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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 319/2021 promosso
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Roberta Sorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo,
Piazza Giovanni Amendola n. 31, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l' con l'Avv. Controparte_2
Alessandro Di Meglio che lo rappresenta e difende per procura in Notar
[...]
di Roma in data 21 luglio 2015 Per_1
1 RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 16.02.2021 il ricorrente in epigrafe indicato,
premesso di avere presentato nel mese di marzo 2020 domanda per ottenere il rinnovo del reddito di cittadinanza, adiva questo giudice impugnando i provvedimenti dell' di erogazione del beneficio del reddito di CP_1
cittadinanza corrisposto per il mese di aprile 2020 per una somma pari ad €
40,00 in luogo dell'importo corretto di € 980,00 (che per i mesi da maggio ad agosto 2020 veniva pagato per una somma di € 980,00 mensili) e non erogato per il mese di settembre 2020.
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza per il mese di aprile 2020 nella misura corretta di € 980,00 e per il mese di settembre 2020,
2 con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati, con CP_1
vittoria di spese.
L' si è costituito, eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
In data 05.02.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è
un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il
Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:
- un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore a 9.360 euro (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE Minorenni);
3 - un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro;
tale soglia è
aumentata di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale è ulteriormente aumentato di 5.000 euro in caso di componente disabile e 7.500 per componente disabile grave e non autosufficiente;
- un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare
(pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è
4 prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 49686/2023 ha sancito il principio secondo cui “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute
nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il
delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo
se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura
superiore a quella di legge”.
Per quanto sopra per procedere alla revoca del beneficio è necessario accertare che la falsa od omessa dichiarazione sia finalizzata ad ottenere un beneficio non spettante.
Dall'esame della difesa dell' , peraltro priva di alcun supporto CP_1
probatorio, si evince che lo stesso ha proceduto alla revoca del beneficio solo in quanto “…Al ricorrente è stata applicata una penalità di una mensilità per il mese di
settembre 2020 a seguito di comunicazione da CPI, avente ad oggetto “Mancata
presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni (art.4, co.5, L.
26/2019) da parte anche di un solo componente il nucleo familiare”.
Ad aprile 2020 l'importo è stato pertanto calcolato tenuto conto della DSU INPS-ISEE-
valida fino al mese di dicembre 2020 e in relazione alla quale è stato NumeroDiCartaI_1
dichiarato un reddito familiare pari a 13.014,44 euro al quale sottrarre 139,44 di
5 prestazioni godute, ma comunque oltre soglia prevista tanto da non permettere
l'accesso alla Quota A del reddito, ma unicamente alla Quota B con l'accoglimento per
importo minimo di euro 480,00:12=40,00. Si ricorda che la procedura di gestione del
Rdc/Pdc in automatico ricalcola il reddito familiare a lordo delle spese e franchigie come
definito ai fini ISEE, sottraendo i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi e
sommando quelli in corso di godimento (ad eccezione del bonus bebè e delle prestazioni
non sottoposte a prova dei mezzi come ad esempio l'indennità di accompagnamento)…”.
Non risulta agli atti che sia stato effettuato alcun accertamento in ordine all'eventuale mancanza dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza.
Ed infatti, nel caso di specie, era onere dell' provare la eccepita mancata CP_1
presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni per applicare la penalità di una mensilità per il mese di settembre 2020 e che i redditi percepiti in relazione alla mensilità di aprile 2020 erano pari ad € 13.014,44
quindi oltre soglia prevista tale da fare venir meno i requisiti reddituali per la concessione del beneficio.
Tale prova non è stata fornita.
Piuttosto parte ricorrente ha provato che i redditi sono stati correttamente dichiarati e che rientravano nei limiti di legge. Infatti dall'attestazione ISEE
prodotta da ricorrente n. prot. ISEE 2020 03323239J00 identico a quello CP_1
6 riportato dall' in memoria si rileva che il reddito è inferiore a quello CP_1
previsto per fare scattare il pagamento di un importo inferiore o il mancato pagamento.
Per quanto sopra, parte ricorrente ha diritto a beneficiare del reddito di cittadinanza per intero per il mese di aprile 2020 e per il mese di settembre
2020 ed il provvedimento dell' risulta infondato. CP_1
Di qui l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il mese di aprile 2020 nella misura di € 980,00 e a percepire il reddito di cittadinanza per il mese di settembre 2020;
- per l'effetto condanna l' a pagare al ricorrente la somma di € 940,00 per CP_1
differenza dovuta per il mese di aprile 2020 e il rateo di € 980,00 non corrisposto per il mese di settembre 2020;
7 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 900,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Roberta
Sorgi.
Così deciso in Termini Imerese il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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