Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04745/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2023, proposto da
IR CC, LU NN, rappresentati e difesi dagli avvocati Ciro Sito, Rachele NN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Sito in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, LU Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. ordinanza di demolizione n. 21 del 16/11/2022 Registro Generale n. 192, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. N. 380/2001, per gli abusi edilizi realizzati alla via Gramsci n. 3 Immobile in catasto al foglio 4 p.lla 659 sub 7, notificata in data 16/11/2022 (cfr. doc. 1);
2. nota del Dirigente del IX Settore "Servizio Urbanistica- Antiabusivismo-SUAP-L.219/81-Condono Edilizio" del 10/11/2022, recante declaratoria di infondatezza della memoria prot. 26216 del 23/07/2021 prodotta dalla parte privata;
nonché in via presupposta dei seguenti ulteriori provvedimenti, già gravati con ricorso r.g. 4653/21 ad istanza NN LU pendente davanti alla II sez. del Tribunale adito:
3. Diniego con protocollo 22609 del 29.05.2014, della domanda di condono ai sensi della Legge 326/2003 del 27.11.2003 con prot. 51683 – (mai notificato)
4. Comunicazione di avvio del procedimento prot. 24560 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per l'immobile sito alla via Gramsci 3, e riportato N.C.E.U. al foglio 4 particella 659 sub. 7 notificata in data 13.07.2021;
5. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti impugnano il provvedimento di demolizione in epigrafe per abusi in Casalnuovo alla via Gramsci n. 3, ed il presupposto diniego di condono, deducendo:
di essere comproprietari dell’immobile sito in Casalnuovo di Napoli al NCEU foglio 4, part. 659, sub 7, oggetto della richiesta di condono ex lege 326/03, di cui alla pratica edilizia 51683 del
27/11/2003. Tale pratica edilizia è stata rigettata con diniego prot. 22609 del 24/5/14, mai notificato al ricorrente NN LU, che lo ha successivamente impugnato con ricorso r.g. 4653/21, tuttora pendente;
-che con successivo provvedimento del 13/07/2021, l’Ente locale notificava ad entrambi ricorrenti la “Comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori ai
sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per l’immobile sito alla via Gramsci 3, e riportato
N.C.E.U. al foglio 4 particella 659 sub. 7” , rendendoli edotti del fatto che “il giorno 29/05/2014, con protocollo 22609, l’ufficio del condono del Comune di Casalnuovo di Napoli disponeva il diniego della domanda per definizione degli illeciti edilizi presentata, ai sensi della Legge 326/2003, il 27/11/2003 con prot. 51683 dalla sig.ra CC IR nata a [...] il [...]. Detta richiesta era inerente la realizzazione di una “Sopraelevazione al primo piano di un appartamento per civile abitazione” sito alla via Gramsci n. 3, insistente sulla particella 954 del foglio 4”.
Che successivamente era adottata la demolizione degli abusi,
tanto premesso, hanno impugnato gli atti in epigrafe.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 10 E 10 BIS L. 241/90 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 L. 323/03 -INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA –ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI
Sarebbe mancato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90 garanzia difensiva ineludibile nel procedimento amministrativo, e non sanabile neppure ex art. 21 octies legge 241/90;
II. VIOLAZIONE ARTT. 3, 10, 31, 32, 36 E 37 D.P.R. 380 DEL 6/6/01 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 10 E 10 BIS L. 241/90 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 L. 323/03 -ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA –
Si lamenta:
- un grave difetto di istruttoria per la mancata notifica dei precedenti atti al cointeressato;
- una grave disparità di trattamento: perché illegittimamente, ed in violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità, è stato estromesso dal procedimento istruttorio uno dei cointeressati, coinvolgendolo solo ad istruttoria conclusa;
- una ingiustizia grave e manifesta per violazione del principio di equità.
La pretermissione del NN sarebbe ingiustificata, atteso che , a fronte delle memorie difensive la P.A., riferisce nella ordinanza di demolizione notificata alle parti che le dette memorie sono da ritenersi infondate in quanto “…Agli atti della pratica e per tutta l’attività istruttoria la titolarità del sig. NN LU sul cespite non è mai emersa…”, circostanza che non sarebbe veritiera.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, sostenendo la inammissibilità della domanda e la infondatezza nel merito.
In data 7 maggio 2025 è stata depositata documentazione da entrambe le parti.
Con successiva memoria depositata in data 15.5.2025 la CC ha contestato l’autenticità della propria sottoscrizione nel ricevimento del preavviso di rigetto. Ha dedotto che la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di diniego ex art. 10 bis l. 241/90 sulal pratica di condono, riportante prot. A.T. 17125 del 20/04/2012 (all. 7) indica in indirizzo il
nominativo della – sola - sig.ra CC IR, ma riporta in allegato una raccomandata di asserita notifica al destinatario n. 147101738266 del 24/04/2012,mai ricevuta dalla ricorrente CC IR.
Pertanto la CC, tenuto conto anche della pendenza del giudizio di appello proposto dal ricorrente NN LU avverso la sentenza n. 3562/2023 – ha chiesto l’assegnazione di termine ex art. 77 c.p.a. per la proposizione di querela di falso su di esso.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito in data 16/11/2022 nei confronti degli odierni ricorrenti per gli abusi edilizi realizzati alla via Gramsci n. 3 relativamente ad un immobile in catasto al foglio 4 p.lla 659 sub 7,; nonché sul presupposto diniego di condono edilizio protocollo 22609 del 29.05.2014, rispetto alla domanda di condono ai sensi della Legge 326/2003 del 27.11.2003 con prot. 51683.
Il sig. NN premette di essere comproprietario, con la moglie IR CC, di un manufatto posto in sopraelevazione ad un cespite di maggiore consistenza, sito alla via Gramsci n. 3 del territorio comunale e realizzato in difetto dei necessari titoli abilitativi; per tale cespite la Sig.ra
CC presentava istanza di condono per gli effetti della L. 326/03, identificata con prot. n. 51683 del 27/11/2003, pratica n. 4/2004. L’istanza è stata respinta dall’Amministrazione resistente con provvedimento prot. n. 22609 del 29/05/2014, notificato alla parte istante, ovvero alla sig. CC.
Come esposto in parte narrativa, avverso il diniego di condono il NN ha presentato altro e precedente ricorso presso questo TAR, ricorso r.g. 4653/21, che in ricorso si assume pendente; ma nelle more è stato definito con sentenza di rigetto del 8 giugno 2023.
Orbene, già in detto ricorso il NN lamentava di non avere avuto conoscenza del procedimento di diniego, e del successivo provvedimento, lamentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
La citata sentenza ha tuttavia respinto l’impugnativa, rilevando in particolare: “ Il motivo non coglie nel segno: come poc’anzi osservato, l’istanza di condono rigettata dal Comune di Casalnuovo è stata proposta dalla sola comproprietaria CC, coniuge dell’odierno ricorrente, sicché non è possibile predicare in capo all’Amministrazione alcun onere di coinvolgimento procedimentale, né di notifica dell’atto gravato in favore dell’altro proprietario non istante.. Del resto, a diversamente opinare, si graverebbe l’Amministrazione, a fronte di ciascuna istanza di condono, di un gravoso onere di ricerca di eventuali altri soggetti astrattamente interessati al procedimento, a dispetto del fatto che questi non si siano attivati nel senso di sollecitare la sanatoria dell’abuso, in tal modo
dimostrando di non avervi alcun concreto interesse.”
Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso, sia perché sostanzialmente comportante un bis in idem , sia perché risulta che nei confronti della CC in data 20.04.2012, giusta nota prot. n. 17125, notificata il 24.4.2012, l’Ufficio Condono comunicava l’avvio del procedimento per l’adozione del diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, essendo stata rilevata -all’esito dell’istruttoria svolta- la persistente carenza della documentazione necessaria per la definizione della pratica( cfr. all. 2 ai documenti depositati dal Comune il 7 maggio 2025- folio 7).
In riferimento a tale censura, la ricorrente ha chiesto termine per la proposizione di querela di falso relativamente alla firma apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata.
Tuttavia la richiesta è inutilmente dilatoria, non trattandosi di circostanza decisiva ai fini della definizione della controversia e specificamente del presente motivo di censura.
In disparte la considerazione che l’intervenuta ricezione da parte della CC della comunicazione prot. n. 17125 del 20.4.2012, è stata ammessa dalla stessa nella memoria allegata nel proprio fascicolo al fol. n. 4 (deposito dell’11.2.2023 in allegato al ricorso introduttivo ), deve rilevarsi che lo stesso diniego di condono è stato preceduto da ulteriori preavvisi precedenti quello in oggetto.
Si legge nel diniego infatti:
“Visto:
- la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego ai sensi
dell'art. 10/bis legge 241/90, del 24/11/08 prot. 42804 recapitata all'interessata in data
27/11/08, con la quale si comunica che la documentazione in possesso dell'ufficio risulta carente
per cui si chiede integrazione documentale propedeutica alla definizione dell'illecito, come già richiesto con nota prot. 44305 del 26/10/06;
- la relazione istruttoria prot. 1829 del 18/11/2010, con la quale l'arch. Francesca Stabile
comunica che. "sulla scorta della documentazione esaminata, si ritiene che la pratica non sia stata
integrata come richiesto dall'Amministrazione nelle comunicazioni sopra riportate";
- la ulteriore comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego
ai sensi dell'art. 10/bis legge 241/90, del 20/04/12 prot. 17125 recapitata all'interessata in
data 03/05/12, con la quale si comunica ancora che la pratica risulta tuttora carente della
documentazione necessaria per la definizione della stessa;
Rilevato:
- che, alla data odierna non risulta pervenuta alcuna integrazione in merito alla documentazione
richiesta indispensabile per l'istruttoria della pratica;
che, la mancata integrazione documentale comporta l'improcedibilità ed il conseguente diniego della sanatoria, poiché l'inottemperanza a tale richiesta documentale, determina la chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4671)”.
Ne deriva che quello contestato è solo l’ultimo di una serie di preavvisi di diniego citati nell’atto impugnato e non contestati, per cui il motivo va respinto, senza necessità di far luogo a sospensione per la proposizione di querela di falso.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, atteso che il provvedimento sanzionatorio risulta emesso nel rispetto della pertinente normativa, e non sussiste alcun sintomo di eccesso di potere.
Invero, per quanto sopra esposto, il provvedimento di diniego di condono è legittimo, ed il procedimento ha giustamente visto il coinvolgimento della sola istante, sig. CC.
Quanto al conseguente ordine di demolizione, va rilevato come la procedura sanzionatoria degli abusi edilizi si è svolta nel rispetto dell’ art. 31 D.P.R. n. 380/2001, notificando comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 24560 del 13.07.2021 ad entrambi i coniugi, essendo emersa la titolarità anche del NN. Inoltre, in data 16/11/2022 veniva notificata ai coniugi CC-NN ordinanza di demolizione n. 21/2022 oggetto del presente ricorso.
Avverso detta ordinanza la parte lamenta la pretermissione delle garanzie partecipative, la omissione di un reale contraddittorio, e la violazione del legittimo affidamento, atteso il tempo trascorso.
La censura é infondata, dal momento che per costante giurisprudenza cui il Tribunale aderisce, gli atti sanzionatori di illeciti edilizi hanno natura vincolata, e l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva è per sua natura vincolata rigidamente e ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata.
Ne deriva la infondatezza delle censure relative alla violazione delle garanzie partecipative, considerando che la partecipazione al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso, come nel caso de quo, ove la demolizione discende dal rigettod elal domanda di condono edilizio.
Tale regola potrebbe ammettere una deroga o meglio un correttivo, solo nei casi di abuso (non per assenza del titolo edilizio, ma) per parziale difformità (dal medesimo), ovvero per variazione essenziale, ove fosse controversa e controvertibile in punto di fatto (e/o di diritto) l'entità della stessa variazione e fosse indi necessario condurre un apposito accertamento specifico, in primis nella sede amministrativa, meglio se, per l’appunto, in contraddittorio, o rectius garantendo la partecipazione. Circostanza, come rilevato, insussistente nel caso di specie in cui il diniego di condono ha ormai cristallizzato la natura abusiva delle opere .
Né vale rilevare che la mera improcedibilità della domanda di condono non avrebbe acclarato realmente la compatibilità o meno dell’intervento edilizio con la disciplina urbanistica generale e locale.
Mette conto evidenziare come la richiesta di integrazione documentale, spedita più volt enei confronti della parte, era proprio diretta ad esplorare profili incompleti della domanda di condono, che rendevano la stessa inaccoglibile.
Peraltro l’ ordinanza di demolizione è puntualmente motivata in ordine alle caratteristiche dell’abuso e alle norme violate, e fa riferimento alle osservazioni mosse dai ricorrenti in fase endoprocedimentale, giusta nota prot. n. 26216/2021, nella quale gli stessi hanno contestato la mancata notifica al NN del diniego di condono, ma non hanno introdotto elementi riguardanti la natura dei manufatti e la loro condonabilità.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione comunale, liquidate in complessivi Euro 3000,00(tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO