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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/09/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 934 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, (C.F.: ), domiciliato presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Paolo Di Cesare ( , Raffaele Di Cesare C.F._2
( ) e Gino Di Cesare ( ), in Via Roma n. 27 a San C.F._3 C.F._4
Benedetto dei Marsi, che lo rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- appellante –
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo CP_1 C.F._5
Angelini del Foro di Avezzano (C.F. P.I. ), ed C.F._6 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo difensore sito in Avezzano (AQ) alla via Molise n. 9;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano, n. 302-2024, pubblicata in data 08.08.2024, su R.G. n. 1043-2020.
1
Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello del 25.10.2024 e note conclusionali depositate il
06.05.2025 e note finali del 07.07.2025):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 302/2024 pronunciata dal Tribunale di Avezzano a definizione del giudizio iscritto al n. 1043/2020 di
R.G., pubblicata il 08.08.2024 e notificata il 30.09.2024 e per l'effetto:1)in riforma delle statuizioni di condanna nei confronti di , confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e respingere ogni domanda proposta nei confronti dello stesso da CP_1
e per l'effetto respingere l'opposizione al D.I. n. 287/2020 del Tribunale di Avezzano
[...] per i motivi esposti;
condannare l'appellato alle spese e compensi CP_1 professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta del 04.02.2025 e note conclusionali depositate il 09.05.2025 e note finali del 07.07.2025):
“1) in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare l'appello proposto perché inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento dei compensi e spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avezzano il 24.06.2020, Parte_1
richiedeva D.I.nei confronti di , in forza di sottoscrizione
[...] CP_1 apposta da quest'ultimo per avallo su una cambiale emessa in favore dello stesso ricorrente dalla a garanzia dell'obbligazione dell'emittente stessa, Controparte_2 protestata per mancato pagamento in data 03.07.2013. A seguito del fallimento del debitore principale, il ricorrente avrebbe rivolto precetto all'avallante il 03.06.2014, rimasto infruttuoso, e successivamente altra intimazione il 02.05.2020. Il Tribunale accoglieva il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 287/2020 del 16.07.2020, provvisoriamente esecutivo, di pagamento della somma di €25.500,00 oltre interessi e spese.
proponeva opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione CP_1 cartolare per decorso del triennio, stante l'impossibilità di tener conto degli effetti interruttivi del precetto notificato il 03.06.2014 poiché andato perento. Deduceva poi come difettasse ogni azione causale e come il titolo di credito non potesse valere quale promessa di
2 pagamento, poiché tale effetto può prodursi solo tra emittente e prenditore. L'opponente chiedeva perciò – previa sospensione dell'efficacia esecutiva – l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto opposto e condanna della controparte alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c..
L'opposto si costituiva in giudizio allegando il rapporto causale tra le parti, costituito dalla scrittura privata del 14.11.2012, dalla quale poteva evincersi la veste di fideiussore di CP_1
desumibile sia dall'emissione della cambiale, sia dalla contestuale restituzione
[...] concordata, a fronte della consegna di quest'ultima, degli assegni in precedenza versati dalla e dallo stesso , azione con prescrizione Parte_2 CP_1 decennale.
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 302-2024, pubblicata in data 08.08.2024, così decideva:
“- ACCOGLIE l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 287/2020 del 16.7.2020; -
RIGETTA l'ulteriore domanda proposta da parte opposta;
- RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente;
- CONDANNA Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano
[...] CP_1 in € 3.809,00, oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) per onorari ed
€ 145,50 per esborsi, da versarsi direttamente all'Avv. Jacopo ANGELINI, distrattario”.
Il giudice rilevava che l'avallo era una obbligazione cambiaria di garanzia, la cui accessorietà si arrestava alla sola regolarità formale dell'obbligazione dell'avallato (art. 37 R.D. 1669-
1933), con caratteristiche di autonomia e letteralità, tipiche del fenomeno di reificazione del credito e proprie dei titoli di credito, non implicante necessariamente la prestazione di garanzia in relazione al rapporto fondamentale (Cass. civ. n. 5086 del 2010).
Evidenziava:
-che dall'avallo discendeva responsabilità solidale tra l'avallato e l'avallante; se l'avallo era dato per l'emittente, l'avallante era obbligato principale e perciò destinatario dell'azione cambiaria diretta secondo le stesse condizioni dell'emittente, per cui non occorreva levata di protesto e la prescrizione dell'azione era triennale, ai sensi dell'art. 94 R.D. 1669-1933.
-che l'indicazione del soggetto avallato era sempre necessaria, ma in difetto la stessa si riteneva prestata per il traente (art. 36, co. 4, R.D. 1669-1933). L'avallo, peraltro, poteva ridursi alla semplice sottoscrizione sulla faccia anteriore della cambiale (artt. 36, co. 3 e 17, co. 2, R.D. 1669-1933).
-che pur avendo nel ricorso monitorio, l'opposto dedotto solo l'obbligazione cartolare dell'avallante ( a fronte della contestazione da parte dell'opponente dell'esistenza di ogni
3 rapporto causale, con proposizione della eccezione di prescrizione dell'azione diretta cartolare rispetto al rapporto fondamentale) aveva introdotto legittimamente nella sua costituzione nel giudizio di opposizione domanda causale con emendatio libelli consentita in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
-che ai sensi degli artt. 37, 94 e 102 l'azione cartolare contro l'avallante dell'emittente era soggetta alla stessa prescrizione dell'azione diretta contro l'emittente, con scadenza al 30 giugno 2013 ed unico atto interruttivo era il precetto del 03.06.2014.
-che l'inefficacia del precetto ex art. 481 c.p.c., non valeva ad elidere gli effetti interruttivi della prescrizione, derivanti dalla sua natura di atto formale di intimazione ad adempiere (art. 2943, co. 4, c.c.).
-che ogni successivo atto (in astratto) interruttivo della prescrizione (decreto ingiuntivo) risultava intervenuto ben oltre il termine di tre anni e la notificazione del precetto non determinava né l'effetto “interruttivo permanente” ex art. 2945, co. 2, c.c., né la actio iudicati ex art. 2953 c.c..
-che quanto all'azione causale, per effetto della convenzione di rilascio o trasmissione della cambiale, l'art. 66 R.D. 1669-1933, prevedeva che esso permanesse nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale;
così che l'azione derivante dal rapporto fondamentale entrava in uno stato di giuridica quiescenza.
-che l'art. 66 R.D. 1669-1933, stabiliva le condizioni di un'azione causale, tra cui l'offerta di restituzione della cambiale e l'onere a carico del portatore di aver adempiuto quanto necessario per assicurare al debitore le azioni cartolari di regresso che potessero competergli.
-che posto che il pagamento della somma cambiaria per l'avallante dava luogo ad un caso di acquisto della cambiale con pagamento “recuperatorio” e non già satisfattorio, ai sensi dell'art. 37 R.D. 1669-1933, l'avallante acquisiva in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale ed in particolare alle somme di cui all'art. 56 R.D. 1669-1933. Tale diritto cartolare, consentiva all'avallante di fruire dei vantaggi dell'azione fondata sul titolo e qualità di titolo esecutivo. Pur provato il rapporto fondamentale tra portatore e avallante, si rendeva necessaria
– per l'esercizio dei diritti extracartolari - di aver adempiuto l'onere di aver conservato all'avallante la cambiale “impregiudicata” (Cass. Sez. 3, 2.10.2003, n. 14684).
-che la prescrizione triennale ex art. 94 R.D. 1669-1933, segnava la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nei titoli, con eccezione reale, opponibile perciò a qualsiasi possessore.
Riteneva pertanto che nel caso di specie, l'azione causale contro l'avallante, sebbene fondata sul rapporto fondamentale, non potesse essere esercitata, poiché il portatore non aveva
4 adempiuto l'onere di conservare allo stesso avallante le azioni che potessero competergli cartolarmente contro l'avallato per effetto del pagamento, in quanto prescritte.
Regolava le spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza.
2. Nel suo atto di appello , contesta la decisione per i motivi di seguito Parte_1 indicati.
- Per l'appellante:
1. “Omessa pronuncia in ordine all'affermata e dedotta esistenza di un rapporto fideiussorio tra in proprio e ”. CP_1 Parte_1
Al riguardo contesta che il rapporto fideiussorio con l'opponente era CP_1 chiaramente desumibile dal contenuto della scrittura privata del 14.11.2012 e dai pregressi rapporti in essa richiamati ma il Tribunale di Avezzano si limitava a giudicare solo sull'esistenza del rapporto cartolare, con violazione dell'art. 112 c.p.c..
2. “Errata ricostruzione del fatto processuale – erronea ed omessa valutazione della documentazione in atti”.
Con tale motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esistente tra le parti il solo rapporto di garanzia derivante dall'avallo sottoscritto sulla cambiale con scadenza 30 giugno 2013, omettendo di valorizzare plurimi elementi ed in particolare:
-che dalla scrittura privata del 14 novembre 2012 emergeva chiaramente l'esistenza della scrittura privata del 14 maggio 2012 di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare precedentemente stipulato in data 26 novembre 2010;
-che interveniva personalmente ed in proprio, a garanzia delle obbligazioni CP_1 restitutorie;
- che l'esistenza dell'intervento in proprio in garanzia dell'obbligata principale
[...] da parte di era confermata dalla restituzione (mai Parte_3 CP_1 contestata in primo grado) degli assegni, in precedenza emessi.
Secondo l'appellante l'assunzione della qualità di avallante da parte di , non CP_1 precludeva l'esistenza di una precedente garanzia fideiussoria personale di , e CP_1 neppure limitava e restringeva la possibilità di agire attraverso l'azione causale prescrivibile nel termine ordinario di dieci anni.
Ciò alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, in forza dei quali in tema di fideiussione, l'ampia libertà di forma incontra il solo limite dell'inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, senza che, alla configurabilità della fideiussione, costituisca
5 ostacolo la successiva sottoscrizione per avallo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (Cass. civ. Sez. III, 08/03/20023, n. 3429).
La prova che l'avallante avesse assunto anche la veste di fideiussore dell'obbligazione sottostante era stata offerta da esso appellante con conseguente suo diritto ad esercitare l'azione causale (non prescritta anche per intervenuta interruzione della prescrizione con la notifica del precetto avvenuta in data 30.5.2014) contro lo stesso avallante in forza della preesistente obbligazione fideiussoria (Cass. Civ., 28/6/1979, n. 3624).
Pertanto secondo l'appellante il giudice avrebbe dovuto affermare l'esistenza di un rapporto fideiussorio ed il relativo diritto dell'appellante di poter agire con l'esperimento di azione causale nel termine ordinario di prescrizione decennale.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio l'appellato ha eccepito in via preliminare, l' inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. in quanto basato su motivi non specifici.
Nel merito ne ha contestato la fondatezza osservando:
- quanto al primo motivo che per unanime giurisprudenza deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa, non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l'impostazione logico -giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
-quanto al secondo motivo che l'effetto interruttivo della prescrizione del citato atto di precetto non è permanente, come nel caso della notifica di una domanda giudiziale, bensì istantaneo per cui, a tutto concedere, il termine prescrizionale dei tre anni cominciava a decorrere nuovamente dal 03 giugno 2014. Pur considerando ciò, l'azione cambiaria risultava essere comunque prescritta dal 03 giugno 2017 (= 3 anni dal nuovo termine di decorrenza del
03 giugno 2014). Par Il diritto ad esigere il presunto credito da parte del gostino risultava quindi prescritto.
Per l'appellato, pertanto, è del tutto temeraria quanto illegittima la pretesa creditoria fatta valere dal Sig. nei confronti dell'avallante in assenza di Parte_1 CP_1 dimostrazione del portatore di aver adempiuto l'onere di aver conservato all'avallante la cambiale munita di tutte le condizioni per l'esercizio delle azioni cartolari.
4. All'esito dell'udienza cartolare del 08.07.2025, tenuta dopo l'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini in epigrafe riportati.
6 5. In via preliminare, nella giurisprudenza riferita all'art. 342 c.p.c., si osserva che la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravati, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Nella fattispecie risulta evidente l'esposizione dei fatti;
gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante al ricorso;
le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, con le relative doglianze.
5.1 Passando all'esame del merito i motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la specularità delle ragioni che li sostengono (col primo si lamenta l'omessa pronuncia sul rapporto fideiussorio tra in proprio e CP_1 Parte_1
e col secondo l'erronea ed omessa valutazione della documentazione in atti
[...] inerente il possibile rapporto fideiussorio con conseguente proroga della prescrizione dell'azione giudiziale che diviene così decennale), sono infondati e vanno pertanto rigettati.
In primo luogo si rileva che il primo giudice ha argomentato in punto di preclusione alla proposizione dell'azione causale da parte del D'Agostino valutando dirimente, in applicazione dell'art. 66 R.D. 1669/33, l'omesso adempimento da parte di quest'ultimo
(portatore del titolo azionato contro il garante, ma facendo valere il rapporto sottostante) dell'obbligo di conservare integre le ragioni di credito autonomamente azionabili in via cambiaria dallo stesso nei confronti di altri obbligati cambiari, essendo all'evidenza prescritte tutte le azioni cambiarie.
In ogni caso, anche a voler attribuire autonomo rilievo, quale diversa causa fondante dell'obbligazione dedotta in giudizio, l'impegno fideiussorio che il creditore assume essere stato prestato dal , di cui si deduce l'omessa valutazione e la rinvenibilità nella stessa CP_1 scrittura privata stipulata dalle parti che regolamenta la prestazione della garanzia cambiaria, premessi i criteri che regolano le facoltà decisorie dei giudici di secondo grado, compresi quelli di integrazione della motivazione resa dal primo giudice laddove fondata su fatti addotti e sui quali non è caduto il giudicato (Cfr. da ultimo Cass. 5 luglio 2023 n. 19068 che afferma il principio secondo cui “ il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato” ), la
7 prestazione di una fideiussione a garanzia del debito assunto dalla Parte_3
[...] non emerge dal contenuto della scrittura stipulata in data 14.11.2012.
Nella stessa infatti pur ripercorrendosi i pregressi rapporti intercorsi tra la società e il
(che avevano portato alla risoluzione della compravendita immobiliare per la Parte_1 quale quest'ultimo aveva già corrisposte somme che, si deduce, solo in parte erano state restituite dalla medesima società mentre per il residuo in considerazione delle difficoltà manifestate dalla stessa società ad onorare gli assegni rilasciati, veniva prevista l'emissione di una cambiale – quella sulla cui base è stato ottenuto il decreto monitorio- che, si specifica, era personalmente garantita dal ), mai si fa riferimento a precedente garanzia personale CP_1 prestata dal . CP_1
Né la stessa è desumibile dalla pur indicata riconsegna degli assegni, in adempimento dei nuovi patti, che si dichiara essere stati emessi dalla e dal Parte_3
, senza tuttavia specificare, in che veste e, ove a titolo personale, per quali importi. CP_1
E' ben noto che ai sensi dell'art.1937 c.c. la volontà di prestare fideiussione delle essere espressa.
Conviene questa Corte con quella parte della giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo a tale dizione (cfr. Cass. 4400/96) specificando che “ In alcune ipotesi, peraltro, il legislatore ha inteso accordare rilevanza alla volontà delle parti solo se manifestata in modo
"espresso" (o "non equivoco"), escludendo conseguentemente che un consenso implicitamente manifestato possa assumere rilievo giuridico. È questo il caso, ad esempio, degli artt. 466,
1230, n 2, 1232, 1268, primo comma, 1272, primo comma, 1273, secondo comma, 1456, primo comma, 1891, secondo comma, 1937, 2879, primo comma, c.c. Ma si tratta di disposizioni che assumono, rispetto al principio generale della libertà delle forme sopra individuato, carattere derogatorio e che, appunto per questo, non possono essere applicate al di fuori dei casi da esse contemplati”
Nel caso di specie la espressa volontà del di prestare fideiussione in proprio prima CP_1 dell'assunzione dell'obbligazione cambiaria menzionata nella scrittura, non è evincibile neppure in via presuntiva (come pur ammesso dalla giurisprudenza di legittimità cfr. Cass.
34239/24) non potendosi dedurre dall'equivoco ed unico elemento indicato dall'appellante inerente la restituzione di assegni che non sono neppure prodotti in copia e di cui non è noto a che titolo (essendo il anche legale rappresentante della società obbligata) e per quale CP_1 importo sarebbero stati rilasciati.
8 Non vi è prova pertanto del rapporto fondamentale (la garanzia fideiussoria) indicata dall'opposto, quale fonte del suo credito verso il , nella propria comparsa di CP_1 costituzione.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016,
Cass. n. 18523 del 2014), trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013.
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, contro la sentenza n. 302-2024, resa dal Tribunale di Avezzano, Parte_1 pubblicata il 08.08.2024, nei confronti di , così provvede: CP_1
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.;
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 05.09.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Mariangela Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono
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