CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 788/2022 R.G. promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., quale Impresa designata per la Regione Sicilia per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati
Stefania Magnano e Paolo Magnano, elettivamente domiciliato nel loro studio, in
Siracusa, Viale Santa Panagia n. 141/A
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Roberto Trigilio e Valentina
Micale, elettivamente domiciliato preso lo studio del primo, in Siracusa, viale Scala
Greca n. 406, scala B
APPELLATO CONTRO
- (P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Santo Spagnolo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, viale Italia n. 244
APPELLATO
E CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_3 C.F._2
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._3
- nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_5 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento n. 4493/2020, n. di repertorio 1362/2022, pubblicata il 10.5.2022, condannava in solido i resistenti quale impresa designata dal FGVS, Parte_1
già , , e Controparte_2 Controparte_6 CP_3 Controparte_4
a pagare ad euro 100.000,00, detratto l'acconto di euro CP_5 CP_1
30.000,00, oltre gli interessi via via rivalutati nonché il maggior danno ex art. 1224
c.c., anche oltre il limite del massimale, rigettava le domande per lite temeraria e condannava in solido i medesimi resistenti al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
23.5.2022.
Si è costituito ed ha domandato il rigetto dell'appello, spese vinte. CP_1
2 Si è altresì costituita ed ha domandato la condanna di Controparte_2 Parte_1
al pagamento della metà di quanto corrisposto ad in via
[...] CP_1
stragiudiziale ed a seguito dell'ordinanza oggetto d'appello.
All'udienza del 30.6.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_4
, regolarmente citati in giudizio e non costituiti. CP_5
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente attesa l'evidente connessione, logica e giuridica, tra essi corrente.
Con il primo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che è incorsa in “mala gestio”. Parte_1
Sostiene l'appellante di avere pagato a tutte le parti che avevamo mosso causa nella sede civile, in esito al primo ed al secondo grado di giudizio, la complessiva somma di euro 774.685,35 pari al massimale.
Inoltre, non è vero che era in grado di conoscere, sin dal 2015 Parte_1
(pubblicazione della sentenza di prime cure) l'an ed il quantum, in quanto
[...]
non era parte del giudizio, che peraltro era dagli esiti futuri incerti. CP_1
prosegue nel senso che anche le spese di giudizio rientrano nell'importo Parte_1
del massimale.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto la responsabilità di oltre il massimale. Parte_1
3 Sostiene l'appellante che, contraddittoriamente, il Tribunale per un verso sostiene che il superamento del massimale è possibile soltanto per il pagamento degli interessi e del maggior danno ex art. 1224 c.c., conformemente alla richiamata giurisprudenza in materia di mala gestio c.d. “impropria”, come è nel caso a mani, e per l'altro condanna le parti al pagamento anche della sorte capitale in esubero rispetto al massimale, circostanza questa illegittima.
Il primo motivo è infondato e deve essere dunque rigettato, diversamente dal secondo che appare fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
La Corte osserva che la Suprema Corte, in subiecta materia, si è espressa, anche di recente, nel senso che nel rapporto tra assicuratore della r.c. auto e danneggiato, il concetto di «mala gestio » non trova applicazione, essendo rilevante solo nell'ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiante. In questo contesto, qualsiasi ritardo nel pagamento dell'indennizzo rientra semplicemente nella fattispecie della mora debendi, con la conseguente applicazione dell'art. 1224 c.c., che consente anche la liquidazione della svalutazione monetaria, fermo in ogni caso il limite invalicabile costituito dal massimale (Cass, III, 19/11/2024, n. 29791; in termini Cassazione
civile sez. III, 14/03/2016, n.4892).
Nel caso di specie, osserva questa Corte, si deve tenere conto che ha CP_1
meso in mora il F.G.V.S. (dapprima Fondiaria Sai e poi numerose volte, Parte_1
sia pochi mesi dopo il sinistro (lettere dell'11.11.2005 e del 7.9.2006) che successivamente (27.6.2012-11.2.2016-8.3.2017-14.6.2017-4.7.2018-24.20.2018-
26.4.2019-5.5.2020) per cui la detta compagnia era bene a conoscenza del sinistro e
Cont della qualità dell'appellato, anche perché aveva specificamente rappresentato lo
4 sviluppo delle indagini penali, tra cui il coinvolgimento e la responsabilità di
[...]
, conducente della Toyota Yaris priva di copertura assicurativa. CP_7
Ciò in tempi antecedenti i tre giudizi, poi riuniti, intrapresi dagli altri coeredi di Per_1
e dagli altri soggetti coinvolti nel sinistro in questione, giudizi che hanno esitato
[...]
la sentenza 877/2015 seguita da quella d'appello n. 1781 del 2018.
Per cui la responsabilità dell'appellante per la c.d. “mala gestio impropria” si può
ravvisare, il che consente di superare il massimale di polizza, nel quale rientrano anche le spese legali per soccombenza (sul punto Cass. III, 16/2/2024 n. 4275;
15/9/2023 n.26683)
Quindi, il primo motivo di appello, che presume l'assenza assoluta di mala gestio,
deve essere rigettato, mentre trova accoglimento il secondo, avente ad oggetto la prospettata eventuale sussistenza della sola mala gestio impropria, limitata, appunto,
alla responsabilità ultra massimale per gli oneri accessori, ex articolo 1224 c.c., cioè
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che nel complesso possono appunto quantificarsi in euro 14.500,00, siccome indicati e pagati da in uno alla CP_2
sorte capitale (decurtata dell'anticipazione per provvisionale di euro 30.000,00).
Quanto alla domanda avanzata da in questo grado, relativa al Controparte_2
rimborso della metà delle somme dalla medesima erogate ad in CP_1
conseguenza della sentenza penale e, successivamente, di quella civile per cui è il presente giudizio di appello, pari nel complesso ad euro 114.500,00 per sorte capitale ed accessori e ad euro 10.839,14 per spese, osserva la Corte che la stessa è stata avanzata per la prima volta in appello ( è rimasta contumace in prime cure) e CP_2
quindi è inammissibile (Cass., II, 10/7/2025 , n. 18827; III, 08/5/2024, n.12633).
5 *****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado di giudizio che la
Corte, tenuto conto del principio di soccombenza parziale (SS.UU.,31/10/2022,
n.32061 ovvero anche Cass., lavoro, 12/3/2024, n.6540 e III, 15/5/2023, n.13212)
ritiene di compensare integralmente tra n.q. di F.G.V.S e Parte_1 [...]
, tenuto conto altresì del comportamento sostanziale e processuale che CP_2
emerge anche nella comparsa di risposta con riferimento alla sorte capitale, della mancata proposizione di appello incidentale nonché della questione in diritto dibattuta.
Tra n.q. ed le spese si devono regolare per entrambi i Parte_1 CP_1
gradi di giudizio in osservanza del principio di globalità e della soccombenza, solo parziale, della detta Compagnia, per cui la Corte ritiene equo compensare le spese nella misura di tre quarti e porre a favore di il rimanente quarto. CP_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado si liquidano, nella misura sopra indicata di un quarto, in complessivi euro 3.525,75, di cui euro 638,00 per la fase di studio, euro
407,00,00 per quella introduttiva, euro 1.417,50 per la fase di trattazione ed euro
1.063,25 per quella decisionale e, per il secondo grado in complessivi euro 3.579,25
di cui euro 744,25 per la fase di studio, euro 477,75 per quella introduttiva, euro
6 1.081,50 per la fase di trattazione ed euro 1.275,75 per quella decisionale oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi.
Nulla per i contumaci.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 788/2022, nella dichiarata contumacia di e CP_3 Controparte_4 CP_5
accoglie in parte l'appello proposto da n.q. di F.G.V.S. Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa emessa ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento n. 4493/2020, n. di repertorio 1362/2022, pubblicata il 10.5.2022 e per l'effetto così dispone:
in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
- riduce la condanna nei confronti di e la condanna Controparte_8
a pagare, in solido con tutti gli altri resistenti in primo grado, ad CP_1
soltanto la somma di euro 14.500,00, a titolo di interessi legali e rivalutazione, anche oltre il massimale, detratto comunque quanto già pagato da a tal Controparte_2
titolo ad;
CP_1
- dichiara inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Controparte_2
n.q. di FGVS avente ad oggetto il rimborso del 50% di quanto nel Parte_1
complesso pagato ad;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite di questo grado di giudizio tra
[...]
n.q. di FGVS e;
Parte_1 Controparte_2
- compensa per tre quarti le spese dei due gradi di lite tra Parte_1
n.q. di FGVS ed e condanna la prima a pagare in favore del secondo
[...] CP_1
7 il rimanente quarto, quantificato in complessivi euro 3.525,75 per il primo grado ed euro 3.579,25 per il secondo grado, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi;
- nulla per i contumaci.
Così deciso in Catania il 18 settembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi mediante applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 788/2022 R.G. promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., quale Impresa designata per la Regione Sicilia per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati
Stefania Magnano e Paolo Magnano, elettivamente domiciliato nel loro studio, in
Siracusa, Viale Santa Panagia n. 141/A
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Roberto Trigilio e Valentina
Micale, elettivamente domiciliato preso lo studio del primo, in Siracusa, viale Scala
Greca n. 406, scala B
APPELLATO CONTRO
- (P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Santo Spagnolo,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, viale Italia n. 244
APPELLATO
E CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_3 C.F._2
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._3
- nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_5 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento n. 4493/2020, n. di repertorio 1362/2022, pubblicata il 10.5.2022, condannava in solido i resistenti quale impresa designata dal FGVS, Parte_1
già , , e Controparte_2 Controparte_6 CP_3 Controparte_4
a pagare ad euro 100.000,00, detratto l'acconto di euro CP_5 CP_1
30.000,00, oltre gli interessi via via rivalutati nonché il maggior danno ex art. 1224
c.c., anche oltre il limite del massimale, rigettava le domande per lite temeraria e condannava in solido i medesimi resistenti al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
23.5.2022.
Si è costituito ed ha domandato il rigetto dell'appello, spese vinte. CP_1
2 Si è altresì costituita ed ha domandato la condanna di Controparte_2 Parte_1
al pagamento della metà di quanto corrisposto ad in via
[...] CP_1
stragiudiziale ed a seguito dell'ordinanza oggetto d'appello.
All'udienza del 30.6.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di e CP_3 Controparte_4
, regolarmente citati in giudizio e non costituiti. CP_5
I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente attesa l'evidente connessione, logica e giuridica, tra essi corrente.
Con il primo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che è incorsa in “mala gestio”. Parte_1
Sostiene l'appellante di avere pagato a tutte le parti che avevamo mosso causa nella sede civile, in esito al primo ed al secondo grado di giudizio, la complessiva somma di euro 774.685,35 pari al massimale.
Inoltre, non è vero che era in grado di conoscere, sin dal 2015 Parte_1
(pubblicazione della sentenza di prime cure) l'an ed il quantum, in quanto
[...]
non era parte del giudizio, che peraltro era dagli esiti futuri incerti. CP_1
prosegue nel senso che anche le spese di giudizio rientrano nell'importo Parte_1
del massimale.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto la responsabilità di oltre il massimale. Parte_1
3 Sostiene l'appellante che, contraddittoriamente, il Tribunale per un verso sostiene che il superamento del massimale è possibile soltanto per il pagamento degli interessi e del maggior danno ex art. 1224 c.c., conformemente alla richiamata giurisprudenza in materia di mala gestio c.d. “impropria”, come è nel caso a mani, e per l'altro condanna le parti al pagamento anche della sorte capitale in esubero rispetto al massimale, circostanza questa illegittima.
Il primo motivo è infondato e deve essere dunque rigettato, diversamente dal secondo che appare fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
La Corte osserva che la Suprema Corte, in subiecta materia, si è espressa, anche di recente, nel senso che nel rapporto tra assicuratore della r.c. auto e danneggiato, il concetto di «mala gestio » non trova applicazione, essendo rilevante solo nell'ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiante. In questo contesto, qualsiasi ritardo nel pagamento dell'indennizzo rientra semplicemente nella fattispecie della mora debendi, con la conseguente applicazione dell'art. 1224 c.c., che consente anche la liquidazione della svalutazione monetaria, fermo in ogni caso il limite invalicabile costituito dal massimale (Cass, III, 19/11/2024, n. 29791; in termini Cassazione
civile sez. III, 14/03/2016, n.4892).
Nel caso di specie, osserva questa Corte, si deve tenere conto che ha CP_1
meso in mora il F.G.V.S. (dapprima Fondiaria Sai e poi numerose volte, Parte_1
sia pochi mesi dopo il sinistro (lettere dell'11.11.2005 e del 7.9.2006) che successivamente (27.6.2012-11.2.2016-8.3.2017-14.6.2017-4.7.2018-24.20.2018-
26.4.2019-5.5.2020) per cui la detta compagnia era bene a conoscenza del sinistro e
Cont della qualità dell'appellato, anche perché aveva specificamente rappresentato lo
4 sviluppo delle indagini penali, tra cui il coinvolgimento e la responsabilità di
[...]
, conducente della Toyota Yaris priva di copertura assicurativa. CP_7
Ciò in tempi antecedenti i tre giudizi, poi riuniti, intrapresi dagli altri coeredi di Per_1
e dagli altri soggetti coinvolti nel sinistro in questione, giudizi che hanno esitato
[...]
la sentenza 877/2015 seguita da quella d'appello n. 1781 del 2018.
Per cui la responsabilità dell'appellante per la c.d. “mala gestio impropria” si può
ravvisare, il che consente di superare il massimale di polizza, nel quale rientrano anche le spese legali per soccombenza (sul punto Cass. III, 16/2/2024 n. 4275;
15/9/2023 n.26683)
Quindi, il primo motivo di appello, che presume l'assenza assoluta di mala gestio,
deve essere rigettato, mentre trova accoglimento il secondo, avente ad oggetto la prospettata eventuale sussistenza della sola mala gestio impropria, limitata, appunto,
alla responsabilità ultra massimale per gli oneri accessori, ex articolo 1224 c.c., cioè
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che nel complesso possono appunto quantificarsi in euro 14.500,00, siccome indicati e pagati da in uno alla CP_2
sorte capitale (decurtata dell'anticipazione per provvisionale di euro 30.000,00).
Quanto alla domanda avanzata da in questo grado, relativa al Controparte_2
rimborso della metà delle somme dalla medesima erogate ad in CP_1
conseguenza della sentenza penale e, successivamente, di quella civile per cui è il presente giudizio di appello, pari nel complesso ad euro 114.500,00 per sorte capitale ed accessori e ad euro 10.839,14 per spese, osserva la Corte che la stessa è stata avanzata per la prima volta in appello ( è rimasta contumace in prime cure) e CP_2
quindi è inammissibile (Cass., II, 10/7/2025 , n. 18827; III, 08/5/2024, n.12633).
5 *****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado di giudizio che la
Corte, tenuto conto del principio di soccombenza parziale (SS.UU.,31/10/2022,
n.32061 ovvero anche Cass., lavoro, 12/3/2024, n.6540 e III, 15/5/2023, n.13212)
ritiene di compensare integralmente tra n.q. di F.G.V.S e Parte_1 [...]
, tenuto conto altresì del comportamento sostanziale e processuale che CP_2
emerge anche nella comparsa di risposta con riferimento alla sorte capitale, della mancata proposizione di appello incidentale nonché della questione in diritto dibattuta.
Tra n.q. ed le spese si devono regolare per entrambi i Parte_1 CP_1
gradi di giudizio in osservanza del principio di globalità e della soccombenza, solo parziale, della detta Compagnia, per cui la Corte ritiene equo compensare le spese nella misura di tre quarti e porre a favore di il rimanente quarto. CP_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado si liquidano, nella misura sopra indicata di un quarto, in complessivi euro 3.525,75, di cui euro 638,00 per la fase di studio, euro
407,00,00 per quella introduttiva, euro 1.417,50 per la fase di trattazione ed euro
1.063,25 per quella decisionale e, per il secondo grado in complessivi euro 3.579,25
di cui euro 744,25 per la fase di studio, euro 477,75 per quella introduttiva, euro
6 1.081,50 per la fase di trattazione ed euro 1.275,75 per quella decisionale oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi.
Nulla per i contumaci.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 788/2022, nella dichiarata contumacia di e CP_3 Controparte_4 CP_5
accoglie in parte l'appello proposto da n.q. di F.G.V.S. Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa emessa ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento n. 4493/2020, n. di repertorio 1362/2022, pubblicata il 10.5.2022 e per l'effetto così dispone:
in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
- riduce la condanna nei confronti di e la condanna Controparte_8
a pagare, in solido con tutti gli altri resistenti in primo grado, ad CP_1
soltanto la somma di euro 14.500,00, a titolo di interessi legali e rivalutazione, anche oltre il massimale, detratto comunque quanto già pagato da a tal Controparte_2
titolo ad;
CP_1
- dichiara inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Controparte_2
n.q. di FGVS avente ad oggetto il rimborso del 50% di quanto nel Parte_1
complesso pagato ad;
CP_1
- compensa integralmente le spese di lite di questo grado di giudizio tra
[...]
n.q. di FGVS e;
Parte_1 Controparte_2
- compensa per tre quarti le spese dei due gradi di lite tra Parte_1
n.q. di FGVS ed e condanna la prima a pagare in favore del secondo
[...] CP_1
7 il rimanente quarto, quantificato in complessivi euro 3.525,75 per il primo grado ed euro 3.579,25 per il secondo grado, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi;
- nulla per i contumaci.
Così deciso in Catania il 18 settembre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi mediante applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
8