Articolo 8 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 giugno 1986
Art. 8.
L'albo deve essere comunicato alla cancelleria della corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova il collegio, al pubblico ministero presso le autorita' giudiziarie suddette, alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.
Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.
Entrata in vigore il 27 giugno 1986