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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 17568/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to PARISI Parte_1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato in Palermo Corso Alberto Amedeo
Per ___________________ n. 228
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 29/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità, per la condizione di disabilità di cui all'art.3 l.104/1992 e per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 48% utile ai fini dell'iscrizione alla lista del collocamento mirato (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento della domanda, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Le spese vanno compensate stante il limitato accoglimento della domanda.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara che è invalido nella misura del 48% e Parte_1 quindi in possesso dei requisiti sanitari necessari per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato dal 28.09.2023.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 17568/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to PARISI Parte_1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato in Palermo Corso Alberto Amedeo
Per ___________________ n. 228
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 29/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità, per la condizione di disabilità di cui all'art.3 l.104/1992 e per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 48% utile ai fini dell'iscrizione alla lista del collocamento mirato (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento della domanda, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Le spese vanno compensate stante il limitato accoglimento della domanda.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara che è invalido nella misura del 48% e Parte_1 quindi in possesso dei requisiti sanitari necessari per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato dal 28.09.2023.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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