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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1977/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1977/2020 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. POTESTIO GIUSEPPE
[...] C.F._4
e dall'avv. CIRILLI RAFFAELLO MARIA, giusta procura speciale in atti;
ATTORI contro
), in persona del Direttore p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/02/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, premesso di aver acquistato in data 24.05.2011 (atto rep. 2387 racc 1697) in ragione
[...] di ¼ ciascuno la piena proprietà del terreno sito in Montalto di Castro, località Torre della
Marina, Piazzale dei Pescatori, confinante con la proprietà e il demanio Parte_5 marittimo fiume Fiora (censito al CT al foglio 87 part 10), deducevano che dall'atto di pagina 1 di 5 compravendita emergeva che il venditore aveva acquistato la proprietà Parte_6 dell'immobile da Saracena Srl, la quale a sua volta aveva acquista il compendio in data
26.11.1981 da unitamente al fabbricato da cielo a terra costituente Persona_1 accessione ai sensi dell'art. 941 c.c., che gli attori concedevano detto terreno in locazione al
Comune di Montalto di Castro sino al 31.12.2017, che l'area aveva subito nel corso degli anni un incremento in ragione dell'incessante correre delle acque, per cui il fondo rivierasco formatosi lungo la riva del fiume Fiora doveva ritenersi di proprietà degli attori in ragione dell'accessione operante ai sensi dell'art. 941 c.c. e dell'art. 947 c.c., poiché l'emersione era avvenuta per cause naturali. Tutto quanto sopra premesso gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che i signori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, hanno acquistato per alluvione la quota di terreno situata tra la sponda e riva
[...] Parte_4 esterna del fiume fiora e la particella foglio 87, part. 10, come meglio identificata e individuata nell'allegata planimetria, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di IA (ora Agenzia del Territorio di IA) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'infondatezza della domanda Controparte_1 attorea e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 6.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presente controversia ha per oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto di una porzione di terreno per alluvione, ipotesi disciplinata dall'art. 941 c.c., in base al quale “le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto disposto dalle leggi speciali”.
La disciplina richiamata è peraltro completata dalla norma di chiusura, l'art. 947 c.c. rubricato
'Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso', la quale dispone che “La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico” escludendo quindi l'operatività delle norme sopra riportate a fronte della presenza di un fattore antropico.
pagina 2 di 5 In particolare, gli attori, al fine di dimostrare la fondatezza della propria domanda di accessione dei terreni di formazione alluvionale, fronteggianti la loro proprietà, producono foto aeree relative agli anni 1968, 1978, 1984 e una planimetria dell'area da cui risulta l'arginatura attuale del fiume Fiora in pali battuti e un'area tratteggiata oggetto di domanda di accessione.
La domanda è però infondata. Invero l' ha documentato che con Controparte_1 decreto n. 4 del 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Marittima del
Lazio IA, reso ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione, l'area oggetto di causa è stata inserita nel demanio marittimo ed è stata esclusa l'operatività dell'art. 941 c.c., conformemente a quanto stabilito dalla Commissione delimitatrice istituita ai sensi degli artt.
32 Cod. Nav. e 5 Reg. Cod. Nav. con verbale del 21.11.2019.
Sebbene “il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 c.n., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell"actio finium regundorum" di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione, tra
i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14048 del 21/05/2021), non ritiene il Tribunale che sussistano le ragioni per disapplicare il predetto decreto in quanto frutto di accertamenti approfonditi e compiutamente motivato, sia con riferimento alle ragioni per le quali l'area controversa deve intendersi ricompresa nella linea demaniale marittima (in quanto sottoposta a particolare vincolo idraulico di cui al RD 25.07.1904 n. 523 emergente da specifica normativa di salvaguardia e di rispetto a tutela delle opere di difesa e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua (l'integrità delle quali è atta a garantire l'incolumità fisica dei cittadini oltre che la salvaguardia di beni pubblici e privati). Detta area è inoltre soggetta alle previsioni dei Piani straordinari di individuazione di aree sottoposte
a speciale disciplina, redatti dall'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Fiora, ai sensi della Legge n.
183/89 e succ. mod. int., in considerazione del potenziale e persistente elevato grado di rischio idraulico al quale sono sottoposte le predette aree, ed in riferimento alle primarie esigenze del servizio di piena e di pronto intervento. Ed ancora, l'area della foce del fiume Fiora – in base al P.A.I Piano di Stralcio di Assetto
Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 5 del 06 aprile 2006 – ricade in Area a pericolosità idraulica P.I. 4 molto elevata. Inoltre, il fiume Fiora è classificato come navigabile e, quindi,
pagina 3 di 5 disciplinato anche dal R.D. 11 luglio 1913 n. 959, recante disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione. Pertanto, la sponda – per una profondità di 5,00 metri dal ciglio alto – assume la funzione di “via alzaia” detta anche “d'attiraglio o di marciapiede”, ed è soggetta alla “servitù della via alzaia”, servitù pubblica (e art. 52), che dispone il divieto assoluto, da parte dei concessionari o dei proprietari frontisti, di intercludere lungo i fiumi navigabili i beni ad essi laterali soggetti a tale “servitù” che, quindi, devono essere lasciati liberi da ogni opera, ingombro od ostacolo, in quanto l'impossibilità di percorrere le pertinenze fluviali da parte del personale preposto, specie lungo le sponde, inibisce la verifica sistematica della loro consistenza, uso e destinazione costituendo una sottrazione del bene demaniale alla fruizione pubblica.
7. L'area in esame
è altresì assoggettabile ad inondazioni ricorrenti per eventi di ritorno inferiore ai 20 anni e ha una vocazione di fruibilità pubblica in relazione a molteplici attività fra le quali anche attività di pronto intervento.
8. Per i motivi fin qui esposti, affinché siano conservate le previsioni normative citate, le conseguenti prescrizioni sopra richiamate inerenti l'area in parola e non sussistano dubbi interpretativi sul reale confine tra i terreni di proprietà privata, proprietà comunale ed il bene demaniale (sia appartenente al demanio idrico che al demanio marittimo già definiti) i tecnici della Direzione Regionale dell hanno definito la linea Controparte_1 demaniale marittima così come indicata negli elaborati grafici allegati al verbale di delimitazione datato
21/11/2019 e nelle coordinate fornite) sia con riferimento alle ragioni per cui comunque è esclusa l'operatività dell'art. 941 c.c. in ragione di quanto disposto dall'art. 947 c.c., poiché i mutamenti dell'alveo del fiume Fiora sono state determinate dall'attività umana (mediante realizzazione di una palizzata in legno nel 1982 e una palancolata in ferro nel 2012).
Sotto questo profilo deve osservarsi che i soggetti che agiscono per ottenere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà a titolo originario di terreni per alluvione devono dimostrare due requisiti: che le unioni di terra e gli incrementi si siano formati in modo naturale e impercettibile, come richiesto dalla legge, e che le formazioni non abbiano come causa l'opera dell'uomo. Il fatto costitutivo della domanda di accessione proposta dal privato
è rappresentato non solo dalla sussistenza fattuale di un materiale apporto di terreno che accrescesse la superfice del fondo del privato istante, ma dalla peculiare genesi di quell'emersione di terreno, che doveva rinvenirsi in cause naturali, ossia non derivanti dall'intervento dell'uomo. Gli attori avrebbero, dunque, dovuto provare non solo la formazione dei terreni alluvionali ma anche che tale formazione non fosse dovuta all'opera dell'uomo, atteso che, diversamente, non poteva configurarsi alcun acquisto di proprietà in capo a privati. Le prove articolate sul punto dagli attori, peraltro in contrasto con gli pagina 4 di 5 accertamenti svolti dall'amministrazione competente, erano inidonee a fornire adeguato supporto probatorio alle predette circostanze. I capitoli di prova orale erano infatti formulati in maniera estremamente generica (privi di circostanze di tempo e di luogo e inidonei a escludere il mutamento del letto del fiume in ragione del fattore antropico) e pertanto non sono stati ammessi, mentre la richiesta di CTU aveva valore meramente esplorativo in assenza di qualsivoglia argomento di prova idoneo a ritenere errata la delimitazione operata dall'amministrazione competente, pertanto anch'essa non è stata disposta.
Alcun valore dirimente assume la scrittura privata autenticata con cui nel 1981 tale sig.
alla Saracena Srl, costituente un atto privatistico in cui si fa riferimento ad Persona_1 un fabbricato insistente sul terreno oggetto di causa acquisito per accessione ai sensi dell'art. 941 c.c. Invero tale atto privatistico non ha alcuna idoneità ad accertare la sdemanializzazione del predetto bene, né richiama alcun provvedimento amministrativo da cui desumere l'effettiva acquisizione del bene al patrimonio disponibile dello Stato. La circostanza per cui detto fabbricato non sia contemplato nell'atto di compravendita del 2011 degli attori conferma la natura a non domino del trasferimento e l'assenza di un provvedimento amministrativo volto a riconoscere l'acquisizione del bene alla proprietà dei frontisti.
La domanda attorea deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva limitatamente all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell CP_1 che liquida in € 3000, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
[...]
IA, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1977/2020 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. POTESTIO GIUSEPPE
[...] C.F._4
e dall'avv. CIRILLI RAFFAELLO MARIA, giusta procura speciale in atti;
ATTORI contro
), in persona del Direttore p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa ex lege dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/02/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
, premesso di aver acquistato in data 24.05.2011 (atto rep. 2387 racc 1697) in ragione
[...] di ¼ ciascuno la piena proprietà del terreno sito in Montalto di Castro, località Torre della
Marina, Piazzale dei Pescatori, confinante con la proprietà e il demanio Parte_5 marittimo fiume Fiora (censito al CT al foglio 87 part 10), deducevano che dall'atto di pagina 1 di 5 compravendita emergeva che il venditore aveva acquistato la proprietà Parte_6 dell'immobile da Saracena Srl, la quale a sua volta aveva acquista il compendio in data
26.11.1981 da unitamente al fabbricato da cielo a terra costituente Persona_1 accessione ai sensi dell'art. 941 c.c., che gli attori concedevano detto terreno in locazione al
Comune di Montalto di Castro sino al 31.12.2017, che l'area aveva subito nel corso degli anni un incremento in ragione dell'incessante correre delle acque, per cui il fondo rivierasco formatosi lungo la riva del fiume Fiora doveva ritenersi di proprietà degli attori in ragione dell'accessione operante ai sensi dell'art. 941 c.c. e dell'art. 947 c.c., poiché l'emersione era avvenuta per cause naturali. Tutto quanto sopra premesso gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che i signori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, hanno acquistato per alluvione la quota di terreno situata tra la sponda e riva
[...] Parte_4 esterna del fiume fiora e la particella foglio 87, part. 10, come meglio identificata e individuata nell'allegata planimetria, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di IA (ora Agenzia del Territorio di IA) con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio l' che deduceva l'infondatezza della domanda Controparte_1 attorea e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 6.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presente controversia ha per oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto di una porzione di terreno per alluvione, ipotesi disciplinata dall'art. 941 c.c., in base al quale “le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto disposto dalle leggi speciali”.
La disciplina richiamata è peraltro completata dalla norma di chiusura, l'art. 947 c.c. rubricato
'Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso', la quale dispone che “La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico” escludendo quindi l'operatività delle norme sopra riportate a fronte della presenza di un fattore antropico.
pagina 2 di 5 In particolare, gli attori, al fine di dimostrare la fondatezza della propria domanda di accessione dei terreni di formazione alluvionale, fronteggianti la loro proprietà, producono foto aeree relative agli anni 1968, 1978, 1984 e una planimetria dell'area da cui risulta l'arginatura attuale del fiume Fiora in pali battuti e un'area tratteggiata oggetto di domanda di accessione.
La domanda è però infondata. Invero l' ha documentato che con Controparte_1 decreto n. 4 del 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Marittima del
Lazio IA, reso ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione, l'area oggetto di causa è stata inserita nel demanio marittimo ed è stata esclusa l'operatività dell'art. 941 c.c., conformemente a quanto stabilito dalla Commissione delimitatrice istituita ai sensi degli artt.
32 Cod. Nav. e 5 Reg. Cod. Nav. con verbale del 21.11.2019.
Sebbene “il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 c.n., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell"actio finium regundorum" di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione, tra
i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14048 del 21/05/2021), non ritiene il Tribunale che sussistano le ragioni per disapplicare il predetto decreto in quanto frutto di accertamenti approfonditi e compiutamente motivato, sia con riferimento alle ragioni per le quali l'area controversa deve intendersi ricompresa nella linea demaniale marittima (in quanto sottoposta a particolare vincolo idraulico di cui al RD 25.07.1904 n. 523 emergente da specifica normativa di salvaguardia e di rispetto a tutela delle opere di difesa e delle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua (l'integrità delle quali è atta a garantire l'incolumità fisica dei cittadini oltre che la salvaguardia di beni pubblici e privati). Detta area è inoltre soggetta alle previsioni dei Piani straordinari di individuazione di aree sottoposte
a speciale disciplina, redatti dall'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Fiora, ai sensi della Legge n.
183/89 e succ. mod. int., in considerazione del potenziale e persistente elevato grado di rischio idraulico al quale sono sottoposte le predette aree, ed in riferimento alle primarie esigenze del servizio di piena e di pronto intervento. Ed ancora, l'area della foce del fiume Fiora – in base al P.A.I Piano di Stralcio di Assetto
Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 5 del 06 aprile 2006 – ricade in Area a pericolosità idraulica P.I. 4 molto elevata. Inoltre, il fiume Fiora è classificato come navigabile e, quindi,
pagina 3 di 5 disciplinato anche dal R.D. 11 luglio 1913 n. 959, recante disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione. Pertanto, la sponda – per una profondità di 5,00 metri dal ciglio alto – assume la funzione di “via alzaia” detta anche “d'attiraglio o di marciapiede”, ed è soggetta alla “servitù della via alzaia”, servitù pubblica (e art. 52), che dispone il divieto assoluto, da parte dei concessionari o dei proprietari frontisti, di intercludere lungo i fiumi navigabili i beni ad essi laterali soggetti a tale “servitù” che, quindi, devono essere lasciati liberi da ogni opera, ingombro od ostacolo, in quanto l'impossibilità di percorrere le pertinenze fluviali da parte del personale preposto, specie lungo le sponde, inibisce la verifica sistematica della loro consistenza, uso e destinazione costituendo una sottrazione del bene demaniale alla fruizione pubblica.
7. L'area in esame
è altresì assoggettabile ad inondazioni ricorrenti per eventi di ritorno inferiore ai 20 anni e ha una vocazione di fruibilità pubblica in relazione a molteplici attività fra le quali anche attività di pronto intervento.
8. Per i motivi fin qui esposti, affinché siano conservate le previsioni normative citate, le conseguenti prescrizioni sopra richiamate inerenti l'area in parola e non sussistano dubbi interpretativi sul reale confine tra i terreni di proprietà privata, proprietà comunale ed il bene demaniale (sia appartenente al demanio idrico che al demanio marittimo già definiti) i tecnici della Direzione Regionale dell hanno definito la linea Controparte_1 demaniale marittima così come indicata negli elaborati grafici allegati al verbale di delimitazione datato
21/11/2019 e nelle coordinate fornite) sia con riferimento alle ragioni per cui comunque è esclusa l'operatività dell'art. 941 c.c. in ragione di quanto disposto dall'art. 947 c.c., poiché i mutamenti dell'alveo del fiume Fiora sono state determinate dall'attività umana (mediante realizzazione di una palizzata in legno nel 1982 e una palancolata in ferro nel 2012).
Sotto questo profilo deve osservarsi che i soggetti che agiscono per ottenere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà a titolo originario di terreni per alluvione devono dimostrare due requisiti: che le unioni di terra e gli incrementi si siano formati in modo naturale e impercettibile, come richiesto dalla legge, e che le formazioni non abbiano come causa l'opera dell'uomo. Il fatto costitutivo della domanda di accessione proposta dal privato
è rappresentato non solo dalla sussistenza fattuale di un materiale apporto di terreno che accrescesse la superfice del fondo del privato istante, ma dalla peculiare genesi di quell'emersione di terreno, che doveva rinvenirsi in cause naturali, ossia non derivanti dall'intervento dell'uomo. Gli attori avrebbero, dunque, dovuto provare non solo la formazione dei terreni alluvionali ma anche che tale formazione non fosse dovuta all'opera dell'uomo, atteso che, diversamente, non poteva configurarsi alcun acquisto di proprietà in capo a privati. Le prove articolate sul punto dagli attori, peraltro in contrasto con gli pagina 4 di 5 accertamenti svolti dall'amministrazione competente, erano inidonee a fornire adeguato supporto probatorio alle predette circostanze. I capitoli di prova orale erano infatti formulati in maniera estremamente generica (privi di circostanze di tempo e di luogo e inidonei a escludere il mutamento del letto del fiume in ragione del fattore antropico) e pertanto non sono stati ammessi, mentre la richiesta di CTU aveva valore meramente esplorativo in assenza di qualsivoglia argomento di prova idoneo a ritenere errata la delimitazione operata dall'amministrazione competente, pertanto anch'essa non è stata disposta.
Alcun valore dirimente assume la scrittura privata autenticata con cui nel 1981 tale sig.
alla Saracena Srl, costituente un atto privatistico in cui si fa riferimento ad Persona_1 un fabbricato insistente sul terreno oggetto di causa acquisito per accessione ai sensi dell'art. 941 c.c. Invero tale atto privatistico non ha alcuna idoneità ad accertare la sdemanializzazione del predetto bene, né richiama alcun provvedimento amministrativo da cui desumere l'effettiva acquisizione del bene al patrimonio disponibile dello Stato. La circostanza per cui detto fabbricato non sia contemplato nell'atto di compravendita del 2011 degli attori conferma la natura a non domino del trasferimento e l'assenza di un provvedimento amministrativo volto a riconoscere l'acquisizione del bene alla proprietà dei frontisti.
La domanda attorea deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva limitatamente all'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell CP_1 che liquida in € 3000, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
[...]
IA, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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