Ordinanza collegiale 15 aprile 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 30/05/2025, n. 10588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10588 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15667/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15667 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento del diritto della minore disabile -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione del verbale di conciliazione del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-del 10.06.2022, rg. 13749/2022, ovvero dal 10.06.2023;
e per l'accertamento
dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione della terapia ABA in forma intensiva, a seguito dell'istanza inviata dal ricorrente in data 16.05.2023;
e per la condanna
della A.S.L. Roma 3 ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA alla minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S., in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia con decorrenza dalla data di cessazione dell'efficacia dell'ordinanza del Tribunale di Roma n. 68585 del 10.06.2022, ovvero dal 10.06.2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/2/2024:
della proposta di intervento della ASL Roma 3 prot. n. -OMISSIS-del 8/01/24 depositata nel presente giudizio in data 12.01.2024 (doc. 1) e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella qualità di genitori di una minore di anni otto affetta da disturbo dello spettro autistico, con l’atto introduttivo del giudizio chiedono l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dalla A.S.L. Roma 3 e la condanna dell’Amministrazione sanitaria ad erogare in favore della minore, in forma diretta o indiretta, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione del verbale di conciliazione del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-del 10.06.2022, rg. 13749/2022, ovvero dal 10.6.2023.
1.1 Espongo in particolare i ricorrenti che la minore è seguita dalla ASL dal 2018 :
-nonostante la ASL abbia in data 25.1.2018 prescritto l’apertura di un progetto riabilitativo con modalità domiciliare e a carattere intensivo di terapia cognitivo comportamentale, la stessa non ha erogato la terapia cognitivo comportamentale alla piccola -OMISSIS-, ma solo 2 sedute settimanali di terapia psicomotoria;
-in data 19.7.2021 nonostante la valutazione neuromotoria effettuata presso la ASL Roma 3 concludesse che “l’intervento ristretto a questo servizio (terapia psicomotoria) potrebbe essere una perdita di chance per la bambina”, la stessa ASL a luglio 2021 interrompeva l’intervento sino ad allora erogato;
-in data 12.11.2021 il neuropsichiatra infantile della Asl Roma 3 prescriveva che la bambina necessita con urgenza di intervento psicoeducativo ad orientamento cognitivo comportamentale, associato a parent training;
- tuttavia, non ricevendo alcun tipo di terapia dalla ASL, la famiglia si rivolgeva privatamente in data 19 febbraio 2022 ad un assistente analista del comportamento A.B.A. che prescriveva alla minore un intervento mirato e intensivo, nella misura di un numero di ore settimanali non inferiore a 20, comprensive di intervento in rapporto 1:1 con l’operatore, di supervisione con il consulente ABA e di formazione di tutte le figure che ruotano attorno alla minore, per la durata minima di 48 mesi, con un costo complessivo mensile di € 2.430,00;
-la famiglia non essendo in grado di sostenere tale spesa, si rivolgeva alla ASL per ottenere la terapia comportamentale necessaria;
- non avendo ricevuto riscontro dalla ASL, con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., iscritto al Tribunale di Roma il 2.5.2022, i genitori chiedevano al Giudice di accertare e dichiarare il diritto di -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda USL Roma 3 il trattamento riabilitativo con metodo ABA e la conseguente condanna della ASL al pagamento in via diretta delle spese sostenute relative alle cure ricevute da terzi per la terapia ABA;
- con atto di conciliazione sottoscritto dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, Dott.ssa Monterosso, RG 58585/2022 del 10.6.2022, la ASL si obbligava a sostenere le spese per il piano terapeutico con metodo ABA seguito dalla minore privatamente, nella misura di 10 ore settimanali per 12 mesi;
- con domanda inviata dall’odierno difensore in data 16 maggio 2023 i genitori richiedevano alla ASL la prosecuzione delle terapie in corso.
Non avendo ricevuto alcun riscontro dalla Asl, i genitori hanno proposto il presente ricorso, notificato e depositato in data 23 novembre 2023, con il quale hanno stigmatizzato l’illegittimità del comportamento della ASL.
Parte ricorrente ha evidenziato la validità e l’efficacia del trattamento riabilitativo ABA ed il diritto della minore a ricevere tale trattamento e addotto i seguenti motivi di ricorso:
I. “ Violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 n. 21 - Violazione art. 32 Cost. – Violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 Decreto Legislativo n. 502/92 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 134/2015 – Violazione dell’art. 2 L. 833/1978 - Violazione e falsa applicazione Legge 595/1985 art. 3 - Violazione dell’art. 60 del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12.1.2017”
II. “ Sul diritto ad un piano terapeutico che preveda il trattamento A.B.A. e sull’obbligo della sua erogazione a carico della A.S.L. ”.
2. Si è costituita per resistere al ricorso la ASL Roma 3, chiedendone il rigetto in quanto infondato ed evidenziando che come riportato nella nota del 14.12.2023 a firma del Direttore f.f. del TSMREE della Asl Roma 3:
“ la minore LL -OMISSIS- è in carico presso il servizio TSMREE dal settembre 2017, in cui è stata sottoposta a trattamento neuropsicomotorio fino al giugno 2021, nonché a periodiche visite neuropsichiatrice con il Dr. Luigi Merico;
a decorrere dal 2018, è stato rilasciato in favore della minore il Certificato di Integrazione Scolastica, prima dal Dr. Nonnis e poi dal Dr. Merico;
nel periodo agosto-settembre 2023, la bambina è stata sottoposta presso il TSMREE di Ostia a una Valutazione Multidisciplinare che ha coinvolto 2 terapiste della riabilitazione psicomotoria, 1
logopedista, 1 psicologa esperta in autismo e 1 neuropsichiatra infantile.
Pertanto, è provato per tabulas che la Asl Roma 3, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, giammai ha serbato una condotta omissiva nei riguardi della minore nel periodo successivo in cui l’Azienda si era impegnata a sostenere le spese per la terapia ABA in forza del verbale di conciliazione redatto innanzi al Giudice Ordinario. ”
Inoltre la Asl ha depositato la Relazione Diagnostica redatta a seguito della visita Multidisciplinare del 6.10.2023 ove, dopo aver visitato la minore, è stato individuato il seguente intervento terapeutico:
“ intervento psicoeducativo ad orientamento cognitivo-comportamentale, integrato nei diversi contesti di vita della bambina e finalizzato all’acquisizione di competenze comunicativo relazionali, delle autonomie personali e della vita quotidiana. In questa fase evolutiva non è indicato focalizzare l’intervento sulle abilità accademiche, già oggetto di iperinvestimento;
Affiancare all’intervento sulla bambina un percorso di parent training per i genitori e gli altri familiari coinvolti nella gestione della minore;
Partecipazione ad attività socializzanti e sportive di gruppo (attualmente necessario supporto);
Favorire l’integrazione e la condivisione di obiettivi e metodi con altri interventi in atto, in particolare il percorso scolastico e l’assistenza domiciliare (SAISH). ”
L’intervento così definito è stato poi ulteriormente integrato con nota dell’8 gennaio 2024 depositata in giudizio dalla ASL, prevedendosi che il progetto riabilitativo fosse integrato con intervento psicoeducativo per 6 ore settimanali e due ore di parenti training.
3. Con atto depositato il 12 dicembre 2023 si è costituita altresì la Regione Lazio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
4. Con motivi aggiunti del 12 febbraio 2024 parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della proposta di intervento della ASL Roma 3 prot. n. -OMISSIS-dell’8 gennaio 2024.
5. Con ordinanza del 15 aprile 2023 n. 7349, considerato che “ la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente, piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria, esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche ”, è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, nominando all’uopo la dott.ssa Caterina Cerminara.
6. La relazione della CTU è stata depositata in data 20 febbraio 2025 ed in pari data sono state depositate le repliche del CTU alle note di parte.
7. In data 4 marzo 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
8. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente deve rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione.
Tanto alla luce di quanto emerso in altri analoghi giudizi, ove da ultimo, è stato evidenziato che per quanto si tratti di ricorsi non impugnatori di atti provenienti da detta Amministrazione, tuttavia, alla luce della difesa delle Asl, è emerso un ruolo decisivo della Regione nella gestione delle liste di attesa per l’erogazione delle terapie in questione e conseguentemente nella effettiva garanzia dei diritti controversi.
10. Sempre in via preliminare va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’Amministrazione adottato il Progetto individualizzato.
11 Quanto ai ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso la proposta di Progetto, questi debbono trovare accoglimento nei limiti di cui di seguito.
11.1 Nel merito, preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessario effettuare una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ” da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ …ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
11.2 La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate” oltre che “le attività di parent trainig e teacher training ”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”.
11.3 Deve essere inoltre evidenziato che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico possa rientrare nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992 (ex multis: Cons. St. n. 2119 del 2022).
Si tratta tuttavia di una considerazione che dipende strettamente dalle evidenze scientifiche del trattamento e che pertanto è soggetta all’evolversi degli studi in materia.
Al riguardo ad esempio mentre le Linee guida n. 21 del 2011, aggiornate poi nel 2015, con riferimento ai Programmi intensivi comportamentali prevedevano la seguente Raccomandazione: “ Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l’analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l’utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico.
Dai pochi studi finora disponibili emerge comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT) finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari programmi sia il più efficace.
È presente un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA; è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi. ”
Le successive Linee guida dell’ottobre 2023 reca invece le seguenti Raccomandazioni con riferimento agli “ Interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis
Quesito 3
In bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico (ASD) bisognerebbe utilizzare gli interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA)?
Raccomandazione 3
Il Panel della Linea Guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare gli interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con ASD (raccomandazione condizionata basata su una qualità molto bassa delle prove). Nota: Il Panel riconosce che le prove esaminate sono relative alla popolazione di bambini fino ai sette anni di età.
Interventi individuali focalizzati su comportamenti specifici basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis
Quesito 4
In bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico (ASD) bisognerebbe utilizzare gli interventi individuali focalizzati su comportamenti specifici basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA)?
Raccomandazione 4
Il Panel della Linea Guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare gli interventi individuali focalizzati su comportamenti specifici basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con ASD (raccomandazione condizionata basata su una qualità molto bassa delle prove). Nota:Il Panel riconosce che le prove esaminate sono relative alla popolazione di bambini con età compresa tra i due e gli 11 anni. ”
11.4 Dunque il metodo ABA è soltanto uno dei possibili interventi a supporto dei minori con disturbo dello spettro autistico e la valutazione della sua appropriatezza rispetto allo specifico caso concreto, anche alla luce delle Linee guida ISS che attualmente prevedono al riguardo raccomandazioni “condizionate basate su una qualità molto bassa delle prove” non può che essere rimessa l’Amministrazione competente, ossia al Dipartimento della Asl.
Non si configura dunque il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento da parte delle Aziende sanitarie e a carico del SSR, secondo modalità indicate in certificazioni provenienti da strutture specializzate pubbliche o private.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta dunque all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune Aziende sanitarie sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’ASL per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali - essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare - viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
1!.5 Deve ancora essere rilevato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
12. Orbene, nel caso in esame, la parte ricorrente ha con il ricorso introduttivo chiesto la condanna della Asl alla erogazione di una specifica terapia come in epigrafe indicata e poi con motivi aggiunti contestato il Piano di cura individuale predisposto dall’Asl, sia per quanto riguarda la tipologia di prestazione e le modalità di erogazione individuate sia per quanto riguarda il numero delle ore attribuite.
13. Poiché la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche, il Collegio ha ritenuto necessario - come visto nella parte in fatto - disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
La relazione prodotta in giudizio dalla CTU così conclude:
“ si suggerisce un progetto terapeutico articolato come segue:
10 ore di terapia cognitivo comportamentale a settimana, secondo metodologia ABA, declinabile nei vari contesti di vita;
2 ore di parent-training al mese, essenziale al fine di apportare e supportare un significativo miglioramento nello stile di vita e nelle competenze adattive della minore ”.
14. Orbene, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, che ha elaborato il progetto terapeutico individuale dopo una attenta valutazione tanto della minore quanto dei genitori, tenendo altresì conto dei progressi conseguiti a seguito del trattamento terapeutico svolto sino ad oggi dalla minore stessa.
15. In conclusione il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolti nei limiti di cui sopra.
Per l’effetto, l’ASL dovrà provvedere in via diretta, o in via indiretta, alla erogazione nei confronti della minore del progetto terapeutico così come articolato dalla CTU e segnatamente:
16. Il Collegio, esaminate la relazione e la documentazione allegata, ritiene congruo liquidare in favore della C.T.U. per l'attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione) la somma di € 2.500,00, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico della ASL Roma 3 per il principio della soccombenza.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva il ricorso per motivi aggiunti.
Per l’effetto, condanna la ASL resistente:
- a provvedere, in via diretta o in via indiretta, all’attuazione del progetto così come articolato dalla CTU e descritto in parte motiva.
Condanna altresì la ASL e la Regione resistenti, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti, ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’Asl Roma 3, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell'avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.