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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6508/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6508/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1
procura in atti, dagli Avv.ti Saverio Ariano e Filomena Liccardo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1
in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Cirillo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÈ
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti nella qualità di eredi di identificati come in atti
[...] Persona_1
1 APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza nr. 785/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola il
24.02.2020 e depositata in Cancelleria nella stessa data, con cui veniva accertato il concorso di colpa del conducente del veicolo di parte convenuta e dell'attrice nella causazione del sinistro de quo nella misura del 50% e per l'effetto, la convenuta assicurazione veniva condannata al pagamento della somma di € 7.021,15 a titolo di risarcimento danni, quale importo pari al 50% della complessiva somma liquidata sulla base delle risultanze peritali,
oltre al rimborso delle spese legali, così come liquidate nella pronuncia impugnata.
L'odierno appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, lamentava, con il primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure erroneamente aveva accertato il concorso di colpa;
con il secondo e il terzo motivo di appello censurava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
infine, con il quarto motivo impugnava il regolamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva la declaratoria di responsabilità esclusiva nella causazione Parte_1
del sinistro de quo del conducente del veicolo investitore e, quindi, la condanna degli appellati al pagamento della somma per intero, non decurtata del 50%, a titolo di risarcimento danni, oltre il riconoscimento delle spese di lite del doppio grado di giudizio,
con attribuzione (si veda, in proposito, la richiesta in tal senso, contenuta nella comparsa conclusionale).
Si costituiva nel presente giudizio di appello la compagnia assicurativa che CP_1
resisteva sulla base delle argomentazioni in atti, chiedendo, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'atto di gravame proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel merito, il
2 rigetto dell'appello perché infondato.
Inoltre, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, la suindicata appellata domandava la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento di in Parte_1
subordine il rigetto della pretesa attorea perché non provata;
in via istruttoria, inoltre,
chiedeva la rinnovazione della c.t.u. medico-legale.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituivano in giudizio gli appellati CP_2
e , quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
nonostante la regolarità della notifica dell'appello nei loro confronti: ne veniva, pertanto,
dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, denegata la rinnovazione della C.T.U. medico-legale,
sulle conclusioni delle parti rassegnate all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, l'appello preliminarmente va dichiarato ammissibile in merito alla tempestività dello stesso in quanto nel caso di specie il termine di decadenza ex art 327
c.p.c. va calcolato tenendo conto, oltre che del periodo di sospensione feriale, anche del periodo relativo alla cosiddetta sospensione straordinaria (ex art 83 D.L. nr. 18/2020 e art. 36, c. 1 D.L. nr. 23/2020).
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
3 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accertato il concorso di colpa,
accogliendo, di conseguenza, solo parzialmente la domanda attorea.
Inoltre, si osserva che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329
c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione.
Tanto chiarito sul punto, va innanzitutto esaminato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, essendo esso volto CP_1
alla declaratoria della prescrizione del diritto al risarcimento richiesto da parte attrice.
Ciò posto, va considerato che in atti non è presente il fascicolo di primo grado dell'allora parte attrice: pertanto, il presente gravame viene deciso sulla base della sola documentazione in atti.
4 A tal proposito si rileva che l'appellante ha richiesto nel corso del presente giudizio l'autorizzazione al deposito della “propria produzione”.
Ebbene, indipendentemente dalla considerazione che il deposito della propria produzione non è soggetto ad autorizzazione, in quanto è onere della parte, in sede di costituzione in giudizio, depositare la propria produzione, nel caso di specie la costituzione è avvenuta telematicamente mediante deposito di comparsa di costituzione, procura alle liti ed ulteriore documentazione: tutto ciò, pertanto, costituisce la produzione di parte appellante, depositata telematicamente.
L'ulteriore fascicolo di primo grado, dunque, andava depositato unitamente ai predetti documenti.
Inoltre, la richiesta di autorizzazione dell'appellante ha sempre avuto ad oggetto la “propria produzione” senza ulteriore specificazione (ossia se trattavasi di produzione di primo grado).
Pertanto, confermando i provvedimenti emessi in corso di causa, tale autorizzazione non andava richiesta e, quindi, correttamente non è stata concessa.
Ora, l'appellata lamentava che il Giudice di prime cure erroneamente aveva CP_1
ritenuto non prescritto il diritto al risarcimento richiesto da parte attrice.
Ed invero, la menzionata appellata deduceva che il sinistro de quo era avvenuto nel 2008, di contro la richiesta di risarcimento era stata inoltrata solamente nel 2016, con la relativa raccomandata.
La società appellata, quindi, eccepiva come non provato l'invio della precedente raccomandata del 2012 (quest'ultima, secondo parte convenuta, depositata nel corso del giudizio di primo grado), in quanto l'attrice, relativamente alla raccomandata del 2012,
aveva prodotto oltre alla stessa lettera, il solo avviso di ricevimento e non anche quello di spedizione.
Orbene, la disamina di tale censura presuppone l'esame dei documenti posti a fondamento
5 della decisione del primo giudice: si ribadisce, sul punto, che in atti manca il fascicolo di primo grado dell'allora parte attrice, sicché è necessario ricomporne il contenuto, ove possibile, sulla base di quanto risulta dagli altri atti del processo.
Ebbene, l' appellante in via incidentale, ha eccepito, reiterando quanto già CP_1
dedotto in primo grado ed a fondamento dell'intervenuta prescrizione, la mancata produzione dell'avviso di spedizione della raccomandata del 2012, ma non anche la mancata produzione della raccomandata stessa, anzi confermandone il deposito in atti insieme all'avviso di ricevimento.
Ha eccepito, quindi, che la mancanza in atti dell'avviso di spedizione non provava non solo l'effettiva spedizione ma anche la riferibilità dell'avviso di ricevimento in atti alla raccomandata stessa, la quale, pertanto, non poteva essere ritenuta come atto valido ad interrompere il termine prescrizionale, anche in considerazione che sul menzionato avviso di ricevimento non era riportata alcuna indicazione circa la data e l'ufficio di spedizione e che la data apposta sulla stessa lettera sarebbe stata corretta a mano.
Ora, ferma la circostanza che queste ultime due contestazioni sono inammissibili perché
tardive, essendo state sollevate per la prima volta nel presente grado di giudizio con la comparsa conclusionale dell'appellata/appellante incidentale, la censura è infondata.
Ed invero, seppur non può essere esaminata direttamente da questo Tribunale la raccomandata oggetto della censura in esame, in quanto non riprodotta in sede di gravame,
la circostanza dell'esistenza di una lettera del 2012 (così come quella del 2016) è da ritenersi provata ex art 115 c.p.c. in quanto non contestata dalla compagnia assicurativa costituita,
che, anzi, ne ha confermato l'esistenza contestando esclusivamente il mancato deposito del relativo avviso di spedizione.
Orbene, in base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, “ai fini dell'interruzione della
prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora
6 unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una
presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla
controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di
contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. Civ. sez. VI, n.24149/2018; Cass.
Civ. sez. I, n.10630/2015).
Pertanto, ai fini della presunzione dell'avvenuta ricezione della raccomandata, non è
necessaria la produzione in giudizio, unitamente alla copia della lettera di costituzione in mora, sia dell'avviso di ricevimento che dell'avviso di spedizione, essendo invece sufficiente l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata o anche solo l'avviso di spedizione (cfr. in tal senso, Cass. Civ. 23920/2013 e 15762/2013, secondo cui la lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento –
costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno,
ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente).
Nel caso di specie, nel quale l'attrice ha prodotto le lettere di costituzione in mora del 2012 e del 2016 (circostanza che si ribadisce non essere stata contestata dall' ed in CP_1
particolare, per quanto riguarda la lettera del 2012, il solo avviso di ricevimento della raccomandata, deve quindi ritenersi operante la presunzione riconosciuta nelle pronunce sopra indicate, quanto alla coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte interessata e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, in mancanza della prova da parte del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto ( in tal senso, si veda anche Cass. Civ., sez. I, n. 10630/2015).
7 Ed invero, incombeva sull'allora costituita parte convenuta l'onere di provare di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto oppure quello di proporre querela di falso ove intendesse contestare l'avvenuta consegna eseguita dall'incaricato alla distribuzione.
Pertanto, come anticipato sopra, il suesposto motivo di appello incidentale è infondato e va rigettato.
Ciò posto, per quanto riguarda l'appello principale, lo stesso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Dunque, il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello vanno valutati congiuntamente,
stante la forte connessione logico-giuridica tra gli stessi.
Orbene, il Giudice di prime cure ha ravvisato la pari responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente e del pedone, stante l'impossibilità di “accertare che il pedone abbia prestato l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo (vedi art. 190, comma II, C.d.S.)”.
Ora, l'art. 2054 co. 1 c.c., pacificamente applicabile nel caso di investimento di un pedone
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05.03.2013), stabilisce che “il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno”.
Orbene, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, già condiviso da questo Giudice, “in materia di responsabilità civile da sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del
conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva
8 impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. n. 9620/2003).
Inoltre, la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, persino nel caso in cui sia accertata la condotta colposa del pedone investito, è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. la già citata Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 5399/2013,
alla quale è sostanzialmente conforme Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 8663/2017).
Tali essendo, dunque, i principi applicabili al caso di specie, osserva il Tribunale che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, deve ritenersi che l'attrice abbia provato le circostanze di fatto dalla stessa allegate nell'atto di citazione e che non sia stata superata la predetta presunzione di colpa a carico dell'investitore, essendo emersa,
anzi, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro de quo.
Ed invero, carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la circostanza che il testimone escusso in primo grado, , ha confermato Tes_1
le circostanze dedotte dall'allora parte attrice in ordine alle modalità di accadimento del sinistro per cui è causa.
Il suindicato testimone, infatti, ha dichiarato: “Ero fuori ad un negozio quando una
macchina, se non ricordo male una Fiat Grande Punto, di colore chiaro, condotta da un
ragazzo che investiva un uomo e una donna mentre attraversavano la strada sulle strisce
pedonali; ricordo che le persone prima di attraversare si erano accertate del fatto che non
vi era nessuno e quindi potevano attraversare, ma mentre stavano per terminare
l'attraversamento pedonale, furono investiti da questa auto condotta da questo ragazzo di circa 30 anni” (si veda il verbale di udienza di primo grado dell'11.11.2019).
Inoltre, il Giudice di pace ha errato nel riconoscere un concorso di colpa nella causazione del
9 sinistro, per non avere il testimone chiarito a che distanza si trovava il veicolo investitore al momento in cui l'allora attrice impegnava la strada, non essendogli state rivolte le relative domande.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che, qualora il giudice ometta di formulare al testimone domande utili al fine di chiarire i fatti di causa, non può
successivamente, senza contraddirsi, rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute. In particolare, la Corte di Cassazione ha così statuito: “In sede di
assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore
passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo
l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni
indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima,
astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne
lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha
chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza
fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle
circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa
su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo
apparente”. (Cass. Civ. n. 32456/2022).
Non emerge, quindi, dalla già menzionata testimonianza, che risulta sufficientemente dettagliata e priva di contraddizioni, alcun comportamento colposo né tantomeno anomalo ed imprevedibile di che possa indurre a ritenere superata la presunzione di Parte_1
responsabilità a carico dell'investitore di cui all'art. 2054, I co. c.c. Né elementi idonei a vincere siffatta presunzione sono stati forniti dalla società appellata.
Non è tale la deduzione di quest'ultima secondo cui sarebbe “ragionevole ipotizzare che la
10 signora abbia indugiato nell'occupare la carreggiata: circostanza questa che potrebbe Pt_1
spiegare l'improvviso sopraggiungere di una vettura in precedenza assente mentre un pedone attraversava una “strada molto stretta”, il cui attraversamento dovrebbe, perciò, richiedere poco tempo”.
Infatti, si tratta di una mera valutazione della suindicata parte fondata esclusivamente sulla conformazione (“molto stretta”) della strada ove è accaduto il sinistro riferita dal teste, che non è rilevante ai fini dell'accertamento del concorso di colpa.
Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, devono rigettarsi anche le censure dell'appello incidentale con cui si deduce la mancata prova del fatto storico.
In merito, poi, al quantum debeatur il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, poiché essa è
completa ed immune da vizi logici, oltreché tecnici.
Pertanto, il Giudice di prime cure correttamente ha liquidato il danno risarcibile nella complessiva somma di € 14.042,31 (e non viceversa nella somma di € 17.552,89, come richiesto dall'appellante).
Ed invero, non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 139 co. 3 D.Lgs. n. 209/2005 così come richiesto dall'appellante (si veda il prospetto riportato a pag. 10 dell'atto di appello).
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017).
11 Dunque, nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
In merito, quindi, alle censure aventi ad oggetto la relazione peritale proposte in via incidentale dall' con gli ulteriori motivi di appello incidentale, si ritiene che le CP_1
stesse siano infondate.
Ora, l' lamenta che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto delle proprie CP_1
contestazioni alla relazione peritale, omettendo di riconvocarlo, così come dalla stessa richiesto, per gli opportuni chiarimenti e ha censurato, altresì, la mancanza di esami strumentali in atti.
Ebbene, nello specifico il primo Giudice ha aderito alle valutazioni dell'Ausiliario con statuizione immune da censure, dal momento che il CTU aveva già puntualmente e diffusamente controdedotto rispetto ai rilievi critici svolti dal CTP della compagnia assicurativa (si veda “Risposta alle osservazioni” del 10.01.2020 in atti).
Dunque, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che
nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di
parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico,
si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ., Sez I, n. 33742/2022; in tal senso anche Cass. Civ. n. 10747/2019).
Orbene, il CTU ha risposto alle osservazioni del tecnico di fiducia dell'allora convenuta ritenendo soddisfatti, nel caso di specie, tutti i criteri necessari Controparte_5
12 all'accertamento del nesso di causalità.
In merito, poi, all'eccezione della stessa compagnia assicuratrice, posta a fondamento del relativo motivo di appello incidentale, circa l'impossibilità di riconoscere e risarcire le lesioni per la mancanza di accertamenti strumentali in atti, si rileva che “in tema di
risarcimento del danno biologico micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del
d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012,
inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la sussistenza dell'invalidità permanente
non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale
per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una
verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della
lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed
oggettivi” (Cass. Civ. Sez III, n. 10816/2019).
Inoltre, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione ha preso in considerazione un esame ecografico (si veda l'elenco della documentazione medica esaminata dal CTU).
Pertanto, come sopra anticipato, risultano infondati i relativi motivi di appello incidentale
(che va rigettato integralmente, sulla base di quanto evidenziato dal Tribunale con riferimento a tutti i motivi del gravame incidentale).
Ciò posto, deve confermarsi la quantificazione del danno da risarcire all'allora attrice contenuta nella sentenza di primo grado liquidata nella misura di € 14.042,31, all'attualità.
Tale somma, però, in riforma della pronuncia impugnata, non può essere ridotta del 50%,
come, invece, ha disposto il Giudice di prime cure, ma deve essere riconosciuta per l'intero, non essendo ravvisabile, per i motivi suesposti, alcun concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro de quo.
Alla summenzionata somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati
13 sull'importo suindicato devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro
(15.01.2008) - così come richiesto dall'appellante principale - e quindi anno per anno e a partire dal 15.01.2008 fino al momento della decisione di primo grado – sostituendosi ad essa la presente pronuncia – sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro
14.042,31, dal momento della decisione di primo grado sino al saldo.
Ed invero, venendo in rilievo nel caso di specie un debito di valore, in quanto scaturente da fatto illecito, ex art. 1219 co. 2 c.c., ha errato il Giudice di prime cure nel riconoscere gli interessi legali solo dalla data della sentenza.
Infine, in accoglimento parziale del quarto motivo di appello, vanno riconosciute per intero le spese di lite in considerazione dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo di proprietà del de cuius dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa.
Pertanto, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, i compensi professionali
CP_ per il giudizio di primo grado al cui rimborso deve essere condannata l'allora convenuta ammontano ad euro 1.990,00, oltre euro 264,00 per esborsi (è stato documentato il
[...]
versamento del contributo unificato di € 98,00, più l'integrazione di € 139,00 nonché la marca da bollo di € 27,00). A tali importi va aggiunto il costo della consulenza tecnica d'ufficio, liquidato in euro 500,00 dal giudice di primo grado, conformemente a quanto previsto nella sentenza appellata, che non è stata impugnata sotto il profilo in esame.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, con riferimento al valore della causa e alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, dunque, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
14 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta integralmente l'appello incidentale proposto dalla;
CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in conseguente parziale Parte_1
riforma dell'appellata Sentenza N. 785/2020 del Giudice di Pace di Nola, emessa in data
24.02.2020 e depositata in Cancelleria nella stessa data, dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di dante causa degli odierni Persona_1
appellati e , per il sinistro per cui è Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
causa;
- per l'effetto, condanna e - quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
eredi di - e la , in persona del suo legale rappresentante pro Persona_1 CP_1
tempore, in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa, a la somma di euro 14.042,31 all'attualità, oltre gli interessi al Parte_1
tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suindicato devalutato secondo gli indici
ISTAT alla data del sinistro (15.01.2008) e quindi anno per anno e a partire dal 15.01.2008
fino al momento della decisione di primo grado sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 14.042,31, dal momento della decisione di primo grado sino al saldo;
- condanna e - quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- e la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Persona_1 CP_1
solido tra loro, al rimborso, in favore di delle spese del giudizio di primo Parte_1
grado, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in euro 1.990,00, per compensi professionali,
15 oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre il costo della consulenza tecnica d'ufficio, liquidato in euro 500,00, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- condanna e - quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- e la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Persona_1 CP_1
solido tra loro, al rimborso, in favore di delle spese del giudizio di appello, Parte_1
liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, (con esclusione degli esborsi che risultano omessi come da Mod. A1 in atti) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nola, lì 18.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6508/2020 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1
procura in atti, dagli Avv.ti Saverio Ariano e Filomena Liccardo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1
in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco Cirillo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÈ
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti nella qualità di eredi di identificati come in atti
[...] Persona_1
1 APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza nr. 785/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola il
24.02.2020 e depositata in Cancelleria nella stessa data, con cui veniva accertato il concorso di colpa del conducente del veicolo di parte convenuta e dell'attrice nella causazione del sinistro de quo nella misura del 50% e per l'effetto, la convenuta assicurazione veniva condannata al pagamento della somma di € 7.021,15 a titolo di risarcimento danni, quale importo pari al 50% della complessiva somma liquidata sulla base delle risultanze peritali,
oltre al rimborso delle spese legali, così come liquidate nella pronuncia impugnata.
