Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 1279 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2012 tra
, quale impresa designata per la Regione Campania alla Parte_1
gestione dei danni del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre convenuta e
, nato a [...] il giorno 11/07/1967 Controparte_1
Controparte_2
convenuti contumaci
Avente ad
OGGETTO: domanda di regresso
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
e citavano in giudizio la Parte_2 Parte_3 Parte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per
[...]
la regione Campania, e la deducendo che Controparte_1 Controparte_2
in data 23-07-2004, ore 17:50 circa, in Angri, Via Fontanelle, , Parte_2
[...]
veniva investito dal carrello elevatore Mitsubishi, mod FD 60, n. Parte_3
6DR50, condotto da e di proprietà della Controparte_1 Controparte_3
deducevano altresì che la vettura di proprietà di parte convenuta
[...]
risultava, inoltre, non coperta da alcuna polizza di assicurazione, come accertato dai
Carabinieri intervenuti sul posto.
Gli attori agivano, dunque, in giudizio per sentir condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi il danno biologico, psichico, morale, esistenziale e da perdita della capacità lavorativa specifica e spese mediche, patiti a seguito del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_4
quale procuratore speciale di nella qualità di Impresa Parte_4
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
la nullità dell'atto di citazione;
l'improponibilità della domanda;
nel merito, contestava la dinamica descritta dall'attore, concludeva per il rigetto della domanda e proponeva domanda di regresso nei confronti dei responsabili civili.
Rimanevano contumaci le altre parti convenute.
All'esito del giudizio questo Tribunale, con sentenza non definitiva depositata in data 01/02/2024, accoglieva la domanda proposta dall'attore , nei Parte_2
limiti indicati in parte motiva, e per l'effetto condannava le parti convenute al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 356.805,35 oltre interessi come in motivazione, nonchè euro 10.370,16 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Poneva definitivamente a carico delle parti convenute le spese della CTU.
Condannava, infine, le parti convenute al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite.
Il Tribunale, con separata e coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio al fine di decidere in ordine alla domanda di regresso proposta dalla Parte_1
nei confronti dei responsabili civili.
[...] Tale domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ed invero la convenuta , per vedersi accolta detta domanda Parte_1
avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento in favore del danneggiato di quanto statuito con la citata sentenza, mentre in atti alcuna prova è stata fornita né sono stati indicati eventuali estremi di bonifici.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione delle restanti parti processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di regresso.
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17/03/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo