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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 835/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 835/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il giorno 1 settembre 1978, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raimonda Pesci Ferrari e dall'Avv. Mirco Sassi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in Roccabianca (PR), il 3 settembre 2005, che dalla loro unione è nato (il 28 ottobre 2005) il figlio e che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 decreto d'omologa n. 7227/2008 emesso da questo Tribunale in data 22 maggio 2008.
Escludendo una sopravvenuta riconciliazione, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, al mantenimento del figlio maggiorenne, tuttora privo di indipendenza economica, e all'assegnazione della casa familiare).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della pagina 1 di 2 domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si deve prendere atto, per altro verso, delle condizioni concordate dalle parti le quali non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche alla luce della documentazione prodotta, si stima conforme l'assegnazione della casa coniugale in favore di e congrua la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al Parte_1 mantenimento della prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
in Roccabianca (PR), il 3 settembre 2005, iscritto al Numero 4, Parte 1, S., Anno 2005 del Pt_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roccabianca (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato e depositato il 5 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 835/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il giorno 1 settembre 1978, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raimonda Pesci Ferrari e dall'Avv. Mirco Sassi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in Roccabianca (PR), il 3 settembre 2005, che dalla loro unione è nato (il 28 ottobre 2005) il figlio e che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 decreto d'omologa n. 7227/2008 emesso da questo Tribunale in data 22 maggio 2008.
Escludendo una sopravvenuta riconciliazione, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, al mantenimento del figlio maggiorenne, tuttora privo di indipendenza economica, e all'assegnazione della casa familiare).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della pagina 1 di 2 domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si deve prendere atto, per altro verso, delle condizioni concordate dalle parti le quali non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche alla luce della documentazione prodotta, si stima conforme l'assegnazione della casa coniugale in favore di e congrua la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al Parte_1 mantenimento della prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
in Roccabianca (PR), il 3 settembre 2005, iscritto al Numero 4, Parte 1, S., Anno 2005 del Pt_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roccabianca (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato e depositato il 5 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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