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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2032/2021 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], Frazione C.F._1
OP, e , nata a [...] il [...], residente Parte_2
in Mulazzo (MS), Via del Fossone n.15, Frazione OP, Codice Fiscale
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._2
RT VA e AN VA presso il cui Studio, in Pontremoli (MS),
Via Pirandello n. 22 sono elettivamente domiciliati attori opponenti
nei confronti con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc./p.iva n. quale mandataria con P.IVA_1
rappresentanza, in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
[...]
di Pordenone del 17.10.2016 (rep. n. 293287 - racc. n. 28262, registrato a Per_1
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9915 serie 1T) di Controparte_2
(già ) con unico socio, con
[...] Controparte_3
sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso e pagina 1 di 34 c.f. , quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di P.IVA_2
(con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. CP_4
1, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore (numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e cod. fisc./p.iva n. ), giusta procura per P.IVA_3
atto a rogito Notaio di Pordenone del 17.10.2016 (rep. n. 293285 - Persona_1
racc. n. 28260, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie 1T), rappresentata e difesa, sulla scorta di procura alle liti in atti, dall'Avv. Gianluca Cicconetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valeria Dell'Amico sito in Carrara
(MS), Viale XX Settembre n. 262 bis, cap. 54033; convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: per e : “Piaccia al Parte_1 Parte_2
Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda o deduzione, in accoglimento dei motivi di opposizione, totalmente o anche solo parzialmente: in via preliminare: - accertare e dichiarare che non è attivamente legittimata a richiedere, a proprio favore, il pagamento Controparte_1
del credito e, per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 489/2021, Tribunale di Massa, del
14.07.2021, emesso nel Procedimento n. 220/2021 R.G.; in via ulteriormente preliminare: - accertare e dichiarare, pertanto, il difetto di procura di e, per l'effetto, Controparte_5
dichiarare nullo e di nessun effetto il Ricorso dalla stessa proposto. Per conseguenza, revocare il Decreto
Ingiuntivo n.489/2021, Tribunale di Massa, del 14.07.2021, emesso nel Procedimento
n.220/2021 R.G. Ancora in via ulteriormente preliminare: - accertare e dichiarare l'insufficienza
e/o la mancanza dei presupposti di legge nella documentazione prodotta da Controparte a sostegno del
Ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.489/2021, Tribunale di
Massa, del 14.07.2021, emesso nel Procedimento n.220/2021 R.G. Nel merito ed in via preliminare, in accoglimento, totale o parziale, delle eccezioni svolte dagli Attori: - accertare e dichiarare nulla, non valida, e/o, comunque, inefficace la fideiussione omnibus o le clausole della stessa oggetto di
pagina 2 di 34 espressa contestazione, esibita da Controparte a sostegno della richiesta di pagamento. Per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.489/2021, Tribunale di Massa, del 14.07.2021, emesso nel
Procedimento n.220/2021 R.G.. Nel merito ed in via principale: - accertare e dichiarare
l'insussistenza del credito dedotto dalla Ricorrente e, comunque, dalle Convenute nei confronti della debitrice principale oggi e, di riflesso, degli Attori Opponenti, asseriti Parte_3 Parte_4
garanti. Per l'effetto, dichiarare la domanda di pagamento oggetto di Ingiunzione infondata, carente nei presupposti e non provata. Per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.489/2021, Tribunale di
Massa, del 14.07.2021, emesso nel Procedimento n.220/2021 R.G. Nel merito ed in subordine: - accertare e dichiarare l'eccessività del credito dedotto dalla Ricorrente, e, comunque dalle Convenute, nei confronti della debitrice principale oggi e, per conseguenza, nei confronti Parte_3 Parte_4
degli Attori asseriti garanti. Per l'effetto, dichiarare la domanda proposta oggetto del Decreto Ingiuntivo infondata, carente nei presupposti e non provata nell'ammontare richiesto oggetto di ingiunzione.
Revocare, quindi, il Decreto Ingiuntivo n.489/2021, Tribunale di Massa, del 14.07.2021, emesso nel Procedimento n.220/2021 R.G. Ridurre, in ogni caso, l'ammontare della domanda di pagamento, in accoglimento delle contestazioni ed eccezioni dedotte dagli Opponenti, commisurandolo alla somma indicata dalla CT di Parte, Dott.ssa o di quella minore ritenuta di giustizia. - Persona_2
Dichiarare illegittima e non dovuta, e, comunque infondata e non provata, la quantificazione dell'interesse moratorio oggetto di Ingiunzione, riducendola, eventualmente, nei limiti dell'interesse legale. In via ulteriormente subordinata ed in caso di condanna degli Opponenti al pagamento di qualsiasi somma nei confronti di e/o di - Accertare e Controparte_1 CP_4
dichiarare, che le somme oggetto di eventuale condanna al pagamento da parte degli Opponenti, risultano dagli stessi dovute, in qualità di eventuali garanti della oggi dichiarata fallita;
Parte_5
- Per l'effetto dichiarare i Signori e surrogati nei diritti che la Parte_1 Parte_2
creditrice quale cessionaria del credito del BA BPM aveva nei confronti della CP_4 [...]
oggi fino alla concorrenza di quanto corrisposto a parte Parte_5 Parte_6
pagina 3 di 34 Opposta dagli Attori Opponenti. Con vittoria, in ogni caso di spese e competenze, comprensive altresì del rimborso spese di CTU e supplemento CTU, già anticipate nell'ammontare liquidato”. per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti Controparte_1
esposti in premessa: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
489/2021 Rg. n. 220/2021, ai sensi dell'art. 648, 2° co., c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, ovvero in via subordinata concederla per il minore importo non contestato di Euro 31.307,08; - rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato da e per essa dalla procuratrice che agisce in CP_4
nome e per conto nei confronti della società e dei suoi garanti e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_3
condannare gli opponenti al pagamento della maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti;
- ed altresì, nella denegata ipotesi in cui vengano accertate delle risultanze a favore degli opponenti, dichiarare la compensazione con il credito comunque vantato da parte opposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dai sig.ri
[...]
e , avverso il decreto ingiuntivo n. 489/2021 del 19.07.2021 Pt_1 Parte_2
(nelle more del giudizio dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.) mediante cui il Tribunale di Massa ha accolto il ricorso avanzato da in Controparte_1
qualità di mandataria con rappresentanza di (già Controparte_2
) a sua volta mandataria di ed ha ingiunto agli Controparte_3 Controparte_4
opponenti di pagare, in solido, l'importo di € 105.397,96 oltre interessi e spese. Tanto, sulla scorta della loro qualità di fideiussori della titolare del conto corrente Parte_3
n. 194 (poi n. 976) aperto presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno con pagina 4 di 34 contratto del 10.08.2010, affidato con contratto n. 39292 del 12.09.2012, e chiuso in data 23.03.2017 con saldo debitore di € 105.397,96, volturato sul conto sofferenza n.
80469.
2. Giova anzitutto evidenziare come quello monitorio rientri nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed esigibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multiis Cass. civ. n. 4800/2017). In merito a tale secondo giudizio, la
Cassazione ha in più occasione affermato che “l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40110).
3. Procedendo allo scrutinio delle eccezioni avanzate dagli apponenti, appare anzitutto sussistere la legittimazione attiva (che attiene la prospettazione della domanda: cfr. Cass. civ. S.U. n. 2951\2016) in capo a avendo questa, sin dal ricorso Controparte_1
pagina 5 di 34 introduttivo, dedotto di agire a fronte del mandato ricevuto ed indicato come effettivo titolare del credito Controparte_4
In altri termini, dall'esegesi degli atti di causa emerge con chiarezza come CP_1
abbia sempre dichiarato di agire quale mandataria in nome e per conto della creditrice.
Il Tribunale, del resto, ha correttamente disposto già in sede monitoria “il pagamento in via solidale tra loro, per il titolo dedotto ed entro il termine di giorni 40 (quaranta) dalla data di notificazione del presente decreto, in favore della ricorrente (quale mandataria con Parte_7
rappresentanza di a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza di ”. Controparte_4
4. Di tale potere vi è riscontro in atti considerato che risulta prodotta la procura speciale conferita da a in data 23.09.2016 (v. Controparte_4 Controparte_3
doc. 15 fascicolo monitorio) ai fini della gestione, il recupero e l'incasso dei crediti acquistati in virtù di una serie di operazioni di cartolarizzazione, con la previsione, tra l'altro, della facoltà per la procuratrice di conferire sub-delega ad , anche in CP_1
relazione ai crediti non ancora acquistati da , potenziale oggetto delle future CP_4
operazioni di cartolarizzazione. Il che è poi in effetti intervenuto con ulteriore procura speciale avente pari data (v. doc. 13 fascicolo monitorio) mediante cui è stata attribuita da ad la facoltà di “compiere tutte le attività inerenti e Controparte_3 CP_1
connesse alla migliore gestione dei Crediti ed al loro recupero, attraverso atti di natura stragiudiziale e giudiziale, anche relativi a procedure monitorie”, ivi incluse quelle sostanziantesi nel “predisporre
e sottoscrivere ricorsi anche per decreti di ingiunzione”. Così come vi è riscontro in atti dell'atto di fusione di in (v. Controparte_3 Controparte_2
doc. 14 fascicolo monitorio).
In definitiva, a fronte dei mandati con rappresentanza in rilievo ha CP_1
legittimamente agito in via monitoria onde conseguire la soddisfazione del credito in capo a . CP_4
pagina 6 di 34 Inoltre, sebbene non oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, sussiste parimenti riscontro della cessione del credito in favore di Controparte_4
ricomprendente anche quello in rilievo, evincibile dai seguenti documenti: i) GU Parte
Seconda n. 5 del 13-1-2018 (v. doc. 12 fascicolo monitorio); ii) comunicazione di cessione di credito (v. doc. 11 fascicolo monitorio); iii) contratto di cessione del
28.12.2017 tra BA BPM e Marte Svp s.r.l. (v. doc. 14 comparsa di costituzione).
5. Analogamente priva di pregio risulta poi l'eccezione della parte opponente secondo cui le predette procure speciali avrebbero dovuto essere depositate in originale e non in copia, trattandosi di documenti rientranti nell'alveo della disciplina di cui all'art. 634, comma 2 c.p.c.. La predetta disposizione, invero, è manifestamente inconferente, riferendosi alle prove scritte idonee a giustificare l'ingiunzione monitoria con riguardo a talune tipologie di crediti. In assenza di peculiari contestazioni in ordine alla intervenuta alterazione delle riproduzioni rispetto agli originali, da operarsi tramite querela di falso, le riproduzioni fotostatiche delle copie autentiche delle procure speciali, conservate in originale presso i Notai roganti, costituiscono prove documentali a tutti gli effetti.
6. Infondata è, nondimeno, l'ulteriore eccezione avanzata da parte opponente, secondo cui risulterebbe rilevante l'assenza di riscontro circa le pubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale degli atti di fusione tra (in Controparte_6
seguito, anche ovvero l'originaria contraente, ed il BA PO di Controparte_7
Milano, anche questi prodotti solo in copia, stante l'assenza della necessaria comunicazione al terzo interessato circa l'intervenuta sostituzione del titolare del credito, sconosciuto al correntista. E ben vero, l'obbligo di pubblicazione risulta imposto dall'art. 2503 bis c.c. nell'esclusivo interesse dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione ai fini dell'esercizio del diritto di conversione dei titoli.
Di contro, la generale previsione di cui all'art. 2504 c.c. prevede la sola iscrizione nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla pagina 7 di 34 fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Nella specie, tale obbligo appare essere stato assolto come si evince dalle visure camerali storiche della e CP_7
del BA PO (v. docc. 4 e 5 opposta) da cui emerge riscontro delle fusioni intercorse e della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Oltretutto, il vulnus lamentato da parte opponente si sostanzierebbe nella omessa conoscenza del terzo correntista rispetto all'intervenuto mutamento del soggetto titolare del credito. E tuttavia, è orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la notificazione della cessione del credito costituisce atto a forma libera, risultando equipollente – nell'ottica che ne occupa – la notifica del ricorso monitorio che la cessione presuppone (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 1770\2014; in tempi più recenti la Cassazione ha ribadito che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” - cfr. Cass. civ. 17944\2023). Prima dell'iniziativa processuale in rilievo, inoltre, la società correntista, risulta Parte_3
avere avuto contezza della fusione di nel BA PO con nota in calce CP_7
all'estratto conto al 31.12.2011 (v. doc. 3 fascicolo monitorio – pag. 90\198).
7. Gli opponenti, convenuti in giudizio quali fideiussori della hanno altresì Parte_3
eccepito la nullità dei rapporti fideiussori, in quanto del tipo “fideiussione omnibus” senza indicazione di un importo massimo oggetto di garanzia. Sennonché, già con l'ordinanza mediante cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il magistrato ha avuto modo di evidenziare come la fideiussione pagina 8 di 34 omnibus rilasciata in data 6.9.2010, dai sig.ri e contiene l'indicazione Pt_3 Parte_2
di un importo massimo di operatività, esteso in data 26.7.2011 da € 170.000,00 a €
250.000,00, risultando la relativa appendice specificatamente sottoscritta dai fideiussori
(v. docc. 5 fascicolo monitorio e 12 comparsa di costituzione). Stante il tranciante tenore del dato documentale, e l'assenza del disconoscimento delle sottoscrizioni de quibus, non appare necessaria ulteriore chiosa a dispetto della acritica (rispetto al rilievo intervenuto) reiterazione dell'eccezione financo in sede di comparse conclusionali.
8. Sempre con riguardo al rapporto di che trattasi i sig.ri e nel Pt_3 Parte_2
proporre opposizione, hanno eccepito l'invalidità e/o nullità della fideiussione e, pertanto, la sua inefficacia, in quanto l'art. 6) delle condizioni contrattuali, punto 1) e il successivo art. 7) prevederebbero la c.d. clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”.
Tale clausola non sarebbe ammissibile per la fideiussione ma solo per il contratto autonomo di garanzia, conseguendone l'obbligo per di agire Controparte_4
preventivamente nei confronti del . Parte_4
Segnatamente, l'art. 6, punto 1, recita testualmente che: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”. Il successivo art. 7 prevede poi che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
In merito, deve anzitutto rilevarsi che con la sentenza delle Sezioni Unite 18 febbraio
2010, n. 3947, è stato chiarito come la caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione risulti costituita dalla carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che “il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base”. E ciò in quanto la causa concreta del contratto autonomo di garanzia deve essere individuata nel pagina 9 di 34 trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso all'inadempimento di una prestazione contrattuale. E', pertanto, rilevante in tale ottica la presenza di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, idonea ad indurre l'interprete ad escludere che si sia al cospetto di una fideiussione, salva manifesta discrasia con il complessivo “altro” contenuto della convenzione negoziale.
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “mentre la fideiussione è volta a tutelare
l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). L'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del Cc e si caratterizza per
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli” (cfr. Cass. civ., sez. III, 03/11/2021, n. 31313; in senso conforme: Cassazione civile, sez. III,
18/02/2022, n. 5423; Cassazione civile, sez. I, 19/07/2021, n. 20632; Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n. 27619).
Tale dato ermeneutico consente di cogliere l'infondatezza della tesi di parte opponente, secondo cui la sola presenza di una clausola tale da richiedere il pagamento a semplice richiesta e senza eccezioni comporterebbe l'invalidità del rapporto fideiussorio. Così non è, posto che la deroga allo schema tipico può comportare, al più, la diversa qualificazione del rapporto in termini contratto autonomo di garanzia (peraltro, sfavorevole per gli opponenti).
Oltretutto, nella specie, il dato testuale manca di un espresso divieto per il fideiussore di proporre eccezioni (da tenersi distinto rispetto alla deroga delle prescrizioni di cui pagina 10 di 34 all'art. 1957 c.c.) e le parti hanno di fatto utilizzato lo schema fideiussorio (emblematico in tal senso è l'esplicito riferimento alla fideiussione omnibus contenuto nella documentazione comprovante il rapporto) non potendosi quindi ritenere – all'esito della doverosa attività ermeneutica a cui è deputato il giudicante – che si sia al cospetto di un contratto autonomo di garanzia.
9. Sempre restando in tema di rapporto fideiussorio, i sig.ri e hanno Pt_3 Parte_2
altresì eccepito la nullità del rapporto fideiussorio stante la conformità al c.d. “schema
ABI” sanzionato dalla Banca d'Italia poiché violativo della disciplina antitrust di cui alla l. 287/1990. Tale profilo di nullità, conoscibile da questo Tribunale solo incidenter tantum, laddove eccepito al fine di paralizzare le altrui pretese azionate in via monitoria (attesa la competenza della sezione specializzata per le imprese ex art. 3 D.Lgs. n. 168 del 2003) risulta essere stato tardivamente introdotto in giudizio con la comparsa conclusionale, prospettandosi, quindi, un indebito ampliamento del thema decidendum.
Sennonché, pure a ritenere ammissibile – in ipotesi – l'eccezione de qua, questa risulterebbe comunque infondata. Appare rilevante, a riguardo, richiamare il recente orientamento a Sezioni Unite, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
Tanto, con la precisazione che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma
pagina 11 di 34 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
Dal momento che l'accertamento operato dall'Autorità garante in ordine alla sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI ha riguardo al periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, appare arduo sostenere la valenza di tale provvedimento con riguardo ai contratti stipulati – come nella specie – in un momento posteriore e, dunque, in un arco temporale estraneo all'accertamento oggetto della prova privilegiata predetta, conseguendone l'onere per il fideiussore di fornire riscontro del perdurare dell'intesa anticoncorrenziale: prova che è del tutto carente nel giudizio di che trattasi, non fosse altro perché – come detto – la questione è stata introdotta in giudizio dopo lo spirare delle preclusioni allegative e istruttorie, non avendo evidentemente più modo la parte di offrire la prova dell'applicazione uniforme dello schema di che trattasi, sul territorio di riferimento, da parte degli istituti di credito ivi operanti, in un arco temporale coevo.
10. Muovendo alle doglianze avanzate dagli opponenti in punto di quantum del credito, i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti ed oggetto del presente giudizio, accesi da
(oggi presso la filiale di RA IG (MS) Parte_3 Parte_4
della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, sono identificabili nel dettaglio in: i) contratto c/c n.2678/194 aperto in data 10.08.2010 e chiuso in data 23.03.2017; ii) contratto conto anticipi n. 2678/195, aperto in data 11/08/2010 e chiuso in data pagina 12 di 34 23.03.2017; iii) contratto di concessione/variazione di affidamento, apertura di credito n. 39292 del 12.09.2012 e chiuso in data 23.03.2017, mediante cui sono state concesse aperture di credito per € 140.000,00 per anticipi fatture con validità a revoca sul CP_1
c/c n. 2678/195 e per € 20.000,00 con validità a revoca sul c/c n. 2678/194. Come confermato nell'ambito della consulenza tecnica disposta in corso di causa, risulta acquisita agli atti l'intera documentazione contrattuale. In particolare, il CTU ha dato conto che: i) per quanto riguarda il c/c n. 2678/194 sono depositati agli atti il contratto di apertura del conto del 10.08.2010, tutti gli estratti conto e riassunti scalari trimestrali relativi al periodo intercorrente fra la data di accensione e la data di chiusura del
23.03.2017; ii) per il conto anticipi n. 195, sono depositati agli atti gli estratti conto e riassunti scalari trimestrali relativi al periodo intercorrente fra la data di accensione del
11.08.2010 e il 23.03.2017, data di estinzione, oltre che gli addendum relativi alla modifica delle condizioni contrattuali del 03.09.2010 e 14.10.2013; iii) per l'affidamento/apertura di credito è depositato agli atti il contratto n. 39292 del 12.09.2012.
11. Ciò posto, in ordine al tasso di interesse praticato, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato, non essendo a tal fine sufficienti generici riferimenti a parametri esterni, laddove non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. Tanto, è stato espressamente sancito dallo stesso legislatore con l'art. 4 della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154 (poi trasfuso nell'art. 117 TUB, secondo cui: “I contratti indicano il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; e ancora “La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente” (comma abrogato nel 2010). Infine, secondo la norma: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e
pagina 13 di 34 condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
In tema di determinatezza dell'interesse pattuito, la Cassazione ha poi chiarito che “la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco. Ciò vale, però, ove il richiamo ai detti elementi trovi un reale fondamento giustificativo nella necessità di ancorare il tasso di interesse a indici o parametri di sicura identificazione che non siano determinati dalla banca: in tale ipotesi la finalità di trasparenza che sottende la norma può ritenersi soddisfatta, giacché non si è in presenza di alcun occultamento delle condizioni economiche contrattuali e la relatio è necessitata proprio dalla volontà di far dipendere l'ammontare dell'interesse da elementi esterni non predeterminabili. In un caso siffatto, oltretutto, va valorizzata la meritevolezza di tutela dello strumento dell'indicizzazione, che consente al cliente della banca di accedere a formule di finanziamento
a tasso variabile che altrimenti gli sarebbero precluse. Deve invece negarsi che il rinvio a fonti esterne possa operare allorquando il saggio di interesse sia fatto dipendere dalla determinazione unilaterale dell'istituto di credito, da pubblicizzare con una certa modalità: ipotesi, quest'ultima, in cui il rinvio non ha propriamente ad oggetto l'indice o il parametro attraverso cui va determinato il tasso di interesse contrattuale - come accade, ad esempio, nel caso del mutuo con saggio di interesse parametrato all'euribor -, ma l'elemento documentale con cui la banca verrà a dare rappresentazione esteriore alla propria determinazione” (cfr. Cass. civ. 17110\2019; in senso conforme: Cass. civ. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023).
12. Per quanto attiene, invece, il periodo successivo al momento genetico, con peculiare riguardo all'esercizio dello jus variandi ex art. 118 TUB, occorre dar conto che pagina 14 di 34 allorquando a venire in rilievo è un rapporto di durata a tempo indeterminato, la legge ammette a talune condizioni, tanto sostanziali che formali, la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Segnatamente, dal 10/3/1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992, che all'art. 4 aveva previsto la necessità di una specifica clausola approvata dal cliente) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente risultava autorizzata purché le parti avessero pattuito tale facoltà per iscritto in contratto. In data 1/01/1994 è poi entrato in vigore il Testo
Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 dell'1/9/1993), che ha abrogato le disposizioni sullo ius variandi sia relative alla L. 154/92 e sia relative alla L. 142/1992. In particolare, la versione originaria dell'art. 118 T.U.B. alla data del 01/01/1994 (data di entrata in vigore del testo Unico Bancario) prevedeva: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità
e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Sennonché, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L.
n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, è stato introdotto il requisito del “giustificato motivo” e le specifiche modalità di comunicazione al cliente, stabilendosi altresì il rimando all'art. 1341, comma 2 c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente. Successive modifiche alla disciplina dello ius variandi sono state apportate dall'art. 4 comma 2 D. Lgs.
13/08/2010 n. 141, che ha distinto i contratti di durata da quelli a tempo indeterminato, prevendo l'approvazione della clausola specificamente da parte del cliente e con riferimento alle sole condizioni previste dal contratto. Ancora, con il D.L.
pagina 15 di 34 13/05/2011 è stato introdotto il comma 2-bis, con specifico riferimento a chi non è né consumatore, né microimpresa, per i contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, prevedendo la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati in contratto. In particolare, il testo attualmente in vigore dell'art. 118 cit. prevede che: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
13. Tale essendo il dato normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve richiamarsi quanto rappresentato nell'elaborato peritale. Segnatamente, il CTU ha rilevato che:
“relativamente al: A) rapporto di c/c n. 2678/194, nel contratto di apertura del 10.08.2010, che non prevedeva alcun fido, il tasso annuo creditore lordo effettivo veniva stabilito in misura dello 0,01%, mentre il tasso annuo debitore in assenza di fido - nominale in misura del 11,85 %. Nulla veniva disposto in merito alla misura di un eventuale tasso debitore annuo entro o extra fido. A partire dall' estratto conto relativo al trimestre 01.10/31.12 2010 risulta la possibilità per il cliente di utilizzo di un affidamento per € 10.000,00, in seguito variato con contratto n. 39292; Con proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 T.U.B. comunicata in data 30.06.2012 venivano aggiornati il tasso annuo debitore in assenza di fido al 19,50% e il tasso per utilizzo oltre fido per sconfini fino a €
5.000,00 al 15,50% e oltre € 5.000,00 al 14,50%. Con contratto di affidamento n. 39292, stipulato in data 12.09.2012, veniva concessa un'apertura di credito in c/c di € 20.000,00 con validità a revoca sul c/c n. 2678/194 con un tasso annuo entro fido del 7,036% e maggiorazione del
2,00% per l'extra fido. Con addendum contrattuale del 14.10.2013 veniva confermata la misura del
pagina 16 di 34 tasso a credito annuo in 0,01%, confermati il tasso annuo debitore in assenza di fido - nominale fissato al 19,50 % e il tasso annuo debitore extra fido su affidamenti sino a 5.000 nel 15,50%, oltre 5.000 nel 14,50%. Veniva previsto anche il tasso anno debitore entro fido in 8,03%. In virtù di quanto sopra, e considerato quanto in dominante giurisprudenza (ex multis Cass Civ. Sez. III n.
16097/2019) con cui la Suprema Corte sostiene che “... ciò che importa onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. è che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto di credito ...”, lo scrivente ritiene che: per il periodo dal 10.08. al 30.09.2010 la banca abbia agito legittimamente;
per il periodo dal 01.10.10 (primo trimestre in cui risulta la possibilità per il cliente di utilizzo di un affidamento per € 10.000,00) al 12.09.2012, (data del contratto di concessione di affidamento per € 20.000,00 con validità a revoca sul c/c n. 194 e primo momento in cui veniva espressamente prevista l'applicazione di un tasso entro fido), fatta salva la legittimità degli importi addebitabili a titolo di tassi extra-fido come previsti contrattualmente, non si possa tener conto di quanto applicato dalla banca sia per il tasso in assenza di fido (fido ritenuto come accordata dalla
Banca stessa) che per il tasso entro fido (non espressamente previsto nel contratto), dovendosi invece applicare, secondo il disposto dell'art. 117 al comma 7, il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali (emessi nell'anno precedente alla chiusura del trimestre di riferimento) per le operazioni attive della banca (intendendosi per tali quelle che producono interessi a credito della banca) ed il tasso nominale massimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali (emessi nell'anno precedente alla chiusura del trimestre di riferimento) per le operazioni passive;
per il periodo successivo al momento della concessione di credito del 12.09.2012 per € 20.000,00 con indicazione dei tassi entro e oltre fido fino alla chiusura del rapporto, i tassi da considerare legittimamente applicabili debbano essere quelli previsti contrattualmente, entro e extra fido, anche dall'addendum contrattuale del 14.10.2013, sempre che, vista la assoluta mancanza di comunicazioni effettuate secondo le forme previste dall'art. 118
T.U.B., non siano state effettuate variazioni in peius per il cliente, dovendosi in questo ulteriore caso applicare, nei trimestri in cui non siano eventualmente soddisfatte le condizioni richieste dalla legge, il
pagina 17 di 34 disposto dell'art. 117 comma 7 T.U.B ., secondo le indicazioni fornite dal Giudice (…); B) al rapporto di conto anticipi n. 2678/195, nel contratto di apertura dell' 11.08.2010, il tasso annuo debitore in assenza di fido - nominale veniva stabilito in misura del 7,45 % . Nulla veniva disposto in merito alla misura di un eventuale tasso debitore annuo entro fido. Con addendum contrattuale del
03.09.2010, fra le altre, il tasso annuo debitore in assenza di fido - nominale veniva confermato in misura del 7,45% e ulteriormente modificato con altro addendum del 14.10.2013 in misura del 9,20
%. In tale ultima occasione veniva previsto anche il tasso annuo debitore entro fido in misura dell'8,95
%. Con concessione di affidamento n. 39292 del 12.09.2012, veniva concessa un'apertura di credito per anticipi fatture per € 140.000,00 a valere sul c/anticipi n. 26478/195 con validità a revoca con un tasso entro fido annuo del 9,20% e per l'extra fido, senza alcuna maggiorazione il medesimo 9,20% annuo. Con addendum contrattuale del 14.10.2013 venivano stabiliti il tasso annuo debitore in assenza di fido al 9,20 % e il tasso anno debitore entro fido in 8,95 %. Quindi, considerato che dal momento di apertura del c/anticipi fino alla data del contratto di concessione di affidamento per € 140.000,00 venivano addebitati interessi in applicazione esclusiva di tassi entro e oltre fido, pur in mancanza di alcuna previsione contrattuale (non era stata ancora concessa alcuna apertura di credito). In conseguenza lo scrivente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene che: per il periodo 11.08.2010 al 01.10.2010 nulla debba essere rettificato in quanto non sono stati conteggiati interessi a debito per il periodo dal 01.10.2010 al 12.09.2012 il calcolo degli interessi legittimamente addebitabili debba essere effettuato mediante il disposto dell'art. 117 comma 7 del
T.U.B.; per il periodo 12.09.2012/23.03.2017 (data di chiusura del rapporto) i tassi da considerare legittimamente applicati debbano essere quelli previsti contrattualmente sempre che, vista la assoluta mancanza di comunicazioni effettuate secondo le forme previste dall'art. 118 T.U.B., non siano state effettuate variazioni in peius per il cliente, dovendosi in questo ulteriore caso applicare, nei trimestri in cui non siano eventualmente soddisfatte le condizioni richieste dalla legge, il disposto dell'art. 117 comma 7 T.U.B”.
pagina 18 di 34 Le conclusioni dell'ausiliario dell'Ufficio appaiono condivisibili, risultando indispensabile ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 117 TUB la specifica pattuizione sia del “tasso extrafido”, che di quello “intrafido”, nonché infine della misura dell'interesse in “assenza di fido” (cfr., ex multis, Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 334/2022).
Per ciò che attiene, inoltre, l'eccepita mancata comunicazione delle variazioni contrattuali ai fideiussori, questa non risulta dovuta, non essendo costoro parti del rapporto principale. Oltretutto, secondo quanto previsto dall'art.
5.1 del contratto, i fideiussori si sono obbligati a “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”.
14. Proseguendo nella disamina, in ordine alle pattuizioni inerenti la capitalizzazione degli interessi debitori, vale evidenziare come sia stata lungamente oggetto di dibattito la questione se l'uso di cui alle norme bancarie uniformi del 1951 (che si concretizzava, nei contratti di conto corrente bancario, nella capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei clienti, a fronte di una capitalizzazione che – invece – era annuale per i saldi attivi) configurasse o meno un uso contrario ai sensi dell'articolo 1283 c.c.. Sennonché,
a far data dal 1999, si è registrato un mutamento nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in accordo al quale «gli interessi scaduti non possono produrre interessi altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge” (cfr. Cass. 2374/1999). Da qui il primo controverso intervento del legislatore, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza;
siffatte clausole, quindi, sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in pagina 19 di 34 violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitata). Scevra da censure di costituzionalità è risultata invece la novella dell'art. 120 T.U.B. introdotta dagli altri commi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 che, nello stabilire il principio di simmetria\pari periodicità dell'applicazione degli interessi sugli interessi maturati (sia su quelli debitori che su quelli creditori), ha demandato al C.I.C.R. la disciplina attuativa di tale principio. Il C.I.C.R. ha quindi provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 cit., stabilendo, in particolare, che: in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto In particolare, l'art. 6 della delibera C.I.C.R prevede espressamente che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetti se non sono specificatamente approvate per iscritto”. A parere di questo giudice con tale previsione viene operato un richiamo all'art. 1341, comma 2, c.c. in accordo al quale, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte è richiesta, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (cfr. Cass. civ.
20606\2016). Vale altresì evidenziare che anche con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al 22/04/2000, è necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale. E ben vero, la sostituzione della pagina 20 di 34 reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 7105 del 2020). Sennonché, il legislatore ha regolato nuovamente la materia con la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha modificato l'art. 120 del Testo Unico Bancario, nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Il provvedimento in questione, tuttavia, non è mai stato emanato dal CICR creando non poche problematiche applicative. La norma, invero, secondo la condivisibile interpretazione di alcuni tribunali non può che essere intesa come rivolta a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. (cfr. Tribunale Roma, 20 ottobre 2015). Di opinione contraria, invece, è risultata altra parte della giurisprudenza di merito, che ha escluso l'efficacia immediatamente precettiva del nuovo art. 120 TUB
(cfr. Tribunale Torino, 16 giugno 2015). E tuttavia, con il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con la Legge n. 49 dell'8 aprile 2016, il legislatore è ancora una volta intervenuto, modificando il testo dell'art. l'art. 120, comma 2, TUB che adesso così recita: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31
pagina 21 di 34 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. In ottemperanza a tale previsione è stata adottata la delibera CICR del 3.8.2016, che ha disposto che, con riguardo ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti, venga assicurata la stessa periodicità, mai inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. A riguardo si è previsto che il
31 dicembre di ciascun anno costituisca il termine ultimo per il conteggio degli interessi o in alternativa che tale conteggio venga effettuato alla cessazione del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il termine resta comunque il 31 dicembre. L'art. 4 della delibera regolamenta, poi, il saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che gli interessi debitori divengano esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente, ad ogni modo, deve essere garantito un tempo minimo di 30 giorni dalle comunicazioni previste dagli artt. 119 e 126 quater del TUB, prima che gli interessi divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini differenti ma solo se favorevoli al cliente. Ancora, il comma 5 dell'art. 4 stabilisce, altresì, che al cliente è concessa la possibilità di autorizzare, anche prima della scadenza, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili. La somma addebitata deve essere pagina 22 di 34 in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo. Ogni autorizzazione deve risultare per iscritto. Infine, l'art. 5, riguardante le modalità di adeguamento dei contratti in corso, dispone che: “I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi a quanto prescritto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. ed al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del T.U.B. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 1 del T.U.B.”.
15. Nella specie, il c/c n. 2678/194 è stato aperto in data 10.08.2010 e il c/anticipi n.
2678/195 in data 11.08.2010. Per come accertato dall'ausiliario dell'Ufficio, in relazione al periodo intercorrente fra l'apertura del rapporto contrattuale e l'1.10.2016 la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata applicata nel rispetto del criterio della reciprocità delle parti e, quindi dell'art. 120 T.U.B, stante anche la sottoscrizione della relativa pattuizione. Inoltre, in conformità alla delibera CICR 343/2016, per il periodo
1/10/2016-31/12/2016, l'Istituto di credito ha conteggiato e liquidato gli interessi a credito e a debito al 31.12.2016, con addebito di questi ultimi al termine del rapporto in data 23.03.2017 e, comunque, non antecedentemente alla data del 01.03.2017, di fatto adeguandosi alla nuova normativa. Alcuna rettifica risulta quindi dovuta.
16. Devono essere scrutinate, a questo punto, le contestazioni inerenti la commissione di massimo scoperto (di seguito, anche CMS). Segnatamente, questa è stata introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi (NBU) adottate dall'1 gennaio 1952, pur osservandosi, in fatto, che di essa sia lungamente mancata una definizione legislativa, come pure un'univoca prassi applicativa. La Suprema Corte, ad ogni modo, gli ha riconosciuto una funzione legittima, vale a dire quella remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma pagina 23 di 34 per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, e nell'ottica della tutela dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. ne ha dunque escluso, in più occasioni, l'illegittimità, salvo evidentemente il rispetto dei requisiti di determinatezza e determinabilità ex 1346 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ. 11722/2002 e
Cass. civ. 870/2006, secondo cui: “tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”).
La fattispecie è stata disciplinata per la prima volta da norme di diritto positivo con l'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, il cui testo recepito dalla legge di conversione
28 gennaio 2009, prevedeva che: “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”. In altri termini, la commissione di massimo scoperto poteva dirsi lecita esclusivamente se applicata a utilizzi in presenza di accordato e per periodi superiori a trenta giorni. In seguito, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, con il decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, che ha integrato l'articolo 2 bis del decreto legge n. 185/2008, come di seguito:
“Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,50 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”. Con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stato poi pagina 24 di 34 introdotto l'articolo 117 bis del Testo unico bancario, nel quale è contenuta la disciplina della commissione sugli affidamenti, che ha definitivamente sostituito la commissione di massimo scoperto. In accordo a tale previsione: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo
0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. Da ultimo, è intervenuto il decreto 30 giugno 2012, n. 644, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che ha integrato le previsioni dell'articolo 117 bis, in particolare, con l'articolo
3, specificando che: “Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo
2, comma 1, lettere a) e d), può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato, in coerenza con il presente decreto, nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse. Ai fini del comma 1: i) l'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento; ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto;
se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;
iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate”. In definitiva, con pagina 25 di 34 l'introduzione dell'art. 117 TUB bis e la delibera CICR 244 del 30 giugno 2012, viene previsto che gli affidamenti possono comportare i seguenti oneri: ● una commissione omnicomprensiva commisurata al fido, nel limite del 0,50 % trimestrale (include spese istruttoria, conteggio interessi e ogni onere connesso all'affidamento) – in sigla “CA”, corrispettivo su accordato o “CDF”, commissione disponibilità fondi;
● un tasso di interesse. Inoltre, sempre da tale dato normativo può evincersi che agli sconfinamenti possono essere applicati: ● una commissione di istruttoria veloce – in sigla “CIV” – o commissione “oltre disponibilità fondi” - in sigla “CODF” - in misura fissa ed espressa in valore assoluto, connessa ai costi mediamente sostenuti dall'intermediario per l'istruttoria veloce. E' applicata sul saldo disponibile di fine giornata e solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono quello esistente;
● un tasso di interesse su ammontare e durata sconfinamento.
Tanto acclarato è evidente, dunque, come la CMS abbia una sua causa legittima, costituendo la remunerazione accordata all'Istituto di credito per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. In altri termini, questa rappresenta il corrispettivo per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro da parte del correntista, e del rischio che ne consegue per il concedente. E tuttavia, per essere valida la CMS deve tuttavia avere, ex art. 117 d.lg. 385/93 e 1446 c.c., peculiari requisiti di determinatezza, risultando all'uopo necessaria l'espressa previsione del tasso della commissione, della base di calcolo, dei criteri e della periodicità dell'addebito, ivi inclusa la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo: venendo meno in caso contrario una valida pattuizione. Ed infatti, in assenza della espressa pattuizione dei predetti parametri non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti, dovendosi escludere che il cliente abbia potuto prestare un consenso pagina 26 di 34 consapevole, sì da rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico (cfr., ex multis, Corte appello Brescia, sentenza n.
1333 del 22/10/2021; Tribunale Siena, sentenza n. 573 del 10/07/2021; Tribunale
Firenze, sentenza n. 1626 del 14/06/2021; Tribunale di Siena, sentenza n. 271 del
20/3/2020).
17. Con riguardo ai rapporti in rilievo,“il CTU, dall'analisi della documentazione agli atti, ha accertato che, relativamente ai rapporti di conto corrente n. 2678/194 aperto in data 10.08.2010 e al conto anticipi n. 2678/195 del 11.08.2010, nulla risulta essere pattuito né addebitato alla voce
Commissione di Massimo Scoperto (CMS). In entrambi i contratti di apertura venne, invece, espressamente previsto un Corrispettivo di Disponibilità Creditizia (CDC) stabilito nella misura dell'1,5% per fidi fino a € 50.000,00, dell'1% per fidi fino a € 500.000,00 e dell'0,5% per fidi oltre, “...subordinato espressamente alla eventuale concessione e al perfezionamento di un'apertura di credito o di altra forma di affidamento utilizzabile a valere sul presente conto. Verificandosi tale ipotesi, il CDC sarà determinato nella misura percentuale omnicomprensiva di cui sopra...”.
Successivamente il CDC venne nuovamente determinato nel contratto di concessione del credito n. 3292 del 12.09.2012 in misura dell'1,95% per fidi fino a 50.000,00, dell'1,30% fino a 500.000,00 e
0,65% oltre, stabilendo altresì “... la sua determinazione nella misura percentuale omnicomprensiva di cui sopra, espressamente convenuta in relazione all'importo e alla durata dell'affidamento, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e applicato sull'importo intero di affidamento concesso, indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell'utilizzo..”. In merito al c/c n. 2678/194 Contrariamente a quanto pattuito come sopra, la banca ha provveduto ad addebitare il CDC anche per il periodo intercorrente fra l'apertura del rapporto (10.08.2010) e il primo trimestre dal quale risulti la possibilità di utilizzo di un affidamento (risultante dall'estratto c/c del 01.10/31.12.2010 per € 10.000,00), poi ampliato a € 20.000,00 con l'apertura di credito avvenuta con il contratto n. 32912 del 12.09.2012, con la conseguenza che gli importi imputati a tale debito nel primo trimestre di apertura del rapporto terminato al 30.09.2010 sono da ritenersi
pagina 27 di 34 illegittimi rimanendo, invece, correttamente addebitati quelli a partire dal trimestre successivo e dal
12.09.2012 fino alla chiusura del rapporto del 23.03.2017. In merito al c/anticipi c n. 2678/195
Contrariamente a quanto pattuito come sopra, la banca ha provveduto ad addebitare il CDC anche per il periodo intercorrente fra l'apertura del rapporto (11.08 2010) e il primo da cui risulti la possibilità di utilizzo di un affidamento corrispondente con l'apertura di credito di € 140.000,00 per anticipi fatture avvenuta con il contratto n. 32912 del 12.09.12, con la conseguenza che gli CP_1
importi imputati a tale debito nel periodo a questa antecedente sono da ritenersi illegittimi rimanendo, invece, correttamente addebitati quelli a partire dal 12.09. 2012 fino alla chiusura del rapporto del
23.03.2017”.
Si tratta di considerazioni condivisibili, alla luce del dato normativo in rilievo, di cui si terrà conto nella ricostruzione dei rapporti dare\avere.
18. Appare corretto, nondimeno, quanto rappresentato dall'ausiliario con riferimento alle ulteriori spese. Segnatamente, si legge nell'elaborato peritale che:“fatto salvo quanto sopra esposto relativamente al corrispettivo di disponibilità creditizia (CDC), per il c/c n. 2678/194 il contratto di apertura del 10.08.2010, sottoscritto fra le parti, prevedeva anche spese per operazione a forfait con canone trimestrale per € 150,00, imposta di bollo annuale su persone giuridiche € 73,80, indennità di sconfinamento per importi fino a 5.000,00 di 10,00 € al giorno, fino a 50.000,00 €
25,00 , fino a 150.000,00 € 50,00, fino a 1.000.000,00 € 100,00, fino a 4.000.000 400,00, mentre nella proposta di modifica unilaterale del contratto inviata in rispetto di quanto prescritto dall'art. 118 T.U.B. in data 30.06.2012 veniva prevista anche la Commissione di Istruttoria Veloce in € 80,00 per sconfinamento fino a € 5000,00, € 150 fino a € 30.000,00, € 250,00 oltre
30.000,00 (poi confermata anche nell'addendum contrattuale del 14.10.2013) e contestualmente eliminata l'indennità di sconfinamento precedentemente prevista. In conseguenza, lo scrivente ritiene, che: le spese a forfait di gestione conto e le imposte di bollo debbano esser considerate legittime nella misura indicata nel contratto, mentre per quanto riguarda l'indennità di sconfinamento possa essere considerata legittima solo nella misura pattuita e a partire dal primo trimestre dal quale risulti la
pagina 28 di 34 possibilità di utilizzo di un affidamento, risultante dall'estratto c/c del 01.10/31.12.2010 per €
10.000,00 e non anche nel trimestre terminato al 30.09.2010 come invece applicata dalla banca, fino al momento della sua eliminazione avvenuta in data 30.06.2012. Affidamento, poi ampliato a €
20.000,00, con l'apertura di credito avvenuta con il contratto n. 32912 del 12.09.2012; per quanto riguarda, invece, la Commissione di Istruttoria Veloce, sia da ritenersi legittima, nella misura contrattualmente prevista, e solo a partire dal momento in cui è stata pattuita, e cioè con la proposta di modifica unilaterale del contratto del 30.06.2012. per il conto anticipi n. 2678/195 (conteggiate sugli estratti del conto n. 195 e addebitate sul c/c n. 194 – con l'eccezione del primo trimestre concluso al
30/09/2010) il contratto di apertura del 11.08.2010, sottoscritto fra le parti, prevedeva anche spese per ogni operazione registrata in conto € 2,50, spese fisse per liquidazione in € 32,00, imposta di bollo annuale su persone giuridiche € 73,80, indennità di sconfinamento per importi fino a 5.000,00 di
10,00 € al giorno, fino a 50.000,00 € 25,00 , fino a 150.000,00 € 50,00, fino a 1.000.000,00 €
100,00, fino a 4.000.000 400,00, mentre nella proposta di modifica unilaterale del contratto inviata in rispetto di quanto prescritto dall'art. 118 T.U.B. in data 30.06.2012 veniva prevista anche la
Commissione di Istruttoria Veloce in € 80,00 per sconfinamento fino a € 5000,00, € 150 fino a €
30.000,00, € 250,00 oltre 30.000,00 (poi confermata anche nell'addendum contrattuale del
14.10.2013) e contestualmente eliminata l'indennità di sconfinamento precedentemente prevista. In conseguenza, lo scrivente ritiene, che: in analogia con quanto al c/c n. 194 le spese di gestione conto e le imposte di bollo debbano esser considerate legittime nella misura indicata nel contratto, mentre per quanto riguarda l'indennità di sconfinamento potrebbe essere considerata legittima solo nella misura pattuita e a partire dal primo trimestre dal quale risulti la possibilità di utilizzo di un affidamento, risultante dal contratto n. 3292 del 12.09.2012 con l'apertura di credito per € 140.000,00 per anticipi fatture , momento in cui però risultava già essere abolita e sostituita dalla Commissione CP_1
di istruttoria veloce dalla proposta di modifica unilaterale del 30.06.2012. In merito alla Commissione di Istruttoria Veloce, sia da ritenersi legittima, nella misura contrattualmente prevista, e solo a partire
pagina 29 di 34 dal momento in cui è stata pattuita, e cioè con la proposta di modifica unilaterale del contratto del
30.06.2012”.
19. Venendo ora all'esame della questione usura, è d'uopo rilevare che la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, comma 2, c.p.c.) trova sede non solo nella L. n. 108/1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644, co. 4, cod. pen., siccome novellato dalla legge predetta. Tale ultima disposizione, al fine di impedire aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Risulta dirimente, dunque, individuare quali siano effettivamente le voci che possono venire in rilievo ai fini del tasso di interesse, sulla scorta delle allegazioni e probazioni in atti. In tale ottica, appare utile – preliminarmente
– richiamare, per ciò che attiene la rivelazione del TEG contrattuale, l'orientamento della giurisprudenza di merito, in accordo al quale: “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sè congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli” (cfr. Tribunale Napoli, Sez. II, Sent., 27/11/2020; Tribunale
Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018,
n.7465). Ogni indagine relativa alla violazione della normativa in materia di usura deve muovere da tali formule, evidenziandosi tuttavia che la mancata inclusione di un elemento di costo rilevante ai fini della normativa antiusura non è idonea ad escludere
(sulla scorta delle previsioni di legge citate) che debba tenersi conto della componente pagina 30 di 34 stessa nel calcolo del tasso praticato in concreto, così come anche del TEGM, e quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo, risultando ammissibile una disapplicazione della normativa tecnica in parte qua, atteso che la fonte primaria non può essere prevaricata da quella secondaria (cfr. Cassazione S.U, sent. n. 16303 del
20/06/2018 – nella giurisprudenza di merito si veda: Tribunale Torino Sez. I,
22/03/2019; Corte d'Appello Milano, 14/03/2014). Ciò posto, sulla scorta delle risultanze di causa, appare opportuno dar conto di una serie di significativi e recenti arresti della Suprema Corte: uno in tema di comminatoria tra interessi corrispettivi e moratori, secondo cui “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del
1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent.
04/11/2021, n. 31615); e l'altro, inerente la commissione di massimo scoperto, a mente del quale “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis inserito dalla legge di conversione n.
2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della meta la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.
2, comma 1, Legge n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi
pagina 31 di 34 eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1”
(cfr. Cass. civ. sez. I, 18/01/2019, n.1464).
Tenendo conto del dato che precede, all'esito dei conteggi di competenza il CTU ha rilevato che: “Per quanto concerne l'accertamento dell'eventuale superamento del TSU (tasso soglia di usura) si evidenzia che il tasso di interesse effettivo globale medio (TEGM) applicato dalla banca, non risulta aver superato in alcun trimestre il relativo tasso soglia di usura, calcolato seguendo le istruzioni della Banca d'Italia”.
20. Venendo, da ultimo, alla ricostruzione dei rapporti dare\avere tra le parti, si legge nell'elaborato peritale, e merita integrale condivisione, quanto segue: “Somma richiesta in decreto ingiuntivo 489/2021 notificato da a e , in Controparte_1 Parte_1 Parte_2
qualità di garanti di € 105.397,96 Rettifiche effettuate in favore della correntista a seguito Parte_3
di ricalcolo del c/anticipi n. 195 interessi (22.060,83) e CdC e indennità di sconfinamento non dovute
(4.233,75) complessivamente pari a € 26.294,59; Rettifiche effettuate in favore della correntista a seguito di ricalcolo del c/corrente n. 194 per interessi (6.327,87) e CdC e indennità di sconfinamento non dovute (890,27) complessivamente pari a € 7.218,14. Totale rettifiche effettuate in favore della correntista: € 33.512,73. Totale a debito alla data di chiusura del conto anticipi n. 195 e conto corrente n. 194 del 23.03.2017 della correntista nei confronti dell'allora Cassa di Parte_3
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, filiale di RA in IG: € 71.885,23”.
21. In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, e rideterminato l'importo dovuto nei termini che precedono. A questo devono aggiungersi gli interessi di mora. Segnatamente, l'art.
7.4 della fideiussione n. 54494 prevede che “In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore”. Nella specie, il tasso indicato pagina 32 di 34 in via monitoria, del 9,50%, è pari all'ultimo tasso pattuito “entro fido”, di guisa che la richiesta appare legittima (risultando inferiore tale tasso rispetto agli altri pattuiti).
22. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite (per cui opera lo scaglione da € 52.001 a € 260.000) delle questioni in fatto e in diritto, della complessità della materia oggetto del contendere, e dell'attività svolta, nonché del relativo pregio, queste si quantificano in € 12.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
In considerazione degli esiti della lite, e tenuto conto che, sebbene debba intervenire la revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti risultano comunque debitori di un importo significativo, essendo state disattese molteplici delle eccezioni avanzate, si ritiene congruo compensare le spese ex art. 92 c.p.c. limitatamente alla misura di un terzo.
Le spese di consulenza tecnica, invece, in quanto funzionali alla esatta ricostruzione dei rapporti dare-avere, devono essere poste definitivamente in capo alle parti in solido tra loro, in misura paritaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 2032\2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 489/2021 e, previo accertamento e declaratoria delle nullità contrattuali meglio specificate in parte motiva, ed espunzione delle somme illegittimamente addebitate con riguardo ai rapporti contrattuali principali, condanna e Parte_1
, in qualità di fideiussori, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore Parte_2
di (quale mandataria con rappresentanza di Parte_7 [...]
a sua volta mandataria con rappresentanza di Controparte_2 Controparte_4
pagina 33 di 34 dell'importo di € 71.885,23, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del 9,50% (e comunque nei limiti del tasso soglia usura ai sensi della L. n. 108/1996) dal 23.03.2017 fino al saldo effettivo;
2) compensa per 1\3 le spese di lite e condanna e , in via Parte_1 Parte_2
solidale tra loro, a rifondere in favore di (quale mandataria con Parte_7
rappresentanza di a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza di € 8.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso Controparte_4
forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con separati decreti definitivamente in capo alla parte attrice opponente ed a quella convenuta opposta nella misura di 1\2 ciascuna.
Così deciso in Massa, in data 23.12.2026
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
pagina 34 di 34