L'odierno appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, lamentava, con il primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure erroneamente aveva accertato il concorso di colpa;
con il secondo e il terzo motivo di appello censurava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
infine, con il quarto motivo impugnava il regolamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva la declaratoria di responsabilità esclusiva nella causazione Parte_1
del sinistro de quo del conducente del veicolo investitore e, quindi, la condanna degli appellati al pagamento della somma per intero, non decurtata del 50%, a titolo di risarcimento danni, oltre il riconoscimento delle spese di lite del doppio grado di giudizio,
con attribuzione (si veda, in proposito, la richiesta in tal senso, contenuta nella comparsa conclusionale).
Si costituiva nel presente giudizio di appello la compagnia assicurativa che CP_1
resisteva sulla base delle argomentazioni in atti, chiedendo, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'atto di gravame proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel merito, il
2 rigetto dell'appello perché infondato.
Inoltre, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, la suindicata appellata domandava la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento di in Parte_1
subordine il rigetto della pretesa attorea perché non provata;
in via istruttoria, inoltre,
chiedeva la rinnovazione della c.t.u. medico-legale.
Instauratosi il contraddittorio, non si costituivano in giudizio gli appellati CP_2
e , quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
nonostante la regolarità della notifica dell'appello nei loro confronti: ne veniva, pertanto,
dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, denegata la rinnovazione della C.T.U. medico-legale,
sulle conclusioni delle parti rassegnate all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, l'appello preliminarmente va dichiarato ammissibile in merito alla tempestività dello stesso in quanto nel caso di specie il termine di decadenza ex art 327
c.p.c. va calcolato tenendo conto, oltre che del periodo di sospensione feriale, anche del periodo relativo alla cosiddetta sospensione straordinaria (ex art 83 D.L. nr. 18/2020 e art. 36, c. 1 D.L. nr. 23/2020).
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
3 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accertato il concorso di colpa,
accogliendo, di conseguenza, solo parzialmente la domanda attorea.
Inoltre, si osserva che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329
c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione.
Tanto chiarito sul punto, va innanzitutto esaminato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, essendo esso volto CP_1
alla declaratoria della prescrizione del diritto al risarcimento richiesto da parte attrice.
Ciò posto, va considerato che in atti non è presente il fascicolo di primo grado dell'allora parte attrice: pertanto, il presente gravame viene deciso sulla base della sola documentazione in atti.
4 A tal proposito si rileva che l'appellante ha richiesto nel corso del presente giudizio l'autorizzazione al deposito della “propria produzione”.
Ebbene, indipendentemente dalla considerazione che il deposito della propria produzione non è soggetto ad autorizzazione, in quanto è onere della parte, in sede di costituzione in giudizio, depositare la propria produzione, nel caso di specie la costituzione è avvenuta telematicamente mediante deposito di comparsa di costituzione, procura alle liti ed ulteriore documentazione: tutto ciò, pertanto, costituisce la produzione di parte appellante, depositata telematicamente.
L'ulteriore fascicolo di primo grado, dunque, andava depositato unitamente ai predetti documenti.
Inoltre, la richiesta di autorizzazione dell'appellante ha sempre avuto ad oggetto la “propria produzione” senza ulteriore specificazione (ossia se trattavasi di produzione di primo grado).
Pertanto, confermando i provvedimenti emessi in corso di causa, tale autorizzazione non andava richiesta e, quindi, correttamente non è stata concessa.
Ora, l'appellata lamentava che il Giudice di prime cure erroneamente aveva CP_1
ritenuto non prescritto il diritto al risarcimento richiesto da parte attrice.
Ed invero, la menzionata appellata deduceva che il sinistro de quo era avvenuto nel 2008, di contro la richiesta di risarcimento era stata inoltrata solamente nel 2016, con la relativa raccomandata.
La società appellata, quindi, eccepiva come non provato l'invio della precedente raccomandata del 2012 (quest'ultima, secondo parte convenuta, depositata nel corso del giudizio di primo grado), in quanto l'attrice, relativamente alla raccomandata del 2012,
aveva prodotto oltre alla stessa lettera, il solo avviso di ricevimento e non anche quello di spedizione.
Orbene, la disamina di tale censura presuppone l'esame dei documenti posti a fondamento
5 della decisione del primo giudice: si ribadisce, sul punto, che in atti manca il fascicolo di primo grado dell'allora parte attrice, sicché è necessario ricomporne il contenuto, ove possibile, sulla base di quanto risulta dagli altri atti del processo.
Ebbene, l' appellante in via incidentale, ha eccepito, reiterando quanto già CP_1
dedotto in primo grado ed a fondamento dell'intervenuta prescrizione, la mancata produzione dell'avviso di spedizione della raccomandata del 2012, ma non anche la mancata produzione della raccomandata stessa, anzi confermandone il deposito in atti insieme all'avviso di ricevimento.
Ha eccepito, quindi, che la mancanza in atti dell'avviso di spedizione non provava non solo l'effettiva spedizione ma anche la riferibilità dell'avviso di ricevimento in atti alla raccomandata stessa, la quale, pertanto, non poteva essere ritenuta come atto valido ad interrompere il termine prescrizionale, anche in considerazione che sul menzionato avviso di ricevimento non era riportata alcuna indicazione circa la data e l'ufficio di spedizione e che la data apposta sulla stessa lettera sarebbe stata corretta a mano.
Ora, ferma la circostanza che queste ultime due contestazioni sono inammissibili perché
tardive, essendo state sollevate per la prima volta nel presente grado di giudizio con la comparsa conclusionale dell'appellata/appellante incidentale, la censura è infondata.
Ed invero, seppur non può essere esaminata direttamente da questo Tribunale la raccomandata oggetto della censura in esame, in quanto non riprodotta in sede di gravame,
la circostanza dell'esistenza di una lettera del 2012 (così come quella del 2016) è da ritenersi provata ex art 115 c.p.c. in quanto non contestata dalla compagnia assicurativa costituita,
che, anzi, ne ha confermato l'esistenza contestando esclusivamente il mancato deposito del relativo avviso di spedizione.
Orbene, in base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, “ai fini dell'interruzione della
prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora
6 unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una
presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla
controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di
contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. Civ. sez. VI, n.24149/2018; Cass.
Civ. sez. I, n.10630/2015).
Pertanto, ai fini della presunzione dell'avvenuta ricezione della raccomandata, non è
necessaria la produzione in giudizio, unitamente alla copia della lettera di costituzione in mora, sia dell'avviso di ricevimento che dell'avviso di spedizione, essendo invece sufficiente l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata o anche solo l'avviso di spedizione (cfr. in tal senso, Cass. Civ. 23920/2013 e 15762/2013, secondo cui la lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento –
costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno,
ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente).
Nel caso di specie, nel quale l'attrice ha prodotto le lettere di costituzione in mora del 2012 e del 2016 (circostanza che si ribadisce non essere stata contestata dall' ed in CP_1
particolare, per quanto riguarda la lettera del 2012, il solo avviso di ricevimento della raccomandata, deve quindi ritenersi operante la presunzione riconosciuta nelle pronunce sopra indicate, quanto alla coincidenza di contenuto tra l'atto prodotto dalla parte interessata e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, in mancanza della prova da parte del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto ( in tal senso, si veda anche Cass. Civ., sez. I, n. 10630/2015).
7 Ed invero, incombeva sull'allora costituita parte convenuta l'onere di provare di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto oppure quello di proporre querela di falso ove intendesse contestare l'avvenuta consegna eseguita dall'incaricato alla distribuzione.
Pertanto, come anticipato sopra, il suesposto motivo di appello incidentale è infondato e va rigettato.
Ciò posto, per quanto riguarda l'appello principale, lo stesso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Dunque, il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello vanno valutati congiuntamente,
stante la forte connessione logico-giuridica tra gli stessi.
Orbene, il Giudice di prime cure ha ravvisato la pari responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente e del pedone, stante l'impossibilità di “accertare che il pedone abbia prestato l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo (vedi art. 190, comma II, C.d.S.)”.
Ora, l'art. 2054 co. 1 c.c., pacificamente applicabile nel caso di investimento di un pedone
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05.03.2013), stabilisce che “il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno”.
Orbene, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, già condiviso da questo Giudice, “in materia di responsabilità civile da sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del
conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva
8 impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. n. 9620/2003).
Inoltre, la Suprema Corte ha opportunamente affermato che, persino nel caso in cui sia accertata la condotta colposa del pedone investito, è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. la già citata Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 5399/2013,
alla quale è sostanzialmente conforme Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 8663/2017).
Tali essendo, dunque, i principi applicabili al caso di specie, osserva il Tribunale che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, deve ritenersi che l'attrice abbia provato le circostanze di fatto dalla stessa allegate nell'atto di citazione e che non sia stata superata la predetta presunzione di colpa a carico dell'investitore, essendo emersa,
anzi, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro de quo.
Ed invero, carattere assorbente e dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la circostanza che il testimone escusso in primo grado, , ha confermato Tes_1
le circostanze dedotte dall'allora parte attrice in ordine alle modalità di accadimento del sinistro per cui è causa.
Il suindicato testimone, infatti, ha dichiarato: “Ero fuori ad un negozio quando una
macchina, se non ricordo male una Fiat Grande Punto, di colore chiaro, condotta da un
ragazzo che investiva un uomo e una donna mentre attraversavano la strada sulle strisce
pedonali; ricordo che le persone prima di attraversare si erano accertate del fatto che non
vi era nessuno e quindi potevano attraversare, ma mentre stavano per terminare
l'attraversamento pedonale, furono investiti da questa auto condotta da questo ragazzo di circa 30 anni” (si veda il verbale di udienza di primo grado dell'11.11.2019).
Inoltre, il Giudice di pace ha errato nel riconoscere un concorso di colpa nella causazione del
9 sinistro, per non avere il testimone chiarito a che distanza si trovava il veicolo investitore al momento in cui l'allora attrice impegnava la strada, non essendogli state rivolte le relative domande.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che, qualora il giudice ometta di formulare al testimone domande utili al fine di chiarire i fatti di causa, non può
successivamente, senza contraddirsi, rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute. In particolare, la Corte di Cassazione ha così statuito: “In sede di
assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore
passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo
l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni
indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima,
astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne
lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha
chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza
fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle
circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa
su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo
apparente”. (Cass. Civ. n. 32456/2022).
Non emerge, quindi, dalla già menzionata testimonianza, che risulta sufficientemente dettagliata e priva di contraddizioni, alcun comportamento colposo né tantomeno anomalo ed imprevedibile di che possa indurre a ritenere superata la presunzione di Parte_1
responsabilità a carico dell'investitore di cui all'art. 2054, I co. c.c. Né elementi idonei a vincere siffatta presunzione sono stati forniti dalla società appellata.
Non è tale la deduzione di quest'ultima secondo cui sarebbe “ragionevole ipotizzare che la
10 signora abbia indugiato nell'occupare la carreggiata: circostanza questa che potrebbe Pt_1
spiegare l'improvviso sopraggiungere di una vettura in precedenza assente mentre un pedone attraversava una “strada molto stretta”, il cui attraversamento dovrebbe, perciò, richiedere poco tempo”.
Infatti, si tratta di una mera valutazione della suindicata parte fondata esclusivamente sulla conformazione (“molto stretta”) della strada ove è accaduto il sinistro riferita dal teste, che non è rilevante ai fini dell'accertamento del concorso di colpa.
Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, devono rigettarsi anche le censure dell'appello incidentale con cui si deduce la mancata prova del fatto storico.
In merito, poi, al quantum debeatur il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, poiché essa è
completa ed immune da vizi logici, oltreché tecnici.
Pertanto, il Giudice di prime cure correttamente ha liquidato il danno risarcibile nella complessiva somma di € 14.042,31 (e non viceversa nella somma di € 17.552,89, come richiesto dall'appellante).
Ed invero, non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 139 co. 3 D.Lgs. n. 209/2005 così come richiesto dall'appellante (si veda il prospetto riportato a pag. 10 dell'atto di appello).
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21.09.2017).
11 Dunque, nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
In merito, quindi, alle censure aventi ad oggetto la relazione peritale proposte in via incidentale dall' con gli ulteriori motivi di appello incidentale, si ritiene che le CP_1
stesse siano infondate.
Ora, l' lamenta che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto delle proprie CP_1
contestazioni alla relazione peritale, omettendo di riconvocarlo, così come dalla stessa richiesto, per gli opportuni chiarimenti e ha censurato, altresì, la mancanza di esami strumentali in atti.
Ebbene, nello specifico il primo Giudice ha aderito alle valutazioni dell'Ausiliario con statuizione immune da censure, dal momento che il CTU aveva già puntualmente e diffusamente controdedotto rispetto ai rilievi critici svolti dal CTP della compagnia assicurativa (si veda “Risposta alle osservazioni” del 10.01.2020 in atti).
Dunque, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che
nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di
parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico,
si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ., Sez I, n. 33742/2022; in tal senso anche Cass. Civ. n. 10747/2019).
Orbene, il CTU ha risposto alle osservazioni del tecnico di fiducia dell'allora convenuta ritenendo soddisfatti, nel caso di specie, tutti i criteri necessari Controparte_5
12 all'accertamento del nesso di causalità.
In merito, poi, all'eccezione della stessa compagnia assicuratrice, posta a fondamento del relativo motivo di appello incidentale, circa l'impossibilità di riconoscere e risarcire le lesioni per la mancanza di accertamenti strumentali in atti, si rileva che “in tema di
risarcimento del danno biologico micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del
d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012,
inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, la sussistenza dell'invalidità permanente
non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale
per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una
verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della
lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed
oggettivi” (Cass. Civ. Sez III, n. 10816/2019).
Inoltre, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione ha preso in considerazione un esame ecografico (si veda l'elenco della documentazione medica esaminata dal CTU).
Pertanto, come sopra anticipato, risultano infondati i relativi motivi di appello incidentale
(che va rigettato integralmente, sulla base di quanto evidenziato dal Tribunale con riferimento a tutti i motivi del gravame incidentale).
Ciò posto, deve confermarsi la quantificazione del danno da risarcire all'allora attrice contenuta nella sentenza di primo grado liquidata nella misura di € 14.042,31, all'attualità.
Tale somma, però, in riforma della pronuncia impugnata, non può essere ridotta del 50%,
come, invece, ha disposto il Giudice di prime cure, ma deve essere riconosciuta per l'intero, non essendo ravvisabile, per i motivi suesposti, alcun concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro de quo.
Alla summenzionata somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati
13 sull'importo suindicato devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro
(15.01.2008) - così come richiesto dall'appellante principale - e quindi anno per anno e a partire dal 15.01.2008 fino al momento della decisione di primo grado – sostituendosi ad essa la presente pronuncia – sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro
14.042,31, dal momento della decisione di primo grado sino al saldo.
Ed invero, venendo in rilievo nel caso di specie un debito di valore, in quanto scaturente da fatto illecito, ex art. 1219 co. 2 c.c., ha errato il Giudice di prime cure nel riconoscere gli interessi legali solo dalla data della sentenza.
Infine, in accoglimento parziale del quarto motivo di appello, vanno riconosciute per intero le spese di lite in considerazione dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo di proprietà del de cuius dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è causa.
Pertanto, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, i compensi professionali
CP_ per il giudizio di primo grado al cui rimborso deve essere condannata l'allora convenuta ammontano ad euro 1.990,00, oltre euro 264,00 per esborsi (è stato documentato il
[...]
versamento del contributo unificato di € 98,00, più l'integrazione di € 139,00 nonché la marca da bollo di € 27,00). A tali importi va aggiunto il costo della consulenza tecnica d'ufficio, liquidato in euro 500,00 dal giudice di primo grado, conformemente a quanto previsto nella sentenza appellata, che non è stata impugnata sotto il profilo in esame.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, con riferimento al valore della causa e alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, dunque, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
14 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- rigetta integralmente l'appello incidentale proposto dalla;
CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in conseguente parziale Parte_1
riforma dell'appellata Sentenza N. 785/2020 del Giudice di Pace di Nola, emessa in data
24.02.2020 e depositata in Cancelleria nella stessa data, dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di dante causa degli odierni Persona_1
appellati e , per il sinistro per cui è Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
causa;
- per l'effetto, condanna e - quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
eredi di - e la , in persona del suo legale rappresentante pro Persona_1 CP_1
tempore, in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa, a la somma di euro 14.042,31 all'attualità, oltre gli interessi al Parte_1
tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suindicato devalutato secondo gli indici
ISTAT alla data del sinistro (15.01.2008) e quindi anno per anno e a partire dal 15.01.2008
fino al momento della decisione di primo grado sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 14.042,31, dal momento della decisione di primo grado sino al saldo;
- condanna e - quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- e la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Persona_1 CP_1
solido tra loro, al rimborso, in favore di delle spese del giudizio di primo Parte_1
grado, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in euro 1.990,00, per compensi professionali,
15 oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre il costo della consulenza tecnica d'ufficio, liquidato in euro 500,00, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- condanna e - quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- e la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in Persona_1 CP_1
solido tra loro, al rimborso, in favore di delle spese del giudizio di appello, Parte_1
liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali, (con esclusione degli esborsi che risultano omessi come da Mod. A1 in atti) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nola, lì 18.04.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
16