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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. COLOMO ORIANA (c.f. C.F._2 con studio in CORSO UMBERTO I, 83 GHILARZA
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. ARGIOLAS MARIA ASSUNTA (c.f.
), con studio in VIALE UMBERTO I, 100 C.F._4
07100 SASSARI
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 999/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
IO NI:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Noragugume il 22/08/1999 tra il ricorrente e;
Parte_2
b) ordinare ai competenti Uffici di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
c) disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi So- ciali di rispettiva competenza (Sedilo per il ricorrente e Noragugume per la figlia) e del CSM di Macomer, stabilendo che incontri e Per_1 possa stare con il padre mediante un calendario disposto dai predetti
Servizi in luoghi e tempi adatti alle necessità della ragazza, anche me- diante indicazioni e/o valutazioni del CSM;
d) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
FARA: Pt_2
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario celebrato tra e in Noragugume in Parte_2 Parte_1 data 22 agosto 1999.
b) ordinare ai competenti Uffici di stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
c) rigettare ogni altra domanda di parte ricorrente inclusa quella di esclusione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig.ra e della figlia e confermare sul punto le Parte_2 Persona_2 statuizioni assunte dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti provvisori in sede nel giudizio di separazione dei coniugi in data
17.01.2018;
d) con condanna alle spese e competenze di causa.
Con il visto del Pubblico Ministero.
— 2 — Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(30 settembre 1963) e (24 novembre Parte_1 Parte_2
1969) hanno contratto matrimonio il 22 agosto 1999. Hanno una figlia,
(13 luglio 2000), maggiorenne con disabilità derivante da auti- Per_1 smo.
Si sono separati in via giudiziale nel 2018, a condizioni successi- vamente stabilite nel 2023 che prevedono l'obbligo, a carico del sig.
di farsi carico del mantenimento della moglie e della figlia, Pt_1 versando, rispettivamente, 105 e 100 € (oltre metà spese straordinarie). Nonostante la maggiore età di , in considerazione della sua disa- Per_1 bilità, il Tribunale ha ritenuto di stabilire un calendario per la sua fre- quentazione con il padre.
Il 5 dicembre 2024, il sig. ha presentato ricorso per di- Pt_1 vorziare senza condizioni, esponendo, sotto il profilo patrimoniale, che i coniugi sono entrambi disoccupati e percettori di provvidenze pubbli- che mentre, sotto il profilo personale, che la sig.ra non consente le Pt_2 frequentazioni stabilite dal Tribunale e non provvede alla somministra- zione dei farmaci prescritti a . Per_1
Costituitasi tardivamente, la sig.ra pur aderendo alla do- Pt_2 manda di divorzio, ha contestato questa ricostruzione di fatto, chie- dendo la conferma delle condizioni di separazione provvisoriamente stabilite a suo tempo dal presidente del Tribunale, rilevando l'esistenza di un errore materiale nella sentenza di separazione, che ha stabilito un assegno separativo di 105 € anziché di 150 €.
2. La domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata, essendo trascorso il termine di legge dalla separazione.
3. L'assegno divorzile.
La richiesta di «rigettare ogni altra domanda di parte ricorrente
— 3 — inclusa quella di esclusione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti della Sig.ra […] e confermare sul punto le statui- Parte_2 zioni assunte dal Presidente del Tribunale» deve essere interpretata come domanda di assegno divorzile, ed è inammissibile per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti per il 12 marzo 2025, a mente dell'art. 473 bis comma 2 c.p.c. la sig.ra Pt_2 avrebbe dovuto costituirsi almeno trenta giorni prima, ossia l'11 feb- braio, invece, si è costituita solo il 10 marzo, a ridosso dell'udienza. Nel nuovo rito famiglia, il convenuto, per effetto del richiamo all'art. 167 c.p.c. operato dall'art. 473 bis 16 c.p.c., subisce le stesse decadenze tipiche del rito ordinario: in particolare, per quel che qui ri- leva, la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, e tale deve senz'altro essere ritenuta la domanda di attribuzione di un as- segno divorzile proposta dal convenuto. Ora, l'art. 473 bis 19 comma 1 c.p.c. stabilisce che la detta decadenza opera solo in relazione alle do- mande che hanno a oggetto diritti disponibili, quindi la valutazione della questione poggia interamente sulla natura del diritto all'assegno divorzile.
