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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73317/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Natale Vinci, per delega in atti Parte 1
ricorrente
E
Controparte 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Bellucci, per delega in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nate due figlie (Francesca il 21.2.1984, e Per 1 il 24.5.1990), che il
Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 12.5.2022 (in atti), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo di un assegno divorzile pari ad euro 400,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale, dunque la corresponsione da parte del marito alla moglie della somma di euro 300,00 mensili a titolo di suo mantenimento.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Ebbene, residua unicamente la valutazione della domanda di assegno divorzile. Deve osservarsi che la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.", (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434). Nel corso del matrimonio, resistente deduceva di avere sempre svolto attività lavorativa residuale, essendosi dedicata praticamente in via esclusiva alla famiglia, mentre il ricorrente deduceva che la moglie aveva sempre svolto attività lavorativa, seppure non in regola, con guadagni nell'ordine di euro 1.000,00 mensili circa.
Emerge dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti, che la CP 1 ercepiva, come assistente di una persona anziana, ormai deceduta, una somma pari ad euro 1.800,00/2.000,00 annui circa, come anche dichiarato in sede di interrogatorio formale, dove, alle domande "2) Dall'anno 2000 e sino all'anno 2007, in qualità di addetta alle pulizie, ha lavorato alle rimanendo fuori dipendenze di M.D.M. Servizi del signor Parte 2 casa dalle 8:00 del mattino alle ore 19:00 della sera.
3) Ad oggi, in qualità di addetta alle pulizie, seppure in assenza di regolare contratto, svolge quotidianamente attività lavorativa, percependo una entrata mensile pari, all'incirca, ad Euro 1.000,00.", rispondeva " Cap 3) non è vero, ho un problema alla colonna vertebrale, dal gennaio 2022, che mi impedisce qualsiasi attività lavorativa di addetta alle pulizie. lo per due volte alla settimana vado a tenere compagnia, stando seduta, al padre di una mia amica, dalle ore 9 fino alle ore
11/11.30 circa ogni volta. E mi danno 50 euro a settimana. Prima del gennaio 2022 badavo a mio nipote, cosa che faccio anche adesso (mio nipote ha nove anni ed è grande), e lavoravo come addetta alle pulizie sempre da questo signore da cui vado ora a tenere compagnia;
e, prima, facendo le pulizie prendevo circa
400 euro al mese, ma, ripeto, da gennaio 2022, da quando ho questo problema alla schiena, ho limitato il mio aiuto con le modalità sopra riportate. con cui esco per andare a prendere una pizza, e- una o due volte Cap 4) non è vero, conosco Persona 2
Persona 2 , per quanto vedovo, ha una famiglia e dei figli e a settimana -resta a dormire da me, ma una sua casa, e ci frequentiamo solo così.".
Deve darsi atto che la Pt 3 nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., ammetteva quanto dedotto dal Pt_1 irca la sua attività lavorativa per anni presso un negozio di merceria e, poi, presso una ditta di pulizie, e questo fino al 2005, quando una delle figlie si ammalò di una grave malattia e la Pt 3 si dovette occupare della ragazza, tuttavia in modo totalmente assorbente per un periodo di tempo limitato, come da deposizione dellastess sentita come teste: "Cap 3) si è vero, nel 2005, quando avevo 21 anni, ho avuto una malattia (sarcoma di ) e mia madre si è presa cura di me per tutto il tempo, perché non ero in grado proprio di stare in piedi e mia madre mi faceva tutto, mi lavava anche. La malattia è durata dal novembre 2005 fino ad aprile 2006 e poi sono stata rioperata varie volte perché l'osso della gamba non sopportava il peso e ora ho un protesi in titanio.". Successivamente la Pt 3 come dalla stessa dichiarato in sede di udienza e sopra riportato, ha, comunque, ripreso a svolgere attività lavorativa nel settore delle pulizie, come baby-sitter e come assistente di una persona anziana, senza che la dedotta successiva incapacità lavorativa per problemi di salute sia effettivamente stata provata dalla CP 1 dal certificato medico del 17.1.2024 rilasciato dalla ASL, in atti, emergono unicamente le seguenti patologie: protusioni discali, cisti del rene, osteopenia, colite, artrosi lombosacrale, reflusso gastroesofageo, rinocongiuntivite allergica, ipertensione arteriosa, nodulo tiroideo, artrosi cervicale e cervicosdorsale, asma, obesità, per le quali si consigliava come terapia di perdere peso, un busto ortopedico per 30-40 giorni, ginnastica posturale e rinforzo dei muscoli, 10 sedute di magnetoterapia e tecarterapia ed un farmaco al bisogno).
Deve aggiungersi, al fatto che nel corso del matrimonio la CP_1 bbia svolto attività lavorativa continuativa almeno fino al 2005 e che, successivamente, abbia comunque dimostrato capacità di reperire una attività retribuita, nonché al fatto che non vi sono elementi dai quali poter dedurre una sua attuale incapacità a svolgere attività, che la resistente non ha dedotto o documentato stabili aiuti statali (che, per la verità, nemmeno risultano essere stati chiesti) o da parte di terzi per poter sopperire alle sue esigenze di vita, considerando che, allo stato, deduce di non avere altre fonti di reddito oltre all'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili (cfr. dichiarazione citata del 21.11.2024), palesemente insufficienti per poter provvedere a se stessa anche considerando che dall'estratto conto della CP 1 a somma che risulta versata mensilmente dall'ex coniuge è anche inferiore (euro 250,00 mensili) e senza che emergano altre entrate, nemmeno quelle ammesse dalla stessa dalla sua attività lavorativa, pur valutata l'assenza di spese abitative, in quanto la CP_1 ive in una abitazione di sua proprietà (circostanza pacifica). Né è dato conoscere le entrate della figlia con lei convivente (circostanza pure pacifica), neppure dedotte, per poter valutare se la ragazza possa o meno sopperire alle esigenze di vita della madre (fatto, in ogni caso nemmeno dedotto dalla CP 1 .
D'altra parte, risulta anche provata la sua relazione con un altro uomo, come da fotografie tratte da un social della CP 1 in atti, inequivocabili e non disconosciute dalla resistente nella memoria successiva al loro deposito, dove unicamente si limitava a sostenere di non avere in atto alcuna convivenza con lui.
Nonostante la detta produzione fotografica, la resistente in sede di interrogatorio formale smentiva e sminuiva il suo rapporto con questa persona, comunque ammettendo che qualche giorno a settimana dormiva a casa sua.
Ritiene, tutto ciò premesso, questo Collegio che a simili risultanze, che constano di elementi opachi ed in parte tra loro contraddittori, consegua il rigetto della domanda di assegno divorzile, con revoca dell'obbligo contributivo a carico del Pt 1 con decorrenza dalla sentenza di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, data anche la natura della causa, si ritiene di porre le spese del
Pt 1 a carico della CP 1 ella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP 1
in favore della CP_1 on decorrenza dallarevoca l'obbligo contributivo già posto a carico del Pt 1 sentenza di divorzio;
condanna la CP 1 lla rifusione delle spese di lite sostenute dal Pt 1 ella misura della metà, liquidate in euro 1.692,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Roma 23.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73317/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Natale Vinci, per delega in atti Parte 1
ricorrente
E
Controparte 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Bellucci, per delega in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nate due figlie (Francesca il 21.2.1984, e Per 1 il 24.5.1990), che il
Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 12.5.2022 (in atti), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo di un assegno divorzile pari ad euro 400,00 mensili.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale, dunque la corresponsione da parte del marito alla moglie della somma di euro 300,00 mensili a titolo di suo mantenimento.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Ebbene, residua unicamente la valutazione della domanda di assegno divorzile. Deve osservarsi che la Suprema Corte ha anche recentemente affermato che "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.", (Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434). Nel corso del matrimonio, resistente deduceva di avere sempre svolto attività lavorativa residuale, essendosi dedicata praticamente in via esclusiva alla famiglia, mentre il ricorrente deduceva che la moglie aveva sempre svolto attività lavorativa, seppure non in regola, con guadagni nell'ordine di euro 1.000,00 mensili circa.
Emerge dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in atti, che la CP 1 ercepiva, come assistente di una persona anziana, ormai deceduta, una somma pari ad euro 1.800,00/2.000,00 annui circa, come anche dichiarato in sede di interrogatorio formale, dove, alle domande "2) Dall'anno 2000 e sino all'anno 2007, in qualità di addetta alle pulizie, ha lavorato alle rimanendo fuori dipendenze di M.D.M. Servizi del signor Parte 2 casa dalle 8:00 del mattino alle ore 19:00 della sera.
3) Ad oggi, in qualità di addetta alle pulizie, seppure in assenza di regolare contratto, svolge quotidianamente attività lavorativa, percependo una entrata mensile pari, all'incirca, ad Euro 1.000,00.", rispondeva " Cap 3) non è vero, ho un problema alla colonna vertebrale, dal gennaio 2022, che mi impedisce qualsiasi attività lavorativa di addetta alle pulizie. lo per due volte alla settimana vado a tenere compagnia, stando seduta, al padre di una mia amica, dalle ore 9 fino alle ore
11/11.30 circa ogni volta. E mi danno 50 euro a settimana. Prima del gennaio 2022 badavo a mio nipote, cosa che faccio anche adesso (mio nipote ha nove anni ed è grande), e lavoravo come addetta alle pulizie sempre da questo signore da cui vado ora a tenere compagnia;
e, prima, facendo le pulizie prendevo circa
400 euro al mese, ma, ripeto, da gennaio 2022, da quando ho questo problema alla schiena, ho limitato il mio aiuto con le modalità sopra riportate. con cui esco per andare a prendere una pizza, e- una o due volte Cap 4) non è vero, conosco Persona 2
Persona 2 , per quanto vedovo, ha una famiglia e dei figli e a settimana -resta a dormire da me, ma una sua casa, e ci frequentiamo solo così.".
Deve darsi atto che la Pt 3 nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., ammetteva quanto dedotto dal Pt_1 irca la sua attività lavorativa per anni presso un negozio di merceria e, poi, presso una ditta di pulizie, e questo fino al 2005, quando una delle figlie si ammalò di una grave malattia e la Pt 3 si dovette occupare della ragazza, tuttavia in modo totalmente assorbente per un periodo di tempo limitato, come da deposizione dellastess sentita come teste: "Cap 3) si è vero, nel 2005, quando avevo 21 anni, ho avuto una malattia (sarcoma di ) e mia madre si è presa cura di me per tutto il tempo, perché non ero in grado proprio di stare in piedi e mia madre mi faceva tutto, mi lavava anche. La malattia è durata dal novembre 2005 fino ad aprile 2006 e poi sono stata rioperata varie volte perché l'osso della gamba non sopportava il peso e ora ho un protesi in titanio.". Successivamente la Pt 3 come dalla stessa dichiarato in sede di udienza e sopra riportato, ha, comunque, ripreso a svolgere attività lavorativa nel settore delle pulizie, come baby-sitter e come assistente di una persona anziana, senza che la dedotta successiva incapacità lavorativa per problemi di salute sia effettivamente stata provata dalla CP 1 dal certificato medico del 17.1.2024 rilasciato dalla ASL, in atti, emergono unicamente le seguenti patologie: protusioni discali, cisti del rene, osteopenia, colite, artrosi lombosacrale, reflusso gastroesofageo, rinocongiuntivite allergica, ipertensione arteriosa, nodulo tiroideo, artrosi cervicale e cervicosdorsale, asma, obesità, per le quali si consigliava come terapia di perdere peso, un busto ortopedico per 30-40 giorni, ginnastica posturale e rinforzo dei muscoli, 10 sedute di magnetoterapia e tecarterapia ed un farmaco al bisogno).
Deve aggiungersi, al fatto che nel corso del matrimonio la CP_1 bbia svolto attività lavorativa continuativa almeno fino al 2005 e che, successivamente, abbia comunque dimostrato capacità di reperire una attività retribuita, nonché al fatto che non vi sono elementi dai quali poter dedurre una sua attuale incapacità a svolgere attività, che la resistente non ha dedotto o documentato stabili aiuti statali (che, per la verità, nemmeno risultano essere stati chiesti) o da parte di terzi per poter sopperire alle sue esigenze di vita, considerando che, allo stato, deduce di non avere altre fonti di reddito oltre all'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili (cfr. dichiarazione citata del 21.11.2024), palesemente insufficienti per poter provvedere a se stessa anche considerando che dall'estratto conto della CP 1 a somma che risulta versata mensilmente dall'ex coniuge è anche inferiore (euro 250,00 mensili) e senza che emergano altre entrate, nemmeno quelle ammesse dalla stessa dalla sua attività lavorativa, pur valutata l'assenza di spese abitative, in quanto la CP_1 ive in una abitazione di sua proprietà (circostanza pacifica). Né è dato conoscere le entrate della figlia con lei convivente (circostanza pure pacifica), neppure dedotte, per poter valutare se la ragazza possa o meno sopperire alle esigenze di vita della madre (fatto, in ogni caso nemmeno dedotto dalla CP 1 .
D'altra parte, risulta anche provata la sua relazione con un altro uomo, come da fotografie tratte da un social della CP 1 in atti, inequivocabili e non disconosciute dalla resistente nella memoria successiva al loro deposito, dove unicamente si limitava a sostenere di non avere in atto alcuna convivenza con lui.
Nonostante la detta produzione fotografica, la resistente in sede di interrogatorio formale smentiva e sminuiva il suo rapporto con questa persona, comunque ammettendo che qualche giorno a settimana dormiva a casa sua.
Ritiene, tutto ciò premesso, questo Collegio che a simili risultanze, che constano di elementi opachi ed in parte tra loro contraddittori, consegua il rigetto della domanda di assegno divorzile, con revoca dell'obbligo contributivo a carico del Pt 1 con decorrenza dalla sentenza di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, data anche la natura della causa, si ritiene di porre le spese del
Pt 1 a carico della CP 1 ella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP 1
in favore della CP_1 on decorrenza dallarevoca l'obbligo contributivo già posto a carico del Pt 1 sentenza di divorzio;
condanna la CP 1 lla rifusione delle spese di lite sostenute dal Pt 1 ella misura della metà, liquidate in euro 1.692,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Roma 23.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi