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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 370/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Roberto Pancaldi e Fernando Pancaldi Parte_1
-appellante-
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Zambelli Mariani e Enrico Mattia Sacchi CP_1
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Ferrara del 28/12/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 16/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria, eccezione, istanza, anche istruttoria e domanda disattesa e reietta:
- in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata sentenza del Parte_1
Tribunale di Ferrara n. 860/2022 pubblicata il 28/12/2022, rigettare tutte le domande proposte dall'appellato nei confronti dell'appellante siccome infondate in fatto ed CP_1 Parte_1 in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e della fase inibitoria, oltre a rimborso delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.”
Per l'appellato CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adìta, contrariis rejectis: pagina 1 di 6 - Nel merito, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di gravame proposti, confermando conseguentemente la sentenza n. 860/2022
Tribunale di Ferrara – Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, depositata in data 28/12/2022;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Ferrara CP_1 Parte_1
e al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in CP_2 conseguenza delle lesioni procuratigli dai convenuti in data 9/08/2016 a seguito di una aggressione posta in essere da questi ultimi nei pressi della Stazione ferroviaria di Ferrara, provocandogli, con plurime coltellate al capo ed al braccio destro profondi tagli e lesioni personali.
Si costituiva il convenuto il quale richiedeva il rigetto della domanda formulata Parte_1 dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Non si costituiva e rimaneva contumace il convenuto CP_2
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 860/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 874/2021, accoglieva la domanda di e condannava e in solido fra CP_1 Parte_1 CP_2 loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 41.770,07, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della sentenza al saldo effettivo, oltre ancora e sempre in solido al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il Tribunale accertava: -che i convenuti in data 9/08/2016, alle ore 3,50/3,55 circa avevano aggredito con diverse coltellate al capo ed al braccio destro l'attore, il quale aveva riportato gravi lesioni ed era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara, dove gli erano state diagnosticate “ferite da taglio al cuoio capelluto e all'avambraccio destro” con prognosi di venti giorni;
-che il procedimento penale a carico dei convenuti n. 4098/2016 R.G.N.R. e n. 1352/2016 R.G. GIP per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. era stato sospeso con la messa alla prova degli imputati ex art. 168 bis c.p.; -che il coinvolgimento di entrambi nei fatti di causa risultava principalmente dai verbali di perquisizione effettuata in sede di arresto, ove entrambi venivano trovati in possesso di coltelli (il CP_2 di un coltello a serramanico in ferro di cm.22 con lama da cm. 10, con tracce ematiche e il Punzetti di un coltello il ferro da lancio di cm. 16 con lama da cm. 10 e con tracce ematiche sui suoi vestiti); -che i convenuti erano stati fermati dopo che gli agenti avevano sentito delle grida di aiuto provenienti dallo e presentavano segni di colluttazione;
-che la messa alla prova richiesta da entrambi con CP_1 sospensione del processo, pur non costituendo ammissione di responsabilità, ha tuttavia come presupposto una valutazione da parte del giudice penale nel senso della impossibilità di definire il processo con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere.
Il Tribunale quindi riteneva sussistente la prova di una aggressione posta in essere da entrambi i convenuti, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente condotta di avvicinamento alla vittima armati di coltelli, così concorrendo al ferimento e al danno lamentato dallo CP_1
In ordine al quantum, il Tribunale, sulla base della disposta CTU, riconosceva all'attore la somma di € 1.212,75 per inabilità temporanea (totale per un giorno, € 99,00; parziale al 50% per 15 giorni, € 742,50; parziale al 35>% per 15 giorni, € 371, 25); riconosceva quindi all'attore sulla base di un danno biologico permanente del 13%, la somma di € 28.256,00 per un danneggiato di 31 anni di età al momento del fatto, oltre alla personalizzazione nella misura del 10% e al danno morale nella misura di € 8.164,00 e alle spese mediche in ragione di € 350,00, per un totale di € 40.838,41 che, pagina 2 di 6 previa devalutazione alla data dell'evento e successiva rivalutazione fino alla data della sentenza, risultava pari ad € 41.770,07, poste a carico di entrambi i convenuti con vincolo solidale, oltre interessi legali e spese di lite e CTU:
***
La sentenza del Tribunale di Ferrara che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
, che ne ha richiesto la riforma in relazione all'accertamento della responsabilità del Parte_1 danno allegato da a carico solidale anche di contumace in primo grado, CP_1 CP_2 con conseguente rigetto di ogni domanda originariamente formulata dall'appellato. Si è costituito l'appellato che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16/07/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La Corte preliminarmente rileva che la gravata sentenza è definitiva nei confronti di CP_2 contumace in primo grado, condannato in solido con , nei cui confronti quest'ultimo non Parte_1 ha integrato il contraddittorio in appello.
infatti, è rimasto contumace nel primo grado di giudizio e la notifica alla parte CP_2 personalmente della sentenza unitamente ad atto di precetto ha fatto decorrere, ai sensi degli artt. 292 e
325 c.p.c., il termine breve per l'impugnazione, spirato in data 27/03/2023.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante allega l'“errata e contraddittoria valutazione dei fatti e della documentazione di causa”, in quanto il primo giudice ha statuito la corresponsabilità nella causazione del danno lamentato dallo del oltre che del in contrasto con quanto CP_1 Pt_1 CP_2 emerso dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle indagini e dagli accertamenti svolti dall'A.G. non considerando che in nessun documento od atto di indagine emerge la responsabilità dell'appellante, neppure in concorso con il non ha inoltre il primo giudice considerato e valutato che lo stesso CP_2 danneggiato aveva dichiarato agli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto che CP_1
l'aggressione ed il suo ferimento erano stati posti in essere esclusivamente dal mentre il CP_2 Pt_1 era soltanto presente nel luogo dell'aggressione e ferimento.
La doglianza è fondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che: -il giorno 9/08/2016 alle ore 3,50, secondo quanto indicato nel verbale di arresto in flagranza (doc. 1 fascicolo circa, due carabinieri in servizio presso la stazione di Ferrara, richiamati dalle urla di CP_1 aiuto, rinvenivano sanguinante al capo e al braccio destro “con ferite lacero contuse ben CP_1 visibili con copiose fuoriuscite di sangue” che “riferiva di essere stato accoltellato pochi minuti prima da due ragazzi italiani in Piazzale Castellina”, poi successivamente identificati in che CP_2 sulla mani destra presentava “profonde escoriazioni ancora sanguinanti e sui pantaloni jeans delle macchie di sangue” e in che “mostrava invece evidente nervosismo e delle macchie Parte_1 verosimilmente ematiche sui pantaloni indossati all'altezza della patta”, che venivano entrambi rinvenuti in possesso di coltelli, come descritti nel verbale di sequestro (cfr., verbale di perquisizione personale e contestuale sequestro eseguita in flagranza di reato, doc. 7 fascicolo e ai quali CP_1
pagina 3 di 6 venivano eseguiti rilievi fotografici che venivano immediatamente mostrati allo che “li CP_1 riconosceva senza ombra di dubbio come autori del fatto ai suoi danni. Segnatamente indicava in come l'autore materiale dell'aggressione e del suo successivo ferimento, mentre in CP_2
come presente al momento del fatto”; -che (cfr., verbale di sommarie Parte_1 CP_1 informazioni del 9/09/2016), sentito dai Carabinieri della Stazione di Baura (FE), dopo aver dichiarato di trovarsi nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate nei pressi della stazione di Ferrara con un suo amico, tale ”, senza fissa dimora come lui e di aver incontrato due giovani, dichiara Per_1 che uno di questi ultimi, dopo avergli chiesto cosa avesse da guardare, “senza che io potessi in alcun modo reagire, …, ha estratto un coltello colpendomi alle braccia e alla fronte. Il mio amico non è intervenuto in alcun modo in mia difesa volatilizzandosi. Io vedendomi sanguinante sono fuggito via ritornando nel piazzale della stazione, chiamando il 112 con il mio telefonino. Poco dopo sono giunti dei carabinieri ai quali ho riferito le circostanze dell'aggressione. … Quello che mi ha aggredito vestiva con una maglia nera e dei jeans, capelli neri/scuri, corti, carnagione chiara, corporatura magra, alto
165/170 centimetri, mi sembrava dalla frase che mi ha rivolto con accento italiano. Del soggetto che accompagnava il mio aggressore ricordo vestiva una maglia chiara, di carnagione chiara, non ricordo altro e non sono al momento in grado di ricordare se in qualche modo abbia partecipato all'aggressione”; -che , nella memoria ex art. 183, c6 n.2 cpc chiedeva ammettersi CP_1 interrogatorio formale di sulle circostanze ivi articolate e prova testi sulle medesime;
-che il CP_2 primo giudice, con ordinanza del 17/12/2021 riteneva ammissibile l'interrogatorio formale richiesto da nei confronti del convenuto contumace sui capitoli da 1 a 5, limitatamente CP_1 CP_2 alle parti idonee a provocare la confessione (“
1. Vero che il giorno 09.08.2016 alle ore 3.55 circa si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrara in compagnia del , nato a [...]_1 il 06.08.1993; 5. Vero che successivamente al suddetto fatto Lei non prestava soccorso al Sig. CP_1
visibilmente ferito, ma si allontanava col Sig. ”); -che il primo giudice
[...] Parte_1 all'udienza 7/07/2022 (non presentatosi il a rendere l'interrogatorio deferitogli ed espletata CTU) CP_2 riteneva matura la decisione e, precisate le conclusioni, emetteva la gravata sentenza.
Rileva la Corte che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nessuna prova ha fornito l'appellato in ordine alla responsabilità, anche a titolo concorsuale, dell'appellante CP_1 nell'aggressione e successivo ferimento del primo ad opera del (ferma la Parte_1 Pt_1 responsabilità del ormai definitivamente accertata dal Tribunale di Ferrara) CP_2
Infatti, come sostenuto dall'appellante nell'atto di gravame, da nessun dei documenti prodotti Pt_1 in giudizio emerge la prova che il abbia aggredito “con diverse coltellate” o Pt_1 CP_1 che l'azione lesiva è stata dallo stesso compiuta in concorso con del resto, lo stesso CP_2 dichiarava che l'aggressione ed il suo ferimento erano stati posti in essere solo dal (“quello CP_1 CP_2 che mi ha accoltellato vestiva con una maglia nera e dei jeans….del soggetto che accompagnava il mio aggressore ricordo vestiva una maglia chiara”) mentre il era stato presente ai fatti ma senza Pt_1 una partecipazione attiva all'azione, così dovendosi escludere una sua eventuale responsabilità per i fatti denunciati dallo (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da ai Carabinieri CP_1 CP_1 della stazione di Baura- FE pagg. 27/28); va pertanto esclusa, per stessa ammissione dell'aggredito, una qualche partecipazione di all'aggressione. Parte_1
La circostanza è inoltre ulteriormente confermata dall'esame della descrizione che lo stesso CP_1 fa ai Carabinieri nel richiamato verbale dei tratti somatici del suo aggressore,
[...] CP_2
(“capelli neri/scuri corti, carnagione chiara, corporatura magra, alto 165/170 centimetri”) raffrontando pagina 4 di 6 le schede segnaletiche del e del da cui si evince che quest'ultimo risulta essere alto 180 CP_2 Pt_1 cm, con capelli biondi e così ben diverso somaticamente dal primo.
Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dal verbale di arresto emerge che solo presentava segni di colluttazione consistenti in “profonde escoriazioni ancora sanguinanti CP_2
e sui pantaloni jeans della macchie di sangue”, non invece il che manifestava solo “evidente Pt_1 nervosismo e delle macchie verosimilmente ematiche sui pantaloni indossati all'altezza della patta”, probabilmente dovuti alla vicinanza con i protagonisti dell'aggressione.
Infine, dalle richiamate sommarie informazioni rese ai Carabinieri, in relazione alla posizione del dichiara “non ricordo altro e non sono al momento in grado di ricordare se in qualche modo Pt_1 abbia partecipato all'aggressione”.
La Corte pertanto rileva che da tutti gli elementi probatori esaminati va esclusa, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, una concorsuale partecipazione di all'aggressione Parte_1 perpetrata da in danno di . CP_2 CP_1
Ne consegue la riforma della gravata sentenza in relazione alla responsabilità, sia pure concorsuale dell'appellante che va pertanto esclusa per difetto di prova. Pt_1
***
Il secondo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dei principi in tema di accertamento della responsabilità civile ex artt. 2043 e 2055 c.c. laddove la sentenza gravata ha ritenuto sussistente la corresponsabilità del con il nella causazione Pt_1 CP_2 del fatto dannoso denunciato da è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di CP_1 doglianza.
***
In conclusione, l'appello è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU dovranno essere poste definitivamente a carico del solo unico CP_2 soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , in parziale riforma della sentenza n. 860/2022 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Ferrara, così decide:
-Rigetta la domanda di svolta nei confronti di . CP_1 Parte_1
-Condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio grado, CP_1 Parte_1 liquidate, quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado, in € 6.946,00 per compensi, € 804,00 per anticipazioni, oltre IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU esclusivamente a carico di CP_2
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
pagina 5 di 6 Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 370/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Roberto Pancaldi e Fernando Pancaldi Parte_1
-appellante-
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Zambelli Mariani e Enrico Mattia Sacchi CP_1
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Ferrara del 28/12/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 16/07/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria, eccezione, istanza, anche istruttoria e domanda disattesa e reietta:
- in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata sentenza del Parte_1
Tribunale di Ferrara n. 860/2022 pubblicata il 28/12/2022, rigettare tutte le domande proposte dall'appellato nei confronti dell'appellante siccome infondate in fatto ed CP_1 Parte_1 in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e della fase inibitoria, oltre a rimborso delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.”
Per l'appellato CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adìta, contrariis rejectis: pagina 1 di 6 - Nel merito, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di gravame proposti, confermando conseguentemente la sentenza n. 860/2022
Tribunale di Ferrara – Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, depositata in data 28/12/2022;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso d'avvocato, oltre accessori come per Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Ferrara CP_1 Parte_1
e al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in CP_2 conseguenza delle lesioni procuratigli dai convenuti in data 9/08/2016 a seguito di una aggressione posta in essere da questi ultimi nei pressi della Stazione ferroviaria di Ferrara, provocandogli, con plurime coltellate al capo ed al braccio destro profondi tagli e lesioni personali.
Si costituiva il convenuto il quale richiedeva il rigetto della domanda formulata Parte_1 dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.
Non si costituiva e rimaneva contumace il convenuto CP_2
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 860/2022, pronunciando nella causa di n. R.G. 874/2021, accoglieva la domanda di e condannava e in solido fra CP_1 Parte_1 CP_2 loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 41.770,07, oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della sentenza al saldo effettivo, oltre ancora e sempre in solido al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il Tribunale accertava: -che i convenuti in data 9/08/2016, alle ore 3,50/3,55 circa avevano aggredito con diverse coltellate al capo ed al braccio destro l'attore, il quale aveva riportato gravi lesioni ed era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara, dove gli erano state diagnosticate “ferite da taglio al cuoio capelluto e all'avambraccio destro” con prognosi di venti giorni;
-che il procedimento penale a carico dei convenuti n. 4098/2016 R.G.N.R. e n. 1352/2016 R.G. GIP per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. era stato sospeso con la messa alla prova degli imputati ex art. 168 bis c.p.; -che il coinvolgimento di entrambi nei fatti di causa risultava principalmente dai verbali di perquisizione effettuata in sede di arresto, ove entrambi venivano trovati in possesso di coltelli (il CP_2 di un coltello a serramanico in ferro di cm.22 con lama da cm. 10, con tracce ematiche e il Punzetti di un coltello il ferro da lancio di cm. 16 con lama da cm. 10 e con tracce ematiche sui suoi vestiti); -che i convenuti erano stati fermati dopo che gli agenti avevano sentito delle grida di aiuto provenienti dallo e presentavano segni di colluttazione;
-che la messa alla prova richiesta da entrambi con CP_1 sospensione del processo, pur non costituendo ammissione di responsabilità, ha tuttavia come presupposto una valutazione da parte del giudice penale nel senso della impossibilità di definire il processo con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere.
Il Tribunale quindi riteneva sussistente la prova di una aggressione posta in essere da entrambi i convenuti, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente condotta di avvicinamento alla vittima armati di coltelli, così concorrendo al ferimento e al danno lamentato dallo CP_1
In ordine al quantum, il Tribunale, sulla base della disposta CTU, riconosceva all'attore la somma di € 1.212,75 per inabilità temporanea (totale per un giorno, € 99,00; parziale al 50% per 15 giorni, € 742,50; parziale al 35>% per 15 giorni, € 371, 25); riconosceva quindi all'attore sulla base di un danno biologico permanente del 13%, la somma di € 28.256,00 per un danneggiato di 31 anni di età al momento del fatto, oltre alla personalizzazione nella misura del 10% e al danno morale nella misura di € 8.164,00 e alle spese mediche in ragione di € 350,00, per un totale di € 40.838,41 che, pagina 2 di 6 previa devalutazione alla data dell'evento e successiva rivalutazione fino alla data della sentenza, risultava pari ad € 41.770,07, poste a carico di entrambi i convenuti con vincolo solidale, oltre interessi legali e spese di lite e CTU:
***
La sentenza del Tribunale di Ferrara che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
, che ne ha richiesto la riforma in relazione all'accertamento della responsabilità del Parte_1 danno allegato da a carico solidale anche di contumace in primo grado, CP_1 CP_2 con conseguente rigetto di ogni domanda originariamente formulata dall'appellato. Si è costituito l'appellato che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16/07/2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La Corte preliminarmente rileva che la gravata sentenza è definitiva nei confronti di CP_2 contumace in primo grado, condannato in solido con , nei cui confronti quest'ultimo non Parte_1 ha integrato il contraddittorio in appello.
infatti, è rimasto contumace nel primo grado di giudizio e la notifica alla parte CP_2 personalmente della sentenza unitamente ad atto di precetto ha fatto decorrere, ai sensi degli artt. 292 e
325 c.p.c., il termine breve per l'impugnazione, spirato in data 27/03/2023.
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante allega l'“errata e contraddittoria valutazione dei fatti e della documentazione di causa”, in quanto il primo giudice ha statuito la corresponsabilità nella causazione del danno lamentato dallo del oltre che del in contrasto con quanto CP_1 Pt_1 CP_2 emerso dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle indagini e dagli accertamenti svolti dall'A.G. non considerando che in nessun documento od atto di indagine emerge la responsabilità dell'appellante, neppure in concorso con il non ha inoltre il primo giudice considerato e valutato che lo stesso CP_2 danneggiato aveva dichiarato agli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto che CP_1
l'aggressione ed il suo ferimento erano stati posti in essere esclusivamente dal mentre il CP_2 Pt_1 era soltanto presente nel luogo dell'aggressione e ferimento.
La doglianza è fondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che: -il giorno 9/08/2016 alle ore 3,50, secondo quanto indicato nel verbale di arresto in flagranza (doc. 1 fascicolo circa, due carabinieri in servizio presso la stazione di Ferrara, richiamati dalle urla di CP_1 aiuto, rinvenivano sanguinante al capo e al braccio destro “con ferite lacero contuse ben CP_1 visibili con copiose fuoriuscite di sangue” che “riferiva di essere stato accoltellato pochi minuti prima da due ragazzi italiani in Piazzale Castellina”, poi successivamente identificati in che CP_2 sulla mani destra presentava “profonde escoriazioni ancora sanguinanti e sui pantaloni jeans delle macchie di sangue” e in che “mostrava invece evidente nervosismo e delle macchie Parte_1 verosimilmente ematiche sui pantaloni indossati all'altezza della patta”, che venivano entrambi rinvenuti in possesso di coltelli, come descritti nel verbale di sequestro (cfr., verbale di perquisizione personale e contestuale sequestro eseguita in flagranza di reato, doc. 7 fascicolo e ai quali CP_1
pagina 3 di 6 venivano eseguiti rilievi fotografici che venivano immediatamente mostrati allo che “li CP_1 riconosceva senza ombra di dubbio come autori del fatto ai suoi danni. Segnatamente indicava in come l'autore materiale dell'aggressione e del suo successivo ferimento, mentre in CP_2
come presente al momento del fatto”; -che (cfr., verbale di sommarie Parte_1 CP_1 informazioni del 9/09/2016), sentito dai Carabinieri della Stazione di Baura (FE), dopo aver dichiarato di trovarsi nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate nei pressi della stazione di Ferrara con un suo amico, tale ”, senza fissa dimora come lui e di aver incontrato due giovani, dichiara Per_1 che uno di questi ultimi, dopo avergli chiesto cosa avesse da guardare, “senza che io potessi in alcun modo reagire, …, ha estratto un coltello colpendomi alle braccia e alla fronte. Il mio amico non è intervenuto in alcun modo in mia difesa volatilizzandosi. Io vedendomi sanguinante sono fuggito via ritornando nel piazzale della stazione, chiamando il 112 con il mio telefonino. Poco dopo sono giunti dei carabinieri ai quali ho riferito le circostanze dell'aggressione. … Quello che mi ha aggredito vestiva con una maglia nera e dei jeans, capelli neri/scuri, corti, carnagione chiara, corporatura magra, alto
165/170 centimetri, mi sembrava dalla frase che mi ha rivolto con accento italiano. Del soggetto che accompagnava il mio aggressore ricordo vestiva una maglia chiara, di carnagione chiara, non ricordo altro e non sono al momento in grado di ricordare se in qualche modo abbia partecipato all'aggressione”; -che , nella memoria ex art. 183, c6 n.2 cpc chiedeva ammettersi CP_1 interrogatorio formale di sulle circostanze ivi articolate e prova testi sulle medesime;
-che il CP_2 primo giudice, con ordinanza del 17/12/2021 riteneva ammissibile l'interrogatorio formale richiesto da nei confronti del convenuto contumace sui capitoli da 1 a 5, limitatamente CP_1 CP_2 alle parti idonee a provocare la confessione (“
1. Vero che il giorno 09.08.2016 alle ore 3.55 circa si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrara in compagnia del , nato a [...]_1 il 06.08.1993; 5. Vero che successivamente al suddetto fatto Lei non prestava soccorso al Sig. CP_1
visibilmente ferito, ma si allontanava col Sig. ”); -che il primo giudice
[...] Parte_1 all'udienza 7/07/2022 (non presentatosi il a rendere l'interrogatorio deferitogli ed espletata CTU) CP_2 riteneva matura la decisione e, precisate le conclusioni, emetteva la gravata sentenza.
Rileva la Corte che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nessuna prova ha fornito l'appellato in ordine alla responsabilità, anche a titolo concorsuale, dell'appellante CP_1 nell'aggressione e successivo ferimento del primo ad opera del (ferma la Parte_1 Pt_1 responsabilità del ormai definitivamente accertata dal Tribunale di Ferrara) CP_2
Infatti, come sostenuto dall'appellante nell'atto di gravame, da nessun dei documenti prodotti Pt_1 in giudizio emerge la prova che il abbia aggredito “con diverse coltellate” o Pt_1 CP_1 che l'azione lesiva è stata dallo stesso compiuta in concorso con del resto, lo stesso CP_2 dichiarava che l'aggressione ed il suo ferimento erano stati posti in essere solo dal (“quello CP_1 CP_2 che mi ha accoltellato vestiva con una maglia nera e dei jeans….del soggetto che accompagnava il mio aggressore ricordo vestiva una maglia chiara”) mentre il era stato presente ai fatti ma senza Pt_1 una partecipazione attiva all'azione, così dovendosi escludere una sua eventuale responsabilità per i fatti denunciati dallo (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da ai Carabinieri CP_1 CP_1 della stazione di Baura- FE pagg. 27/28); va pertanto esclusa, per stessa ammissione dell'aggredito, una qualche partecipazione di all'aggressione. Parte_1
La circostanza è inoltre ulteriormente confermata dall'esame della descrizione che lo stesso CP_1 fa ai Carabinieri nel richiamato verbale dei tratti somatici del suo aggressore,
[...] CP_2
(“capelli neri/scuri corti, carnagione chiara, corporatura magra, alto 165/170 centimetri”) raffrontando pagina 4 di 6 le schede segnaletiche del e del da cui si evince che quest'ultimo risulta essere alto 180 CP_2 Pt_1 cm, con capelli biondi e così ben diverso somaticamente dal primo.
Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dal verbale di arresto emerge che solo presentava segni di colluttazione consistenti in “profonde escoriazioni ancora sanguinanti CP_2
e sui pantaloni jeans della macchie di sangue”, non invece il che manifestava solo “evidente Pt_1 nervosismo e delle macchie verosimilmente ematiche sui pantaloni indossati all'altezza della patta”, probabilmente dovuti alla vicinanza con i protagonisti dell'aggressione.
Infine, dalle richiamate sommarie informazioni rese ai Carabinieri, in relazione alla posizione del dichiara “non ricordo altro e non sono al momento in grado di ricordare se in qualche modo Pt_1 abbia partecipato all'aggressione”.
La Corte pertanto rileva che da tutti gli elementi probatori esaminati va esclusa, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, una concorsuale partecipazione di all'aggressione Parte_1 perpetrata da in danno di . CP_2 CP_1
Ne consegue la riforma della gravata sentenza in relazione alla responsabilità, sia pure concorsuale dell'appellante che va pertanto esclusa per difetto di prova. Pt_1
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Il secondo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dei principi in tema di accertamento della responsabilità civile ex artt. 2043 e 2055 c.c. laddove la sentenza gravata ha ritenuto sussistente la corresponsabilità del con il nella causazione Pt_1 CP_2 del fatto dannoso denunciato da è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di CP_1 doglianza.
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In conclusione, l'appello è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU dovranno essere poste definitivamente a carico del solo unico CP_2 soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , in parziale riforma della sentenza n. 860/2022 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Ferrara, così decide:
-Rigetta la domanda di svolta nei confronti di . CP_1 Parte_1
-Condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio grado, CP_1 Parte_1 liquidate, quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado, in € 6.946,00 per compensi, € 804,00 per anticipazioni, oltre IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU esclusivamente a carico di CP_2
Così deciso in Bologna il 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
pagina 5 di 6 Il Giudice Ausiliario – Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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