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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12192 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53762 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , in proprio Parte_1 C.F._1
e quale procuratrice della figlia nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
per procura generale a rogito Console d'Italia a Parigi del 4.2.2005 C.F._2
(repertorio n. 9/2005), rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Russo e Cesare Buongiovanni, presso i quali è elettivamente domiciliata in OM, Via di Ripetta n.22, per procura in calce all'atto di citazione ATTRICE
E
nato a [...] il [...],c.f. Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela OMnelli, presso la quale è elettivamente domiciliato in
OM, Viale Giulio Cesare n. 14, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Sirianni, presso il quale è elettivamente domiciliata in
OM, Via Carlo Poma n. 2, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 25.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Odette: Pt_1
“A. In via preliminare, in rito, sia rigettata l'eccezione di giudicato, opposta dai convenuti, in quanto manifestamente infondata.
Il credito per ripetizione di indebito oggetto della odierna domanda giudiziale era stato, dalle odierne attrici , opposto in compensazione (eccezione di compensazione) in altro CP_3 giudizio (e precisamente in causa di merito di opposizione all'esecuzione) avverso un controcredito dell'odierno convenuto . CP_1 2
Precisamente, tale opposizione all'esecuzione, nei vari gradi di giudizio (le relative sentenze sono state poste in evidenza dal Giudice nel verbale dell'udienza del 7.2.2025) è stata definita:
˗ in primo grado (Trib. OM 11.10.2013 n. 20296) nel senso che il controcredito del non CP_1 sussistesse (e dunque l'eccezione di compensazione è stata assorbita e il Giudice non si era pronunciata nel merito della stessa);
˗ in appello (App. OM 14.3.2019 n. 1819) è stata condannata a tale controcredito, ma Per_1 sull'eccezione di compensazione vi era stata omessa pronuncia (totale silenzio sul punto, la sentenza non ne parla);
˗ in Cassazione (Cass. 10.6.2022 n. 18848, con rinvio per accoglimento di altri motivi) il primo motivo di ricorso (avverso l'omessa pronuncia) è stato dichiarato inammissibile perché
l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposta nel ricorso per l'opposizione all'esecuzione (fase endoesecutiva innanzi al G.E., mentre è stata sollevata soltanto con il giudizio di merito); ovviamente deciso sui motivi di cassazione accolti (abbiamo già detto che il primo motivo, sull'eccezione di compensazione, è stato dichiarato inammissibile, pertanto la sentenza di rinvio nulla ha deciso e nulla poteva decidere sull'eccezione di compensazione);
˗ il giudizio di revocazione (Cass.
5.9.2023 n. 25782) è stato introdotto perché, ad avviso di , Per_1 la Corte di Cassazione era incorsa in una svista in quanto l'eccezione di compensazione non poteva essere sollevata con il ricorso in fase endoesecutiva, in quanto il controcredito era stato a sua volta introdotto in via riconvenzionale proprio nel giudizio di merito di opposizione all'esecuzione (cosa di cui la Corte non si era avveduta). La Cassazione ha denegato la revocazione anche in questo caso, per ragioni processuali (l'affermato errore della Cassazione non rientrerebbe comunque nel concetto di “svista” revocatoria).
E' evidente pertanto che il giudicato affermato dalle controparti non è un giudicato nel merito del credito opposto ˗ope exceptionis in quel giudizio˗ in compensazione ˗che è lo stesso odiernamente domandato in via di azione per ripetizione di indebito˗ in quanto in nessun grado di quel giudizio alcun Giudice si è mai pronunciato sulla sussistenza/insussistenza dello stesso (ma solo sull'insussistenza del controcredito e conseguente assorbimento dell'eccezione di compensazione, oppure vi è stata omessa pronuncia, oppure infine sull'inammissibilità processuale del ricorso), e pertanto non vi è alcun giudicato preclusivo, anzi semmai il giudicato è negativo nel senso che l'odierna domanda è finalmente “decidibile” senza più pregiudizialità;
B. In via cautelativa istruttoria, reitera l'istanza di interrogatorio formale dei convenuti dedotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. 3
C. Nel merito:
1) condannare, in via principale e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro; in via subordinata esclusivamente;
Controparte_1
in via ulteriormente subordinata esclusivamente;
Controparte_2
in ulteriore subordine e ciascuno per la Controparte_1 Controparte_2
quota che sarà accertata, a restituire in via principale a;
Persona_1
in via subordinata a la somma pagata quale prezzo per la porzione Parte_1 dell'appartamento sito in OM, via G. Carini 32, scala C, piano 6 (attico), int. 26 (oggi, a seguito di numerose variazioni, al catasto fabbricati foglio 448 part. 509 sub. 503), relativamente alla quale il contratto di vendita del 6.7.1989 rogito notaio rep. 87168 racc. 16897 è stato dichiarato Per_2 inefficace con sentenza App. OM 3.9.2007 n. 3462, ossia euro 51˙645,69, oltre interessi dal
5.7.1989 e rivalutazione;
in via subordinata, a risarcire il danno per il diminuito valore dell'immobile con lo scorporo delle due stanze, con interessi e rivalutazione;
in ulteriore subordine, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto con esso scorporo, con interessi e rivalutazione;
2) condannare a rimborsare a la somma di euro Controparte_2 Persona_1
10.681,53, oltre interessi dal 14.7.2011, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
3) condannare e in solido tra loro o ciascuno Controparte_1 Controparte_2
nella misura che sarà accertata a risarcire i danni subiti da e e, Persona_1 Parte_1 in via subordinata, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto, il tutto con interessi e rivalutazione;
4) stabilire espressamente che gli interessi, a partire dalla domanda giudiziale, sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. (Cass. SS.UU.
7.5.2024 n. 12449) fino all'effettivo pagamento;
5) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata la domanda riconvenzionale del
.” CP_1
Per UG Controparte_1
“[…] il Dott. insiste nelle seguenti conclusioni già rassegnate nella comparsa di Parte_2
costituzione e nelle memorie ex art. 183 6° co c.p.c.: in via preliminare estromettere il dott. dal presente giudizio perché Controparte_1 estraneo agli accordi tra e successivi alla procura conferita a l'8 maggio CP_2 Per_1 CP_2
1989, né essendogli nulla mai stato riversato;
4
nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili, anche alla stregua del giudicato formatosi a seguito delle decisioni della Suprema Corte n. 21291/2009 (confermativa di Appello OM n.
3462/2007) e n. 18848/2022, e comunque rigettare in quanto prescritte e infondate, tutte le domande e le richieste -anche istruttorie- formulate da parte attrice, respingendo altresì perché inammissibile ed infondata l'eccezione di compensazione -con il credito azionato dal in CP_1
riconvenzionale- proposta ex adverso per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 marzo 2018 e quindi tardivamente;
in via riconvenzionale, visto il pagamento, da parte della , della somma di €23.713,27 oltre Per_1 rivalutazione, per un importo complessivo di €26.915,24 (in ossequio al disposto della sentenza
CdA OM n. 1819/19) (appunto rivalutato dal Collegio al 14 marzo 2019, data di pubblicazione della citata sentenza), condannare parte attrice al pagamento della residua somma di €18.954,36, o dell'importo ritenuto dovuto, a titolo di indennità di occupazione abusiva della porzione dell'immobile, interno 26, sito in OM alla via Carini n. 32, maggiorato degli accessori di legge
(somma che comunque ed in ogni caso si oppone in compensazione rispetto ad ogni eventuale avversa ragione creditoria); sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento nei confronti del di questa o CP_1
quella domanda attrice, condannare la signora a tenere indenne lo stesso CP_2 CP_1 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'anzidetto accoglimento, dichiarando inammissibili, anzitutto per tardività (in quanto non formulate entro la prima udienza) e perché precluse dal giudicato formatosi su C.App. OM n. 3462/2007, e comunque infondate e non provate, tutte le deduzioni articolate dalla stessa nelle prime due memorie ex art. 183, 6° CP_2
co., c.p.c.; comunque ed in ogni caso, condannare parte attrice e la convenuta al risarcimento dei CP_2
danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta dovuta, liquidata, se del caso, in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa eccezione o istanza disattesa,
1. dichiarare improcedibile /inammissibile e/o infondata anche per violazione del principio del ne bis in idem la domanda per l'avvenuta formazione di giudicato nell'ambito del giudizio identico r.g.587/2014 già pendente dinanzi la Corte di Appello di OM e poi presso la Cassazione (r.g.
28092/2019); in via gradata, cancellare la causa dal ruolo e/o dichiarare improcedibile l'azione avviata per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria trattandosi di controversia relativa a beni reali ex lege 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito in legge il D.L. n. 69/2013 che 5
aveva corretto i profili d'incostituzionalità della normativa originaria (D.lgs. n. 28/2010). Ai sensi della detta normativa rientrano nella mediazione obbligatoria le controversie in tema di:
“condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”;
2. nel merito, rigettare per gli argomenti esposti tutte le domande avverse per difetto di legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque prescritte;
- per gli argomenti illustrati dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta quanto alle richieste di cui al paragrafo n. 1 e n. 3 delle conclusioni di parte attrice e disporne l'estromissione del giudizio per questi capi di richiesta;
- in via gradata, per gli argomenti illustrati rigettare e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di cui al punto n. 1 e nulla per violazione dell'art. 164 c.p.c. la domanda quanto al punto n. 3 delle conclusioni di parte attrice e/o in via ulteriormente gradata dichiarare inammissibile e/o rigettare e dichiarare infondata la domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni di parte attrice;
- in via ulteriormente gradata, per gli argomenti illustrati ed in riferimento ai capi di domanda nn. 1
e 3 delle conclusioni di parte attrice laddove volessero configurare una responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. o contrattuale o un preteso arricchimento della convenuta rigettarli e dichiararli infondati per decorso del termine di prescrizione quinquennale e/o decennale;
- in ogni caso, nel merito per gli argomenti illustrati rigettare la domanda di cui al punto n. 2 delle conclusioni di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
In riferimento alla domanda di garanzia del Dott. : CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa eccezione o istanza disattesa,
1. dichiarare improcedibile la richiesta di garanzia per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria trattandosi di controversia relativa a beni reali ex lege 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito in legge il D.L. n. 69/2013 che aveva corretto i profili d'incostituzionalità della normativa originaria (D.lgs. n. 28/2010). Ai sensi della detta normativa rientrano nella mediazione obbligatoria le controversie in tema di: “condominio, diritti reali, divisioni, succesioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”; in via gradata dichiarare inammissibile la predetta domanda per decadenza ex art. 269 c.p.c. in quanto non è stato richiesto il differimento dell'udienza 6
nel caso di domanda di convenuto contro altro convenuto in virtù di titolo differente da quello fatto valere dall'attore contro il primo convenuto (cfr. Cass. n. 8315 del 12.04.2011)
2. nel merito, rigettare per gli argomenti esposti tutte la domanda di garanzia in quanto inammissibile (essendo coperta da giudicato) e/o infondata in fatto e in diritto (per essere la relativa somma stata oggetto di regolamentazione tra gli ex coniugi Sig.ra e Dott. e di CP_2 CP_1
fatto quindi già versata)
e/o comunque prescritta essendo i fatti risalenti al 1989;
e/o comunque prescritta la domanda di garanzia oggi svolta dal Dott. nei confronti della CP_1
Sig.ra in riferimento alla avversa richiesta di danni siccome proposta oltre il termine CP_2
quinquennale di prescrizione dal passaggio in giudicato di App. OM n. 3462/07, avvenuto il 5 ottobre 2009, a seguito del rigetto, da parte di Cass. n. 21291/09, del ricorso della;
Per_1
e/o comunque prescritta in riguardo alla domanda di garanzia oggi svolta dal Dott. ove CP_1
riferita alla avversa domanda di ingiustificato arricchimento atteso che non può essere proposta quando, come nella specie, il Dott. avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si CP_1 sia oramai prescritta (cfr. Cass. n. 29996/11 e n. 12265/05)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione inoltrato il 4.8.2015 per la notificazione tramite il servizio postale, Pt_1
in proprio e quale procuratrice generale della figlia conveniva in
[...] Controparte_4
giudizio e dinanzi al Tribunale di OM e Controparte_1 Controparte_2
proponeva la domanda:
“piaccia al Tribunale adito, con il favore delle spese di giudizio ivi compreso il rimborso spese generali:
1) condannare, in via principale e in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro;
in via subordinata esclusivamente;
in via ulteriormente Controparte_1
subordinata esclusivamente;
in ulteriore subordine Controparte_2 Controparte_1
e ciascuno per la quota che sarà accertata, a restituire in via
[...] Controparte_2
principale a;
in via subordinata a la somma pagata quale Persona_1 Parte_1
prezzo per la porzione dell'appartamento sito in OM, via G. Carini 32, scala C, piano 6 (attico), int. 26 (oggi, a seguito di numerose variazioni, al catasto fabbricati foglio 448 part. 509 sub. 503), relativamente alla quale il contratto di vendita del 6.7.1989 rogito notaio rep. racc. 16897 è Per_2
stato dichiarato inefficace con sentenza App. OM 3.9.2007 n. 3462, in premessa indicata oltre interessi dal 5.7.1989 e rivalutazione;
in via subordinata, a risarcire il danno per il diminuito valore dell'immobile con lo scorporo delle due stanze, con interessi e rivalutazione;
7
in ulteriore subordine, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto con esso scorporo, con interessi e rivalutazione;
2) condannare a rimborsare a la somma di euro Controparte_2 Persona_1
10.681,53, oltre interessi dal 14.7.2011, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
3) condannare e in solido tra loro o ciascuno Controparte_1 Controparte_2
nella misura che sarà accertata a risarcire i danni subiti da e Persona_1 Parte_1
e, in via subordinata, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto, il tutto con interessi
e rivalutazione.”
A sostegno della domanda, , in proprio e quale procuratrice generale della figlia Parte_1 [...]
, esponeva che, con il contratto preliminare stipulato con scrittura privata del Controparte_4
22.5.1989 (documento n. 2), rappresentato dalla coniuge Controparte_1 [...]
aveva promesso di vendere a l'appartamento sito in OM, Via G. Controparte_2 Parte_1
Carini 32, distinto dall'interno n. 26, al prezzo di trecento milioni di lire, pari a € 154.937,07, di cui la somma di lire cinquanta milioni, pari a € 25.822,85 era stata versata contestualmente al preliminare, escluse due stanze, da accorpare al confinante appartamento distinto dall'interno n. 25, di proprietà di la quale ne aveva promesso la vendita al coniuge nell'ambito Controparte_2
della loro separazione personale, con il contratto preliminare stipulato con scrittura privata del
21.4.1989 (documento n. 6); che il notaio incaricato, Dott. non aveva rogato il contratto di compravendita Persona_3 dell'appartamento interno n. 26, avendo ravvisato una violazione della normativa urbanistica, edilizia e catastale nell'esclusione di due stanze, la cui vendita, esclusa in base al contratto preliminare, era stata poi pattuita con scrittura privata del 5.7.1989, al prezzo di lire cento milioni
(pari a € 51.645,70), da e la quale aveva così esorbitato dai Parte_1 Controparte_2
poteri ricevuti dal proprietario venditore, e la scrittura conteneva la quietanza del pagamento del prezzo (documento n. 3); che nel contratto di compravendita rogato il 6.7.1989 dal suindicato notaio (repertorio n. 87168, raccolta n. 16897 – documento n. 4), aveva indicato quale acquirente Parte_1 dell'appartamento la figlia , ivi rappresentata dal padre;
Persona_1 Persona_4
che, nel contenzioso instaurato circa i poteri rappresentativi esercitati da la Controparte_2
Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 3462 del 3.9.2007 (documento n.
9), resa in base al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 18535 del 4.12.2004 (documento n. 8), aveva dichiarato l'inefficacia parziale del contratto di compravendita del 6.7.1989, poiché le aveva conferito la Controparte_1 8
procura a vendere una porzione dell'immobile, con esclusione di due stanze, poi comprese dalla procuratrice nella stessa vendita, e la Corte aveva dichiarato l'inefficacia della compravendita limitatamente alla porzione colorata in verde nella planimetria allegata al contratto preliminare del
21.4.1989, corrispondente alle due stanze, per le quali l'acquirente aveva versato il prezzo integrativo di cento milioni di lire, pari a € 51.645,69; che, in data 6.10.2011, aveva conseguito il rilascio della porzione immobiliare eccedente CP_1
l'ambito indicato nel contratto preliminare del 22.5.1989, mediante distacco di due stanze, ma non aveva restituito all'acquirente il relativo prezzo pagato nella misura di € 51.645,69; che agiva in giudizio quale acquirente dell'unità immobiliare, essendo stata Persona_1
nominata dalla procuratrice generale , la quale aveva stipulato il contratto preliminare Parte_1
e la scrittura integrativa “per persona da nominare”, e l'aveva rappresentata in sede Persona_4
di stipulazione del contratto di compravendita;
che il prezzo delle due camere era stato versato da , la quale aveva agito come Parte_1 solvens prima della nomina dell'acquirente e poteva conseguire la condanna restitutoria;
che la Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, con la sentenza n. 3462 del 3.9.2007
(documento n. 9), aveva dichiarato l'inefficacia parziale della vendita immobiliare relativamente a due stanze e aveva condannato, in via solidale, (procuratrice di ), Controparte_2 CP_1
(acquirente) e (procuratore dell'acquirente) a risarcire al Persona_1 Persona_4
venditore, il danno causato da tale vendita, conclusa da Controparte_1 CP_2
senza alcun potere di disposizione;
che la Corte aveva compensato il credito risarcitorio di verso con il credito CP_1 CP_2 dell'importo di € 36.151,98 di cui era titolare quest'ultima verso il primo;
che, notificati due atti di precetto a in date 28.4.2008 e 1.3.2010 (documenti n. Persona_1
11 e 12) e proposta opposizione all'esecuzione, il Tribunale aveva rideterminato il credito risarcitorio e aveva versato a la somma di € 49.542,47 (documento Persona_1 CP_1
n. 13), oltre gli ulteriori importi di € 6.251,59 ed € 1.720,98 alla definizione del procedimento;
che, con la sentenza n. 20296 dell'11.10.2013, il Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, aveva definito tale opposizione all'esecuzione e aveva accertato che il pagamento aveva estinto il credito risarcitorio di considerata la compensazione con il controcredito di Controparte_1
CP_2
La parte attrice aggiungeva che aveva versato la complessiva somma di € Persona_1
57.515,04, mentre aveva contribuito con la somma oggetto di Controparte_2
compensazione, pari a euro 36.151,98; 9
che la sentenza di condanna n. 3462/2007 resa dalla Corte di Appello di OM (documento n. 9) aveva ritenuto responsabili solidali, per aver concorso alla parziale inefficacia del contratto,
[...]
quale procuratrice che aveva esorbitato dai poteri conferiti, con Controparte_2 Persona_1
e , i quali, nei rapporti interni, andavano considerati corresponsabili in misura
[...] Persona_4 paritaria, sicché, a fronte del complessivo debito di € 93.667,02, ciascuno avrebbe dovuto contribuire nella misura di € 46.833,51; che aveva pagato in più rispetto alla propria quota la somma di € 10.681,53, Persona_1
che avrebbe dovuto rimborsarle. Controparte_2
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 15.4.2016. si costituiva in giudizio il 22.3.2016 e proponeva la domanda: Controparte_1
“In via preliminare, dichiarare la litispendenza e cancellare la presente causa dal ruolo;
In via preliminare subordinata estromettere il dott. dal presente Controparte_1
giudizio;
Nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili, e comunque rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate;
in via riconvenzionale, condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 42.667,63, Per_1 ovvero di € 23.713,27 o dell'importo ritenuto dovuto a titolo di indennità di occupazione abusiva della porzione dell'immobile, interno 26, sito in OM alla via Carini n. 32, maggiorato degli accessori di legge dal 6 ottobre 2011 al saldo (somma che comunque ed in ogni caso si oppone in compensazione rispetto ad ogni eventuale avversa ragione creditoria);
Sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento nei confronti del di questa o CP_1
quella domanda attrice, condannare la signora a tenere indenne lo stesso CP_2 CP_1
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'anzidetto accoglimento;
Comunque ed in ogni caso, condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta dovuta, liquidata, se del caso, in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Con la comparsa di risposta, che si richiama per quanto qui non riportato, Controparte_1
esponeva che, con atto di citazione notificato il 7.2.1992, aveva promosso presso il
[...]
Tribunale di OM una causa nei confronti di e Controparte_2 Persona_1 Per_4
, per conseguire la pronuncia d'inefficacia della compravendita dell'appartamento interno n.
[...]
26 e la condanna risarcitoria e al rilascio delle due stanze, che non aveva voluto vendere, evidenziate in verde nella planimetria allegata al contratto preliminare del 21.4.1989; 10
che, con sentenza n. 4825 del 16.3.1999, il Tribunale di OM aveva accertato che CP_2
aveva esercitato poteri non conferiti con procura dal proprietario e venditore, il quale non
[...]
aveva ratificato la sua attività, e aveva respinto ogni altra domanda;
che l'impugnazione della sentenza, effettuata dall'esponente in via principale e dalle altre parti in via incidentale, era stata respinta dalla Corte di Appello di OM con sentenza n. 511 del 5.2.2002, avverso la quale l'esponente aveva proposto ricorso per cassazione;
che, con sentenza n. 18535 del 4.12.2003, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, aveva accolto cinque dei sei motivi del ricorso principale, respingendo quello relativo all'inefficacia integrale della compravendita, aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di e CP_2
disposto il rinvio della causa alla Corte di Appello di OM, avendo affermato che il distacco di due stanze dall'appartamento interno n. 26, da accorpare all'interno n. 25, non comportava la nullità del contratto, salvi i limiti posti dagli artt. 17 e 40 della L. 47/1985 e dall'art. 222 del R.D.
1265/1934; che, con sentenza n. 3462 del 3.9.2007, la Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, aveva dichiarato la parziale inefficacia del contratto di compravendita del 6.7.1989 nei confronti di limitatamente alla porzione dell'immobile indicata in verde nella Controparte_1
planimetria allegata al contratto preliminare del 21.4.1989, aveva condannato Persona_1
al rilascio, aveva condannato e a risarcire a i danni Persona_4 Controparte_2 CP_1 nella complessiva misura di € 65.828,19, con interessi e rivalutazione monetaria;
che la medesima sentenza aveva respinto l'appello condizionato di circa la Controparte_2 domanda di risoluzione della vendita dell'interno n. 25 aveva compensato il residuo credito dell'importo di € 36.151,98 di cui era titolare nei confronti di Persona_5 [...]
e con il credito di come statuito con la Controparte_5 Persona_4 Controparte_2
suindicata sentenza n. 3462/2007.
L'esponente esponeva che, con ricorso in data 6.3.2008, e avevano Parte_1 Persona_4
impugnato la sentenza della Corte di Appello di OM n. 3462-2007, contestando la condanna il rilascio della porzione immobiliare, e con ordinanza n. 21291 del 5.10.2009, la Corte di Cassazione,
Sezione Seconda Civile, aveva respinto la domanda;
che, in esito alla procedura esecutiva promossa nei confronti dell'acquirente in base a tale sentenza di merito, il 6.10.2011 l'esponente aveva conseguito, con l'intervento della forza pubblica, il rilascio della porzione immobiliare non venduta e occupata senza titolo dal 1989; che i e non avevano risarcito il danno, come statuito dalla Controparte_5 Parte_1
Corte d'Appello di OM con sentenza n. 3462/2007, in base a cui l'esponente aveva promosso nei 11
loro confronti la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1156/2008 R.G.E.I. presso l'intestato
Tribunale; che, in data 30.06.2011, aveva proposto opposizione all'esecuzione, avendo Persona_1 eccepito il parziale pagamento della somma dovuta, instaurato il contraddittorio, l'esponente si era costituito contrastando la domanda e il giudice, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, con termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che l'esponente aveva instaurato il merito della causa ex art. 615 c.p.c. (n. 64724/2011 R.G.), chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna di Controparte_5
a pagare l'indennità di occupazione dell'immobile dal 30.4.2004 al rilascio, in base alla
[...] sentenza n. 3462/2007 della Corte d'Appello di OM;
che aveva eccepito l'estinzione della procedura esecutiva per adempimento, Controparte_5
chiedendo il riconoscimento della compensazione del controcredito Fortucci, il rigetto della domanda riconvenzionale e la restituzione di parte del prezzo pagato per le due stanze, la cui compravendita era stata dichiarata inefficace;
che Il Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, aveva pronunciato la sentenza n. 20296/2013, con cui aveva accolto l'opposizione all'esecuzione, e, considerata la sentenza della Corte d'Appello di
OM n. 3462/2007, aveva dichiarato soddisfatto il credito vantato dal Controparte_1
stante il versamento della somma di € 36.331,94 eseguito il 20.7. 2011, aveva
[...] riconosciuto non dovuta la somma di € 36.151,98, parzialmente compensata con il controcredito vantato da aveva accertato che erano state versate ulteriori somme a saldo Controparte_2 del risarcimento e delle spese dell'atto di precetto, residuava l'obbligo dell'esecutata di rimborsare le spese della procedura esecutiva immobiliare n. 1156/2008 R.G.E.I., liquidate in € 6.251,59, senza ulteriori interessi;
che il Tribunale di OM aveva respinto la domanda riconvenzionale proposta da per CP_1 conseguire l'ulteriore indennità di occupazione per il periodo successivo a quello individuato dalla
Corte d'Appello di OM;
che il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
per il pagamento del maggior prezzo delle due stanze da distaccare Controparte_6 dall'appartamento, per l'inerente risarcimento del danno e quello relativo al pignoramento del bene immobile staggito;
che l'esponente aveva proposto appello avverso la sentenza n. 20296/2013 del Tribunale di OM, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, e la causa era stata iscritta al n. 2587/2014 R.G. presso la Corte di Appello di OM. 12
Ciò premesso, eccepiva la litispendenza della causa rispetto all'altra Persona_5 iscritta al n. 2587/2014 R.G. presso la Corte d'Appello di OM;
eccepiva inammissibilità, improponibilità e infondatezza della domanda avversaria, avuto particolare riferimento alla domanda restitutoria, assumendo che l'acquirente non gli aveva corrisposto nulla e aveva eseguito il controverso pagamento a nell'ambito Controparte_2
di un accordo a cui era rimasto estraneo, situazione che escludeva la propria legittimazione;
eccepiva il giudicato formato con la sentenza della Corte d'Appello di OM n. 3462/2007 circa la diversa ricostruzione dei fatti e ogni pretesa avanzata dalla controparte, compresa la domanda d'ingiustificato arricchimento;
eccepiva la prescrizione della domanda restitutoria proposta da , in base alla nullità o Per_1
inefficacia parziale della vendita immobiliare;
aggiungeva che l'accertata nullità di un negozio giuridico consentiva la proposizione di un'azione restitutoria, entro il termine di legge, nei confronti di la quale aveva ricevuto il pagamento CP_2
e che ogni ulteriore pretesa andava rivolta alla medesima. si costituiva in giudizio il 22.3.2016 e proponeva la domanda: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa eccezione o istanza disattesa, 1. Dichiarare improcedibile l'azione avviata per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria trattandosi di controversia relativa a beni reali ex lege 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito in legge il D.L. n. 69/2013 che aveva corretto i profili d'incostituzionalità della normativa originaria (D.lgs. n. 28/2010).
Ai sensi della detta normativa rientrano nella mediazione obbligatoria le controversie in tema di:
“condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”;
2. nel merito, rigettare per gli argomenti esposti tutte le domande avverse per difetto di legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque prescritte;
- per gli argomenti illustrati dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta quanto alle richieste di cui al paragrafo n. 1 e n. 3 delle conclusioni di parte attrice e disporne
l'estromissione del giudizio per questi capi di richiesta;
- in via gradata, per gli argomenti illustrati rigettare e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di cui al punto n. 1 e nulla per violazione dell'art. 164 c.p.c. la domanda quanto al punto 13
n. 3 delle conclusioni di parte attrice e/o in via ulteriormente gradata dichiarare inammissibile e/o rigettare e dichiarare infondata la domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni di parte attrice;
- in via ulteriormente gradata, per gli argomenti illustrati ed in riferimento ai capi di domanda nn.
1 e 3 delle conclusioni di parte attrice laddove volessero configurare una responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. o contrattuale o un preteso arricchimento della convenuta rigettarli e dichiararli infondati per decorso del termine di prescrizione quinquennale e/o decennale;
- in ogni caso, nel merito per gli argomenti illustrati rigettare la domanda di cui al punto n. 2 delle conclusioni di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.”
A sostegno della domanda, eccepiva l'improcedibilità della domanda per Controparte_2 mancato espletamento della procedura prevista dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28/2010, indicando la controversia relativa a diritti reali;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva ex art. 100 c.p.c. circa le domande formulate ai capi 1)
e 3) dell'atto di citazione, avendo partecipato alla compravendita del 6.7.1989 quale procuratrice del venditore, eventualmente obbligato;
eccepiva la nullità per inosservanza dell'art. 164 c.p.c. circa la domanda risarcitoria (punto 3 delle conclusioni in citazione), di cui assumeva la formulazione generica, priva dell'indicazione di alcun criterio di determinazione e quantificazione del danno, lamentando di non poter articolare una compiuta difesa;
eccepiva la prescrizione della domanda avversaria, circa le pretese di natura contrattuale, extracontrattuale e d'indebito arricchimento e, per la seconda, eccepiva il decorso del termine quinquennale, decorrente dalla compravendita del 6.7.1989, ovvero, in via gradata, dalla sentenza n.
3462/2007 pronunciata dalla Corte d'Appello di OM il 3.9.2007; eccepiva la prescrizione del diritto azionato dalla parte attrice in ambito contrattuale o ai sensi dell'art. 2041 c.c. per decorso dell'ordinario termine di cui all'art. 2946 c.c., assumendone la decorrenza dal dedotto ingiustificato arricchimento, non dal passaggio in giudicato della sentenza, che aveva accertato l'infondatezza della domanda principale;
eccepiva il giudicato circa le domande contenute ai paragrafi 1) e 3) delle conclusioni in citazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18535 del 4.12.2003, resa tra le parti, che aveva ha definito la controversia, determinando l'operatività del principio del giudicato, che copriva il dedotto e il deducibile, anche circa le circostanze precedenti la sua formazione;
14
assumeva che il danno dedotto in citazione era stato causato dalla parte attrice, che il 6.7.1989 aveva concluso la compravendita, nella consapevolezza del difetto di procura a vendere l'intero bene immobile, evocando la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c.
In subordine, la convenuta chiedeva la ripartizione del risarcimento del danno pro-quota tra le parti coinvolte, comprese le attrici e il procuratore, esclusa la considerazione dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
assumeva che il prezzo corrisposto per la porzione di immobile oggetto di causa non andava restituito, essendo stato pattuito nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, considerando la situazione di fatto e di diritto del bene immobile, compreso il difetto di procura dal venditore alla sua rappresentante;
circa l'azione di regresso, di cui al paragrafo 2 delle conclusioni della citazione, la convenuta deduceva che la Corte d'Appello di OM con la sentenza n. 3462 del 3.9.2007 aveva dichiarato l'inefficacia della vendita immobiliare delle due stanze e aveva condannato, in via solidale, tre soggetti ( , e ) a risarcire il danno a Controparte_2 Persona_1 Persona_4 [...]
Parte_3
che, a seguito di questa condanna, il credito risarcitorio era stato indicato nel complessivo importo di € 49.542,47 nei due atti di precetto intimati a , cui erano stati aggiunti gli Persona_1 importi di € 6.251,59 ed € 1.720,98 versati nel corso dell'opposizione all'esecuzione; che, eseguiti tali esborsi, l'acquirente aveva esposto di aver pagato la complessiva somma di €
57.515,04, e di aver diritto alla refusione da parte dell'esponente della somma di € 10.681,53, ritenuta eccedente rispetto alla quota individuale, avendo indicato il debito complessivo pari a €
93.667,02, di cui aveva pagato il suindicato importo e la somma di € 36.151,98 era stata corrisposta dall'esponente mediante compensazione con controcredito nei confronti del danneggiato;
che il loro conteggio presupponeva che ciascuna delle due condebitrici avrebbe dovuto contribuire nella misura di € 46.833,51, con diritto al regresso per l'eccedenza, ma andava considerato che la
Corte d'Appello di OM aveva pronunciato la condanna in solido tra tre soggetti e quindi ex art. 1298 c.c., la ripartizione interna del debito andava essere effettuata in quote uguali tra loro e non due condebitori;
che la somma di € 13.210,53, comprensiva delle spese relative agli atti di precetto e all'opposizione ex art. 615 c.p.c., non andava considerata per il regresso nei propri confronti, non avendo partecipato a tali procedimenti.
In conclusione, esponeva di aver contribuito fino alla concorrenza di € Controparte_2
36.151,98, mediante compensazione, mentre la parte attrice aveva corrisposto € 36.331,94, al netto delle suindicate spese, e il totale utile per determinare il debito da ripartire internamente tra i tre 15
obbligati solidali era pari a € 72.483,92, detraendo la quota di competenza del terzo coobbligato,
(€ 12.050,66), residuava l'importo di € 60.433,26, da suddividere in pari misura, per Persona_4
l'importo di € 30.216,63, tra l'esponente e;
Persona_1 che da questo calcolo risultava che l'esponente aveva corrisposto un importo superiore alla propria quota, e non sussisteva l'obbligazione dedotta.
Con ordinanza riservata del 12.12.2016, il precedente Giudice istruttore, “ritenuto superfluo l'espletamento di attività istruttoria in quanto la causa appare matura per la decisione”, rinviava la causa all'udienza del 16.3.2018 per la precisazione delle conclusioni e, in tale data, assumeva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.; con ordinanza del 24.9.2018, disponeva la rimessione sul ruolo della causa, “dal momento che la definizione del procedimento n. R.G.
2587/2014 pendente dinanzi la Corte di Appello di OM, si pone[va]) in rapporto di necessaria pregiudizialità con la decisione della presente controversia”, e a norma dell'art. 295 c.p.c., sospendeva il processo fino alla definizione della causa n. 2587/2014, in corso presso la Corte di
Appello di OM, che la definiva con sentenza n. 1819/2019 avverso la quale le odierne attrici proponevano ricorso per cassazione.
La presente causa era assegnata a questo Giudice dal 7.9.2020.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con ordinanza n. 18848 del 2022 dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso e, accogliendo alcuni motivi, cassava con rinvio la sentenza impugnata, disponendo la rimessione del processo dinanzi alla Corte di Appello di OM;
proponeva ricorso per la revocazione avverso questa ordinanza, lamentando Persona_1
l'errore per revocazione in cui sarebbe incorsa la Corte nel dichiarare inammissibile l'eccezione di compensazione del controcredito dell'acquirente per il supplemento del prezzo pagato per l'acquisto della porzione dell'interno n. 26, parte della compravendita dichiarata nulla dalla Corte di
Appello di OM con sentenza n. 3462/2007.
Con ordinanza n. 25782/2023, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso per revocazione.
riassumeva il giudizio a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione Persona_1
con ordinanza n. 18848/22, e la Corte di Appello di OM pronunciava la sentenza n. 2346/2024, passata in giudicato.
Con ricorso in data 2.12.2024, la parte attrice riassumeva il processo dinanzi all'intestato Tribunale ed era fissata l'udienza del 7.2.2025.
Instaurato il contraddittorio, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa, istruita con produzioni documentali, passava in decisione all'udienza del 25.3.2025, con i termini ex art. 190
c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni. 16
Circa l'articolata vicenda giudiziaria occorsa, si rileva che, con atto di citazione del 6-7 febbraio
1992, aveva convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 Persona_1
e , dinanzi al Tribunale di OM, e aveva esposto che, con il contratto di
[...] Persona_4
compravendita rogato il 6.7.1989 dal notaio Dott. (repertorio n. 87168, raccolta Persona_3
n. 16897), — avvalendosi di una procura speciale conferitale dall'attore l'8 maggio CP_2
1989 per la vendita di una specifica porzione dell'appartamento sito in OM, Via Giacinto Carini
n. 32, interno n. 26 — aveva alienato l'intera unità immobiliare a , Persona_1
rappresentata da . Persona_4 aveva chiesto l'annullamento del contratto, il rilascio di due stanze, Controparte_1 costituenti la parte dell'immobile che non aveva voluto vendere e il risarcimento dei danni;
i convenuti avevano contrastato la domanda, sostenendo che egli fosse stato informato dell'impossibilità di vendere in parte l'unità immobiliare, in difetto di titolo edilizio abilitativo occorrente ad annettere due stanze all'appartamento confinante distinto dall'interno 25, poi cedutogli in permuta il 24.12.990, dalla coniuge nell'ambito della loro Controparte_2
separazione consensuale.
In via riconvenzionale subordinata, aveva chiesto la pronuncia di Controparte_2 risoluzione per inadempimento del secondo contratto, per mancato pagamento dell'intero prezzo, e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni e al rilascio del bene immobile;
Persona_1
e avevano chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno, per la
[...] Persona_4 trascrizione dell'atto di citazione sull'intero bene immobile.
Il Tribunale aveva respinto le domande delle parti, con sentenza del 16.3.1999, che era stata impugnata da e, in via incidentale, da e Controparte_1 CP_2 Persona_1
. Persona_4
La Corte d'Appello di OM, con sentenza del 5.2,2002, aveva respinto i gravami, ritenendo che:
“La volontà espressa con l'atto impugnato era unitaria e diretta al trasferimento dell'intero appartamento interno 26. Poiché non aveva il potere di disporne, il negozio è inopponibile CP_2
al rappresentato, non essendo mai intervenuta ratifica. Non si può parlare di sanatoria implicita del negozio. Tuttavia, l'attore non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia totale del contratto, bensì solo per la parte eccedente la procura. Ma tale negozio parziale non esiste. Inoltre, ciò comporterebbe il mantenimento della disposizione della porzione contemplata dalla procura, senza che vi sia mai stata volontà di alienazione da parte dell'appellante, rendendola comunque ratificabile o consolidabile per mancata impugnazione. Il risultato sarebbe il trasferimento di una unità edilizia priva di licenza di abitabilità, vietato dalla normativa urbanistica.” 17
aveva proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi;
con Controparte_1
sentenza n. 18535 del 4.12.2003, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, aveva accolto il secondo motivo, con cui era stato dedotto il mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'inefficacia parziale della compravendita, e aveva disposto l'accoglimento dei motivi terzo, quarto e quinto, con i quali il ricorrente aveva contrastato la statuizione con cui era ritenuta giuridicamente impossibile la dichiarazione dell'invalidità parziale della compravendita;
aveva accolto il sesto motivo, concernente l'omessa pronuncia circa il motivo d'impugnazione relativo al rigetto della domanda risarcitoria;
aveva dichiarato inammissibile il motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da affermando che la relativa questione poteva essere CP_2 esaminata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio.
La Corte di Cassazione aveva affermato i seguenti principi:
- “il rappresentato può chiedere in giudizio che il contratto concluso in suo nome, con violazione dei limiti delle facoltà conferite al procuratore, sia dichiarato inefficace soltanto nella parte in cui supera tali limiti, ove risulti che anche l'altro contraente lo avrebbe ugualmente voluto”
- “E' consentita la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti dell'alienazione di una porzione di una unità immobiliare destinata ad alloggio, indipendentemente dal previo rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la materiale separazione, sia della licenza di abitabilità per la parte residua e per quella distaccata”. aveva riassunto il processo presso la Corte di Appello di OM, Controparte_1 chiedendo la declaratoria di nullità ovvero la pronuncia d'annullamento del contratto di vendita, nella parte relativa al trasferimento delle due stanze dell'appartamento venduto, nonché il relativo rilascio e il risarcimento del danno. aveva chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo l'appello incidentale Controparte_2
condizionato.
e , appresentata dalla procuratrice , avevano Persona_4 Persona_1 Parte_1 chiesto il rigetto dell'appello principale e quest'ultima aveva invocato l'accoglimento dell'appello incidentale, mediante la condanna di al risarcimento del danno per la Controparte_1
trascrizione della domanda giudiziale.
In base dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 3462 del 3.9.2007, la Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, aveva definito il giudizio di rinvio, accogliendo l'appello proposto da e riformato in parte la sentenza n. 4825-1999 Controparte_1
del Tribunale di OM, dichiarando inefficace il contratto di compravendita immobiliare stipulato il
6.7.1989, limitatamente alla porzione dell'unità immobiliare sita in OM, in via Giacinto Carini n.
32, posta al sesto piano del fabbricato C, come descritta nell'atto di vendita e individuata nella 18
planimetria allegata al preliminare del 21 aprile 1989, nella parte colorata in verde, ovvero con l'esclusione di due stanze, e aveva condannato a disporne il rilascio. Persona_1
La Corte di Appello, inoltre, aveva condannato in via solidale e CP_2 Persona_4 [...]
a pagare all'appellante la somma di € 65.828,19, oltre interessi e rivalutazione Persona_1 monetaria, secondo i criteri indicati in motivazione, compensandone l'importo fino alla concorrenza di lire 70.000.000 (pari a € 36.151,98) con il credito vantato dagli appellati;
aveva rigettato l'appello incidentale condizionato proposto da e dichiarato inammissibile Controparte_2
quello proposto da , e si era pronunciata circa le spese del processo di merito e Persona_1
di legittimità.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con ordinanza n. 21291 del 5.10.2009, aveva rigettato il ricorso proposto dall'odierna parte attrice.
, in base alla sentenza n. 3462 del 2007 della Corte d'Appello di Controparte_1
OM, aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G. n. 1156/2008 e l'esecutata, , aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. e istanza di Parte_4 sospensione dell'esecuzione, che era stata accolta;
il Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, con sentenza n. 20296 dell'1.10.2013, aveva accolto l'opposizione, avendo accertato che il debito era stato estinto con il pagamento effettuato in corso di causa e aveva dichiarato l'inammissibilità di ogni altra domanda. aveva proposto appello avverso questa sentenza e così Controparte_1 Persona_1
in via incidentale.
[...]
La Corte d'Appello di OM, con sentenza n. 1819 del 14 marzo 2019, in parziale riforma della decisione impugnata, aveva accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale: aveva riconosciuto il diritto di a procedere con l'esecuzione forzata per la Controparte_1 somma residua di € 15.991,17 e, accogliendo la sua domanda riconvenzionale, aveva condannato a pagare la somma di € 26.915,24, a titolo di indennità di occupazione Controparte_5 dell'immobile nel periodo dall'1 settembre 2007 e il 30 settembre 2011, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Entrambe le parti avevano impugnato la sentenza in Cassazione: BA AC in via principale, in via incidentale. Controparte_1
Con ordinanza n. 18848 del 10 giugno 2022, la Corte di Cassazione aveva accolto il terzo, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il quarto e l'ottavo e rigettando gli altri;
aveva respinto il ricorso incidentale proposto da e cassato la sentenza Controparte_1 impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di OM. 19
In sede di rinvio, la Corte d'Appello di OM, in diversa composizione, con sentenza n. 2346 del
2024, aveva definito il giudizio statuendo che: “a) rigetta l'appello proposto da Persona_5
con riferimento ai capi nn. 1-2-3 della sentenza del Tribunale di OM n. 20296/2013,
[...] depositata in data 11.10.2013, che avevano accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da
; b) condanna a restituire a Persona_1 Persona_5 Parte_4
tutte le somme già incassate in esecuzione della sentenza n. 1819/2019 di questa Corte di
[...]
Appello, per l'importo totale di € 17.295,25, con interessi legali da calcolare dall'avvenuto incasso sino al saldo di quanto dovuto in restituzione;
c) compensa integralmente le spese processuali sostenute dalle parti nei vari gradi del giudizio.”
Avverso l'ordinanza n. 18848-2022 della Corte di Cassazione, aveva proposto Persona_1 ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avendo dedotto l'errore revocatorio individuato nella pronuncia d'inammissibilità dell'eccezione di compensazione del controcredito vantato dalla medesima e concernente il supplemento di prezzo pagato per la compravendita di due stanze dell'interno n. 26, dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di OM con sentenza n. 3462-2007; si era costituito con controricorso e, con ordinanza n. 25782-2023, la Corte Controparte_1
di Cassazione aveva respinto le domande proposte.
Ricostruita in questi termini la vicenda giudiziale, va premesso che “La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. civ. ord., sez. trib., 09-01-2019, n. 363; Cass. civ., sez. lav., 18-11-2016, n. 23531; Cass. civ. ord., sez. VI, 20-03-2015, n. 5724).
Non si ravvisa la nullità della domanda contenuta al paragrafo 2 delle conclusioni dell'atto di citazione, inerente alla vicenda indicata nella restante parte di tale atto, il cui contenuto è risultato idoneo a comportare l'esercizio del diritto di difesa dell'eccipiente stante Controparte_2
l'adeguatezza degli aspetti indicati nell'atto stesso in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4
c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte di responsabilità risarcitoria, che le inerenti ragioni giuridiche.
Al riguardo, si osserva, inoltre, che: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma,
c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con 20
valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”
(Cass., sez. 3 civ., sentenza n. 11751 del 15.5.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3363 del
5.2.2019).
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale articolato con memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata il
15.6.2016 e va confermato il diniego disposto con l'ordinanza riservata del 12.12.2016, anche in quanto sono state dedotte circostanze suscettibili di prova documentale e altre irrilevanti per la cognizione delle domande proposte per la pronuncia di un provvedimento con efficacia di giudicato, dovendo essere considerato il principio secondo cui: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi
[…] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 619381-01; conf.
Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) e che “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (nella specie la suprema corte ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del 18.9.2009, ivi, Rv.
609677).
L'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta sollevata da CP_2 va respinta, poiché l'azione esercitata dalla parte attrice non è soggetta alla condizione di
[...] procedibilità di cui all'art.5 D.Lgs. n.28/2010, comma 1 bis, che stabilisce che il preliminare esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande in materia
– tra le altre – di “diritti reali”. Si ritiene, infatti, che la disposizione in esame, che pone una limitazione procedimentale all'accesso alla tutela giurisdizionale, sia di stretta interpretazione e che non vada riferita a tutte le azioni volte a ottenere provvedimenti che, in modo anche indiretto, coinvolgono diritti reali, ma solo a quelle esercitate per tutelare diritti reali. Pertanto, la disposizione non riguarda l'azione proposta nel presente giudizio, che ha fondamento contrattuale, risarcitorio e indennitario. 21
Parimenti va disattesa l'eccezione di giudicato formulata dalla parte convenuta, poiché la domanda restitutoria del prezzo pagato per una compravendita dichiarata nulla non può essere ricondotto al deducibile connesso all'azione di nullità del contratto.
In particolare, circa il giudicato eccepito in base alla sentenza della Corte d'Appello di OM n.
3462-2007 (documento n. 9 di parte attrice), si osserva che l'effetto restitutorio della prestazione eseguita in base a un contratto dichiarato nullo non può considerarsi implicito nella domanda di accertamento della nullità, con la conseguenza che la relativa declaratoria, pur comportando l'inefficacia originaria del contratto e l'obbligo delle parti di restituire le prestazioni eseguite in assenza di causa, non legittima il giudice a pronunciare condanne restitutorie in difetto di domanda;
infatti, rientra nella disponibilità delle parti la decisione di agire o meno per ottenere la restituzione della prestazione seguita, anche in un successivo e autonomo giudizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non potendo il giudice supplire alla mancata proposizione della domanda (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 26242 del 2014; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 24418 del 2.12.2020; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2562 del 2.2.2009; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 24915 del 18.8.2022; Cass., Sez.
2 civ., ordinanza n. 28722 del 4.10.2022).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.”
(Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 6664 del 16.3.2018, ivi, Rv. 648251-02; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 715 del 15.1.2018).
Va considerato che, con la sentenza n. 20296 dell'1.10.2013 (documento n. 10 di parte attrice), il
Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, ha definito il giudizio promosso il 17.5.2011 a norma dell'art. 615 c.p.c. da nei confronti di e, tra Persona_1 Persona_5
l'altro, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla prima per conseguire la restituzione di “parte del prezzo di vendita pagato, relativa alle due stanze dell'appartamento sito in OM, Via G.Carini n. 32 int. 26, per cui [era] stata dichiarata l'inefficacia del contratto, distaccate e rilasciate, nonché il risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, subiti per la ritardata cancellazione del pignoramento sul garage, per il ritardato scorporo delle due stanze, 22
nonché ogni altro danno subito e subendo, il tutto con interessi e rivalutazione” (pag. 2 della sentenza n. 20296-2013).
Al riguardo, si osserva che “La pronuncia 'in rito' di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.”(Cass. Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024 Rv. 671956 – 01; Conf. Cass. n. 13603 del 2021 Rv. 661416 - 01), pur avendo costituito un atto interruttivo dell'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile alla fattispecie ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n.
7897 del 4.4.2014; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 18266 dell'11.7.2018; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 3659 del 13.2.2020) e va considerato che: “La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 1516 del 27.1.2016, ivi, Rv. 638433-01).
Merita accoglimento la domanda attorea volta a conseguire la restituzione della somma di €
51.645,69, versata il 5.7.1989 a titolo di corrispettivo delle due stanze distaccate dall'appartamento sito in OM, via G. Carini n. 32, interno n. 26, a seguito della dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita stipulato il 6.7.1989.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “La disciplina delle obbligazioni derivanti, a carico delle parti, dalla declaratoria di nullità di un negozio dalle stesse stipulato, va desunta, quanto alle reciproche restituzioni, dai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.); ai sensi di detta norma, ove l'obbligazione restitutoria abbia per oggetto la somma di denaro pagata in esecuzione del contratto nullo, il solvens ha diritto agli interessi su detta somma dal giorno del pagamento, se chi non lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda;
il riconoscimento degli interessi sulla somma da restituire presuppone soltanto l'avvenuta proposizione in giudizio della relativa domanda da parte del solvens, mentre la buona fede dello accipiens - la cui sussistenza comporta l'attribuzione di detti interessi con decorrenza dalla data della domanda stessa, anziché da quella dell'indebito pagamento - si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'accipiens medesimo, dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 11177 del
27.12.1994, ivi, Rv. 489423-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10675 del 13.10.1995).
Al riguardo, va considerato che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la 23
mancanza di una causa che lo giustifichi.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 30713 del 27.11.2018, ivi,
Rv. 651530-02; conf. (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 24948-2017, in cui sono richiamate le seguenti pronunce: Cass. 8.3.2001, n. 3387; Cass. 3.3.1998, n. 2334; Cass. 28.7.1997, n. 7027;
Cass. 18.12.1995, n.12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14.5.2012, n. 7501; Cass. 11.10.2010, n. 22872).
La parte attrice ha provato di aver pagato il prezzo di 100.000.000 lire (pari a € 51.645,70), avendo prodotto la scrittura privata datata 5.7.1989, intitolata “Appendice al compromesso Parte_1 del 22 maggio 1989”, sottoscritta da , quale procuratrice di Parte_5 CP_2 [...]
e da procuratrice generale dell'acquirente, nella cui Persona_5 Parte_1 sezione denominata “Condizioni di pagamento”, è stato previsto che: “Per la porzione indicata di colorazione verde (pianta catastale allegata), le parti interessate alla compravendita si accordavano sul prezzo relativo alla porzione dell'appartamento indicato nella colorazione verde, e stabilivano di comune accordo il prezzo della stessa porzione nella misura di £. 100.000.000
(centomilioni), somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto dalla parte CP_2 acquirente – Sig.ra .” (documento n. 3). Pt_1
La mancanza di causa giustificativa di questo pagamento risulta dalla sentenza n. 3462/2007 della
Corte d'Appello di OM, Sezione Seconda Civile, che ha dichiarato l'inefficacia parziale del contratto di compravendita stipulato il 6.7.1989, limitatamente alla porzione del bene immobile indicata in verde nella planimetria allegata al contratto preliminare e costituita da due stanze, il cui prezzo corrisposto è oggetto della presente causa, promossa dalla parte attrice per conseguirne la restituzione.
La scrittura privata del 5.7.1989 contiene la dichiarazione dell'avvenuto pagamento della somma di lire 100.000.000 (pari a € 51.645,70) da parte di , rappresentante dell'acquirente Parte_1 [...]
, e l'attestazione della relativa quietanza da parte di quale Persona_1 Controparte_2
procuratrice di Controparte_1
Ciò assume rilevanza ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto a restituire la somma indebitamente versata dall'acquirente, atteso il principio secondo cui: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il 'solvens' ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 5268 del 28.2.2024, ivi, Rv. 670380 – 01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7871 del 6.4.2011). 24
Per conseguenza, venditore, deve essere condannato a restituire Controparte_1 all'acquirente, , la somma di € 51.645,69 oltre interessi al saggio legale ai Persona_1 sensi dell'art. 1284, comma 1°, c.c. dalla data del pagamento al saldo, stante la consapevolezza del difetto di procura per procedere alla vendita delle due stanze;
trattandosi di un debito di valuta, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova della sussistenza, natura ed entità del maggior danno subito oltre la misura degli interessi legali, a norma del 2° comma dell'art. 1224 c.c.
Dev'essere parimenti respinta la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, la quale non ha allegato o dimostrato i fatti posti a fondamento della stessa domanda, mentre difetta il necessario requisito della residualità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La domanda di regresso proposta dalla parte attrice nei confronti di in Controparte_2
relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali
La parte attrice ha dedotto di aver versato complessivamente la somma di € 57.515,04, chiedendo alla condebitrice solidale la rifusione della quota di € 10.681,53, ritenuta di sua spettanza. CP_2
In proposito va rilevato che la sentenza della Corte d'Appello di OM n. 3462 del 3.9.2007 ha condannato in via solidale: “ , e al pagamento in CP_2 Persona_4 Persona_1 favore di della somma di € 65.828,19 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
con i criteri specificati in motivazione, che dichiara compensata sino alla concorrenza di lire
70.000.000 (€ 36.151,98) con il credito di .” (documento n. 9 parte attrice); pertanto, CP_2
questa condanna è stata pronunciata nei confronti di tre soggetti ( Controparte_2 [...]
e ) e il debito solidale grava nei rapporti interni in misura pari a un Persona_1 Persona_4 terzo ciascuno, ai sensi dell'art. 1298 c.c. (65.828,19 : 3 = 21.942,73); il suindicato importo di €
65.828,19 non può essere suddiviso al cinquanta per cento, come indicato dalla parte attrice, poiché la quota gravante sull'obbligato solidale, , che non può essere posta a carico di Persona_4
la quale ha adempiuto l'obbligazione mediante compensazione con il credito dell'importo CP_2 di € 36.151,98, superiore all'importo dovuto di € 21.942,73. non va condannata a tenere indenne dalle Controparte_2 Persona_5 conseguenze dell'accoglimento della domanda attrice, essendo dovuta la ripetizione ex art. 2033
c.c. del prezzo pagato al convenuto per la parte della compravendita affetta da nullità, che non va compensato con l'indennità di occupazione delle due stanze, che è stato liquidato nel complessivo importo di € 23.713,27 per il periodo dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2011, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla Corte di Appello di OM, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 1819-2019; l'indennità non è dovuta per il periodo successivo rispetto a quello considerato in questa sentenza, poiché le due stanze sono state forzosamente rilasciate a favore di 25
il 6.10.2011, come esposto dal medesimo a pagina 29 della comparsa di risposta, né CP_1
l'indennità va liquidata in questa sede per il periodo precedente il 1° settembre 2007, trattandosi di questione coperta dal giudicato in relazione all'entità di tale indennità e a fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi del relativo obbligo (cfr.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 16319 del 24.7.2007; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 13207 del
26.6.2015; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 17049 dell11.7.2017).
In conclusione va condannato a pagare a , quale Persona_5 Parte_1 procuratrice generale di , la somma di € 51.645,69 oltre interessi al saggio Persona_1 legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1°, c.c. dalla data del pagamento (5.7.1989) al saldo e a rifondere alla medesima le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 47/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, secondo i valori medi riferiti allo scaglione da 52.000,01 a 260.000.
Ogni altra domanda e questione è assorbita nella presente decisione e va disposta la compensazione delle spese processuali nei confronti di in proprio e di . Parte_1 Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, condanna a pagare a , quale procuratrice Persona_5 Parte_1 generale di , la somma di € 51.645,69 oltre interessi al saggio legale ai sensi Persona_1 dell'art. 1284, comma 1°, c.c. dal 5.7.1989 al saldo e a rifondere alla medesima le spese processuali, che liquida in € 14.683,00 (580 anticipazioni, 2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva, 5.670 fase di trattazione e istruttoria, 4.253 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generale come per legge;
dispone la compensazione delle spese processuali nei confronti di in proprio e di Parte_1
. Persona_4
OM, 4.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53762 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , in proprio Parte_1 C.F._1
e quale procuratrice della figlia nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
per procura generale a rogito Console d'Italia a Parigi del 4.2.2005 C.F._2
(repertorio n. 9/2005), rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Russo e Cesare Buongiovanni, presso i quali è elettivamente domiciliata in OM, Via di Ripetta n.22, per procura in calce all'atto di citazione ATTRICE
E
nato a [...] il [...],c.f. Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela OMnelli, presso la quale è elettivamente domiciliato in
OM, Viale Giulio Cesare n. 14, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Sirianni, presso il quale è elettivamente domiciliata in
OM, Via Carlo Poma n. 2, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 25.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per Odette: Pt_1
“A. In via preliminare, in rito, sia rigettata l'eccezione di giudicato, opposta dai convenuti, in quanto manifestamente infondata.
Il credito per ripetizione di indebito oggetto della odierna domanda giudiziale era stato, dalle odierne attrici , opposto in compensazione (eccezione di compensazione) in altro CP_3 giudizio (e precisamente in causa di merito di opposizione all'esecuzione) avverso un controcredito dell'odierno convenuto . CP_1 2
Precisamente, tale opposizione all'esecuzione, nei vari gradi di giudizio (le relative sentenze sono state poste in evidenza dal Giudice nel verbale dell'udienza del 7.2.2025) è stata definita:
˗ in primo grado (Trib. OM 11.10.2013 n. 20296) nel senso che il controcredito del non CP_1 sussistesse (e dunque l'eccezione di compensazione è stata assorbita e il Giudice non si era pronunciata nel merito della stessa);
˗ in appello (App. OM 14.3.2019 n. 1819) è stata condannata a tale controcredito, ma Per_1 sull'eccezione di compensazione vi era stata omessa pronuncia (totale silenzio sul punto, la sentenza non ne parla);
˗ in Cassazione (Cass. 10.6.2022 n. 18848, con rinvio per accoglimento di altri motivi) il primo motivo di ricorso (avverso l'omessa pronuncia) è stato dichiarato inammissibile perché
l'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposta nel ricorso per l'opposizione all'esecuzione (fase endoesecutiva innanzi al G.E., mentre è stata sollevata soltanto con il giudizio di merito); ovviamente deciso sui motivi di cassazione accolti (abbiamo già detto che il primo motivo, sull'eccezione di compensazione, è stato dichiarato inammissibile, pertanto la sentenza di rinvio nulla ha deciso e nulla poteva decidere sull'eccezione di compensazione);
˗ il giudizio di revocazione (Cass.
5.9.2023 n. 25782) è stato introdotto perché, ad avviso di , Per_1 la Corte di Cassazione era incorsa in una svista in quanto l'eccezione di compensazione non poteva essere sollevata con il ricorso in fase endoesecutiva, in quanto il controcredito era stato a sua volta introdotto in via riconvenzionale proprio nel giudizio di merito di opposizione all'esecuzione (cosa di cui la Corte non si era avveduta). La Cassazione ha denegato la revocazione anche in questo caso, per ragioni processuali (l'affermato errore della Cassazione non rientrerebbe comunque nel concetto di “svista” revocatoria).
E' evidente pertanto che il giudicato affermato dalle controparti non è un giudicato nel merito del credito opposto ˗ope exceptionis in quel giudizio˗ in compensazione ˗che è lo stesso odiernamente domandato in via di azione per ripetizione di indebito˗ in quanto in nessun grado di quel giudizio alcun Giudice si è mai pronunciato sulla sussistenza/insussistenza dello stesso (ma solo sull'insussistenza del controcredito e conseguente assorbimento dell'eccezione di compensazione, oppure vi è stata omessa pronuncia, oppure infine sull'inammissibilità processuale del ricorso), e pertanto non vi è alcun giudicato preclusivo, anzi semmai il giudicato è negativo nel senso che l'odierna domanda è finalmente “decidibile” senza più pregiudizialità;
B. In via cautelativa istruttoria, reitera l'istanza di interrogatorio formale dei convenuti dedotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. 3
C. Nel merito:
1) condannare, in via principale e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro; in via subordinata esclusivamente;
Controparte_1
in via ulteriormente subordinata esclusivamente;
Controparte_2
in ulteriore subordine e ciascuno per la Controparte_1 Controparte_2
quota che sarà accertata, a restituire in via principale a;
Persona_1
in via subordinata a la somma pagata quale prezzo per la porzione Parte_1 dell'appartamento sito in OM, via G. Carini 32, scala C, piano 6 (attico), int. 26 (oggi, a seguito di numerose variazioni, al catasto fabbricati foglio 448 part. 509 sub. 503), relativamente alla quale il contratto di vendita del 6.7.1989 rogito notaio rep. 87168 racc. 16897 è stato dichiarato Per_2 inefficace con sentenza App. OM 3.9.2007 n. 3462, ossia euro 51˙645,69, oltre interessi dal
5.7.1989 e rivalutazione;
in via subordinata, a risarcire il danno per il diminuito valore dell'immobile con lo scorporo delle due stanze, con interessi e rivalutazione;
in ulteriore subordine, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto con esso scorporo, con interessi e rivalutazione;
2) condannare a rimborsare a la somma di euro Controparte_2 Persona_1
10.681,53, oltre interessi dal 14.7.2011, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
3) condannare e in solido tra loro o ciascuno Controparte_1 Controparte_2
nella misura che sarà accertata a risarcire i danni subiti da e e, Persona_1 Parte_1 in via subordinata, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto, il tutto con interessi e rivalutazione;
4) stabilire espressamente che gli interessi, a partire dalla domanda giudiziale, sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. (Cass. SS.UU.
7.5.2024 n. 12449) fino all'effettivo pagamento;
5) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata la domanda riconvenzionale del
.” CP_1
Per UG Controparte_1
“[…] il Dott. insiste nelle seguenti conclusioni già rassegnate nella comparsa di Parte_2
costituzione e nelle memorie ex art. 183 6° co c.p.c.: in via preliminare estromettere il dott. dal presente giudizio perché Controparte_1 estraneo agli accordi tra e successivi alla procura conferita a l'8 maggio CP_2 Per_1 CP_2
1989, né essendogli nulla mai stato riversato;
4
nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili, anche alla stregua del giudicato formatosi a seguito delle decisioni della Suprema Corte n. 21291/2009 (confermativa di Appello OM n.
3462/2007) e n. 18848/2022, e comunque rigettare in quanto prescritte e infondate, tutte le domande e le richieste -anche istruttorie- formulate da parte attrice, respingendo altresì perché inammissibile ed infondata l'eccezione di compensazione -con il credito azionato dal in CP_1
riconvenzionale- proposta ex adverso per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 marzo 2018 e quindi tardivamente;
in via riconvenzionale, visto il pagamento, da parte della , della somma di €23.713,27 oltre Per_1 rivalutazione, per un importo complessivo di €26.915,24 (in ossequio al disposto della sentenza
CdA OM n. 1819/19) (appunto rivalutato dal Collegio al 14 marzo 2019, data di pubblicazione della citata sentenza), condannare parte attrice al pagamento della residua somma di €18.954,36, o dell'importo ritenuto dovuto, a titolo di indennità di occupazione abusiva della porzione dell'immobile, interno 26, sito in OM alla via Carini n. 32, maggiorato degli accessori di legge
(somma che comunque ed in ogni caso si oppone in compensazione rispetto ad ogni eventuale avversa ragione creditoria); sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento nei confronti del di questa o CP_1
quella domanda attrice, condannare la signora a tenere indenne lo stesso CP_2 CP_1 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'anzidetto accoglimento, dichiarando inammissibili, anzitutto per tardività (in quanto non formulate entro la prima udienza) e perché precluse dal giudicato formatosi su C.App. OM n. 3462/2007, e comunque infondate e non provate, tutte le deduzioni articolate dalla stessa nelle prime due memorie ex art. 183, 6° CP_2
co., c.p.c.; comunque ed in ogni caso, condannare parte attrice e la convenuta al risarcimento dei CP_2
danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta dovuta, liquidata, se del caso, in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa eccezione o istanza disattesa,
1. dichiarare improcedibile /inammissibile e/o infondata anche per violazione del principio del ne bis in idem la domanda per l'avvenuta formazione di giudicato nell'ambito del giudizio identico r.g.587/2014 già pendente dinanzi la Corte di Appello di OM e poi presso la Cassazione (r.g.
28092/2019); in via gradata, cancellare la causa dal ruolo e/o dichiarare improcedibile l'azione avviata per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria trattandosi di controversia relativa a beni reali ex lege 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito in legge il D.L. n. 69/2013 che 5
aveva corretto i profili d'incostituzionalità della normativa originaria (D.lgs. n. 28/2010). Ai sensi della detta normativa rientrano nella mediazione obbligatoria le controversie in tema di:
“condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”;
2. nel merito, rigettare per gli argomenti esposti tutte le domande avverse per difetto di legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque prescritte;
- per gli argomenti illustrati dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta quanto alle richieste di cui al paragrafo n. 1 e n. 3 delle conclusioni di parte attrice e disporne l'estromissione del giudizio per questi capi di richiesta;
- in via gradata, per gli argomenti illustrati rigettare e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di cui al punto n. 1 e nulla per violazione dell'art. 164 c.p.c. la domanda quanto al punto n. 3 delle conclusioni di parte attrice e/o in via ulteriormente gradata dichiarare inammissibile e/o rigettare e dichiarare infondata la domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni di parte attrice;
- in via ulteriormente gradata, per gli argomenti illustrati ed in riferimento ai capi di domanda nn. 1
e 3 delle conclusioni di parte attrice laddove volessero configurare una responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. o contrattuale o un preteso arricchimento della convenuta rigettarli e dichiararli infondati per decorso del termine di prescrizione quinquennale e/o decennale;
- in ogni caso, nel merito per gli argomenti illustrati rigettare la domanda di cui al punto n. 2 delle conclusioni di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
In riferimento alla domanda di garanzia del Dott. : CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa eccezione o istanza disattesa,
1. dichiarare improcedibile la richiesta di garanzia per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria trattandosi di controversia relativa a beni reali ex lege 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito in legge il D.L. n. 69/2013 che aveva corretto i profili d'incostituzionalità della normativa originaria (D.lgs. n. 28/2010). Ai sensi della detta normativa rientrano nella mediazione obbligatoria le controversie in tema di: “condominio, diritti reali, divisioni, succesioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”; in via gradata dichiarare inammissibile la predetta domanda per decadenza ex art. 269 c.p.c. in quanto non è stato richiesto il differimento dell'udienza 6
nel caso di domanda di convenuto contro altro convenuto in virtù di titolo differente da quello fatto valere dall'attore contro il primo convenuto (cfr. Cass. n. 8315 del 12.04.2011)
2. nel merito, rigettare per gli argomenti esposti tutte la domanda di garanzia in quanto inammissibile (essendo coperta da giudicato) e/o infondata in fatto e in diritto (per essere la relativa somma stata oggetto di regolamentazione tra gli ex coniugi Sig.ra e Dott. e di CP_2 CP_1
fatto quindi già versata)
e/o comunque prescritta essendo i fatti risalenti al 1989;
e/o comunque prescritta la domanda di garanzia oggi svolta dal Dott. nei confronti della CP_1
Sig.ra in riferimento alla avversa richiesta di danni siccome proposta oltre il termine CP_2
quinquennale di prescrizione dal passaggio in giudicato di App. OM n. 3462/07, avvenuto il 5 ottobre 2009, a seguito del rigetto, da parte di Cass. n. 21291/09, del ricorso della;
Per_1
e/o comunque prescritta in riguardo alla domanda di garanzia oggi svolta dal Dott. ove CP_1
riferita alla avversa domanda di ingiustificato arricchimento atteso che non può essere proposta quando, come nella specie, il Dott. avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si CP_1 sia oramai prescritta (cfr. Cass. n. 29996/11 e n. 12265/05)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione inoltrato il 4.8.2015 per la notificazione tramite il servizio postale, Pt_1
in proprio e quale procuratrice generale della figlia conveniva in
[...] Controparte_4
giudizio e dinanzi al Tribunale di OM e Controparte_1 Controparte_2
proponeva la domanda:
“piaccia al Tribunale adito, con il favore delle spese di giudizio ivi compreso il rimborso spese generali:
1) condannare, in via principale e in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro;
in via subordinata esclusivamente;
in via ulteriormente Controparte_1
subordinata esclusivamente;
in ulteriore subordine Controparte_2 Controparte_1
e ciascuno per la quota che sarà accertata, a restituire in via
[...] Controparte_2
principale a;
in via subordinata a la somma pagata quale Persona_1 Parte_1
prezzo per la porzione dell'appartamento sito in OM, via G. Carini 32, scala C, piano 6 (attico), int. 26 (oggi, a seguito di numerose variazioni, al catasto fabbricati foglio 448 part. 509 sub. 503), relativamente alla quale il contratto di vendita del 6.7.1989 rogito notaio rep. racc. 16897 è Per_2
stato dichiarato inefficace con sentenza App. OM 3.9.2007 n. 3462, in premessa indicata oltre interessi dal 5.7.1989 e rivalutazione;
in via subordinata, a risarcire il danno per il diminuito valore dell'immobile con lo scorporo delle due stanze, con interessi e rivalutazione;
7
in ulteriore subordine, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto con esso scorporo, con interessi e rivalutazione;
2) condannare a rimborsare a la somma di euro Controparte_2 Persona_1
10.681,53, oltre interessi dal 14.7.2011, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
3) condannare e in solido tra loro o ciascuno Controparte_1 Controparte_2
nella misura che sarà accertata a risarcire i danni subiti da e Persona_1 Parte_1
e, in via subordinata, alla riversione dell'ingiustificato arricchimento ottenuto, il tutto con interessi
e rivalutazione.”
A sostegno della domanda, , in proprio e quale procuratrice generale della figlia Parte_1 [...]
, esponeva che, con il contratto preliminare stipulato con scrittura privata del Controparte_4
22.5.1989 (documento n. 2), rappresentato dalla coniuge Controparte_1 [...]
aveva promesso di vendere a l'appartamento sito in OM, Via G. Controparte_2 Parte_1
Carini 32, distinto dall'interno n. 26, al prezzo di trecento milioni di lire, pari a € 154.937,07, di cui la somma di lire cinquanta milioni, pari a € 25.822,85 era stata versata contestualmente al preliminare, escluse due stanze, da accorpare al confinante appartamento distinto dall'interno n. 25, di proprietà di la quale ne aveva promesso la vendita al coniuge nell'ambito Controparte_2
della loro separazione personale, con il contratto preliminare stipulato con scrittura privata del
21.4.1989 (documento n. 6); che il notaio incaricato, Dott. non aveva rogato il contratto di compravendita Persona_3 dell'appartamento interno n. 26, avendo ravvisato una violazione della normativa urbanistica, edilizia e catastale nell'esclusione di due stanze, la cui vendita, esclusa in base al contratto preliminare, era stata poi pattuita con scrittura privata del 5.7.1989, al prezzo di lire cento milioni
(pari a € 51.645,70), da e la quale aveva così esorbitato dai Parte_1 Controparte_2
poteri ricevuti dal proprietario venditore, e la scrittura conteneva la quietanza del pagamento del prezzo (documento n. 3); che nel contratto di compravendita rogato il 6.7.1989 dal suindicato notaio (repertorio n. 87168, raccolta n. 16897 – documento n. 4), aveva indicato quale acquirente Parte_1 dell'appartamento la figlia , ivi rappresentata dal padre;
Persona_1 Persona_4
che, nel contenzioso instaurato circa i poteri rappresentativi esercitati da la Controparte_2
Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 3462 del 3.9.2007 (documento n.
9), resa in base al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 18535 del 4.12.2004 (documento n. 8), aveva dichiarato l'inefficacia parziale del contratto di compravendita del 6.7.1989, poiché le aveva conferito la Controparte_1 8
procura a vendere una porzione dell'immobile, con esclusione di due stanze, poi comprese dalla procuratrice nella stessa vendita, e la Corte aveva dichiarato l'inefficacia della compravendita limitatamente alla porzione colorata in verde nella planimetria allegata al contratto preliminare del
21.4.1989, corrispondente alle due stanze, per le quali l'acquirente aveva versato il prezzo integrativo di cento milioni di lire, pari a € 51.645,69; che, in data 6.10.2011, aveva conseguito il rilascio della porzione immobiliare eccedente CP_1
l'ambito indicato nel contratto preliminare del 22.5.1989, mediante distacco di due stanze, ma non aveva restituito all'acquirente il relativo prezzo pagato nella misura di € 51.645,69; che agiva in giudizio quale acquirente dell'unità immobiliare, essendo stata Persona_1
nominata dalla procuratrice generale , la quale aveva stipulato il contratto preliminare Parte_1
e la scrittura integrativa “per persona da nominare”, e l'aveva rappresentata in sede Persona_4
di stipulazione del contratto di compravendita;
che il prezzo delle due camere era stato versato da , la quale aveva agito come Parte_1 solvens prima della nomina dell'acquirente e poteva conseguire la condanna restitutoria;
che la Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, con la sentenza n. 3462 del 3.9.2007
(documento n. 9), aveva dichiarato l'inefficacia parziale della vendita immobiliare relativamente a due stanze e aveva condannato, in via solidale, (procuratrice di ), Controparte_2 CP_1
(acquirente) e (procuratore dell'acquirente) a risarcire al Persona_1 Persona_4
venditore, il danno causato da tale vendita, conclusa da Controparte_1 CP_2
senza alcun potere di disposizione;
che la Corte aveva compensato il credito risarcitorio di verso con il credito CP_1 CP_2 dell'importo di € 36.151,98 di cui era titolare quest'ultima verso il primo;
che, notificati due atti di precetto a in date 28.4.2008 e 1.3.2010 (documenti n. Persona_1
11 e 12) e proposta opposizione all'esecuzione, il Tribunale aveva rideterminato il credito risarcitorio e aveva versato a la somma di € 49.542,47 (documento Persona_1 CP_1
n. 13), oltre gli ulteriori importi di € 6.251,59 ed € 1.720,98 alla definizione del procedimento;
che, con la sentenza n. 20296 dell'11.10.2013, il Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, aveva definito tale opposizione all'esecuzione e aveva accertato che il pagamento aveva estinto il credito risarcitorio di considerata la compensazione con il controcredito di Controparte_1
CP_2
La parte attrice aggiungeva che aveva versato la complessiva somma di € Persona_1
57.515,04, mentre aveva contribuito con la somma oggetto di Controparte_2
compensazione, pari a euro 36.151,98; 9
che la sentenza di condanna n. 3462/2007 resa dalla Corte di Appello di OM (documento n. 9) aveva ritenuto responsabili solidali, per aver concorso alla parziale inefficacia del contratto,
[...]
quale procuratrice che aveva esorbitato dai poteri conferiti, con Controparte_2 Persona_1
e , i quali, nei rapporti interni, andavano considerati corresponsabili in misura
[...] Persona_4 paritaria, sicché, a fronte del complessivo debito di € 93.667,02, ciascuno avrebbe dovuto contribuire nella misura di € 46.833,51; che aveva pagato in più rispetto alla propria quota la somma di € 10.681,53, Persona_1
che avrebbe dovuto rimborsarle. Controparte_2
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 15.4.2016. si costituiva in giudizio il 22.3.2016 e proponeva la domanda: Controparte_1
“In via preliminare, dichiarare la litispendenza e cancellare la presente causa dal ruolo;
In via preliminare subordinata estromettere il dott. dal presente Controparte_1
giudizio;
Nel merito, dichiarare inammissibili e/o improponibili, e comunque rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate;
in via riconvenzionale, condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 42.667,63, Per_1 ovvero di € 23.713,27 o dell'importo ritenuto dovuto a titolo di indennità di occupazione abusiva della porzione dell'immobile, interno 26, sito in OM alla via Carini n. 32, maggiorato degli accessori di legge dal 6 ottobre 2011 al saldo (somma che comunque ed in ogni caso si oppone in compensazione rispetto ad ogni eventuale avversa ragione creditoria);
Sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento nei confronti del di questa o CP_1
quella domanda attrice, condannare la signora a tenere indenne lo stesso CP_2 CP_1
da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'anzidetto accoglimento;
Comunque ed in ogni caso, condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta dovuta, liquidata, se del caso, in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Con la comparsa di risposta, che si richiama per quanto qui non riportato, Controparte_1
esponeva che, con atto di citazione notificato il 7.2.1992, aveva promosso presso il
[...]
Tribunale di OM una causa nei confronti di e Controparte_2 Persona_1 Per_4
, per conseguire la pronuncia d'inefficacia della compravendita dell'appartamento interno n.
[...]
26 e la condanna risarcitoria e al rilascio delle due stanze, che non aveva voluto vendere, evidenziate in verde nella planimetria allegata al contratto preliminare del 21.4.1989; 10
che, con sentenza n. 4825 del 16.3.1999, il Tribunale di OM aveva accertato che CP_2
aveva esercitato poteri non conferiti con procura dal proprietario e venditore, il quale non
[...]
aveva ratificato la sua attività, e aveva respinto ogni altra domanda;
che l'impugnazione della sentenza, effettuata dall'esponente in via principale e dalle altre parti in via incidentale, era stata respinta dalla Corte di Appello di OM con sentenza n. 511 del 5.2.2002, avverso la quale l'esponente aveva proposto ricorso per cassazione;
che, con sentenza n. 18535 del 4.12.2003, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, aveva accolto cinque dei sei motivi del ricorso principale, respingendo quello relativo all'inefficacia integrale della compravendita, aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di e CP_2
disposto il rinvio della causa alla Corte di Appello di OM, avendo affermato che il distacco di due stanze dall'appartamento interno n. 26, da accorpare all'interno n. 25, non comportava la nullità del contratto, salvi i limiti posti dagli artt. 17 e 40 della L. 47/1985 e dall'art. 222 del R.D.
1265/1934; che, con sentenza n. 3462 del 3.9.2007, la Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, aveva dichiarato la parziale inefficacia del contratto di compravendita del 6.7.1989 nei confronti di limitatamente alla porzione dell'immobile indicata in verde nella Controparte_1
planimetria allegata al contratto preliminare del 21.4.1989, aveva condannato Persona_1
al rilascio, aveva condannato e a risarcire a i danni Persona_4 Controparte_2 CP_1 nella complessiva misura di € 65.828,19, con interessi e rivalutazione monetaria;
che la medesima sentenza aveva respinto l'appello condizionato di circa la Controparte_2 domanda di risoluzione della vendita dell'interno n. 25 aveva compensato il residuo credito dell'importo di € 36.151,98 di cui era titolare nei confronti di Persona_5 [...]
e con il credito di come statuito con la Controparte_5 Persona_4 Controparte_2
suindicata sentenza n. 3462/2007.
L'esponente esponeva che, con ricorso in data 6.3.2008, e avevano Parte_1 Persona_4
impugnato la sentenza della Corte di Appello di OM n. 3462-2007, contestando la condanna il rilascio della porzione immobiliare, e con ordinanza n. 21291 del 5.10.2009, la Corte di Cassazione,
Sezione Seconda Civile, aveva respinto la domanda;
che, in esito alla procedura esecutiva promossa nei confronti dell'acquirente in base a tale sentenza di merito, il 6.10.2011 l'esponente aveva conseguito, con l'intervento della forza pubblica, il rilascio della porzione immobiliare non venduta e occupata senza titolo dal 1989; che i e non avevano risarcito il danno, come statuito dalla Controparte_5 Parte_1
Corte d'Appello di OM con sentenza n. 3462/2007, in base a cui l'esponente aveva promosso nei 11
loro confronti la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1156/2008 R.G.E.I. presso l'intestato
Tribunale; che, in data 30.06.2011, aveva proposto opposizione all'esecuzione, avendo Persona_1 eccepito il parziale pagamento della somma dovuta, instaurato il contraddittorio, l'esponente si era costituito contrastando la domanda e il giudice, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, con termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che l'esponente aveva instaurato il merito della causa ex art. 615 c.p.c. (n. 64724/2011 R.G.), chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna di Controparte_5
a pagare l'indennità di occupazione dell'immobile dal 30.4.2004 al rilascio, in base alla
[...] sentenza n. 3462/2007 della Corte d'Appello di OM;
che aveva eccepito l'estinzione della procedura esecutiva per adempimento, Controparte_5
chiedendo il riconoscimento della compensazione del controcredito Fortucci, il rigetto della domanda riconvenzionale e la restituzione di parte del prezzo pagato per le due stanze, la cui compravendita era stata dichiarata inefficace;
che Il Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, aveva pronunciato la sentenza n. 20296/2013, con cui aveva accolto l'opposizione all'esecuzione, e, considerata la sentenza della Corte d'Appello di
OM n. 3462/2007, aveva dichiarato soddisfatto il credito vantato dal Controparte_1
stante il versamento della somma di € 36.331,94 eseguito il 20.7. 2011, aveva
[...] riconosciuto non dovuta la somma di € 36.151,98, parzialmente compensata con il controcredito vantato da aveva accertato che erano state versate ulteriori somme a saldo Controparte_2 del risarcimento e delle spese dell'atto di precetto, residuava l'obbligo dell'esecutata di rimborsare le spese della procedura esecutiva immobiliare n. 1156/2008 R.G.E.I., liquidate in € 6.251,59, senza ulteriori interessi;
che il Tribunale di OM aveva respinto la domanda riconvenzionale proposta da per CP_1 conseguire l'ulteriore indennità di occupazione per il periodo successivo a quello individuato dalla
Corte d'Appello di OM;
che il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
per il pagamento del maggior prezzo delle due stanze da distaccare Controparte_6 dall'appartamento, per l'inerente risarcimento del danno e quello relativo al pignoramento del bene immobile staggito;
che l'esponente aveva proposto appello avverso la sentenza n. 20296/2013 del Tribunale di OM, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, e la causa era stata iscritta al n. 2587/2014 R.G. presso la Corte di Appello di OM. 12
Ciò premesso, eccepiva la litispendenza della causa rispetto all'altra Persona_5 iscritta al n. 2587/2014 R.G. presso la Corte d'Appello di OM;
eccepiva inammissibilità, improponibilità e infondatezza della domanda avversaria, avuto particolare riferimento alla domanda restitutoria, assumendo che l'acquirente non gli aveva corrisposto nulla e aveva eseguito il controverso pagamento a nell'ambito Controparte_2
di un accordo a cui era rimasto estraneo, situazione che escludeva la propria legittimazione;
eccepiva il giudicato formato con la sentenza della Corte d'Appello di OM n. 3462/2007 circa la diversa ricostruzione dei fatti e ogni pretesa avanzata dalla controparte, compresa la domanda d'ingiustificato arricchimento;
eccepiva la prescrizione della domanda restitutoria proposta da , in base alla nullità o Per_1
inefficacia parziale della vendita immobiliare;
aggiungeva che l'accertata nullità di un negozio giuridico consentiva la proposizione di un'azione restitutoria, entro il termine di legge, nei confronti di la quale aveva ricevuto il pagamento CP_2
e che ogni ulteriore pretesa andava rivolta alla medesima. si costituiva in giudizio il 22.3.2016 e proponeva la domanda: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa eccezione o istanza disattesa, 1. Dichiarare improcedibile l'azione avviata per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria trattandosi di controversia relativa a beni reali ex lege 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito in legge il D.L. n. 69/2013 che aveva corretto i profili d'incostituzionalità della normativa originaria (D.lgs. n. 28/2010).
Ai sensi della detta normativa rientrano nella mediazione obbligatoria le controversie in tema di:
“condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”;
2. nel merito, rigettare per gli argomenti esposti tutte le domande avverse per difetto di legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque prescritte;
- per gli argomenti illustrati dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta quanto alle richieste di cui al paragrafo n. 1 e n. 3 delle conclusioni di parte attrice e disporne
l'estromissione del giudizio per questi capi di richiesta;
- in via gradata, per gli argomenti illustrati rigettare e dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di cui al punto n. 1 e nulla per violazione dell'art. 164 c.p.c. la domanda quanto al punto 13
n. 3 delle conclusioni di parte attrice e/o in via ulteriormente gradata dichiarare inammissibile e/o rigettare e dichiarare infondata la domanda di cui al punto n. 3 delle conclusioni di parte attrice;
- in via ulteriormente gradata, per gli argomenti illustrati ed in riferimento ai capi di domanda nn.
1 e 3 delle conclusioni di parte attrice laddove volessero configurare una responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. o contrattuale o un preteso arricchimento della convenuta rigettarli e dichiararli infondati per decorso del termine di prescrizione quinquennale e/o decennale;
- in ogni caso, nel merito per gli argomenti illustrati rigettare la domanda di cui al punto n. 2 delle conclusioni di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.”
A sostegno della domanda, eccepiva l'improcedibilità della domanda per Controparte_2 mancato espletamento della procedura prevista dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28/2010, indicando la controversia relativa a diritti reali;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva ex art. 100 c.p.c. circa le domande formulate ai capi 1)
e 3) dell'atto di citazione, avendo partecipato alla compravendita del 6.7.1989 quale procuratrice del venditore, eventualmente obbligato;
eccepiva la nullità per inosservanza dell'art. 164 c.p.c. circa la domanda risarcitoria (punto 3 delle conclusioni in citazione), di cui assumeva la formulazione generica, priva dell'indicazione di alcun criterio di determinazione e quantificazione del danno, lamentando di non poter articolare una compiuta difesa;
eccepiva la prescrizione della domanda avversaria, circa le pretese di natura contrattuale, extracontrattuale e d'indebito arricchimento e, per la seconda, eccepiva il decorso del termine quinquennale, decorrente dalla compravendita del 6.7.1989, ovvero, in via gradata, dalla sentenza n.
3462/2007 pronunciata dalla Corte d'Appello di OM il 3.9.2007; eccepiva la prescrizione del diritto azionato dalla parte attrice in ambito contrattuale o ai sensi dell'art. 2041 c.c. per decorso dell'ordinario termine di cui all'art. 2946 c.c., assumendone la decorrenza dal dedotto ingiustificato arricchimento, non dal passaggio in giudicato della sentenza, che aveva accertato l'infondatezza della domanda principale;
eccepiva il giudicato circa le domande contenute ai paragrafi 1) e 3) delle conclusioni in citazione, avuto riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18535 del 4.12.2003, resa tra le parti, che aveva ha definito la controversia, determinando l'operatività del principio del giudicato, che copriva il dedotto e il deducibile, anche circa le circostanze precedenti la sua formazione;
14
assumeva che il danno dedotto in citazione era stato causato dalla parte attrice, che il 6.7.1989 aveva concluso la compravendita, nella consapevolezza del difetto di procura a vendere l'intero bene immobile, evocando la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c.
In subordine, la convenuta chiedeva la ripartizione del risarcimento del danno pro-quota tra le parti coinvolte, comprese le attrici e il procuratore, esclusa la considerazione dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
assumeva che il prezzo corrisposto per la porzione di immobile oggetto di causa non andava restituito, essendo stato pattuito nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, considerando la situazione di fatto e di diritto del bene immobile, compreso il difetto di procura dal venditore alla sua rappresentante;
circa l'azione di regresso, di cui al paragrafo 2 delle conclusioni della citazione, la convenuta deduceva che la Corte d'Appello di OM con la sentenza n. 3462 del 3.9.2007 aveva dichiarato l'inefficacia della vendita immobiliare delle due stanze e aveva condannato, in via solidale, tre soggetti ( , e ) a risarcire il danno a Controparte_2 Persona_1 Persona_4 [...]
Parte_3
che, a seguito di questa condanna, il credito risarcitorio era stato indicato nel complessivo importo di € 49.542,47 nei due atti di precetto intimati a , cui erano stati aggiunti gli Persona_1 importi di € 6.251,59 ed € 1.720,98 versati nel corso dell'opposizione all'esecuzione; che, eseguiti tali esborsi, l'acquirente aveva esposto di aver pagato la complessiva somma di €
57.515,04, e di aver diritto alla refusione da parte dell'esponente della somma di € 10.681,53, ritenuta eccedente rispetto alla quota individuale, avendo indicato il debito complessivo pari a €
93.667,02, di cui aveva pagato il suindicato importo e la somma di € 36.151,98 era stata corrisposta dall'esponente mediante compensazione con controcredito nei confronti del danneggiato;
che il loro conteggio presupponeva che ciascuna delle due condebitrici avrebbe dovuto contribuire nella misura di € 46.833,51, con diritto al regresso per l'eccedenza, ma andava considerato che la
Corte d'Appello di OM aveva pronunciato la condanna in solido tra tre soggetti e quindi ex art. 1298 c.c., la ripartizione interna del debito andava essere effettuata in quote uguali tra loro e non due condebitori;
che la somma di € 13.210,53, comprensiva delle spese relative agli atti di precetto e all'opposizione ex art. 615 c.p.c., non andava considerata per il regresso nei propri confronti, non avendo partecipato a tali procedimenti.
In conclusione, esponeva di aver contribuito fino alla concorrenza di € Controparte_2
36.151,98, mediante compensazione, mentre la parte attrice aveva corrisposto € 36.331,94, al netto delle suindicate spese, e il totale utile per determinare il debito da ripartire internamente tra i tre 15
obbligati solidali era pari a € 72.483,92, detraendo la quota di competenza del terzo coobbligato,
(€ 12.050,66), residuava l'importo di € 60.433,26, da suddividere in pari misura, per Persona_4
l'importo di € 30.216,63, tra l'esponente e;
Persona_1 che da questo calcolo risultava che l'esponente aveva corrisposto un importo superiore alla propria quota, e non sussisteva l'obbligazione dedotta.
Con ordinanza riservata del 12.12.2016, il precedente Giudice istruttore, “ritenuto superfluo l'espletamento di attività istruttoria in quanto la causa appare matura per la decisione”, rinviava la causa all'udienza del 16.3.2018 per la precisazione delle conclusioni e, in tale data, assumeva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.; con ordinanza del 24.9.2018, disponeva la rimessione sul ruolo della causa, “dal momento che la definizione del procedimento n. R.G.
2587/2014 pendente dinanzi la Corte di Appello di OM, si pone[va]) in rapporto di necessaria pregiudizialità con la decisione della presente controversia”, e a norma dell'art. 295 c.p.c., sospendeva il processo fino alla definizione della causa n. 2587/2014, in corso presso la Corte di
Appello di OM, che la definiva con sentenza n. 1819/2019 avverso la quale le odierne attrici proponevano ricorso per cassazione.
La presente causa era assegnata a questo Giudice dal 7.9.2020.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con ordinanza n. 18848 del 2022 dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso e, accogliendo alcuni motivi, cassava con rinvio la sentenza impugnata, disponendo la rimessione del processo dinanzi alla Corte di Appello di OM;
proponeva ricorso per la revocazione avverso questa ordinanza, lamentando Persona_1
l'errore per revocazione in cui sarebbe incorsa la Corte nel dichiarare inammissibile l'eccezione di compensazione del controcredito dell'acquirente per il supplemento del prezzo pagato per l'acquisto della porzione dell'interno n. 26, parte della compravendita dichiarata nulla dalla Corte di
Appello di OM con sentenza n. 3462/2007.
Con ordinanza n. 25782/2023, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso per revocazione.
riassumeva il giudizio a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione Persona_1
con ordinanza n. 18848/22, e la Corte di Appello di OM pronunciava la sentenza n. 2346/2024, passata in giudicato.
Con ricorso in data 2.12.2024, la parte attrice riassumeva il processo dinanzi all'intestato Tribunale ed era fissata l'udienza del 7.2.2025.
Instaurato il contraddittorio, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa, istruita con produzioni documentali, passava in decisione all'udienza del 25.3.2025, con i termini ex art. 190
c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni. 16
Circa l'articolata vicenda giudiziaria occorsa, si rileva che, con atto di citazione del 6-7 febbraio
1992, aveva convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 Persona_1
e , dinanzi al Tribunale di OM, e aveva esposto che, con il contratto di
[...] Persona_4
compravendita rogato il 6.7.1989 dal notaio Dott. (repertorio n. 87168, raccolta Persona_3
n. 16897), — avvalendosi di una procura speciale conferitale dall'attore l'8 maggio CP_2
1989 per la vendita di una specifica porzione dell'appartamento sito in OM, Via Giacinto Carini
n. 32, interno n. 26 — aveva alienato l'intera unità immobiliare a , Persona_1
rappresentata da . Persona_4 aveva chiesto l'annullamento del contratto, il rilascio di due stanze, Controparte_1 costituenti la parte dell'immobile che non aveva voluto vendere e il risarcimento dei danni;
i convenuti avevano contrastato la domanda, sostenendo che egli fosse stato informato dell'impossibilità di vendere in parte l'unità immobiliare, in difetto di titolo edilizio abilitativo occorrente ad annettere due stanze all'appartamento confinante distinto dall'interno 25, poi cedutogli in permuta il 24.12.990, dalla coniuge nell'ambito della loro Controparte_2
separazione consensuale.
In via riconvenzionale subordinata, aveva chiesto la pronuncia di Controparte_2 risoluzione per inadempimento del secondo contratto, per mancato pagamento dell'intero prezzo, e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni e al rilascio del bene immobile;
Persona_1
e avevano chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno, per la
[...] Persona_4 trascrizione dell'atto di citazione sull'intero bene immobile.
Il Tribunale aveva respinto le domande delle parti, con sentenza del 16.3.1999, che era stata impugnata da e, in via incidentale, da e Controparte_1 CP_2 Persona_1
. Persona_4
La Corte d'Appello di OM, con sentenza del 5.2,2002, aveva respinto i gravami, ritenendo che:
“La volontà espressa con l'atto impugnato era unitaria e diretta al trasferimento dell'intero appartamento interno 26. Poiché non aveva il potere di disporne, il negozio è inopponibile CP_2
al rappresentato, non essendo mai intervenuta ratifica. Non si può parlare di sanatoria implicita del negozio. Tuttavia, l'attore non ha chiesto la dichiarazione di inefficacia totale del contratto, bensì solo per la parte eccedente la procura. Ma tale negozio parziale non esiste. Inoltre, ciò comporterebbe il mantenimento della disposizione della porzione contemplata dalla procura, senza che vi sia mai stata volontà di alienazione da parte dell'appellante, rendendola comunque ratificabile o consolidabile per mancata impugnazione. Il risultato sarebbe il trasferimento di una unità edilizia priva di licenza di abitabilità, vietato dalla normativa urbanistica.” 17
aveva proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi;
con Controparte_1
sentenza n. 18535 del 4.12.2003, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, aveva accolto il secondo motivo, con cui era stato dedotto il mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'inefficacia parziale della compravendita, e aveva disposto l'accoglimento dei motivi terzo, quarto e quinto, con i quali il ricorrente aveva contrastato la statuizione con cui era ritenuta giuridicamente impossibile la dichiarazione dell'invalidità parziale della compravendita;
aveva accolto il sesto motivo, concernente l'omessa pronuncia circa il motivo d'impugnazione relativo al rigetto della domanda risarcitoria;
aveva dichiarato inammissibile il motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da affermando che la relativa questione poteva essere CP_2 esaminata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio.
La Corte di Cassazione aveva affermato i seguenti principi:
- “il rappresentato può chiedere in giudizio che il contratto concluso in suo nome, con violazione dei limiti delle facoltà conferite al procuratore, sia dichiarato inefficace soltanto nella parte in cui supera tali limiti, ove risulti che anche l'altro contraente lo avrebbe ugualmente voluto”
- “E' consentita la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti dell'alienazione di una porzione di una unità immobiliare destinata ad alloggio, indipendentemente dal previo rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la materiale separazione, sia della licenza di abitabilità per la parte residua e per quella distaccata”. aveva riassunto il processo presso la Corte di Appello di OM, Controparte_1 chiedendo la declaratoria di nullità ovvero la pronuncia d'annullamento del contratto di vendita, nella parte relativa al trasferimento delle due stanze dell'appartamento venduto, nonché il relativo rilascio e il risarcimento del danno. aveva chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo l'appello incidentale Controparte_2
condizionato.
e , appresentata dalla procuratrice , avevano Persona_4 Persona_1 Parte_1 chiesto il rigetto dell'appello principale e quest'ultima aveva invocato l'accoglimento dell'appello incidentale, mediante la condanna di al risarcimento del danno per la Controparte_1
trascrizione della domanda giudiziale.
In base dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 3462 del 3.9.2007, la Corte d'Appello di OM, Sezione Prima Civile, aveva definito il giudizio di rinvio, accogliendo l'appello proposto da e riformato in parte la sentenza n. 4825-1999 Controparte_1
del Tribunale di OM, dichiarando inefficace il contratto di compravendita immobiliare stipulato il
6.7.1989, limitatamente alla porzione dell'unità immobiliare sita in OM, in via Giacinto Carini n.
32, posta al sesto piano del fabbricato C, come descritta nell'atto di vendita e individuata nella 18
planimetria allegata al preliminare del 21 aprile 1989, nella parte colorata in verde, ovvero con l'esclusione di due stanze, e aveva condannato a disporne il rilascio. Persona_1
La Corte di Appello, inoltre, aveva condannato in via solidale e CP_2 Persona_4 [...]
a pagare all'appellante la somma di € 65.828,19, oltre interessi e rivalutazione Persona_1 monetaria, secondo i criteri indicati in motivazione, compensandone l'importo fino alla concorrenza di lire 70.000.000 (pari a € 36.151,98) con il credito vantato dagli appellati;
aveva rigettato l'appello incidentale condizionato proposto da e dichiarato inammissibile Controparte_2
quello proposto da , e si era pronunciata circa le spese del processo di merito e Persona_1
di legittimità.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con ordinanza n. 21291 del 5.10.2009, aveva rigettato il ricorso proposto dall'odierna parte attrice.
, in base alla sentenza n. 3462 del 2007 della Corte d'Appello di Controparte_1
OM, aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G. n. 1156/2008 e l'esecutata, , aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. e istanza di Parte_4 sospensione dell'esecuzione, che era stata accolta;
il Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, con sentenza n. 20296 dell'1.10.2013, aveva accolto l'opposizione, avendo accertato che il debito era stato estinto con il pagamento effettuato in corso di causa e aveva dichiarato l'inammissibilità di ogni altra domanda. aveva proposto appello avverso questa sentenza e così Controparte_1 Persona_1
in via incidentale.
[...]
La Corte d'Appello di OM, con sentenza n. 1819 del 14 marzo 2019, in parziale riforma della decisione impugnata, aveva accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale: aveva riconosciuto il diritto di a procedere con l'esecuzione forzata per la Controparte_1 somma residua di € 15.991,17 e, accogliendo la sua domanda riconvenzionale, aveva condannato a pagare la somma di € 26.915,24, a titolo di indennità di occupazione Controparte_5 dell'immobile nel periodo dall'1 settembre 2007 e il 30 settembre 2011, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Entrambe le parti avevano impugnato la sentenza in Cassazione: BA AC in via principale, in via incidentale. Controparte_1
Con ordinanza n. 18848 del 10 giugno 2022, la Corte di Cassazione aveva accolto il terzo, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il quarto e l'ottavo e rigettando gli altri;
aveva respinto il ricorso incidentale proposto da e cassato la sentenza Controparte_1 impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di OM. 19
In sede di rinvio, la Corte d'Appello di OM, in diversa composizione, con sentenza n. 2346 del
2024, aveva definito il giudizio statuendo che: “a) rigetta l'appello proposto da Persona_5
con riferimento ai capi nn. 1-2-3 della sentenza del Tribunale di OM n. 20296/2013,
[...] depositata in data 11.10.2013, che avevano accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da
; b) condanna a restituire a Persona_1 Persona_5 Parte_4
tutte le somme già incassate in esecuzione della sentenza n. 1819/2019 di questa Corte di
[...]
Appello, per l'importo totale di € 17.295,25, con interessi legali da calcolare dall'avvenuto incasso sino al saldo di quanto dovuto in restituzione;
c) compensa integralmente le spese processuali sostenute dalle parti nei vari gradi del giudizio.”
Avverso l'ordinanza n. 18848-2022 della Corte di Cassazione, aveva proposto Persona_1 ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avendo dedotto l'errore revocatorio individuato nella pronuncia d'inammissibilità dell'eccezione di compensazione del controcredito vantato dalla medesima e concernente il supplemento di prezzo pagato per la compravendita di due stanze dell'interno n. 26, dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di OM con sentenza n. 3462-2007; si era costituito con controricorso e, con ordinanza n. 25782-2023, la Corte Controparte_1
di Cassazione aveva respinto le domande proposte.
Ricostruita in questi termini la vicenda giudiziale, va premesso che “La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. civ. ord., sez. trib., 09-01-2019, n. 363; Cass. civ., sez. lav., 18-11-2016, n. 23531; Cass. civ. ord., sez. VI, 20-03-2015, n. 5724).
Non si ravvisa la nullità della domanda contenuta al paragrafo 2 delle conclusioni dell'atto di citazione, inerente alla vicenda indicata nella restante parte di tale atto, il cui contenuto è risultato idoneo a comportare l'esercizio del diritto di difesa dell'eccipiente stante Controparte_2
l'adeguatezza degli aspetti indicati nell'atto stesso in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4
c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte di responsabilità risarcitoria, che le inerenti ragioni giuridiche.
Al riguardo, si osserva, inoltre, che: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma,
c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con 20
valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”
(Cass., sez. 3 civ., sentenza n. 11751 del 15.5.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3363 del
5.2.2019).
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale articolato con memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata il
15.6.2016 e va confermato il diniego disposto con l'ordinanza riservata del 12.12.2016, anche in quanto sono state dedotte circostanze suscettibili di prova documentale e altre irrilevanti per la cognizione delle domande proposte per la pronuncia di un provvedimento con efficacia di giudicato, dovendo essere considerato il principio secondo cui: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi
[…] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 619381-01; conf.
Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) e che “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (nella specie la suprema corte ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del 18.9.2009, ivi, Rv.
609677).
L'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta sollevata da CP_2 va respinta, poiché l'azione esercitata dalla parte attrice non è soggetta alla condizione di
[...] procedibilità di cui all'art.5 D.Lgs. n.28/2010, comma 1 bis, che stabilisce che il preliminare esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande in materia
– tra le altre – di “diritti reali”. Si ritiene, infatti, che la disposizione in esame, che pone una limitazione procedimentale all'accesso alla tutela giurisdizionale, sia di stretta interpretazione e che non vada riferita a tutte le azioni volte a ottenere provvedimenti che, in modo anche indiretto, coinvolgono diritti reali, ma solo a quelle esercitate per tutelare diritti reali. Pertanto, la disposizione non riguarda l'azione proposta nel presente giudizio, che ha fondamento contrattuale, risarcitorio e indennitario. 21
Parimenti va disattesa l'eccezione di giudicato formulata dalla parte convenuta, poiché la domanda restitutoria del prezzo pagato per una compravendita dichiarata nulla non può essere ricondotto al deducibile connesso all'azione di nullità del contratto.
In particolare, circa il giudicato eccepito in base alla sentenza della Corte d'Appello di OM n.
3462-2007 (documento n. 9 di parte attrice), si osserva che l'effetto restitutorio della prestazione eseguita in base a un contratto dichiarato nullo non può considerarsi implicito nella domanda di accertamento della nullità, con la conseguenza che la relativa declaratoria, pur comportando l'inefficacia originaria del contratto e l'obbligo delle parti di restituire le prestazioni eseguite in assenza di causa, non legittima il giudice a pronunciare condanne restitutorie in difetto di domanda;
infatti, rientra nella disponibilità delle parti la decisione di agire o meno per ottenere la restituzione della prestazione seguita, anche in un successivo e autonomo giudizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non potendo il giudice supplire alla mancata proposizione della domanda (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 26242 del 2014; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 24418 del 2.12.2020; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2562 del 2.2.2009; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 24915 del 18.8.2022; Cass., Sez.
2 civ., ordinanza n. 28722 del 4.10.2022).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.”
(Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 6664 del 16.3.2018, ivi, Rv. 648251-02; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 715 del 15.1.2018).
Va considerato che, con la sentenza n. 20296 dell'1.10.2013 (documento n. 10 di parte attrice), il
Tribunale di OM, Sezione Quarta Civile, ha definito il giudizio promosso il 17.5.2011 a norma dell'art. 615 c.p.c. da nei confronti di e, tra Persona_1 Persona_5
l'altro, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla prima per conseguire la restituzione di “parte del prezzo di vendita pagato, relativa alle due stanze dell'appartamento sito in OM, Via G.Carini n. 32 int. 26, per cui [era] stata dichiarata l'inefficacia del contratto, distaccate e rilasciate, nonché il risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, subiti per la ritardata cancellazione del pignoramento sul garage, per il ritardato scorporo delle due stanze, 22
nonché ogni altro danno subito e subendo, il tutto con interessi e rivalutazione” (pag. 2 della sentenza n. 20296-2013).
Al riguardo, si osserva che “La pronuncia 'in rito' di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.”(Cass. Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024 Rv. 671956 – 01; Conf. Cass. n. 13603 del 2021 Rv. 661416 - 01), pur avendo costituito un atto interruttivo dell'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile alla fattispecie ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n.
7897 del 4.4.2014; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 18266 dell'11.7.2018; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 3659 del 13.2.2020) e va considerato che: “La domanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, una pronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e, dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamente edotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 1516 del 27.1.2016, ivi, Rv. 638433-01).
Merita accoglimento la domanda attorea volta a conseguire la restituzione della somma di €
51.645,69, versata il 5.7.1989 a titolo di corrispettivo delle due stanze distaccate dall'appartamento sito in OM, via G. Carini n. 32, interno n. 26, a seguito della dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita stipulato il 6.7.1989.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “La disciplina delle obbligazioni derivanti, a carico delle parti, dalla declaratoria di nullità di un negozio dalle stesse stipulato, va desunta, quanto alle reciproche restituzioni, dai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.); ai sensi di detta norma, ove l'obbligazione restitutoria abbia per oggetto la somma di denaro pagata in esecuzione del contratto nullo, il solvens ha diritto agli interessi su detta somma dal giorno del pagamento, se chi non lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda;
il riconoscimento degli interessi sulla somma da restituire presuppone soltanto l'avvenuta proposizione in giudizio della relativa domanda da parte del solvens, mentre la buona fede dello accipiens - la cui sussistenza comporta l'attribuzione di detti interessi con decorrenza dalla data della domanda stessa, anziché da quella dell'indebito pagamento - si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'accipiens medesimo, dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 11177 del
27.12.1994, ivi, Rv. 489423-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10675 del 13.10.1995).
Al riguardo, va considerato che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la 23
mancanza di una causa che lo giustifichi.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 30713 del 27.11.2018, ivi,
Rv. 651530-02; conf. (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 24948-2017, in cui sono richiamate le seguenti pronunce: Cass. 8.3.2001, n. 3387; Cass. 3.3.1998, n. 2334; Cass. 28.7.1997, n. 7027;
Cass. 18.12.1995, n.12897; con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14.5.2012, n. 7501; Cass. 11.10.2010, n. 22872).
La parte attrice ha provato di aver pagato il prezzo di 100.000.000 lire (pari a € 51.645,70), avendo prodotto la scrittura privata datata 5.7.1989, intitolata “Appendice al compromesso Parte_1 del 22 maggio 1989”, sottoscritta da , quale procuratrice di Parte_5 CP_2 [...]
e da procuratrice generale dell'acquirente, nella cui Persona_5 Parte_1 sezione denominata “Condizioni di pagamento”, è stato previsto che: “Per la porzione indicata di colorazione verde (pianta catastale allegata), le parti interessate alla compravendita si accordavano sul prezzo relativo alla porzione dell'appartamento indicato nella colorazione verde, e stabilivano di comune accordo il prezzo della stessa porzione nella misura di £. 100.000.000
(centomilioni), somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto dalla parte CP_2 acquirente – Sig.ra .” (documento n. 3). Pt_1
La mancanza di causa giustificativa di questo pagamento risulta dalla sentenza n. 3462/2007 della
Corte d'Appello di OM, Sezione Seconda Civile, che ha dichiarato l'inefficacia parziale del contratto di compravendita stipulato il 6.7.1989, limitatamente alla porzione del bene immobile indicata in verde nella planimetria allegata al contratto preliminare e costituita da due stanze, il cui prezzo corrisposto è oggetto della presente causa, promossa dalla parte attrice per conseguirne la restituzione.
La scrittura privata del 5.7.1989 contiene la dichiarazione dell'avvenuto pagamento della somma di lire 100.000.000 (pari a € 51.645,70) da parte di , rappresentante dell'acquirente Parte_1 [...]
, e l'attestazione della relativa quietanza da parte di quale Persona_1 Controparte_2
procuratrice di Controparte_1
Ciò assume rilevanza ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto a restituire la somma indebitamente versata dall'acquirente, atteso il principio secondo cui: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il 'solvens' ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 5268 del 28.2.2024, ivi, Rv. 670380 – 01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7871 del 6.4.2011). 24
Per conseguenza, venditore, deve essere condannato a restituire Controparte_1 all'acquirente, , la somma di € 51.645,69 oltre interessi al saggio legale ai Persona_1 sensi dell'art. 1284, comma 1°, c.c. dalla data del pagamento al saldo, stante la consapevolezza del difetto di procura per procedere alla vendita delle due stanze;
trattandosi di un debito di valuta, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova della sussistenza, natura ed entità del maggior danno subito oltre la misura degli interessi legali, a norma del 2° comma dell'art. 1224 c.c.
Dev'essere parimenti respinta la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, la quale non ha allegato o dimostrato i fatti posti a fondamento della stessa domanda, mentre difetta il necessario requisito della residualità dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La domanda di regresso proposta dalla parte attrice nei confronti di in Controparte_2
relazione ai rapporti interni tra condebitori solidali
La parte attrice ha dedotto di aver versato complessivamente la somma di € 57.515,04, chiedendo alla condebitrice solidale la rifusione della quota di € 10.681,53, ritenuta di sua spettanza. CP_2
In proposito va rilevato che la sentenza della Corte d'Appello di OM n. 3462 del 3.9.2007 ha condannato in via solidale: “ , e al pagamento in CP_2 Persona_4 Persona_1 favore di della somma di € 65.828,19 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
con i criteri specificati in motivazione, che dichiara compensata sino alla concorrenza di lire
70.000.000 (€ 36.151,98) con il credito di .” (documento n. 9 parte attrice); pertanto, CP_2
questa condanna è stata pronunciata nei confronti di tre soggetti ( Controparte_2 [...]
e ) e il debito solidale grava nei rapporti interni in misura pari a un Persona_1 Persona_4 terzo ciascuno, ai sensi dell'art. 1298 c.c. (65.828,19 : 3 = 21.942,73); il suindicato importo di €
65.828,19 non può essere suddiviso al cinquanta per cento, come indicato dalla parte attrice, poiché la quota gravante sull'obbligato solidale, , che non può essere posta a carico di Persona_4
la quale ha adempiuto l'obbligazione mediante compensazione con il credito dell'importo CP_2 di € 36.151,98, superiore all'importo dovuto di € 21.942,73. non va condannata a tenere indenne dalle Controparte_2 Persona_5 conseguenze dell'accoglimento della domanda attrice, essendo dovuta la ripetizione ex art. 2033
c.c. del prezzo pagato al convenuto per la parte della compravendita affetta da nullità, che non va compensato con l'indennità di occupazione delle due stanze, che è stato liquidato nel complessivo importo di € 23.713,27 per il periodo dal 1° settembre 2007 al 30 settembre 2011, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla Corte di Appello di OM, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 1819-2019; l'indennità non è dovuta per il periodo successivo rispetto a quello considerato in questa sentenza, poiché le due stanze sono state forzosamente rilasciate a favore di 25
il 6.10.2011, come esposto dal medesimo a pagina 29 della comparsa di risposta, né CP_1
l'indennità va liquidata in questa sede per il periodo precedente il 1° settembre 2007, trattandosi di questione coperta dal giudicato in relazione all'entità di tale indennità e a fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi del relativo obbligo (cfr.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 16319 del 24.7.2007; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 13207 del
26.6.2015; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 17049 dell11.7.2017).
In conclusione va condannato a pagare a , quale Persona_5 Parte_1 procuratrice generale di , la somma di € 51.645,69 oltre interessi al saggio Persona_1 legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1°, c.c. dalla data del pagamento (5.7.1989) al saldo e a rifondere alla medesima le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 47/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, secondo i valori medi riferiti allo scaglione da 52.000,01 a 260.000.
Ogni altra domanda e questione è assorbita nella presente decisione e va disposta la compensazione delle spese processuali nei confronti di in proprio e di . Parte_1 Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, condanna a pagare a , quale procuratrice Persona_5 Parte_1 generale di , la somma di € 51.645,69 oltre interessi al saggio legale ai sensi Persona_1 dell'art. 1284, comma 1°, c.c. dal 5.7.1989 al saldo e a rifondere alla medesima le spese processuali, che liquida in € 14.683,00 (580 anticipazioni, 2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva, 5.670 fase di trattazione e istruttoria, 4.253 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generale come per legge;
dispone la compensazione delle spese processuali nei confronti di in proprio e di Parte_1
. Persona_4
OM, 4.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano