Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1360/2022 promossa da:
P.VA , con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Arciale (CT), al Corso Italia 164, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scarongella;
- Opponente;
contro
(partita VA e codice fiscale , con sede legale in CP1 Controparte_2 P.IVA_2
Piazza Armerina (EN), Via Mendozza, n. 16, in persona del suo rappresentante legale p.t., Ing.
nato a [...], il [...], ivi residente in C/da Leano, C.F: Controparte_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vigiano;
C.F._1
- Opposta;
pagina 1 di 14
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opponente: “1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza e/o di giurisdizione del Tribunale di Enna, in considerazione della sussistenza di una valida clausola compromissoria e, in ogni caso, per le ragioni esposte in narratVA;
2. nel merito, revocare o comunque, con qualsivoglia statuizione, porre nel nulla, per tutti i motivi esposti in narratVA, decreto ingiuntivo n. 268/2022, notificato in data 18.10.2022, reso dal Tribunale di Enna, in persona del
Giudice dott. Rosario Vacirca, in data 24.08.2022, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1024/2022, in accoglimento del ricorso depositato da con il quale è stato ingiustamente ingiunto al Parte_2
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui Parte_3
al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 221.957,57, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 406,50 per esborsi ed
€. 2.135,00 per compensi, oltre 15% per spese generali CAP e IVA come per legge;
3. in ogni caso,
rigettare l'eventuale richiesta di esecutività della somma portata dal giudizio opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione a norma dell'art. 648 c.p.c.; 4. con condanna, in ogni caso, di in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Parte opposta: “l'opposta come sopra rappresentata e difesa, chiede dichiararsi il difetto di procura speciale in capo al legale del e conseguentemente il respingimento con ogni formula Parte_4
dell'opposizione a lui solo in tal caso riconducibile;
chiede mantenersi la competenza di questo
Giudice, ovvero nel caso di statuizione di incompetenza chiede che venga indicato il termine di riassunzione della causa di merito innanzi all'autorità arbitrale adita ove la causa di merito pagina 2 di 14 proseguirà comunque ai sensi dell'art. 50 cpc applicabile anche in tema di rapporti tra autorità
giudiziaria ed arbitrale (art. 819 ter cpc nella versione risultante a seguito della sentenza Corte Cost.
223/2013) e chiede che nel caso di dichiarazione di incompetenza vengano compensate le spese per i motivi di cui al precedente punto 2; nel merito chiede dichiararsi infondata e respingersi l'opposizione in forza delle motVAzioni contenute nel ricorso monitorio e nel presente atto, con conferma del decreto monitorio opposto o in subordine con riduzione della pretesa ivi accolta;
in caso di accoglimento anche parziale dell'eccezione avversaria secondo cui la domanda sarebbe prVA di titolo azionabile in via contrattuale per mancanza di autorizzazione del al sostenimento delle spese Parte_4
affrontate dall'opposta per la gestione delle strutture gestite dal , accogliersi la Parte_4
subordinata domanda riconvenzionale di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc con il favore delle spese e competenze da liquidarsi in danno del legale dell'opponente
(quest'ultimo da condannare solo in caso di accoglimento del superiore motivo 1) o (nel caso di accoglimento dei superiori motivi 2 e 3) dell'opponente e - in via solidale con l'opponente - del legale rappresentante sostanziale dell'opponente ai sensi dell'art. 94 c.p.c., per avere quest'ultimo sostenuto ed avviato un procedimento giudiziario con soli fini dilatori del pagamento della pretesa legittimamente vantata dall'opposta; condannare il al pagamento dei danni che Controparte_4
risulteranno all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc e comunque al pagamento della somma prevista ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Viene opposto il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Eenna, accogliendo il ricorso spiegato da
CP
, ha ingiunto al di Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 14 pagare, in favore della prima, la somma di euro 221.957,57, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
Sostiene l'opponente, in primo luogo, l'incompetenza del tribunale in forza della clausola compromissoria contenuta in seno allo statuto, la quale devolve alla competenza arbitrale “le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci e la società … in ordine in ordine al rapporto sociale” (art. 39 dello statuto).
L'opponente chiede altresì la revoca del provvedimento monitorio opposto deducendo l'infondatezza nel merito della pretesa, sia per assenza di prova in ordine alle prestazioni asseritamente eseguite, sia per assenza di alcuna autorizzazione/mandato alla esecuzione delle spese che l'opposta consorziata intende riversare sul opponente. Parte_4
L'opposta insiste nella domanda eccependo in primo luogo il difetto di procura del difensore di parte opponente.
Quanto alla competenza del tribunale, l'opposta deduce l'inapplicabilità della clausola arbitrale, non rientrando la controversia in quelle relative all'attuazione del rapporto sociale.
Nel merito, l'opposta deduce l'esistenza del credito articolando prove per la dimostrazione dell'esecuzione delle prestazioni.
Nello specifico, l'opposta rappresenta di aver svolto prestazioni assistenziali e sostenuto i relativi costi per le attività affidatele dal consorzio opponente: precisamente, i) servizio di accoglienza di secondo livello in favore di Minori stranieri non accompagnati erogato nelle strutture site in Acireale in Viale
Regina Margherita n. 75 sub 2 Piano terra e sub 1 piano primo;
ii) servizio reso nell'asilo nido sito in
Manfredonia; iii) servizio reso nella RSA di Pietraperzia, negli anni dal 2020 al 2022.
Così sinteticamente riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 14 È infondata l'eccezione di inesistenza della procura del difensore di parte opponente.
Segnatamente, parte opposta argomenta l'eccezione in esame osservando, anzitutto, che la procura prodotta in giudizio dal difensore dell'opponente “reca un generico richiamo al “presente giudizio e/o procedimento” ed indica il difensore, senza alcun altro riferimento utile all'individuazione della controversia da instaurare”, aggiungendo che, anzi, “la procura oltre ad essere generica reca delle espressioni incompatibili col giudizio di opposizione in quanto nel conferire il potere di difendere l'opponente “nel presente giudizio/procedimento” gli assegna l'ulteriore potere di difendere il delegante in eventuali giudizi di opposizione lasciando così intendere di non essere stata inizialmente conferita per questo giudizio di opposizione sibbene per procedimento giudiziario diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo”.
In secondo luogo l'opposta deduce che la segnalata genericità/incompatibilità della procura non può
essere colmata invocando la tesi secondo cui, se la procura è apposta in calce al ricorso, essendovi incorporazione dei due atti (mandato difensivo e ricorso) in un medesimo contesto documentale che implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro è da ritenersi assolto il requisito della specialità, in quanto trattasi di procura rilasciata per iscritto a fronte di un atto di citazione in opposizione redatto invece in formato digitale.
Secondo l'opposta, in particolare, da tale ultima circostanza deriverebbe “l'esigenza che quando la procura è redatta su foglio separato, non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, tale procura debba indicare anche gli elementi che ne connotano puntualmente l'oggetto, così da potersi evincere la concreta ed effettVA volontà dell'interessato che l'ha sottoscritta a conferire al difensore lo jus postulandi nella specifica controversia interessata dal giudizio”.
Orbene, devesi ribadire quanto già statuito con ordinanza del 10.5.2023.
pagina 5 di 14 In particolare, si ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui “la procura è valida anche se non contiene specifici riferimenti al giudizio proposto e se, pur in presenza di riferimenti ad attività tipiche di altri giudizi, non siano rinvenibili espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre quel preciso giudizio” (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria,
20.1.2023, n. 93 e i riferimenti giurisprudenziali, anche alle Sez. Un. della Corte regolatrice ivi contenuti, ove si pone in risalto il principio della conservazione degli atti giuridici, anche nel sistema processualcivilistico ex art. 159 c.p.c.).
Una tale interpretazione è suggerita altresì dalla Corte regolatrice, proprio in uno degli arresti citati dall'opposta, e precisamente da Cass. 2019 n. 24670, la quale ribadisce il principio secondo cui: “nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione
(principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza - , mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettVA portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità
del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto
(art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ."
(Cass. Sez. U n. 108-00)”.
Si richiama, in altri termini, il principio di conservazione degli atti giuridici.
Può poi osservarsi che il riferimento a eventuali fasi “di opposizione” contenuto nella procura censurata non appare indice di incompatibilità con la controversia sub iudice in quanto detto riferimento segue quello relativo alle eventuali fasi di “esecuzione” ed appare quindi riferirsi precisamente alle pagina 6 di 14 opposizioni che possono spiegarsi nell'ambito di un procedimento esecutivo (il quale ben potrebbe avere alla base proprio un decreto ingiuntivo opposto e munito di esecutività).
Ancora, si osserva che: i) l'art. 83 c.p.c. stabilisce, tra l'altro, che “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normatVA, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”; ii) l'art. 10 d.p.r. 2001 n. 123 dispone che “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale”; iii) l'opposta non ha contestato la non conformità della procura prodotta all'originale; iv) l'art. 18 d.m. 44 2011 stabilisce che “la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è
estratta copia informatica, anche per immagine”.
Dall'esame della disciplina richiamata emerge che il legislatore ha stabilito una fictio in ragione della quale la procura rilasciata con formato cartaceo a fronte di atto redatto in formato digitale è del tutto equiparata a quella rilasciata in calce all'atto redatto in formato cartaceo;
di conseguenza appare arbitrario pretendere, proprio nei casi specificamente considerati dal legislatore, requisiti ulteriori rispetto a quanto richiesto in ipotesi di procure (cartacee) rilasciate a fronte di atti cartacei.
“Un tale esito ermeneutico” per citare le Sezioni Unite della Corte regolatrice, “rinviene la propria ispirazione in taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l'interprete nella lettura delle norme processuali e che anche questo Collegio intende ribadire con vigore.
pagina 7 di 14 Anzitutto, la “centralità del diritto di difesa”, che trova piena considerazione di una dimensione complessVA di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato
sull'Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì
che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 para 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16
giugno 2015, Mazzoni c. Italia, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28
ottobre 2021, Succi c. Italia;
ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U. 2 maggio
2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass.,
S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4
febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950). In
questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell'avvocato assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele;
ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotVAta sfiducia nell'operato della classe forense” (Cass., S.U., n. 36507/2022)” (cfr. Cass. Sez. Un. 2024 n. 2077).
pagina 8 di 14 La pronuncia appena citata richiama poi il già menzionato principio di conservazione degli atti giuridici
“fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.)”,
precisando che esso “sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.)”.
Alla luce di quanto rassegnato, l'eccezione va rigettata.
È invece fondata l'eccezione formulata da parte opponente con riferimento all'applicabilità della clausola compromissoria.
Preliminarmente, devesi rilevare che va condivisa la prospettVA ricostruttVA secondo cui “in materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché
formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24681 del 21/11/2006, Rv. 593910; conf. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 15445 del 10/07/2007 (Rv. 600423)” (cfr. Cass. 2020 n. 26696).
L'opponente rileva che l'art. 39 dello statuto prevede che “Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci e la società in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o comunque in ordine al rapporto sociale ad eccezione di quelle per le quali è previsto per legge l'intervento del P.M. verranno obbligatoriamente decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri tutti nominati entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dal soggetto più diligente al pagina 9 di 14 Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno al loro interno il Presidente;
in caso di disaccordo nella nomina del Presidente (accordo da raggiungere entro giorni
15 dalla convocazione dell'avvenuta nomina a membro del Collegio), vi provvederà su istanza della parte più diligente il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. (...)".
Ebbene, la controversia in esame, alla luce di quanto risulta, appare rientrare proprio nell'ambito del rapporto sociale.
Non appare fondata la tesi di parte opposta, secondo cui il credito originerebbe da rapporti diversi da quello sociale, e precisamente da diversi negozi giuridici (di cui non è indicata, invero nemmeno la natura).
E infatti, di tali ulteriori negozi giuridici non v'è traccia.
È la stessa opposta a prospettare di aver eseguito prestazioni per conto del opponente, senza Parte_4
indicare un luogo, un momento e una forma di genesi dei distinti rapporti giuridici.
In altri termini, non vi è nemmeno la deduzione di uno o più contratti, intesi sia come regolamento
(insieme di regole) che come fatto storico (data, ora e luogo della stipula), intercorsi tra le parti in causa oltre quello sociale.
Deve invece rilevarsi che lo statuto sociale prevede che gli incarichi affidati al vengano Parte_4
ripartiti tra i soci, il che indica chiaramente che i servizi prospettati dall'opposta sono eseguiti proprio nel perseguimento dello scopo sociale (v. art. 18 dello statuto).
Appare allora senz'altro condivisibile, con riferimento al caso in esame, l'orientamento espresso da
Cass. 2017 n. 2025, secondo cui “Ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria prevista dall'art. 34 dello statuto consortile, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto irrilevante il mancato richiamo della stessa da parte della lettera di affidamento dei lavori all'(OMISSIS) e del regolamento che disciplina l'assegnazione e l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese aderenti al pagina 10 di 14 , configurandosi il predetto affidamento non già come un autonomo contratto a prestazioni Parte_4
corrispettive, posto in essere tra la singola CooperatVA ed il , ma come un mero atto Parte_4
esecutivo del contratto consortile, volto a ripartire tra le imprese consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di un terzo, nell'esercizio della funzione di coordinamento istituzionalmente spettante al . Pur traendo origine dall'esecuzione dei predetti lavori, la pretesa azionata in Parte_4
giudizio non ha il suo titolo nel contratto di appalto, al quale la CooperatVA è rimasta formalmente estranea, avuto riguardo alla distinta personalità giuridica di cui è dotato il , ed alla sua Parte_4
conseguente legittimazione ad instaurare autonomi rapporti con i terzi;
la causa petendi della predetta pretesa è rappresentata invece dal rapporto associativo derVAnte dal contratto consortile, in esecuzione del quale l'(OMISSIS) ha provveduto a realizzare le opere ad essa assegnate dal , Parte_4
… Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la controversia in esame fosse riconducibile all'ambito applicativo della clausola compromissoria:
quest'ultima, come rilevato dal Tribunale, non si limita infatti a devolvere agli arbitri la cognizione delle controversie "relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci", ma ne estende la competenza a "tutte le controversie relative a diritti disponibili derVAnti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale", con esclusione soltanto di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero. Non diversamente dalle predette controversie, peraltro, quella avente ad oggetto il pagamento dell'importo dovuto per i lavori eseguiti ha il suo titolo direttamente nel rapporto associativo, il quale non costituisce un mero presupposto di fatto dell'assegnazione, ma il fondamento della stessa;
esso, infatti, fa sorgere immediatamente diritti ed obblighi a carico delle imprese consorziate, tra i quali va incluso anche l'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori assunti dal nei rapporti con i terzi, in conformità della ripartizione di volta in volta stabilita con atto per Parte_4
pagina 11 di 14 esse vincolante. All'adempimento di tale obbligo consegue poi il diritto dell'impresa consorziata al pagamento dello importo dovuto, il quale, tuttavia, non rappresenta il corrispettivo di un contratto di appalto (o subappalto) stipulato tra il e la impresa, ma trova anch'esso fondamento nel Parte_4
contratto consortile, dovendo essere corrisposto nella misura e secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento del , nonchè eventualmente dall'atto di assegnazione”. Parte_4
Non appaiono condurre a un diverso esito le pronunce della Corte regolatrice richiamate da parte opposta negli scritti conclusivi.
Le pronunce richiamate, in particolare, stabiliscono che la clausola compromissoria relatVA alle controversie inerenti al rapporto sociale non possono estendersi a controversie aventi a oggetto altri contratti, sebbene collegati a quello sociale.
Il principio in parola è certamente condivisibile.
Tuttavia, esso non appare applicabile al caso di specie in quanto, come si è evidenziato, non v'è alcun distinto contratto rispetto alla (mera) esecuzione del rapporto sociale.
A differenza da quanto accade nel caso in esame, il principio richiamato dall'opposta è stato affermato nei casi di compravendita dell'immobile, realizzato da cooperatVA edilizia, tra socio e cooperatVA,
nonché nei casi di compravendita di prodotti agricoli tra socio e cooperatVA agricola, ossia in fattispecie ove è del tutto evidente la sussistenza di distinti rapporti giuridici -di compravendita- tra ente collettivo e socio, ancorché collegati a quello sociale.
Non giova all'opposta nemmeno il principio per cui le clausole compromissorie “devono essere interpretate sempre in senso restrittivo e, in caso di dubbio sulla competenza arbitrale, si impone quella prevalente del giudice ordinario" (Cass. Sez.1, Sentenza n. 1102 del 17/04/1971, Rv. 351170;
conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3943 del 03/12/1974, Rv. 372510)” (cfr. la già richiamata Cass. 2020 n.
26696).
pagina 12 di 14 Difatti, come già evidenziato, anche a seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c. 6 nn.
1, 2 e 3, c.p.c. applicabile ratione temporis, non appare sussistere dubbio in ordine alla competenza arbitrale, di modo che non trova applicazione il principio che nel dubbio impone al giudice di decidere nel senso della sottoposizione della controversia alla propria cognizione.
Nel caso di specie, la cognizione, in forza dell'operatività dell'art. 39 dello statuto societario,
appartiene al giudice arbitrale.
Da ultimo, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Padova 26.2.2024 n. 492, in Onelegale, “Il
riconoscimento della competenza arbitrale determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore. E' corretto sostenere che "la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione del decreto ingiuntivo", atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori, ma la giurisprudenza al riguardo è altrettanto granitica nel riconoscere che se il decreto ingiuntivo è
opposto e l'opposizione è fondata su eccezione di competenza/giurisdizione, esso va revocato con ogni conseguenza anche sulle spese del giudizio monitorio”.
Segue, in definitVA, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato e la dichiarazione di cognizione del giudice arbitrale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, compresa la fase cautelare conclusasi col rigetto dell'istanza di sequestro formulata da parte opposta, nella somma di euro 9.000,00, (d.m. 55/14, cause di valore ricompreso tra euro 52.001,00 ed euro 26.000,00, parametri minimi in ragione dell'assenza di profili particolare complessità della controversia, ivi compreso quanto riguarda la fase cautelare), oltre accessori di legge, oltre esborsi per euro 406,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando, così dispone:
pagina 13 di 14 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 268/2022 emesso in data 24 agosto 2022 dal tribunale di Enna;
dichiara la cognizione del giudice arbitrale;
condanna l'opposta al pagamento di euro 9.000,00, oltre accessori di legge per compensi legali, oltre esborsi per euro 406,50, in favore di parte opponente.
Così deciso in Enna, 11 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 14 di 14