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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 611 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 1 - IG IC LE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2025 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. DICORATO MARIA STEFANIA presso il cui studio in Barletta alla Via Indipendenza n. 30 sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._4
- RESISTENTE CONTUMACE – Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani CONCLUSIONI: coma da verbale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/2/2025 gli odierni ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata l'interdizione della propria madre, , come sopra generalizzata, con CP_1 dichiarazione di disponibilità dei medesimi ad assumerne la tutela. Premettevano i ricorrenti che : a) l'interdicenda è affetta è affetta da demenza degenerativa, da Morbo di Alzheimer in encefalopatia vascolare cronica, con conseguenti lacune mnesiche della memoria a breve e lungo termine, per cui non più in grado di provvedere alla gestione degli atti quotidiani;
b) tale infermità di mente la rende, infatti, incapace di provvedere ai propri interessi, trattandosi di malattia che determina squilibrio non solo nella coscienza e nella volontà del soggetto, bensì una rilevante carenza delle facoltà intellettive (memoria, percezione) e volitive (determinazione e manifestazione della volontà); c) lo stato soggettivo di infermità in cui versa la sig.ra è tale da incidere negativamente sull'attitudine a CP_1 curare i propri interessi sia in modo attuale e concreto, che potenziale;
d) l'interdicenda non è
pagina 1 di 5 più in grado di assumere alcuna consapevole decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla sua persona ed ai suoi interessi economici. Su tali premesse, insistevano nelle conclusioni di cui sopra. Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicenda, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza veniva assunta in decisione senza termini. Gli atti venivano trasmessi al P.M. per la precisazione delle conclusioni che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
§§§§§ Reputa il Collegio che alla luce degli elementi emersi appaia congrua l'adozione della amministrazione di sostegno. Occorre premettere che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. civ. 22332/2011, che ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di confermare, a sua volta, la sentenza di interdizione di un soggetto affetto da sindrome di down). La Suprema Corte, nel citato arresto, ha dapprima ricordato come con la nota sentenza 9 dicembre 2005 n. 440, la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale della soluzione legislativa che ha affidato al giudice la scelta della misura di protezione, sulla base del criterio della maggiore adeguatezza della tutela rispetto alle esigenze concrete del caso concreto e di quello del carattere residuale dell'interdizione e inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno, in attuazione del principio fondamentale che regola la materia enunciato con la L. n. 6 del 2004, art. 1, secondo cui la finalità dell'intervento legislativo è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Quindi, ha ricordato come i suoi successivi interventi (Cass. n. 13584/2006, che ha trovato conferma nelle successive sentenze nn. 25366/2006 - paragrafo 2.5, 9628 e 17421del 2009 e 4866/2010), si sono posti in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, sia nella parte in cui ribadiscono la persistente diversità di presupposti delle diverse misure, in pagina 2 di 5 particolare dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno, fermo il carattere residuale della prima, anche in considerazione del superamento del suo carattere obbligatorio (derivante dalla modifica dell'art. 414 c.c. che ha sostituito il "devono" con il "possono"), sia per la parte in cui riconoscono al giudice il potere di scelta tra le misura stesse. Tale orientamento è stato confermato anche nelle pronunce successive, in cui la Corte di legittimità ha ribadito che l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario (Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020), essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (Sez.
1 - Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019). Ciò chiarito, nel caso che ci occupa, alla luce della documentazione medica prodotta dalle parti e delle loro dichiarazioni, devesi rilevare che la resistente sicuramente ha una infermità che la pone nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, posto che le risultanze documentali sono state ampiamente riscontrate dall'esito dell'ascolto della E tuttavia, CP_1 reputa il Collegio che, ferma restando la necessità di una misura di protezione, congrua appare l'adozione della amministrazione di sostegno, anche in ragione della concreta attività, di cui allo stato vi è necessità di assistenza, poiché non risulta che la resistente sia titolare di diritti la cui consistenza sia tale da giustificare, ex art 418 ultimo comma c.c. l'adozione della diversa misura della amministrazione di sostegno. Non è, in altre parole, emersa alcuna particolare complessità di decisioni da assumere anche quotidianamente nella gestione degli interessi patrimoniali della resistente (ex Cass. civ. 18171/2013, che ha viceversa confermato la scelta del giudice di merito per l'interdizione, in considerazione dell'ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio del soggetto ultranovantacinquenne).
pagina 3 di 5 E' emerso, infatti, che la resistente è già protetta sul piano della assistenza materiale e sanitaria dalle cure e assistenza della RSSA e degli stessi parenti per cui attualmente le esigenze da soddisfare sono essenzialmente quelle relative alla pensione di reversibilità percepita da . CP_2
In conclusione, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno, in grado per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario, di meglio garantirne la tutela.
La competenza alla nomina e all' indicazione dei confini delle funzioni dell'amministratore di sostegno, spetta al Giudice tutelare di Trani competente per territorio, cui vanno trasmessi gli atti con separata ordinanza, non ravvisandosi gli estremi di urgenza per la nomina di un amministratore provvisorio. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con ricorso depositato il Parte_1 Parte_2 Parte_3
17/2/2025, così provvede: A) rigetta la domanda;
B) manda alla Cancellaria per la trasmissione degli atti al G.T. in sede;
C) nulla per le spese. Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore Dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. Milano, 29 ottobre 2025 Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Francesco Pellecchia dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 1 - IG IC LE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2025 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'Avv. DICORATO MARIA STEFANIA presso il cui studio in Barletta alla Via Indipendenza n. 30 sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._4
- RESISTENTE CONTUMACE – Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani CONCLUSIONI: coma da verbale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/2/2025 gli odierni ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata l'interdizione della propria madre, , come sopra generalizzata, con CP_1 dichiarazione di disponibilità dei medesimi ad assumerne la tutela. Premettevano i ricorrenti che : a) l'interdicenda è affetta è affetta da demenza degenerativa, da Morbo di Alzheimer in encefalopatia vascolare cronica, con conseguenti lacune mnesiche della memoria a breve e lungo termine, per cui non più in grado di provvedere alla gestione degli atti quotidiani;
b) tale infermità di mente la rende, infatti, incapace di provvedere ai propri interessi, trattandosi di malattia che determina squilibrio non solo nella coscienza e nella volontà del soggetto, bensì una rilevante carenza delle facoltà intellettive (memoria, percezione) e volitive (determinazione e manifestazione della volontà); c) lo stato soggettivo di infermità in cui versa la sig.ra è tale da incidere negativamente sull'attitudine a CP_1 curare i propri interessi sia in modo attuale e concreto, che potenziale;
d) l'interdicenda non è
pagina 1 di 5 più in grado di assumere alcuna consapevole decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla sua persona ed ai suoi interessi economici. Su tali premesse, insistevano nelle conclusioni di cui sopra. Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicenda, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza veniva assunta in decisione senza termini. Gli atti venivano trasmessi al P.M. per la precisazione delle conclusioni che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
§§§§§ Reputa il Collegio che alla luce degli elementi emersi appaia congrua l'adozione della amministrazione di sostegno. Occorre premettere che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. civ. 22332/2011, che ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di confermare, a sua volta, la sentenza di interdizione di un soggetto affetto da sindrome di down). La Suprema Corte, nel citato arresto, ha dapprima ricordato come con la nota sentenza 9 dicembre 2005 n. 440, la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale della soluzione legislativa che ha affidato al giudice la scelta della misura di protezione, sulla base del criterio della maggiore adeguatezza della tutela rispetto alle esigenze concrete del caso concreto e di quello del carattere residuale dell'interdizione e inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno, in attuazione del principio fondamentale che regola la materia enunciato con la L. n. 6 del 2004, art. 1, secondo cui la finalità dell'intervento legislativo è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Quindi, ha ricordato come i suoi successivi interventi (Cass. n. 13584/2006, che ha trovato conferma nelle successive sentenze nn. 25366/2006 - paragrafo 2.5, 9628 e 17421del 2009 e 4866/2010), si sono posti in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, sia nella parte in cui ribadiscono la persistente diversità di presupposti delle diverse misure, in pagina 2 di 5 particolare dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno, fermo il carattere residuale della prima, anche in considerazione del superamento del suo carattere obbligatorio (derivante dalla modifica dell'art. 414 c.c. che ha sostituito il "devono" con il "possono"), sia per la parte in cui riconoscono al giudice il potere di scelta tra le misura stesse. Tale orientamento è stato confermato anche nelle pronunce successive, in cui la Corte di legittimità ha ribadito che l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario (Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020), essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (Sez.
1 - Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019). Ciò chiarito, nel caso che ci occupa, alla luce della documentazione medica prodotta dalle parti e delle loro dichiarazioni, devesi rilevare che la resistente sicuramente ha una infermità che la pone nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, posto che le risultanze documentali sono state ampiamente riscontrate dall'esito dell'ascolto della E tuttavia, CP_1 reputa il Collegio che, ferma restando la necessità di una misura di protezione, congrua appare l'adozione della amministrazione di sostegno, anche in ragione della concreta attività, di cui allo stato vi è necessità di assistenza, poiché non risulta che la resistente sia titolare di diritti la cui consistenza sia tale da giustificare, ex art 418 ultimo comma c.c. l'adozione della diversa misura della amministrazione di sostegno. Non è, in altre parole, emersa alcuna particolare complessità di decisioni da assumere anche quotidianamente nella gestione degli interessi patrimoniali della resistente (ex Cass. civ. 18171/2013, che ha viceversa confermato la scelta del giudice di merito per l'interdizione, in considerazione dell'ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio del soggetto ultranovantacinquenne).
pagina 3 di 5 E' emerso, infatti, che la resistente è già protetta sul piano della assistenza materiale e sanitaria dalle cure e assistenza della RSSA e degli stessi parenti per cui attualmente le esigenze da soddisfare sono essenzialmente quelle relative alla pensione di reversibilità percepita da . CP_2
In conclusione, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno, in grado per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario, di meglio garantirne la tutela.
La competenza alla nomina e all' indicazione dei confini delle funzioni dell'amministratore di sostegno, spetta al Giudice tutelare di Trani competente per territorio, cui vanno trasmessi gli atti con separata ordinanza, non ravvisandosi gli estremi di urgenza per la nomina di un amministratore provvisorio. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con ricorso depositato il Parte_1 Parte_2 Parte_3
17/2/2025, così provvede: A) rigetta la domanda;
B) manda alla Cancellaria per la trasmissione degli atti al G.T. in sede;
C) nulla per le spese. Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore Dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. Milano, 29 ottobre 2025 Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Francesco Pellecchia dott. Francesco Pellecchia
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