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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/12/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato _1 C.F._1
Fabrizia Sinigaglia, presso il cui studio in Crema, Via XX Settembre, 86ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Villani e Manuela Caccialanza del Foro di Milano, nonché dall'Avv.to Rodolfo Ercoli del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Via Solferino, 69 ha eletto domicilio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rejetta, accogliere le seguenti domande:
In via principale e Nel merito:
Accertato e dichiarato che il contratto di mutuo di cui è causa è stato stipulato tra un soggetto qualificabile come consumatore e uno qualificabile come professionista:
Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole 4 (interessi), 4-bis (deposito fruttifero), 7
(estinzione anticipata), 7-bis (conversione), e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole sopra indicate;
dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B., con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento alla luce degli importi indebitamente percepiti dalla CP_2
Accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7 (estinzione anticipata), che in caso di estinzione anticipata l'attore sarà tenuto a corrispondere unicamente gli importi risultanti dal piano di ammortamento, come ricalcolato alla luce delle evidenze sopra richiamate, senza applicazione di alcuna indicizzazione e, quindi, con il versamento del solo importo dovuto a titolo
1 di capitale residuo senza applicazione di alcuna somma a titolo di “rivalutazione” o di altri oneri aggiuntivi;
Accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7-bis (conversione), che in caso di estinzione anticipata il capitale di riferimento è unicamente quello risultante dal piano di ammortamento, come ricalcolato alla luce delle evidenze sopra richiamate, senza applicazione di alcuna indicizzazione e/o di alcuna somma a titolo di “rivalutazione” o di altri oneri aggiuntivi;
Con condanna della alla restituzione all'attore di ogni maggior somma Controparte_1
pagata in adempimento di clausole nulle e di tutti i danni sofferti per non aver potuto esercitare il diritto di ottenere l'estinzione anticipata del contratto di mutuo, secondo quanto emergerà a seguito dell'instauranda istruttoria.
Con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di sia per non aver Controparte_1 dato adempimento alla decisione dell'ABF sia per non aver voluto dar corso al procedimento di mediazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Mezzi istruttori:
A) Ammettersi, senza inversione degli oneri probatori, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che i Contratti di Mutuo indicizzato al , del medesimo contenuto e della Controparte_3
stessa natura di quello sottoscritto dal sig. , prodotto sub 1 del fascicolo attoreo e _1
che si rammostra al teste, sono stati commercializzati in Italia da a partire dal Controparte_1
1993 e fino al 2009?”
2) “Vero che nel gennaio 2008 il sig. si rivolgeva alla società di intermediazione _1
creditizia Capital Money, presso la sede di Lodi, per il reperimento di un finanziamento necessario all'acquisto dell'abitazione?”
3) “Vero che il sig. riceveva consulenza dal sig. della Capital Money”? Pt_1 Persona_1
4) “Vero che, a seguito della richiesta di consulenza creditizia, al sig. era sottoposta la Pt_1
richiesta di Mutuo con Banca OL che si rammostra al teste quale doc. 22 del fascicolo dell'attore”?
5) “Vero che il sig. rappresentava all'intermediario unicamente il _1 Persona_1 proprio interesse all'ottenimento di un finanziamento che gli permettesse di ottenere una rata di mutuo sostenibile per le sue entrate mensili?”
6) “Vero che in quell'occasione al sig. era sottoposto la sottoscrizione del mutuo _1 di cui è causa?”
2 7) “Vero che la discussione tra l'attore ed il sig. verteva sull'importo da finanziare, sulle Per_1
garanzie offerte dal sig. rappresentate dalle proprie entrate mensili da lavoratore Pt_1 dipendente, e sull'entità della rata a tasso fisso?”
8) “Vero che tale tipologia di mutuo era presentata all'attore dal sig. con una rata Persona_1 particolarmente favorevole per il mutuatario?”
9) “Vero che in quell'occasione all'attore era prospettato un vantaggio nella determinazione degli interessi collegato al riferimento al tasso Libor, che era prospettato al cliente come più conveniente rispetto all'Euribor?”
10) “Vero che la dava l'assenso alla richiesta di mutuo in data 20/02/2008?” CP_2
11) “Vero che il contratto di mutuo era sottoscritto in data 21/03/2008 presso lo studio del notaio dott. in Soresina?” Persona_2
12) “Vero che il sig. di professione assistente presso l'Agenzia delle Entrate, _1 possiede quale titolo di studio la licenza professionale triennale?”
13) “Vero che la ha omesso all'atto della richiesta di mutuo di verificare le specifiche CP_1 competenze tecniche dell'attore nonché di valutarne le conoscenze in merito a prodotti analoghi a quello proposto ed accettato dall'attore medesimo?”
14) “Vero che il sig. non ha mai effettuato investimenti di carattere finanziario o _1 speculativo?”
15) “Vero che la sia direttamente sia tramite Capital Money, ha omesso di sottoporre CP_1 all'attore prodotti alternativi rispetto a quello proposto e sottoscritto dall'attore medesimo?”
16) “Vero che, anche in sede di stipula notarile, il notaio si è limitato a leggere le clausole contrattuali del contratto di mutuo?”
17) “Vero che all'attore non è stata anticipata alcuna copia del contratto di mutuo che avrebbe sottoscritto?”
18) “Vero che agli inizi del 2015, dopo aver letto alcune notizie in merito ai mutui commercializzati da il sig. richiedeva spiegazioni in ordine alle suddette notizie?” CP_1 Pt_1
19) “Vero che, in particolare, l'attore chiedeva ai funzionari di spiegazioni in merito al CP_1 tasso di interesse ed al capitale da restituire di cui aveva appreso dalla stampa?”
20) “Vero invitava il sig. a presentare una richiesta scritta?” CP_1 Pt_1
21) “Vero che a quel punto il sig. tramite chiedeva che gli venisse fornito Pt_1 CP_4 il conteggio per l'estinzione anticipata del mutuo?”
22) “Vero che nel 2015, a fronte di un finanziamento originario di €. 88.000,00 il sig. Pt_1 apprendeva che il capitale residuo era di €. 77.909,86 con rivalutazione di €. 43.191,45, come da doc. 24 che si rammostra al teste?”
3 23) “Vero che su richiesta dell'attore del 28/12/2016 la inviava il documento che si CP_1 rammostra, quale doc. 25), di chiarimento delle clausole di cui al mutuo sottoscritto?”
24) “Vero che respingeva ogni possibilità, avanzata anche tramite di CP_1 CP_5 addivenire ad un accordo per l'estinzione anticipata del mutuo?”
25) “Vero che non dava alcun seguito alla pronunzia, resa tra le Parti, dall'ABF di CP_1
Milano che aveva dichiarato la nullità della clausola 7 del contratto di mutuo sottoscritto dal sig.
” Pt_1
Si indicano quali testimoni: con domicilio in Lodi sui capitoli da 1) a 10), 12), 13), 14) e 15); Persona_1
c/o sui capitoli da 1) a 25); Testimone_1 CP_4
con studio in Soresina sui capitoli 11), 16) e 17). Testimone_2
Si chiede fin da ora di essere autorizzati a prova contraria o controprova con i testi indicati su eventuali capitoli di prova articolati da controparte che dovessero venir ammessi.
B) Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento del mutuo di cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF / Euro e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso che parrà di giustizia.
C) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla l'esibizione di tutti i conguagli semestrali operati in CP_1 forza dell'art. 4 del contratto di mutuo di cui è causa dalla data di sottoscrizione del medesimo in avanti.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate dal Signor nei confronti di _1
, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atti (ivi Controparte_1
inclusa la prescrizione);
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo. — con atto di citazione regolarmente notificato ha _1
convenuto in giudizio , per sentirla condannare a restituire tutte le somme Controparte_1
illegittimamente corrisposte durante il rapporto contrattuale di mutuo fondiario a causa dell'indicizzazione al franco svizzero calcolato su ogni rata di mutuo pagata.
4 In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto un vizio di trasparenza da parte dell'istituto di credito in relazione alla natura del contratto sottoposto al sig. oltre alla Pt_1
nullità delle clausole contrattuali nn. 4, 7 e 7 bis sempre per difetto di chiarezza e trasparenza delle stesse.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree, ritenendole completamente infondate in fatto e in diritto e facendo ad ogni modo preliminarmente valere il sopravvenuto subentro nel contratto di . Controparte_1
A fronte di domanda, formulata da parte attrice, di chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di
[...]
, questo Giudice ne ha disposto la chiamata in causa e, in seguito, parte attrice ha Controparte_1
depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di che la Controparte_1
convenuta ha accettato. Il giudizio è, dunque, proseguito esclusivamente tra l'attore
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
Nel corso del giudizio sono stati poi concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., all'esito delle quali il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza il Giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e ha all'esito trattenuto la causa in decisione.
2. Sulla natura del contratto di mutuo.
Parte attrice si duole, in primo luogo, di un difetto di informativa da parte della banca convenuta in fase di conclusione del contratto di mutuo a fronte del quale sarebbe stato indotto _1 alla sottoscrizione, ignaro del rischio insito nell'indicizzazione al franco per effetto CP_3 dell'andamento delle valute.
A supporto di tale assunto parte attrice ha dedotto di non essere esperta in materia bancaria/finanziaria e di non aver compreso le conseguenze dell'applicazione delle clausole sull'indicizzazione, ovvero – in particolar modo – le clausole 4, 7 e 7bis del contratto.
Ciò premesso, rimandando ad apposito e successivo paragrafo l'esame sulla condotta precontrattuale della banca e sulla validità delle clausole in contestazione, giova effettuare un preventivo inquadramento del contratto oggetto di causa.
Come è possibile leggere nel contratto per cui è causa, in data 21.03.2008 parte attrice sottoscriveva con un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 CP_1
contratto), ed in allegato al contratto venivano inseriti il Documento di Sintesi, le Condizioni
Generali di Mutuo ed il Piano di Ammortamento.
Tanto il contratto di mutuo, stipulato dinnanzi a notaio con la forma di atto pubblico, quanto tutti i suoi allegati, risultano debitamente sottoscritti da e dal procuratore speciale di _1
5 . Controparte_1
Per quanto attiene, in particolare, alla natura del contratto, all'art. 4 del medesimo si legge: “le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al , secondo le modalità di Controparte_3
seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,437% (…) mensile, pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240% (…) (“tasso di interesse convenzionale”).
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,5825 per un Euro”.
Sono state, dunque, espressamente previste contrattualmente le modalità di calcolo dei conguagli dovuti all'andamento del tasso del LIBOR e all'andamento del tasso di cambio Euro/Franco
Svizzero.
Infine, all'art. 7 del contratto è possibile leggere: “è facoltà della parte mutuataria effettuare rimborsi parziali e estinguere anticipatamente il mutuo (…)
Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco
Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuters e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Così ricostruita, nei suoi tratti salienti, la regolamentazione contrattuale, occorre rilevare che la logica e il meccanismo del negozio appare correttamente e chiaramente illustrato nelle clausole del contratto prodotto in atti.
È evidente, dunque, che le variabili previste in tale mutuo sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse che dalla variazione dei tassi di cambio fra valute. Tale meccanismo, chiaro nella sua formulazione letterale, porta a concludere che si tratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi.
L'art. 4, in particolare prevede testualmente “questo è mutuo in euro indicizzato al franco svizzero”, richiamando al meccanismo di indicizzazione valutaria a livello generale e poi precisa che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applica sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente sia a titolo di capitale che a titolo di interessi;
il successivo art. 7 bis, poi, relativo all'ipotesi in cui venga richiesta la conversione del mutuo, da mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, a mutuo in euro, prevede che il giorno fissato per la conversione, la individua, anzitutto, la variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco CP_2
svizzero/euro e quello per valuta del giorno lavorativo precedente pubblicato su “Il Sole 24 Ore” e procede poi determinando l'incidenza di tale variazione sul debito residuo e dunque sul capitale
6 residuo.
Non può dunque che avallarsi quanto affermato da altri precedenti di merito, condivisi da questo giudicante, a tenore dei quali “l'essenza del contratto in questione è costituita dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro;
di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in
Franchi Svizzeri dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti” (così Tribunale di Milano, sentenza n. 8069/2019, Giudice dott. Francesco
Ferrari).
Ne consegue altresì che, in tali fattispecie contrattuali, l'alea normale del contratto comprende anche “le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera;
in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del medesimo” (così ex multis Cass. sentenza n.
9263 del 21.4.2011).
Tale aleatorietà emerge incontrovertibilmente dal tenore testuale del contratto di mutuo, ed in particolare dalla clausola n. 7, la quale nell'esporre l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo fa emergere l'alea della fluttuazione del tasso di cambio nel tempo, suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario.
3. Sulla dedotta violazione dei doveri di informazione e trasparenza precontrattuale da parte della banca e sulla nullità delle clausole 4, 7 e 7bis
Così ricostruiti i caratteri del contratto di mutuo oggetto di causa è possibile ora esaminare le doglianze sollevate da parte attrice in relazione alle lacune informative della banca in merito alla natura del contratto, oltre che le contestazioni di nullità delle condizioni contenute agli articoli 4, 7
e 7 bis.
Parte mutuataria osserva, anzitutto, che il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero, richiamato nel precedente paragrafo, non sarebbe stato redatto in modo chiaro e comprensibile, è ciò sarebbe avvenuto in palese violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, del Codice del
Consumo (artt. 33 e ss.) e della normativa Mifid.
In particolare, a pagina 1 dell'atto di citazione si duole del fatto che alla sottoscrizione del contratto
7 sarebbe giunto “in assenza delle informazioni essenziali che la avrebbe _1 CP_2
dovuto fornire in adempimento degli obblighi di legge, ed anzi il contratto veniva presentato dai funzionari bancari come molto più appetibile rispetto ai contratti di mutuo in cui il tasso era parametrato all'euro; invero non era fornita alcuna informazione in merito né al rischio elevatissimo dovuto all'influenza dell'andamento delle valute né alla complessità dei calcoli finanziari di determinazione dell'interesse applicato” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
A tal riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il contratto è stato redatto sotto forma di rogito notarile, la cui solennità implica necessariamente la lettura completa di ciascuna previsione contrattuale, e che alla clausola n. 10 del contratto è possibile leggere: “Ai sensi e per gli effetti del
Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (arti. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relative alle norme sulla trasparenza, la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”.
A ciò si aggiunga che, pur non avendo parte attrice chiarito in quali specifici termini la si CP_2
sarebbe sottratta dai propri doveri di trasparenza, indicando specifici doveri informativi e relative norme di riferimento non rispettate, tale dovere di informazione e trasparenza deve ritenersi ad ogni modo assolto anche a fronte di quanto riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi, allegati al contratto di mutuo, che il mutuatario ha dichiarato di aver ricevuto e letto, i quali costituiscono una informativa specifica del contratto, sia con riferimento all'indicazione dei rischi connessi al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile) e al variare del rapporto di cambio fra le valute, sia in riferimento all'essenza del contratto, ossia l'avere concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale.
In particolare, il Foglio Informativo – che la parte mutuataria ha dichiarato nell'atto notarile di aver precedentemente ricevuto ed esaminato - fornisce una compiuta informativa sulle caratteristiche e i rischi derivanti dal mutuo indicizzato in franchi svizzeri, come è possibile riscontrare nella sezione
“Rischi tipici” laddove è riportato che il principale rischio è rappresentato proprio dalla “possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”. Controparte_3
In secondo luogo, poi, parte attrice si è doluta della violazione dell'art. 35 del Codice del Consumo, ritenendo le clausole in esame sull'indicizzazione e sulle modalità di cambio (artt. 4, 7 e 7bis) poco chiare e di dubbia interpretazione.
Ritiene questo giudice, come sopra espresso nel paragrafo dedicato alla natura del contratto di
8 mutuo indicizzato (par. 2) che il meccanismo di regolazione del mutuo fosse sufficientemente chiaro all'interno del complessivo impianto contrattuale, alla luce del quale devono essere interpretate anche le singole clausole. Quindi deve mantenersi ferma l'interpretazione del contratto come sopra descritta, senza possibilità di diversa regolazione dei rapporti secondo quando asserito dall'attore.
In particolare, quanto alla dedotta nullità dell'art. 7, nella parte in cui prevede un metodo di indicizzazione da applicarsi in sede di estinzione anticipata del mutuo che indicizzerebbe illegittimamente – e a danno del mutuatario consumatore - due volte il capitale, occorre rilevare non soltanto la correttezza sotto il profilo matematico finanziario di tale modalità di calcolo, bensì e soprattutto la coerenza di tale meccanismo con la natura intrinsecamente aleatoria e bidirezionale del contratto. ,
L'eccezione deve, dunque, ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.
Conformemente a quanto stabilito contrattualmente, infatti, al fine di approdare ad una estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo al momento della richiesta di estinzione, espresso in euro come è possibile evincere dalla documentazione periodica, è stato convertito in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale, ovvero esattamente il medesimo tasso di cambio utilizzato dalla banca in sede di erogazione del mutuo per determinare l'importo da mutuare.
Successivamente, poi, ha provveduto a riconvertire il capitale residuo in euro, questa volta CP_1 però utilizzando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, atteso che il pagamento avrebbe dovuto avvenire in euro, ovvero con la moneta avente corso legale in Italia.
La diversa metodologia di indicizzazione indicata dall'attore, a tenore della quale la banca avrebbe dovuto limitarsi alla conversione del debito residuo in franchi svizzeri al tasso di cambio contrattualmente pattuito, invero, lungi dal potersi ritenere corretta, avrebbe alterato il negozio e la sua intrinseca aleatorietà in punto di fluttuazione della moneta, addossando i rischi dell'oscillazione del tasso di cambio valute esclusivamente sulla banca, laddove l'alea era stata, invece, assunta anche dal mutuatario.
La ricostruzione pocanzi offerta del negozio per cui è causa trova supporto in quanto sostenuto dalla
Suprema Corte, ad avviso della quale l'alea normale del contratto comprende anche “le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera;
in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del medesimo” (così ex multis Cass. sentenza n. 9263 del 21.4.2011).
Conformemente a quanto è stato argomentato nel precedente paragrafo, infatti, ciò che emerge
9 incontrovertibilmente dal tenore testuale del contratto di mutuo, ed in particolare dalla clausola n. 7, la quale “nell'esporre in termini “narrativi” l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, non può che essere considerata sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere, considerato come queste ultime non siano suscettibili di possibile formulazione differenziata” (così Tribunale di
Milano, sentenza n. 6080/2018, giudice Francesco Ferrari), è proprio che le parti avessero inteso accollarsi l'alea della fluttuazione del tasso di cambio nel tempo, suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, infine, l'interpretazione poc'anzi offerta non può essere ritenuta contraria ai precedenti della Corte di Giustizia menzionati in atti. In nessuno dei precedenti indicati è stata affermata l'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame, essendosi la Corte limitata ad osservare come sia necessario che una clausola di tal fatta sia
“redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di Giustizia UE, Sentenza 30 aprile 2014, C 26/13,
Kásler).
La Corte di Giustizia si è limitata infatti a rilevare come competa al giudice nazionale la verifica della chiarezza e trasparenza della normativa contrattuale, nonché del suo eventuale carattere abusivo e vessatorio;
valutazione che questo giudice ha condotto nei termini sopra richiamati.
Tutto quanto sin ora esposto va confermato anche alla luce della sentenza n. 23655 del 31.08.21 – ad ogni modo di recente superata da quanto statuito con ordinanza n. 2592 del 29.01.2024 - attraverso la quale la Suprema Corte ha attribuito valore probatorio privilegiato nel giudizio civile al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 27214/18.
Con il provvedimento citato il Garante ha ritenuto, nell'esercizio dei poteri di public enforcement, che alcune clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera della (artt. 4, CP_1
4bis, 7, 7bis) fossero affette da difetto di chiarezza e trasparenza, contrarie dunque all'art. 35 comma 1 del codice del consumo. La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che “in tema di contratti tra professionista e consumatore, allorchè si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determinano a carico del
10 consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genere un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto del provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato”.
Ciò premesso, va rilevato che la regolamentazione contrattuale sopra descritta non genera, a parere di chi scrive, alcun effetto squilibrante nei rapporti inter partes in quanto, come già osservato, il meccanismo operativo risulta del tutto conforme alla natura del contratto in termini di contratto aleatorio tanto per il mutuante quanto per il mutuatario.
Così come rilevato da altri precedenti di merito, infatti, le clausole in esame non possono essere ritenute per i motivi ampiamente illustrati né prive di chiarezza e trasparenza, né vessatorie in quanto comportanti uno squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto. A tale conclusione si perviene anche alla luce delle contestazioni sollevate dal mutuatario in quanto sostanzialmente volte a censurare l'effetto economicamente non conveniente del regolamento contrattuale al momento della richiesta di estinzione anticipata, e non il regolamento in sé considerato, come dimostra l'assenza di contestazioni nella prima fase del rapporto;
la convenienza per l'attore derivante dalla sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di causa era, infatti, rappresentata dal fatto che, in quel particolare momento storico, i tassi di interesse legati al franco svizzero erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro, con l'effetto che, stipulando un mutuo in franchi svizzeri, diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario. Il successivo e progressivo apprezzamento del franco svizzero sull'euro, registratosi a partire dall'anno 2010, rientrante per l'appunto nell'alea propria del contratto, non dipendente né controllabile dalla banca mutuante, non può fondare alcuna valutazione di squilibrio genetico del contratto e, dunque, la vessatorietà della previsione negoziale. Trattasi, infatti, lo si ribadisce, di un rischio bidirezionale discendente dalle fluttuazioni della valuta e del suo cambio.
Infine, parte attrice si duole della violazione della normativa Mifid. Tale contestazione non richiede neppure di essere sindacata nel merito, dovendosi escludere in radice che nelle clausole di indicizzazione sia celato uno strumento finanziario derivato.
A tale conclusione si perviene valorizzando l'assenza di una componente variabile per la parte relativa alla restituzione del capitale - che viene immediatamente messo a disposizione della parte mutuataria, cosa che non avviene negli strumenti derivati - e che non prevede in alcun modo la sussistenza di uno scambio di flussi finanziari, di volta in volta regolati tra le parti, che è ciò che individua il meccanismo intrinsecamente aleatorio degli strumenti derivati, coerente con la loro
11 natura sostanzialmente speculativa.
Nel medesimo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, ad avviso della quale “Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.
Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apporto che si impegna a restituire …. Infine il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione …
Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose” (così Cass. sentenza 23655/01).
4. Conclusioni
In conclusione, esclusa la violazione da parte della banca di qualsivoglia dovere informativo in sede precontrattuale ed esclusa la nullità delle clausole contrattuali 4, 7 e 7bis, per tutte le ragioni meglio argomentate nei precedenti paragrafi, le domande tutte formulate da parte attrice – in quanto fondate su tali accertamenti - devono essere rigettate.
5. Sulle spese del giudizio
Sulla scorta di quanto sopra esposto, consegue la condanna di parte attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali che si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M.
55/4015 nella versione ratione temporis applicabile, per le cause di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto del tenore degli atti di causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria, essendo stata la causa definitiva documentalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciato, così provvede:
● Rigetta le domande proposte da nei confronti di _1 Controparte_1
;
[...]
● Condanna a rifondere a le spese processuali _1 Controparte_1
che liquida in Euro 5.431,00 per compensi legali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A;
● Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lodi, 31.12.2024
12 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato _1 C.F._1
Fabrizia Sinigaglia, presso il cui studio in Crema, Via XX Settembre, 86ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Villani e Manuela Caccialanza del Foro di Milano, nonché dall'Avv.to Rodolfo Ercoli del Foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Via Solferino, 69 ha eletto domicilio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rejetta, accogliere le seguenti domande:
In via principale e Nel merito:
Accertato e dichiarato che il contratto di mutuo di cui è causa è stato stipulato tra un soggetto qualificabile come consumatore e uno qualificabile come professionista:
Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole 4 (interessi), 4-bis (deposito fruttifero), 7
(estinzione anticipata), 7-bis (conversione), e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole sopra indicate;
dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B., con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento alla luce degli importi indebitamente percepiti dalla CP_2
Accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7 (estinzione anticipata), che in caso di estinzione anticipata l'attore sarà tenuto a corrispondere unicamente gli importi risultanti dal piano di ammortamento, come ricalcolato alla luce delle evidenze sopra richiamate, senza applicazione di alcuna indicizzazione e, quindi, con il versamento del solo importo dovuto a titolo
1 di capitale residuo senza applicazione di alcuna somma a titolo di “rivalutazione” o di altri oneri aggiuntivi;
Accertare e dichiarare, alla luce della nullità dell'articolo 7-bis (conversione), che in caso di estinzione anticipata il capitale di riferimento è unicamente quello risultante dal piano di ammortamento, come ricalcolato alla luce delle evidenze sopra richiamate, senza applicazione di alcuna indicizzazione e/o di alcuna somma a titolo di “rivalutazione” o di altri oneri aggiuntivi;
Con condanna della alla restituzione all'attore di ogni maggior somma Controparte_1
pagata in adempimento di clausole nulle e di tutti i danni sofferti per non aver potuto esercitare il diritto di ottenere l'estinzione anticipata del contratto di mutuo, secondo quanto emergerà a seguito dell'instauranda istruttoria.
Con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di sia per non aver Controparte_1 dato adempimento alla decisione dell'ABF sia per non aver voluto dar corso al procedimento di mediazione.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Mezzi istruttori:
A) Ammettersi, senza inversione degli oneri probatori, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che i Contratti di Mutuo indicizzato al , del medesimo contenuto e della Controparte_3
stessa natura di quello sottoscritto dal sig. , prodotto sub 1 del fascicolo attoreo e _1
che si rammostra al teste, sono stati commercializzati in Italia da a partire dal Controparte_1
1993 e fino al 2009?”
2) “Vero che nel gennaio 2008 il sig. si rivolgeva alla società di intermediazione _1
creditizia Capital Money, presso la sede di Lodi, per il reperimento di un finanziamento necessario all'acquisto dell'abitazione?”
3) “Vero che il sig. riceveva consulenza dal sig. della Capital Money”? Pt_1 Persona_1
4) “Vero che, a seguito della richiesta di consulenza creditizia, al sig. era sottoposta la Pt_1
richiesta di Mutuo con Banca OL che si rammostra al teste quale doc. 22 del fascicolo dell'attore”?
5) “Vero che il sig. rappresentava all'intermediario unicamente il _1 Persona_1 proprio interesse all'ottenimento di un finanziamento che gli permettesse di ottenere una rata di mutuo sostenibile per le sue entrate mensili?”
6) “Vero che in quell'occasione al sig. era sottoposto la sottoscrizione del mutuo _1 di cui è causa?”
2 7) “Vero che la discussione tra l'attore ed il sig. verteva sull'importo da finanziare, sulle Per_1
garanzie offerte dal sig. rappresentate dalle proprie entrate mensili da lavoratore Pt_1 dipendente, e sull'entità della rata a tasso fisso?”
8) “Vero che tale tipologia di mutuo era presentata all'attore dal sig. con una rata Persona_1 particolarmente favorevole per il mutuatario?”
9) “Vero che in quell'occasione all'attore era prospettato un vantaggio nella determinazione degli interessi collegato al riferimento al tasso Libor, che era prospettato al cliente come più conveniente rispetto all'Euribor?”
10) “Vero che la dava l'assenso alla richiesta di mutuo in data 20/02/2008?” CP_2
11) “Vero che il contratto di mutuo era sottoscritto in data 21/03/2008 presso lo studio del notaio dott. in Soresina?” Persona_2
12) “Vero che il sig. di professione assistente presso l'Agenzia delle Entrate, _1 possiede quale titolo di studio la licenza professionale triennale?”
13) “Vero che la ha omesso all'atto della richiesta di mutuo di verificare le specifiche CP_1 competenze tecniche dell'attore nonché di valutarne le conoscenze in merito a prodotti analoghi a quello proposto ed accettato dall'attore medesimo?”
14) “Vero che il sig. non ha mai effettuato investimenti di carattere finanziario o _1 speculativo?”
15) “Vero che la sia direttamente sia tramite Capital Money, ha omesso di sottoporre CP_1 all'attore prodotti alternativi rispetto a quello proposto e sottoscritto dall'attore medesimo?”
16) “Vero che, anche in sede di stipula notarile, il notaio si è limitato a leggere le clausole contrattuali del contratto di mutuo?”
17) “Vero che all'attore non è stata anticipata alcuna copia del contratto di mutuo che avrebbe sottoscritto?”
18) “Vero che agli inizi del 2015, dopo aver letto alcune notizie in merito ai mutui commercializzati da il sig. richiedeva spiegazioni in ordine alle suddette notizie?” CP_1 Pt_1
19) “Vero che, in particolare, l'attore chiedeva ai funzionari di spiegazioni in merito al CP_1 tasso di interesse ed al capitale da restituire di cui aveva appreso dalla stampa?”
20) “Vero invitava il sig. a presentare una richiesta scritta?” CP_1 Pt_1
21) “Vero che a quel punto il sig. tramite chiedeva che gli venisse fornito Pt_1 CP_4 il conteggio per l'estinzione anticipata del mutuo?”
22) “Vero che nel 2015, a fronte di un finanziamento originario di €. 88.000,00 il sig. Pt_1 apprendeva che il capitale residuo era di €. 77.909,86 con rivalutazione di €. 43.191,45, come da doc. 24 che si rammostra al teste?”
3 23) “Vero che su richiesta dell'attore del 28/12/2016 la inviava il documento che si CP_1 rammostra, quale doc. 25), di chiarimento delle clausole di cui al mutuo sottoscritto?”
24) “Vero che respingeva ogni possibilità, avanzata anche tramite di CP_1 CP_5 addivenire ad un accordo per l'estinzione anticipata del mutuo?”
25) “Vero che non dava alcun seguito alla pronunzia, resa tra le Parti, dall'ABF di CP_1
Milano che aveva dichiarato la nullità della clausola 7 del contratto di mutuo sottoscritto dal sig.
” Pt_1
Si indicano quali testimoni: con domicilio in Lodi sui capitoli da 1) a 10), 12), 13), 14) e 15); Persona_1
c/o sui capitoli da 1) a 25); Testimone_1 CP_4
con studio in Soresina sui capitoli 11), 16) e 17). Testimone_2
Si chiede fin da ora di essere autorizzati a prova contraria o controprova con i testi indicati su eventuali capitoli di prova articolati da controparte che dovessero venir ammessi.
B) Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento del mutuo di cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF / Euro e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso che parrà di giustizia.
C) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla l'esibizione di tutti i conguagli semestrali operati in CP_1 forza dell'art. 4 del contratto di mutuo di cui è causa dalla data di sottoscrizione del medesimo in avanti.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate dal Signor nei confronti di _1
, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atti (ivi Controparte_1
inclusa la prescrizione);
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo. — con atto di citazione regolarmente notificato ha _1
convenuto in giudizio , per sentirla condannare a restituire tutte le somme Controparte_1
illegittimamente corrisposte durante il rapporto contrattuale di mutuo fondiario a causa dell'indicizzazione al franco svizzero calcolato su ogni rata di mutuo pagata.
4 In particolare, a fondamento delle proprie domande ha dedotto un vizio di trasparenza da parte dell'istituto di credito in relazione alla natura del contratto sottoposto al sig. oltre alla Pt_1
nullità delle clausole contrattuali nn. 4, 7 e 7 bis sempre per difetto di chiarezza e trasparenza delle stesse.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree, ritenendole completamente infondate in fatto e in diritto e facendo ad ogni modo preliminarmente valere il sopravvenuto subentro nel contratto di . Controparte_1
A fronte di domanda, formulata da parte attrice, di chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di
[...]
, questo Giudice ne ha disposto la chiamata in causa e, in seguito, parte attrice ha Controparte_1
depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di che la Controparte_1
convenuta ha accettato. Il giudizio è, dunque, proseguito esclusivamente tra l'attore
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
Nel corso del giudizio sono stati poi concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., all'esito delle quali il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza il Giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e ha all'esito trattenuto la causa in decisione.
2. Sulla natura del contratto di mutuo.
Parte attrice si duole, in primo luogo, di un difetto di informativa da parte della banca convenuta in fase di conclusione del contratto di mutuo a fronte del quale sarebbe stato indotto _1 alla sottoscrizione, ignaro del rischio insito nell'indicizzazione al franco per effetto CP_3 dell'andamento delle valute.
A supporto di tale assunto parte attrice ha dedotto di non essere esperta in materia bancaria/finanziaria e di non aver compreso le conseguenze dell'applicazione delle clausole sull'indicizzazione, ovvero – in particolar modo – le clausole 4, 7 e 7bis del contratto.
Ciò premesso, rimandando ad apposito e successivo paragrafo l'esame sulla condotta precontrattuale della banca e sulla validità delle clausole in contestazione, giova effettuare un preventivo inquadramento del contratto oggetto di causa.
Come è possibile leggere nel contratto per cui è causa, in data 21.03.2008 parte attrice sottoscriveva con un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 CP_1
contratto), ed in allegato al contratto venivano inseriti il Documento di Sintesi, le Condizioni
Generali di Mutuo ed il Piano di Ammortamento.
Tanto il contratto di mutuo, stipulato dinnanzi a notaio con la forma di atto pubblico, quanto tutti i suoi allegati, risultano debitamente sottoscritti da e dal procuratore speciale di _1
5 . Controparte_1
Per quanto attiene, in particolare, alla natura del contratto, all'art. 4 del medesimo si legge: “le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al , secondo le modalità di Controparte_3
seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,437% (…) mensile, pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 5,240% (…) (“tasso di interesse convenzionale”).
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,5825 per un Euro”.
Sono state, dunque, espressamente previste contrattualmente le modalità di calcolo dei conguagli dovuti all'andamento del tasso del LIBOR e all'andamento del tasso di cambio Euro/Franco
Svizzero.
Infine, all'art. 7 del contratto è possibile leggere: “è facoltà della parte mutuataria effettuare rimborsi parziali e estinguere anticipatamente il mutuo (…)
Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco
Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuters e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
Così ricostruita, nei suoi tratti salienti, la regolamentazione contrattuale, occorre rilevare che la logica e il meccanismo del negozio appare correttamente e chiaramente illustrato nelle clausole del contratto prodotto in atti.
È evidente, dunque, che le variabili previste in tale mutuo sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse che dalla variazione dei tassi di cambio fra valute. Tale meccanismo, chiaro nella sua formulazione letterale, porta a concludere che si tratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi.
L'art. 4, in particolare prevede testualmente “questo è mutuo in euro indicizzato al franco svizzero”, richiamando al meccanismo di indicizzazione valutaria a livello generale e poi precisa che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applica sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente sia a titolo di capitale che a titolo di interessi;
il successivo art. 7 bis, poi, relativo all'ipotesi in cui venga richiesta la conversione del mutuo, da mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, a mutuo in euro, prevede che il giorno fissato per la conversione, la individua, anzitutto, la variazione tra il tasso di cambio convenzionale franco CP_2
svizzero/euro e quello per valuta del giorno lavorativo precedente pubblicato su “Il Sole 24 Ore” e procede poi determinando l'incidenza di tale variazione sul debito residuo e dunque sul capitale
6 residuo.
Non può dunque che avallarsi quanto affermato da altri precedenti di merito, condivisi da questo giudicante, a tenore dei quali “l'essenza del contratto in questione è costituita dal fatto che le parti abbiano concordato di mutuare una somma espressa in euro indicizzata al franco svizzero, prevedendo, quindi, che tutti i pagamenti fossero effettuati dal mutuatario nella valuta avente corso legale in Italia e, quindi, in euro;
di qui, pertanto, la necessità di procedere alla conversione in
Franchi Svizzeri dell'importo originariamente mutuato, secondo il tasso di cambio delle valute alla data di stipula del contratto e, analogamente, procedere alla conversione fra le valute di tutti gli importi pagati o da pagare dal mutuatario, facendo riferimento al tasso di cambio delle valute alla data dei pagamenti” (così Tribunale di Milano, sentenza n. 8069/2019, Giudice dott. Francesco
Ferrari).
Ne consegue altresì che, in tali fattispecie contrattuali, l'alea normale del contratto comprende anche “le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera;
in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del medesimo” (così ex multis Cass. sentenza n.
9263 del 21.4.2011).
Tale aleatorietà emerge incontrovertibilmente dal tenore testuale del contratto di mutuo, ed in particolare dalla clausola n. 7, la quale nell'esporre l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo fa emergere l'alea della fluttuazione del tasso di cambio nel tempo, suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario.
3. Sulla dedotta violazione dei doveri di informazione e trasparenza precontrattuale da parte della banca e sulla nullità delle clausole 4, 7 e 7bis
Così ricostruiti i caratteri del contratto di mutuo oggetto di causa è possibile ora esaminare le doglianze sollevate da parte attrice in relazione alle lacune informative della banca in merito alla natura del contratto, oltre che le contestazioni di nullità delle condizioni contenute agli articoli 4, 7
e 7 bis.
Parte mutuataria osserva, anzitutto, che il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero, richiamato nel precedente paragrafo, non sarebbe stato redatto in modo chiaro e comprensibile, è ciò sarebbe avvenuto in palese violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, del Codice del
Consumo (artt. 33 e ss.) e della normativa Mifid.
In particolare, a pagina 1 dell'atto di citazione si duole del fatto che alla sottoscrizione del contratto
7 sarebbe giunto “in assenza delle informazioni essenziali che la avrebbe _1 CP_2
dovuto fornire in adempimento degli obblighi di legge, ed anzi il contratto veniva presentato dai funzionari bancari come molto più appetibile rispetto ai contratti di mutuo in cui il tasso era parametrato all'euro; invero non era fornita alcuna informazione in merito né al rischio elevatissimo dovuto all'influenza dell'andamento delle valute né alla complessità dei calcoli finanziari di determinazione dell'interesse applicato” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
A tal riguardo, occorre preliminarmente rilevare che il contratto è stato redatto sotto forma di rogito notarile, la cui solennità implica necessariamente la lettura completa di ciascuna previsione contrattuale, e che alla clausola n. 10 del contratto è possibile leggere: “Ai sensi e per gli effetti del
Titolo VI Capo 1 del T.U.B. (arti. 115 e seguenti) e di quanto disposto dalle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relative alle norme sulla trasparenza, la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”.
A ciò si aggiunga che, pur non avendo parte attrice chiarito in quali specifici termini la si CP_2
sarebbe sottratta dai propri doveri di trasparenza, indicando specifici doveri informativi e relative norme di riferimento non rispettate, tale dovere di informazione e trasparenza deve ritenersi ad ogni modo assolto anche a fronte di quanto riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi, allegati al contratto di mutuo, che il mutuatario ha dichiarato di aver ricevuto e letto, i quali costituiscono una informativa specifica del contratto, sia con riferimento all'indicazione dei rischi connessi al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile) e al variare del rapporto di cambio fra le valute, sia in riferimento all'essenza del contratto, ossia l'avere concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale.
In particolare, il Foglio Informativo – che la parte mutuataria ha dichiarato nell'atto notarile di aver precedentemente ricevuto ed esaminato - fornisce una compiuta informativa sulle caratteristiche e i rischi derivanti dal mutuo indicizzato in franchi svizzeri, come è possibile riscontrare nella sezione
“Rischi tipici” laddove è riportato che il principale rischio è rappresentato proprio dalla “possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e ”. Controparte_3
In secondo luogo, poi, parte attrice si è doluta della violazione dell'art. 35 del Codice del Consumo, ritenendo le clausole in esame sull'indicizzazione e sulle modalità di cambio (artt. 4, 7 e 7bis) poco chiare e di dubbia interpretazione.
Ritiene questo giudice, come sopra espresso nel paragrafo dedicato alla natura del contratto di
8 mutuo indicizzato (par. 2) che il meccanismo di regolazione del mutuo fosse sufficientemente chiaro all'interno del complessivo impianto contrattuale, alla luce del quale devono essere interpretate anche le singole clausole. Quindi deve mantenersi ferma l'interpretazione del contratto come sopra descritta, senza possibilità di diversa regolazione dei rapporti secondo quando asserito dall'attore.
In particolare, quanto alla dedotta nullità dell'art. 7, nella parte in cui prevede un metodo di indicizzazione da applicarsi in sede di estinzione anticipata del mutuo che indicizzerebbe illegittimamente – e a danno del mutuatario consumatore - due volte il capitale, occorre rilevare non soltanto la correttezza sotto il profilo matematico finanziario di tale modalità di calcolo, bensì e soprattutto la coerenza di tale meccanismo con la natura intrinsecamente aleatoria e bidirezionale del contratto. ,
L'eccezione deve, dunque, ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.
Conformemente a quanto stabilito contrattualmente, infatti, al fine di approdare ad una estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo al momento della richiesta di estinzione, espresso in euro come è possibile evincere dalla documentazione periodica, è stato convertito in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale, ovvero esattamente il medesimo tasso di cambio utilizzato dalla banca in sede di erogazione del mutuo per determinare l'importo da mutuare.
Successivamente, poi, ha provveduto a riconvertire il capitale residuo in euro, questa volta CP_1 però utilizzando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, atteso che il pagamento avrebbe dovuto avvenire in euro, ovvero con la moneta avente corso legale in Italia.
La diversa metodologia di indicizzazione indicata dall'attore, a tenore della quale la banca avrebbe dovuto limitarsi alla conversione del debito residuo in franchi svizzeri al tasso di cambio contrattualmente pattuito, invero, lungi dal potersi ritenere corretta, avrebbe alterato il negozio e la sua intrinseca aleatorietà in punto di fluttuazione della moneta, addossando i rischi dell'oscillazione del tasso di cambio valute esclusivamente sulla banca, laddove l'alea era stata, invece, assunta anche dal mutuatario.
La ricostruzione pocanzi offerta del negozio per cui è causa trova supporto in quanto sostenuto dalla
Suprema Corte, ad avviso della quale l'alea normale del contratto comprende anche “le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera;
in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo aleatorio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del medesimo” (così ex multis Cass. sentenza n. 9263 del 21.4.2011).
Conformemente a quanto è stato argomentato nel precedente paragrafo, infatti, ciò che emerge
9 incontrovertibilmente dal tenore testuale del contratto di mutuo, ed in particolare dalla clausola n. 7, la quale “nell'esporre in termini “narrativi” l'operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, non può che essere considerata sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere, considerato come queste ultime non siano suscettibili di possibile formulazione differenziata” (così Tribunale di
Milano, sentenza n. 6080/2018, giudice Francesco Ferrari), è proprio che le parti avessero inteso accollarsi l'alea della fluttuazione del tasso di cambio nel tempo, suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, infine, l'interpretazione poc'anzi offerta non può essere ritenuta contraria ai precedenti della Corte di Giustizia menzionati in atti. In nessuno dei precedenti indicati è stata affermata l'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame, essendosi la Corte limitata ad osservare come sia necessario che una clausola di tal fatta sia
“redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di Giustizia UE, Sentenza 30 aprile 2014, C 26/13,
Kásler).
La Corte di Giustizia si è limitata infatti a rilevare come competa al giudice nazionale la verifica della chiarezza e trasparenza della normativa contrattuale, nonché del suo eventuale carattere abusivo e vessatorio;
valutazione che questo giudice ha condotto nei termini sopra richiamati.
Tutto quanto sin ora esposto va confermato anche alla luce della sentenza n. 23655 del 31.08.21 – ad ogni modo di recente superata da quanto statuito con ordinanza n. 2592 del 29.01.2024 - attraverso la quale la Suprema Corte ha attribuito valore probatorio privilegiato nel giudizio civile al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 27214/18.
Con il provvedimento citato il Garante ha ritenuto, nell'esercizio dei poteri di public enforcement, che alcune clausole dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera della (artt. 4, CP_1
4bis, 7, 7bis) fossero affette da difetto di chiarezza e trasparenza, contrarie dunque all'art. 35 comma 1 del codice del consumo. La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che “in tema di contratti tra professionista e consumatore, allorchè si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determinano a carico del
10 consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genere un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto del provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato”.
Ciò premesso, va rilevato che la regolamentazione contrattuale sopra descritta non genera, a parere di chi scrive, alcun effetto squilibrante nei rapporti inter partes in quanto, come già osservato, il meccanismo operativo risulta del tutto conforme alla natura del contratto in termini di contratto aleatorio tanto per il mutuante quanto per il mutuatario.
Così come rilevato da altri precedenti di merito, infatti, le clausole in esame non possono essere ritenute per i motivi ampiamente illustrati né prive di chiarezza e trasparenza, né vessatorie in quanto comportanti uno squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto. A tale conclusione si perviene anche alla luce delle contestazioni sollevate dal mutuatario in quanto sostanzialmente volte a censurare l'effetto economicamente non conveniente del regolamento contrattuale al momento della richiesta di estinzione anticipata, e non il regolamento in sé considerato, come dimostra l'assenza di contestazioni nella prima fase del rapporto;
la convenienza per l'attore derivante dalla sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di causa era, infatti, rappresentata dal fatto che, in quel particolare momento storico, i tassi di interesse legati al franco svizzero erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro, con l'effetto che, stipulando un mutuo in franchi svizzeri, diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario. Il successivo e progressivo apprezzamento del franco svizzero sull'euro, registratosi a partire dall'anno 2010, rientrante per l'appunto nell'alea propria del contratto, non dipendente né controllabile dalla banca mutuante, non può fondare alcuna valutazione di squilibrio genetico del contratto e, dunque, la vessatorietà della previsione negoziale. Trattasi, infatti, lo si ribadisce, di un rischio bidirezionale discendente dalle fluttuazioni della valuta e del suo cambio.
Infine, parte attrice si duole della violazione della normativa Mifid. Tale contestazione non richiede neppure di essere sindacata nel merito, dovendosi escludere in radice che nelle clausole di indicizzazione sia celato uno strumento finanziario derivato.
A tale conclusione si perviene valorizzando l'assenza di una componente variabile per la parte relativa alla restituzione del capitale - che viene immediatamente messo a disposizione della parte mutuataria, cosa che non avviene negli strumenti derivati - e che non prevede in alcun modo la sussistenza di uno scambio di flussi finanziari, di volta in volta regolati tra le parti, che è ciò che individua il meccanismo intrinsecamente aleatorio degli strumenti derivati, coerente con la loro
11 natura sostanzialmente speculativa.
Nel medesimo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, ad avviso della quale “Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.
Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apporto che si impegna a restituire …. Infine il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione …
Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose” (così Cass. sentenza 23655/01).
4. Conclusioni
In conclusione, esclusa la violazione da parte della banca di qualsivoglia dovere informativo in sede precontrattuale ed esclusa la nullità delle clausole contrattuali 4, 7 e 7bis, per tutte le ragioni meglio argomentate nei precedenti paragrafi, le domande tutte formulate da parte attrice – in quanto fondate su tali accertamenti - devono essere rigettate.
5. Sulle spese del giudizio
Sulla scorta di quanto sopra esposto, consegue la condanna di parte attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali che si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M.
55/4015 nella versione ratione temporis applicabile, per le cause di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto del tenore degli atti di causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria, essendo stata la causa definitiva documentalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciato, così provvede:
● Rigetta le domande proposte da nei confronti di _1 Controparte_1
;
[...]
● Condanna a rifondere a le spese processuali _1 Controparte_1
che liquida in Euro 5.431,00 per compensi legali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A;
● Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lodi, 31.12.2024
12 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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