppure di aiuto quanto oggetto della capitolazione della prova orale, da cui emerge che il nucleo fondante la domanda risarcitoria è il senso di inadeguatezza che il ricorrente ha subito a seguito del trasferimento illegittimo del 2016, nell'esercizio delle attività di manovalanza, durante le quali, nel novembre 2016 il dipendente ebbe un malore.
Valga, peraltro, sottolineare che nelle conclusioni del ricorso non si chiede l'accertamento della natura dequalificante delle mansioni affidate dopo la sentenza di primo grado del
17.7.2018, limitandosi il ricorrente a dedurre ed allegare la dequalificazione subita a seguito della revoca delle mansioni di custode del cimitero.
Nel ricorso manca, infatti, la precisa deduzione ed allegazione delle ragioni per le quali le diverse mansioni assegnate dopo la sentenza del 17.7.2018 (diverse da quelle su cui si è formato il giudicato) fossero dequalificanti rispetto al livello di inquadramento, e non solo rispetto al ruolo di responsabile cimiteriale, le cui attività erano ormai state esternalizzate.
Per quanto riguarda la prova testimoniale acquisita (cfr. teste ), Testimone_1 emerge, però, che effettivamente, a seguito del periodo di convalescenza, il ricorrente è stato assegnato agli uffici interni del comune, senza ricevere compiti specifici e per di più assegnato a svolgere mansioni estremamente basiche, quali fare fotocopie e rispondere al telefono (cfr. teste : “Ad un certo punto è venuto in ufficio, ricordo Testimone_1 per problemi di salute e non poteva lavorare all'esterno, ma non di preciso la ragione. Negli uffici penso che il ricorrente collaborasse con una mia collega che si occupava dell'ambiente, che si chiama Il ricorrente era nella stanza con la e con Rasicci Parte_3 Pt_3
9 che si occupa di rispondere al telefono e prendeva le segnalazioni e quindi credo che il ricorrente facesse anche questo, non lo so di preciso perché ero collocata in un altro ufficio e non coordinavo nessuno, quindi non avevo un collegamento diretto con il ricorrente e con gli altri sopra indicati.. All'inizio era sicuro senza pc, perché si sedette in un posto assegnato al responsabile degli operai che non lavorava al pc. Successivvamete fu dotato di pc e di telefono, anzi il telefono già c'era. E condivideva la stanza con altri. Nello specifico ricordo che aiutava i colleghi che stavano lì ma nello specifico non lo so”).
Aspetto, questo, che certamente rileva ai fini della prova del danno non patrimoniale invocato.
Ciò detto, è comunque indubbio che il ricorrente ha subito un demansionamento, come oggetto di giudicato, nel momento in cui è stato assegnato al settore 8 (poi divenuto 6), vedendosi svuotate totalmente quelle mansioni di autonomia gestionale ed anche di rilievo per la collettività, che lo stesso rivestiva quale custode cimiteriale, cat. B, posizione economica
B3, con profilo di esecutore tecnico specializzato. Il ricorrente, infatti, quale custode cimiteriale, provvedeva alla regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, oltre a sovrintendere e vigilare sulla esecuzione delle operazioni di custodia, inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, resti di ceneri. Tutte mansioni che qualificavano il livello di inquadramento assegnato e che contraddistinguevano, proprio per il grado di autonomia operativa e di esperienza professionale, il profilo di esecutore “specializzato” formalmente assegnato.
Di converso, nel momento in cui è stato assegnato al settore 8, è stato adibito a mansioni di mera manovalanza e di natura ausiliaria, così perdendo tutte le caratteristiche di specializzazione che contraddistinguevano il suo inquadramento, sia formale che sostanziale.
Dopo il periodo di malattia conseguente ad un malore (che il ricorrente sostiene collegato causalmente al demansionamento), il dipendente, pur con una qualifica non impiegatizia, è stato collocato a svolgere mansioni basiche di supporto all'interno degli uffici comunali, come rispondere agli utenti, annotare segnalazioni, occuparsi di fotocopie, che possono ricondursi ad attività di segreteria molto semplici.
Lo svuotamento delle mansioni assegnate, avvenuto con la perdita del ruolo di custode cimiteriale, e la sostanziale conseguente inattività negli uffici interni del hanno CP_1 causato al ricorrente l'inizio di una lunga e duratura condizione di stress e depressione, di cui in questa sede va riconosciuto adeguato ristoro, nei limiti di seguito indicati.
10 In particolare, il declassamento subito dal ricorrente a seguito dell'assegnazione delle mansioni di manovalanza ha determinato una sensazione di inadeguatezza e di inutilità rispetto ai servizi cimiteriali precedentemente offerti con dedizione alla Comunità.
3. In punto di diritto, è stato affermato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697
c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass.,
Sez. L, n. 21527 del 31 luglio 2024).
In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. tra le altre Cass. ordinanza 24585/19).
3.1. Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che la parte ricorrente ha fornito congrua dimostrazione della correlazione causale tra il demansionamento subito nel
2016 ed il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente
11 accertabile, provocato sul fare reddituale del soggetto, tale da alterare le sue abitudini di vita e tale da indurlo in una condizione di cronica di depressione, con patologia di interesse psichico.
Le risultanze della prova testimoniale ed anche la documentazione medica allegata comprovano come il ricorrente, dopo essere stato illegittimamente allontanato dal ruolo svolto all'interno del cimitero, ed essere stato assegnato a mansioni dequalificanti, ha iniziato ad avvertire un senso di vergogna, inadeguatezza ed inutilità che hanno poi portato ad una condizione patologica psichica.
Rilevano a questo fine: a) il demansionamento subito dal ricorrente, passato dallo svolgimento di un'attività dotata di autonomia gestionale ad un'attività di mera manovalanza;
b) il ruolo “sociale” attinto dal demansionamento, frutto di un'esperienza prolungata nel tempo, ulteriormente suffragata dal fatto che il ricorrente era l'unico custode del cimitero e come tale era considerato dalla collettività; c) la durata del demansionamento che ha avuto inizio nella seconda metà del 2016 e si è prolungata anche nel periodo successivo al rientro dalla convalescenza, in cui è stato assegnato a svolgere mansioni di segreteria, quale rispondere al telefono e all'utenza, senza una precisa specificazione;
d) la sicura conoscenza dell'avvenuto demansionamento nell'ambiente lavorativo ed anche a livello locale.
Il teste ha sul punto dichiarato: “So che era stato collocato in un Testimone_2 ufficio e che svolgeva anche attività di manovalanza, puliva le strade. E lo so perché l'ho visto personalmente. Non so fino a quando, il ricorrente è caduto in depressione da quando è stato allontanato dal cimitero, si è sentito male ed ha cambiato umore”…. per lui essere allontanato dal cimitero è stata un'umiliazione. Non so perché è stato spostato dal Cimitero, questo cambiamento di mansioni lo ha fatto entrare in depressione.”
Appare dunque evidente come la collocazione del ad altra mansione a seguito Parte_1 del provvedimento cautelare, configuri una condizione di demansionamento, intendendo per essa l'adibizione del lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello corrispondente alle attività da quest'ultimo svolte.
Pur non configurandosi nel caso concreto una condizione di mobbing – e quindi, di azioni ostili e ripetute condotte nell'ambiente lavorativo e volte a ledere la dignità personale e/o professionale del soggetto – l'assegnazione ad un ruolo con mansioni inferiori rispetto a quelle svolte abitualmente configura una dequalificazione, annoverata tra le possibili cause di stress lavoro correlato, in grado di determinare il disturbo dell'adattamento identificato nel caso concreto.
12 3.2. Sotto un profilo medico legale è stato nominato il CTU dott. il Persona_4 quale, con una relazione peritale impeccabile, chiara ed estremamente esaustiva, ha riconosciuto la correlazione causale della patologia attinente allo spettro psichico, mentre ha escluso la patologia coronarica.
In merito alla seconda patologia, il CTU, richiamando le evidenze di letteratura al caso in esame, ha rilevato come la sindrome coronarica acuta tipo NSTE sia insorta in un soggetto con anamnesi personale e familiare positiva per alcuni dei principali fattori di rischio identificati dalla Letteratura di riferimento.
All'epoca dei fatti il Signor era un soggetto di 63 anni, dato anagrafico per sé Parte_1 connotato da un rischio cardiovascolare aumentato, condizionato anche dalla presenza fattori di rischio aggiuntivi.
Il ricorrente presentava, infatti, familiarità per patologie cardiovascolari12 risultando altresì affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico (cfr. verbale di Pronto
Soccorso del 01.08.2016 e certificato di visita neurologica del 03.08.2016). La procedura di rivascolarizzazione miocardica effettuata nel ricovero protrattosi dal 28.11.16 al 3.12.16 presso l'U.T.I.C. del P.O. di Teramo, consistente in angioplastica del tratto prossimale del primo ramo diagonale della coronaria discendente anteriore, unitamente ai successivi accertamenti effettuati, hanno consentito di documentare un quadro di coronaropatia aterosclerotica con stenosi significativa dell'arteria circonflessa distale e di ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro (cfr. certificato a firma del Dott. del 4.01.17). Persona_5
Sulla scorta dei rilievi operati, il CTU ha concluso che l'evento ischemico cardiaco, insorto acutamente, ha consentito di documentare nel soggetto ultrasessantenne, con familiarità per malattie cardiovascolari, una condizione di cardiopatia ipertensiva, stante la descritta ipertrofia ventricolare concentrica, e di coronaropatia bivasale, avuto riguardo dell'interessamento prossimale del I ramo diagonale della discendente anteriore - trattato con angioplastica- e della coronaria circonflessa distale.
Trattasi di condizioni patologiche scaturite da processi di rimodellamento tissutale cronico,
l'uno agente sui cardiomiociti, l'altro sull'endotelio del circolo coronarico, con ogni ragionevolezza già presenti nell'agosto del 2016, epoca del segnalato demansionamento.
Concordando pienamente con quanto accertato dal CTU appare, pertanto, possibile riconoscere un rapporto solo occasionale tra il fattore professionale e la cardiopatia ischemica in esame, avendo l'antecedente lavorativo agito su un contesto clinico già patologico, stante l'azione concorrente della ipertrofia ventricolare sinistra concentrica e della coronaropatia bivasale al determinismo della sindrome coronarica acuta diagnosticata nel novembre 2016.
13 In altri termini, sotto il profilo etiologico, il demansionamento deve essere valutato come mera circostanza favorevole al conclamarsi dell'evento, sostituibile con altro antecedente non connotato da efficienza lesiva su un individuo sano, non mostrando, dunque, un valore causale propriamente detto, pure in termini di concausalità, bensì di occasione, in presenza di preponderante preesistenza patologica cui addebitare la manifestazione della cardiopatia ischemica.
Supportano tale convincimento evidenze di letteratura (richiamate nella relazione peritale) che ravvisano una relazione causale debole tra insorgenza di malattia cardiovascolare ed esposizione a stress lavorativo cronico, suggerendo principalmente un ruolo di quest'ultimo nel peggioramento della prognosi piuttosto che nell'insorgenza della patologia stessa.
Il CTU ha risposto in maniera dettagliata e convincente anche alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, sottolineando come dalla letteratura avverso citata non è possibile ottenere una risposta diversa da quella offerta.
Peraltro, come sottolineato dal CTU, in nessuna circostanza si è assistito ad una "condotta vessatoria" del datore di lavoro, neppure allegata, con un comportamento sistematico e continuativo di maltrattamento, persecuzione o umiliazione nei confronti del ricorrente.
Considerazioni diverse, invece, vanno formulate in merito al disturbo psichico sofferto dal
, inizialmente descritto in sede di Pronto Soccorso dell'1.08.16 come “sindrome Parte_1 ansiosa reattiva a stress psico fisico” poi stabilizzatosi in un “disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso” psichiatrica del 25.01.2021, con necessità di terapia farmacologica antidepressiva (Escitalopram 10 mg/die) ed ansiolitica (Alprazolam 0.50 mg x
3/die), rispetto al quale è possibile riconoscere una correlazione causale tra le vicissitudini lavorative e l'insorgenza del quadro psicopatologico, avuto riguardo dell'efficienza psicolesiva delle stesse, nonché del peculiare vissuto del dipendente, privo di un patrimonio socioculturale idoneo a condizionare positivamente la modalità di reazione al fattore stressante.
Sul punto appare suggestiva la sensazione pervasiva di disagio, scaturita dalla necessità di dover giustificare l'avvenuto nell'ambito del contesto sociale del piccolo alla luce CP_1 del demansionamento subito, come anche confermato dall'escussione testimoniale (cfr. teste
). Testimone_3
Dall'esposizione al fattore stressante, configurato da un percepito “stigma sociale”, esacerbato dalla vicenda giudiziaria, il CTU ha ritenuto, dunque, sia scaturito un distress
14 endogeno, marcato e sproporzionato rispetto alla gravità ed all'intensità dello stimolo esogeno.
L'ausiliario del Giudice ha, dunque, concluso di poter valutare tali postumi (pregiudizio psichico identificato) stabilizzati produttivi di una invalidità permanente pari al 7% (sette percento) nel senso di danno biologico.
Il quadro patologico descritto, anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non ha, invece, determinato ripercussioni sull'autonomia della persona nell'esercizio delle attività ordinarie della vita quotidiana, ordinarie e strumentali. Vertendo tuttavia in ambito di patologia psichica connotata da astenia, coartazione emotiva e da ritiro sociale, appare plausibile una riduzione della spinta motivazionale del soggetto in presenza di componenti patologiche di abulia e anedonia che possono esercitare una incidenza menomativa sulle attività di svago e sugli interessi in precedenza coltivati, rispetto ai quali, però, non è possibile riconoscere un valore oggettivo tale da poter essere economicamente quantificati.
3.3. Per quanto attiene, specificatamente, il danno morale, o più correttamente, “danno da sofferenza soggettiva interiore”, esso va tenuto distinto sia dall'incidenza della lesione sull'aspetto dinamico-relazionale, che consente una personalizzazione in presenza di idonee allegazioni e prove, sia dai sintomi e dalle conseguenze valutabili in termini medico-legali della patologia conseguente alla lesione stessa (algie, compromissioni estetiche, ecc.), i quali vengono compensati attraverso la liquidazione del cd. 'danno biologico' utilizzando il criterio tabellare.
La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare, ed ha anche avuto modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez.
3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024).
Ed infatti, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass.
10/11/2020, n. 25164), deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e
15 intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023).
Nel caso di specie si ritiene di non poter riconoscere la quota di risarcimento a titolo di danno morale, considerata l'assenza di prova di tale danno e la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso, frutto di una valutazione meramente apodittica dei presupposti costitutivi.
Il ricorrente, infatti, di è limitato ad allegare che il demansionamento subito avrebbe determinato una sofferenza soggettiva, quale un senso di umiliazione, dequalificazione, inutilità, elementi che in verità sono stati considerati dal CTU proprio nella valutazione del danno biologico conseguente alla patologia di natura psichica.
3.4. Quanto, invece, alla invalidità temporanea non risulta alcuna allegazione e deduzioni specifica nel ricorso di tale voce di danno, sicchè sul punto nulla è possibile statuire (peraltro nulla viene indicato nella relazione peritale in tal senso).
3.5. Quanto alla personalizzazione del danno, le tabelle del Tribunale di Milano 2024 prevedono un tasso di aumento del capitale riconosciuto, al fine di personalizzare l'importo finale alla reale condizione complessiva della parte lesa.
In punto di diritto è stato affermato che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo e le conseguenze dannose comuni, cioè quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Nel caso di specie non risulta dedotta ed allegata alcuna specifica circostanza che possa suffragare una qualche forma di personalizzazione, non essendo stato provato un danno
16 ulteriore al fare areddituale diverso dalle conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Il CTU ha anche sottolineato che il quadro patologico descritto non ha determinato ripercussioni sull'autonomia della persona nell'esercizio delle attività ordinarie della vita quotidiana, ordinarie e strumentali.
3.6. A fronte di tali premesse e facendo riferimento alle tabelle di Milano 2024 dovrà essere riconosciuta al lavoratore, all'epoca 63enne, la seguente somma:
a) danno non patrimoniale:
1. danno biologico da I.P. (7%) € 10.094, senza personalizzazione e senza liquidazione del danno morale.
Inoltre, trattandosi di debito di valore, ai fini del computo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, tale importo deve essere devalutato alla data dell'evento, al quale devono essere aggiunti gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via incrementata in base agli indici annuali di rivalutazione e sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
Al ricorrente devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi compensativi per il mancato godimento ex tunc della somma dovuta a titolo di risarcimento. Tale somma si determina equitativamente, ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 1712/95), applicando il tasso legale (non avendo parte ricorrente fornito elementi per l'utilizzo parametro diverso per valutare l'incidenza della mancata percezione immediata del denaro sul suo patrimonio) non sulla somma sopra liquidata all'attualità, ma sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno.
Spettano, infine, al ricorrente gli interessi legali dalla data della presente sentenza (che ha operato la conversione del debito di valore in debito di valuta) sino al saldo effettivo.
In accoglimento parziale della domanda il va, quindi, condannato a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di € 10.094 oltre accessori come sopra indicati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al demansionamento subito.
4. Considerato che il aveva dichiarato di conciliare la lite ad una somma di € CP_1
20.000, tale condotta processuale va valutata ai fini delle spese di lite, con compensazione
17 parziale delle stesse, anche in ragione della rilevante differenza tra il danno richiesto ed il danno riconosciuto, per il resto rimesse a carico dell'ente locale e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022, come da dispositivo. Le spese di CTU sono, invece, poste a carico solidale delle parti, considerata la necessità della stessa ai fini del decidere e considerati anche gli esiti della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1964/2022 così provvede:
• in accoglimento parziale del ricorso, condanna il in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno biologico in favore del ricorrente nella misura di € 10.094, oltre accessori come per legge;
• previa compensazione della metà, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 2.694,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
• Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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