Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 857 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n.1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv.to Francesco Americo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Perugia, via Degli Offici n.14
RESISTENTE
OGGETTO: docente di religione – risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.08.2024 la ricorrente insegnante di religione cattolica a tempo determinato, in possesso di regolare titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente vescovo diocesano, premesso di aver prestato attività didattica alle dipendenze del resistente, in forza di reiterati contratti a termine, stipulati per un CP_1 periodo complessivo superiore a 36 mesi e precisamente: a.s. 2001/2002 contratto dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002; a.s. 2002/2003 contratto dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003; a.s. 2003/2004 contratto dal 1° settembre
2003 al 31 agosto 2004; a.s. 2004/2005 contratto dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2005; a.s. 2005/2006 contratto dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006;
a.s. 2006/2007 contratto dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007; a.s. 2007/2008
1° settembre 2008 al 31 agosto 2009; a.s. 2009/2010 contratto dal 1° settembre
2009 al 31 agosto 2010; a.s. 2010/2011 contratto dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011; a.s. 2011/2012 contratto dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012;
a.s. 2012/2013 contratto dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013; a.s. 2013/2014 contratto dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014; a.s. 2014/2015 contratto dal
1° settembre 2014 al 31 agosto 2015; a.s. 2015/2016 contratto dal 1° settembre
2015 al 31 agosto 2016; a.s. 2016/2017 contratto dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017; a.s. 2017/2018 contratto dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018;
a.s. 2018/2019 contratto dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019; a.s. 2019/2020 contratto dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020; a.s. 2020/2021 contratto dal
1° settembre 2020 al 31 agosto 2021; a.s. 2021/2022 contratto dal 1° settembre
2021 al 31 agosto 2022; a.s. 2022/2023 contratto dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023; a.s.2023/2024 contratto dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 cfr. contratti all.ti in atti) dedotta l'illegittimità dei contratti in questione per abuso reiterato di contratti a termine, conveniva avanti l'intestato Tribunale il per ivi sentir: - “In via principale:
1. accertare e Controparte_1 dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente 2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, 3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente
(art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del Contributo Unificato”.
Parte ricorrente in particolare lamentava che i suddetti contratti non fossero stati giustificati da esigenze transitorie, ma per sopperire a un bisogno di personale durevole e pertanto, che la loro reiterazione per un periodo superiore a
36 mesi si ponesse in contrasto con l'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, citando vari precedenti della Corte di giustizia in tal senso, anche in relazione a casi simili a quello della ricorrente. Rammentava, quindi, la disciplina applicabile agli insegnanti di religione cattolica, ai sensi della l. n. 186/2003 e al d. lgs. n. 297/1994, nonché la disciplina relativa al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla l. n. 107/2015 e richiamando vari precedenti della giurisprudenza nazionale ed europea, in tema di risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, anche con riguardo agli insegnanti di religione cattolica, invocava la tutela risarcitoria nella misura già prevista dall'art. 31, l. n. 183/2010, ora art. 8, l. n. 81/2015, compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare la parziale CP_1 prescrizione del diritto azionato e, nel merito contestando in diritto il ricorso avversario, ha insistito per la riduzione del risarcimento del danno per equivalente sostenendo che per i docenti precari della scuola, IRC, con l'art. 1bis co. 2 d.l. n. 126/19 (l. n.159/19) è stato previsto lo svolgimento di un concorso straordinario il cui bando è stato pubblicato con d.M. n. 9/24 al quale ha partecipato anche la ricorrente.
Deduceva, altresì, il : - che la procedura di stabilizzazione ha CP_1 seguito il suo corso e che la stessa offre la stabilizzazione nei ruoli dell'amministrazione scolastica, in favore degli IRC precari assunti con più contratti di lavoro a t.d., come la ricorrente, sulla base non già di un concorso, sebbene di una blanda procedura selettiva, consistente in una prova orale
“didattico-metodologica” (art. 4 co. 1), della durata massima complessiva di 30 minuti (art. 4 co. 2); - che tale procedura è idonea a sanare la situazione di precariato;
- che, in ogni caso, per i primi tre anni scolastici la reiterazione dei contratti a termine è consentita e che i docenti di religione IRC hanno un regime di particolare favore e di relativa stabilità, posto che viene loro conferito sempre un incarico fino al 31 agosto di ogni anno.
Il concludeva chiedendo previo rinvio della trattazione della CP_1 controversia per consentire l'espletamento delle procedure selettive in favore degli IRC e verificare l'estinzione della situazione di precariato: -ritenere e dichiarare l'infondatezza della pretesa per l'avvenuta estinzione del precariato, in ragione della preventivata stabilizzazione;
- nell'ipotesi di inefficacia delle misure riparatrici, previa declaratoria di prescrizione di ogni pretesa risarcitoria relativa a periodi antecedenti ai cinque anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, quantificare l'importo a titolo di risarcimento in misura equitativa, pari al minimo, con integrale compensazione delle spese di lite
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto di ragione nei limiti di cui appresso. Ed invero, quanto alla domanda risarcitoria spiegata dalla parte ricorrente sul presupposto di fatto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, si richiamano le condivisibili argomentazioni di recente espresse dalla Suprema
Corte, dalle quali non v'è ragione di discostarsi e di seguito riportate.
“….
2. La definizione delle questioni di causa, investendo le norme sul sistema di reclutamento dei docenti di religione, necessita la previa ricostruzione del complesso quadro normativo.
3. La L. n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
3.1 Con la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Co. Lateranense dell'11 febbraio 1929, la
Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Sa. Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il
D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, con il D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202 ed infine con il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo
(scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs.
16 aprile 1994, n. 297, art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri. Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
3.2 Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Co. ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
Peraltro, va rimarcato come la contrattazione collettiva già prevedesse all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per "confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
4. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art. 1). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che "per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che "agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva".
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (art. 40, comma 5, CCNL 2006/2009 di comparto) ha confermato il richiamo al D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa dunque tuttora vigente.
4.1 Il legislatore ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dal citato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
5. Il tema che viene qui in evidenza è quello, all'interno del sistema quale sopra delineato, del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole Eurounitarie che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
6. La questione è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di
Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, da cui occorre prendere le mosse.
6.1 La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
La Corte di Giustizia vuol dire che la previsione per qualsiasi docente del rilascio iniziale fino a revoca, non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che, come si è detto, è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto.
6.2 Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2018, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
6.3 In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti:
a) i fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia"
(punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del
24 giugno 2021, Obras y Se. Públicos e Agua, C-550/19, Per_1
EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Se.)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116); d) il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
7. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione.
7.1 Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2, e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali.
Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
7.2. Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela. Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità. Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe a rilevare Corte Costituzionale n. 390 del 1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti. Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti "annuali" esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30% non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3.
Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, comma 5, CCNL
29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, comma 1 del medesimo CCNL).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del CCNL 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. n. 186 del 2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di CP_1 quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.
8.2. Ne' ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del MI. rispetto alle successive indizioni. Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. il D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 3, quale convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
9. Vi è tuttavia da considerare anche l'altra ipotesi che consegue al sistema esistente.
9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge". L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 comma 2), per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del
2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso" (così, ancora Cass.
22552/2016 cit.). 10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del , come da principi consolidati in ambito di CP_1 termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa
S.C. già ritenuto allorquando si è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.), qui ritenuta pertinente.
11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato Contr alla direttiva 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006,
Sa.; Corte di Giustizia 7 settembre 2006, Va.) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Sa.). Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore, né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. la L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95 s.s., che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.
11.1 Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature. Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia
UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché..... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Sa.) e lo è dunque certamente anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime.
12. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . CP_3
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. , se in concreto CP_3 abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali. 12.1 Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi della citata L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (ora D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n.
14815).
12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui ai predetti L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori….” (Cassazione civile sez. lav., 14/07/2022, n. 22265).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che parte ricorrente ha lavorato in forza di contratti a tempo determinato di durata annuale nei periodi analiticamente precisati in ricorso e, se la stipula di tali contratti nel primo triennio può dirsi legittima, a partire dal periodo successivo la reiterazione dei contratti a tempo determinato, per i motivi sopra indicati, ha certamente integrato un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e, quindi, una fattispecie generatrice di danno.
Escluso il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, residua – come detto – il rimedio risarcitorio, da intendersi quale sanzione adeguata in ambito comunitario sulla scorta dei principi di diritto enunciati da Cass. Sez. Un. n. 5072/2016. Applicando, pertanto, i parametri di cui all'art. 32, comma 5, della legge n.183/2010 e tenuto conto, in particolare, della qualità di pubblica amministrazione della parte datoriale e della anzianità di servizio della docente, si ritiene – in linea con il condivisibile criterio enucleato da Trib. Trani-Sez.
Lav., sentenza n. 1472/2022 del 25.10.2022 (Giudice est., dott. Eugenio Carmine Labella) – che per l'espletamento di attività lavorativa a fronte di assunzioni a tempo determinato fino a 5 annualità, debbano essere riconosciute 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con aumento di 1 mensilità in ragione dell'espletamento di attività lavorativa precaria fino a 2 annualità aggiuntive (e, dunque, fino a 5 annualità, 3 mensilità; fino a 7 annualità, 4 mensilità; fino a 9 annualità, 5 mensilità; fino ad 11 annualità, 6 mensilità; fino a 13 annualità, 7 mensilità; fino a 15 annualità, 8 mensilità; fino a 17 annualità, 9 mensilità; fino a
19 annualità, 10 mensilità; fino a 21 annualità, 11 mensilità; a partire da 22 annualità, 12 mensilità).
Di modo che, si stima congruo liquidare in favore della ricorrente un importo corrispondente al numero delle mensilità risultanti dall'operazione di calcolo innanzi detta, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma corrispondente a n. 11 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto (tenuto conto che escluso il primo triennio, la ricorrente ha stipulato ben n.20 contratti a tempo determinato). Sulle somme liquidate a tale titolo spetta la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, posto che “il principio affermato per il rapporto di lavoro alle dipendenze di privati da Cass. 12 marzo 2018, n. 5953 e Cass. 18 ottobre 2018, n. 26234 (secondo cui l'indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., comma 3, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato) non può operare per i dipendenti di enti pubblici non economici in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi introdotto dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36”
(Cass. Sez. Lav., 4.1.2022, n. 38).
Per altro verso, la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente resta immune dall'eccezione di prescrizione, peraltro genericamente sollevata dal
“con riferimento ai periodi superiori al quinquennio che precede la CP_1 notifica del precedente ricorso (26.08.24), quindi ai periodi antecedenti al 26.08.19”, vertendosi, nel caso in esame, di fatto illecito, oltretutto permanente (Trib. Terni-Sez. Lav., 15.6.2022, n. 220), rispetto al quale trova applicazione il termine di prescrizione decennale. Parte ricorrente, infatti, è destinataria di più contratti a termine ricadenti nel termine decennale di prescrizione (cfr. Cass. civ. n. 9402/2017) e, dunque, attesa la continuità della condotta, l'eccezione risulta infondata.
Il danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, consistente nella perdita di chance di una occupazione alternativa migliore (Cass. n. 5740/2020), si è verificato per la prima volta al momento del superamento del limite triennale, protraendosi sino all'attualità (essendo ancora in corso, alla data di deposito del ricorso introduttivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato), pertanto, alcuna prescrizione può ritenersi compiuta (Trib. Chieti-Sez. Lav.,
23.2.2023, n. 88). In definitiva, ed in assenza di prova circa l'esistenza di un maggior danno sofferto, la domanda risarcitoria va accolta nei termini innanzi esposti.
Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte deve ritenersi esaustiva ed omnicomprensiva rispetto ad ogni ulteriore pretesa.
Peraltro, incontestata la pluralità dei contratti a termine intercorsi con la ricorrente, nonché la complessiva durata ultratriennale, si rileva che la
Cassazione (n. 15240/2021), all'esito di ampia e condivisa argomentazione, ha affermato che " Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore gia' impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine".
Ebbene, il non ha fornito alcuna prova non risultando CP_1 dimostrato che la ricorrente sia stata stabilizzata nonostante l'avvio di procedure per la stabilizzazione dei docenti precari di religione. Peraltro, la difesa dell'Amministrazione non spiega, ed era suo onere farlo, quale sia il rapporto di derivazione causale tra l'abuso e l'immissione in ruolo, in quanto, per riconoscere all'immissione in ruolo efficacia sanante di ogni danno, non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata
«determinata» da quest'ultima.
Giova rammentare che la Cassazione, con la sentenza n 19044 del 2022, al punto 12.1., testualmente ha affermato che “i predetti diritti [risarcitori] restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedura connotata da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n 14815)”, così ritenendo che il diritto risarcitorio non è scalfito ed eliso da un'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti, laddove non esista una correlazione stretta tra l'abuso del contratto e l'immissione in ruolo. Significativo è che la Cassazione abbia richiamato altra pronuncia della stessa Corte, appunto la n.14815 del 22.5.2021, che si è pronunciata proprio sulla specifica questione della idoneità (o meno) delle procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo a incidere sul diritto al risarcimento di chi abbia patito il ricorso abusivo dei contratti a termine: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di
Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”. Si legge, nei passi di interesse,: ""…in ogni caso, non vi è un automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
21. Negli arresti del 20 marzo 2018 nr. 6935, 21 marzo 2018 nn.rr. 7060
e 7061, 19 novembre 2018, nr. 29779 questa Corte ha respinto i ricorsi del datore di lavoro pubblico (nella specie A.. AB. )- tesi a sostenere la avvenuta riparazione dell'illecita reiterazione dei contratti a termine a seguito della immissione in ruolo dei dipendenti precari escludendo la applicazione del principio enunciato da Cass. nr. 16336/2017 in mancanza di prova della «stretta correlazione fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, indispensabile per far ritenere quest'ultima misura equivalente alla conversione» (nella specie l'ente si era limitato a rappresentare che il dipendente era stato assunto, senza fornire ulteriori indicazioni sulle modalità e sulle condizioni di ammissione alla procedura).
22. Ed ancora nella sentenza 30 marzo 2018 nr. 7982 la Corte ha parimenti escluso l'applicazione del principio enunciato con la sentenza nr. 16336 del 2017 nel caso di stabilizzazioni avvenute alle dipendenze di soggetti diversi dall'Ente pubblico che ha posto in essere il comportamento 5 PROC. nr.
2090/2019 abusivo (nella fattispecie ivi esaminata, la Regione Autonoma Valle
d'Aosta), pur se si tratti di società controllate o vigilate dallo stesso.
23. Più di recente è stato chiarito (Cassazione civile sez. lav., 17 luglio 2020, n.15353) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale. Si è dunque disattesa la tesi difensiva del ricorrente, che si era limitato ad affermare che CP_4
l'immissione in ruolo dei dipendenti era stata «agevolata» dall'esperienza acquisita nelle precedenti assunzioni a termine, che aveva loro consentito di risultare vincitori dei concorsi banditi per le assunzioni.
24. In sostanza, questa Corte ha già evidenziato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr.
7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020).
25. Come già esposto nella citata pronuncia nr. 15353/2020, affinchè tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata «determinata» da quest'ultima.
26. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 6 PROC. nr. 2090/2019
1223 cod. civ., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto,
a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr.
107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519.
28. Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell' 8 maggio 2019, in causa C 494/17 -Ro. il giudice europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici ( nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria.
29. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente.
30. Anche tale conclusione è conforme alla interpretazione della clausola
5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza del 19 Cont Con marzo 2020, nelle cause riunite C-103/18 e C- 429/18, Sa. l., si legge, ai punti 100 e 101: ………. 31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti.
32. In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente
(remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.""
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con applicazione della riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma
4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale in uno alla limitata attività processuale in assenza di attività istruttoria e della fase decisoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per più di 36 mesi;
- condanna il a pagare, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità pari a undici (n.11) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali ed € 259,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Terni, lì 26 febbraio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri