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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna Galioto Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1601/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1 P.IVA_1
BARNABA N. 30 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FAZIO MONICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FAZIO IVANO ( ) VIA SAN C.F._1
BARNABA N. 30 20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ACRI, 67 Controparte_1 P.IVA_2
88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. FERRAGINA EDOARDO, che lo rappresenta e pagina 1 di 10 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAFFEI ROSINA ( ) VIA F. C.F._2
BLUNDO, 42 80128 NAPOLI;
APPELLATO
avente ad oggetto: Factoring
sulle seguenti conclusioni.
CONCLUSIONI PER BFF BANK:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n.
9468/2022 pubblicata il 30 novembre 2022:
IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il diritto di (già Parte_2 Parte_1
, condannare il (C.F.: ), in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1 P.IVA_2
tempore – anche ai sensi di cui all'art. 2041 c.c. - al pagamento in favore di Parte_1
delle seguenti somme:
[...]
- € 19.092,86 per residua sorte capitale, alla data del 22/07/24, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 22/07/24, ad € 9.197,20 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell' atto di citazione;
- € 3.084,90 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8 (fascicolo primo grado), da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 10 - € 27.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n.
12 fatture) che alle fatture (n. 682 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle
NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 694 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 27.760,00).
In ogni caso:
con rifusione di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
L'Amministrazione comunale appellata, richiamati i precedenti scritti difensivi,
rassegna le seguenti conclusioni: “
1. in via principale e nel merito, rigettare l'atto di appello proposto Part da (già ) per tutte le motivazioni meglio esposte in atti e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata;
2. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il processo di primo grado
I.1 Come efficacemente sintetizzato dal primo giudice nella sentenza impugnata: Con atto di citazione
Part ritualmente notificato, (ora (di seguito ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio il asserendo di essere creditrice nei confronti del Controparte_1
in forza di contratti di cessione di credito intervenuti con ed CP_1 Controparte_2 CP_3
delle seguenti somme:
[...]
pagina 3 di 10 - € 706,07 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Controparte_2
- € 19.092,86 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Controparte_3
- € 2.908,84 alla data del 16/12/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.
231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
- € 4.419,20 per il mancato pagamento delle NDI;
- € 27.760,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2,
- del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
A sostegno delle indicate domande, premesso che l'attrice era cessionaria dei crediti vantati da
e da come da cessioni di credito prodotte, ha dedotto che le Controparte_2 Controparte_3 fatture erano state emesse dalle società cedenti per forniture erogate in favore dell'Ente, il quale, ricevuti i documenti fiscali e l'intimazione di pagamento, non aveva contestato né l'ammontare dei crediti, né l'erogazione della fornitura e ha aggiunto che nel dettaglio allegato erano indicate le fatture il cui ritardato pagamento aveva fatto sorgere il credito per interessi moratori ed anatocistici, con il calcolo di questi ultimi e che, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, era dovuta dal convenuto anche la somma chiesta a titolo risarcitorio stante il mancato pagamento delle n. 694 fatture, costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio e delle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Il costituitosi, ha contestato la fondatezza delle avverse domande, delle quali ha Controparte_1
chiesto il rigetto in applicazione della normativa speciale in materia di appalti e cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, eccependo, in via preliminare, il difetto di
Part legittimazione attiva di e l'inefficacia delle cessioni di credito nei propri confronti per nullità della notifica delle stesse evidenziando:
- l'inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni di credito che, ai sensi dell'art, 69 commi 1 e 3 RD
2240/1923, devono essere notificate all'Ente e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio;
- che, nel caso di specie, la notifica è avvenuta a mezzo pec ex art 3 bis L 53/1994 dall'avv. EF
OL, al di fuori dei poteri allo stesso conferiti ex lege o in forza di un incarico ricevuto nel corso di un giudizio
pagina 4 di 10 - che la notifica a mezzo pec è stata effettuata ad un indirizzo reperito da un registro (IPA) diverso da quello risultante dai pubblici elenchi che, fino al 17.7.2020, non era valido.
Nel merito, ha evidenziato l'insussistenza del credito mancando la prova di un contratto scritto di fornitura e di nulla dovere né ad , le cui fatture sono già state onorate, né ad CP_2 [...]
, difettando la prova del credito e della sua esigibilità: nella specie, ha asserito che le fatture CP_3
non risultano addebitate sul conto corrente di tesoreria, nonostante fossero domiciliate e che inadempiente è il fornitore, che non ha provveduto all'addebito delle somme in c/c, trattandosi di
“utenze domiciliate”.
Ha contestato la debenza di interessi moratori, non avendo parte attrice prodotto idonea documentazione comprovante la pretesa azionata e, in ogni caso, una fattura (NDI n. 90001509/2018)
è irricevibile in quanto data di emissione e di scadenza coincidono, e altre due fatture (n.
90003956/2018 e 90008943/2018) per interessi moratori sono già state pagate. Ha evidenziato inoltre come la decorrenza degli interessi di mora decorre dal trentesimo giorno dal ricevimento della fattura.
Ha contestato infine il risarcimento del danno, rilevando la pretestuosità della domanda svolta, in quanto l'art 6 L. 231/2002 prevede un rimborso forfettario per il ristoro dei costi effettivamente sostenuti per il recupero delle somme, da intendersi unico per tutte le fatture.
I.2 All'esito del giudizio, nel corso del quale le parti hanno dato dell'avvenuta estinzione per pagamento del credito ceduto da il Tribunale ha rigettato tutte le domande Controparte_2
attoree. Ha così, sempre in sintesi, motivato:
Part
-ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a sia sotto il profilo dell'assenza di accettazione della cessione da parte del (ritenendo applicabile anche ai Comuni CP_1
la disciplina della cessione dei crediti verso la PA di cui all'art. 9, all. E, L. 2248/1965 ) che dell'invalida notifica via pec della cessione medesima (sia perché EF OL in assenza di apposita procura speciale, sia perché effettuata presso un indirizzo del Comune non risultante da
“pubblici elenchi”);
-ha infine, in aggiunta, affermato: “Pur dando atto le parti della sussistenza del rapporto contrattuale, non risulta prodotto agli atti di causa il contratto sottoscritto tra la società elettrica ed il CP_1
l'ordine diretto di acquisto tramite portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(acquistinrete.it), depositato solo con la memoria n. 2 da parte attrice, è privo di sottoscrizione;
tale
pagina 5 di 10 documento non è il contratto, tanto che nelle fatture di cui si chiede il pagamento non vi è riferimento alcuno ad esso, ma ad altri accordi.”.
II. L'appello
II.1. Avverso al suddetta decisione ha proposto appello , sulla scorta di tre motivi come di Pt_2
seguito rubricati e che si provvede a riassumere:
1) - Efficacia della cessione del credito – violazione degli artt. 1260 e ss. c.c. e art. 106, co. 13, D. Lgs.
50/2016 – violazione dell'art. 2697 c.c..
Con questo motivo la appellante denuncia erroneità della sentenza, innanzitutto, per aver ritenuto l'inefficacia della cessione del credito in assenza di accettazione del in quanto ente locale, in CP_1 tesi sottratto all'applicabilità dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 che, derogando al generale principio della libera cedibilità dei crediti, deve essere considerata una disposizione eccezionale da applicare in modo restrittivo. Allo stesso modo, per l'appellante, l'art. 69 del citato
Regio Decreto, che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della
P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge, è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse. Inoltre ancora, stante che la normativa sul divieto di cessione dei crediti verso la PA si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, ad avviso dell'appellante avrebbe dovuto considerarsi che “la fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione, in termini monetari, dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente”.
Infine, l'art. 106, Co. 13 del d.lgs. 50/2016 (che ha sostituito il precedente art. 117, d.lgs. 163/2006) stabilisce che "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”, rifiuto mai comunicato dal di CP_1 CP_1
2) – Efficacia della notifica a mezzo difensore ex lege 53/94.
pagina 6 di 10 Premettendo che principio generale è che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera, con questo motivo la appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la notifica effettuata dall'Avv. OL, dato che: la notifica era stata eseguita da un legale autorizzato ad effettuare le notifiche in proprio dal Consiglio dell'Ordine ai sensi della L. 53 del 1994; non era necessaria alcuna procura speciale, come ritenuto dal Tribunale, ma era sufficiente la procura generale alle liti;
l'atto di cessione era stato notificato all'indirizzo pec indicato dal nella propria carta CP_1
intestata e le comunicazioni inviate dal Comune dal predetto indirizzo confermavano ulteriormente l'effettivo utilizzo di quell'indirizzo, restando irrilevante che il medesimo non comparisse nei pubblici elenchi.
3) – Violazione disposto ex art 101 c.p.c. e 2041 c.c.
Con questo motivo la appellante si duole del fatto che il Tribunale, avendo a suo dire rilevato d'ufficio la mancata conclusione per iscritto del contratto di somministrazione, non abbia concesso il termine previsto dall'art. 101 c.p.c., comma II, in modo da consentire alla appellante di introdurre la domanda ex art. 2041 c.c..
II.2 Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
348bis c.p.c.- Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e domandato la conferma della sentenza impugnata.
II.3. All'udienza del 19.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., previo deposito delle conclusioni scritte e degli atti difensivi conclusionali nei termini a suo tempo assegnati. In pari data la causa è stata quindi discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. L'appello è infondato e quindi insuscettibile di accoglimento sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della
pagina 7 di 10 coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
III.2. E' possibile, infatti, partire con la disamina del terzo motivo di appello, la cui infondatezza assorbe ogni altro motivo e di per sé induce alla conferma della sentenza impugnata.
L'appellante sostiene, dolendosene, che il Tribunale abbia rilevato d'ufficio la nullità del contratto di somministrazione per carenza del requisito di forma scritta, senza di seguito sottoporre la questione alle parti così come previsto dall'art. 101 c.p.c.. In ragione di tale errore del Tribunale, l'appellante medesima sarebbe stata privata della possibilità di proporre domanda ex art. 2041 c.c..
Ebbene, come in proposito rimarcato dal la nullità del contratto per carenza del requisito di CP_1 forma non è stata affatto rilevata d'ufficio dal Tribunale, senza che sul punto si sia potuto sviluppare il contraddittorio, atteso che l'Ente convenuto in giudizio aveva rilevato quella carenza sin dalla sua costituzione in giudizio (pag. 5 della comparsa “…difetta la prova di un contratto scritto di fornitura e, pertanto solo per questo motivo non può sussistere alcun diritto di credito in favore di controparte…”), così mettendo l'attrice nella posizione di proporre domanda subordinata ex art. 2401
c.c. con la memoria n. 1 ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (sul punto, cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
22404/2018).
In seguito, il ha ribadito l'argomento difensivo, nella nota conclusionale depositata il CP_1
03.11.2022 (“….la pattuizione deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente nei confronti dei terzi;
sotto il profilo oggettivo, invece, il contratto deve tradursi in un documento recante la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso dovuto (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234). In siffatto contesto, deve, da un canto, escludersi la possibilità di concludere contratti mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato secondo il modello di cui all'art. 1327 c.c. (Cass. 12492/2001) e, dall'alto, osservarsi che la mancata sottoscrizione del contratto, essendo sanzionata a pena di nullità, implica l'insanabilità dell'atto, anche in caso di successiva ratifica o di comportamenti concludenti, quale la semplice esecuzione delle prestazioni previste nel contratto (cfr. Cass. 1999/9682). Ne segue che, in mancanza di contratto di fornitura controparte non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante e, pertanto, la domanda non potrà che esser rigettata.”).
pagina 8 di 10 Posta dunque la totale infondatezza della censura che costituisce oggetto del motivo di appello, la Corte osserva che il rilievo del Tribunale, in ordine all'invalida conclusione del contratto di somministrazione, sulla scorta della documentazione in atti risulta corretto.
Non è ovviamente in discussione, ma giova comunque ricordare, che i rapporti con la P.A. richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta ad substantiam, ai sensi del R.D. 18.11.1923 n. 2440,
“strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino
e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.
(Cass. 1606/2007; 1702/2006; 14524/2002)” (Cass. Civ. n. 9219/2014).
L'odierna appellata ha prodotto, con riferimento al rapporto intercorso con il solo Controparte_3
doc. 18, consistente in un ordinativo inserito sul portale della Pubblica Amministrazione
“acquistinretepa.it”, privo di sottoscrizione, che in questo caso avrebbe dovuto essere apposta mediante firma digitale da parte del soggetto dotato nei necessari poteri. Lo stesso modulo dell'ordinativo contiene l'esplicita avvertenza in calce “QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO
DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE”.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha concluso sotto questo profilo, all'evidenza dirimente rispetto ad ogni altro, per l'insussistenza del diritto di credito vantato in giudizio da Pt_2
L'appello va dunque respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata che si sono dichiarati antistatari.
Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9468/22 pubblicata il 30.11.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del appellato, liquidate CP_1 in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore dei difensori Avv.ti Edoardo Ferragina e Rosina Maffei.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Marianna Galioto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna Galioto Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1601/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN Parte_1 P.IVA_1
BARNABA N. 30 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FAZIO MONICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FAZIO IVANO ( ) VIA SAN C.F._1
BARNABA N. 30 20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ACRI, 67 Controparte_1 P.IVA_2
88100 CATANZARO presso lo studio dell'avv. FERRAGINA EDOARDO, che lo rappresenta e pagina 1 di 10 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAFFEI ROSINA ( ) VIA F. C.F._2
BLUNDO, 42 80128 NAPOLI;
APPELLATO
avente ad oggetto: Factoring
sulle seguenti conclusioni.
CONCLUSIONI PER BFF BANK:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n.
9468/2022 pubblicata il 30 novembre 2022:
IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il diritto di (già Parte_2 Parte_1
, condannare il (C.F.: ), in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1 P.IVA_2
tempore – anche ai sensi di cui all'art. 2041 c.c. - al pagamento in favore di Parte_1
delle seguenti somme:
[...]
- € 19.092,86 per residua sorte capitale, alla data del 22/07/24, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 22/07/24, ad € 9.197,20 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell' atto di citazione;
- € 3.084,90 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8 (fascicolo primo grado), da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 10 - € 27.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n.
12 fatture) che alle fatture (n. 682 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle
NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 694 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 27.760,00).
In ogni caso:
con rifusione di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
L'Amministrazione comunale appellata, richiamati i precedenti scritti difensivi,
rassegna le seguenti conclusioni: “
1. in via principale e nel merito, rigettare l'atto di appello proposto Part da (già ) per tutte le motivazioni meglio esposte in atti e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata;
2. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il processo di primo grado
I.1 Come efficacemente sintetizzato dal primo giudice nella sentenza impugnata: Con atto di citazione
Part ritualmente notificato, (ora (di seguito ha Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio il asserendo di essere creditrice nei confronti del Controparte_1
in forza di contratti di cessione di credito intervenuti con ed CP_1 Controparte_2 CP_3
delle seguenti somme:
[...]
pagina 3 di 10 - € 706,07 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Controparte_2
- € 19.092,86 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da;
Controparte_3
- € 2.908,84 alla data del 16/12/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.
231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
- € 4.419,20 per il mancato pagamento delle NDI;
- € 27.760,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2,
- del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
A sostegno delle indicate domande, premesso che l'attrice era cessionaria dei crediti vantati da
e da come da cessioni di credito prodotte, ha dedotto che le Controparte_2 Controparte_3 fatture erano state emesse dalle società cedenti per forniture erogate in favore dell'Ente, il quale, ricevuti i documenti fiscali e l'intimazione di pagamento, non aveva contestato né l'ammontare dei crediti, né l'erogazione della fornitura e ha aggiunto che nel dettaglio allegato erano indicate le fatture il cui ritardato pagamento aveva fatto sorgere il credito per interessi moratori ed anatocistici, con il calcolo di questi ultimi e che, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, era dovuta dal convenuto anche la somma chiesta a titolo risarcitorio stante il mancato pagamento delle n. 694 fatture, costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio e delle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Il costituitosi, ha contestato la fondatezza delle avverse domande, delle quali ha Controparte_1
chiesto il rigetto in applicazione della normativa speciale in materia di appalti e cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, eccependo, in via preliminare, il difetto di
Part legittimazione attiva di e l'inefficacia delle cessioni di credito nei propri confronti per nullità della notifica delle stesse evidenziando:
- l'inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni di credito che, ai sensi dell'art, 69 commi 1 e 3 RD
2240/1923, devono essere notificate all'Ente e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio;
- che, nel caso di specie, la notifica è avvenuta a mezzo pec ex art 3 bis L 53/1994 dall'avv. EF
OL, al di fuori dei poteri allo stesso conferiti ex lege o in forza di un incarico ricevuto nel corso di un giudizio
pagina 4 di 10 - che la notifica a mezzo pec è stata effettuata ad un indirizzo reperito da un registro (IPA) diverso da quello risultante dai pubblici elenchi che, fino al 17.7.2020, non era valido.
Nel merito, ha evidenziato l'insussistenza del credito mancando la prova di un contratto scritto di fornitura e di nulla dovere né ad , le cui fatture sono già state onorate, né ad CP_2 [...]
, difettando la prova del credito e della sua esigibilità: nella specie, ha asserito che le fatture CP_3
non risultano addebitate sul conto corrente di tesoreria, nonostante fossero domiciliate e che inadempiente è il fornitore, che non ha provveduto all'addebito delle somme in c/c, trattandosi di
“utenze domiciliate”.
Ha contestato la debenza di interessi moratori, non avendo parte attrice prodotto idonea documentazione comprovante la pretesa azionata e, in ogni caso, una fattura (NDI n. 90001509/2018)
è irricevibile in quanto data di emissione e di scadenza coincidono, e altre due fatture (n.
90003956/2018 e 90008943/2018) per interessi moratori sono già state pagate. Ha evidenziato inoltre come la decorrenza degli interessi di mora decorre dal trentesimo giorno dal ricevimento della fattura.
Ha contestato infine il risarcimento del danno, rilevando la pretestuosità della domanda svolta, in quanto l'art 6 L. 231/2002 prevede un rimborso forfettario per il ristoro dei costi effettivamente sostenuti per il recupero delle somme, da intendersi unico per tutte le fatture.
I.2 All'esito del giudizio, nel corso del quale le parti hanno dato dell'avvenuta estinzione per pagamento del credito ceduto da il Tribunale ha rigettato tutte le domande Controparte_2
attoree. Ha così, sempre in sintesi, motivato:
Part
-ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a sia sotto il profilo dell'assenza di accettazione della cessione da parte del (ritenendo applicabile anche ai Comuni CP_1
la disciplina della cessione dei crediti verso la PA di cui all'art. 9, all. E, L. 2248/1965 ) che dell'invalida notifica via pec della cessione medesima (sia perché EF OL in assenza di apposita procura speciale, sia perché effettuata presso un indirizzo del Comune non risultante da
“pubblici elenchi”);
-ha infine, in aggiunta, affermato: “Pur dando atto le parti della sussistenza del rapporto contrattuale, non risulta prodotto agli atti di causa il contratto sottoscritto tra la società elettrica ed il CP_1
l'ordine diretto di acquisto tramite portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(acquistinrete.it), depositato solo con la memoria n. 2 da parte attrice, è privo di sottoscrizione;
tale
pagina 5 di 10 documento non è il contratto, tanto che nelle fatture di cui si chiede il pagamento non vi è riferimento alcuno ad esso, ma ad altri accordi.”.
II. L'appello
II.1. Avverso al suddetta decisione ha proposto appello , sulla scorta di tre motivi come di Pt_2
seguito rubricati e che si provvede a riassumere:
1) - Efficacia della cessione del credito – violazione degli artt. 1260 e ss. c.c. e art. 106, co. 13, D. Lgs.
50/2016 – violazione dell'art. 2697 c.c..
Con questo motivo la appellante denuncia erroneità della sentenza, innanzitutto, per aver ritenuto l'inefficacia della cessione del credito in assenza di accettazione del in quanto ente locale, in CP_1 tesi sottratto all'applicabilità dell'art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 che, derogando al generale principio della libera cedibilità dei crediti, deve essere considerata una disposizione eccezionale da applicare in modo restrittivo. Allo stesso modo, per l'appellante, l'art. 69 del citato
Regio Decreto, che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della
P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge, è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse. Inoltre ancora, stante che la normativa sul divieto di cessione dei crediti verso la PA si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, ad avviso dell'appellante avrebbe dovuto considerarsi che “la fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione, in termini monetari, dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente”.
Infine, l'art. 106, Co. 13 del d.lgs. 50/2016 (che ha sostituito il precedente art. 117, d.lgs. 163/2006) stabilisce che "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”, rifiuto mai comunicato dal di CP_1 CP_1
2) – Efficacia della notifica a mezzo difensore ex lege 53/94.
pagina 6 di 10 Premettendo che principio generale è che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera, con questo motivo la appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la notifica effettuata dall'Avv. OL, dato che: la notifica era stata eseguita da un legale autorizzato ad effettuare le notifiche in proprio dal Consiglio dell'Ordine ai sensi della L. 53 del 1994; non era necessaria alcuna procura speciale, come ritenuto dal Tribunale, ma era sufficiente la procura generale alle liti;
l'atto di cessione era stato notificato all'indirizzo pec indicato dal nella propria carta CP_1
intestata e le comunicazioni inviate dal Comune dal predetto indirizzo confermavano ulteriormente l'effettivo utilizzo di quell'indirizzo, restando irrilevante che il medesimo non comparisse nei pubblici elenchi.
3) – Violazione disposto ex art 101 c.p.c. e 2041 c.c.
Con questo motivo la appellante si duole del fatto che il Tribunale, avendo a suo dire rilevato d'ufficio la mancata conclusione per iscritto del contratto di somministrazione, non abbia concesso il termine previsto dall'art. 101 c.p.c., comma II, in modo da consentire alla appellante di introdurre la domanda ex art. 2041 c.c..
II.2 Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
348bis c.p.c.- Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e domandato la conferma della sentenza impugnata.
II.3. All'udienza del 19.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., previo deposito delle conclusioni scritte e degli atti difensivi conclusionali nei termini a suo tempo assegnati. In pari data la causa è stata quindi discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. L'appello è infondato e quindi insuscettibile di accoglimento sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della
pagina 7 di 10 coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
III.2. E' possibile, infatti, partire con la disamina del terzo motivo di appello, la cui infondatezza assorbe ogni altro motivo e di per sé induce alla conferma della sentenza impugnata.
L'appellante sostiene, dolendosene, che il Tribunale abbia rilevato d'ufficio la nullità del contratto di somministrazione per carenza del requisito di forma scritta, senza di seguito sottoporre la questione alle parti così come previsto dall'art. 101 c.p.c.. In ragione di tale errore del Tribunale, l'appellante medesima sarebbe stata privata della possibilità di proporre domanda ex art. 2041 c.c..
Ebbene, come in proposito rimarcato dal la nullità del contratto per carenza del requisito di CP_1 forma non è stata affatto rilevata d'ufficio dal Tribunale, senza che sul punto si sia potuto sviluppare il contraddittorio, atteso che l'Ente convenuto in giudizio aveva rilevato quella carenza sin dalla sua costituzione in giudizio (pag. 5 della comparsa “…difetta la prova di un contratto scritto di fornitura e, pertanto solo per questo motivo non può sussistere alcun diritto di credito in favore di controparte…”), così mettendo l'attrice nella posizione di proporre domanda subordinata ex art. 2401
c.c. con la memoria n. 1 ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (sul punto, cfr. Cass. Civ. SS.UU. n.
22404/2018).
In seguito, il ha ribadito l'argomento difensivo, nella nota conclusionale depositata il CP_1
03.11.2022 (“….la pattuizione deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente e del titolare dell'organo titolare del potere di rappresentare l'ente nei confronti dei terzi;
sotto il profilo oggettivo, invece, il contratto deve tradursi in un documento recante la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso dovuto (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234). In siffatto contesto, deve, da un canto, escludersi la possibilità di concludere contratti mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato secondo il modello di cui all'art. 1327 c.c. (Cass. 12492/2001) e, dall'alto, osservarsi che la mancata sottoscrizione del contratto, essendo sanzionata a pena di nullità, implica l'insanabilità dell'atto, anche in caso di successiva ratifica o di comportamenti concludenti, quale la semplice esecuzione delle prestazioni previste nel contratto (cfr. Cass. 1999/9682). Ne segue che, in mancanza di contratto di fornitura controparte non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante e, pertanto, la domanda non potrà che esser rigettata.”).
pagina 8 di 10 Posta dunque la totale infondatezza della censura che costituisce oggetto del motivo di appello, la Corte osserva che il rilievo del Tribunale, in ordine all'invalida conclusione del contratto di somministrazione, sulla scorta della documentazione in atti risulta corretto.
Non è ovviamente in discussione, ma giova comunque ricordare, che i rapporti con la P.A. richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta ad substantiam, ai sensi del R.D. 18.11.1923 n. 2440,
“strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino
e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.
(Cass. 1606/2007; 1702/2006; 14524/2002)” (Cass. Civ. n. 9219/2014).
L'odierna appellata ha prodotto, con riferimento al rapporto intercorso con il solo Controparte_3
doc. 18, consistente in un ordinativo inserito sul portale della Pubblica Amministrazione
“acquistinretepa.it”, privo di sottoscrizione, che in questo caso avrebbe dovuto essere apposta mediante firma digitale da parte del soggetto dotato nei necessari poteri. Lo stesso modulo dell'ordinativo contiene l'esplicita avvertenza in calce “QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO
DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE”.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha concluso sotto questo profilo, all'evidenza dirimente rispetto ad ogni altro, per l'insussistenza del diritto di credito vantato in giudizio da Pt_2
L'appello va dunque respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata che si sono dichiarati antistatari.
Va dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9468/22 pubblicata il 30.11.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del appellato, liquidate CP_1 in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore dei difensori Avv.ti Edoardo Ferragina e Rosina Maffei.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Marianna Galioto
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