Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2025REG.PROV.COLL.
N. 01874/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, Stato Maggiore dell'Esercito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, Stato Maggiore dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dall’appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello il Caporal Maggiore dell’Esercito signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile il ricorso e respinto i motivi aggiunti proposti avverso gli atti con cui l’Amministrazione militare ha rigettato la sua domanda di cessazione dal servizio, presentata ai sensi dell’art. 933 del d.lgs. 15 marzo 2020, n. 66 (codice dell’ordinamento militare).
Il Caporal Maggiore -OMISSIS- è stato trasferito presso il Nucleo iniziale di formazione del Reparto sicurezza cibernetica del Comando trasmissioni dal 26 novembre 2018, ma ancora prima dal 10 settembre 2018 vi ha prestato servizio in comando; l’11 aprile 2019 è stato trasferito al Reparto sicurezza cibernetica del Comando trasmissioni; ha avuto il riconoscimento della qualifica di “ operatore cyber” segmento Information Technology dall’8 febbraio 2021. Il 30 marzo 2022 ha presentato l’istanza di cessazione dal servizio (chiedendo la decorrenza dal 1° luglio 2022), in considerazione della “Impegnativa di assunzione” proposta dalla società NET STUDIO SPA per un contratto a tempo indeterminato quale impiegato con mansioni di Cyber security analyst .
La linea gerarchica esprimeva parere negativo. In particolare i Comandanti del reparto sicurezza cibernetica e del Comando Trasmissioni il 5 aprile 2022 si esprimevano in tal senso sulla base dell’avvenuta formazione specialistica; il Comando delle forze operative terrestri di supporto il 13 aprile 2022) esprimeva a sua volta parere negativo sulla base dell’avvenuto superamento di un corso formativo di 36 settimane, richiamando gli obblighi di ferma derivanti dalla Direttiva F-008 ed. 2020, “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber e indicando la necessità di valutare con attenzione le domande di congedo anticipato di personale altamente specializzato (come già indicato dal Comandante del Comando Trasmissioni). Anche il Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito esprimeva parere negativo con nota del 5 maggio 2022.
Con nota del Ministero della Difesa- Direzione generale del personale militare del 16 maggio 2022 è stato comunicato il preavviso di rigetto, in cui si richiamava il comma 7 dell’art. 933, si dava atto dei pareri negativi della linea gerarchica e del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, “ tenuto conto del notevole impiego di risorse che la F.A. ha impegnato per la formazione del Graduato ed alla luce dell’attuale quadro strategico per cui la stessa F.A. ha la necessità di rispondere immediatamente alle problematiche afferenti la sicurezza cyber ”.
Il 30 maggio 2022 quindi il Caporal maggiore presentava osservazioni, lamentando il difetto di motivazione ed evidenziando, rispetto al costo degli obblighi di formazione, di avere già formato altro personale in servizio; deduceva che in altri casi le istanze di cessazione erano state accolte e che il lavoro privato gli avrebbe consentito tramite lo smart working il contemperamento con le esigenze familiari.
Il 23 giugno 2022 il Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito confermava il proprio parere negativo.
Avverso tale atto il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, formulando censure di violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art 933 del d.lgs. n. 66 del 2010, travisamento dei presupposti di fatto, eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, violazione dei principi regolanti la motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità della motivazione, disparità di trattamento, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità; in particolare ha lamentato la genericità della motivazione ed evidenziato la presenza nel reparto di altre unità di personale fungibili con l’istante e da lui stesso formate, per cui l’Amministrazione avrebbe anche già ammortizzato i costi della formazione; deduceva che altre istanze erano state accolte e che comunque avrebbero dovute essere contemperate le esigenze dell’Amministrazione con quelle personali e familiari del richiedente.
Il 15 luglio 2022 interveniva il provvedimento definitivo della Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa che, richiamato il comma 7 dell’art. 933 c.o.m., rigettava l’istanza “ tenuto conto del notevole impiego di risorse che la F.A. ha impegnato per la formazione del Graduato ed alla luce dell’attuale quadro strategico per cui la stessa F.A. ha la necessità di rispondere immediatamente alle problematiche afferenti la sicurezza cyber, l’interessato, a suo tempo, ha aderito spontaneamente a un processo formativo d’eccellenza per il quale la Forza Armata ha investito risorse delle quali attende un ritorno in termini d’impiego ”.
Avverso tale provvedimento ha proposto motivi aggiunti riproponendo le censure del ricorso introduttivo; con una nuova censura ha lamentato la violazione dell’art. 933 c.o.m., deducendo di non avere alcun obbligo di ferma ordinaria o speciale e quindi alcun obbligo di permanenza in servizio, né procedimenti penali e disciplinari che impedirebbero la cessazione dal servizio, potendo quindi l’Amministrazione solo differirla; ha sostenuto altresì il difetto di motivazione e di istruttoria non emergendo alcuna ragione di servizio per respingere la domanda, non essendo sufficiente il riferimento all’avvenuta formazione, in mancanza di vincoli di ferma.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio depositando documentazione, tra cui la relazione del capo Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito del 29 luglio 2022, indirizzata all’Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio, che richiamava l’obbligo di leva derivante dalla Direttiva F-008 ed. 2020, “ Linee Guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber”.
Con ordinanza n. 6502 del 20 ottobre 2022 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, per la mancanza di sufficienti profili di fumus boni iuris.
A seguito di appello cautelare, con ordinanza n. 298 del 24 gennaio 2023, rilevato che “ le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, anche con riferimento al fondamento normativo che giustifica il rigetto dell’istanza del militare” , la Sezione accoglieva la domanda di sospensione della sentenza ai fini della fissazione del merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a..
Con la sentenza n. -OMISSIS- il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardando un atto endoprocedimentale; i motivi aggiunti sono stati respinti. La sentenza di primo grado ha richiamato l’art. 933 c.o.m., dando atto che “ ai sensi della normativa citata, l’Amministrazione può rigettare la richiesta di cessazione anticipata dal servizio se nei confronti del richiedente pende un procedimento penale o disciplinare o non ha adempiuto agli obblighi di ferma ordinaria o speciale contratti. Se non sussistono le predette condizioni, l’Amministrazione può ritardare l’accoglimento dell’istanza, per comprovate ragioni”; ha ritenuto, però, idonea la motivazione con riguardo al processo formativo d’eccellenza consistente nella “ frequentazione, dal 10 settembre 2018, con esito favorevole, dei primi corsi di formazione e aggiornamento per il potenziamento della capacità cyber di F.A presso il nucleo iniziale di formazione del neo costituendo Reparto Sicurezza Cibernetica, in seguito al superamento dei quali, dal 1° aprile 2019, il ricorrente è stato trasferito presso il Reparto Sicurezza Cibernetica in Roma, con incarico di Operatore informatico e qualifica di operatore cyber , pur richiamando la giurisprudenza che richiede l’accettazione della ferma e dando atto che, nel caso di specie, il vincolo di ferma non risultava “ essere stato notificato, né accettato dal militare interessato; circostanza, questa, incontroversa tra le parti ”. Ha evidenziato che “ l’Amministrazione si limita ad affermare che in ambito cyber, la Direttiva F-008 ed. 2020 recante Linee guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber sancisce (capitolo 2.9) il vincolo di permanenza per il personale qualificato operatore cyber” pari a 8 anni (dalla data di conseguimento della qualifica) per lo specifico ruolo dei Graduati e che tale periodo era ben noto al ricorrente. Tuttavia … non risulta che il ricorrente abbia ricevuto alcuna notifica del vincolo di ferma, né lo abbia espressamente accettato ”. Ha escluso quindi la sussistenza del presupposto di cui all’art. 933, comma 1, c.o.m., ma ha ritenuto non irragionevole “ la scelta dell’amministrazione di limitare la dispersione delle capacità indispensabili, ovvero di tenerle prontamente disponibili per fronteggiare ogni tipo di minaccia, in particolar modo in ambito di cyber security nonché che i costi di formazione del personale militare altamente specializzati possano essere ammortizzati in un arco di tempo ragionevole ”. Ha escluso, altresì, la sussistenza di vizi con riguardo al differimento previsto dal comma 7 dell’art. 933, in quanto “ il differimento della cessazione, dunque, è correlato e limitato all’esistenza di tali gravi motivi di servizio, adeguatamente esplicitati dall’Amministrazione nei provvedimenti impugnati” .
Avverso tale sentenza è stato proposto l’appello in epigrafe formulando un unico articolato motivo di error in iudicando , erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione, violazione di legge, erronea valutazione degli atti di causa, erronea applicazione di legge in relazione all’art 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, travisamento dei presupposti di fatto, eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, violazione dei principi regolanti la motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità della motivazione, disparità di trattamento, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. Ha lamentato che il giudice di primo grado da una parte ha affermato l’inesistenza del vincolo di ferma e dall’altra ha ritenuto legittima la motivazione del diniego; ha dedotto che, in base all’art. 933, il diniego può essere giustificato solo dagli obblighi di ferma o dalla esistenza di procedimenti penali e disciplinari, mentre, in mancanza di tali presupposti vi potrebbe essere solo un differimento. Sono state quindi riproposte le argomentazioni dei gravami di primo grado riguardanti la fungibilità delle mansioni svolte, la sussistenza di altro personale formato dallo stesso Caporale -OMISSIS-, che avrebbe quindi già consentito l’ammortamento dei costi di formazione, la necessità della cessazione dal servizio per il contemperamento con la vita familiare; inoltre si è dedotto che per altri militari dello stesso reparto le domande di cessazione dal servizio sono state accolte con decorrenza anche successiva ai provvedimenti impugnati in primo grado.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio la parte appellante ha depositato memoria in cui ha dato atto di avere presentato istanza di accesso agli atti (depositata anch’essa in giudizio) relativa ai procedimenti di cessazione dal servizio degli altri militari, rimasta priva di riscontro.
Con ordinanza cautelare n. 1147 del 27 marzo 2024 è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza, ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, successivamente fissata alla data del 17 dicembre 2024.
La parte appellante ha presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare osserva che il Collegio che, pur avendo indicato l’appellante di impugnare la sentenza sia con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso che all’infondatezza dei motivi aggiunti, il motivo di appello riguarda esclusivamente le argomentazioni del giudice di primo grado relative all’infondatezza, che ha ad oggetto i motivi aggiunti, con la conseguenza che, rispetto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, si deve ritenere avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza. In ogni caso, non potrebbe sul punto che confermarsi la natura endoprocedimentale dell’atto del 23 giugno 2022, non contestata con l’appello.
L’appello, con cui è impugnato il capo della sentenza che ha respinto i motivi aggiunti, è fondato.
Ai sensi dell’art. 933 c.o.m. “ 1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L’amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli speciali obblighi di servizio sono individuati dalle particolari disposizioni contenute nei titoli II, III e V del presente libro.
4. L’ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
5. Il sottufficiale e l’appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell’età e della categoria di appartenenza.
7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6, l’amministrazione ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l’accoglimento per gravi motivi di servizio. Tale facoltà per gli ufficiali deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo ”.
Dal dato letterale di tali disposizioni, che non lascia spazi interpretativi, deriva che i militari possono cessare dal servizio a domanda, in linea generale, al compimento di un lungo periodo di servizio, pari a venticinque anni per gli ufficiali e a venti anni per i sottufficiali e gli appartenenti ai ruoli iniziali (commi 4 e 5); anche i militari, che non abbiano raggiunto una tale anzianità di servizio, possono cessare dal servizio a domanda, purché abbiano adempiuto gli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte, essendo sul punto integralmente equiparati dalla disciplina dei commi 6 e 7 alle previsioni dei commi 3 e 4.
In tali ipotesi, disciplinate dai commi 4, 5 e 6, l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale rispetto al rigetto della domanda presentata, come risulta palese sia dal riferimento contenuto al comma 6 al “ diritto ” del militare sia dalla successiva disciplina del comma 7, che indica solo il potere dell’Amministrazione di negare la domanda per motivi penali o disciplinari; mentre la Amministrazione conserva il potere discrezionale rispetto al differimento, esercitabile in caso di gravi motivi di servizio, ma con la ulteriore precisazione che solo per gli ufficiali nei gravi motivi di servizio si può tenere conto della scopertura di organico e il differimento può essere prolungato nel tempo.
Venendo ai commi 1 e 2 dell’art. 633, si deve ritenere, anche in tal caso sulla base del dato testuale, che siano entrambi riferiti alle sole ipotesi in cui sussistano obblighi di permanenza in servizio che siano “contratti” all'atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione. Quando ricorrano tali presupposti (o anche si deve ritenere, quando ci siano motivi penali o disciplinari che l’Amministrazione di appartenenza dovrà valutare caso per caso) l’accoglimento della domanda è consentito solo in casi eccezionali con espressa motivazione circa l’interesse pubblico. Si tratta quindi solo per tali ipotesi dell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, che deve contemperare l’interesse pubblico prevalente rispetto a quello del militare afferente alle proprie scelte di carattere personale.
Infatti è proprio con l’obbligo di assunzione di un periodo specifico di ferma che vengono salvaguardate le esigenze dell’Amministrazione militare relativamente alla copertura dei costi di formazione del personale militare altamente specializzato in un arco di tempo ragionevole (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2020, n. 3617 in un caso in cui era stato contratto espressamente un obbligo di ferma).
Nel caso di specie, lo stesso giudice di primo grado, pur avendo poi respinto il ricorso, ha dato atto in più punti della sentenza che non sussisteva alcun obbligo di ferma, in quanto la previsione delle “ Linee Guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber ” - a cui la relazione difensiva dell’Amministrazione ha ricondotto l’applicabilità anche al Caporal Maggiore -OMISSIS- dell’obbligo di permanenza in servizio previsto per il personale qualificato operatore cyber pari a 8 anni dalla data di conseguimento della qualifica - non risultava né notificata né accettata dal ricorrente e né l’assunzione di tale obbligo risultava dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione.
In primo luogo, osserva il Collegio che l’Amministrazione non ha proposto appello incidentale avverso tali affermazioni della sentenza, che riguardano circostanze di fatto favorevoli al ricorrente né tali affermazioni sono state contestate in appello, dal momento che non è stata presentata memoria. Sul punto si deve quindi ritenere intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo ovviamente impugnata dall’appellante in parte qua, ma essendo anzi prospettata la contraddittorietà della pronuncia di primo grado.
In ogni caso, si deve rilevare che l’Amministrazione non ha dato alcuna indicazione nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado della sussistenza di un vincolo di ferma; neppure ha espressamente richiamato il vincolo di ferma ottennale, quale quello risultante dalla Direttiva del 2020, né ha richiamato tale Direttiva nel provvedimento finale, essendo stata richiamata solo nel parere negativo del l Comando delle forze operative terrestri di supporto del 13 aprile 2022, senza la espressa indicazione della opponibilità all’istante e dell’accettazione del vincolo di ferma posto da tale Direttiva. Il provvedimento di diniego, infatti, ha fatto solo genericamente riferimento all’avvenuta “ formazione del Graduato ” e alla sua “ spontanea adesione ad un processo formativo d’eccellenza ”, senza alcuna indicazione né dell’avvenuta assunzione di un obbligo di ferma né della Direttiva contenente le “ Linee Guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber” da cui sarebbe effettivamente derivato l’obbligo di ferma, solo secondo la ricostruzione data dall’Amministrazione nella relazione difensiva del Capo Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito del 29 luglio 2022, depositata nel giudizio di primo grado.
Tali richiami alla Direttiva contenente le “ Linee Guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber” non fanno comunque venire meno il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto sul punto costituirebbe una integrazione postuma della motivazione, inammissibile in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, per cui l’integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi ( Cons. di Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069; Sez. VI, 23 ottobre 2024, n. 8500), non potendo ritenersi un sufficiente richiamo istruttorio quello contenuto nella nota del Comando delle forze operative terrestri di supporto il 13 aprile 2022, che non si esprime sull’applicabilità della Direttiva al militare richiedente.
In ogni caso, come affermato dallo stesso giudice di primo grado, la ferma deve essere espressamente conosciuta dall’interessato con apposita notifica o espressa accettazione ( con affermazioni non contestate in appello), in quanto la ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante della possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale, che non può che essere demandata a fonti certe e determinate (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 2106).
Nel caso di specie, l’Amministrazione, neppure nel corso del giudizio, ha dedotto alcunché sull’avvenuta accettazione o conoscenza formale del vincolo di ferma ottennale, né ha allegato alcun elemento per ritenere che il militare fosse a conoscenza di tale periodo di ferma al momento dell’avvio al percorso formativo o del trasferimento presso il Reparto Cyber sicurezza.
In ogni caso, il vincolo di ferma non è indicato né nella comunicazione dell’11 febbraio 2019 di trasferimento al Reparto Cyber sicurezza né nelle precedenti comunicazioni del 21, 22 e 23 novembre 2018 di trasferimento dal 26 novembre 2018 al Nucleo iniziale di formazione del Reparto sicurezza cibernetica; neppure l’obbligo di ferma risulta nella nota del Comando Trasmissione Roma dell’8 febbraio 2021, con cui è stata comunicato l’avvenuto rilascio delle qualifiche di operatore “ Cyber security” , ai sensi della Direttiva F-008 ed. 2020, “ Linee guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber” , facendo anzi tale nota espresso riferimento al “ personale reclutato precedentemente alla data di emanazione ” della Direttiva, “ in possesso di un solido e pregresso bagaglio esperenziale, ampliato mediante la frequenza di specifici corsi formativi ”, con ciò confermando che a tale personale non erano applicabili integralmente le previsioni della Direttiva, non avendo neppure compiuto tutte le attività formative previste dalla stessa Direttiva, non essendo quindi sotto tale profilo, neppure giustificata l’assunzione di un identico obbligo di ferma. L’odierno appellante risulta trasferito al Reparto sicurezza cibernetica con provvedimento dell’11 aprile 2019, mentre dal 26 novembre 2018 era stato assegnato al Nucleo iniziale di tale Reparto e dal 10 settembre 2018 vi era stato assegnato in comando, avendo iniziato a svolgere le relative attività formative. Anche sotto tale profilo non ci sono dunque elementi per ritenere che si applicasse anche al militare appellante il vincolo di ferma posto dalla Direttiva del luglio 2020, considerato che, alla data di pubblicazione della stessa, l’odierno appellante era già in servizio presso il Reparto Cyber sicurezza e che aveva svolto un percorso formativo ancora non regolamentato dalla richiamata direttiva né l’Amministrazione ha provato o allegato che la Direttiva fosse applicabile nel caso di specie. Alcun obbligo di ferma poteva, quindi, essere opposto come in effetti non è avvenuto nel corso del procedimento concluso con il diniego e nella motivazione del provvedimento di diniego, che anzi richiama espressamente la disciplina del comma 7 dell’art. 933 c.o.m., come applicabile al militare.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, fare conseguentemente applicazione solo della disciplina del comma 7 dell’art. 933, che consente il diniego della domanda di cessazione dal servizio solo per motivi penali o disciplinari, che non risultano a carico dell’appellante, o il differimento della cessazione in caso di gravi motivi di servizio.
In sostanza sia l’Amministrazione, che successivamente il giudice di primo grado, hanno erroneamente ritenuto la sussistenza, nel caso di specie, di un potere discrezionale di valutare l’istanza di cessazione dal servizio, che invece la norma del comma 7 attribuisce all’Amministrazione solo ai fini del differimento, unico provvedimento che l’Amministrazione avrebbe potuto adottare nella presente vicenda.
In conclusione l’appello è fondato e deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto l’atto di motivi aggiunti in primo grado.
In considerazione della particolarità della vicenda le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i motivi aggiunti proposti in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.