Sentenza 27 settembre 2022
Improcedibile
Sentenza 7 agosto 2023
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00168/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00590/2023
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, ex art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora Du AN contro il prefetto della provincia di Milano per l’annullamento del decreto prot. n.2022-028659 del 20 gennaio 2023 di rigetto del ricorso amministrativo avverso il diniego del rinnovo dell’istanza di soggiorno per motivi di studio.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 19 maggio 2023;
Vista la relazione trasmessa con foglio prot. n.0058681 del 4 luglio 2024, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito dal decreto prot. n.2022-028659 del 20 gennaio 2023 adottato dal prefetto di Milano di rigetto del ricorso amministrativo avverso il diniego del rinnovo dell’istanza di soggiorno per motivi di studio.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) in data 29 luglio 2020, l’interessata ha presentato istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) il questore di Milano ha rigettato la richiesta con decreto prot. n.0421671, ai sensi dell’art.5, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, motivando che l’interessata aveva prodotto, a corredo della domanda, un certificato di iscrizione che documentava un corso di studi non autorizzato dall’autorità consolare, diverso da quello che aveva determinato il rilascio del visto di ingresso e che la stessa aveva già concluso il ciclo di studi per il quale aveva ottenuto il permesso;
c) l’interessata ha proposto ricorso gerarchico sostenendo di non aver potuto fare rientro in patria per ottenere una nuova autorizzazione in ragione delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19; che si era iscritta al centro per l’impiego di Milano; che, dopo un tirocinio presso una nota azienda di moda era stata regolarmente assunta con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile; che era totalmente integrata nel tessuto sociale ed economico vivendo in Milano con una connazionale regolarmente presente in Italia in una abitazione concessa in forza di regolare contratto di locazione;
d) il prefetto di Milano ha rigettato il ricorso gerarchico con il decreto impugnato.
3. Con ricorso datato 19 maggio 2023, l’interessata ha dedotto un solo motivo di ricorso rubricato “ Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 3, del d.lgs. n.286 del 1998. Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego ” lamentando il fatto che il prefetto non ha considerato che, una volta terminato il corso di studi in forza del quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno, le restrizioni conseguenti alla pandemia da Covi-19 le hanno impedito il rientro in patria per il rilascio di un nuovo permesso da parte dell’autorità consolare e che, ad ogni modo, risulta perfettamente integrata nel tessuto sociale e lavorativo.
4. Nel corso del procedimento:
a) con relazione istruttoria trasmessa con foglio prot. n.0058681 del 4 luglio 2024, il Ministero dell’interno ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Nell’adunanza del 19 febbraio 2025 l’affare è stato deciso.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. L’operato dell’amministrazione è corretto e risulta in armonia con quanto disposto dall’art.5, comma 3, del d.lgs. n.286 del 1998, secondo cui la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto di ingresso e non può, comunque, essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso di soggiorno può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’art.39- bis ; ma, come evidenziato dall’amministrazione, l’interessata non possedeva nemmeno i requisiti necessari ai fini del rilascio della proroga.
8. Come correttamente osservato dal competente dicastero, con circolare prot. n.0001477 del 22 febbraio 2022, è stato chiarito che “ non si possa procedere al rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno nel caso in cui lo straniero si iscriva ad un corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia. Tale orientamento, trova conforto nella stessa lettera b) del comma 3, dell’art.39 che, recependo i principi comunitari sanciti dalla direttiva 2004/114/CE, specifica che la rinnovabilità del permesso di soggiorno è consentita ai fini della prosecuzione del corso di studi anche qualora lo studente si iscriva ad un corso di laurea diverso da quello per il quale ha fatto ingresso in Italia. Mentre, come noto, i così detti corsi singoli non sono riconducibili ad un corso di laurea. ” Logico corollario di quanto precede è che il corso singolo frequentato con profitto dall’interessata, non essendo in alcun modo equiparato al corso di laurea, non ha consentito il rilascio del permesso richiesto.
9. Al contempo, la ricorrente non è nella posizione di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto il titolo conseguito presso l’istituto ‘Carlo Secoli’ non rientra tra quelli accademici indicati nell’art.39- bis citato, secondo cui “ in presenza dei requisiti reddituali di cui all’art.29, comma 3, lett. b), e fermo restando il rispetto dell’obbligo di cui all’art.34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o di altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario, ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis comma 1, può richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro .” Né la ricorrente ha dimostrato che il titolo conseguito possa essere ricondotto tra quelli di cui al citato art.39- bis .
10. La Sezione esprime il parere che il ricorso deve essere respinto, con assorbimento della istanza di sospensione.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso deve essere respinto, con assorbimento della istanza di sospensione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas