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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di UR in data 12/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.552/2015R.g. (cui è riunita quella iscritta al n.553/2015r.g.) Tra n p.l.r.p.t. ( ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Luciani
RICORRENTE E (c.f. ) Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) CP_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'avv.to Iconio Massara RESISTENTI OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto in data 03/04/2015, depositato in data 17/04/2025, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo dei giudizi – proposti separatamente e poi riuniti – tesi all'accertamento della legittimità ed efficacia del provvedimento disciplinare di 3 giorni di sos pensione dal servizio e dalla retribuzione ai sensi del vigente CCNL. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione. La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 27.01.2016 al 17.05.2021, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio. Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 11.05.2022, 28.06.2023, 08.11.2023, 13.03.2024, 19.06.2024, 22.01.2025 e all'udienza del 09.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza,
1 ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati. In tema di procedimento disciplinare vige il principio secondo il quale l'addebito deve essere contestato immediatamente;
tale principio va inteso in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria (Cassazione civile sez. lav., 17/12/2008, n.29480). La ratio della regola di immediatezza della contestazione va ravvisata, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nella connessione dell'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e, più specificamente, al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (Cass. 17 dicembre 2008, n. 29480; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28974), essa deve essere intesa in senso relativo a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841). I predetti requisisti sussistono nella fattispecie in esame, come si evince dalla documentazione in atti. Pertanto, la sanzione irrogata al prestatore deve essere dichiarata legittima. Il ricorso va, dunque, accolto. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Vibo Valentia, 12 dicembre 2025
Il Giudice
TI Di UR
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