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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 449/2022 RGC promossa
DA
; Parte_1
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Naspi del Foro di Ancona ed elettivamente ivi domiciliato alla via Ruggeri n. 3/I presso il suo studio;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1 CF: ; C.F._2
, nata ad [...] il [...]; CP_2
CF.: ; C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Bucci e Andrea Bucciarelli del Foro di
Ancona ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Osimo alla via piazza Marconi n. 2;
(appellati)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del giorno 24.03.2022 del Tribunale
di Ancona, resa in procedimento n. 4689/2020 RGC.
OGGETTO: Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 19.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c. avviata nei suoi confronti da CP_1
e .
[...] CP_2
pag. 2/6 Si sono costituiti nel presente grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta e chiedere la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 19.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con le note di trattazione del 15.06.2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni, l'avv. Fabrizio Naspi, legale dell'appellante, ha depositato in giudizio nuova documentazione – di formazione successiva alla formalizzazione del presente appello – da cui risulta che l'odierna parte appellata (sigg.ri e ) hanno promosso una Controparte_1 CP_2
esecuzione immobiliare (n. 153/2022) ai danni dell'appellante , Parte_1
avente ad oggetto i medesimi beni immobili dei quali, nel presente giudizio, è
stata chiesta (ed ottenuta in primo grado) l'esecuzione in forma specifica. A
seguito di detta esecuzione immobiliare, peraltro, i beni medesimi sono risultati trasferiti con regolare decreto di trasferimento a soggetto terzo resosi aggiudicatario in gara degli stessi. Ora, premessa l'ammissibilità processuale pag. 3/6 delle descritte produzioni in quanto di formazione successiva alla interposizione dell'appello e comunque da ritenersi assolutamente indispensabili ex art. 702 quater cpc ai fini della decisione (anche allo scopo di non emettere una sentenza inutiliter data), è evidente che l'avvenuto trasferimento a terzi per provvedimento giudiziale dei beni oggetto del presente giudizio determina inequivocabilmente l'integrale cessazione della materia del contendere (se non altro per sopravvenuta carenza di interesse da parte di entrambe le parti in giudizio) su tutte le domande e le eccezioni reciprocamente avanzate dalle parti nel corso dello stesso, come del resto concordemente affermato anche dalla parte appellata nelle proprie note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
E' tuttavia necessario statuire sulle spese di lite, di primo e secondo grado,
valutando il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere. E a questo proposito non può non considerarsi che la scelta degli odierni appellati (attori peraltro vittoriosi in primo grado) di promuovere una esecuzione immobiliare sui medesimi beni oggetto del giudizio (e cioè su quei medesimi beni di cui essi stessi avevano chiesto – e ottenuto in primo grado – di essere dichiarati proprietari) si manifesti radicalmente incompatibile con la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dagli stessi promossa nel presente processo. La promozione dell'esecuzione immobiliare n. 153/2022
Trib. Ancona, dunque, integra indubbiamente da parte degli odierni appellati pag. 4/6 una rinuncia – tacita ma inequivoca – alla domanda dagli stessi promossa in primo grado e insistita in appello, con conseguente necessità che le spese legali di entrambi i gradi del giudizio siano poste a carico di essi rinunciati, secondo i principi generali (art. 306 cpc). Non può darsi rilievo difatti, al riguardo,
all'argomentazione difensiva degli appellati per cui, nell'esecuzione immobiliare richiamata, sarebbe intervenuta una banca creditrice ipotecaria che,
dal momento del suo intervento, avrebbe dato impulso autonomamente all'azione esecutiva. A parte il fatto che tale dato non è stato neppure documentato in giudizio, il punto è – comunque – che la (elevata) probabilità
che un creditore iscritto sarebbe potuto intervenire nella procedura esecutiva
(comunque promossa dagli odierni appellati) avrebbe dovuto adeguatamente essere comunque considerata dai creditori procedenti, di modo che gli stessi in ogni caso, avviando la procedura esecutiva, si sono consapevolmente e volontariamente assunti il rischio che la stessa potesse sfociare effettivamente nella vendita dei beni staggiti, come poi è accaduto.
Le spese di lite di primo e secondo grado vanno dunque poste a carico di parte appellata rinunciante e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
pag. 5/6 • Condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2
rifondere a – e per esso all'avv. Naspi Fabrizio Parte_1
dichiaratosi antistatario – le spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 8.500,00= (di cui €
1.500,00= per fase di studio;
€ 1.000,00= per fase introduttiva;
€ 3.000,00=
per fase di trattazione;
€ 3.000,00= per fase decisoria) e quanto al secondo grado in complessivi € 7.500,00= (di cui € 2.000,00= per fase di studio;
€
1.500,00= per fase introduttiva;
€ 4.000,00= per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 26.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
PIERGIORGIO PALESTINI Presidente
CESARE MARZIALI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 449/2022 RGC promossa
DA
; Parte_1
CF.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Naspi del Foro di Ancona ed elettivamente ivi domiciliato alla via Ruggeri n. 3/I presso il suo studio;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1 CF: ; C.F._2
, nata ad [...] il [...]; CP_2
CF.: ; C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Bucci e Andrea Bucciarelli del Foro di
Ancona ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Osimo alla via piazza Marconi n. 2;
(appellati)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter cpc del giorno 24.03.2022 del Tribunale
di Ancona, resa in procedimento n. 4689/2020 RGC.
OGGETTO: Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 19.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c. avviata nei suoi confronti da CP_1
e .
[...] CP_2
pag. 2/6 Si sono costituiti nel presente grado gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta e chiedere la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 19.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con le note di trattazione del 15.06.2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni, l'avv. Fabrizio Naspi, legale dell'appellante, ha depositato in giudizio nuova documentazione – di formazione successiva alla formalizzazione del presente appello – da cui risulta che l'odierna parte appellata (sigg.ri e ) hanno promosso una Controparte_1 CP_2
esecuzione immobiliare (n. 153/2022) ai danni dell'appellante , Parte_1
avente ad oggetto i medesimi beni immobili dei quali, nel presente giudizio, è
stata chiesta (ed ottenuta in primo grado) l'esecuzione in forma specifica. A
seguito di detta esecuzione immobiliare, peraltro, i beni medesimi sono risultati trasferiti con regolare decreto di trasferimento a soggetto terzo resosi aggiudicatario in gara degli stessi. Ora, premessa l'ammissibilità processuale pag. 3/6 delle descritte produzioni in quanto di formazione successiva alla interposizione dell'appello e comunque da ritenersi assolutamente indispensabili ex art. 702 quater cpc ai fini della decisione (anche allo scopo di non emettere una sentenza inutiliter data), è evidente che l'avvenuto trasferimento a terzi per provvedimento giudiziale dei beni oggetto del presente giudizio determina inequivocabilmente l'integrale cessazione della materia del contendere (se non altro per sopravvenuta carenza di interesse da parte di entrambe le parti in giudizio) su tutte le domande e le eccezioni reciprocamente avanzate dalle parti nel corso dello stesso, come del resto concordemente affermato anche dalla parte appellata nelle proprie note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
E' tuttavia necessario statuire sulle spese di lite, di primo e secondo grado,
valutando il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere. E a questo proposito non può non considerarsi che la scelta degli odierni appellati (attori peraltro vittoriosi in primo grado) di promuovere una esecuzione immobiliare sui medesimi beni oggetto del giudizio (e cioè su quei medesimi beni di cui essi stessi avevano chiesto – e ottenuto in primo grado – di essere dichiarati proprietari) si manifesti radicalmente incompatibile con la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dagli stessi promossa nel presente processo. La promozione dell'esecuzione immobiliare n. 153/2022
Trib. Ancona, dunque, integra indubbiamente da parte degli odierni appellati pag. 4/6 una rinuncia – tacita ma inequivoca – alla domanda dagli stessi promossa in primo grado e insistita in appello, con conseguente necessità che le spese legali di entrambi i gradi del giudizio siano poste a carico di essi rinunciati, secondo i principi generali (art. 306 cpc). Non può darsi rilievo difatti, al riguardo,
all'argomentazione difensiva degli appellati per cui, nell'esecuzione immobiliare richiamata, sarebbe intervenuta una banca creditrice ipotecaria che,
dal momento del suo intervento, avrebbe dato impulso autonomamente all'azione esecutiva. A parte il fatto che tale dato non è stato neppure documentato in giudizio, il punto è – comunque – che la (elevata) probabilità
che un creditore iscritto sarebbe potuto intervenire nella procedura esecutiva
(comunque promossa dagli odierni appellati) avrebbe dovuto adeguatamente essere comunque considerata dai creditori procedenti, di modo che gli stessi in ogni caso, avviando la procedura esecutiva, si sono consapevolmente e volontariamente assunti il rischio che la stessa potesse sfociare effettivamente nella vendita dei beni staggiti, come poi è accaduto.
Le spese di lite di primo e secondo grado vanno dunque poste a carico di parte appellata rinunciante e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
pag. 5/6 • Condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2
rifondere a – e per esso all'avv. Naspi Fabrizio Parte_1
dichiaratosi antistatario – le spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 8.500,00= (di cui €
1.500,00= per fase di studio;
€ 1.000,00= per fase introduttiva;
€ 3.000,00=
per fase di trattazione;
€ 3.000,00= per fase decisoria) e quanto al secondo grado in complessivi € 7.500,00= (di cui € 2.000,00= per fase di studio;
€
1.500,00= per fase introduttiva;
€ 4.000,00= per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 26.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Piergiorgio Palestini
pag. 6/6