CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1376/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE RI, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3108/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 80018510653
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
12 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9392/22 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9390/22 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9391/22 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9394/22 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9395/22 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9396/22 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9397/22 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 635/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 proponeva ricorso, con istanza di sospensione, avverso i seguenti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palomonte (SA): a) nn. 9391/22, 9394/22, 9395/22, 9396/22, 9397/22, notificati il 20.12.2022, per omessa denuncia e versamento IMU per gli anni dal 2015 al 2021 per le infrastrutture/opere di urbanizzazione consortili, ponendo a base del calcolo l'importo di €. 34.889.407,34 che costituisce il costo di costruzione sostenuto negli anni 80 e comprensivo dell'impianto di depurazione che dal 2011 è iscritto nella categoria catastale E/3 e b) n. 9390/22 e 9392/22, notificati il 20.12.2022, per omessa denuncia e versamento IMU per gli anni 2018 e 2019 per l'immobile identificato in Catasto al Dati catastali . L'importo totale dovuto è di €. 1.639.803,00 oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva: I) Illegittimità degli avvisi nn. 9391/22, 9394/22, 9395/22, 9396/22, 9397/22 relativi alle opere di urbanizzazione/infrastrutturazione consortili a servizio dell'intera area industriale ex art. 32 l. n. 219/81 del comune di Palomonte. Violazione di legge (art. 1, comma 2, art. 3, art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992 - art. 30, comma 2, art. 54, L. n. 1142/49 - art. 10, comma 1, art. 31 L. n. 1249/39 - art. 1, comma 161 e 171 L. n.
296/2006 - art. 3 L. n. 241/21990 - art. 7 L. n. 212/2000) - Carenza assoluta di motivazione e dei presupposti impositivi - Ingiustizia manifesta;
II) Illegittimità degli avvisi nn. 9390/22 e 9392/22 notificati il 20.12.2022 - imposta IMU anni 2018 e 2019 per l'immobile identificato in catasto al Dati catastali. Violazione di legge (art. 1, comma 2, art. 3, art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992 - art. 30, comma 2, art. 54, L. n. 1142/49 - art. 10, comma 1, art. 31 L. n. 1249/39 - art. 1, comma 161 e 171 L. n. 296/2006 - art. 3 L. n.
241/21990 - art. 7 L. n. 212/2000) - Carenza assoluta di motivazione e dei presupposti impositivi - Ingiustizia manifesta;
III) Nullità/annullabilità di tutti gli avvisi di accertamento per la ricorrenza della fattispecie esimente ex art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/92. Violazione di legge (art. 7 d.lgs. n. 546/1992) - Carenza assoluta del presupposto impositivo soggettivo ed oggettivo e IV) Nullità/annullabilità di tutti gli avvisi di accertamento per l'applicazione della sanzione del 100% per presunta omessa denuncia/dichiarazione degli immobili accertati - Violazione di legge (art. 1, comma 769, L. n. 160/2019) - Violazione art. 97 Cost. - Violazione artt. 1 e segg. L. n. 241/90. Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati ed in via principale e nel merito la nullità e/o inesistenza e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia degli avvisi, con vittoria di spese e competenze di giudizio a favore del difensore antistatario.
Il Comune di Palomonte (SA) si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava le avverse eccezioni tutte inconsistenti perché inesistenti nonché pretestuose ed infondate. Depositava varie Ordinanze della
Cassazione che avvaloravano quanto contestato. Chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione che del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dell'antistatario.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza n. 996/12/2024 del 16/11/2023, depositata il 04/03/2024, rigettava il ricorso con condanna affermando che: 1) il ricorrente non avrebbe indicato i diversi criteri e le disposizioni normative che avrebbero dovuto indurre ad una diversa quantificazione dell'imposta; 2)
l'impianto di depurazione dovrebbe essere assoggettato ad IMU;
3) il Ricorrente_1. non potrebbe beneficiare dell'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/1992 e 4) sarebbe legittima l'applicazione della sanzione del 100% dell'imposta, nonostante l'intervenuta denuncia degli immobili accertati contenuta negli atti inviati al Comune appellato e finalizzati ad una composizione bonaria/transattiva della vertenza tributaria.
Il Ricorrente_1 proponeva atto di appello, in data 07/05/2024, con istanza di sospensione, avverso tale sentenza in quanto viziata per i seguenti motivi: I) Error in procedendo ed in iudicando - Nullità e/o annullabilità della sentenza - Difetto assoluto di motivazione - Violazione artt. 24 e 11 cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 c.p.t. ed artt. 112 e 115 c.p.c.; II) - III) - IV) Error in iudicando ed in procedendo
- Nullità e/o annullabilità della sentenza - Difetto assoluto di motivazione - Violazione artt. 24 e 11 cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 c.p.t. ed artt. 112 e 115 c.p.c. e V) Domanda cautelare di Sospensione. Si riportava, inoltre, a quanto già dedotto nel ricorso e nella memoria difensiva di 1° grado. Chiedeva in via principale la sospensione dell'appellata sentenza ed accogliere l'appello e per effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia degli avvisi ed in via istruttoria la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di accertare l'effettiva consistenza delle diverse aree del Ricorrente_1, l'utilizzo delle opere infrastrutturali ed il valore di mercato dell'intera area, con vittoria di spese.
Il Ricorrente_1, in data 05/07/2024, depositava memorie illustrative in cui ribadiva, in merito all'accertamento delle infrastrutture consortili poste a servizio delle aree ex art. 32 L. n. 219/81 e/o comunque per gli immobili utilizzati a fini istituzionali, fermo restando i motivi di impugnativa proposti con il ricorso in appello, l'orientamento giurisprudenziale, dato da varie sentenze di CGT di 1° grado di Salerno e dai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26575/2018, che hanno annullato gli avvisi impugnati a decorrere dal 2015 1) sia per la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per godere dell'esenzione ex art 7, c.1, lett. a) D.Lgs. n. 504/92; 2) sia perché gli avvisi impugnati, come nel caso di specie, non ne individuano l'effettivo fruitore;
3) sia perché risulta errata la base imponibile utilizzata per la determinazione dell'imposta e 4) sia perché, proprio con specifico riferimento agli immobili oggetto del presente giudizio, di categoria catastale “D7” sono: “…destinati ad esclusivi compiti istituzionali …”. Insisteva in via principale per l'accoglimento dell'appello ed in via istruttoria di disporre la nomina di un Consulente
Tecnico d'Ufficio.
Il Comune di Palomonte (SA) si costituiva in giudizio in data 15/07/2024 e con atto di controdeduzioni eccepiva in via preliminare la tardività e l'inammissibilità della “Relazione Perizia di parte” a firma del Prof. Nominativo_2, depositata per la prima volta nel presente giudizio di appello e l'inesistenza dei presupposti per la sospensiva. Ribadiva che la Cassazione con varie Ordinanze si era espressa sulla natura giuridica dei Ricorrente_1 e sull'assoggettabilità degli stessi al versamento dell'imposta ICI/IMU e che l'esenzione dall'imposta evocata viene condizionata al fatto che l'immobile si trovi nella sfera di disponibilità di determinati soggetti elencati dalla norma medesima ed al fatto che si tratti di immobili destinati direttamente e immediatamente allo svolgimento di compiti istituzionali dei predetti enti, condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richiede il beneficio. Tale condizione non è stata provata né dimostrata dal Ricorrente_1. In merito alla corretta metodologia di determinazione della base imponibile, depositava numerose sentenze della CGT di Salerno sia di 1° che di 2° grado, aventi giudizi tra vari comuni, compreso quello di Palomonte, e l'Ricorrente_1 in cui viene definitivamente confermato che il valore delle opere infrastrutturali è quello corrispondente al costo di realizzazione sostenuto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per la realizzazione delle stesse. Chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Questa Corte con Ordinanza n. 1752/2024 del 17/07/24, depositata in data 19/07/24, rigettava l'istanza di sospensione.
Il Comune di Palomonte (SA), in data 27/03/2025, presentava memorie, allegando anche varie sentenze della Cassazione, in cui ribadiva la mancanza dei requisiti da parte dell'Ricorrente_1 di Salerno per poter usufruire dell'esenzione dell'imposta IMU, condizioni né provate e né dimostrate. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. Il Ricorrente_1, in data 03/04/2025, chiedeva un breve rinvio essendo i difensori impegnati in altro giudizio sempre nell'interesse dello stesso. Tale richiesta è stata firmata anche dal difensore della parte appellata.
Questa Corte con Ordinanza n. 836/2025 del 09/04/25, depositata in pari data, rinviava la trattazione alla data odierna.
Il Ricorrente_1, in data 05/05/2025, presentava note con cui ribadiva quanto già dedotto nell'atto di appello e nelle memorie. Depositava sentenze di Cassazione ed Ordinanza di questa sezione, relativa ad identica vertenza, ma con il Comune di Buccino, con cui veniva nominato CTU al fini della determinazione del corretto inquadramento in categoria, classe, consistenza e rendita catastale degli immobili oggetto di accertamento.
Questa Corte con Ordinanza n. 1017/2025 del 07/05/25, depositata il 09/05/2025, disponeva di procedere alla nomina di un consulenza tecnica d'ufficio nella persona dell'Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4, fissando per il giorno 16 luglio 2025, ore 9:00, il giuramento ed il conferimento dell'incarico.
Con Ordinanza n. 1600/2025 del 16/07/25, depositata in pari data, questa Corte provvedeva al conferimento dell'incarico all'Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4 e al suo giuramento, indicando i quesisti da rispondere entro il termine massimo di 90 giorni. Autorizzava la nomina di CTP alle parti, entro l'inizio delle operazioni peritali e rinviava a nuovo ruolo per il deposito della relazione e la discussione.
La Corte rileva che, in data 27/11/2025, Il Consulente d'Ufficio l'Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4 depositava Relazione con i vari allegati, comprese le osservazioni dei CT delle parti.
Il Ricorrente_1 ed il Comune di Palomonte (SA) presentavano, in data 11/12/2025, istanza congiunta di estinzione parziale del giudizio relativo agli avvisi nn. 9390/22 e 9392/22, con compensazione delle spese, avendo sottoscritto, in data 11/11/2025, atto di conciliazione ex art. 48, D.Lgs. 546/92.
Il Comune di Palomonte presentava memorie in data 15/01/2026 in cui esponeva le criticità e le osservazioni alle risposte date dal CTU ai quesiti assegnati dalla Corte ed alle eccezioni fatte dal proprio CTP. Chiedeva, per quanto eccepito e argomentato, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata afferente agli avvisi di accertamento IMU nn. 9391/22, 9394/22, 9395/22, 9396/22, 9397/22, notificati il 20/12/2022, relativi alle opere infrastrutturali dal 2017 al 2021. Il tutto con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio a favore del procuratore antistatario.
Il Ricorrente_1 presentava note, in data 23/01/2026, in considerazione della memoria depositata dall'appellato ed evidenziava il corretto classamento degli immobili non oggetto del presente gravame.
Ribadiva che l'impianto di depurazione è catastalmente censito in categoria E/3 e che detto classamento risulta a tutt'oggi incontestato ed incontestabile. Faceva presente che le infrastrutture urbane (strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole, ecc.) non possono essere assoggettabili a tassazione come relazionato dalla CTU e come riportato nella Relazione di stima, versata agli atti del giudizio, redatta dal Prof. Nominativo_2
, in quanto poste al servizio ed utilizzate dagli assegnatari dei lotti. Insisteva per l'accoglimento del gravame, anche in ragione delle risultanze e delle conclusioni a cui è pervenuto il nominato C.T.U. e, per l'effetto, annullare e/o correggere e/o riformare e/o dichiarare l'inefficacia della sentenza appellata. Per
l'effetto devolutivo, dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia degli avvisi con cui è stata accertata l'imposta IMU dall'anno 2017 all'anno 2021. Con vittoria di spese onorari e competenze di giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'appellante e le controdeduzioni del Comune, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente, visto la richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere relativa agli accertamenti nn. 9390/22 e 9392/22, per omessa denuncia e versamento IMU per gli anni 2018 e 2019 per l'immobile identificato in Catasto al Dati catastali.
Nel merito agli altri avvisi, il Collegio, rileva che la relazione del CTU, Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4 , ha determinato la base imponibile degli immobili tassati di proprietà dell'Ricorrente_1 come segue: A) - periodo dal 2017 al 31 maggio 2019 - 1) I terreni valutati come agricoli in €. 16.701,19; 2) I terreni valutati sulla indennità di esproprio in €. 27.853,11 e 3) Fabbricati categoria D/1 in €. 52.502,10 e B) - periodo dal 1 giugno 2019 all'anno 2021 - 1) I terreni, valutati come agricoli, in €. 17.799,75; 2) I terreni, valutati sulla indennità di esproprio, in €. 29.458,17 e c) Fabbricati, categoria D/1, in €. 52.502,10. Ha escluso dalla tassazione gli immobili destinati ad infrastrutture (strade, spazi di manovra ed impianti di depurazione, classificate in categoria E/3).
In buona sostanza, nel caso de quo, l'intera area industriale, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate dallo Stato nell'area industriale e, successivamente, trasferite per espressa scelta legislativa in proprietà al
Ricorrente_1, congiuntamente all'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi, sono rilevanti ai fini IMU in quanto strumentali alla sua attività per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il Collegio condivide le argomentazioni svolte dal CTU alle osservazioni di parte. In particolare si evidenzia che contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Palomonte non si può considerare un classamento diverso da quello formalmente esistente e del resto lo stesso Comune, a fronte delle osservazioni del CTU circa l'individuazione di criteri alternativi, non ha indicato un diverso valore attribuibile agli immobili.
Il Collegio condivide che gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nell'area industriale del Comune di
Palomonte sono rilevanti ai fini IMU secondo quanto stabilito dalla relazione della CTU, essendo strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e che, per la determinazione dell'importo dovuto, la base imponibile da applicare è: A) - periodo dal 2017 al 31 maggio 2019 – per i terreni di €. 27.853,11 e per i Fabbricati di
€. 52.502,10 e B) - periodo dal 1 giugno 2019 all'anno 2021 - per terreni di €. 29.458,17 e per i Fabbricati di €. 52.502,10.
Per le motivazioni su esposte ed in riforma della sentenza opposta il Collegio accoglie parzialmente l'appello con rideterminazione delle somme dovute dall'appellante, al netto di quello eventualmente versato, in funzione di quanto su indicato e compensa le spese del doppio grado ravvisandosi straordinari ed eccezionali i motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativa agli accertamenti nn. 9390/22 e 9392/22 ed accoglie parzialmente l'appello, per i restanti accertamenti, come in motivazione. Compensa le spese del doppio grado, ponendo definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, nelle misura della metà per ciascuna, le spese di CTU come liquidate da separato decreto.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE RI, RE
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3108/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 80018510653
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 996/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
12 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9392/22 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9390/22 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9391/22 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9394/22 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9395/22 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9396/22 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9397/22 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 635/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 proponeva ricorso, con istanza di sospensione, avverso i seguenti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Palomonte (SA): a) nn. 9391/22, 9394/22, 9395/22, 9396/22, 9397/22, notificati il 20.12.2022, per omessa denuncia e versamento IMU per gli anni dal 2015 al 2021 per le infrastrutture/opere di urbanizzazione consortili, ponendo a base del calcolo l'importo di €. 34.889.407,34 che costituisce il costo di costruzione sostenuto negli anni 80 e comprensivo dell'impianto di depurazione che dal 2011 è iscritto nella categoria catastale E/3 e b) n. 9390/22 e 9392/22, notificati il 20.12.2022, per omessa denuncia e versamento IMU per gli anni 2018 e 2019 per l'immobile identificato in Catasto al Dati catastali . L'importo totale dovuto è di €. 1.639.803,00 oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva: I) Illegittimità degli avvisi nn. 9391/22, 9394/22, 9395/22, 9396/22, 9397/22 relativi alle opere di urbanizzazione/infrastrutturazione consortili a servizio dell'intera area industriale ex art. 32 l. n. 219/81 del comune di Palomonte. Violazione di legge (art. 1, comma 2, art. 3, art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992 - art. 30, comma 2, art. 54, L. n. 1142/49 - art. 10, comma 1, art. 31 L. n. 1249/39 - art. 1, comma 161 e 171 L. n.
296/2006 - art. 3 L. n. 241/21990 - art. 7 L. n. 212/2000) - Carenza assoluta di motivazione e dei presupposti impositivi - Ingiustizia manifesta;
II) Illegittimità degli avvisi nn. 9390/22 e 9392/22 notificati il 20.12.2022 - imposta IMU anni 2018 e 2019 per l'immobile identificato in catasto al Dati catastali. Violazione di legge (art. 1, comma 2, art. 3, art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992 - art. 30, comma 2, art. 54, L. n. 1142/49 - art. 10, comma 1, art. 31 L. n. 1249/39 - art. 1, comma 161 e 171 L. n. 296/2006 - art. 3 L. n.
241/21990 - art. 7 L. n. 212/2000) - Carenza assoluta di motivazione e dei presupposti impositivi - Ingiustizia manifesta;
III) Nullità/annullabilità di tutti gli avvisi di accertamento per la ricorrenza della fattispecie esimente ex art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/92. Violazione di legge (art. 7 d.lgs. n. 546/1992) - Carenza assoluta del presupposto impositivo soggettivo ed oggettivo e IV) Nullità/annullabilità di tutti gli avvisi di accertamento per l'applicazione della sanzione del 100% per presunta omessa denuncia/dichiarazione degli immobili accertati - Violazione di legge (art. 1, comma 769, L. n. 160/2019) - Violazione art. 97 Cost. - Violazione artt. 1 e segg. L. n. 241/90. Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati ed in via principale e nel merito la nullità e/o inesistenza e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia degli avvisi, con vittoria di spese e competenze di giudizio a favore del difensore antistatario.
Il Comune di Palomonte (SA) si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava le avverse eccezioni tutte inconsistenti perché inesistenti nonché pretestuose ed infondate. Depositava varie Ordinanze della
Cassazione che avvaloravano quanto contestato. Chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione che del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dell'antistatario.
La CGT di 1° grado di Salerno con sentenza n. 996/12/2024 del 16/11/2023, depositata il 04/03/2024, rigettava il ricorso con condanna affermando che: 1) il ricorrente non avrebbe indicato i diversi criteri e le disposizioni normative che avrebbero dovuto indurre ad una diversa quantificazione dell'imposta; 2)
l'impianto di depurazione dovrebbe essere assoggettato ad IMU;
3) il Ricorrente_1. non potrebbe beneficiare dell'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 504/1992 e 4) sarebbe legittima l'applicazione della sanzione del 100% dell'imposta, nonostante l'intervenuta denuncia degli immobili accertati contenuta negli atti inviati al Comune appellato e finalizzati ad una composizione bonaria/transattiva della vertenza tributaria.
Il Ricorrente_1 proponeva atto di appello, in data 07/05/2024, con istanza di sospensione, avverso tale sentenza in quanto viziata per i seguenti motivi: I) Error in procedendo ed in iudicando - Nullità e/o annullabilità della sentenza - Difetto assoluto di motivazione - Violazione artt. 24 e 11 cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 c.p.t. ed artt. 112 e 115 c.p.c.; II) - III) - IV) Error in iudicando ed in procedendo
- Nullità e/o annullabilità della sentenza - Difetto assoluto di motivazione - Violazione artt. 24 e 11 cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 c.p.t. ed artt. 112 e 115 c.p.c. e V) Domanda cautelare di Sospensione. Si riportava, inoltre, a quanto già dedotto nel ricorso e nella memoria difensiva di 1° grado. Chiedeva in via principale la sospensione dell'appellata sentenza ed accogliere l'appello e per effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia degli avvisi ed in via istruttoria la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di accertare l'effettiva consistenza delle diverse aree del Ricorrente_1, l'utilizzo delle opere infrastrutturali ed il valore di mercato dell'intera area, con vittoria di spese.
Il Ricorrente_1, in data 05/07/2024, depositava memorie illustrative in cui ribadiva, in merito all'accertamento delle infrastrutture consortili poste a servizio delle aree ex art. 32 L. n. 219/81 e/o comunque per gli immobili utilizzati a fini istituzionali, fermo restando i motivi di impugnativa proposti con il ricorso in appello, l'orientamento giurisprudenziale, dato da varie sentenze di CGT di 1° grado di Salerno e dai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26575/2018, che hanno annullato gli avvisi impugnati a decorrere dal 2015 1) sia per la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per godere dell'esenzione ex art 7, c.1, lett. a) D.Lgs. n. 504/92; 2) sia perché gli avvisi impugnati, come nel caso di specie, non ne individuano l'effettivo fruitore;
3) sia perché risulta errata la base imponibile utilizzata per la determinazione dell'imposta e 4) sia perché, proprio con specifico riferimento agli immobili oggetto del presente giudizio, di categoria catastale “D7” sono: “…destinati ad esclusivi compiti istituzionali …”. Insisteva in via principale per l'accoglimento dell'appello ed in via istruttoria di disporre la nomina di un Consulente
Tecnico d'Ufficio.
Il Comune di Palomonte (SA) si costituiva in giudizio in data 15/07/2024 e con atto di controdeduzioni eccepiva in via preliminare la tardività e l'inammissibilità della “Relazione Perizia di parte” a firma del Prof. Nominativo_2, depositata per la prima volta nel presente giudizio di appello e l'inesistenza dei presupposti per la sospensiva. Ribadiva che la Cassazione con varie Ordinanze si era espressa sulla natura giuridica dei Ricorrente_1 e sull'assoggettabilità degli stessi al versamento dell'imposta ICI/IMU e che l'esenzione dall'imposta evocata viene condizionata al fatto che l'immobile si trovi nella sfera di disponibilità di determinati soggetti elencati dalla norma medesima ed al fatto che si tratti di immobili destinati direttamente e immediatamente allo svolgimento di compiti istituzionali dei predetti enti, condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richiede il beneficio. Tale condizione non è stata provata né dimostrata dal Ricorrente_1. In merito alla corretta metodologia di determinazione della base imponibile, depositava numerose sentenze della CGT di Salerno sia di 1° che di 2° grado, aventi giudizi tra vari comuni, compreso quello di Palomonte, e l'Ricorrente_1 in cui viene definitivamente confermato che il valore delle opere infrastrutturali è quello corrispondente al costo di realizzazione sostenuto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per la realizzazione delle stesse. Chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione che dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Questa Corte con Ordinanza n. 1752/2024 del 17/07/24, depositata in data 19/07/24, rigettava l'istanza di sospensione.
Il Comune di Palomonte (SA), in data 27/03/2025, presentava memorie, allegando anche varie sentenze della Cassazione, in cui ribadiva la mancanza dei requisiti da parte dell'Ricorrente_1 di Salerno per poter usufruire dell'esenzione dell'imposta IMU, condizioni né provate e né dimostrate. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. Il Ricorrente_1, in data 03/04/2025, chiedeva un breve rinvio essendo i difensori impegnati in altro giudizio sempre nell'interesse dello stesso. Tale richiesta è stata firmata anche dal difensore della parte appellata.
Questa Corte con Ordinanza n. 836/2025 del 09/04/25, depositata in pari data, rinviava la trattazione alla data odierna.
Il Ricorrente_1, in data 05/05/2025, presentava note con cui ribadiva quanto già dedotto nell'atto di appello e nelle memorie. Depositava sentenze di Cassazione ed Ordinanza di questa sezione, relativa ad identica vertenza, ma con il Comune di Buccino, con cui veniva nominato CTU al fini della determinazione del corretto inquadramento in categoria, classe, consistenza e rendita catastale degli immobili oggetto di accertamento.
Questa Corte con Ordinanza n. 1017/2025 del 07/05/25, depositata il 09/05/2025, disponeva di procedere alla nomina di un consulenza tecnica d'ufficio nella persona dell'Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4, fissando per il giorno 16 luglio 2025, ore 9:00, il giuramento ed il conferimento dell'incarico.
Con Ordinanza n. 1600/2025 del 16/07/25, depositata in pari data, questa Corte provvedeva al conferimento dell'incarico all'Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4 e al suo giuramento, indicando i quesisti da rispondere entro il termine massimo di 90 giorni. Autorizzava la nomina di CTP alle parti, entro l'inizio delle operazioni peritali e rinviava a nuovo ruolo per il deposito della relazione e la discussione.
La Corte rileva che, in data 27/11/2025, Il Consulente d'Ufficio l'Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4 depositava Relazione con i vari allegati, comprese le osservazioni dei CT delle parti.
Il Ricorrente_1 ed il Comune di Palomonte (SA) presentavano, in data 11/12/2025, istanza congiunta di estinzione parziale del giudizio relativo agli avvisi nn. 9390/22 e 9392/22, con compensazione delle spese, avendo sottoscritto, in data 11/11/2025, atto di conciliazione ex art. 48, D.Lgs. 546/92.
Il Comune di Palomonte presentava memorie in data 15/01/2026 in cui esponeva le criticità e le osservazioni alle risposte date dal CTU ai quesiti assegnati dalla Corte ed alle eccezioni fatte dal proprio CTP. Chiedeva, per quanto eccepito e argomentato, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata afferente agli avvisi di accertamento IMU nn. 9391/22, 9394/22, 9395/22, 9396/22, 9397/22, notificati il 20/12/2022, relativi alle opere infrastrutturali dal 2017 al 2021. Il tutto con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio a favore del procuratore antistatario.
Il Ricorrente_1 presentava note, in data 23/01/2026, in considerazione della memoria depositata dall'appellato ed evidenziava il corretto classamento degli immobili non oggetto del presente gravame.
Ribadiva che l'impianto di depurazione è catastalmente censito in categoria E/3 e che detto classamento risulta a tutt'oggi incontestato ed incontestabile. Faceva presente che le infrastrutture urbane (strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole, ecc.) non possono essere assoggettabili a tassazione come relazionato dalla CTU e come riportato nella Relazione di stima, versata agli atti del giudizio, redatta dal Prof. Nominativo_2
, in quanto poste al servizio ed utilizzate dagli assegnatari dei lotti. Insisteva per l'accoglimento del gravame, anche in ragione delle risultanze e delle conclusioni a cui è pervenuto il nominato C.T.U. e, per l'effetto, annullare e/o correggere e/o riformare e/o dichiarare l'inefficacia della sentenza appellata. Per
l'effetto devolutivo, dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia degli avvisi con cui è stata accertata l'imposta IMU dall'anno 2017 all'anno 2021. Con vittoria di spese onorari e competenze di giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'appellante e le controdeduzioni del Comune, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente, visto la richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere relativa agli accertamenti nn. 9390/22 e 9392/22, per omessa denuncia e versamento IMU per gli anni 2018 e 2019 per l'immobile identificato in Catasto al Dati catastali.
Nel merito agli altri avvisi, il Collegio, rileva che la relazione del CTU, Ing. Nominativo_3 di Nominativo_4 , ha determinato la base imponibile degli immobili tassati di proprietà dell'Ricorrente_1 come segue: A) - periodo dal 2017 al 31 maggio 2019 - 1) I terreni valutati come agricoli in €. 16.701,19; 2) I terreni valutati sulla indennità di esproprio in €. 27.853,11 e 3) Fabbricati categoria D/1 in €. 52.502,10 e B) - periodo dal 1 giugno 2019 all'anno 2021 - 1) I terreni, valutati come agricoli, in €. 17.799,75; 2) I terreni, valutati sulla indennità di esproprio, in €. 29.458,17 e c) Fabbricati, categoria D/1, in €. 52.502,10. Ha escluso dalla tassazione gli immobili destinati ad infrastrutture (strade, spazi di manovra ed impianti di depurazione, classificate in categoria E/3).
In buona sostanza, nel caso de quo, l'intera area industriale, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate dallo Stato nell'area industriale e, successivamente, trasferite per espressa scelta legislativa in proprietà al
Ricorrente_1, congiuntamente all'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi, sono rilevanti ai fini IMU in quanto strumentali alla sua attività per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il Collegio condivide le argomentazioni svolte dal CTU alle osservazioni di parte. In particolare si evidenzia che contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Palomonte non si può considerare un classamento diverso da quello formalmente esistente e del resto lo stesso Comune, a fronte delle osservazioni del CTU circa l'individuazione di criteri alternativi, non ha indicato un diverso valore attribuibile agli immobili.
Il Collegio condivide che gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nell'area industriale del Comune di
Palomonte sono rilevanti ai fini IMU secondo quanto stabilito dalla relazione della CTU, essendo strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e che, per la determinazione dell'importo dovuto, la base imponibile da applicare è: A) - periodo dal 2017 al 31 maggio 2019 – per i terreni di €. 27.853,11 e per i Fabbricati di
€. 52.502,10 e B) - periodo dal 1 giugno 2019 all'anno 2021 - per terreni di €. 29.458,17 e per i Fabbricati di €. 52.502,10.
Per le motivazioni su esposte ed in riforma della sentenza opposta il Collegio accoglie parzialmente l'appello con rideterminazione delle somme dovute dall'appellante, al netto di quello eventualmente versato, in funzione di quanto su indicato e compensa le spese del doppio grado ravvisandosi straordinari ed eccezionali i motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativa agli accertamenti nn. 9390/22 e 9392/22 ed accoglie parzialmente l'appello, per i restanti accertamenti, come in motivazione. Compensa le spese del doppio grado, ponendo definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, nelle misura della metà per ciascuna, le spese di CTU come liquidate da separato decreto.