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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 648/2019 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...] (c.f.: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avvocato Allocca Pasquale (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLANTI E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Testa Consiglia (c.f. ) e dell'Avv. Molaro C.F._5
Luigi (c.f. ), in virtù di procura su foglio separato;
C.F._6
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_3 C.F._7 rappresentato e difeso dall'Avv. Fava Giuseppe (c.f. ), come da procura su C.F._8 foglio separato;
APPELLATI CONCLUSIONI All'udienza del 26/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Nola, Pt_1 Parte_2 CP_1
e , deducendo che:
[...] Parte_3
- nel corso di trattative per l'acquisto di un immobile sito in Marigliano (NA), composto da due appartamenti con pertinenze, uno di proprietà del e l'altro del , era stato raggiunto Pt_3 CP_1 un accordo sul prezzo complessivo di € 360.000,00.
- nel corso delle trattative, protrattesi da settembre 2007 e fino all'aprile 2008, avevano versato ai convenuti acconti per un totale di € 18.000,00, suddivisi in € 13.000,00 a favore del ed € Pt_3
5.000,00 a favore del;
CP_1
- inoltre, avevano compiuto ulteriori atti significativi: accensione dei mutui, sopralluoghi tecnici, frazionamenti catastali richiesti e sottoscritti dai venditori, valutazioni bancarie e contatti con il notaio incaricato per il rogito;
1 - con raccomandate del 5 e 9 aprile 2008, avevano sollecitato la fissazione della data per la stipula dell'atto notarile, ricevendo, quale risposta, da parte del , una proposta che prevedeva, Pt_3 rispetto a quanto già oggetto di accordo, un aumento e una nuova ripartizione del prezzo: € 85.000,00 per l'unità di sua proprietà, ed € 300.000,00 per quella del;
CP_1
Secondo gli attori tale richiesta risultava del tutto nuova e arbitraria rispetto agli accordi precedenti, tale da configurare a carico dei convenuti una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, quindi, giustificare la condanna degli stessi al risarcimento dei danni (€ 15.000,00 ciascuno) e la restituzione delle somme versate.
1.2. I convenuti si costituivano in giudizio negando ogni responsabilità per la rottura delle trattive, sostenendo di essersi sempre dichiarati disponibili a stipulare il contratto preliminare o direttamente quello definitivo, sia pure imputando prezzi differenti per ciascuna delle due unità immobiliari e per il prezzo complessivo di € 385.000,00, ovvero a restituire le somme ricevute a titolo di acconto. Inoltre, e prospettavano che, dopo che le notifiche dell'atto di Controparte_1 Parte_3 citazione non erano andate a buon fine, gli attori avevano proposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola una querela nei loro confronti per i reati di truffa e appropriazione indebita assolutamente infondata, tanto che il relativo procedimento penale (avente RG. n. 4440/2009) si era chiuso con ordinanza di archiviazione resa dal GIP. I convenuti, quindi, proponevano domanda riconvenzionale per € 38.000,00 a titolo di danni patrimoniali consistiti nella mancata possibilità di vendere l'appartamento di loro proprietà alle migliori condizioni di mercato, oltre a € 20.000,00 per ed € 10.000,00 per , a titolo Pt_3 CP_1 di danni morali, conseguenti alla querela ingiustificatamente sporta nei loro confronti dagli attori, e alla somma di € 4.000,00 per le spese legali sostenute nel predetto procedimento penale.
1.3. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1410/2018 del 13 luglio 2018, rigettava integralmente sia le domande principali che quelle riconvenzionali, compensando le spese di lite tra le parti. Il Tribunale riteneva che entrambe le parti non avessero fornito prova sufficiente della responsabilità precontrattuale lamentata. Con riguardo alla domanda degli attori, il Giudice di prime cure evidenziava che la compravendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c., e che eventuali accordi orali sul prezzo (in questo caso, € 360.000,00) non potevano generare obblighi giuridici, né costituire titolo per un'azione risarcitoria, né configurare un affidamento meritevole di tutela. La variazione tra il prezzo originariamente discusso e quello successivamente richiesto era ritenuta fisiologica in una trattativa, non sintomatica di malafede o interruzione ingiustificata. Inoltre, secondo il Tribunale, in ogni caso gli attori non avevano provato che le parti avessero raggiunto un accordo verbale sul prezzo di € 360.000,00 tale, eventualmente, da determinare un affidamento sulla conclusione dell'affare proprio a quel prezzo. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da e , Controparte_1 Parte_3 fondata sull'impossibilità di vendere l'immobile ad altri acquirenti e sul danno morale derivante da una querela poi archiviata, il primo Giudice riteneva insufficiente la prova anche del nesso causale. Infine, in merito alla richiesta di restituzione delle somme versate dagli attori in favore dei convenuti, il Tribunale dichiarava il difetto di interesse ad agire di e Parte_1 Parte_2
ritenendo che non vi fosse contestazione sostanziale sull'obbligo restitutorio, precisando
[...] che “non vi è res litigiosa poiché i convenuti non hanno mai contestato il loro obbligo alla restituzione delle somme percepite”.
2 2. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 contestando l'erronea applicazione degli artt. 1337 c.c. e 112 c.p.c., nonché l'omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali. In particolare, gli appellanti prospettano che essi avevano fatto legittimo affidamento sulla conclusione del contratto evidenziando che: a. le trattative si erano sviluppate lungo l'arco temporale di ben sette mesi, dal mese di settembre del 2007 agli inizi del mese di aprile del 2008, quando il aveva richiesto di fissare il prezzo Pt_3 di € 85.000,00 per l'appartamento di sua proprietà; b. in questo arco temporale, i venditori degli appartamenti avevano ricevuto la somma di € 18.000,00 in tre distinte occasioni. La prima, in data 6 dicembre 2007, quando si era raggiunto l'accordo sul prezzo di €. 360.000,00 dei due appartamenti;
la seconda, in data 14.01.2008, dopo che gli acquirenti avevano consegnato ai venditori, copia di approvazione dei mutui, di € 180.000,00 ciascuno;
la terza, dopo che i venditori avevano sottoscritto la richiesta di frazionamento di alcune pertinenze del fabbricato, in modo che a ciascun appartamento risultasse già aggraffata una determinata pertinenza, secondo le esigenze manifestate dagli acquirenti, conferendo il conseguente incarico ad uno studio tecnico. Gli appellanti, quindi, evidenziano che le dichiarazioni rese dai testi indicati nel corso del giudizio di primo grado avevano provato le circostanze di cui sopra, richiamando, in particolare, quelle del teste – la cui valutazione risultava completamente omessa dal Giudice di prime cure Testimone_1
– quanto alla circostanza della conclusione dell'accordo sul prezzo degli immobili in € 360.000,00. Ancora, gli appellanti evidenziano che il teste aveva confermato di aver Testimone_2 convocato il presso il proprio studio per fargli presente che, al prezzo concordato, avrebbe Pt_3 realizzato una notevole plusvalenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita promesso agli;
infatti, dall'atto di acquisto dell'appartamento che avrebbe poi promesso Pt_2 Parte_3 di vendere agli , risultava che il prezzo dell'immobile era stato fissato in €. 85.000,00 e che, Pt_2 inoltre, l'acquisto era avvenuto con i benefici di cui alla Legge 28.12.1995 n. 549; pertanto l'appartamento non poteva essere rivenduto prima di cinque anni dall'acquisto, perché diversamente vi sarebbe stato il recupero delle imposte nonché la tassazione della relativa plusvalenza (pari alla differenza tra €.85.000,00 ed €. 180.000,00). Quindi, secondo gli appellanti, il , solo dopo la conclusione delle trattative e aver appreso la Pt_3 problematica della plusvalenza, aveva preteso di porre come conditio sine qua non dell'atto di vendita, l'attribuzione del prezzo di €. 85.000,00 al suo appartamento, in violazione degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede, ed impedendo di fatto la conclusione dell'affare giacché, una volta approvati i mutui di €. 180.000,00 per ciascun acquirente, non sarebbe stato possibile aderire alla condizione posta dai venditori. Alla luce di quanto premesso gli appellanti hanno insistito per il risarcimento dei danni subiti per la ingiustificata rottura delle trattive consistiti: per , oltre alle spese per i frequenti trasferimenti dal luogo di residenza a quello Parte_2 ove era ubicato l'immobile da acquistare, nella somma ottenuta in prestito dalla soc. IT;
per nel pagamento della somma di € 800,00 per la consulenza di mediazione per la Parte_1 richiesta del mutuo e di € 1200,00 per gli onorari dello studio di architettura che si era occupato del frazionamento dell'immobile. Inoltre, gli appellanti riproponevano la richiesta di pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei pregiudizi subiti per aver inutilmente confidato nella conclusione del contratto.
3 Col secondo motivo, invece, gli appellanti censurano la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero interesse ad agire per la restituzione della somma di € 18.000,00 poiché i convenuti non avevano mai contestato di essere tenuti alla restituzione delle suddette somme. e evidenziano Parte_1 Parte_2 che, diversamente da quanto affermato dal Giudice, e non Controparte_1 Parte_3 avevano mai offerto di restituire tale importo. Alla luce di quanto premesso gli appellanti hanno chiesto alla Corte di: a) ritenere fondati i motivi esposti col presente gravame e per l'effetto annullare/riformare la sentenza n. 1410/2018, r.g. 10187/2008 emessa dal Tribunale di Nola in data 13/07/2018 non notificata, e per l'effetto accogliere le domande avanzate da parte dei sigg. e d in primo grado;
Parte_1 Parte_2
b) in particolare accogliere la domanda inerente la ritenuta responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. degli appellati, e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni come chiesto nel libello introduttivo o nella misura ritenuta di equità; c) accogliere la domanda di restituzione della somma di € 18.000,00 e condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di € 5000,00 oltre interessi in favore di condannare Parte_2 Parte_3 alla restituzione della somma di € 13.000,00 oltre interessi in favore di;
Parte_1
d) condannare gli appellati alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario;
e) confermare il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dagli appellati in primo grado.
2.2 si è costituito in giudizio, contestando integralmente l'appello proposto da Controparte_1
e , ritenendolo infondato, inammissibile e carente di qualsiasi Pt_1 Parte_2 presupposto giuridico. Secondo l'appellato, in particolare, era stata la condotta degli attori ad avere ostacolato la conclusione delle trattative, nonostante la disponibilità dei convenuti a stipulare un contratto preliminare o definitivo. Inoltre, il ha proposto appello incidentale in relazione alla parte della sentenza con la quale CP_1 il Tribunale ha rigettato le sue domande riconvenzionali, aventi ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un comportamento incauto e temerario degli attori. In particolare, l'appellante ribadisce che la condotta di e aveva determinato Parte_1 Parte_2
l'impossibilità di concludere la vendita con altri potenziali acquirenti. Inoltre, secondo l'appellante l'errore compiuto dal primo Giudice “risiede nell'aver sostanzialmente non letto per nulla le carte, in particolar modo gli atti penali spudoratamente inoltrati dagli attuali appellanti nei confronti dei convenuti, noti ed integerrimi professionisti”. Tanto premesso il ha concluso chiedendo di: CP_1 rigettare l'appello proposto da ed , ritenendo infondati i motivi Parte_1 Parte_2 che lo sorreggono;
accogliere, in riforma parziale della impugnata sentenza, l'appello incidentale e precisamente le domande proposte in riconvenzionale dall'appellato , così come spiegato in premessa in ogni sua articolazione e Controparte_1 prospettazione e di conseguenza condannare gli appellanti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di € 25.000,00 ovvero in quelle maggiori o minori somme, che sempre per i titoli di cui innanzi che si riterrà di liquidare per legge o giustizia od in quelle somme che si riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. con la condanna solidale.
4 condannare gli appellanti ed in via solidale tra di loro al pagamento delle spese, Parte_1 Parte_2 diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio con attribuzione ai procuratori avv. Consiglia Testa e Luigi Molaro.
2.3. Con separata comparsa, si è poi costituito in giudizio contestando l'intero Parte_3 impianto dell'appello principale, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto. L'appellato, in particolare, condivide la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una responsabilità precontrattuale in capo ai convenuti, ribadendo che la mancata formalizzazione dell'accordo fosse imputabile all'atteggiamento incerto e dilatorio degli attori, piuttosto che a condotte contrarie a buona fede. In ogni caso il evidenzia che la propria esigenza di Pt_3 rivendere l'immobile di sua proprietà al prezzo di € 85.000,00 per non incorrere in conseguenze sfavorevoli, non costituiva un mero capriccio, né poteva essere considerata fonte di responsabilità precontrattuale, soltanto perché le controparti si erano precipitate a chiedere un mutuo in banca senza prima aver raggiunto un accordo con i venditori sul prezzo. Inoltre, anche ha proposto appello incidentale censurando la decisione impugnata Parte_3 per aver omesso di decidere sulle domande riconvenzionali proposte dai convenuti nel giudizio di primo grado e prospettando che l'infondata denuncia querela proposta da e Pt_1 Parte_2
nei confronti suoi e del aveva determinato uno stato di profonda angoscia e
[...] CP_1 preoccupazione nonché una lesione della sua immagine e reputazione di capitano dell'Esercito Italiano, avendo egli ricevuto sul luogo di lavoro la convocazione dei carabinieri presso i propri uffici. Inoltre, il evidenzia che, in relazione al suddetto procedimento, aveva anche sostenuto Pt_3 spese legali per € 2.000,00. Infine, l'appellante incidentale reclama il risarcimento del danno patrimoniale, riconducibile alla responsabilità precontrattuale degli appellanti, consistito nella perdita dell'occasione di rivendere gli immobili a condizioni migliori rispetto a quelle che offriva il mercato al tempo. In conclusione, l'appellato chiede all'adita Corte di:
- rigettare l'appello proposto da ed ritenendo infondati i motivi che lo sorreggono;
Parte_1 Parte_2
- accogliere, in riforma parziale della impugnata sentenza, l'appello incidentale e precisamente le domande proposte in riconvenzionale dall'appellato , così come spiegato in premessa in ogni sua articolazione e Controparte_1 prospettazione e di conseguenza condannare gli appellanti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di € 25.000,00 ovvero in quelle maggiori o minori somme, che sempre per i titoli di cui innanzi che si riterrà di liquidare per legge o giustizia od in quelle somme che si riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. con la condanna solidale.
- condannare gli appellanti ed in via solidale tra di loro al pagamento delle spese, Parte_1 Parte_2 diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio con attribuzione ai procuratori avv. Consiglia Testa e Luigi Molaro. All'udienza del 26/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è fondato e può essere accolto. Come è noto, ai sensi dell'art. 1337 c.c., se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo (Cass. 11243/2003).
5 E invero la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. può conseguire, tanto in relazione al processo formativo del contratto, quanto in rapporto alle semplici trattative, considerate come qualcosa di diverso da esso, ovverosia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo (Cass. n. 1632/2000). La responsabilità precontrattuale, peraltro, non presuppone necessariamente la malafede consistente nell'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, essendo, invece, sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giustificato motivo, abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese od a rinunciare ad altre favorevoli occasioni (Cass. n. 12147/2002). Inoltre, in materia di responsabilità precontrattuale il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente (Cass. ord. n. 18748/2019). Quanto all'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. 16735/2011). Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte a uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/11/2024, n. 28767). In punto di fatto, risulta pacifico e non contestato che, nel mese di settembre del 2007, tra le parti iniziarono le trattive per l'acquisto delle unità immobiliari di proprietà dei convenuti e, quindi, gli attori ebbero a visitare gli appartamenti, anche unitamente ad un tecnico di propria fiducia e, nel dicembre del 2007, a corrispondere ai convenuti un primo acconto di € 2.000,00 per ciascuno. Nel mese di gennaio 2008, inoltre, dopo aver ricevuto l'approvazione da parte della Banca della richiesta di mutuo, e consegnarono ai convenuti un ulteriore acconto di € Pt_1 Parte_2
3.000,00 ciascuno. Ancora, nel mese di febbraio del 2008, le parti incaricavano un tecnico per
6 procedere ad un aggiornamento dei dati catastali di alcune pertinenze degli immobili e corrispondevano al un assegno dell'importo di € 8.000,00. Pt_3
Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado il teste confermava che, quale Testimone_3 consulente finanziario, nel marzo del 2008, aveva incontrato il presso il proprio studio Pt_3 informandolo che, avendo egli acquistato l'appartamento di sua proprietà usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e per un prezzo di € 85.000,00, rivendendo l'unità immobiliare prima del termine di cinque anni dal precedente acquisto, avrebbe perso le predette agevolazioni e avrebbe conseguito una plusvalenza soggetta a tassazione per la differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto e quello ottenuto per la successiva vendita. D'altra parte, anche questa circostanza, che risulta comunque dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dagli attori, non risulta contestata dagli appellati e, in particolare, dal
. Pt_3
Infine, va rilevato che, all'udienza del 14.2.2012, il teste riferiva che, nel mese di Testimone_1 dicembre del 2007, aveva visionato gli immobili de quo, unitamente alle parti in lite e, in qualità di geometra, di aver constatato la necessità di abbattere e ricostruire una scala di accesso alle unità immobiliari e che, per tale motivo, le parti si accordarono per ridurre il prezzo complessivo di vendita dei due appartamenti, originariamente convenuto in € 380.000,00, ad € 360.000,00. Ebbene, alla luce di quanto premesso la decisione impugnata risulta certamente errata nella parte in cui ha escluso qualsiasi responsabilità di e non avendo le parti Controparte_1 Parte_3 documentato per iscritto l'accordo raggiunto per la vendita degli immobili. Nel caso di specie, infatti, gli attori hanno agito facendo valere la responsabilità precontrattuale degli odierni appellati risultando, quindi, irrilevante, la mancata conclusione del contratto (preliminare o definitivo) di vendita. Allo stesso modo, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, può ritenersi provata anche la circostanza – al contrario contestata dalle parti convenute – relativa al raggiungimento di un accordo in ordine al prezzo complessivo di vendita dei due immobili per il prezzo complessivo di € 360.000,00. D'altra parte, l'avvenuto versamento di somme a titolo di acconto, l'accensione di mutui, l'intervento di tecnici e notai, la sottoscrizione di atti di frazionamento, consentono di ritenere che le trattative per l'acquisto dei due appartamenti fossero ormai in uno stato avanzato, risultando oltremodo verosimile che le parti avessero già raggiunto anche un accordo in ordine al prezzo di vendita. In questa prospettiva la richiesta del di attribuire all'immobile di sua proprietà il prezzo di € Pt_3
85.000,00 e di esigere, per la vendita dell'immobile di proprietà del , il prezzo di € CP_1
300.000,00, non può ritenersi compatibile con l'obbligo di comportarsi in buona fede nella fase delle trattative sancito dall'art. 1337 c.c. Come riferito dal teste e, sostanzialmente, ammesso dal , infatti, tale pretesa Tes_3 Pt_3 risultava connessa alla circostanza che, con la vendita al prezzo originariamente pattuito di € 160.000,00 il convenuto avrebbe conseguito una rilevante plusvalenza soggetta a tassazione, oltre a perdere i benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. prima casa. Tale circostanza tuttavia, avrebbe dovuto – usando l'ordinaria diligenza – essere certamente nota al prima di iniziare le trattative con gli per la vendita della sua unità immobiliare e Pt_3 Pt_2 prima di concordare con gli attori il prezzo complessivo di € 360.000,00, ricevere gli acconti del prezzo, procedere al frazionamento catastale delle pertinenze e fornire ai predetti la
7 documentazione necessaria per la stipula del mutuo fondiario volto a reperire la provvista per l'operazione economica. Come sopra già evidenziato, infatti, la giurisprudenza non ritiene necessaria per configurare la responsabilità precontrattuale la malafede, essendo sufficiente un comportamento colposo, come nella specie, tale da ingenerare nell'altra parte un giustificato affidamento in ordine all'esito positivo delle trattative. Accertata, quindi, la responsabilità precontrattuale di e , Controparte_1 Parte_3 [...]
e hanno certamente diritto alla restituzione degli acconti versati Pt_1 Parte_2 durante la fase delle trattive e che i convenuti/appellati non hanno mai contestato di aver ricevuto e, precisamente: € 13.000,00 da parte di ed € 5.000,00 da parte di Parte_3 CP_1
. Trattandosi di somme ricevute indebitamente, su tali importi sono poi dovuti gli interessi
[...] al tasso legale di cui all'art. 1284 c. 1 c.c., con decorrenza dalla data della domanda, non essendo stato provata la mala fede dagli appellanti ovvero che, al momento della ricezione del pagamento, gli stessi avessero la certezza di non avere diritto a conseguirlo. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2024, n. 12362). Quanto, invece, alle altre spese sostenute in relazione alle trattative per l'acquisto degli immobili, può essere ritenuta provata unicamente quella relativa alla commissione pagata da Parte_1 per la consulenza di mediazione per la richiesta di mutuo a per € 800,00 (cfr. Parte_4 fatture del 16.10.2008 e assegno di € 800,00 all. sub 30, 31 e 32 dell'atto di citazione). Al contrario, non possono essere riconosciute agli attori le spese relative al finanziamento ottenuto da da parte di NA IT, non essendovi nessuna prova che tale somma sia Parte_2 stata richiesta effettivamente per procedere all'acquisto degli immobili de quo. Allo stesso modo risulta del tutto ingiustificata la pretesa degli attori/appellanti al pagamento di un ulteriore importo di € 15.000,00 per ciascuno, di cui non risultano nemmeno indicate le ragioni poste a fondamento della pretesa e non potendo certamente ritenersi il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale un danno c.d. in re ipsa. Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, quindi, deve essere limitato al predetto importo di € 800,00. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano o contrattuale, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio appare opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data della produzione del danno (da Parte_1 ritenere coincidente con quella dell'effettivo esborso della somma di denaro, ovvero il 14.3.2008 (cfr. all. 31 all'atto di citazione), sulla somma di € 800,00, rivalutata, in base agli indici ISTAT delle
8 variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice "FOI"), anno per anno, con divieto di anatocismo. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da e , in Controparte_1 Parte_3 ordine alla domanda di risarcimento avente ad oggetto il danno patrimoniale asseritamente subito dagli appellanti incidentali per l'impossibilità di rivendere gli immobili ad un prezzo equivalente a quello oggetto di trattative con e , appare sufficiente evidenziare Parte_1 Parte_2 che, all'accertamento della responsabilità precontrattuale dei proprietari degli immobili, consegue necessariamente il rigetto di tale domanda, non essendo, di contro, imputabile agli originari attori nessuna condotta contraria ai canoni di buona fede. In ogni caso, va rilevato che gli appellanti incidentali non hanno offerto nessuna prova (o principio di prova) in ordine alla effettiva impossibilità di vendere gli immobili ad un prezzo equivalente a quello oggetto di trattative. Quanto, invece, alla domanda relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali che CP_1
e avrebbero subito per effetto della querela proposta dagli attori alla
[...] Parte_3
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 20.3.2009, va osservato che, per costante giurisprudenza, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e, dunque, la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass., 12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299). Ed infatti, la semplice presentazione di una denuncia- querela ovvero di un esposto non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n. 29495). Peraltro, anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente nutra “dubbi” sulla colpevolezza dell'incolpato, non sussistendo l'elemento soggettivo, l'integrazione del reato di calunnia deve ritenersi esclusa (cfr. Corte appello Lecce sez. II, 10/10/2023, n. 807). Si è anche precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012). In tal senso, è stato anche evidenziato che la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 6.11.2009, n. 46205). Nel caso di specie, dagli atti del procedimento penale iscritto a seguito di detta querela (richiesta di archiviazione del P.M., ordinanza di archiviazione resa dal GIP a seguito di opposizione delle persone offese e dalla stessa querela), risulta che e Parte_1 Parte_2 prospettarono all'A.G. i medesimi fatti oggetto del presente giudizio ritenendo che, a fronte della mancata restituzione degli acconti versati e della mancata notifica dell'atto di citazione, potessero essere ascrivibili ai querelati i reati di appropriazione indebita ovvero di truffa. Se, come correttamente ritenuto dal GIP, tali fatti non potevano essere idonei ad integrare le fattispecie penali sopra indicate, tuttavia, soprattutto all'esito del presente giudizio, certamente non
9 vi è nessuna possibilità di ascrivere ai querelanti il dolo specifico necessario per configurare il reato di calunnia atteso che, per i motivi sopra indicati, la condotta di e Controparte_1 Pt_3
integra comunque una responsabilità precontrattuale e, inoltre, le somme ricevute a titolo
[...] di acconto non risultano ancora essere state restituite. In ogni caso, il danno morale e alla reputazione lamentato dagli appellanti incidentali non risulta mai compiutamente allegato e, soprattutto, in nessun modo provato. In conclusione, l'appello incidentale proposto da e deve essere Controparte_1 Parte_3 integralmente rigettato.
4. L'accoglimento dell'appello principale proposto da e impone Parte_1 Parte_2 una nuova regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Pasquale Allocca, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellante (e, per il presente grado di giudizio, del riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria). Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] Parte_3 dovuto per l'atto d'appello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1410/2018, pubblicata in data 13.7.2018 dal Tribunale di Nola, da e Parte_1
nei confronti di e : Parte_2 Controparte_1 Parte_3
1. accoglie l'appello proposto da e e rigetta l'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto da e e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 Parte_3 della sentenza impugnata,
2. accerta la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. di e Controparte_1 Pt_3
;
[...]
3. condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_3 Parte_1
13.000,00 (tredicimila/00), oltre interessi legali dalla data della domanda (15.5.2009) al soddisfo;
4. condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_2 di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi legali dalla data della domanda (15.5.2009) al soddisfo;
5. condanna e al pagamento, in solido tra loro, e in favore Controparte_1 Parte_3 di , della ulteriore somma di € 800,00 (ottocento/00), rivalutata in base agli Parte_5 indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) anno per anno a far data dal 14.3.2008 sino al soddisfo, ed oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata di anno in anno sino alla presente pronuncia, ed oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, con esclusione di ogni forma di anatocismo;
10 6. condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore Controparte_1 Parte_3 di e , delle spese di lite, che si liquidano, per il primo Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, in: € 350,00 (trecentocinquanta/00) per spese ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in: € 380,00 (trecentottanta/00) per spese ed € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pasquale Allocca dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
7. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 Parte_3 unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 Così deciso in Napoli, il 25.6.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
11
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 648/2019 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...] (c.f.: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avvocato Allocca Pasquale (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLANTI E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Testa Consiglia (c.f. ) e dell'Avv. Molaro C.F._5
Luigi (c.f. ), in virtù di procura su foglio separato;
C.F._6
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_3 C.F._7 rappresentato e difeso dall'Avv. Fava Giuseppe (c.f. ), come da procura su C.F._8 foglio separato;
APPELLATI CONCLUSIONI All'udienza del 26/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Nola, Pt_1 Parte_2 CP_1
e , deducendo che:
[...] Parte_3
- nel corso di trattative per l'acquisto di un immobile sito in Marigliano (NA), composto da due appartamenti con pertinenze, uno di proprietà del e l'altro del , era stato raggiunto Pt_3 CP_1 un accordo sul prezzo complessivo di € 360.000,00.
- nel corso delle trattative, protrattesi da settembre 2007 e fino all'aprile 2008, avevano versato ai convenuti acconti per un totale di € 18.000,00, suddivisi in € 13.000,00 a favore del ed € Pt_3
5.000,00 a favore del;
CP_1
- inoltre, avevano compiuto ulteriori atti significativi: accensione dei mutui, sopralluoghi tecnici, frazionamenti catastali richiesti e sottoscritti dai venditori, valutazioni bancarie e contatti con il notaio incaricato per il rogito;
1 - con raccomandate del 5 e 9 aprile 2008, avevano sollecitato la fissazione della data per la stipula dell'atto notarile, ricevendo, quale risposta, da parte del , una proposta che prevedeva, Pt_3 rispetto a quanto già oggetto di accordo, un aumento e una nuova ripartizione del prezzo: € 85.000,00 per l'unità di sua proprietà, ed € 300.000,00 per quella del;
CP_1
Secondo gli attori tale richiesta risultava del tutto nuova e arbitraria rispetto agli accordi precedenti, tale da configurare a carico dei convenuti una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, quindi, giustificare la condanna degli stessi al risarcimento dei danni (€ 15.000,00 ciascuno) e la restituzione delle somme versate.
1.2. I convenuti si costituivano in giudizio negando ogni responsabilità per la rottura delle trattive, sostenendo di essersi sempre dichiarati disponibili a stipulare il contratto preliminare o direttamente quello definitivo, sia pure imputando prezzi differenti per ciascuna delle due unità immobiliari e per il prezzo complessivo di € 385.000,00, ovvero a restituire le somme ricevute a titolo di acconto. Inoltre, e prospettavano che, dopo che le notifiche dell'atto di Controparte_1 Parte_3 citazione non erano andate a buon fine, gli attori avevano proposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola una querela nei loro confronti per i reati di truffa e appropriazione indebita assolutamente infondata, tanto che il relativo procedimento penale (avente RG. n. 4440/2009) si era chiuso con ordinanza di archiviazione resa dal GIP. I convenuti, quindi, proponevano domanda riconvenzionale per € 38.000,00 a titolo di danni patrimoniali consistiti nella mancata possibilità di vendere l'appartamento di loro proprietà alle migliori condizioni di mercato, oltre a € 20.000,00 per ed € 10.000,00 per , a titolo Pt_3 CP_1 di danni morali, conseguenti alla querela ingiustificatamente sporta nei loro confronti dagli attori, e alla somma di € 4.000,00 per le spese legali sostenute nel predetto procedimento penale.
1.3. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1410/2018 del 13 luglio 2018, rigettava integralmente sia le domande principali che quelle riconvenzionali, compensando le spese di lite tra le parti. Il Tribunale riteneva che entrambe le parti non avessero fornito prova sufficiente della responsabilità precontrattuale lamentata. Con riguardo alla domanda degli attori, il Giudice di prime cure evidenziava che la compravendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c., e che eventuali accordi orali sul prezzo (in questo caso, € 360.000,00) non potevano generare obblighi giuridici, né costituire titolo per un'azione risarcitoria, né configurare un affidamento meritevole di tutela. La variazione tra il prezzo originariamente discusso e quello successivamente richiesto era ritenuta fisiologica in una trattativa, non sintomatica di malafede o interruzione ingiustificata. Inoltre, secondo il Tribunale, in ogni caso gli attori non avevano provato che le parti avessero raggiunto un accordo verbale sul prezzo di € 360.000,00 tale, eventualmente, da determinare un affidamento sulla conclusione dell'affare proprio a quel prezzo. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da e , Controparte_1 Parte_3 fondata sull'impossibilità di vendere l'immobile ad altri acquirenti e sul danno morale derivante da una querela poi archiviata, il primo Giudice riteneva insufficiente la prova anche del nesso causale. Infine, in merito alla richiesta di restituzione delle somme versate dagli attori in favore dei convenuti, il Tribunale dichiarava il difetto di interesse ad agire di e Parte_1 Parte_2
ritenendo che non vi fosse contestazione sostanziale sull'obbligo restitutorio, precisando
[...] che “non vi è res litigiosa poiché i convenuti non hanno mai contestato il loro obbligo alla restituzione delle somme percepite”.
2 2. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 contestando l'erronea applicazione degli artt. 1337 c.c. e 112 c.p.c., nonché l'omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali. In particolare, gli appellanti prospettano che essi avevano fatto legittimo affidamento sulla conclusione del contratto evidenziando che: a. le trattative si erano sviluppate lungo l'arco temporale di ben sette mesi, dal mese di settembre del 2007 agli inizi del mese di aprile del 2008, quando il aveva richiesto di fissare il prezzo Pt_3 di € 85.000,00 per l'appartamento di sua proprietà; b. in questo arco temporale, i venditori degli appartamenti avevano ricevuto la somma di € 18.000,00 in tre distinte occasioni. La prima, in data 6 dicembre 2007, quando si era raggiunto l'accordo sul prezzo di €. 360.000,00 dei due appartamenti;
la seconda, in data 14.01.2008, dopo che gli acquirenti avevano consegnato ai venditori, copia di approvazione dei mutui, di € 180.000,00 ciascuno;
la terza, dopo che i venditori avevano sottoscritto la richiesta di frazionamento di alcune pertinenze del fabbricato, in modo che a ciascun appartamento risultasse già aggraffata una determinata pertinenza, secondo le esigenze manifestate dagli acquirenti, conferendo il conseguente incarico ad uno studio tecnico. Gli appellanti, quindi, evidenziano che le dichiarazioni rese dai testi indicati nel corso del giudizio di primo grado avevano provato le circostanze di cui sopra, richiamando, in particolare, quelle del teste – la cui valutazione risultava completamente omessa dal Giudice di prime cure Testimone_1
– quanto alla circostanza della conclusione dell'accordo sul prezzo degli immobili in € 360.000,00. Ancora, gli appellanti evidenziano che il teste aveva confermato di aver Testimone_2 convocato il presso il proprio studio per fargli presente che, al prezzo concordato, avrebbe Pt_3 realizzato una notevole plusvalenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita promesso agli;
infatti, dall'atto di acquisto dell'appartamento che avrebbe poi promesso Pt_2 Parte_3 di vendere agli , risultava che il prezzo dell'immobile era stato fissato in €. 85.000,00 e che, Pt_2 inoltre, l'acquisto era avvenuto con i benefici di cui alla Legge 28.12.1995 n. 549; pertanto l'appartamento non poteva essere rivenduto prima di cinque anni dall'acquisto, perché diversamente vi sarebbe stato il recupero delle imposte nonché la tassazione della relativa plusvalenza (pari alla differenza tra €.85.000,00 ed €. 180.000,00). Quindi, secondo gli appellanti, il , solo dopo la conclusione delle trattative e aver appreso la Pt_3 problematica della plusvalenza, aveva preteso di porre come conditio sine qua non dell'atto di vendita, l'attribuzione del prezzo di €. 85.000,00 al suo appartamento, in violazione degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede, ed impedendo di fatto la conclusione dell'affare giacché, una volta approvati i mutui di €. 180.000,00 per ciascun acquirente, non sarebbe stato possibile aderire alla condizione posta dai venditori. Alla luce di quanto premesso gli appellanti hanno insistito per il risarcimento dei danni subiti per la ingiustificata rottura delle trattive consistiti: per , oltre alle spese per i frequenti trasferimenti dal luogo di residenza a quello Parte_2 ove era ubicato l'immobile da acquistare, nella somma ottenuta in prestito dalla soc. IT;
per nel pagamento della somma di € 800,00 per la consulenza di mediazione per la Parte_1 richiesta del mutuo e di € 1200,00 per gli onorari dello studio di architettura che si era occupato del frazionamento dell'immobile. Inoltre, gli appellanti riproponevano la richiesta di pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei pregiudizi subiti per aver inutilmente confidato nella conclusione del contratto.
3 Col secondo motivo, invece, gli appellanti censurano la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero interesse ad agire per la restituzione della somma di € 18.000,00 poiché i convenuti non avevano mai contestato di essere tenuti alla restituzione delle suddette somme. e evidenziano Parte_1 Parte_2 che, diversamente da quanto affermato dal Giudice, e non Controparte_1 Parte_3 avevano mai offerto di restituire tale importo. Alla luce di quanto premesso gli appellanti hanno chiesto alla Corte di: a) ritenere fondati i motivi esposti col presente gravame e per l'effetto annullare/riformare la sentenza n. 1410/2018, r.g. 10187/2008 emessa dal Tribunale di Nola in data 13/07/2018 non notificata, e per l'effetto accogliere le domande avanzate da parte dei sigg. e d in primo grado;
Parte_1 Parte_2
b) in particolare accogliere la domanda inerente la ritenuta responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. degli appellati, e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni come chiesto nel libello introduttivo o nella misura ritenuta di equità; c) accogliere la domanda di restituzione della somma di € 18.000,00 e condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di € 5000,00 oltre interessi in favore di condannare Parte_2 Parte_3 alla restituzione della somma di € 13.000,00 oltre interessi in favore di;
Parte_1
d) condannare gli appellati alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario;
e) confermare il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dagli appellati in primo grado.
2.2 si è costituito in giudizio, contestando integralmente l'appello proposto da Controparte_1
e , ritenendolo infondato, inammissibile e carente di qualsiasi Pt_1 Parte_2 presupposto giuridico. Secondo l'appellato, in particolare, era stata la condotta degli attori ad avere ostacolato la conclusione delle trattative, nonostante la disponibilità dei convenuti a stipulare un contratto preliminare o definitivo. Inoltre, il ha proposto appello incidentale in relazione alla parte della sentenza con la quale CP_1 il Tribunale ha rigettato le sue domande riconvenzionali, aventi ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un comportamento incauto e temerario degli attori. In particolare, l'appellante ribadisce che la condotta di e aveva determinato Parte_1 Parte_2
l'impossibilità di concludere la vendita con altri potenziali acquirenti. Inoltre, secondo l'appellante l'errore compiuto dal primo Giudice “risiede nell'aver sostanzialmente non letto per nulla le carte, in particolar modo gli atti penali spudoratamente inoltrati dagli attuali appellanti nei confronti dei convenuti, noti ed integerrimi professionisti”. Tanto premesso il ha concluso chiedendo di: CP_1 rigettare l'appello proposto da ed , ritenendo infondati i motivi Parte_1 Parte_2 che lo sorreggono;
accogliere, in riforma parziale della impugnata sentenza, l'appello incidentale e precisamente le domande proposte in riconvenzionale dall'appellato , così come spiegato in premessa in ogni sua articolazione e Controparte_1 prospettazione e di conseguenza condannare gli appellanti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di € 25.000,00 ovvero in quelle maggiori o minori somme, che sempre per i titoli di cui innanzi che si riterrà di liquidare per legge o giustizia od in quelle somme che si riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. con la condanna solidale.
4 condannare gli appellanti ed in via solidale tra di loro al pagamento delle spese, Parte_1 Parte_2 diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio con attribuzione ai procuratori avv. Consiglia Testa e Luigi Molaro.
2.3. Con separata comparsa, si è poi costituito in giudizio contestando l'intero Parte_3 impianto dell'appello principale, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto. L'appellato, in particolare, condivide la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una responsabilità precontrattuale in capo ai convenuti, ribadendo che la mancata formalizzazione dell'accordo fosse imputabile all'atteggiamento incerto e dilatorio degli attori, piuttosto che a condotte contrarie a buona fede. In ogni caso il evidenzia che la propria esigenza di Pt_3 rivendere l'immobile di sua proprietà al prezzo di € 85.000,00 per non incorrere in conseguenze sfavorevoli, non costituiva un mero capriccio, né poteva essere considerata fonte di responsabilità precontrattuale, soltanto perché le controparti si erano precipitate a chiedere un mutuo in banca senza prima aver raggiunto un accordo con i venditori sul prezzo. Inoltre, anche ha proposto appello incidentale censurando la decisione impugnata Parte_3 per aver omesso di decidere sulle domande riconvenzionali proposte dai convenuti nel giudizio di primo grado e prospettando che l'infondata denuncia querela proposta da e Pt_1 Parte_2
nei confronti suoi e del aveva determinato uno stato di profonda angoscia e
[...] CP_1 preoccupazione nonché una lesione della sua immagine e reputazione di capitano dell'Esercito Italiano, avendo egli ricevuto sul luogo di lavoro la convocazione dei carabinieri presso i propri uffici. Inoltre, il evidenzia che, in relazione al suddetto procedimento, aveva anche sostenuto Pt_3 spese legali per € 2.000,00. Infine, l'appellante incidentale reclama il risarcimento del danno patrimoniale, riconducibile alla responsabilità precontrattuale degli appellanti, consistito nella perdita dell'occasione di rivendere gli immobili a condizioni migliori rispetto a quelle che offriva il mercato al tempo. In conclusione, l'appellato chiede all'adita Corte di:
- rigettare l'appello proposto da ed ritenendo infondati i motivi che lo sorreggono;
Parte_1 Parte_2
- accogliere, in riforma parziale della impugnata sentenza, l'appello incidentale e precisamente le domande proposte in riconvenzionale dall'appellato , così come spiegato in premessa in ogni sua articolazione e Controparte_1 prospettazione e di conseguenza condannare gli appellanti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di € 25.000,00 ovvero in quelle maggiori o minori somme, che sempre per i titoli di cui innanzi che si riterrà di liquidare per legge o giustizia od in quelle somme che si riterrà di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. con la condanna solidale.
- condannare gli appellanti ed in via solidale tra di loro al pagamento delle spese, Parte_1 Parte_2 diritti ed onorari del primo e secondo grado del giudizio con attribuzione ai procuratori avv. Consiglia Testa e Luigi Molaro. All'udienza del 26/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è fondato e può essere accolto. Come è noto, ai sensi dell'art. 1337 c.c., se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo (Cass. 11243/2003).
5 E invero la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. può conseguire, tanto in relazione al processo formativo del contratto, quanto in rapporto alle semplici trattative, considerate come qualcosa di diverso da esso, ovverosia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo (Cass. n. 1632/2000). La responsabilità precontrattuale, peraltro, non presuppone necessariamente la malafede consistente nell'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, essendo, invece, sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giustificato motivo, abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese od a rinunciare ad altre favorevoli occasioni (Cass. n. 12147/2002). Inoltre, in materia di responsabilità precontrattuale il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente (Cass. ord. n. 18748/2019). Quanto all'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. 16735/2011). Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte a uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/11/2024, n. 28767). In punto di fatto, risulta pacifico e non contestato che, nel mese di settembre del 2007, tra le parti iniziarono le trattive per l'acquisto delle unità immobiliari di proprietà dei convenuti e, quindi, gli attori ebbero a visitare gli appartamenti, anche unitamente ad un tecnico di propria fiducia e, nel dicembre del 2007, a corrispondere ai convenuti un primo acconto di € 2.000,00 per ciascuno. Nel mese di gennaio 2008, inoltre, dopo aver ricevuto l'approvazione da parte della Banca della richiesta di mutuo, e consegnarono ai convenuti un ulteriore acconto di € Pt_1 Parte_2
3.000,00 ciascuno. Ancora, nel mese di febbraio del 2008, le parti incaricavano un tecnico per
6 procedere ad un aggiornamento dei dati catastali di alcune pertinenze degli immobili e corrispondevano al un assegno dell'importo di € 8.000,00. Pt_3
Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado il teste confermava che, quale Testimone_3 consulente finanziario, nel marzo del 2008, aveva incontrato il presso il proprio studio Pt_3 informandolo che, avendo egli acquistato l'appartamento di sua proprietà usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e per un prezzo di € 85.000,00, rivendendo l'unità immobiliare prima del termine di cinque anni dal precedente acquisto, avrebbe perso le predette agevolazioni e avrebbe conseguito una plusvalenza soggetta a tassazione per la differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto e quello ottenuto per la successiva vendita. D'altra parte, anche questa circostanza, che risulta comunque dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dagli attori, non risulta contestata dagli appellati e, in particolare, dal
. Pt_3
Infine, va rilevato che, all'udienza del 14.2.2012, il teste riferiva che, nel mese di Testimone_1 dicembre del 2007, aveva visionato gli immobili de quo, unitamente alle parti in lite e, in qualità di geometra, di aver constatato la necessità di abbattere e ricostruire una scala di accesso alle unità immobiliari e che, per tale motivo, le parti si accordarono per ridurre il prezzo complessivo di vendita dei due appartamenti, originariamente convenuto in € 380.000,00, ad € 360.000,00. Ebbene, alla luce di quanto premesso la decisione impugnata risulta certamente errata nella parte in cui ha escluso qualsiasi responsabilità di e non avendo le parti Controparte_1 Parte_3 documentato per iscritto l'accordo raggiunto per la vendita degli immobili. Nel caso di specie, infatti, gli attori hanno agito facendo valere la responsabilità precontrattuale degli odierni appellati risultando, quindi, irrilevante, la mancata conclusione del contratto (preliminare o definitivo) di vendita. Allo stesso modo, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, può ritenersi provata anche la circostanza – al contrario contestata dalle parti convenute – relativa al raggiungimento di un accordo in ordine al prezzo complessivo di vendita dei due immobili per il prezzo complessivo di € 360.000,00. D'altra parte, l'avvenuto versamento di somme a titolo di acconto, l'accensione di mutui, l'intervento di tecnici e notai, la sottoscrizione di atti di frazionamento, consentono di ritenere che le trattative per l'acquisto dei due appartamenti fossero ormai in uno stato avanzato, risultando oltremodo verosimile che le parti avessero già raggiunto anche un accordo in ordine al prezzo di vendita. In questa prospettiva la richiesta del di attribuire all'immobile di sua proprietà il prezzo di € Pt_3
85.000,00 e di esigere, per la vendita dell'immobile di proprietà del , il prezzo di € CP_1
300.000,00, non può ritenersi compatibile con l'obbligo di comportarsi in buona fede nella fase delle trattative sancito dall'art. 1337 c.c. Come riferito dal teste e, sostanzialmente, ammesso dal , infatti, tale pretesa Tes_3 Pt_3 risultava connessa alla circostanza che, con la vendita al prezzo originariamente pattuito di € 160.000,00 il convenuto avrebbe conseguito una rilevante plusvalenza soggetta a tassazione, oltre a perdere i benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. prima casa. Tale circostanza tuttavia, avrebbe dovuto – usando l'ordinaria diligenza – essere certamente nota al prima di iniziare le trattative con gli per la vendita della sua unità immobiliare e Pt_3 Pt_2 prima di concordare con gli attori il prezzo complessivo di € 360.000,00, ricevere gli acconti del prezzo, procedere al frazionamento catastale delle pertinenze e fornire ai predetti la
7 documentazione necessaria per la stipula del mutuo fondiario volto a reperire la provvista per l'operazione economica. Come sopra già evidenziato, infatti, la giurisprudenza non ritiene necessaria per configurare la responsabilità precontrattuale la malafede, essendo sufficiente un comportamento colposo, come nella specie, tale da ingenerare nell'altra parte un giustificato affidamento in ordine all'esito positivo delle trattative. Accertata, quindi, la responsabilità precontrattuale di e , Controparte_1 Parte_3 [...]
e hanno certamente diritto alla restituzione degli acconti versati Pt_1 Parte_2 durante la fase delle trattive e che i convenuti/appellati non hanno mai contestato di aver ricevuto e, precisamente: € 13.000,00 da parte di ed € 5.000,00 da parte di Parte_3 CP_1
. Trattandosi di somme ricevute indebitamente, su tali importi sono poi dovuti gli interessi
[...] al tasso legale di cui all'art. 1284 c. 1 c.c., con decorrenza dalla data della domanda, non essendo stato provata la mala fede dagli appellanti ovvero che, al momento della ricezione del pagamento, gli stessi avessero la certezza di non avere diritto a conseguirlo. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2024, n. 12362). Quanto, invece, alle altre spese sostenute in relazione alle trattative per l'acquisto degli immobili, può essere ritenuta provata unicamente quella relativa alla commissione pagata da Parte_1 per la consulenza di mediazione per la richiesta di mutuo a per € 800,00 (cfr. Parte_4 fatture del 16.10.2008 e assegno di € 800,00 all. sub 30, 31 e 32 dell'atto di citazione). Al contrario, non possono essere riconosciute agli attori le spese relative al finanziamento ottenuto da da parte di NA IT, non essendovi nessuna prova che tale somma sia Parte_2 stata richiesta effettivamente per procedere all'acquisto degli immobili de quo. Allo stesso modo risulta del tutto ingiustificata la pretesa degli attori/appellanti al pagamento di un ulteriore importo di € 15.000,00 per ciascuno, di cui non risultano nemmeno indicate le ragioni poste a fondamento della pretesa e non potendo certamente ritenersi il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale un danno c.d. in re ipsa. Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, quindi, deve essere limitato al predetto importo di € 800,00. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano o contrattuale, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio appare opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data della produzione del danno (da Parte_1 ritenere coincidente con quella dell'effettivo esborso della somma di denaro, ovvero il 14.3.2008 (cfr. all. 31 all'atto di citazione), sulla somma di € 800,00, rivalutata, in base agli indici ISTAT delle
8 variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice "FOI"), anno per anno, con divieto di anatocismo. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto da e , in Controparte_1 Parte_3 ordine alla domanda di risarcimento avente ad oggetto il danno patrimoniale asseritamente subito dagli appellanti incidentali per l'impossibilità di rivendere gli immobili ad un prezzo equivalente a quello oggetto di trattative con e , appare sufficiente evidenziare Parte_1 Parte_2 che, all'accertamento della responsabilità precontrattuale dei proprietari degli immobili, consegue necessariamente il rigetto di tale domanda, non essendo, di contro, imputabile agli originari attori nessuna condotta contraria ai canoni di buona fede. In ogni caso, va rilevato che gli appellanti incidentali non hanno offerto nessuna prova (o principio di prova) in ordine alla effettiva impossibilità di vendere gli immobili ad un prezzo equivalente a quello oggetto di trattative. Quanto, invece, alla domanda relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali che CP_1
e avrebbero subito per effetto della querela proposta dagli attori alla
[...] Parte_3
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 20.3.2009, va osservato che, per costante giurisprudenza, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e, dunque, la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass., 12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299). Ed infatti, la semplice presentazione di una denuncia- querela ovvero di un esposto non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n. 29495). Peraltro, anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente nutra “dubbi” sulla colpevolezza dell'incolpato, non sussistendo l'elemento soggettivo, l'integrazione del reato di calunnia deve ritenersi esclusa (cfr. Corte appello Lecce sez. II, 10/10/2023, n. 807). Si è anche precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012). In tal senso, è stato anche evidenziato che la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 6.11.2009, n. 46205). Nel caso di specie, dagli atti del procedimento penale iscritto a seguito di detta querela (richiesta di archiviazione del P.M., ordinanza di archiviazione resa dal GIP a seguito di opposizione delle persone offese e dalla stessa querela), risulta che e Parte_1 Parte_2 prospettarono all'A.G. i medesimi fatti oggetto del presente giudizio ritenendo che, a fronte della mancata restituzione degli acconti versati e della mancata notifica dell'atto di citazione, potessero essere ascrivibili ai querelati i reati di appropriazione indebita ovvero di truffa. Se, come correttamente ritenuto dal GIP, tali fatti non potevano essere idonei ad integrare le fattispecie penali sopra indicate, tuttavia, soprattutto all'esito del presente giudizio, certamente non
9 vi è nessuna possibilità di ascrivere ai querelanti il dolo specifico necessario per configurare il reato di calunnia atteso che, per i motivi sopra indicati, la condotta di e Controparte_1 Pt_3
integra comunque una responsabilità precontrattuale e, inoltre, le somme ricevute a titolo
[...] di acconto non risultano ancora essere state restituite. In ogni caso, il danno morale e alla reputazione lamentato dagli appellanti incidentali non risulta mai compiutamente allegato e, soprattutto, in nessun modo provato. In conclusione, l'appello incidentale proposto da e deve essere Controparte_1 Parte_3 integralmente rigettato.
4. L'accoglimento dell'appello principale proposto da e impone Parte_1 Parte_2 una nuova regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Pasquale Allocca, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellante (e, per il presente grado di giudizio, del riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria). Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1
e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] Parte_3 dovuto per l'atto d'appello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1410/2018, pubblicata in data 13.7.2018 dal Tribunale di Nola, da e Parte_1
nei confronti di e : Parte_2 Controparte_1 Parte_3
1. accoglie l'appello proposto da e e rigetta l'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto da e e, per l'effetto, in riforma Controparte_1 Parte_3 della sentenza impugnata,
2. accerta la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. di e Controparte_1 Pt_3
;
[...]
3. condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_3 Parte_1
13.000,00 (tredicimila/00), oltre interessi legali dalla data della domanda (15.5.2009) al soddisfo;
4. condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_2 di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi legali dalla data della domanda (15.5.2009) al soddisfo;
5. condanna e al pagamento, in solido tra loro, e in favore Controparte_1 Parte_3 di , della ulteriore somma di € 800,00 (ottocento/00), rivalutata in base agli Parte_5 indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) anno per anno a far data dal 14.3.2008 sino al soddisfo, ed oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata di anno in anno sino alla presente pronuncia, ed oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, con esclusione di ogni forma di anatocismo;
10 6. condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore Controparte_1 Parte_3 di e , delle spese di lite, che si liquidano, per il primo Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, in: € 350,00 (trecentocinquanta/00) per spese ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in: € 380,00 (trecentottanta/00) per spese ed € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pasquale Allocca dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
7. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 Parte_3 unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 Così deciso in Napoli, il 25.6.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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