Sentenza 8 aprile 1981
Massime • 6
L'art 40 della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956 n 54, sulla disciplina della coltivazione e ricerca di sostanze minerali nella regione, prevede la chiusura anticipata della miniera in forza di un atto di 'accertamento dell'esaurimento del giacimento' e, quindi, di un atto legittimo. Ne deriva che non puo fondarsi su tale norma alcuna pretesa risarcitoria, in quanto il risarcimento del danno non puo seguire ad un atto legittimo.*
Dagli artt 10 e 11 della legge regionale siciliana 13 marzo 1959 n 4 - che prevedono, rispettivamente, il piano generale ed ai piani aziendali di riorganizzazione delle aziende minerarie zolfifere, da realizzare nel periodo massimo di cinque, anche in piu fasi - e dalle norme di attuazione di detta legge approvate con DPR Reg 28 maggio 1959 n 189/a - le quali, ai fini della riorganizzazione, suddividono le miniere in due categorie, quelle la cui attivita sarebbe continuata anche oltre il periodo massimo suindicato e quelle la cui attivita si sarebbe esaurita entro tale periodo, salva dimostrazione contraria in Sede di piano di riorganizzazione - si desume che la legge in questione configura la possibilita di una cessazione anticipata delle concessioni minerarie in corso sulla base della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956 n 54, cio alla stregua del principio per cui con una legge successiva possono diversamente regolarsi gli effetti di una concessione sorta in base ad una legge precedente.*
Il principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non e tenuta a proporre ricorso incidentale per ottenere il riesame di questioni pregiudiziali o preliminari vale solo per le questioni che, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non siano state tuttavia esaminate e decise dal giudice d'appello. Quindi, nel caso che la sentenza di merito prenda in esame e decida, sia pure implicitamente, una determinata questione, logicamente preliminare (nella specie: questione di giurisdizione), in senso sfavorevole alla parte poi risultata in concreto vittoriosa, questa, nell'ipotesi di ricorso per Cassazione della controparte, deve proporre ricorso incidentale in ordine a detta questione per evitare che essa rimanga preclusa. ( Conf 2335/80, mass n 406024; ( Conf 978/79, mass n 397168; ( Conf 2718/77, mass n 386373).*
Non puo considerarsi inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione che presupponga la dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma, ove la parte trascuri di proporre la questione di costituzionalita, poiche tale questione puo essere sollevata di ufficio dalla Corte di Cassazione, ai sensi degli artt 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n 1 e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n 87.*
Il giudicato interno sulla giurisdizione, in quanto preclusivo dell'esame di ogni questione in proposito, non implica alcuna statuizione sulla giurisdizione medesima e, quindi, puo essere rilevato anche da una Sezione semplice della suprema Corte. ( Conf 1063/80, mass n 404541).*
Nel sistema della legge regionale siciliana 1 ottobre 1956 n 54, sulla disciplina della coltivazione e ricerca di sostanze minerali nella regione, nell'ipotesi di legittima adozione di un provvedimento di 'smobilitazione' della miniera, postulante l'esaurimento del giacimento, o di revoca della concessione, non si configurano in capo al concessionario se non diritti fondati su un atto legittimo (nel primo caso, diritto alla restituzione delle pertinenze minerarie od al tantundem - nel secondo caso, diritto all'equivalente del valore degli impianti ed opere utili e ad una congrua indennita, ex art 47 della legge citata) e che, pertanto, non possono profilarsi come componenti di un risarcimento del danno per atto illecito.*
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile sez. Lavoro: Sentenza n. 10045 del 15/11/1996Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/1981, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1981 |
Testo completo
Non puo considerarsi inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione che presupponga la dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma, ove la parte trascuri di proporre la questione di costituzionalita, poiche tale questione puo essere sollevata di ufficio dalla Corte di Cassazione, ai sensi degli artt 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n 1 e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n 87.*