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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 159 /2023 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 30/06/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. AUTIERO CELIDONIO GIOVANNI , per la parte , e, Parte_1
l'Avv. CUCCHIELLA , per la parte . Pt_2
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e memorie.
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 159 /2023 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 159 dell'anno 2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. AUTIERO CELIDONIO GIOVANNI Parte_1
giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona Pt_2
alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso annullamento estratti di ruolo n.35420120000658624000 e n.
35420120001921202000
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare le cartelle di pagamento come sopra indicate Parte_1
riguardanti l'omesso pagamento di contributi previdenziali IVS riferiti agli anni 2008,2009,2010
e 2011 per un importo complessivo di euro 15.409,83, precisamente la prima cartella è di euro
9.774,47 notificata il 24.06.2012 e trattasi di contributi IVS e somme aggiuntive su contributi riferiti agli anni 2008,2009,2010,2011 la seconda cartella dell'importo di euro 5.635,06 non notificata riguardante contributi IVS e somme aggiuntive su contributi riferiti agli anni
2008,2009,2010,2011, eccependo la prescrizione quinquennale ex art 3 comma IX L. 335/1995, oltre ad eccepire la decadenza della iscrizione al ruolo alla quale si doveva procedere ex art 72 del D.Lgs n 507/93 entro l'anno successivo a quello per il quale era dovuto il tributo, chiedendo pertanto accertare e dichiarare prescritto ex Legge 335/95 il diritto dell' di pretendere il Pt_2
pagamento delle cartelle e il verificarsi della decadenza dal potere di procedere alla riscossione ex art 25 D.Lgs 46/99 e decadenza di iscrizione al ruolo ed art 72 del D.Lgs 507/93, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiarare l'opposizione ai ruoli inammissibile per Pt_2 violazione della legge per difetto dei presupposti previsti dalla normativa, dichiarare la tardività dell'opposizione per violazione del termine perentorio di cui all'art 24 del D.Lgs n 46/1999 per violazione dell'art 29 e art 30 del D.L. n 78/2010 convertito nella L. n 122/2010, oltre al rigetto delle eccezioni di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e prescrizione dello stesso Pt_2 poiché infondate, chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso spese vinte.
Con ordinanza, veniva disposta udienza di discussione con termine per note.
L'opposizione è infondata
Rileva il giudicante come con ordinanza n 17606/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che “ ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art 3-bis
DL 146/2021 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza deve essere valutata al momento della pronuncia” . In questo modo ai fini dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, il pregiudizio per il contribuente non può essere più potenziale, ma attuale ed effettivo da valutare al momento del giudizio, e quindi già avvenuto.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dato prova del pregiudizio.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese vista la particolarità del giudizio e la pronuncia come sopra riportata, vengono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2
così decide
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese tra le parti;
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 30/06/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 30/06/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. AUTIERO CELIDONIO GIOVANNI , per la parte , e, Parte_1
l'Avv. CUCCHIELLA , per la parte . Pt_2
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi e memorie.
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 159 /2023 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 159 dell'anno 2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. AUTIERO CELIDONIO GIOVANNI Parte_1
giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona Pt_2
alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso annullamento estratti di ruolo n.35420120000658624000 e n.
35420120001921202000
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare le cartelle di pagamento come sopra indicate Parte_1
riguardanti l'omesso pagamento di contributi previdenziali IVS riferiti agli anni 2008,2009,2010
e 2011 per un importo complessivo di euro 15.409,83, precisamente la prima cartella è di euro
9.774,47 notificata il 24.06.2012 e trattasi di contributi IVS e somme aggiuntive su contributi riferiti agli anni 2008,2009,2010,2011 la seconda cartella dell'importo di euro 5.635,06 non notificata riguardante contributi IVS e somme aggiuntive su contributi riferiti agli anni
2008,2009,2010,2011, eccependo la prescrizione quinquennale ex art 3 comma IX L. 335/1995, oltre ad eccepire la decadenza della iscrizione al ruolo alla quale si doveva procedere ex art 72 del D.Lgs n 507/93 entro l'anno successivo a quello per il quale era dovuto il tributo, chiedendo pertanto accertare e dichiarare prescritto ex Legge 335/95 il diritto dell' di pretendere il Pt_2
pagamento delle cartelle e il verificarsi della decadenza dal potere di procedere alla riscossione ex art 25 D.Lgs 46/99 e decadenza di iscrizione al ruolo ed art 72 del D.Lgs 507/93, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo dichiarare l'opposizione ai ruoli inammissibile per Pt_2 violazione della legge per difetto dei presupposti previsti dalla normativa, dichiarare la tardività dell'opposizione per violazione del termine perentorio di cui all'art 24 del D.Lgs n 46/1999 per violazione dell'art 29 e art 30 del D.L. n 78/2010 convertito nella L. n 122/2010, oltre al rigetto delle eccezioni di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e prescrizione dello stesso Pt_2 poiché infondate, chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso spese vinte.
Con ordinanza, veniva disposta udienza di discussione con termine per note.
L'opposizione è infondata
Rileva il giudicante come con ordinanza n 17606/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che “ ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art 3-bis
DL 146/2021 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza deve essere valutata al momento della pronuncia” . In questo modo ai fini dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, il pregiudizio per il contribuente non può essere più potenziale, ma attuale ed effettivo da valutare al momento del giudizio, e quindi già avvenuto.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dato prova del pregiudizio.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese vista la particolarità del giudizio e la pronuncia come sopra riportata, vengono compensate.
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2
così decide
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese tra le parti;
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 30/06/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis