Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 09/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Compostella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno-Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e presso i cui uffici, siti in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.
- del Decreto del Questore della Provincia di Trento dell'-OMISSIS-, notificato a mani in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale;
- della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 prot. n. -OMISSIS-;
- ove occorrer possa, della richiesta di integrazioni di data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposti, consequenziali o comunque connessi con i precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Trento, e viste le relative deduzioni difensive e la documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 il consigliere AR PP, e uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame – notificato e depositato il 5 gennaio 2026 – l’odierno istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il decreto del Questore della Provincia di Trento datato -OMISSIS-, notificato a mani in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale.
Espone, in punto di fatto:
- di essere titolare da oltre -OMISSIS- della licenza di porto d’armi per difesa personale, rinnovata senza soluzione di continuità dalla Questura di Trento con cadenza annuale;
- di rivestire da -OMISSIS-la carica di -OMISSIS- di una società -OMISSIS-; evidenziando che si tratta di un settore delicato caratterizzato dal rischio di -OMISSIS-;
- di avere chiesto il -OMISSIS- il rinnovo della suddetta licenza, alla quale seguiva da parte della Questura una richiesta di integrazioni delle informazioni, riscontrata dal ricorrente il -OMISSIS-;
- che è seguita il -OMISSIS- la comunicazione di cui all’art. 10 bis della l. n. 241/1990, con la quale l’intimata Questura ha preannunciato il rigetto della domanda, in quanto “L’istante non risulta svolgere attività che lo espongono a particolari rischi per l’incolumità propria e dei propri familiari”; “Né risulta aver denunciato episodi di aggressione o intimidazione, reati contro la persona, ovvero ritorsioni, estorsioni, rapine consumate o tentate”;
- in riscontro a tale comunicazione il predetto, con nota del -OMISSIS-, ha presentato articolate deduzioni tese ad evidenziare la situazione di rischio per il particolare settore in cui opera; situazione che sarebbe dimostrata anche da vari episodi rappresentati in sede di integrazione delle informazioni, tra cui la -OMISSIS-;
- nelle deduzioni il ricorrente ha anche precisato che, al fine di dimostrare il rischio, non occorre che il richiedente abbia presentato formali denunce, e che l’azione della P.A. apparirebbe contraddittoria, sia in quanto non vi sarebbe alcun mutamento della situazione personale che, per molti anni, ha comportato il rilascio della licenza; sia, in quanto la Questura ha, contraddittoriamente, segnalato la posizione del ricorrente al “Commissariato del Governo per la Provincia di Trento al fine di valutare una eventuale -OMISSIS-”.
Deduce avverso il diniego di rinnovo l’articolata censura di Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità, ingiustizia e travisamento dei presupposti .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese; e, in sede cautelare, un remand affinché la Questura rivaluti l’istanza di rinnovo della licenza.
B. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Questura di Trento, il quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 – uditi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni – la Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
D. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dalla Presidente del Collegio alle parti presenti.
E. – Nel merito, il ricorso non è fondato.
Con unica articolata doglianza il ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che la p.a. non avrebbe adeguatamente valutato sia gli episodi pregressi, sia quelli recenti, ritenendoli erroneamente marginali e non idonei a giustificare il rinnovo della licenza; e senza considerare il rilascio ininterrotto per molti anni e la sicura affidabilità del ricorrente, il quale opera in un settore notoriamente a rischio di -OMISSIS-.
Si lamenta anche della mancata considerazione della recente -OMISSIS-, di cui ha dato conto nelle integrazioni inviate a -OMISSIS-.
La prospettazione di parte istante non può essere accolta.
Deve premettersi che, per costante giurisprudenza, il rilascio di porto d’armi per difesa personale – provvedimento di carattere ampiamente discrezionale – costituisce una deroga al principio generale del divieto di detenzione e porto d’armi di cui agli artt. 669 c.p. e 4 della l. n. 11/1975.
Sicché, come previsto dall’art. 42 del TULPS, tale autorizzazione viene concessa solo nell’ipotesi di “dimostrato bisogno”, parametro assoggettato dalla norma al rigoroso controllo dell’Autorità di PS, e ad una valutazione – che si rinnova annualmente – avente ad oggetto l’effettiva sussistenza di un pericolo concreto, specifico ed attuale, tale da giustificare la deroga al generale divieto, che non può presumersi solo in base alla professione svolta.
E’ stato in particolare rilevato che:
- “… per costante giurisprudenza, la necessità del porto d’armi per difesa personale non può presumersi solo sulla base della professione svolta, ma tale presunzione deve essere supportata da fatti concreti ed attuali che testimonino il pericolo…
(…omissis…)
Il rilascio di porto d'armi per difesa personale è un provvedimento che rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, di cui al capo III del titolo I del TULPS. In generale, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. III, sent. n. 651/2024), esso costituisce una deroga al principio generale del divieto di detenzione e porto d’armi di cui agli artt. 669 c.p. e 4 della l. 11/1975. L’autorizzazione, pertanto, viene concessa solo se si verifica l’esistenza di specifiche ragioni che possano giustificare questa deroga, nonché l’assenza di rischi anche solo potenziali per l’ordine e la pubblica sicurezza.
L’art. 42 del TULPS individua il relativo presupposto nell’“effettivo e dimostrato bisogno”, parametro che la Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze n. 440/1993 e 109/2019) ha interpretato nel senso della inesistenza di diritto soggettivo al porto d’armi, dovendosi piuttosto riconoscere l’esistenza di un titolo concessionario, che il legislatore subordina espressamente ad un controllo rigoroso e altamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Tale valutazione ha ad oggetto non solo la perfetta affidabilità dell’istante, ma anche l’effettiva sussistenza di un pericolo concreto, specifico ed attuale, tale da giustificare la deroga al generale divieto.
Essa, come pure accennato, si caratterizza poi per il suo ampio margine di discrezionalità, che si rinnova ogniqualvolta parte istante inoltri richiesta di rinnovo della licenza e si concretizza nei termini anzidetti: l’amministrazione è chiamata a valutare, in termini comparativi, l’interesse pubblico primario alla sicurezza e quello privato all’incolumità, partendo dal presupposto che, in ogni caso, l’interesse alla sicurezza pubblica, potenzialmente minacciato dall’uso delle armi, assume carattere di prevalenza, rispecchiando la finalità ultima dell’intero assetto normativo in materia …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2025, n. 10391);
- “… Come recentemente chiarito da questa Sezione (cfr. sentenza 6 giugno 2024, n. 5072), anche superando eventuali pronunce di segno diverso e decisamente più datate (come quelle citate dal ricorrente), “in materia di porto di armi la prova del “dimostrato bisogno” ricade sul richiedente e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell’onere probatorio; chi chiede il rinnovo deve provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia. Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell’art. 42, r.d. n. 773 del 1931, il presupposto, ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, dell’esistenza del “dimostrato bisogno” dell’arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l’Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola; non può ricavarsi neanche dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2019, n. 6139; id., sez. I, 30 marzo 2020, n. 694). Il rilascio del titolo di porto d’armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre, nonostante i precedenti rinnovi, anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica” …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2025, n. 10006; v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 720).
Applicando i su esposti principi al caso in esame, va innanzitutto osservato che l’accoglimento in passato di tale istanza e la persistenza delle condizioni soggettive del richiedente non implica che il provvedimento di diniego sia viziato, in quanto il mutamento di avviso della Questura sul punto della mancata allegazione del “dimostrato bisogno” non attiene alla condizione del richiedente, quanto piuttosto alla persistenza delle ragioni che possono fare ritenere sussistente l’esigenza concreta della difesa personale.
In tal senso, pertanto, non incide a sfavore della P.A. l’avvenuto rilascio negli anni del titolo, in quanto il rilascio di tale atto è soggetto con periodicità annuale alla rinnovata valutazione dell’autorità.
Nel caso in esame non può neppure rilevare di per sé l’attività svolta dal ricorrente, in quanto per granitico orientamento il mero svolgimento di un’attività o l’appartenenza ad una categoria professionale non sono di per sé sufficienti a dimostrare il bisogno di avere un’arma da fuoco per difesa personale, rispetto alla quale – come già chiarito – sussiste un generale divieto di detenzione delle armi, anche tenendo conto del carattere temporaneo ed eccezionale del provvedimento autorizzativo.
Ciò premesso, va rilevato che il provvedimento impugnato – in linea con tali coordinate ermeneutiche – si basa sulla mancata allegazione di una situazione di “dimostrato bisogno”, quale rischio attuale, specifico, concreto e comprovato che il richiedente possa diventare vittima di reati quali estorsioni, minacce, aggressioni.
Deve, quindi, convenirsi con la resistente Amministrazione rispetto all’irrilevanza degli elementi valorizzati dal ricorrente con riguardo all’attività svolta e all’ininterrotto possesso della licenza per molti anni; così come può convenirsi sul fatto che il ricorrente non ha allegato specifici ed attuali episodi di violenza, o di minacce, né circostanziate denunce, fatta eccezione per la -OMISSIS-cui si è fatto cenno.
Sul punto, occorre tuttavia rilevare che tale elemento è innanzitutto emerso non già al momento in cui il ricorrente ha presentato l’istanza di rinnovo – nella quale aveva genericamente fatto riferimento al “ -OMISSIS- ” – quanto piuttosto all’esito della richiesta di integrazioni da parte della Questura in ordine ad eventuali episodi criminosi dei quali personalmente o un familiare convivente fossero rimasti vittime (aggressione, ritorsione, minacce, estorsioni, anche in forma tentata; lesioni); e/o ad eventuali recenti episodi di violazione di domicilio o furto in abitazione, eventualmente denunciati.
Rispetto a tale richiesta di integrazioni, il ricorrente solo in questa seconda fase ha fatto riferimento alla -OMISSIS-, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova a supporto dell’indicato -OMISSIS-, come chiarito nella motivazione del provvedimento gravato; nonché, nelle deduzioni successive al preavviso di rigetto, ha fatto riferimento ad un episodio di -OMISSIS- (denunciato), che tuttavia lo stesso istante non ha ritenuto sintomatico di uno specifico rischio connesso all’attività professionale svolta (v. ulteriore integrazione del -OMISSIS-).
Pertanto, del tutto correttamente l’autorità ha ritenuto non sussistente il requisito del “dimostrato bisogno” di circolare armati, non ritenendo essere stati allegati sufficienti fattori di rischio “attuali, specifici, concreti e comprovati” che devono essere verificati anche in sede di rinnovo annuale della licenza.
Deve, infine, essere respinto l’adombrato profilo di contraddittorietà del diniego di rinnovo rispetto alla segnalazione della posizione del ricorrente al “Commissariato del Governo per la Provincia di Trento al fine di valutare una eventuale -OMISSIS-” (vedasi preavviso di rigetto), venendo in rilievo determinazioni e/o iniziative assunte dall’Autorità di PS in base a presupposti differenti (v. nota della Questura al Commissario del Governo, depositata dalla difesa erariale).
Conclusivamente, il provvedimento impugnato resiste all’articolata doglianza e il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
F. – Tenuto conto della peculiarità della materia trattata, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NA, Presidente
AR PP, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR PP | ES NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.