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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al P.U. 8-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 1° aprile da:
che agisce in proprio, con l'assistenza del c.d. advisor Dott. CP_1 Persona_1
presso il cui studio, sito in Pesaro, via Marsala n. 28, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° aprile 2025, ha chiesto l'accesso alla liquidazione CP_1 controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i.. Il ricorrente ha affermato che l'attuale situazione di sovraindebitamento trova origine nelle vicende che hanno interessato imprenditore ed CP_2 amico del ricorrente, nell'interesse del quale l'istante ha prestato garanzie ipotecarie e fideiussioni personali. In particolare, il ricorrente ha iscritto ipoteca sull'immobile ove abita (sito in Sassocorvaro
Auditore, frazione Casinina, via Gaetano Salvemini, n. 7) dopo aver contratto mutuo ipotecario con
CA LE AR (oggi Grogu SPV) in data 10 giugno 2004; successivamente, una prima garanzia ipotecaria avente ad oggetto l'abitazione del ricorrente sita in Auditore è stata concessa a favore di
CA RE LC in data 24 novembre 2010 in occasione della stipula del mutuo contratto da in data 24 novembre 2010; in data 20 ottobre 2006 ed in data 3 gennaio 2011, CP_2 CP_1
ha rilasciato fideiussione omnibus a favore della medesima banca e a garanzia dei conti
[...]
correnti aperti da presso la filiale di Gallo di Petriano. è tuttavia stato CP_2 CP_2
dichiarato fallito dal Tribunale di Urbino in data 20 giugno 2013 e, conseguentemente, CA RE
LC (oggi ha agito in executivis nei confronti del ricorrente per un importo CP_3 complessivo di €289.439,00, pignorando l'immobile adibito ad abitazione già menzionato;
l'esecuzione immobiliare è ancora pendente con R.G.E. 10/2014.
Allo stato, il monte debitorio facente capo a è di €395.253,37, di cui Parte_1
€289.439,00 quale credito ipotecario in capo a ed €60.094,40 quale credito ipotecario CP_3 in capo ad Ubi CA, €20.007,94 quale credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c. a favore dell'Avv.
Andrea Giommi ed il residuo quale credito chirografo in capo a e a Findomestic. A CP_3 tale monte debitorio deve essere aggiunto il compenso dell'O.c.c. e dell'advisor, da ritenersi in prededuzione nel caso di apertura della procedura concorsuale.
Dal lato attivo, il ricorrente ha riferito di svolgere attività lavorativa come socio di un'associazione professionale di progettazione in campo edilizio, percependo un reddito netto mensile negli ultimi tre anni di circa €1.750,00, sebbene questo si sia diversamente atteggiato nel corso degli ultimi anni: il reddito netto mensile nel 2021 è stato mediamente di €801,08, nel 2022 di €1.374,50 e nel 2023 di €3.096,50. Accanto al reddito, è titolare di una carta Postepay Evolution Parte_1 con saldo, al 31 dicembre 2024, di €30,50. Nell'attivo va inoltre ricompreso l'immobile ove risiede, del valore stimato di circa €80.000,00, mentre è stato chiesto di estromettere dalla liquidazione la vettura di proprietà (modello Citroen C3, di valore modesto e pari a circa €500,00) e l'arredamento dell'abitazione.
Nel ricorso si dà conto della convivenza di con sua madre, quasi Parte_1 Persona_2 novantenne, che percepisce una modesta pensione di circa €800,00 mensili e che, date le gravi condizioni di salute che la rendono non autosufficiente, ha bisogno di assistenza domiciliare continua il cui costo ammonta a circa €1.100,00 mensili. Riguardo le spese per far fronte ai bisogni suoi e di sua madre, il ricorrente ha stimato una spesa mensile di circa €1.760,00, di cui €500,00 a titolo di generi alimentari, €250,00 a titolo di utenze ed
€300,00 per trasporti;
a tali spese deve essere aggiunto il costo della badante per Per tali Persona_2
motivi, il reddito non è sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di vita;
anche per tali motivi, il ricorrente ha domandato di rimanere nell'abitazione di proprietà sino alla liquidazione dello stesso.
La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 29 marzo 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo e specifica che il ricorrente svolge attività di geometra come libero professionista, che nel monte debitorio deve essere ricompreso anche l'ulteriore debito verso Agenzia LE Entrate pari ad €33,52, di natura chirografaria e che ha prestato una fideiussione omnibus (cointestata con l'Arch. CP_1 Controparte_4
a favore di sul fido del conto corrente dell'associazione professionale di €34.500,00 e che Parte_2 oggi, stando alle dichiarazioni del ricorrente, è stato abbassato ad €3.000,00.
In relazione alla massa attiva, la relazione dell'O.c.c. dà conto che l'immobile oggetto della procedura esecutiva è stato valutato dall'esperto stimatore in €317.728,00, ma che, a seguito di diverse aste, il prezzo si è ridotto fino ad €80.000,00 ed alla prossima asta potrebbe essere aggiudicato con un'offerta minima di €60.000,00. Inoltre, è titolare di un conto corrente presso la CP_1 banca Monte dei Paschi di Siena in cui attualmente giacciono €62,00, mentre sulla carta prepagata
Postepay Evolution giacciono €399,72; entrambe queste somme dovrebbero essere escluse dalla procedura, assieme all'arredo presente nell'abitazione ed alla vettura di titolarità dell'istante.
La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c.
3 c.c.i.i..
Occorre tuttavia sin da ora svolgere una serie di precisazioni circa quanto dedotto dal ricorrente e dall'O.c.c.. In primo luogo, il compenso maturato dal c.d. advisor Dott. non può Persona_1
considerarsi credito c.d. prededucibile (al pari del compenso dell'O.c.c.), posto che, diversamente da quanto riferito dall'istante e dal Gestore della crisi, l'art. 277, c. 2 c.c.i.i. è stato abrogato dal D.Lgs.
136/2024 e, per altro verso, l'art. 6 c.c.i.i. non menziona il compenso dell'advisor che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di liquidazione controllata fra i crediti prededucibili.
In secondo luogo, deve rilevarsi che per i creditori che vantino ipoteca iscritta sull'abitazione del ricorrente, ma per crediti nei confronti di (sicché assume CP_2 CP_1
esclusivamente la qualifica di terzo datore di ipoteca e non anche di debitore diretto), non occorre procedere alla verifica dello stato passivo, potendo questi intervenire nella procedura concorsuale per richiedere di partecipare alla distribuzione LE somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati
(Cass. SS.UU. 8557/2023, relativa alla procedura fallimentare, ma i cui principi possono certamente estendersi alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata).
L'ufficio di liquidatore deve essere conferito al Dott. già Gestore della crisi, Controparte_5
difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione LE disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là LE dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
Dalla liquidazione deve escludersi la vettura di cui il ricorrente è titolare, nonché l'arredamento presente presso la sua abitazione, dato lo scarso valore e l'uso nella quotidianità. Inoltre, appare opportuno autorizzare il ricorrente ad abitare l'immobile sito in Auditore sino alla liquidazione dello stesso.
Considerato che il ricorrente ha percepito, nel corso del 2023, un reddito medio di €3.096,50, va escluso dalla liquidazione anche la quota di reddito mensile percepito dalla ricorrente a titolo di retribuzione pari alle spese necessarie ai bisogni di vita. Sotto questo profilo, occorre rimarcare che, fra le spese necessarie al fabbisogno familiare, il ricorrente ha inserito anche la quota di €300,00 a titolo di
“affitti figurativi” e l'O.c.c. ha specificato che si tratta di una spesa necessaria a far fronte ai canoni di locazione dell'immobile che necessariamente il ricorrente dovrà trovare a seguito della vendita dell'attuale abitazione. Tuttavia, si tratta di una spesa eventuale e futura, che non può essere valutata all'attualità, posto che, come già detto, il ricorrente è autorizzato a risiedere nell'immobile di sua proprietà sino alla liquidazione;
l'eventuale costo potrà quindi essere considerato in futuro solo nel caso in cui la spesa per canoni di locazione diventi concreta ed attuale. Il fabbisogno mensile deve quindi determinarsi in €1.460,00. A ciò si aggiunga che la madre del ricorrente, che convive con quest'ultimo, percepisce una pensione (circa €800,00 mensili) che non è sufficiente al pagamento dei costi per l'assistente familiare addetta alle sue cure (€1.100,00 mensili), sicché a tale spesa deve certamente contribuire anche suo figlio per almeno €300,00.
In altri termini, alla luce del reddito percepito dal ricorrente, pari nel 2023 ad €3.096,50 medi mensili, appare opportuno autorizzare il ricorrente a trattenere €1.760,00 dal reddito mensile percepito per l'attività lavorativa svolta, mentre l'eccedenza deve essere acquisita dalla procedura. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
Viceversa, alla luce di quanto sino ad ora detto, non vi sono ragioni per non acquisire alla procedura le somme giacenti sul conto corrente presso la banca Monte dei Paschi di Siena e sulla
Postepay Evolution.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato a CP_1
Brugg (Svizzera), il 27 luglio 1966;
• Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il nella persona Controparte_6
del Dott. Controparte_5
• Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo
Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, da cui va escluso l'arredamento presente nell'immobile in cui i ricorrenti vivono;
• Dispone che sia sottratta alla liquidazione l'autovettura Citroen C3 targata EF859GE, il mobilio presente presso l'abitazione del ricorrente e l'importo mensile di €1.760,00 dal reddito del ricorrente, in quanto necessario al sostentamento dei membri del nucleo familiare, mentre l'ulteriore reddito prodotto da questi sia acquisito dalla procedura;
• Autorizza ad abitare l'immobile sito in Sassocorvaro Auditore, alla via CP_1
Gaetano Salvemini, n. 7, sino alla vendita dello stesso;
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
• Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 10 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al P.U. 8-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 1° aprile da:
che agisce in proprio, con l'assistenza del c.d. advisor Dott. CP_1 Persona_1
presso il cui studio, sito in Pesaro, via Marsala n. 28, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° aprile 2025, ha chiesto l'accesso alla liquidazione CP_1 controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i.. Il ricorrente ha affermato che l'attuale situazione di sovraindebitamento trova origine nelle vicende che hanno interessato imprenditore ed CP_2 amico del ricorrente, nell'interesse del quale l'istante ha prestato garanzie ipotecarie e fideiussioni personali. In particolare, il ricorrente ha iscritto ipoteca sull'immobile ove abita (sito in Sassocorvaro
Auditore, frazione Casinina, via Gaetano Salvemini, n. 7) dopo aver contratto mutuo ipotecario con
CA LE AR (oggi Grogu SPV) in data 10 giugno 2004; successivamente, una prima garanzia ipotecaria avente ad oggetto l'abitazione del ricorrente sita in Auditore è stata concessa a favore di
CA RE LC in data 24 novembre 2010 in occasione della stipula del mutuo contratto da in data 24 novembre 2010; in data 20 ottobre 2006 ed in data 3 gennaio 2011, CP_2 CP_1
ha rilasciato fideiussione omnibus a favore della medesima banca e a garanzia dei conti
[...]
correnti aperti da presso la filiale di Gallo di Petriano. è tuttavia stato CP_2 CP_2
dichiarato fallito dal Tribunale di Urbino in data 20 giugno 2013 e, conseguentemente, CA RE
LC (oggi ha agito in executivis nei confronti del ricorrente per un importo CP_3 complessivo di €289.439,00, pignorando l'immobile adibito ad abitazione già menzionato;
l'esecuzione immobiliare è ancora pendente con R.G.E. 10/2014.
Allo stato, il monte debitorio facente capo a è di €395.253,37, di cui Parte_1
€289.439,00 quale credito ipotecario in capo a ed €60.094,40 quale credito ipotecario CP_3 in capo ad Ubi CA, €20.007,94 quale credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c. a favore dell'Avv.
Andrea Giommi ed il residuo quale credito chirografo in capo a e a Findomestic. A CP_3 tale monte debitorio deve essere aggiunto il compenso dell'O.c.c. e dell'advisor, da ritenersi in prededuzione nel caso di apertura della procedura concorsuale.
Dal lato attivo, il ricorrente ha riferito di svolgere attività lavorativa come socio di un'associazione professionale di progettazione in campo edilizio, percependo un reddito netto mensile negli ultimi tre anni di circa €1.750,00, sebbene questo si sia diversamente atteggiato nel corso degli ultimi anni: il reddito netto mensile nel 2021 è stato mediamente di €801,08, nel 2022 di €1.374,50 e nel 2023 di €3.096,50. Accanto al reddito, è titolare di una carta Postepay Evolution Parte_1 con saldo, al 31 dicembre 2024, di €30,50. Nell'attivo va inoltre ricompreso l'immobile ove risiede, del valore stimato di circa €80.000,00, mentre è stato chiesto di estromettere dalla liquidazione la vettura di proprietà (modello Citroen C3, di valore modesto e pari a circa €500,00) e l'arredamento dell'abitazione.
Nel ricorso si dà conto della convivenza di con sua madre, quasi Parte_1 Persona_2 novantenne, che percepisce una modesta pensione di circa €800,00 mensili e che, date le gravi condizioni di salute che la rendono non autosufficiente, ha bisogno di assistenza domiciliare continua il cui costo ammonta a circa €1.100,00 mensili. Riguardo le spese per far fronte ai bisogni suoi e di sua madre, il ricorrente ha stimato una spesa mensile di circa €1.760,00, di cui €500,00 a titolo di generi alimentari, €250,00 a titolo di utenze ed
€300,00 per trasporti;
a tali spese deve essere aggiunto il costo della badante per Per tali Persona_2
motivi, il reddito non è sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di vita;
anche per tali motivi, il ricorrente ha domandato di rimanere nell'abitazione di proprietà sino alla liquidazione dello stesso.
La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 29 marzo 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo e specifica che il ricorrente svolge attività di geometra come libero professionista, che nel monte debitorio deve essere ricompreso anche l'ulteriore debito verso Agenzia LE Entrate pari ad €33,52, di natura chirografaria e che ha prestato una fideiussione omnibus (cointestata con l'Arch. CP_1 Controparte_4
a favore di sul fido del conto corrente dell'associazione professionale di €34.500,00 e che Parte_2 oggi, stando alle dichiarazioni del ricorrente, è stato abbassato ad €3.000,00.
In relazione alla massa attiva, la relazione dell'O.c.c. dà conto che l'immobile oggetto della procedura esecutiva è stato valutato dall'esperto stimatore in €317.728,00, ma che, a seguito di diverse aste, il prezzo si è ridotto fino ad €80.000,00 ed alla prossima asta potrebbe essere aggiudicato con un'offerta minima di €60.000,00. Inoltre, è titolare di un conto corrente presso la CP_1 banca Monte dei Paschi di Siena in cui attualmente giacciono €62,00, mentre sulla carta prepagata
Postepay Evolution giacciono €399,72; entrambe queste somme dovrebbero essere escluse dalla procedura, assieme all'arredo presente nell'abitazione ed alla vettura di titolarità dell'istante.
La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c.
3 c.c.i.i..
Occorre tuttavia sin da ora svolgere una serie di precisazioni circa quanto dedotto dal ricorrente e dall'O.c.c.. In primo luogo, il compenso maturato dal c.d. advisor Dott. non può Persona_1
considerarsi credito c.d. prededucibile (al pari del compenso dell'O.c.c.), posto che, diversamente da quanto riferito dall'istante e dal Gestore della crisi, l'art. 277, c. 2 c.c.i.i. è stato abrogato dal D.Lgs.
136/2024 e, per altro verso, l'art. 6 c.c.i.i. non menziona il compenso dell'advisor che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di liquidazione controllata fra i crediti prededucibili.
In secondo luogo, deve rilevarsi che per i creditori che vantino ipoteca iscritta sull'abitazione del ricorrente, ma per crediti nei confronti di (sicché assume CP_2 CP_1
esclusivamente la qualifica di terzo datore di ipoteca e non anche di debitore diretto), non occorre procedere alla verifica dello stato passivo, potendo questi intervenire nella procedura concorsuale per richiedere di partecipare alla distribuzione LE somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati
(Cass. SS.UU. 8557/2023, relativa alla procedura fallimentare, ma i cui principi possono certamente estendersi alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata).
L'ufficio di liquidatore deve essere conferito al Dott. già Gestore della crisi, Controparte_5
difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione LE disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là LE dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
Dalla liquidazione deve escludersi la vettura di cui il ricorrente è titolare, nonché l'arredamento presente presso la sua abitazione, dato lo scarso valore e l'uso nella quotidianità. Inoltre, appare opportuno autorizzare il ricorrente ad abitare l'immobile sito in Auditore sino alla liquidazione dello stesso.
Considerato che il ricorrente ha percepito, nel corso del 2023, un reddito medio di €3.096,50, va escluso dalla liquidazione anche la quota di reddito mensile percepito dalla ricorrente a titolo di retribuzione pari alle spese necessarie ai bisogni di vita. Sotto questo profilo, occorre rimarcare che, fra le spese necessarie al fabbisogno familiare, il ricorrente ha inserito anche la quota di €300,00 a titolo di
“affitti figurativi” e l'O.c.c. ha specificato che si tratta di una spesa necessaria a far fronte ai canoni di locazione dell'immobile che necessariamente il ricorrente dovrà trovare a seguito della vendita dell'attuale abitazione. Tuttavia, si tratta di una spesa eventuale e futura, che non può essere valutata all'attualità, posto che, come già detto, il ricorrente è autorizzato a risiedere nell'immobile di sua proprietà sino alla liquidazione;
l'eventuale costo potrà quindi essere considerato in futuro solo nel caso in cui la spesa per canoni di locazione diventi concreta ed attuale. Il fabbisogno mensile deve quindi determinarsi in €1.460,00. A ciò si aggiunga che la madre del ricorrente, che convive con quest'ultimo, percepisce una pensione (circa €800,00 mensili) che non è sufficiente al pagamento dei costi per l'assistente familiare addetta alle sue cure (€1.100,00 mensili), sicché a tale spesa deve certamente contribuire anche suo figlio per almeno €300,00.
In altri termini, alla luce del reddito percepito dal ricorrente, pari nel 2023 ad €3.096,50 medi mensili, appare opportuno autorizzare il ricorrente a trattenere €1.760,00 dal reddito mensile percepito per l'attività lavorativa svolta, mentre l'eccedenza deve essere acquisita dalla procedura. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
Viceversa, alla luce di quanto sino ad ora detto, non vi sono ragioni per non acquisire alla procedura le somme giacenti sul conto corrente presso la banca Monte dei Paschi di Siena e sulla
Postepay Evolution.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato a CP_1
Brugg (Svizzera), il 27 luglio 1966;
• Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il nella persona Controparte_6
del Dott. Controparte_5
• Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo
Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, da cui va escluso l'arredamento presente nell'immobile in cui i ricorrenti vivono;
• Dispone che sia sottratta alla liquidazione l'autovettura Citroen C3 targata EF859GE, il mobilio presente presso l'abitazione del ricorrente e l'importo mensile di €1.760,00 dal reddito del ricorrente, in quanto necessario al sostentamento dei membri del nucleo familiare, mentre l'ulteriore reddito prodotto da questi sia acquisito dalla procedura;
• Autorizza ad abitare l'immobile sito in Sassocorvaro Auditore, alla via CP_1
Gaetano Salvemini, n. 7, sino alla vendita dello stesso;
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
• Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 10 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone