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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 330/2023 R. G. cont., posta in decisione in data
15.03.2024
vertente tra
, con sede in Messina via Parte_1
Cianciolo Compl. (c.f. , elettivamente domiciliata in Messina Parte_2 P.IVA_1 via Università n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore Dott. , con sede in Messina Controparte_1 Persona_1
Piazza Unione Europea (c.f. ),elettivamente domiciliato in Messina via Industriale is. P.IVA_2
N. K 56 presso lo studio dell'avv. Antonino Giunta, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata con atto separato e allegato alla comparsa di costituzione Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1836/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data
3.11.2022 e pubblicata in pari data
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per parte appellante: “1) Dichiarare ammissibile il presente appello e, in totale riforma della decisione impugnata, accogliere integralmente le domande attrici formulate dalla , con il Pt_1
ricorso del 15-01-2015, per i motivi esposti nel presente atto, annullando, e/o revocando e/o dichiarando nulla l'ordinanza ingiunzione del n.215195 del 18-12-2014 e Controparte_1
notificata in pari data . 2) Riformare anche il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio di
I° grado ponendole a carico del , da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. Controparte_1
3) Condannare il appellato al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente CP_1
grado di giudizio, il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”
per il Comune appellato: “1) Rigettare, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, tutte le domande formulate dalla società ricorrente nel presente gravame, confermando la sentenza impugnata;
2) Ritenere come dovuta la somma richiesta a titolo di canone per indennità di occupazione di suolo pubblico ai fini COSAP per un totale comprensivo di sanzioni pari ad €
1.159.254,60 confermando l'atto d'ingiunzione opposto. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.01.2015, la società Parte_3
( di seguito breviter solo proponeva opposizione avverso l'ingiunzione prot. n.
[...] Pt_1
295195, emessa in data 18.12.2014, a mezzo della quale il accertata la presenza Controparte_1
su suolo pubblico degli impianti di cui agli allegati elenchi A e B in assenza di concessione , le aveva richiesto il pagamento dell' importo di euro 573.526,00 e di quello di euro 585.729,00 a titolo di canone annuo dovuto per l' occupazione di suolo pubblico in relazione, rispettivamente , agli anni
2010 e 2011. A sostegno dell'opposizione, la ricorrente invocava vizi di forma e di contenuto dell'atto ingiuntivo, difetto di motivazione dello stesso, inidoneità probatoria degli elenchi in base ai quali l'accertamento del fatto contestato era stato effettuato.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ingiunzione ed, altresì, la disapplicazione del Regolamento comunale C.O.S.A.P., in forza del quale il pagamento delle somme era stato richiesto.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente la ricostruzione del Controparte_1
ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale ed interrogatorio formale di , con Parte_1
sentenza pubblicata in data 03.11.2022, il Tribunale di Messina rigettava il ricorso, sottolineando, per quanto qui rileva, l'idoneità probatoria degli elenchi – allegati all'ingiunzione - contenenti l'indicazione degli impianti pubblicitari insistenti sul suolo pubblico e sulla scorta dei quali era stato accertato il fatto contestato.
In particolare, segnalava che detti elenchi si basavano “sulla dichiarazione effettuata dalla S.I.P.A.
a fini impositivi, senza che la eterogeneità dello scopo possa inficiarne la valenza probatoria” e, peraltro, la loro attendibilità risultava suffragata dalla sufficiente precisione del contenuto e dei dati identificativi (ubicazione, dimensione e codici CISMA) degli impianti pubblicitari facenti capo alla società ricorrente.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza del gravame e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Disposta , con provvedimento del Presidente di Sezione del 10.05.2023, la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 20.10.2023 , il nominato C.I. rinviava, sempre secondo il rito della trattazione scritta, alla data del 15.03.2024 per la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 15.03.2024, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini per il deposito degli atti conclusivi
Infine, alla scadenza di detti termini, con ordinanza del 10-11.02.2025 riservava la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza e l'altrettanto errata valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo agli elenchi, allegati all'impugnato provvedimento, contenenti l'indicazione degli impianti pubblicitari insistenti sul suolo pubblico.
In particolare, nel contestare l'idoneità probatoria dei detti elenchi, evidenzia che gli stessi non costituiscono un verbale di accertamento degli impianti pubblicitari, risultando privi di sottoscrizione, di data certa , oltre che di indimostrata provenienza e redatti in modo generico e non rispondente alla realtà.
Invero, la collocazione degli impianti risulta indicata con la sola via, senza alcun riferimento al numero civico in violazione delle norme del Codice della Strada, che, al contrario, richiedono l'esatta indicazione delle aree pubbliche occupate.
Sostiene, ancora, l'appellante che negli elenchi non risulta indicato il prezzo base da moltiplicare per lo spazio occupato, impedendo, cosi, al contribuente di procedere all'autoliquidazione dell'imposta dovuta.
Il Comune, inoltre, non si era uniformato né alla Circolare del Ministero delle Finanze del 5.02.2001 secondo cui il canone doveva essere commisurato all'effettiva occupazione né ai principi sanciti dal
Consiglio di Stato, secondo cui la Cosap non poteva in ogni caso “eccedere di oltre il 25% le tariffe stabilite ai sensi del D.lgs. 507/1993 per l'imposta sulla pubblicità”.
Aggiunge la società appellante che le misure degli impianti risultano comunque erronee, essendo state calcolate con riferimento alla dimensione degli stessi, piuttosto che all'effettiva porzione di suolo occupata e ciò in palese violazione della normativa in materia e dell'orientamento della Corte
Cassazione sul punto.
Sottolinea, altresì, l'inclusione in siffatti elenchi di impianti pubblicitari collocati sul terreno di pertinenza di altre amministrazioni o di proprietà privata, in relazione ai quali il non aveva CP_1
alcun diritto di pretendere il pagamento del canone di concessione.
Al riguardo, segnala che ben 52 impianti pubblicitari risultano collocati sulla via Panoramica, al tempo, come noto, di pertinenza della Provincia Regionale di Messina.
Contesta, inoltre, la conducenza e rilevanza dell'interrogatorio di , dato che la stessa Parte_1 non era stata in grado se quelli indicati nell'elenco fossero impianti di pertinenza della società.
Sottolinea, infine, che non vi era alcuna prova che gli elenchi allegati dal corrispondessero CP_1
a quelli, che essa società inviava annualmente al ai fini del calcolo dell'imposta. Del resto, nel corso dell'interrogatorio formale, , la stessa non aveva mai riconosciuto Parte_1 come provenienti dalla società siffatti elenchi, né il loro contenuto e l'anno di compilazione.
Rileva, infine, che, a fronte di tali contestazioni, il non aveva provato – come sarebbe stato CP_1
suo ex art. 2967 c.c.- che negli anni 2010 e 2011 gli impianti collocati da essa società sul territorio comunale , come tali soggetti alla COSAP, fossero quelli indicati negli elenchi allegati, con conseguente necessità di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, per mancanza di prova del presupposto dell'atto impositivo.
§
Osserva, in contrario, il che gli elenchi allegati all'ingiunzione erano stati redatti in base ad CP_1 autodichiarazione resa all'Ufficio Tributi del da parte del legale rappresentante Controparte_1 della ai fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità e che la stessa , in sede di Pt_1 Parte_1
interrogatorio, aveva confermato che la società comunicava al competente ufficio comunale ogni collocazione dei cartelloni entro il 31 gennaio di ogni anno .
Richiama l'art. 16 del Regolamento CONSAP, vigente all'epoca dei fatti, che, ai soli fini dell'accertamento dell'occupazione abusiva, consentiva all'amministrazione di potersi avvalere nell'attività istruttoria, oltre che dell'ausilio del Corpo della Polizia Municipale o degli atti provenienti dagli Uffici comunali mediante la formulazione di un atto conclusivo predisposto nella forma del verbale o di apposito documento, anche della richiesta redatta dall'occupante di fatto, ossia della denuncia annuale.
Evidenzia che il c.d. “codice CIMASA di affissione” , assegnato al momento del posizionamento sul territorio comunale ad ogni impianto destinato alla pubblicità e riportato in maniera ben visibile unitamente al numero di autorizzazione del cartellone pubblicitario, individua la proprietà
§
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità del capo della sentenza relativo alle spese e compensi del giudizio, che andavano posti a carico del e Controparte_1
distratti in favore del difensore della società.
§
3.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Giova immediatamente rilevare che la società appellante non ripropone più tutte le doglianze formulate in primo grado a sostegno della proposta opposizione, concentrando le proprie difese esclusivamente sull'inidoneità probatoria degli elenchi A e B allegati all'ingiunzione e sulla scorta dei quali è stato accertato il fatto contestato, ossia l'abusiva occupazione di suolo pubblico.
La censura in esame si articola in plurimi profili, alcuni dei quali, però, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante ripropone, in questa sede, sia la doglianza concernente la mancata adesione da parte del alla Circolare del Ministero delle Finanze del 5.02.2001 ed ai CP_1
principi sanciti dal Consiglio di Stato sia quella concernente la pretesa erroneità degli importi, poiché calcolati con riferimento alla dimensione degli impianti piuttosto che all'effettiva porzione di suolo occupata.
Ebbene, entrambi i detti rilievi sono stati motivatamente disattesi dal primo decidente , il quale ha, nell'ordine, ritenuto:
- che non potessero “trovare accoglimento le doglianze basate sulla statuizione del Consiglio di
Stato e sulle circolari ministeriali richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, dal momento che anche la eventuale difformità rispetto ad essere non comporterebbe l'illegittimità del Regolamento,
e, di conseguenza, non potrebbe comunque scaturirne la disapplicazione”;
- che, quanto all' asserita illegittimità dei criteri di calcolo stabiliti dal Regolamento C.O.S.A.P.,
“l'art. 63, comma 2, lett. C del d.lgs. n. 446/97 – prescrivendo la determinazione della tariffa applicabile “sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività” – ammetteva espressamente l'adozione del criterio del metro lineare ed attribuiva all'Amministrazione un ampio potere discrezionale nella relativa scelta (cfr. Cons. Giust.
Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 15 settembre 2014, n. 541);
Tale specifico percorso motivazionale non è stato contestato dall'appellante che, in proposito, si è limitato alla mera riproposizione delle questioni disattese, senza illustrare le ragioni per cui il convincimento espresso in parte qua dal primo decidente sarebbe errato e, dunque, senza formulare una parte argomentativa idonea a proporre una pertinente e specifica critica della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame.
Come reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (ex ultimis Cass. civ. n. 1341/2024). Peraltro, quanto alla censura concernente i criteri di calcolo, va osservato che dal prospetto C allegato all'atto ingiunzionale – sul quale si tornerà appresso - risulta che, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto, si è tenuto conto della proiezione di ogni impianto sul suolo pubblico.
Così delimitato l'ambito delle questioni devolute alla Corte, giova rammentare che , a mente dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 , abrogato dalla L. 160/ 2019, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua, “le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. (…)
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento (…). In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri (…) g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone ne' superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e
5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (…)”.
Sulla base di questa disposizione di legge il Messina ha emanato il Regolamento CP_1
Comunale COSAP approvato con deliberazione del C. C. n. 17/C del 31 marzo 2001 (– applicabile nella specie ratione temporis ), richiamato espressamente nell'atto ingiunzionale del dicembre 2014 che, all'art. 31, comma 3, prevedeva espressamente che alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 16 dello stesso si applicasse un'indennità pari al canone maggiorato del 30%, e, in aggiunta, una sanzione amministrativa pari all'indennità come testé determinata.
Secondo quanto disposto dall'art. 16 del detto Regolamento, l'accertamento delle occupazioni abusive nonché delle violazioni alle disposizioni del Regolamento medesimo, poteva essere effettuato mediante :1) apposito documento ovvero verbale compilato da personale appartenente : a) al Corpo della Polizia Municipale che provvederà a notificarlo al soggetto occupante;
b) al Dipartimento
Patrimonio e Demanio, che lo inoltrerà per mezzo di plico raccomandato;
2) richiesta redatta dall'occupante di fatto.
La disposizione, vigente all'epoca dei fatti, consentiva, dunque, all'Amministrazione Comunale di avvalersi, ai soli fini dell'accertamento dell'occupazione abusiva , non solo dell'attività compiuta da personale appartenente alla Polizia Municipale o ad altro organismo comunale, ma, altresì, della stessa richiesta dell'occupante di fatto, ossia di un'autodichiarazione.
Deve, ancora, aggiungersi che , se è vero che il citato Regolamento COSAP prevedeva che l'accertamento delle occupazioni abusive – salva, appunto, l'ipotesi dell'autodichiarazione dell'occupante di fatto - fosse effettuato da un pubblico ufficiale competente, tenuto a redigere apposito verbale di constatazione (sulla base del quale il Dirigente competente avrebbe poi provveduto ad irrogare l'indennità), tuttavia la mancata notifica del verbale non era sanzionata in alcun modo dal Regolamento medesimo, né – ciò che importa ancora di più - da alcuna disposizione contenuta nel D. Lgs. n. 446/1997 (che costituisce, ratione temporis, la principale e primaria fonte normativa in materia di canoni e indennità di occupazione di spazi e aree pubblici, espressamente richiamata nel provvedimento qui censurato).
Ebbene, nella specie, il Dipartimento Patrimonio e Demanio, nell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dell'abusiva occupazione di suolo pubblico negli anni 2010-2011, si è avvalsa, ai fini dell'identificazione degli impianti insistenti su suolo pubblico, degli elenchi A e B ,allegati all'atto ingiunzionale e che, secondo quanto affermato dal , erano stati redatti in conformità CP_1 con le stesse indicazioni dell'occupante di fatto .
Se, dunque, alla stregua delle argomentazioni che precedono devono ritenersi prive di pregio giuridico le doglianze dell'appellante circa la mancanza di un verbale di accertamento, neanche può sfuggire che la stessa opponente in seno ai propri atti difensivi (v. atto introduttivo pag. 4 e pag. 7 ) non solo ha ammesso ( sebbene al fine di far valere la pretesa illegittimità della duplicazione dei pagamenti richiesti ) di utilizzare impianti per i quali era soggetta al pagamento della ( sola ) imposta sulla pubblicità, ma ha pure espressamente riconosciuto che gli elenchi allegati all'ingiunzione erano proprio quelli “inviati dalla solo al fine del calcolo dell'imposta sulla pubblicità e quindi Pt_1 con finalità ed effetti diversi dalla COSAP“.
Tale emergenza comprova che gli impianti di cui agli allegati elenchi, di cui la aveva Pt_1
riconosciuto la titolarità, effettivamente insistevano su suolo pubblico, tanto che era stata la stessa società ad indicarli, sebbene ai fini del calcolo della TOSAP.
Invero, la peculiare finalità dell'invio degli elenchi da parte della non esclude che gli stessi Pt_1
impianti indicati dalla società , proprio perché insistenti su suolo comunale, tanto da essere assoggettati all'imposta sulla pubblicità , potesse essere presi in considerazioni dall'Amministrazione
Comunale ai fini del calcolo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
Come bene osservato dal nella specie, l' accertamento dell'esistenza di impianti su suolo CP_1 pubblico, si basa sull'affidamento riposto nella esattezza dell'autodichiarazione resa dalla stessa occupante, sebbene ai fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità.
Del resto, in sede di interrogatorio formale, la legale rappresentante della S.I.P.A., , Parte_1
pur dichiarando di non ricordare se gli impianti di cui agli elenchi allegati fossero ubicati nelle località in essi indicate, ha, comunque, confermato che in relazione agli impianti di cui agli elenchi in questione la società non era munita di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Va, poi, evidenziato che gli elenchi allegati all'ingiunzione di pagamento contengono l'analitica indicazione dell'ubicazione degli impianti, del numero , della superficie dell'affissione, Pt_4
così da consentire la precisa individuazione del titolare.
Destituito di fondamento è pure quel profilo di doglianza, che fa leva sulla mancata indicazione del
“prezzo base”, tale da impedire alla di procedere all'autoliquidazione. Pt_1
Ciò in quanto il prospetto allegato all'atto ingiunzionale ( allegato “C”, denominato “prospetto somme dovute “) ed in seno ad esso espressamente richiamato, oltre a determinare complessivamente gli importi dovuti per gli anni 2010 e 2011 a seconda dell'ubicazione degli impianti di cui agli allegati
“A” e B”” in zona 1 e 2, indica anche le modalità di calcolo del canone ( pari al prodotto tra proiezione x tariffa base – variabile a seconda della zona di collocazione- x 365).
Parimenti infondate si rivelano le ulteriori censure , concernenti la pretesa collocazione degli impianti su aree private o di pertinenza di altre amministrazioni.
Se è vero, infatti, che in tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale (Cass. n. CP_1 25713/2024), nella specie, il ha dimostrato che la via Panoramica – alla quale si riferiva la CP_1 contestazione della tratto compreso all'interno del centro abitato di Messina già all'epoca Parte_5
dei fatti era ricompresa nel demanio comunale.
Quanto, invece, alla pretesa collocazione di tali impianti su strade private, la Corte non può non rilevare l'estrema genericità della contestazione, priva di ogni riscontro e formulata in termini tali da precludere una puntuale controdeduzione da parte dell'ente .
Peraltro, l'eventuale natura privata dell'area di collocazione dell'impianto non escluderebbe , di per sé, la soggezione al pagamento del canone di occupazione, ove soggetta a servitù di pubblico passaggio /Cass. n. 28869/2021).
Mette conto, altresì, rilevare che la S.I.P.A., benchè formalmente invitata a presentare eventuali osservazioni, ove gli impianti di cui agli elenchi, fossero stati dismessi o ricadessero in aree private, si è ben guardata dal far pervenire all'Amministrazione scritti difensivi ed a produrre documentazione di riscontro, , limitandosi a sollevare , in sede giudiziaria, una contestazione generica e priva di ogni supporto probatorio.
Né a contrarie conclusioni può condurre la sentenza n. 866/21 emessa dal Tribunale di Messina a definizione di analogo giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il mancato pagamento della COSAP con riferimento ad altre annualità.
Tale pronuncia, che l'appellante richiama a sostegno dell'inidoneità probatoria degli elenchi allegati all'ingiunzione , non risulta , infatti, del tutto sovrapponibile alla fattispecie in esame.
Ciò in quanto, in quella pronuncia, il decidente ha escluso che l'elenco degli impianti prodotto dal fosse sufficiente a fondarne la pretesa creditizia anche in considerazione delle difformità CP_1 rilevate rispetto all'elenco inviato da ai fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità. Pt_1
Nel caso in esame, invece, la titolarità degli impianti di cui agli elenchi allegati all'ingiunzione è stata riconosciuta dalla stessa società in seno ai propri atti difensivi nonché dalla rappresentante legale in sede di interrogatorio
Tale emergenza probatoria ,ad avviso della Corte, ha colmato adeguatamente quella lacuna che, nel giudizio richiamato dall'appellante, aveva giustificato il diverso convincimento di quel decidente, così da sostenere la conferma della sentenza impugnata in questa sede
§
L'appello va, pertanto rigettato. Quanto alle spese, ritiene la Corte che proprio il contrasto tra decisioni che si sono susseguite nel rapporto tra le medesime parti, sebbene in relazione ad annualità diverse, ne giustifichi la compensazione nella misura di 1/3 con condanna di parte appellante alla rifusione della residua quota.
Essa va liquidata come da dispositivo ,avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Ritiene la Corte che la non particolare complessità delle questioni trattate giustifichi l'applicazione di parametri prossimi ai minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 330/23
R.G. sull'appello proposto da Parte_6
avverso la sentenza n. 1836/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 3.11.2022 e pubblicata in pari data , così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna parte appellante al pagamento, in favore del della residua Controparte_1 quota, che liquida in complessivi € 12.667,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio;
€
2.000,00 per quella introduttiva;
€ 3.800,00 per quella di trattazione ed € 3.867.00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso nella camera di consiglio in data 28.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 330/2023 R. G. cont., posta in decisione in data
15.03.2024
vertente tra
, con sede in Messina via Parte_1
Cianciolo Compl. (c.f. , elettivamente domiciliata in Messina Parte_2 P.IVA_1 via Università n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore Dott. , con sede in Messina Controparte_1 Persona_1
Piazza Unione Europea (c.f. ),elettivamente domiciliato in Messina via Industriale is. P.IVA_2
N. K 56 presso lo studio dell'avv. Antonino Giunta, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata con atto separato e allegato alla comparsa di costituzione Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1836/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data
3.11.2022 e pubblicata in pari data
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per parte appellante: “1) Dichiarare ammissibile il presente appello e, in totale riforma della decisione impugnata, accogliere integralmente le domande attrici formulate dalla , con il Pt_1
ricorso del 15-01-2015, per i motivi esposti nel presente atto, annullando, e/o revocando e/o dichiarando nulla l'ordinanza ingiunzione del n.215195 del 18-12-2014 e Controparte_1
notificata in pari data . 2) Riformare anche il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio di
I° grado ponendole a carico del , da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. Controparte_1
3) Condannare il appellato al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente CP_1
grado di giudizio, il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”
per il Comune appellato: “1) Rigettare, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, tutte le domande formulate dalla società ricorrente nel presente gravame, confermando la sentenza impugnata;
2) Ritenere come dovuta la somma richiesta a titolo di canone per indennità di occupazione di suolo pubblico ai fini COSAP per un totale comprensivo di sanzioni pari ad €
1.159.254,60 confermando l'atto d'ingiunzione opposto. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.01.2015, la società Parte_3
( di seguito breviter solo proponeva opposizione avverso l'ingiunzione prot. n.
[...] Pt_1
295195, emessa in data 18.12.2014, a mezzo della quale il accertata la presenza Controparte_1
su suolo pubblico degli impianti di cui agli allegati elenchi A e B in assenza di concessione , le aveva richiesto il pagamento dell' importo di euro 573.526,00 e di quello di euro 585.729,00 a titolo di canone annuo dovuto per l' occupazione di suolo pubblico in relazione, rispettivamente , agli anni
2010 e 2011. A sostegno dell'opposizione, la ricorrente invocava vizi di forma e di contenuto dell'atto ingiuntivo, difetto di motivazione dello stesso, inidoneità probatoria degli elenchi in base ai quali l'accertamento del fatto contestato era stato effettuato.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ingiunzione ed, altresì, la disapplicazione del Regolamento comunale C.O.S.A.P., in forza del quale il pagamento delle somme era stato richiesto.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente la ricostruzione del Controparte_1
ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale ed interrogatorio formale di , con Parte_1
sentenza pubblicata in data 03.11.2022, il Tribunale di Messina rigettava il ricorso, sottolineando, per quanto qui rileva, l'idoneità probatoria degli elenchi – allegati all'ingiunzione - contenenti l'indicazione degli impianti pubblicitari insistenti sul suolo pubblico e sulla scorta dei quali era stato accertato il fatto contestato.
In particolare, segnalava che detti elenchi si basavano “sulla dichiarazione effettuata dalla S.I.P.A.
a fini impositivi, senza che la eterogeneità dello scopo possa inficiarne la valenza probatoria” e, peraltro, la loro attendibilità risultava suffragata dalla sufficiente precisione del contenuto e dei dati identificativi (ubicazione, dimensione e codici CISMA) degli impianti pubblicitari facenti capo alla società ricorrente.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza del gravame e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Disposta , con provvedimento del Presidente di Sezione del 10.05.2023, la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 20.10.2023 , il nominato C.I. rinviava, sempre secondo il rito della trattazione scritta, alla data del 15.03.2024 per la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 15.03.2024, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini per il deposito degli atti conclusivi
Infine, alla scadenza di detti termini, con ordinanza del 10-11.02.2025 riservava la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza e l'altrettanto errata valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo agli elenchi, allegati all'impugnato provvedimento, contenenti l'indicazione degli impianti pubblicitari insistenti sul suolo pubblico.
In particolare, nel contestare l'idoneità probatoria dei detti elenchi, evidenzia che gli stessi non costituiscono un verbale di accertamento degli impianti pubblicitari, risultando privi di sottoscrizione, di data certa , oltre che di indimostrata provenienza e redatti in modo generico e non rispondente alla realtà.
Invero, la collocazione degli impianti risulta indicata con la sola via, senza alcun riferimento al numero civico in violazione delle norme del Codice della Strada, che, al contrario, richiedono l'esatta indicazione delle aree pubbliche occupate.
Sostiene, ancora, l'appellante che negli elenchi non risulta indicato il prezzo base da moltiplicare per lo spazio occupato, impedendo, cosi, al contribuente di procedere all'autoliquidazione dell'imposta dovuta.
Il Comune, inoltre, non si era uniformato né alla Circolare del Ministero delle Finanze del 5.02.2001 secondo cui il canone doveva essere commisurato all'effettiva occupazione né ai principi sanciti dal
Consiglio di Stato, secondo cui la Cosap non poteva in ogni caso “eccedere di oltre il 25% le tariffe stabilite ai sensi del D.lgs. 507/1993 per l'imposta sulla pubblicità”.
Aggiunge la società appellante che le misure degli impianti risultano comunque erronee, essendo state calcolate con riferimento alla dimensione degli stessi, piuttosto che all'effettiva porzione di suolo occupata e ciò in palese violazione della normativa in materia e dell'orientamento della Corte
Cassazione sul punto.
Sottolinea, altresì, l'inclusione in siffatti elenchi di impianti pubblicitari collocati sul terreno di pertinenza di altre amministrazioni o di proprietà privata, in relazione ai quali il non aveva CP_1
alcun diritto di pretendere il pagamento del canone di concessione.
Al riguardo, segnala che ben 52 impianti pubblicitari risultano collocati sulla via Panoramica, al tempo, come noto, di pertinenza della Provincia Regionale di Messina.
Contesta, inoltre, la conducenza e rilevanza dell'interrogatorio di , dato che la stessa Parte_1 non era stata in grado se quelli indicati nell'elenco fossero impianti di pertinenza della società.
Sottolinea, infine, che non vi era alcuna prova che gli elenchi allegati dal corrispondessero CP_1
a quelli, che essa società inviava annualmente al ai fini del calcolo dell'imposta. Del resto, nel corso dell'interrogatorio formale, , la stessa non aveva mai riconosciuto Parte_1 come provenienti dalla società siffatti elenchi, né il loro contenuto e l'anno di compilazione.
Rileva, infine, che, a fronte di tali contestazioni, il non aveva provato – come sarebbe stato CP_1
suo ex art. 2967 c.c.- che negli anni 2010 e 2011 gli impianti collocati da essa società sul territorio comunale , come tali soggetti alla COSAP, fossero quelli indicati negli elenchi allegati, con conseguente necessità di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, per mancanza di prova del presupposto dell'atto impositivo.
§
Osserva, in contrario, il che gli elenchi allegati all'ingiunzione erano stati redatti in base ad CP_1 autodichiarazione resa all'Ufficio Tributi del da parte del legale rappresentante Controparte_1 della ai fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità e che la stessa , in sede di Pt_1 Parte_1
interrogatorio, aveva confermato che la società comunicava al competente ufficio comunale ogni collocazione dei cartelloni entro il 31 gennaio di ogni anno .
Richiama l'art. 16 del Regolamento CONSAP, vigente all'epoca dei fatti, che, ai soli fini dell'accertamento dell'occupazione abusiva, consentiva all'amministrazione di potersi avvalere nell'attività istruttoria, oltre che dell'ausilio del Corpo della Polizia Municipale o degli atti provenienti dagli Uffici comunali mediante la formulazione di un atto conclusivo predisposto nella forma del verbale o di apposito documento, anche della richiesta redatta dall'occupante di fatto, ossia della denuncia annuale.
Evidenzia che il c.d. “codice CIMASA di affissione” , assegnato al momento del posizionamento sul territorio comunale ad ogni impianto destinato alla pubblicità e riportato in maniera ben visibile unitamente al numero di autorizzazione del cartellone pubblicitario, individua la proprietà
§
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità del capo della sentenza relativo alle spese e compensi del giudizio, che andavano posti a carico del e Controparte_1
distratti in favore del difensore della società.
§
3.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Giova immediatamente rilevare che la società appellante non ripropone più tutte le doglianze formulate in primo grado a sostegno della proposta opposizione, concentrando le proprie difese esclusivamente sull'inidoneità probatoria degli elenchi A e B allegati all'ingiunzione e sulla scorta dei quali è stato accertato il fatto contestato, ossia l'abusiva occupazione di suolo pubblico.
La censura in esame si articola in plurimi profili, alcuni dei quali, però, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante ripropone, in questa sede, sia la doglianza concernente la mancata adesione da parte del alla Circolare del Ministero delle Finanze del 5.02.2001 ed ai CP_1
principi sanciti dal Consiglio di Stato sia quella concernente la pretesa erroneità degli importi, poiché calcolati con riferimento alla dimensione degli impianti piuttosto che all'effettiva porzione di suolo occupata.
Ebbene, entrambi i detti rilievi sono stati motivatamente disattesi dal primo decidente , il quale ha, nell'ordine, ritenuto:
- che non potessero “trovare accoglimento le doglianze basate sulla statuizione del Consiglio di
Stato e sulle circolari ministeriali richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, dal momento che anche la eventuale difformità rispetto ad essere non comporterebbe l'illegittimità del Regolamento,
e, di conseguenza, non potrebbe comunque scaturirne la disapplicazione”;
- che, quanto all' asserita illegittimità dei criteri di calcolo stabiliti dal Regolamento C.O.S.A.P.,
“l'art. 63, comma 2, lett. C del d.lgs. n. 446/97 – prescrivendo la determinazione della tariffa applicabile “sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività” – ammetteva espressamente l'adozione del criterio del metro lineare ed attribuiva all'Amministrazione un ampio potere discrezionale nella relativa scelta (cfr. Cons. Giust.
Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 15 settembre 2014, n. 541);
Tale specifico percorso motivazionale non è stato contestato dall'appellante che, in proposito, si è limitato alla mera riproposizione delle questioni disattese, senza illustrare le ragioni per cui il convincimento espresso in parte qua dal primo decidente sarebbe errato e, dunque, senza formulare una parte argomentativa idonea a proporre una pertinente e specifica critica della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame.
Come reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (ex ultimis Cass. civ. n. 1341/2024). Peraltro, quanto alla censura concernente i criteri di calcolo, va osservato che dal prospetto C allegato all'atto ingiunzionale – sul quale si tornerà appresso - risulta che, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto, si è tenuto conto della proiezione di ogni impianto sul suolo pubblico.
Così delimitato l'ambito delle questioni devolute alla Corte, giova rammentare che , a mente dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 , abrogato dalla L. 160/ 2019, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua, “le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo
52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. (…)
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento (…). In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri (…) g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone ne' superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e
5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (…)”.
Sulla base di questa disposizione di legge il Messina ha emanato il Regolamento CP_1
Comunale COSAP approvato con deliberazione del C. C. n. 17/C del 31 marzo 2001 (– applicabile nella specie ratione temporis ), richiamato espressamente nell'atto ingiunzionale del dicembre 2014 che, all'art. 31, comma 3, prevedeva espressamente che alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 16 dello stesso si applicasse un'indennità pari al canone maggiorato del 30%, e, in aggiunta, una sanzione amministrativa pari all'indennità come testé determinata.
Secondo quanto disposto dall'art. 16 del detto Regolamento, l'accertamento delle occupazioni abusive nonché delle violazioni alle disposizioni del Regolamento medesimo, poteva essere effettuato mediante :1) apposito documento ovvero verbale compilato da personale appartenente : a) al Corpo della Polizia Municipale che provvederà a notificarlo al soggetto occupante;
b) al Dipartimento
Patrimonio e Demanio, che lo inoltrerà per mezzo di plico raccomandato;
2) richiesta redatta dall'occupante di fatto.
La disposizione, vigente all'epoca dei fatti, consentiva, dunque, all'Amministrazione Comunale di avvalersi, ai soli fini dell'accertamento dell'occupazione abusiva , non solo dell'attività compiuta da personale appartenente alla Polizia Municipale o ad altro organismo comunale, ma, altresì, della stessa richiesta dell'occupante di fatto, ossia di un'autodichiarazione.
Deve, ancora, aggiungersi che , se è vero che il citato Regolamento COSAP prevedeva che l'accertamento delle occupazioni abusive – salva, appunto, l'ipotesi dell'autodichiarazione dell'occupante di fatto - fosse effettuato da un pubblico ufficiale competente, tenuto a redigere apposito verbale di constatazione (sulla base del quale il Dirigente competente avrebbe poi provveduto ad irrogare l'indennità), tuttavia la mancata notifica del verbale non era sanzionata in alcun modo dal Regolamento medesimo, né – ciò che importa ancora di più - da alcuna disposizione contenuta nel D. Lgs. n. 446/1997 (che costituisce, ratione temporis, la principale e primaria fonte normativa in materia di canoni e indennità di occupazione di spazi e aree pubblici, espressamente richiamata nel provvedimento qui censurato).
Ebbene, nella specie, il Dipartimento Patrimonio e Demanio, nell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dell'abusiva occupazione di suolo pubblico negli anni 2010-2011, si è avvalsa, ai fini dell'identificazione degli impianti insistenti su suolo pubblico, degli elenchi A e B ,allegati all'atto ingiunzionale e che, secondo quanto affermato dal , erano stati redatti in conformità CP_1 con le stesse indicazioni dell'occupante di fatto .
Se, dunque, alla stregua delle argomentazioni che precedono devono ritenersi prive di pregio giuridico le doglianze dell'appellante circa la mancanza di un verbale di accertamento, neanche può sfuggire che la stessa opponente in seno ai propri atti difensivi (v. atto introduttivo pag. 4 e pag. 7 ) non solo ha ammesso ( sebbene al fine di far valere la pretesa illegittimità della duplicazione dei pagamenti richiesti ) di utilizzare impianti per i quali era soggetta al pagamento della ( sola ) imposta sulla pubblicità, ma ha pure espressamente riconosciuto che gli elenchi allegati all'ingiunzione erano proprio quelli “inviati dalla solo al fine del calcolo dell'imposta sulla pubblicità e quindi Pt_1 con finalità ed effetti diversi dalla COSAP“.
Tale emergenza comprova che gli impianti di cui agli allegati elenchi, di cui la aveva Pt_1
riconosciuto la titolarità, effettivamente insistevano su suolo pubblico, tanto che era stata la stessa società ad indicarli, sebbene ai fini del calcolo della TOSAP.
Invero, la peculiare finalità dell'invio degli elenchi da parte della non esclude che gli stessi Pt_1
impianti indicati dalla società , proprio perché insistenti su suolo comunale, tanto da essere assoggettati all'imposta sulla pubblicità , potesse essere presi in considerazioni dall'Amministrazione
Comunale ai fini del calcolo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
Come bene osservato dal nella specie, l' accertamento dell'esistenza di impianti su suolo CP_1 pubblico, si basa sull'affidamento riposto nella esattezza dell'autodichiarazione resa dalla stessa occupante, sebbene ai fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità.
Del resto, in sede di interrogatorio formale, la legale rappresentante della S.I.P.A., , Parte_1
pur dichiarando di non ricordare se gli impianti di cui agli elenchi allegati fossero ubicati nelle località in essi indicate, ha, comunque, confermato che in relazione agli impianti di cui agli elenchi in questione la società non era munita di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Va, poi, evidenziato che gli elenchi allegati all'ingiunzione di pagamento contengono l'analitica indicazione dell'ubicazione degli impianti, del numero , della superficie dell'affissione, Pt_4
così da consentire la precisa individuazione del titolare.
Destituito di fondamento è pure quel profilo di doglianza, che fa leva sulla mancata indicazione del
“prezzo base”, tale da impedire alla di procedere all'autoliquidazione. Pt_1
Ciò in quanto il prospetto allegato all'atto ingiunzionale ( allegato “C”, denominato “prospetto somme dovute “) ed in seno ad esso espressamente richiamato, oltre a determinare complessivamente gli importi dovuti per gli anni 2010 e 2011 a seconda dell'ubicazione degli impianti di cui agli allegati
“A” e B”” in zona 1 e 2, indica anche le modalità di calcolo del canone ( pari al prodotto tra proiezione x tariffa base – variabile a seconda della zona di collocazione- x 365).
Parimenti infondate si rivelano le ulteriori censure , concernenti la pretesa collocazione degli impianti su aree private o di pertinenza di altre amministrazioni.
Se è vero, infatti, che in tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale (Cass. n. CP_1 25713/2024), nella specie, il ha dimostrato che la via Panoramica – alla quale si riferiva la CP_1 contestazione della tratto compreso all'interno del centro abitato di Messina già all'epoca Parte_5
dei fatti era ricompresa nel demanio comunale.
Quanto, invece, alla pretesa collocazione di tali impianti su strade private, la Corte non può non rilevare l'estrema genericità della contestazione, priva di ogni riscontro e formulata in termini tali da precludere una puntuale controdeduzione da parte dell'ente .
Peraltro, l'eventuale natura privata dell'area di collocazione dell'impianto non escluderebbe , di per sé, la soggezione al pagamento del canone di occupazione, ove soggetta a servitù di pubblico passaggio /Cass. n. 28869/2021).
Mette conto, altresì, rilevare che la S.I.P.A., benchè formalmente invitata a presentare eventuali osservazioni, ove gli impianti di cui agli elenchi, fossero stati dismessi o ricadessero in aree private, si è ben guardata dal far pervenire all'Amministrazione scritti difensivi ed a produrre documentazione di riscontro, , limitandosi a sollevare , in sede giudiziaria, una contestazione generica e priva di ogni supporto probatorio.
Né a contrarie conclusioni può condurre la sentenza n. 866/21 emessa dal Tribunale di Messina a definizione di analogo giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il mancato pagamento della COSAP con riferimento ad altre annualità.
Tale pronuncia, che l'appellante richiama a sostegno dell'inidoneità probatoria degli elenchi allegati all'ingiunzione , non risulta , infatti, del tutto sovrapponibile alla fattispecie in esame.
Ciò in quanto, in quella pronuncia, il decidente ha escluso che l'elenco degli impianti prodotto dal fosse sufficiente a fondarne la pretesa creditizia anche in considerazione delle difformità CP_1 rilevate rispetto all'elenco inviato da ai fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità. Pt_1
Nel caso in esame, invece, la titolarità degli impianti di cui agli elenchi allegati all'ingiunzione è stata riconosciuta dalla stessa società in seno ai propri atti difensivi nonché dalla rappresentante legale in sede di interrogatorio
Tale emergenza probatoria ,ad avviso della Corte, ha colmato adeguatamente quella lacuna che, nel giudizio richiamato dall'appellante, aveva giustificato il diverso convincimento di quel decidente, così da sostenere la conferma della sentenza impugnata in questa sede
§
L'appello va, pertanto rigettato. Quanto alle spese, ritiene la Corte che proprio il contrasto tra decisioni che si sono susseguite nel rapporto tra le medesime parti, sebbene in relazione ad annualità diverse, ne giustifichi la compensazione nella misura di 1/3 con condanna di parte appellante alla rifusione della residua quota.
Essa va liquidata come da dispositivo ,avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass.
8561/2023).
Ritiene la Corte che la non particolare complessità delle questioni trattate giustifichi l'applicazione di parametri prossimi ai minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 330/23
R.G. sull'appello proposto da Parte_6
avverso la sentenza n. 1836/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 3.11.2022 e pubblicata in pari data , così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese di questo grado di giudizio e, per l'effetto, condanna parte appellante al pagamento, in favore del della residua Controparte_1 quota, che liquida in complessivi € 12.667,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio;
€
2.000,00 per quella introduttiva;
€ 3.800,00 per quella di trattazione ed € 3.867.00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso nella camera di consiglio in data 28.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino