Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, gli atti tributari sono impugnabili solo per vizi propri e che gli atti precedenti all'atto impugnato sono impugnabili unitamente a quest'ultimo solo in caso di mancata notifica. Pertanto, un atto successivo ad un altro divenuto definitivo perché incontestato non è impugnabile se non per vizi propri. Nel caso di specie, le cartelle presupposte all'intimazione non sono mai state impugnate e sono quindi divenute definitive. L'eventuale prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle doveva essere fatta valere con la loro impugnazione. Il ricorrente non ha dedotto vizi propri dell'intimazione o prescrizione successiva all'emissione delle cartelle.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza
    Numero : 7
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo