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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 29/11/2024 e vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. RUFFINI ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio Largo Po nr. 1, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DI ROSA VALERIO ANTIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Gennargentu, nr. 22, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Locazione di beni mobili.
CONCLUSIONI All'udienza del 29/11/2024 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 10336/2022 -RG n. 27300/2022, emesso in solido con la dal Tribunale di Roma il 09.06.2022, per il pagamento di € Controparte_2
24.163,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria opposizione ha dedotto: i) il disconoscimento di tutte le firme a lui riconducibili e apposte sui contratti e sui verbali;
ii) ha recisamente negato di aver ricevuto i beni oggetto dei contratti nr. 16513 e 16590 del 2 luglio 2020; iii) ha rappresentato di essere stato amministratore della società solo fino al 31 agosto 2020; iv) l'inesattezza dell'importo ingiunto per duplicazione delle somme richieste. Ha chiesto quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, accertare, per i motivi esposti in narrativa, che nulla
è dovuto dall'Opponente a in relazione al credito da questa Controparte_1
monitoriamente azionato e, per l'effetto, revocare, annullare o dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia, nei confronti del sig. il decreto ingiuntivo n. 10336/2022 Parte_1
del 13/06/2022 qui opposto perché infondato ed illegittimo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Regolarmente costituita la ha contestato i motivi di Controparte_3
opposizione, depositando copia dei due contratti di locazione per apparecchiature multifunzione e pc intercorsi con la unitamente alle Fatture di Controparte_2
Acquisto, ai verbali di consegna dei beni, alle mail/pec di trasmissione dei contratti, ai solleciti per il pagamento dei canoni di locazione. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare rigettare le eccezioni avanzate a parte avversa e concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., atteso che
l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito in via principale rigettare integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo nei confronti di emesso dal Tribunale di Roma, r.g. 27300/2022, Parte_1
n.10336/2022, oltre interessi moratori e competenze legali liquidate;
in via subordinata accertare e dichiarare la debenza della somma di € 19.163,88 a carico di e Parte_1
per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della relativa somma in favore di
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” CP_1
Respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà, ritenuto che, sulla base di quanto dedotto il decreto ingiuntivo era stato erroneamente emesso per un importo superiore, atteso che la somma richiesta ammontava ad € 19.163,88 (e che l'ulteriore somma di
€ 5.000,00 era stata richiesta in caso di mancata restituzione dei beni).
Concessi i termini istruttori, stante il mancato deposito di istanze da parte opposta, la causa, dopo aver subito vari rinvii per l'avvicendarsi dei giudicanti, definitivamente assegnata alla sottoscritta, ritenuta meramente documentale è stata rinviata per la decisione all'udienza del 29.11.2024, celebrata in modalità scritta, in cui sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata ed andrà, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va esaminato il primo motivo di opposizione, a mente del quale ha negato di aver sottoscritto quale co-obbligato i due contratti di Parte_1
locazione di beni strumentali.
Ora, a sostegno delle proprie pretese e dell'esistenza di un titolo negoziale idoneo - quale fonte delle relative obbligazioni in capo alle parti-, parte opposta ha versato agli atti le copie dei due contratti di locazione (nr. 16513 e 16590 del 02.07.2020) recanti il timbro della società , a fianco dell'indicazione del co-obbligato, Parte_2
la sottoscrizione apparentemente riferibile a , nonché nella Parte_1
scheda separata della Richiesta di Locazione, dell'indicazione analitica di tutti i dati, oltre che dell'utente finale ( artita iva e iban di addebito), anche Controparte_2
del co-obbligato, compreso il codice fiscale e di tutti gli estremi identificativi dell'instaurando rapporto con descrizione dei beni concessi in locazione. Tuttavia, i menzionati contratti del 2 luglio 2022 e le relative Richieste di Locazione, allegati dall'opposta già in sede di costituzione in giudizio, sono stati oggetto di formale disconoscimento da parte dell'opponente, il quale, sin dalla sua costituzione, ne ha negato espressamente l'autenticità e la paternità, ribadendo la negazione di qualsiasi rapporto con disconoscendo, anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 2719 c.c., di aver mai sottoscritto i documenti originali di contenuto identico a quello allegato in copia.
Orbene, a fronte di detto disconoscimento, l'opposta non ha prodotto l'originale dei contratti, ovvero formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., onere posto a carico della parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, limitandosi a contestare unicamente la genericità e carenza di analiticità del disconoscimento stesso.
Tale condotta processuale dell'opposta, dunque, osta all'utilizzo del documento da essa prodotto quale efficace mezzo di prova atteso che, da un lato, esso non può ritenersi riconosciuto ex art. 215 comma 1, n. 2 c.p.c., ritenuto che, “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto” (Cass. civ., Sez. 1 sent. n. 27506/2017); orientamento di recente confermato da Cass. S.U. n. 3086 dell'1.01.2022: “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto”.
Pertanto, in adesione ai consolidati principi testé richiamati, questo giudice ritiene di non poter tener conto dei due contratti di locazione prodotti da Controparte_1
a sostegno dell'esistenza del rapporto negoziale con l'opponente, con la conseguenza che, dovendo esaminare unicamente l'ulteriore materiale istruttorio in atti, non può considerarsi pienamente provato il credito dell'opposta né nell'an né nel quantum.
Quanto all'esistenza del credito, va, invero, rilevato che nel giudizio sono state prodotte unicamente le fatture, azionate già col ricorso monitorio, l'estratto autentico del libro giornale relativo ai crediti in contenzioso, l'avvenuto pagamento con accredito bancario, ma l'intera documentazione, pacificamente è riferibile alla società
e non all'odierno opponente che ebbe a ricoprire la qualifica di l.r.p.t. Controparte_2
solo fino al 31.08.2020, che, quindi non possono certamente assurgere a prova piena del credito azionato nei confronti di . Parte_1
Come è ormai affermato graniticamente dalla giurisprudenza, infatti, se le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili possono validamente fondare la concessione del decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale esse non possono costituirne valida prova, dovendo il creditore, nella sua veste di attore in senso sostanziale, integrare la documentazione, in quanto la fattura, di formazione unilaterale, non costituisce prova dell'esistenza del credito e dell'effettiva prestazione del servizio, che dovranno essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, potendosi al più considerare dei meri indizi (cfr.
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” in questo senso vedasi Cass. Sez. 2 sent. 299 del 12/01/2016, già in senso conforme Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 28/06/2010).
La difesa dell'opposta, espunto il contratto disconosciuto e non verificato, si appalesa basata su argomentazioni autoreferenziali, facendo riferimento unicamente all'analiticità delle proprie fatture, all'evidenza del pagamento di alcune rate, tutte affermazioni che apoditticamente proverebbero l'effettiva fruizione dei beni a favore dell' ma non dell'opponente, che, quindi, non possono che essere CP_2 ritenute inidonee allo scopo. Un ultimo rilevo, neppure la dedotta provenienza dell'accettazione della proposta dalla email/pec della società opponente ha trovato riscontro, ritenuto che si tratta di email ordinaria che non è neppure astrattamente riconducibile all'odierno opponente (indirizzo mail della . CP_2
Dubbia resta anche la determinazione del quantum della pretesa, avendo parte opposta allegato una serie di fatture, che non coincidono con l'importo richiesto con il giudizio monitorio, evidentemente superiore a quanto indicato nel singoli contratti e autodeterminato in ragione della mancata restituzione dei beni locati.
In considerazione di quanto sopra, dunque, non può ritenersi serenamente raggiunta la prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, con la riduzione del 50% della sola fase istruttoria, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.
10336/2022 – RG n. 27300/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
09.06.2022.
• La n persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
del giudizio in favore di nella misura di € 4.237,00 per Parte_1
compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 04.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni