Art. 11. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai Fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando integralmente gli appositi accantonamenti "Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione" e per la differenza lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.