Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 233/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Francesca Versari in sostituzione dell'avv. Missineo per parte ricorrente e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 233/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSINEO Parte_1 C.F._1
NATALE, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. MAZZINI 28 88046 LAMEZIA TERME presso il difensore avv. MISSINEO NATALE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 della dott.ssa Veronica Tomaselli
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_3
Controparte_3 P.IVA_4
RESISTENTI letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 8 ha convenuto in giudizio il , l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
nonché l' esponendo di aver presentato
[...] Controparte_5
la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia per il triennio
2021/2024 per la Provincia di concorrendo per i profili di Assistente CP_5
Amministrativo e Collaboratore Scolastico, siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal diploma di scuola secondaria superiore conseguito nell'anno 1992 e di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare dal 16.02.1994 al 3.02.1995 dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., ma non in costanza di nomina.
Ha dedotto che il punteggio riconosciutogli in graduatoria sarebbe errato in quanto il servizio militare prestato sarebbe stato erroneamente considerato dal quale attività lavorativa resa CP_1
alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di 0,60 (punti 0,60 per ogni anno di servizio), in luogo del corretto punteggio di 6,00 (punti 6 per ogni anno di servizio e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio) attribuito per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego".
Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per ottenere la valutazione del servizio di leva prestato, ai fini della formazione della graduatoria, secondo il maggiore punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina alla stregua di lavoro effettivo reso nella qualifica di ATA.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce che il criterio applicato dall'amministrazione scolastica si pone in contrasto con l'art. 485, comma 7, d. lgs. 297/94, norma che, in attuazione del disposto di cui all'art. 52 Cost., prevede la piena valorizzazione del servizio militare, svolto o meno in costanza di nomina, e richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti
6).
2.
Si è costituito il , eccependo preliminarmente la sopravvenuta carenza di Controparte_1 pagina 3 di 8 interesse ad agire del ricorrente, non essendo più vigenti le graduatorie 201272024, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione all'odierna udienza viene decisa con la presente sentenza.
3.
La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento dovendosi dare applicazione ai principi già espressi dalla Suprema Corte, ormai pacifica sul punto, come da ultimo affermati da Cass. sez. lav. 22429 dell'8/08/2024 la cui motivazione di seguito si riporta:
“4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario pagina 4 di 8 svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza pagina 5 di 8 o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). pagina 6 di 8 D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non
è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale". pagina 7 di 8 Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”
Venendo quindi al caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte e considerato che non è in questione che il ricorrente abbia ricevuto comunque una valorizzazione, quand'anche minore, del servizio di leva prestato alla stregua di attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, il ricorso deve essere rigettato.
4.
L'esistenza – al momento della proposizione del ricorso - di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate giustifica l'intera compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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