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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
TR IG IU
Enrica DI TURSI - IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880 r.g.a.c. dell'anno 2024 promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Loredana De Parte_1
Cuia ricorrente contro
– sede di Taranto – rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli CP_1 nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Solignani CP_2 resistente
***
All'udienza del 10.10.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 chiedeva Parte_1
l'attribuzione, di una quota della pensione di riversibilità spettante all'ex marito deceduto in data 19.07.2023, nella misura del 95% o Persona_1 in quella ritenuta di giustizia. Allegava di aver contratto matrimonio con il in data 28.04.1980 e di essere beneficiaria di un assegno divorzile Per_1 di € 350,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, come da sentenza del
Tribunale di Taranto n. 880/2012 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il aveva contratto nuove nozze con Per_1 in data 27.07.2022; di versare in precarie condizioni di salute CP_2
e di trovarsi in situazione di assoluta povertà.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa del 5.06.2024 rappresentando CP_1 di aver provveduto, successivamente al decesso del a trattenere, in Per_1 via cautelativa, sulla pensione di reversibilità comunque versata alla
, l'importo pari all'assegno divorzile erogato al momento del CP_2 decesso.
Si costituiva anche la quale, in via preliminare, eccepiva la CP_2 nullità/invalidità/improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dell'atto notorio relativo all'identità degli aventi diritto alla reversibilità di cui all'art. 9 comma 5 legge 898/1970; nel merito, chiedeva respingersi la domanda di parte ricorrente per infondatezza e, subordinatamente, ripartirsi la pensione di reversibilità tra le due aventi diritto tenendo conto della durata della convivenza prematrimoniale tra il defunto e la , iniziata nel 1994. CP_2
Rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità di parte resistente con ordinanza del 12.07.2024, la causa veniva istruita a mezzo di ascolto dei testimoni indicati da parte resistente.
All'udienza dell'11.04.2025 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.10.2025 con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. nella loro misura massima.
Ai fini del decidere giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla necessità che il criterio di ripartizione indicato dall'art. 9 comma 3 della legge 898/70, costituito dalla durata del vincolo matrimoniale, sia contemperato da altri criteri connessi alla durata della convivenza prematrimoniale, alla solidità del legame affettivo con il beneficiario (tanto più labile quanto più è risalente nel tempo il rapporto di coniugio con il coniuge divorziato), alle condizioni economiche degli aventi diritto al momento del decesso ed anche alla funzione solidaristica svolta dall'assegno divorzile (cfr. Corte Cost. 419/2019, Cass. SS.UU. 22434/2018,
Cass. 7623/2022, Cass. 21247/2021, Cass. 16053/2024, Cass. 21997/2024 e
Cass. 5839/2025).Più in particolare ,la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze
2 prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale necessario alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2020,
n. 25656).
Il caso di specie è caratterizzato dalla parziale coincidenza tra la convivenza del defunto con la , la cui decorrenza sin dal 1994 è stata provata a CP_2 mezzo elementi indiziari e testimoni, con il precedente vincolo matrimoniale, venuto a cessare solo il 23.04.2012 (data di deposito della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Entrambe le parti, inoltre, hanno reciprocamente dedotto circostanze relative alla percezione di emolumenti previdenziali, alla cointestazione di un rapporto di mutuo in capo della , ed allo stato di salute. CP_2
Valutate tutte le circostanze addotte, sebbene non per tutte può dirsi raggiunta la prova, può ritenersi congruo ed equo che la pensione di reversibilità sia equamente ripartita in misura della metà tra le due aventi diritto, il tutto con decorrenza dall' 1-8-2023. Secondo il consolidato orientamento del S.C. (cfr.
Cass. sezioni unite 12.1.1998 n. 159 e numerose altre pronunzie ad essa conformi, tra cui Cass. 19.9.2008 n. 23862) il diritto del coniuge divorziato alla quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto è un diritto autonomo di natura previdenziale e non soltanto un diritto vantato nei confronti di quello superstite, dal quale è limitato esclusivamente nell'aspetto quantitativo. Ne consegue che in caso di concorso fra il coniuge divorziato e quello superstite la decorrenza del trattamento di reversibilità nasce per entrambi, dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato, nei confronti dell'ente erogatore e ad essa deve uniformarsi il giudice con la sentenza con cui ne dispone la ripartizione fra gli aventi diritto.
3 Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale,definitivamente pronunziando, così provvede: 1)accoglie la domanda ,per quanto di effettiva ragione, e per l'effetto attribuisce, con decorrenza dall'1-8-2023, a nata a Parte_1 Taranto il 20-3-1960, la quota del cinquanta per cento della pensione di reversibilità già liquidata da in favore di ,nata a [...] CP_1 CP_2 il 7-11-1954,quale coniuge superstite di , nato il [...] Persona_1 in Roma e deceduto in Taranto il 19-7-2023;attribuisce a il CP_2 residuo cinquanta per cento del trattamento pensionistico in questione;
pone a carico dell'Ente previdenziale il pagamento, nella misura indicata, dei ratei non percepiti dalla Parte_1
2) compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso il 10-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto
4
Marcello MAGGI - Presidente rel.
TR IG IU
Enrica DI TURSI - IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880 r.g.a.c. dell'anno 2024 promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Loredana De Parte_1
Cuia ricorrente contro
– sede di Taranto – rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli CP_1 nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Solignani CP_2 resistente
***
All'udienza del 10.10.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 chiedeva Parte_1
l'attribuzione, di una quota della pensione di riversibilità spettante all'ex marito deceduto in data 19.07.2023, nella misura del 95% o Persona_1 in quella ritenuta di giustizia. Allegava di aver contratto matrimonio con il in data 28.04.1980 e di essere beneficiaria di un assegno divorzile Per_1 di € 350,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, come da sentenza del
Tribunale di Taranto n. 880/2012 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che il aveva contratto nuove nozze con Per_1 in data 27.07.2022; di versare in precarie condizioni di salute CP_2
e di trovarsi in situazione di assoluta povertà.
Si costituiva in giudizio l' con comparsa del 5.06.2024 rappresentando CP_1 di aver provveduto, successivamente al decesso del a trattenere, in Per_1 via cautelativa, sulla pensione di reversibilità comunque versata alla
, l'importo pari all'assegno divorzile erogato al momento del CP_2 decesso.
Si costituiva anche la quale, in via preliminare, eccepiva la CP_2 nullità/invalidità/improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dell'atto notorio relativo all'identità degli aventi diritto alla reversibilità di cui all'art. 9 comma 5 legge 898/1970; nel merito, chiedeva respingersi la domanda di parte ricorrente per infondatezza e, subordinatamente, ripartirsi la pensione di reversibilità tra le due aventi diritto tenendo conto della durata della convivenza prematrimoniale tra il defunto e la , iniziata nel 1994. CP_2
Rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità di parte resistente con ordinanza del 12.07.2024, la causa veniva istruita a mezzo di ascolto dei testimoni indicati da parte resistente.
All'udienza dell'11.04.2025 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.10.2025 con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. nella loro misura massima.
Ai fini del decidere giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla necessità che il criterio di ripartizione indicato dall'art. 9 comma 3 della legge 898/70, costituito dalla durata del vincolo matrimoniale, sia contemperato da altri criteri connessi alla durata della convivenza prematrimoniale, alla solidità del legame affettivo con il beneficiario (tanto più labile quanto più è risalente nel tempo il rapporto di coniugio con il coniuge divorziato), alle condizioni economiche degli aventi diritto al momento del decesso ed anche alla funzione solidaristica svolta dall'assegno divorzile (cfr. Corte Cost. 419/2019, Cass. SS.UU. 22434/2018,
Cass. 7623/2022, Cass. 21247/2021, Cass. 16053/2024, Cass. 21997/2024 e
Cass. 5839/2025).Più in particolare ,la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze
2 prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale necessario alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2020,
n. 25656).
Il caso di specie è caratterizzato dalla parziale coincidenza tra la convivenza del defunto con la , la cui decorrenza sin dal 1994 è stata provata a CP_2 mezzo elementi indiziari e testimoni, con il precedente vincolo matrimoniale, venuto a cessare solo il 23.04.2012 (data di deposito della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Entrambe le parti, inoltre, hanno reciprocamente dedotto circostanze relative alla percezione di emolumenti previdenziali, alla cointestazione di un rapporto di mutuo in capo della , ed allo stato di salute. CP_2
Valutate tutte le circostanze addotte, sebbene non per tutte può dirsi raggiunta la prova, può ritenersi congruo ed equo che la pensione di reversibilità sia equamente ripartita in misura della metà tra le due aventi diritto, il tutto con decorrenza dall' 1-8-2023. Secondo il consolidato orientamento del S.C. (cfr.
Cass. sezioni unite 12.1.1998 n. 159 e numerose altre pronunzie ad essa conformi, tra cui Cass. 19.9.2008 n. 23862) il diritto del coniuge divorziato alla quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto è un diritto autonomo di natura previdenziale e non soltanto un diritto vantato nei confronti di quello superstite, dal quale è limitato esclusivamente nell'aspetto quantitativo. Ne consegue che in caso di concorso fra il coniuge divorziato e quello superstite la decorrenza del trattamento di reversibilità nasce per entrambi, dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato, nei confronti dell'ente erogatore e ad essa deve uniformarsi il giudice con la sentenza con cui ne dispone la ripartizione fra gli aventi diritto.
3 Ricorrono infine giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale,definitivamente pronunziando, così provvede: 1)accoglie la domanda ,per quanto di effettiva ragione, e per l'effetto attribuisce, con decorrenza dall'1-8-2023, a nata a Parte_1 Taranto il 20-3-1960, la quota del cinquanta per cento della pensione di reversibilità già liquidata da in favore di ,nata a [...] CP_1 CP_2 il 7-11-1954,quale coniuge superstite di , nato il [...] Persona_1 in Roma e deceduto in Taranto il 19-7-2023;attribuisce a il CP_2 residuo cinquanta per cento del trattamento pensionistico in questione;
pone a carico dell'Ente previdenziale il pagamento, nella misura indicata, dei ratei non percepiti dalla Parte_1
2) compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso il 10-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto
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