Tralasciando la notevole produzione dottrinaria e giurispruden- ziale pregressa, a tacitare ogni dubbio è intervenuto l'art. 473 bis 51 c.p.c., che ha dettato nuove norme sui procedimenti di famiglia su do- manda congiunta. Il comma 4 periodo 2, in particolare, stabilisce che il giudice interviene sul contenuto dell'accordo solamente se ravvisa pro- fili di contrasto con l'interesse dei figli e in nessun altro caso. Il giudice, quindi, non ha alcun potere di sindacare quanto i coniugi prevedono in ordine al loro mantenimento. Da ciò si deve dedurre, a contrariis, che tali diritti sono del tutto disponibili, in quanto, si ribadisce, ciò che i coniugi prevedono al riguardo non può essere oggetto di sindacato del giudice. Non c'è alcun dubbio che se il legislatore della riforma avesse considerato indisponibile tale diritto avrebbe attribuito specifici poteri in tal senso al giudice. In definitiva, poiché il diritto all'assegno divorzile è un diritto di- sponibile, esso deve essere fatto valere nei termini di decadenza previsti dalla legge, ossia con il ricorso o con la comparsa di costituzione tem- pestivamente depositata.
— 4 —
4. La frequentazione tra padre e figlia.
risulta sottoposta ad amministrazione di sostegno. Sua Per_1 amministratrice è la madre, la sig.ra Pt_2
Stando così le cose, qualunque provvedimento relativo alla sua salute e alle sue frequentazioni col padre, traducendosi in contestazioni sull'attività dell'amministratore di sostegno, deve essere ritenuto di competenza del giudice tutelare. Ritiene il Tribunale che a ciò non osti l'art. 473 bis 9 c.p.c., che ai fini del procedimento di famiglia equipara i figli maggiorenni disabili ai figli minorenni. La clausola di compatibilità stabilita dalla disposi- zione stessa, infatti, porta a concludere che i poteri del giudice tutelare non recedono davanti a quelli del giudice della famiglia. Sottoposta la questione ai difensori sin dalla prima udienza da parte del giudice delegato, essi hanno convenuto sulla fondatezza di questa conclusione, rinunciando così a ogni domanda ed eccezione al riguardo.
5. Il mantenimento di . Per_1
Proprio in virtù della disposizione appena richiamata, invece, la questione relativa al mantenimento di dovrà essere trattata come Per_1 se fosse una questione di mantenimento di una figlia minore, dal mo- mento che il giudice tutelare nessun potere ha al riguardo.
Come sopra riportato, il Tribunale, nel 2023, aveva stabilito a ca- rico del padre un mantenimento di 100 € oltre metà spese straordinarie.
Il sig. ha chiesto la revoca di tale obbligo di contribuzione, Pt_1 mentre la sig.ra ha chiesto la sua conferma. Pt_2
La domanda è fondata. Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., ogni domanda di revisione dei provvedimenti di contributo economico deve essere sorretta da nuovi fatti. Così, infatti, deve essere letta l'espressione «qualora sopravven- gano giustificati motivi».
Ebbene, se da un lato è irrilevante lo stato di disoccupazione del sig. che, come da sua stessa ammissione, dura «da diversi Pt_1 anni», dall'altro lato è rilevante il significativo miglioramento delle condizioni economiche di . Per_1
La sentenza di separazione, infatti, dava atto che la figlia, al 2023,
— 5 — percepiva un'indennità assistenziale di 510 € circa. Dall'esame dei do- cumenti agli atti, invece, si ricava che oggi percepisce anche Per_1 una pensione di invalidità (con maggiorazione sociale), per un totale di 1.266,81 € lordi al mese, oltre a una tredicesima della pensione di 735,05 € lordi. Il riconoscimento della pensione di invalidità intervenuto dopo la separazione, visto l'importo, è una circostanza determinante per poter esentare il sig. dai suoi obblighi di mantenimento ordinario. Pt_1
Devono invece rimanere a carico dei genitori la ripartizione delle spese straordinarie.
6. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e (Noragugume, atto 1 del 1999, parte Parte_1 Parte_2
2 serie A), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile
3. rigetta la domanda di mantenimento ordinario di Per_1
4. dispone che i genitori si facciano carico per metà ciascuno delle spese straordinarie di , purché concordate tra i genitori o comun- Per_1 que necessarie e documentate
5. compensa le spese
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —