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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5992 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott.Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott.Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3364/2019 R.G. Aff. Contez. civili, vertente
TRA
, in proprio e quale amministratore della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Controparte_1 dagli Avv.ti Isabel De Lima e Genny Chiacchio e con gli stessi elettivamente domiciliata in via Largo Patria n.247/28 – Giugliano in Campania
A ppella nte
E
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di e con la stessa elettivamente domiciliata in via A.Diaz n° 11 – CP_2
CP_2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.11.2017 (RG.7780/2017) Parte_1
, in proprio e n.q. di amministratore della società convenne
[...] CP_1
1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola - sezione lavoro - l'odierno appellato, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.1170/2017 del
17.10.2017 (notificata in data 19.10.2017), con la quale l Controparte_2 le aveva ingiunto di pagare, in proprio e nella qualità di
[...] amministratore della la somma di euro 28.935,00, a Controparte_1 titolo di sanzione amministrativa per non aver consegnato a n.5 lavoratori, all'atto dell'assunzione, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato in violazione dell'art.4 bis, co.2, D.Lgs.n.181/00 e per aver impiegato i predetti 5 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in violazione dell'art.3, co.3, L.n.73 del 23.04.2002 e suc. mod.
Dedusse l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per mancata notifica del verbale unico di accertamento delle violazioni presupposte, con conseguente pregiudizio del suo diritto di difesa, nonché la prescrizione del credito sanzionatorio ex art.14, co.6, L.689/1981.
Chiese, pertanto, l'annullamento e comunque la revoca dell'ordinanza impugnata.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva rimessa alla sezione civile del
Tribunale di Nola con RG.2431/2018.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituì l Controparte_2 insistendo, con diverse argomentazioni, per il rigetto
[...] dell'opposizione.
Con sentenza n.204/2019 del 22.01.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale adito rigettò integralmente il ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione depositato in data 16.07.2019, chiedendo alla Corte di Napoli – prima sezione civile - in riforma della sentenza impugnata, di voler dichiarare non dovuta la somma ingiunta. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l con comparsa Controparte_2 depositata il 14.11.2019, concludendo per l'infondatezza dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza dell'11.03.2020 (pubblicata in data 20.03.2020) la Corte
d'Appello di Napoli – prima sezione civile - rilevato che il primo grado del
2 giudizio era stato trattato nelle forme del processo del lavoro e che pertanto l'appello andava proposto nelle medesime forme ai sensi dell'art. 434 c.p.c. ha disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale.
Successivamente con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l'Ufficio di
Presidenza della Corte d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di
Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali il presente giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Va detto preliminarmente che, in ossequio al pedissequo indirizzo della
Suprema Corte, la controversia deve essere decisa sulla scorta della ragione più liquida, facendosi riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019;
Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019,
n.7307).
Sulla scorta del predetto principio e dovendosi pervenire preferibilmente ad una decisione in ragione del prevalente principio di ragionevolezza della durata del processo e, più in generale, di economia dei mezzi processuali, va disatteso il motivo di gravame avente ad oggetto l'eccezione di disconoscimento degli avvisi di ricevimento delle racc. a/r depositati in copia fotostatica e ciò a fronte del mancato raggiungimento della preliminare prova circa il regolare
3 perfezionamento del procedimento notificatorio del verbale unico di accertamento presupposto all'ordinanza-ingunzione oggi impugnata.
Sul punto l'appello è fondato per le ragioni che si passano ad esporre.
Come noto, l'art. 14 della L.n. 689/1981 disciplina la contestazione e la notifica delle violazioni amministrative, stabilendo che la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia all'obbligato in solido, se possibile. Se la contestazione immediata non avviene, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro 90 giorni per i residenti in Italia e 360 giorni per i residenti all'estero.
Tuttavia, la mancata notifica dell'illecito nel predetto termine comporta l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria (art.14 ultimo comma).
Quello previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 è un termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. nr. 9456 del 2004
e, da ult., Cass. nr. 4345 del 2024; Cass.n. 8077/2025) e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult.co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. n. 6433/1996).
Orbene, nella fattispecie sub iudice, il procedimento notificatorio non si è validamente compiuto e pertanto l'obbligazione sanzionatoria si è estinta.
Invero, l ha prodotto in giudizio, fin Controparte_2 dal primo grado, copia degli avvisi di ricevimento delle due raccomandate del
04.06.2015 e del 05.06.2015 - attestanti l'avvenuta notifica del verbale unico di accertamento del 25.05.2015 - rispettivamente ricevute dalla segretaria della e dal portiere dello stabile di residenza di Controparte_1 Parte_1
(amministratrice delle predetta società) recanti il medesimo numero
[...] delle raccomandate inviate dal notificatore dell' . CP_2
Co Tuttavia, l di non ha indicato in maniera precisa e rigorosa il numero CP_2 della asserita comunicazione di avvenuta notifica ( ) di cui all'art. di cui CP_4 all'art.7, co.3 ultimo periodo, L.890/1982, ai sensi del quale: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto (come nel caso specie), l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente” ed inoltre non ha fornito prova della notifica da parte dell'operatore postale di tale successiva lettera raccomandata.
4 La semplice attestazione dell'invio di una raccomandata non è idonea a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco (Cassazione Civile ordinanza n. 23194 del 27/08/2024).
Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per cui è causa.
Infatti, la mancata deduzione e prova della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica, prevista dall'art. 7, comma 3, della legge n. 890/1982, determina la nullità della notificazione del verbale ispettivo (Cass. civ., sez. VI-5, ord., 26.06.2020 n. 12752) e, conseguentemente, la nullità in via derivata della ordinanza-ingiunzione successivamente emessa.
In definitiva, alla stregua delle riferite argomentazioni, la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza- ingiunzione n.1170/2017 del 17.10.2017 emessa dall' Controparte_2 ei confronti di .
[...] Parte_1
Le spese del giudizio del doppio grado vanno compensate tra le parti, considerata la natura della decisione determinata da vizi proceduralii.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.1170/2017 del 17.10.2017 emessa dall Controparte_2 nei confronti di;
[...] Parte_1
• compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 20/11/2025
Il Presidente Est.
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