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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 01/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) –
149/2022) – fissata per il 9/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. POLITI Sergio
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PANICO Francesco
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO CP_2
Giantony verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Ritenute tutte le difese esposte nel ricorso Pt_1
introduttivo e nelle note e nei verbali di causa, che qui devono intendersi letteralmente ripetute e trascritte, nelle quali si insiste, l'Avv. Politi contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto.
Preliminarmente occorre precisare che non sono stati concessi i termini per le note conclusive nonostante richieste e per le quali si insiste con eventuale rinvio dell'udienza, ma è doveroso chiarire quanto segue.
Si contesta l'accolta richiesta istruttoria dell volta ad ordinare a CP_2 Controparte_3
l'esibizione di tutti gli atti interruttivi posti in essere nei confronti del ricorrente in
[...]
dipendenza degli avvisi di addebito oggetto del giudizio, stante che in comparsa di CP_4 costituzione, non ha contestato nulla sull'eccezione di prescrizione e il giudizio verte proprio sulla mancata notifica di atti interruttivi e che tali documenti dovevano essere prodotti con la costituzione del convenuto. Tale omissione ha determinato pertanto la decadenza del diritto alla produzione per come più volte ribadito dalla Suprema Corte sia sul potere officioso del Giudice che sulla rimessione in termini.
La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/12/2021, n. 38062.
Il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., è finalizzato a sopperire a difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 06/06/2024, n. 15808.
In altri termini, è stato affermato che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini della parte decaduta dalla deduzione istruttoria
( Cass. 23605/2020).
Si chiede, pertanto, l'espunzione dal fascicolo dei documenti prodotti da il 20.01.2023 per i CP_4
motivi di cui sopra.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, occorre precisare che gli atti interruttivi prodotti sono tutti in formato .pdf, comprese le PEC di notifica.
Per una migliore comprensione, occorre esaminare ognuno dei cinque Avvisi di addebito (AVA).
I prime due si riferiscono a periodi già pagati per come attestato dall' (All.2 ricorso CP_2 introduttivo), ovvero l'avviso di addebito n. 59120112000257727000 notificato il 10.10.2011 di €
3.598,91 (Anni 2006 – 2007– 2008 – 2010) e l'avviso di addebito n. 59120112000333541000 notificato il 12.01.2012 di € 4.027,15 (Anni 2004 – 2005).
L'avviso di addebito n. 59120112000257727000, oltre che già pagato, non risulta tra gli atti interruttivi prodotti da controparte e pertanto non ci ritorneremo più.
L'avviso di addebito n. 59120112000333541000 avrebbe come atto interruttivo l'avviso di intimazione di pagamento n. 29120169007815933000 dell'11.01.2017 allegato illegittimamente, come sopra detto, da Quest'avviso contiene anche l'avviso di addebito n. CP_4
59120120000942187000 notificato il 10.08.2012 di € 3.467,60 (Anni 2009 – 2011). Orbene, l'allegazione da parte di è in formato .pdf e poiché viene contestato che la PEC CP_4 avrebbe restituito al mittente la ricevuta con “AVVISO DI MANCATA CONSEGNA” non è possibile provare l'avvenuto invio della notifica telematica.
Anche la Cassazione ha definitivamente sancito che la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna devono essere prodotte nell'estensione originale “eml” o “msg” e alcuna valenza probatoria ha il file pdf scannerizzato prodotto.
La stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC non è idonea a fornire la prova della consegna della cartella esattoriale notificata via PEC, in quanto i file delle ricevute (solitamente salvati nei formati eml o msg) sono documenti informatici idonei a comprovare
l'avvenuta ricezione. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/03/2024, n.5901
Un messaggio pec quando non contiene l'originale di un atto, ma una mera copia informatica priva di alcuna attestazione di conformità all'originale apposta da un pubblico ufficiale, non può assumere alcun valore giuridico. Per cui anche i files in estensione ".pdf", in mancanza di una attestazione di conformità agli originali rappresentano una mera "copia meccanica" e non già un "documento informatico" quindi non possono essere un valido presupposto per una corretta notificazione con conseguente illegittimità dell'intera cartella allegata alla pec in formato ".pdf" per inesistenza giuridica della notifica. Corte di giustizia tributaria di secondo grado Sicilia, Sez. XV, Sentenza,
07/10/2024, n. 7425.
L' in uno con la pec in formato .pdf, allega una cartolina di spedizione della raccomandata CP_4 cartacea scansionata, relativa all'intimazione n.29120169007815933000 inviata il 31.01.2017 e pervenuta il 14.02.2014 a familiare convivente, senza allegare la raccomandata informativa inviata
e ricevuta dal destinatario.
La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in materia di prova della corretta e/o irregolare notificazione di un atto, enunciando i seguenti principi di diritto in materia di notifica a mezzo posta e di notifica telematica, precisamente:
La Cassazione civile Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017 e Ordinanza n.17235 del 2.07.2018 che hanno così disposto “secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte “in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove
l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
In ultimo Cass. Civ. SS.UU. n. 10012/2021 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 4890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.”
Pertanto, tutta la notifica dell'intimazione di pagamento n.29120169007815933000, che si sostiene sia atto interruttivo dei due AVA nn. 59120112000333541000 e 59120120000942187000, è viziata da nullità assoluta.
In ultimo, gli altri due AVA nn. 59120130002071619000 e 59120150001308472000, nulla si contesta, in quanto l' ha correttamente allegato l'avvenuta notifica degli atti interruttivi in CP_2
formato .msg, intimazione di pagamento n. 29120189001742486000, e pertanto gli AVA sono legittimi.
Si conclude come in ricorso limitatamente agli avvisi di addebito n. 59120112000257727000 n.
59120112000333541000 e n. 59120120000942187000
Con vittoria di spese da distrarre in favore del sottoscritto legale vista la nota depositata dal procuratore dell' In Controparte_1 ottemperanza al provvedimento dell'11.12.2024, con il quale l'Ill.mo Giudice, differiva l'udienza già calendata per il 12.12.2024 alla data indicata in intestazione e, contestualmente, ne disponeva la celebrazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il sottoscritto procuratore e difensore espone quanto di seguito:
- preliminarmente, evidenzia che, con nota di deposito del 20.01.2023, l' ha prodotto gli atti di CP_4
riscossione interruttivi della prescrizione, relativi agli avvisi di addebito in questa sede contestati e riportati nell'intimazione di pagamento n. 29120219001450390000, in piena ottemperanza a quanto disposto dal Giudice con verbale di udienza del 18.01.2023;
- in secondo luogo, contesta le avverse difese e discute la causa riportandosi ai propri scritti, nonché alle conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione. vista la nota depositata dal procuratore dell' “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter CP_2
c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_2
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29120219001450390/000 emessa da Controparte_3
notificata, in data 10.1.2022, via PEC all'indirizzo relativa a
[...] Email_1 diverse cartelle di pagamento di pagamento per totale di € 33.965,01 di cui 5 per omesso versamento di IVS per i coltivatori diretti relativi a diversi anni, precisamente:
1. avviso di addebito n. 59120112000257727000 notificato il 10.10.2011 di € 3.598,91 (Anni 2006 –
2007 – 2008 - 2010);
2. avviso di addebito n. 59120112000333541000 notificato il 12.01.2012 di € 4.027,15 (Anni 2004 -
2005);
3. avviso di addebito n. 59120120000942187000 notificato il 10.08.2012 di € 3.467,60 (Anni 2009 -
2011);
4. avviso di addebito n. 59120130002071619000 notificato il 15.01.2014 di € 2.054,77 (Anni 2010 -
2012);
5. avviso di addebito n. 59120150001308472000 notificato il 18.11.2015 di € 3.813,11 (Anno 2014).
Ha eccepito:
1. Nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2021 9001450390/000 relativa all'avviso di addebito n. 59120112000333541000 e n.59120112000257727000 in quanto in esso sono contenuti periodi già pagati.
Invero, con accertamento del 06.06.2008 l' sede di Sciacca Controparte_5 attestava che la ditta del sig. “è in regola con i versamenti IVS-CD alla data Parte_1 odierna” (All.2). Pertanto, tutti i contributi antecedenti al 2008, non sono esigibili poiché il sig. ha regolarmente corrisposto quanto dovuto, anche se non più in possesso delle relative Pt_1
ricevute.
2. Nullità dell'intimazione di pagamento n. 291 2021 9001450390/000 per prescrizione quinquennale delle somme richieste con gli avvisi di addebito n. 59120112000257727000 - 59120112000333541000 - 59120120000942187000 - 59120130002071619000 –
59120150001308472000
Ha formulato anche istanza di sospensione.
Si è costituita l' contestando quanto Controparte_6
dedotto.
Ha eccepito
1. Inammissibilità dell'odierna opposizione poiché le doglianze andavano eccepite tramite l'impugnazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento.
Nel merito
2. Carenza di legittimazione passiva dell' nel presente giudizio. CP_4
3. Sulla paternità dell'avviso di addebito.
Si è opposta alla concessione della chiesta sospensione.
Si è costituito l' contestando quanto Controparte_7
eccepito e dedotto.
Ha eccepito:
Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, essendo stati gli avvisi di addebito debitamente notificati, non opposti e divenuti inoppugnabili.
La circostanza dell'avvenuta notifica è tardivamente contestata in ricorso, poiché oramai spirato il termine per l'opposizione agli atti esecutivi. è spirato per controparte il termine di cui all'art. 617
c.p.c.
2. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni e loro infondatezza delle eccezioni attinenti a presunti vizi formali (che riguardino la mancata o errata notifica, la decadenza, la mancata motivazione dell'atto, la sua errata formazione, la mancata sottoscrizione o riproduzione o qualsiasi altro aspetto non direttamente attinente al merito del credito).
Validità degli avvisi di addebito e delle notifiche, ha richiamato l'art. 30, comma 2, DL n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, a nulla valgono i richiami di controparte né all'art. 26 DPR n. 602/73, né alle norme del CAD, né a quella di cui all'art. 148 cpc, né a quelle sulla notifica telematica degli atti da parte degli avvocati.
La prova della notifica è a carico dell'Agente della Riscossione, che ne è responsabile per legge.
Infondata è altresì la doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
3. Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica delle cartelle di, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
4. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
Una volta iscritto a ruolo il credito, la responsabilità della sua gestione è per legge affidata al concessionario per la riscossione, eventuali atti interruttivi della prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito dovevano essere posti in essere da Controparte_3
che, tuttavia, non ha fornito riscontro alla nota PEC allegata con cui l' le ha chiesto
[...] CP_7
di inoltrare gli atti interruttivi operati nei confronti di parte ricorrente.
Si rende, pertanto, necessario ordinarne l'esibizione a degli atti Controparte_8
interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi di addebito notificati nel 2016 e nel 2019.
Ha rappresentato che, in caso di mancato riscontro all'emananda ordinanza di esibizione l' CP_7
non sarà comunque in condizioni di procedere allo sgravio, perché il richiamato art. 19 D.Lgs. n.
112/1999 prevede, per il caso in esame, la procedura di discarico di partite inesigibili, la quale, ai sensi del comma 1, deve essere compulsata dall'Agente della Riscossione. Solo a conclusione di tale procedura, ai sensi del comma 3, “i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore”, mentre, ai sensi del comma 6-bis, “l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e' parte l'agente della riscossione”.
5. Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi. le cartelle di pagamento (così come le intimazioni di pagamento, i preavvisi di fermo amministrativo, le comunicazioni di iscrizione ipotecaria, ecc.), in quanto atti interruttivi della prescrizione, ed agli specifici fini, civilistici, dell'interruzione della prescrizione, sono soggette alla disciplina sostanziale di cui all'art. 1335 c.c., e non anche alla disciplina processuale prevista per la notifica degli atti.
6. Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito.
L'atto introduttivo non contiene alcuna eccezione ipoteticamente volta a contestare il merito del credito vantato dall'Istituto.
Ha concluso chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione, la causa, autorizzato l'ordine di esibizione richiesto dall' , dopo alcuni rinvii, è stata assegnata alla decidente e, all'udienza del 9 CP_2 aprile 2025 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali.
Sempre in via preliminare si conferma l'ordinanza di esibizione autorizzata dal GL, richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione (nr. 14755 del 7.6.2018) secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo
e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); che codesto potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione
(cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno qui ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione e conseguentemente correttamente acquisiti i documenti tempestivamente prodotti dall' CP_4
Nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n. 29120219001450390/000, notificata in data 10.1.2022, nei limiti dell'avviso di addebito n. 59120112000257727000, dell'avviso di addebito n.
59120112000333541000, dell'avviso di addebito n. 59120120000942187000, dell'avviso di addebito n. 59120130002071619000 e dell'avviso di addebito n. 59120150001308472000. Il ricorso è stato depositato il 21.02.2022 entro i venti giorni dalla notifica avvenuta in data 10.2.2022.
CP_ Parte ricorrente chiede pronunciarsi la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli
è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Dalla documentazione versata dalla resistente sono state prodotte le notifiche della CP_4
intimazione di pagamento n.29120169007815933000, notificata il 14.12.2017 avente effetto interruttivo per gli avvisi di addebito n. 59120112000333541000 e n. 59120120000942187000, dell'intimazione di pagamento n.29120189001742486000, notificata il 20.12.2018 avente effetto interruttivo per gli avvisi di addebito n. 59120130002071619000 e n. 59120150001308472000.
Va, pertanto, rigettata l'opposizione avverso i suddetti avviso di pagamento.
Va, invece, accolta per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 59120112000257727000 notificato il
10.10.2011 di € 3.598,91 (Anni 2006 – 2007 – 2008 - 2010), infatti, trattandosi di crediti di natura previdenziale il termine di prescrizione è quello di cinque anni ex art. 3 L. n. 355/1995, e non risultando esserci atti utili ai fini dell'interruzione della prescrizione;
circostanza compatibile con la documentazione versata in atti dal ricorrente.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto, soltanto per l'avviso di addebito n.
59120112000257727000 notificato il 10.10.2011 di € 3.598,91 (Anni 2006 – 2007 – 2008 - 2010), mentre va rigettato per gli altri.
Si ritiene, stante l'esito del giudizio che le spese vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
- dichiara prescritto il credito contributivo vantato nei confronti di CP_2 Pt_2
portato dell'intimazione di pagamento n. 29120219001450390/000 notificata, in
[...]
data 10.1.2022, nei limiti dell'avviso di addebito n. 59120112000257727000 notificato il
10.10.2011;
- rigetta per il resto la proposta opposizione;
- compensa le spese di lite.
Sciacca, 1 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini