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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno giudiziale
9/04/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 242/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato D'AMELIO PIETRO, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato , C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 22 febbraio 2024, Parte_1
proponeva ricorso nei confronti del coniuge , per sentir dichiarare Controparte_1
la separazione personale fra loro.
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il resistente in Matera il 9 gennaio 2010 e che dalla loro unione erano nati tre figli, , e Per_1 Per_2
tutti minorenni. Per_3 Aggiungeva che il aveva adottato un comportamento sempre dispotico e CP_1
prevaricatorio, ponendola in una condizione di subalternità economica e disinteressandosi della cura della prole, così da pregiudicare irreversibilmente l'affectio coniugale. Concludeva per l'addebito della separazione al marito, avanzando richieste sull'affidamento dei figli e sulla contribuzione economica.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il 17 aprile 2024, si costituiva tempestivamente con Controparte_1
apposita comparsa, confermando i presupposti dell'azione di separazione rappresentati dalla ricorrente, e avanzando una prospettazione dei fatti del tutto contraria, chiedeva egli in riconvenzionale l'addebito con l'emissione di provvedimenti di indifferibili a tutela della prole circa l'affidamento e l'assegnazione della casa familiare, con oneri di contribuzione.
Rappresentava in effetti, il come la facesse abuso di sostanze CP_1 Parte_1
alcooliche e assumesse, nello stato di eccitazione conseguente, comportamenti violenti verso i congiunti, conclamati anche da evidenze lesive.
Il Presidente delegato, con provvedimento del 19 aprile 2024, impartiva ai coniugi prescrizioni dirette alla adeguatezza dei suoi comportamenti con l'obbligo per l' di avviare un percorso di sostegno presso il servizio sociale. Parte_1
Tali prescrizioni venivano confermate nel contesto dei provvedimenti provvisori.
In esito all'udienza di comparizione, la causa veniva rinviata più volte sulla prospettata possibilità che le parti raggiungessero un accordo conciliativo, come di fatto avveniva, e a seguito di richiesta congiunta l'udienza di trattazione veniva sostituita con il deposito di note integrative entro il 25 marzo 2025.
Richiesto il parere del P.M., questi vi provvedeva con nota del 3 aprile 2025.
Quanto alla domanda di separazione risulta accertato il venir meno delle relazioni affettive e quindi l'irreversibilità della dissoluzione del rapporto coniugale .
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare e dalla serietà delle motivazioni addotte, nonché a seguito della separazione di fatto ormai durevole e senza possibilità di revisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle rispettive domande di addebito e alla trattazione contenziosa del giudizio, le parti hanno sostituito le loro iniziali conclusioni con un accordo conciliativo che prevede l'affidamento condiviso dei figli e il loro collocamento presso il padre con assegnazione a lui della casa coniugale.
Il si è impegnato anche al versamento di un assegno di mantenimento per CP_1
la moglie, mentre avrà il diritto di percepire per intero l'assegno unico universale e l'indennità di frequenza riconosciuta alla minore per la sua condizione Per_3
invalidante.
Queste ultime previsioni appaiono essere validamente sostitutive della contribuzione della al mantenimento ordinario della prole, restando a carico Parte_1
della medesima anche una quota delle spese straordinarie, in una percentuale (30%) corrispondente ai redditi rispettivi delle parti.
Si tratta di previsioni che non contrastano con i principi dell'ordinamento e che soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto dei minori (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori.
Tenuto conto della raggiunta consensualizzazione le spese del giudizi possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/02/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugi per matrimonio contratto in Matera il 9 gennaio Controparte_1 2010, alle condizioni da loro concordate e sottoscritte con atto del 17 marzo 2025, depositato al fascicolo telematico il 18 marzo 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, Parte II, serie A, numero 3.
3) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9/04/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco