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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASSA PIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude come da atto introduttivo
Resistente Agenzia Entrate Riscossione: inammissiblità del ricorso
Resistente Regione Emilia romagna: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto di causa è l'impugnativa di una intimazione di pagamento notificata al contribuente Ricorrente_1 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione a cinque cartelle in precedenza notificate e relative al mancato pagamento di tasse automobilistiche.
In particolare il ricorrente non contesta il fatto di avere ricevuto la notifica delle cartelle, né di avere omesso la loro impugnazione;
ma assume che i crediti riportati e richiesti in tali cartelle erano “già prescritti all'atto delle notifiche”, ciò che consentirebbe di eccepire la prescrizione anche nella presente sede di impugnazione della successiva notifica di pagamento, poiché “la prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere senza limiti di tempo”, anche impugnando “atti successivi alla cartella” pur se la prescrizione è “maturata prima della notifica di quest'ultima”, proprio perché
“l'intervenuta prescrizione deve essere valutata dal Giudice anche se è impugnato un atto successivo alla cartella”.
Agenzia delle Entrate- Riscossione e Regione Emilia Romagna si sono costituiti in giudizio assumendo la regolarità e legittimità dei rispettivi atti e chiedendo di rigettare il ricorso o dichiararne la sua inammissibilità.
La causa passava in decisione all'udienza del 12.01.2026, tenutasi nel contraddittorio delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, la ricorrente deduce la prescrizione del credito azionato già al momento della notifica delle cartelle, e pur non essendo le stese mai state impugnate, assume di potere eccepire tale prescrizione impugnando la successiva intimazione di pagamento.
Ciò posto, l'argomentazione non può essere condivisa.
E' infatti noto che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992, nella materia tributaria “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e gli atti “adottati precedentemente all'atto notificato”, sono impugnabili unitamente a quest'ultimo solo in caso di loro
“mancata notificazione”: ne deriva pertanto il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, nella materia tributaria, si ha non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Anche recentemente, con la sentenza n. 6436/2025 la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)”: consegue che è corretta e va confermata la statuizione del giudice di merito secondo la quale “la prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle avrebbe dovuto farsi valere impugnando dette ultime”.
Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che tutte le cartelle poste alla base dell'intimazione di pagamento qui impugnata, pacificamente non sono mai state oggetto di impugnazione e sono quindi divenute definitive, mentre ogni eventuale profilo di prescrizione andava fatto valere con la loro tempestiva impugnazione: pertanto, non avendo il contribuente mai impugnato gli atti presupposti rispetto all'intimazione, divenuti definitivi, al contribuente stesso resta la possibilità di impugnare il successivo atto dell'intimazione di pagamento solo per vizi suoi propri.
Poiché il ricorrente non ha affatto dedotto l'esistenza vizi propri della intimazione o la prescrizione successiva all'emissione delle cartelle deve inevitabilmente discendere l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in complessivi
€ 1.100 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quanto alla Regione Emilia Romagna deve rilevarsi che in realtà il ricorrente non ha svolto alcuna specifica domanda contro l'Ente in quanto la questione della ritenuta prescrizione del credito riguardava la condotta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la chiamata in causa della regione deve ritenersi effetto del litisconsorzio necessario creatosi. Alla luce di ciò si impone la compensazione delle spese tra ricorrente ed ADER.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.100. Spese compensate tra ricorrente e Regione Emilia Romagna
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASSA PIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 162/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001426684000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude come da atto introduttivo
Resistente Agenzia Entrate Riscossione: inammissiblità del ricorso
Resistente Regione Emilia romagna: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto di causa è l'impugnativa di una intimazione di pagamento notificata al contribuente Ricorrente_1 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione a cinque cartelle in precedenza notificate e relative al mancato pagamento di tasse automobilistiche.
In particolare il ricorrente non contesta il fatto di avere ricevuto la notifica delle cartelle, né di avere omesso la loro impugnazione;
ma assume che i crediti riportati e richiesti in tali cartelle erano “già prescritti all'atto delle notifiche”, ciò che consentirebbe di eccepire la prescrizione anche nella presente sede di impugnazione della successiva notifica di pagamento, poiché “la prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere senza limiti di tempo”, anche impugnando “atti successivi alla cartella” pur se la prescrizione è “maturata prima della notifica di quest'ultima”, proprio perché
“l'intervenuta prescrizione deve essere valutata dal Giudice anche se è impugnato un atto successivo alla cartella”.
Agenzia delle Entrate- Riscossione e Regione Emilia Romagna si sono costituiti in giudizio assumendo la regolarità e legittimità dei rispettivi atti e chiedendo di rigettare il ricorso o dichiararne la sua inammissibilità.
La causa passava in decisione all'udienza del 12.01.2026, tenutasi nel contraddittorio delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, la ricorrente deduce la prescrizione del credito azionato già al momento della notifica delle cartelle, e pur non essendo le stese mai state impugnate, assume di potere eccepire tale prescrizione impugnando la successiva intimazione di pagamento.
Ciò posto, l'argomentazione non può essere condivisa.
E' infatti noto che, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992, nella materia tributaria “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e gli atti “adottati precedentemente all'atto notificato”, sono impugnabili unitamente a quest'ultimo solo in caso di loro
“mancata notificazione”: ne deriva pertanto il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, nella materia tributaria, si ha non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Anche recentemente, con la sentenza n. 6436/2025 la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme)”: consegue che è corretta e va confermata la statuizione del giudice di merito secondo la quale “la prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle avrebbe dovuto farsi valere impugnando dette ultime”.
Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che tutte le cartelle poste alla base dell'intimazione di pagamento qui impugnata, pacificamente non sono mai state oggetto di impugnazione e sono quindi divenute definitive, mentre ogni eventuale profilo di prescrizione andava fatto valere con la loro tempestiva impugnazione: pertanto, non avendo il contribuente mai impugnato gli atti presupposti rispetto all'intimazione, divenuti definitivi, al contribuente stesso resta la possibilità di impugnare il successivo atto dell'intimazione di pagamento solo per vizi suoi propri.
Poiché il ricorrente non ha affatto dedotto l'esistenza vizi propri della intimazione o la prescrizione successiva all'emissione delle cartelle deve inevitabilmente discendere l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in complessivi
€ 1.100 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quanto alla Regione Emilia Romagna deve rilevarsi che in realtà il ricorrente non ha svolto alcuna specifica domanda contro l'Ente in quanto la questione della ritenuta prescrizione del credito riguardava la condotta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la chiamata in causa della regione deve ritenersi effetto del litisconsorzio necessario creatosi. Alla luce di ciò si impone la compensazione delle spese tra ricorrente ed ADER.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.100. Spese compensate tra ricorrente e Regione Emilia Romagna