Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2024, proposto da
LD RI LL, ON LL, RE NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mensi e Lavinia Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti
SA Manni, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1008/2017 pubblicata dal Tribunale di Firenze sez. lav. il 19 dicembre 2017, confermata dalla sentenza n. 726/2019 Corte di Appello di Firenze emessa il 4 novembre 2019 e passata in giudicato a seguito della pubblicazione da parte della Corte di Cassazione della sentenza n. 32104/2022 del 31 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 1008/2017, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a ottenere la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) nella misura nominale di euro 500,00 annui.
La sentenza, passata in giudicato a seguito di rigetto delle impugnative proposte dal Ministero (rispettivamente con sentenze della Corte d’appello di Firenze n. 726 del 4 novembre 2019 e della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 32104 del 31 ottobre 2022), sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, i ricorrenti concludono affinché all’amministrazione intimata sia ordinato di ottemperare al giudicato, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.
2. La domanda è fondata.
L’11 marzo 2024 i ricorrenti hanno notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la sentenza n. 1008/2017 del Tribunale di Firenze, unitamente alle sentenze n. 726/2019 della Corte d’appello di Firenze e n. 32104/2022 della Corte di Cassazione, che ne hanno determinato il passaggio in giudicato, sancendo in via definitiva il diritto dei ricorrenti a fruire della “carta del docente”.
Risulta altresì maturato il termine dilatorio di centoventi giorni, stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 7 – 12 novembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare a ciascuno dei ricorrenti, mediante “carta del docente”, l’importo nominale di euro 500,00 per ogni anno di servizio a decorrere dall’istituzione del beneficio.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Non vi sono poi ragioni ostative a fare anche applicazione della penalità di mora chiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., e compatibile sia con il contenuto del giudicato posto in esecuzione (condanna pecuniaria: sul punto, basti rinviare a Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15), sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma da corrispondere a questo titolo può essere stabilita in misura pari agli interessi legali maturati, sugli importi sino ad oggi maturati, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1008/2017, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) stabilisce in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, la somma a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
d) condanna infine il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO