Articolo 10 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 settembre 2025
Art. 10. Disposizioni in materia di formazione superiore
nelle zone montane 1. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o piu' accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, al fine di promuovere le attivita' di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificita' dei relativi territori.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Con il decreto di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338 , puo' essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificita' delle realta' territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000 .
4. Le universita' di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le universita' di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese e incoraggiare le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il programma di partenariato e' basato su sponsorizzazioni e altre forme di liberalita'.
6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, commi da 1 a 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 274 del 23 novembre 2000:
«Art. 1 (Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all' articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , delle universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all' articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 , di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita' digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.
Omissis.».
- Per i riferimenti al comma 595, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» si vedano le note dell'articolo 4.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025