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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14245/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'avv. Giordanelli Iolanda che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
Anna Paola Cappella che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Maurizio
Via, come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero. conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione sul ruolo ai fini dell'istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 ha riassunto presso il Tribunale Parte_1
di Firenze il procedimento intrapreso davanti al Tribunale di Cosenza al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Rende (CS) il 3.5.2003 con
, dal quale erano nati i figli , , e Controparte_1 Per_1 Per_2 Persona_3
rispettivamente il 14.3.04, 20.10.05, 16.7.08 ed il 18.8.10- A fondamento della CP_2
domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza a conclusioni congiunte il 20.10.23 e che il Tribunale di Cosenza adito per la pronuncia del divorzio con ordinanza emessa il 27-28.11.24 aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze, essendo i due figli minori residenti con la madre in tale città.
Costituitosi , all'udienza del 20.3.25 entrambe le parti hanno chiesto la Controparte_1
pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, i coniugi comparvero davanti al giudice delegato del procedimento di separazione in data antecedente al 21.9.23, quando raggiunsero un definitivo accordo, mentre la sentenza di separazione, emessa il 20.10.2023, risulta passata in giudicato il 23.4.24- Pertanto, alla data del deposito del ricorso davanti al Tribunale di Cosenza, deposito intervenuto non prima del
22.7.24 (data riportata nell'originario ricorso per divorzio), erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata nel caso di separazione consensuale, cui va assimilata l'ipotesi di sentenza a conclusioni congiunte.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa due anni, durante il quali essi non si sono riconciliati, ed anzi si è CP_1
riaccompagnato, non può più essere ricostituita.
pagina 2 di 3 Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3.5.2003 in Rende (CS) tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] CP_1 Parte_1
(Lituania) il 20.9.1977, trascritto nei Registri del Comune di Rende (CS), atto n. 4, parte I, anno 2003;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 20 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14245/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'avv. Giordanelli Iolanda che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso -
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
Anna Paola Cappella che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Maurizio
Via, come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero. conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con successiva rimessione sul ruolo ai fini dell'istruttoria;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 ha riassunto presso il Tribunale Parte_1
di Firenze il procedimento intrapreso davanti al Tribunale di Cosenza al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Rende (CS) il 3.5.2003 con
, dal quale erano nati i figli , , e Controparte_1 Per_1 Per_2 Persona_3
rispettivamente il 14.3.04, 20.10.05, 16.7.08 ed il 18.8.10- A fondamento della CP_2
domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza a conclusioni congiunte il 20.10.23 e che il Tribunale di Cosenza adito per la pronuncia del divorzio con ordinanza emessa il 27-28.11.24 aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze, essendo i due figli minori residenti con la madre in tale città.
Costituitosi , all'udienza del 20.3.25 entrambe le parti hanno chiesto la Controparte_1
pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, i coniugi comparvero davanti al giudice delegato del procedimento di separazione in data antecedente al 21.9.23, quando raggiunsero un definitivo accordo, mentre la sentenza di separazione, emessa il 20.10.2023, risulta passata in giudicato il 23.4.24- Pertanto, alla data del deposito del ricorso davanti al Tribunale di Cosenza, deposito intervenuto non prima del
22.7.24 (data riportata nell'originario ricorso per divorzio), erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata nel caso di separazione consensuale, cui va assimilata l'ipotesi di sentenza a conclusioni congiunte.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa due anni, durante il quali essi non si sono riconciliati, ed anzi si è CP_1
riaccompagnato, non può più essere ricostituita.
pagina 2 di 3 Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3.5.2003 in Rende (CS) tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] CP_1 Parte_1
(Lituania) il 20.9.1977, trascritto nei Registri del Comune di Rende (CS), atto n. 4, parte I, anno 2003;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 20 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3