Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Giani, Michele Gorga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Riassunzione del Giudizio iscritto al RG n. 3092/2017 del -OMISSIS-
che -OMISSIS-, Pubblicata il -OMISSIS-, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice amministrativo:
1) in via pregiudiziale, per il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione con declaratoria della giurisdizione del -OMISSIS-;
2) in via pregiudiziale, ma gradata, per la concessione alla parte istante di un termine per depositare il Regolamento di Giurisdizione e, all’esito, per la sospensione del giudizio in attesa della decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione;
3) sempre in via pregiudiziale, ulteriormente gradata, per la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del Giudizio Penale dinanzi -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.;
In caso di ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo:
4) – in forza del principio della non contestazione, ritenere provate le circostanze in citazione e dichiarare, nel merito, la mancanza dei presupposti legittimanti la disposta revoca del contributo e, per l’effetto, annullarla;
5) – in ogni caso, per la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione della somma concessa a finanziamento;
6) – in ogni caso, per la declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi pretesi sulla stessa somma e la non debenza degli interessi usurai e di quelli anatocistici.
7) – per la condanna del Ministero alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, e di quello ordinario, con rimborso delle spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ministeriale n. -OMISSIS-, la società ricorrente (già “-OMISSIS-”), veniva ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dal -OMISSIS-, per la realizzazione di un programma di investimenti nell’ambito del -OMISSIS- per complessivi € -OMISSIS- con un contributo in conto impianti riconosciuto alla stessa in via provvisoria pari ad € -OMISSIS-
La predetta impresa aveva ricevuto somme, alla data del -OMISSIS- per un totale di € -OMISSIS-.
Tuttavia, la Banca convenzionata -OMISSIS-., ricevuta da parte dell’impresa la documentazione attestante l’ultimazione dei lavori, nel redigere la Relazione sullo stato finale degli investimenti, concludeva le formalità di istruttoria con un giudizio negativo sull’agevolabilità dell’iniziativa, proponendo la revoca totale degli incentivi concessi e ciò dopo aver avuto notizia del contenuto delle risultanze delle indagini condotte dal -OMISSIS- –-OMISSIS- – -OMISSIS-, in esito alle quali erano emerse a carico dell’impresa richiedente il finanziamento irregolarità di natura contabile, oltre che fatti aventi rilevanza penale che configuravano le ipotesi di reato di cui agli artt. 640-bis e 489 c.p., nonché l’ipotesi prevista dagli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 231/2001.
Il rapporto ispettivo si concludeva con l’invito rivolto al Ministero resistente a valutare la possibilità di avviare le procedure di revoca delle agevolazioni concesse.
La Regione Campania, con nota n.-OMISSIS-, nel prendere atto del giudizio espresso dalla Banca, concedeva al Ministero l’autorizzazione ad avviare il procedimento di revoca e, conseguentemente, il Ministero comunicava all’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca totale (-OMISSIS-).
Con nota del -OMISSIS-, l’impresa chiedeva la sospensione dell’iter sanzionatorio, argomentando la richiesta sulla scorta della circostanza che il procedimento penale attivato a seguito delle verifiche ispettive della -OMISSIS- si trovasse ancora nella fase di conclusione delle indagini.
Successivamente, dopo aver esercitato, in data -OMISSIS-, il diritto di accesso agli atti del procedimento, l’impresa presentava le proprie controdeduzioni, con nota trasmessa al Ministero in data -OMISSIS-.
In attesa di conoscere gli sviluppi del procedimento penale a carico dell’impresa e del suo legale rappresentante – nei cui confronti, nelle more, -OMISSIS-, con provvedimento del -OMISSIS-, aveva chiesto al G.I.P. di emettere il decreto che dispone il giudizio - il Ministero, determinava la sospensione dell’iter agevolativo per la durata di diciotto mesi, con decreto direttoriale n.-OMISSIS-
Avverso tale ultimo provvedimento l’impresa proponeva ricorso al -OMISSIS- –-OMISSIS-).
Il giudizio veniva definito con sentenza n. -OMISSIS- con cui veniva dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento di revoca totale dei benefici concessi, adottato con -OMISSIS-del -OMISSIS- in data -OMISSIS-, oggetto dell’impugnazione all’odierno esame.
In assenza di spontanea restituzione delle somme indebitamente percepite, il Ministero procedeva ad iscrivere a ruolo il relativo credito, cui faceva seguito l’emissione da parte di -OMISSIS-. (ora, -OMISSIS-, recante l’intimazione al pagamento della somma complessiva di € -OMISSIS-.
Impugnata dalla ricorrente con atto di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. la cartella di pagamento dinanzi al -OMISSIS- il Ministero, il relativo giudizio veniva definito con sentenza del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. e dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Con successivo atto di citazione, notificato in data -OMISSIS-, la società ha convenuto in giudizio il Ministero resistente, dinanzi al -OMISSIS- per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni (-OMISSIS-del -OMISSIS- in data -OMISSIS-), previo riconoscimento dell’intervenuta prescrizione maturatasi sul credito vantato o, in subordine, sugli interessi applicati alla sorte capitale.
Il giudizio è stato definito con -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, con cui il -OMISSIS- ha declinato la giurisdizione in favore di questo -OMISSIS-.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il -OMISSIS- e depositato il giorno successivo, la società ricorrente, pur riassumendo il giudizio al fine di riproporre i motivi di doglianza che erano già stati formulati dinanzi al Giudice ordinario, ha preliminarmente contestato la giurisdizione del Giudice Amministrativo sostenendo, sulla scorta di giurisprudenza richiamata, che nella fattispecie per cui è causa sarebbe ravvisabile la giurisdizione del G. O. in quanto la controversia atterrebbe alla fase di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
A tal fine ha chiesto di rilevare d’ufficio il difetto giurisdizione in favore del G.O. ovvero di concedere un termine per consentire alla difesa di predisporre regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Nel merito ha contestato l’impugnato provvedimento di revoca per: a) mancanza dei presupposti legittimanti la revoca del contributo; b e c) prescrizione del diritto alla ripetizione dalla data di concessione del finanziamento (sulla scorta della sostenuta decorrenza della prescrizione da data diversa da quella dell’erogazione delle rate di finanziamento); d) prescrizione delle somme pretese a titolo di interesse.
3. In data -OMISSIS-si è costituito per resistere il Ministero intimato che, con successiva memoria, ha proposto articolate difese, anche sulla pregiudiziale questione in rito relativa alla giurisdizione.
4. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata introitata per la decisione.
5. Preliminarmente il collegio riconosce sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992 n. -OMISSIS- convertito in Legge 19 dicembre 1992 n. 488, non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati – in tal caso potendosi sostenere che la p.a. andrebbe ad esercitare una funzione di mero accertamento della ricorrenza dei presupposti - bensì in esecuzione di un c.d. patto territoriale riconducibile, ad avviso di condivisibile giurisprudenza (vd. Consiglio di Stato sez. VI, 07/02/2024, -OMISSIS-; Cass. SSUU. Ord. 12.04.2019, n. -OMISSIS-, -OMISSIS- del 24.01.2019), nell’alveo dei c.d. accordi di cui all’art 11 legge 241/1990 su cui, a norma dell’art. 133, comma 1 lett. a ) n. 2) c.p.a. si radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5.1. Tale dirimente considerazione non è scalfita dalla circostanza fattuale che il finanziamento medesimo possa essere stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del D.M. n. 527 del 1995, art. 6, comma 7 (T.A.R. Campania, Napoli, 09/10/2023, n. -OMISSIS-) in quanto, comunque, può scorgersi in questi casi, da un lato, l’attribuzione alla amministrazione di una delicata funzione valutativa che attiene alla corretta allocazione delle risorse e, dall’altro, la ragionevolezza dell’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva, stante la natura pubblica del rapporto intercorrente tra il richiedente il finanziamento e l’amministrazione concedente che rende opportuna e giustificata la scelta di evitare il frazionamento della giurisdizione per profili che possono riguardare tanto la fase genetica del rapporto quanto quella funzionale, che risultano spesso interdipendenti e/o connessi.
5.2. Al fondo, poi, giacché l’impugnata revoca del contributo, in sede di concessione definitiva, è stata motivata con riferimento agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, la quale aveva evidenziato delle irregolarità nel conseguimento del beneficio, che ne avrebbero impedito ab origine la concessione, ricorre un vizio genetico del provvedimento concessivo, per cui la situazione del privato che si confronta con tale manifestazione del potere amministrativo assume consistenza d’interesse legittimo.
6. Tanto premesso in punto di giurisdizione, le domande proposte con il riassunto ricorso sono irricevibili.
6.1. L’art. 59 comma 2 legge 69/2009 stabilisce che, per effetto della tempestiva riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice adito, “sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”.
6.2. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di rammentare che “la giurisprudenza ha escluso che la disciplina della translatio iudicii introduca una deroga all'ordinario termine decadenziale di impugnazione del provvedimento amministrativo, consentendone il superamento. È stato, in particolare, osservato che "è irricevibile il ricorso di primo grado che, proposto erroneamente dinanzi al giudice civile, sia stato notificato oltre il termine decadenziale dinanzi al giudice amministrativo. La ratio dell'istituto della translatio iudicii, introdotto dall'art. 59 della legge n. 69/2009 e riprodotto nell'art. 11, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), non è infatti quella di consentire l'elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione, quanto piuttosto quella di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo delle incertezze nell'individuazione del giudice fornito di giurisdizione” (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 21/02/2012, n. -OMISSIS-). 12.5 La disciplina della translatio iudicii, infatti, comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, ma non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza. La rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza. Gli artt. 59, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69 e 11, comma 2, c.p.a. prevedono espressamente che, riproposta la domanda al giudice munito di giurisdizione, restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute” (Cons. Stato, Sez. III, 02/10/2023, n. -OMISSIS-).
E ancora, “la devoluzione alla giurisdizione esclusiva della controversia in esame, consente di agire dinanzi al giudice amministrativo per la tutela non solo degli interessi legittimi, ma anche dei diritti soggettivi, rilevando unicamente sul piano delle azioni proponibili e non del regime giudico cui esse sono assoggettate. In altri termini, l'azione di annullamento di un provvedimento amministrativo, a fronte del quale la posizione giuridica del ricorrente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (con conseguente irrilevanza del termine prescrizionale dell'art. 2934 c.c.; cfr. pag. 23 dell'appello), rimane assoggettata al termine decadenziale indipendentemente dal fatto che si verta in materia di giurisdizione generale di legittimità o di giurisdizione esclusiva.” (Consiglio di Stato sez. IV, 25/09/2024, n.-OMISSIS-).
6.3. Nel caso sottoposto all’esame di questo collegio, a fronte della notifica, in data-OMISSIS- del provvedimento di revoca delle agevolazioni, la società ricorrente ha notificato solo in data-OMISSIS- l’atto di citazione introduttivo del giudizio celebratosi dinnanzi al -OMISSIS-, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art 29 c.p.a. a pena di decadenza.
7. Va, pertanto, dichiarata irricevibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 1, lett. a) del c.p.a., la domanda volta ad ottenere la caducazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni, non essendo tale irricevibilità sanabile per effetto della tempestiva riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
8. La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di lite al netto del contributo unificato che resta a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il -OMISSIS- della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività.
Compensa le spese al netto del contributo unificato da porre in capo alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.