Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26684/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26684/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 30/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c., vertente
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ROMANELLI GRIMALDI HEDY, c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
c.f.: elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Fabio Maria Ferrari, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- CONVENUTO
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 24 settembre 2019, il signor ha convenuto in giudizio il al fine di vedere Parte_1 Controparte_1
accolte le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto pieno del Geom. , nella qualità di Parte_1
responsabile e beneficiario del buono contributo ex L. 219/81 spettante ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del condominio del fabbricato in al Vico CP_1
Nuovo ai Librai n. 2 ad ottenere il saldo finale del contributo di cui alla legge 219/1981 per aggiornamento prezzi a tutto l'anno 2009 e per variante tecnica non sostanziale di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 76/90, così come risultanti dalla contabilità dei lavori versata agli atti e certificato dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore Tecnico
Amministrativo;
2. per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore del geom. nella predetta Parte_1
qualità, del saldo finale del contributo ex L. 219/81 dell'importo certificato e quantificato nel Certificato di LL Tecnico Amministrativo in € 69.275,91 ovvero, nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice Adito riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. Campania n. 20/03 maturati e maturandi nonché rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
A sostegno di tali conclusioni ha dedotto in fatto che:
a. i condomini del fabbricato in al Vico Nuovo ai Librai n. 2, con delibera del CP_1
04.07.2011 (Cfr. All. 1) hanno nominato il geom. , amministratore del Parte_1
Condominio in al Vico Nuovo ai Librai n. 2, C.F. nonché CP_1 P.IVA_2
responsabile della gestione del buono contributo pubblico a fondo perduto ai sensi
- 2 - della L. 219/81, già richiesto ed ottenuto in precedenza per l'esecuzione dei lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico del fabbricato condominiale gravemente danneggiato dal sisma del 1980; invero all'esito degli eventi sismici del 23
Novembre 1980 il fabbricato in al Vico Nuovo ai Librai n.2 risultò gravemente CP_1
danneggiato dal sisma, ed, all'esito dello stesso, il del predetto fabbricato CP_2
conferì incarico al proprio tecnico di fiducia Arch. per la redazione di Persona_1
un progetto di consolidamento statico e risanamento conservativo dell'edificio da sottoporre ad approvazione per l'ottenimento del contributo previsto ai sensi della legge 14 Maggio 1981 n.219 e successive modifiche, varianti ed integrazioni;
b. tale progetto, approvato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di
Napoli e Provincia nel giugno 1999, fu approvato in via tecnico - economica, con relativa previsione di spesa, dalla Commissione Tecnica Circoscrizionale del CP_1
nominata ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 219/81, giusto verbale
[...]
n.54 del 08.07.1999 per un importo complessivo di Lire 1.260.700.890 di cui Lire
1.120.048.419 ammessi a contributo e Lire 140.652.471 in accollo di spesa a carico dei condomini;
c. il in oggetto, nelle more del relativo finanziamento e del Controparte_3
conseguente rilascio di concessione edilizia, ebbe notificata dal di in CP_1 CP_1
data 01.09.2000, ingiunzione per l'esecuzione di lavori urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità a seguito della quale si rese necessario procedere con estrema urgenza alla redazione di un progetto “stralcio” per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio;
d. con delibera del 21.09.2000 l'assemblea dei condomini approvò il progetto stralcio a firma dei tecnici Arch. e Ing. ed autorizzò l'Amministratore del Persona_1 Per_2
Condominio dell'epoca a presentare istanza al tesa ad ottenere il Controparte_1
- 3 - finanziamento di un acconto sul complessivo importo riconosciuto dalla commissione
Tecnica Circoscrizionale
e. con Autorizzazione Edilizia n.2 del 15.12.2000 (Cfr. All. 2) il Controparte_1
assegnava al un contributo ex L.219/81 con Parte_2
priorità ai sensi dell'art. 22 della L. 30/1997 (in quanto fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero emanata dal Sindaco di nell'Aprile del 1983) per lavori inerenti il 1° CP_1
Stralcio Strutturale di Lire 393.945.340 (€ 203.455,80) a fronte di interventi di somma urgenza per il consolidamento statico del fabbricato finalizzati alla eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità;
f. i lavori di cui al primo stralcio strutturale ebbero inizio in data 26.02.2001 e furono ultimati in data 20.01.2003 (Cfr. All. 3 e 4);
g. a seguito delle note inviate dall'Amministrazione Condominiale al in Controparte_1
data 06.12.2006 e 31.07.2008 (Cfr. All. 5 e 6) ed, in ultimo, delle messe in mora per la concessione dello svincolo del residuo finanziamento per il completamento dei lavori del 08.11.2009 e del 18.01.2010 (Cfr. All. 7 e 8), il
[...]
, con nota prot. 340 del Controparte_4
09.02.2010 (Cfr. All. 9) attestava che “il possesso dei requisiti di priorità ex art.3 comma
2 lett. a) e b) è stato già attestato con deliberazione n.3975/00. Si è pertanto del parere che persista il diritto espresso da parte del richiedente allo svincolo della concessione del residuo contributo assegnato per i lavori di restauro del fabbricato assentiti in sede di autorizzazione originaria”;
h. a seguito della predetta nota, la Direzione Centrale VI Coordinamento Area Attività EX
del convocava con nota prot. 249 del 24.02.2010 (Cfr. All. 10) un CP_5 Controparte_1
sopralluogo in data 01.03.2010, presso il fabbricato condominiale di vico Nuovo ai Librai
n.2, alla presenza del Dirigente della II Municipalità – del Territorio e Controparte_4
Attività Economiche, del R.U.P., dell'Amministratore del Condominio, dei Direttori dei
- 4 - Lavori, al fine di verificare le condizioni del fabbricato. All'esito del sopralluogo, il responsabile della Direzione Centrale VI Coordinamento Area Attività EX CIPE del rendeva “favorevole parere sull'ipotesi di svincolo del residuo Controparte_1
contributo all'uopo statuito dalla commissione ex art. 14, previa verifica della copertura finanziaria” (Cfr. All. 11);
i. con Determinazione n. 5 del 09.03.2010 registrata il 15.03.2010 al n. 490, della
Direzione Centrale VI Coordinamento Area Attività EX CIPE, il Controparte_1
provvedeva ad impegnare la copertura finanziaria per lavori e spese e tecniche corrispondente al contributo ex art. 9 e seguenti della Legge 219/81 assegnato al
Librai, 2 nella misura di €. 500.001,24 (Cfr. All. 12); Parte_2
j. con Autorizzazione edilizia n. 2 del 27.04.2010 il assentiva alla Controparte_1
esecuzione del completamento dei lavori di consolidamento statico e restauro del fabbricato condominiale sito in in Vico Nuovo ai Librai n. 2 concedendo CP_1
contestuale finanziamento ex L.219/81 ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della L.
32/1992 (Cfr. All. 13);
k. la predetta Autorizzazione edilizia prevedeva un termine per l'inizio dei lavori entro 3 mesi ed un originario termine di ultimazione entro 24 mesi, entrambi decorrenti dal
27.05.2010, data di notifica dell'Autorizzazione Edilizia e, pertanto, l'originario termine di ultimazione era fissato entro il 27.05.2012;
l. i lavori hanno avuto inizio in data 28.05.2010, così come da “verbale di consegna delle aree di cantiere e di inizio dei lavori” in pari data e così come accertato dal R.U.P. in data
10.06.2010 e pertanto in tempo utile (Cfr. All. 14);
m. nel corso dei lavori, con formale richiesta in data 23.01.2012 PG/2012/68607 (Cfr. All.
15) formulata nei tempi di legge e successiva nota del Direttore dei Lavori del
29.02.2012 Prot. 2012/0181724 del 02.03.2012 (Cfr. All. 16), il , in CP_2
considerazione della insorgenza di oggettivi impedimenti, richiedeva al R.U.P. del
- 5 - Servizio Tecnico della II Municipalità del Comune di provvedimento di proroga CP_1
di n. 9 mesi rispetto al termine originario del 27.05.2012; con Determinazione
Dirigenziale n. 02 del 07.03.2012, veniva assegnato un maggior tempo per l'ultimazione dei lavori pari a n. 9 mesi decorrenti dal 28.05.2012 con fissazione del nuovo termine di ultimazione a tutto il 28.02.2013 (Cfr. All. 17);
n. l'ultimazione delle opere avveniva, in tempo utile, in data 14.02.2013, come attestato dalla Direzione dei Lavori con Verbale di Constatazione del 15.02.2013 (Cfr. All. 18) e, pertanto, entro i termini novati con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 02 del
07.03.2012 e fissati a tutto il 28.02.2013;
o. per i lavori in parola sono stati emessi dai Direttori dei Lavori, Arch. Persona_1
ed Ing. , n. 4 Stati di Avanzamento Lavori - ivi compreso lo Stato Persona_3
Finale degli stessi - e relativi Certificati di Pagamento, ritualmente giurati (Cfr. All. 19) ed in data 18.02.2013 è stato emesso il “Certificato di agibilità statica e di riconsegna ai proprietari” a firma dei Direttori dei Lavori (Cfr. All. 20) trasmesso al CP_1
- in uno alla ulteriore documentazione di rito (contabilità lavori allo stato finale,
[...]
fatture, verbale di ultimazione etc.) necessaria per la liquidazione del saldo finale del buono contributo - con nota prot. 2013/0143458 del 20.02.2013 (Cfr. All. 21);
p. a seguito di richieste istruttorie del pervenute con nota Controparte_1
PG/2014/520599 del 30.06.2014 (Cfr. All. 22) il trasmetteva con nota del CP_2
30.07.2014 PG/2014/636127 (Cfr. All. 23) il “Certificato di LL Tecnico
Amministrativo” a firma del Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Per_4
(Cfr. All. 24) e con nota del 22.09.2014 PG/2014/734451 il Quadro Economico
[...]
Comparativo (Cfr. All. 25);
q. in sede di definizione degli elaborati costituenti lo Stato Finale dei Lavori si è evidenziata una differenza tra l'importo del contributo assegnato (€. 500.001,24) ed il saldo finale dei lavori, dovuta ad aggiornamento prezzi come per legge a tutto il 2001
- 6 - (per il primo stralcio: + 100,359%) ed a tutto il 2009 (per il completamento +154%) e perizia di variante tecnica non sostanziale di importo compreso nei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 21, comma 3 del D.L.vo n. 76/90, così come già precedentemente rappresentato all'Amministrazione Comunale, nelle more della conduzione dei lavori, nella “relazione tecnica di assestamento del quadro economico” redatta dal Direttore dei Lavori Ing. , trasmessa al D.A.T. della Persona_3
del in data 13.03.2012 P.G./2012/0215686 ed al CP_4 Controparte_1
Coordinamento attività ex in pari data P.G. 2012/0215986 (Cfr. All. 26);
r. difatti, il Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. nel proprio atto di Persona_4
LL (Cfr. All. 24 – pag. 9), collauda e certifica che “il credito residuo del beneficiario del buono contributo pubblico ai sensi della L. 219/81, come appresso dettagliato: 1) Sui lavori di cui al Primo Stralcio resta il credito del beneficiario, nei limiti dell'importo massimo finanziabile di € 19.288,45. 2) Sui lavori di cui al Completamento resta il credito del beneficiario, nei limiti dell'importo massimo finanziabile di €
49.987,46. Secondo lo Stato Finale resta quindi il credito netto del beneficiario per quota a contributo pubblico ex L. 219/81 di € 69.275,91, al netto dell'I.V.A. che cadrà a carico del committente, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 30 luglio 1996 pubblicato sulla G. U. n° 191 del 16. Agosto 1996”;
s. nonostante i reiterati solleciti di liquidazione dello Stato Finale dei Lavori - in ultimo con note del 07.11.2013 e del 30.01.2014 (Cfr. All. 27 e 28) - il non aveva Controparte_1
provveduto a porre in essere i necessari atti amministrativi per conseguire la copertura finanziaria e la successiva liquidazione del saldo finale dei lavori.
In citazione l'attore ha, poi, diffusamente argomentato in ordine alla fondatezza della domanda attorea di riconoscimento dell'integrazione del buono contributo ex L.
219/81.
- 7 - Si è costituito il evidenziando che con determinazione dirigenziale Controparte_1
n. 23 del 9.6.2016 il Servizio Attività Tecniche della II Municipalità aveva revocato il residuo contributo già riconosciuto in favore del Parte_2
per le seguenti motivazioni:
a. in primo luogo l'importo del buono contributo destinato alla realizzazione delle finiture delle singole unità abitative era stato, invece, utilizzato per il consolidamento statico del fabbricato, tradendo così la finalità del buono contributo che mirava a rendere immediatamente fruibili le unità abitative con rientro delle famiglie sgombrate.
Conseguentemente i lavori di recupero strutturale e di restauro non erano stati ultimati nel termine stabilito;
inoltre dai controlli effettuati erano risultati notevolmente ridimensionati gli importi dei lavori non strutturali relativi alle parti condominiali e totalmente assenti tutti i riferimenti ai lavori impiantistici e di finitura interna degli alloggi;
b. in secondo luogo il Condominio beneficiario non aveva corrisposto alcun canone di occupazione di suolo pubblico per tutta la durata dei lavori.
A sostegno delle proprie difese ha, in particolare, richiamato la relazione della
Direzione della II Municipalità, prot. 2019/935653 del 19.11.2019.
Ammessa ed espletata ctu affidata all'Ing. la causa, all'esito Persona_5
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 settembre 2024, è stata riservata in decisione con concessione dei termini per scritti conclusionali.
****
La valutazione di fondatezza della domanda attorea va operata alla stregua delle conclusioni rassegnate dal ctu nominato in corso di causa, Ing. a cui è Persona_5
stato affidato l'incarico di analizzare la sussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento del pagamento del residuo credito vantato, pari ad euro 69.275,91, quale emergente dall'atto di LL (cfr. allegato 24 di parte attrice).
- 8 - Il ctu (cfr. pagg. 5 e ss. dell'elaborato peritale) ha preliminarmente operato una puntuale ricostruzione degli avvenimenti di causa, ricostruzione a cui può farsi puntuale rinvio.
La relazione prosegue, poi, con l'individuazione della cornice normativa in cui si inserisce la valutazione affidata al consulente (cfr. pagg. 8 e ss. della ctu) ovvero:
✓ Legge n. 219/81 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;
✓ Legge Regionale n.20/03 - Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli Controparte_6
eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981;
✓ Decreto Legislativo n.76/90 – Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre CP_6
1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
Il ctu, dopo aver delineato detta cornice ed individuato le norme rilevanti nel caso di specie, afferma che “sussistono i presupposti di legge affinchè l'attore ottenga il pagamento del residuo credito vantato, pari ad 69.275,91 €, quale emergente dall'atto di collaudo versato in atti”.
Queste sono le motivazioni su cui il consulente fonda la predetta conclusione: “Il fabbricato condominiale sito in al vico Nuovo ai Librai, 2 venne fortemente CP_1
danneggiato dal sisma del 23 novembre 1988. I tecnici nominati in assemblea provvidero a redigere un progetto per il restauro ed il risanamento conservativo dell'edificio nonché un progetto strutturale richiedendone il contributo previsto ai sensi della Legge
n.219/81.
- 9 - Come emerge dalla relazione tecnica di assestamento del quadro economico a firma dell'ing. contenuta nel fascicolo telematico, il comune di Persona_3 CP_1
nelle more del relativo finanziamento e rilascio dell'autorizzazione edilizia, in data
01.09.2000 notificò al condominio un'ingiunzione per l'esecuzione dei lavori urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità.
I tecnici del condominio elaborarono un progetto denominato PRIMO STRALCIO
STRUTTURALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA che venne finanziato dall'ente comunale per 203.455,80 € (393.945.340 £) comprese le spese tecniche nelle more del reperimento delle risorse necessarie per assicurare la copertura finanziaria dell'intero contributo richiesto.
Come è possibile leggere nel certificato di collaudo la finalità del progetto era: “il raggiungimento di un consolidamento e miglioramento statico delle strutture portanti, il tutto secondo un preciso ordine di priorità dettato dalla limitatezza delle risorse finanziarie”.
All'esito dei lavori di cui sopra relativi al primo stralcio, il fabbricato a causa dell'incompletezza delle opere strutturali risultava non agibile dal punto di vista statico. Pertanto il comune di con determinazione n.5 del 09.03.2010 provvide a CP_1
svincolare la ulteriore somma di 500.001 € (aggiornato al 2007) comprensivi di spese tecniche oltre adeguamenti tariffari ecc. per il COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO STATICO del fabbricato condominiale danneggiato dal sisma e nell'adeguamento funzionale delle parti condominiali e interne alle unità abitative, nonché nella messa a decoro delle facciate. Lavori eseguiti a valle del rilascio dell'autorizzazione edilizia.
Il collaudo tecnico amministrativo indica gli importi residui dei due progetti che sommati rappresentano il contributo da stanziare e liquidare come chiesto nell'atto di citazione e cioè:
- 10 - ➢ 19.288.45 € come credito residuo sul costituito essenzialmente CP_7
da aggiornamento prezzi sino al 1999 e dal 1999 al 2001;
➢ 49.987,46 € come credito residuo sul COMPLETAMENTO DEI LAVORI per aggiornamento prezzi al 2009, realizzazione di strutture sismo resistenti a seguito di adeguamento dell'indice di sismicità da S = 9 a S = 12, perizia tecnica di variante non sostanziale di importo compreso nel 10%.
Analizziamo separatamente le due voci per stabilire se le somme richieste siano dovute rispetto al quadro normativo esistente.
Il primo importo è sicuramente dovuto in quanto si tratta di un aggiornamento prezzi da riconoscere per legge per il fatto che i lavori sono iniziati nel 2001 e la tariffa prezzi del 1982. La circostanza non è opinione del CTU, ma è richiamata dalle leggi prima citate. In particolare dall'art. 103 del Decreto Legislativo 76/90, dall'art. 3 della
Legge Regionale n.20/03, ma anche dalla Delibera dello stesso comune di del CP_1
25.07.2008 la quale così si esprime: “……..per tutti i motivi in premessa
DELIBERA………..D1) provvedere al completamento del finanziamento delle pratiche che a seguito della ripartizione effettuata risultino solo parzialmente finanziate;
D2) procedere, inoltre, al completamento del finanziamento delle pratiche oggetto di richiesta di aggiornamento dei costi………………”
Del resto l'aggiornamento dei prezzi che dà luogo all'integrazione del contributo al
2001 per complessivi 19.288.45 € si ottiene applicando alla tariffa del Provveditorato del
1982 l'incremento di cui all'aliquota prevista da apposito Decreto del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la che, riferito all'anno 2001 (anno CP_6
del rilascio dell'Autorizzazione Edilizia per il I° Stralcio Strutturale), è pari al + 100,359%
(cfr. allegato 5). Detta somma come sancito dalla Legge Regionale avrebbe dovuto essere erogata tempestivamente dopo la data di rendicontazione del primo stralcio.
- 11 - Per quanto riguarda l'ulteriore importo di 49.987,46 € come credito residuo sul completamento dei lavori ci soccorre la relazione tecnica di assestamento del quadro economico a firma dell'ing. . Persona_3
Il tecnico così si esprime alla pagina 2: “l'intero iter per l'ottenimento del finanziamento integrativo per la esecuzione dei (soli) lavori di completamento, si è articolato in un arco temporale di oltre sette anni, nel corso dei quali, il fabbricato, che al termine degli interventi strutturali di cui al I° stralcio si presentava non agibile per la mancanza dei solai intermedi, ha subito un peggioramento delle condizioni di degrado delle strutture sulle quali non si era ancora intervenuti, causa esaurimento dei fondi, nell'ambito del primo stralcio strutturale. Il peggioramento delle condizioni strutturali del fabbricato, inoltre, è stato aggravato dalla circostanza che il
[...]
, nel mese di Luglio del 2006 ha inopinatamente rimosso i ponteggi Controparte_8
sul Vico Nuovo ai Librai - precedentemente installati a cura e spese del CP_1
medesimo - e finalizzati a contrastare il pericolo di crollo della facciata prospiciente Vico
Nuovo ai Librai, stante l'assenza dei solai di interpiano del fabbricato. L'aggravamento del quadro fessurativo di alcune strutture del fabbricato, dovuta alle circostanze sopra esposte, ha inevitabilmente determinato un consequenziale aumento dei costi - rispetto a quanto previsto nel progetto originario - per interventi di consolidamento delle strutture. Tali ulteriori costi per interventi strutturali sono, comunque, contenuti nel limite del 10% delle spese originariamente previste”.
Nello stesso documento vengono esposte anche le motivazioni che hanno determinato la richiesta di integrazione del contributo concedibile. Si tratta di un incremento dei costi economici da ricondurre a circostanze ben precise e ammesse dalla legge, contrariamente a quanto ritenuto dall'ente comunale. Infatti gli incrementi sono stati così motivati:
- 12 - 1. per realizzazione di strutture sismo resistenti per adeguamento dell'indice di sismicità da S=9 a S=12 (normativamente imposto dalla Legge per l'aumento dell'indice di sismicità dell'intera area del Comune di , ammissibili ai sensi dell'art. 12 del CP_1
Decreto Legislativo 76/90 ed agli incrementi per esecuzione di demolizioni parziali giusta lettera g) art. 12 del medesimo Decreto 76/90; tali aliquote rispettivamente del 15% e del 10% di maggiorazione sono tra loro cumulabili;
2. per aggiornamento prezzi applicando alla tariffa del Provveditorato del 1982
l'incremento di cui all'aliquota prevista da apposito Decreto del CP_9
che, riferito all'anno 2009 (anno Controparte_10
del rilascio dell'Autorizzazione Edilizia per il completamento), è pari al +154% (cfr. allegato 5) come previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 76/90, dall'art. 3 della
Legge Regionale n.20/03, ma anche dalla Delibera dello stesso comune di del CP_1
25.07.2008 già citata per il primo addendo che origina il contributo;
3. per realizzazione di variante tecnica non sostanziale, contenuta entro il 10% del contributo;
incremento previsto e consentito dalla legge e segnatamente dal Decreto
Legislativo 76/90 finalizzata alla realizzazione di interventi strutturali non previsti nell'originario progetto di circa 30 anni prima”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, può affermarsi la sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per ottenere gli invocati aggiornamenti e/o integrazioni del contributo.
D'altro canto il in occasione della costituzione in giudizio, non ha Controparte_1
mai specificamente contestato la sussistenza di tali presupposti, concentrando le proprie difese esclusivamente sull'affermata legittimità della revoca del contributo contenuta nella disposizione dirigenziale n.23 del 09.06.16.
- 13 - Il ctu ha ricevuto, altresì, l'incarico di valutare la legittimità e fondatezza di detta revoca, ciò al fine di valutare l'invocata idoneità a paralizzare l'azionata pretesa di rettifica ed integrazione del contributo.
Alle pagine 13 e ss. dell'elaborato peritale il ctu si esprime sulla predetta questione nei termini che seguono: “la comparsa di costituzione e risposta e le note conclusionali dell'ente comunale ritengono fondata la revoca del contributo richiesto dalla parte attrice sulla scorta della disposizione dirigenziale n.23 del 09.06.16.
Nel corpo del documento, affinchè sia chiaro al giudicante, si chiede la revoca dell'importo di 49.987,46 € in favore del condominio di vico Nuovo ai Librai, 2. Nulla, viceversa, si eccepisce in merito al solo aggiornamento prezzi al 2001 da cui scaturisce l'importo pure richiesto dall'avv. Marco Di Pietro di 19.288.45 €. In ogni caso è opportuno riferire separatamente per le due aliquote che compongono il contributo.
ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO DI 19.288,45 € - LAVORI I STRALCIO
Questo importo è contestato nella nota comunale del 20.10.2014 ove si esprimevano perplessità sulla richiesta di svincolo del buono dopo oltre nove anni dalla data di ultimazione dei lavori anche alla luce della mancata consegna del verbale di inizio lavori, attestazione di ultimazione dei lavori, certificato di collaudo statico ed eventuale provvedimento di proroga dei tempi contrattuali.
Le perplessità vanno reiette e la somma di 19.288,45 € riconosciuta per intero per un semplice e banale motivo. Si tratta di aggiornamento prezzi relativo al progetto del primo stralcio strutturale dovuto per legge come sancito dall'art. 3 e dall'art. 103 della
Legge Regionale 20/03 e che doveva essere erogato al termine dei lavori nel 2001.
Pertanto, trattandosi di un importo dovuto per legge, nulla rileva l'eventuale mancata consegna dei documenti indicati nella nota dell'ente pubblico tra cui il collaudo.
Ma vi è di più. Per quel che attiene il predetto certificato di collaudo, a voler essere meticolosi, laddove la richiesta dell'ente comunale fosse fondata (cosa che non è perché
- 14 - si ripete trattasi di aggiornamento prezzi dovuto per legge), l'art. 9, primo comma della
Legge Regionale n.20/03, ai fini della liquidazione del saldo finale, richiede al beneficiario del contributo la produzione del collaudo tecnico amministrativo soltanto per lavori di importo superiore a 514.456,89 €, mentre quelli del primo stralcio furono di
203.455,80 € a riprova della irrilevanza del documento eventualmente da presentare.
ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO DI 49.987,46 € - LAVORI DI COMPLETAMENTO
Venendo all'altro importo dinegato relativo ai lavori di completamento, occorre analizzare il contenuto della disposizione dirigenziale oggetto del quesito posto. In essa si indicano i motivi che hanno portato alla revoca che possono essere così sintetizzati:
• importo lavori destinati alle finiture interamente destinato alla realizzazione di lavori integrativi di consolidamento statico sebbene gli stessi siano stati finanziati con apposita determina dirigenziale;
• importo lavori non strutturali alle parti condominiali notevolmente ridimensionati;
• assenza di riferimenti in merito a lavori impiantistici e di finitura interni agli alloggi.
Motivi che hanno portato, si legge, ad una situazione di non fruibilità degli alloggi contrariamente a quanto previsto nel progetto originario ed alle finalità della Legge
219/81.
Tra le righe del provvedimento, inoltre, si fa riferimento anche al mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori”.
Il ctu si esprime affermando che “le motivazioni dell'ente comunale non possono essere condivise per i motivi che si espongono.
Nella risposta al quesito n.1 si è già detto che il progetto di completamento ha risentito di un incremento dei costi economici dovuto a circostanze ben precise e ammesse dalla legge. Volendo ampliare il ragionamento è rilevante ricordare, ancora una volta, come si esprime il direttore dei lavori della sua “relazione di assestamento del
- 15 - quadro economico” (cfr. allegato 6): “……………l'intero iter per l'ottenimento del finanziamento integrativo per la esecuzione dei (soli) lavori di completamento, si è articolato in un arco temporale di oltre sette anni, nel corso dei quali, il fabbricato, che al termine degli interventi strutturali di cui al I° stralcio si presentava non agibile per la mancanza dei solai intermedi, ha subito un peggioramento delle condizioni di degrado delle strutture sulle quali non si era ancora intervenuti, causa esaurimento dei fondi, nell'ambito del primo stralcio strutturale. Il peggioramento delle condizioni strutturali del fabbricato, inoltre, è stato aggravato dalla circostanza che il
[...]
, nel mese di Luglio del 2006 ha inopinatamente rimosso i ponteggi Controparte_8
sul Vico Nuovo ai Librai - precedentemente installati a cura e spese del CP_1
medesimo - e finalizzati a contrastare il pericolo di crollo della facciata prospiciente Vico
Nuovo ai Librai, stante l'assenza dei solai di interpiano del fabbricato. L'aggravamento del quadro fessurativo di alcune strutture del fabbricato, dovuta alle circostanze sopra esposte, ha inevitabilmente determinato un consequenziale aumento dei costi - rispetto a quanto previsto nel progetto originario – per interventi di consolidamento delle strutture. Tali ulteriori costi per interventi strutturali sono, comunque, contenuti nel limite del 10% delle spese originariamente previste”.
In altre parole a partire dal progetto originario (redatto negli anni 80), sino al completamento del primo stralcio strutturale il fabbricato non era agibile per l'assenza addirittura dei solai di interpiano. Condizione statica, aggravatasi nel corso degli anni anche in termini di quadri fessurativi, sì da determinare un incremento dei costi rispetto al progetto (si ricorda realizzato 25-30 anni prima) per il consolidamento delle strutture.
Le risorse sono state attinte da quelle destinate in origine alle finiture condominiali ed a quelle interne agli appartamenti ed all'impiantistica.
In queste condizioni del fabbricato i cui lavori tra progetto ed esecuzione si sono sviluppati in oltre 30 anni verrebbe voglia di chiedere all'ente comunale ed ai suoi
- 16 - tecnici, indipendentemente dalle questioni formali riportate nella disposizione dirigenziale, SE SIA PIU' IMPORTANTE GARANTIRE IN UN FABBRICATO LA SICUREZZA
STRUTTURALE OPPURE IL COMPLETAMENTO DELLE FINITURE E DELLE OPERE
CONDOMINIALI NON STRUTTURALI.
Appare un paradosso che il comune di i preoccupi della mancata ultimazione CP_1
delle finiture degli appartamenti e dell'impiantistica in uno stabile inagibile dal punto di vista statico e non già del consolidamento e della sicurezza della STRUTTURA PORTANTE
DEL FABBRICATO CONDOMINIALE. Sicurezza strutturale che si insegna in un qualsiasi corso di Tecnica delle Costruzioni e richiamata da tutta la normativa tecnica di settore.
Del resto è noto che l'individuazione delle zone sismiche, in Italia, è avvenuta agli inizi del '900 attraverso lo strumento del regio decreto, emanato a seguito dei terremoti distruttivi di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908. Dal 1927 le località colpite sono state distinte in due categorie, in relazione al loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica. Pertanto, la mappa sismica in Italia non era altro che la mappa dei territori colpiti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, mentre tutti i territori colpiti prima di tale data, ossia la maggior parte delle zone sismiche d'Italia, non erano classificati come sismici e, conseguentemente, non vi era alcun obbligo di costruire nel rispetto della normativa antisismica.
La lista originariamente consisteva, quindi, nei comuni della Sicilia e della Calabria gravemente danneggiati dal terremoto del 1908, che veniva modificata dopo ogni evento sismico aggiungendovi semplicemente i nuovi comuni danneggiati.
Solamente nel 1974, attraverso la legge n. 64, è stata approvata una nuova normativa sismica nazionale che ha stabilito il quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio nazionale, oltre che di redazione delle norme tecniche.
- 17 - Successivamente, gli studi di carattere sismologico effettuati all'indomani del terremoto del Friuli Venezia Giulia del 1976 e di quello in Irpinia del 1980, svolti all'interno del Progetto finalizzato “Geodinamica” del hanno portato ad un notevole aumento delle conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale ed hanno consentito la formulazione di una proposta di classificazione sismica presentata dal CNR al Governo, che è stata tradotta in una serie di decreti del Ministero dei lavori pubblici approvati tra il 1980 ed il 1984, che hanno costituito, pertanto, la classificazione sismica italiana fino all'emanazione dell' ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003.
Immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia, la Protezione civile ha adottato l'ordinanza 20 marzo
2003, n. 3274, al fine di fornire una risposta immediata alla necessità di aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche. Alla luce dell'ordinanza n. 3274
e, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale venne classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente.
Tutto quanto sopra esposto per illustrare al giudicante che gli incrementi di costo per i lavori strutturali di cui ai punti 1 e 3 alla pagina 12 del paragrafo precedente, non solo sono ammissibili per legge, ma hanno un fondamento in lavori che si sono articolati in 20 anni e più, durante i quali dal punto di vista dell'ingegneria sismica si sono succeduti leggi e decreti che hanno modificato i criteri di progettazione a cui l'ente condominiale si è dovuto adeguare oltre al peggioramento delle strutture portanti del corpo di fabbrica già descritto dal direttore dei lavori.
Venendo all'invocato mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori del
28.02.2013 e relativa trasmissione del certificato di collaudo si rappresenta quanto segue: 1 – il certificato di collaudo tecnico amministrativo illustra il rispetto dei tempi contrariamente alle asserzioni del ma anche laddove ciò non sia Controparte_1
- 18 - condiviso l'art. 7, comma 2 del della Legge Regionale 20/03 riporta che: “I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel comma 1, non sono obbligati all'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria, potendo eseguire i lavori di completamento con autonomo titolo edilizio”. Nel caso in esame l'articolo di legge è pertinente in quanto per stessa ammissione del lavori sono stati di naturastrutturale. Controparte_1
2 – ove mai non si volesse aderire al caso 1, le stesse missive prodotte dal CP_1
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta certificano che l'ente
[...]
condominiale ha trasmesso tutta la documentazione volta ad ottenere la liquidazione dello stato finale dei lavori con nota prot. 2013/0143458 del 20.02.2013 (cfr. allegato 7)
e quindi nei termini. L'ente comunale richiama una trasmissione dei documenti, in particolare del certificato di collaudo tecnico amministrativo, avvenuta il 06.08.2014 e quindi oltre, a suo dire, i 120 gg. previsti dalla legge.
Nella realtà nelle missive si comprende che quest'ultimo inoltro non fu altro che un
“nuovo invio” resosi necessario perché nel lasso temporale 2013-2014 venne sostituito il
RUP e l'istruttoria per concedere il contributo mai avviata. Infatti la missiva dell'ente condominiale del 30.07.2014 in atti evidenzia che i documenti richiesti erano già stati inviati il 20.02.13 sollecitando l'avvio dell'istruttoria.
In definitiva, a giudizio del CTU, per tutti i motivi esposti non appare fondata la revoca del contributo di 69.275,91 € disposta dal . Controparte_1
Orbene ritiene questo Giudice che, alla luce dell'articolata analisi operata dal ctu in ordine alle ragioni che ebbero a fondare la revoca parziale del contributo, possano condividersi le conclusioni da quest'ultimo raggiunte in quanto compiutamente e logicamente argomentate, mediante puntuale richiamo agli atti di causa ed alla normativa di settore.
- 19 - Va, in particolare, condiviso l'assunto secondo cui lo sviamento delle risorse verso opere di consolidamento strutturale (in luogo delle finiture interne) fu pienamente giustificato dal lunghissimo iter amministrativo che ebbe a caratterizzare l'erogazione del contributo e l'inevitabile modifica delle priorità realizzative, tenuto conto dell'evoluzione della normativa antisismica e delle tecniche costruttive nonché dei costi realizzativi.
Vanno, inoltre, condivise le repliche del ctu alle osservazioni critiche del ctp di parte convenuta in ordine al ribadito sviamento delle risorse ed Controparte_1
all'affermata necessità di una perizia di variante;
in particolare il ctu ha evidenziato che
“dette asserzioni, sono smentite dagli stessi Dirigenti degli Uffici Comunali che ebbero a definire la variante presentata dal Direttori dei Lavori quale “variante marginale” ed a ritenere la stessa meritevole di accoglimento”; ha, in particolare, puntualmente richiamato il contenuto della Determinazione Dirigenziale n. 02 del 07.03.2012, ritenuto idoneo a confutare l'assunto del ctp (cfr. pagg. 18 e 19 della ctu cui si fa integrale rinvio).
Va conclusivamente condivisa l'affermazione del ctu secondo cui gli interventi in oggetto rientravano “nelle “varianti marginali” (e non sostanziali) entro l'importo del contributo massimo ammissibile” e “ben potevano essere, come difatti è accaduto, assestate a consuntivo con lo Stato Finale dei Lavori, previa presentazione di una relazione di assestamento del quadro economico”.
Conclusivamente, alla stregua delle condivisibili conclusioni rassegnate dal ctu, la domanda attorea va accolta con condanna del l pagamento in favore Controparte_1
dell'attore, nella indicata qualità di responsabile e beneficiario del buono contributo ex
L. 219/81 spettante ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del condominio del fabbricato in al Vico Nuovo ai Librai n. 2, del saldo finale del contributo di cui CP_1
alla legge 219/1981, quantificato in euro 69.275,91, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. Campania n. 20/03 maturati dal dovuto al saldo.
- 20 - Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come CP_1
da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda accolta, dei valori medi di tariffa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta che va condannato a rivalere parte attrice Controparte_1
di quanto corrisposto in via anticipata al nominato ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore , nella indicata qualità di responsabile Parte_1
e beneficiario del buono contributo ex L. 219/81 spettante ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del condominio del fabbricato in al Vico Nuovo ai CP_1
Librai n. 2, del saldo finale del contributo di cui alla legge 219/1981, quantificato in euro 69.275,91, oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R.
Campania n. 20/03 maturati dal dovuto al saldo;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'attore, nella indicata qualità, spese che si quantificano in euro 14.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta che va condannato a rivalere parte attrice di quanto Controparte_1
eventualmente corrisposto in via anticipata al nominato ctu.
Così deciso in Napoli, il 11/04/2025.
- 21 - Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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