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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, TO
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H07PF00328/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetta ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento mod. 770 T8H07PF00328/2024 periodo d'imposta 2018 emesso dall'Agenzia delle entrate di Livorno, i sig. Ricorrente_1 Ricorrente_2 e la soc. Ricorrente_3 srl hanno presentato ricorso chiedendone l'annullamento. La parte impugna l'atto per una presunta errata qualificazione da parte dell'ufficio delle riserve di capitale, asserendo si trattasse di finanziamenti infruttiferi dei soci, in quanto tali non imponibili al momento della restituzione. La società ricorre inoltre avverso il presente avviso di accertamento, ritenendo che l'ufficio non avesse fornito la prova della distribuzione di tali riserve.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate di Livorno replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio. La causa è stata rinviata più volte per consentire a parte ricorrente di depositare ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE
La corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione.
Premesso che il ricorrente ha depositato i bilanci solo recentemente;
peraltro, il bilancio al 31/12/2018, contenente anche informazioni relative al bilancio al 31/12/2017, è stato presentato all'Ufficio solo a seguito di invito. La parte, col primo motivo di ricorso, asserisce che la voce di bilancio, dalla stessa classificata nello stato patrimoniale come “altre riserve”, e che dal 2017 al 2018 subisce una riduzione pari ad € 339.790,00, sarebbe piuttosto da qualificare come finanziamento infruttifero dei soci. Tuttavia nel bilancio al 31/12/2018, presentato con ben cinque anni di ritardo, le cifre oggetto di discussione odierna sono state classificate dalla stessa ricorrente come “altre riserve”. Non solo ma anche nel
Modello Unico Sc 2019 relativo all'anno 2018 (all. n. 3), le stesse cifre venivano riportate come “riserve”.
Bisogna, inoltre, evidenziare che i verbali in questione sono stati prodotti solo nella presente fase contenziosa, come evidenziato dalla data di autenticazione dei verbali stessi da parte del notaio. Ebbene, nonostante le precise richieste dell'Ufficio Controlli, prima con invito, poi con schema d'atto, la ricorrente non ha fornito se non una minima parte di quanto richiesto, e men che meno i verbali de quibus, nonostante fossero indiscutibilmente in suo possesso.
Anche il secondo motivo di ricorso non è a parere della Corte fondato. Si osserva, a tal proposito che le novità inserite dalla legge n. 130/2022 all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992 non hanno avuto alcun impatto sull'onere della prova in materia tributaria.
Sul punto la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla sussistenza di oneri di prova più gravosi in capo all'Amministrazione per effetto della nuova norma, ha prontamente chiarito l'impatto applicativo della novità normativa.
Con l'ordinanza n. 31878/2022 è stato infatti statuito che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Tale principio è stato immediatamente confermato dall'ordinanza 31880, della stessa data. I giudici di legittimità hanno, quindi, fissato un importante criterio, secondo cui non risultano introdotti oneri di prova più pesanti a carico dell'Amministrazione finanziaria.
In senso conforme anche la recentissima ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024 con cui a Corte di cassazione ha confermato in pieno i principi stabiliti nelle sue precedenti pronunce. Segnatamente, per quanto concerne l'onere della prova, la pronuncia ha statuito che il comma 5-bis, in ogni caso
“salvaguarda le presunzioni legali, quale quella in materia di accertamento sintetico”.
Viene quindi stabilito, come principio generale che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova 'comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Quindi, a partire da una casistica che si basa su presunzioni i giudici di legittimità affermano un principio molto chiaro, secondo cui il comma 5-bis non influenza in alcun modo la normativa che utilizza presunzioni, le quali impongono al contribuente l'onere della prova contraria.
L'ordinanza in esame, pur avendo, a prima vista, un ambito applicativo più ristretto delle citate pronunce nn. 31878 e 31800 del 2022, risulta di sicuro impatto. Ciò in quanto, le pronunce richiamate hanno confermato le presunzioni legali en passant. Di contro, nell'ordinanza in commento, viene espressamente stabilito che il comma 5-bis “non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
È, quindi, assolutamente chiaro che l'applicazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs n. 546/1992 non potrà mai dare luogo a una abrogazione implicita di norme o a una interpretazione delle stesse in senso peggiorativo per gli oneri probatori posti a carico dell'Amministrazione.
È evidente, peraltro, che nel momento in cui viene stabilito che sono confermate le presunzioni legali che pongono a carico del contribuente l'onere della prova, ne risulta conseguentemente validato anche il
“patrimonio interpretativo” della suprema Corte in ognuna delle specifiche casistiche.
Si può, quindi, fondatamente sostenere che anche le presunzioni di pura origine giurisprudenziale, come quelle che ci occupano (distribuzione di utili nelle società a ristretta base azionaria), possono ritenersi confermate, pur con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992.
Quanto, poi, all'asserita violazione del divieto di doppia presunzione, va rimarcato che - al riguardo - la Corte di cassazione ha da tempo escluso che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili violi il divieto di presunzione di secondo grado. Ciò in quanto il fatto noto da cui discende la presunzione semplice della distribuzione degli utili sociali ai soci è costituito dal dato oggettivo della ristretta compagine sociale e non dall'accertamento – sia esso condotto con metodo analitico o induttivo – dei maggiori utili sociali che, al contrario, ne costituisce solo il presupposto logico.
Più specificamente, la Corte di cassazione ha ritenuto che in dette fattispecie “il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”. Il principio è espresso in numerosissime pronunce. Tra le tante si citano: sentenza 7 novembre 2011, n. 9241; sentenze 15 dicembre 2011, nn. 29605, 29607,
29608 e 29610; sentenza 15 novembre 2011, n. 23940, 31 marzo 2011, n. 7418, sentenza 30 dicembre
2010, n. 20428, sentenze 15 dicembre 2010, nn. 25337 e 25338, sentenza 17 aprile 2009, n. 9130, sentenza 20 febbraio 2009, n. 4169, sentenza 29 ottobre 2008, n. 25940, sentenza 11 aprile 2008, n.
9531.
Sotto altro aspetto, quanto alla mancata prova della distribuzione degli utili al nero, si deduce quanto segue.
In conformità a un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile attribuire ai soci di una società di capitali (a ristretta base azionaria – familiare), i maggiori redditi constatati nel corso della verifica fiscale. Secondo la Corte di Cassazione, in una società a ristretta base proprietaria tra i soci si instaurano rapporti di complicità, solidarietà e reciproco controllo che giustificano la presunzione di una ripartizione di eventuali utili fuori bilancio. Nel caso di specie, tuttavia, il contribuente non ha fornito alcuna prova in tal senso.
Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00),
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, TO
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H07PF00328/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: rigetta ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento mod. 770 T8H07PF00328/2024 periodo d'imposta 2018 emesso dall'Agenzia delle entrate di Livorno, i sig. Ricorrente_1 Ricorrente_2 e la soc. Ricorrente_3 srl hanno presentato ricorso chiedendone l'annullamento. La parte impugna l'atto per una presunta errata qualificazione da parte dell'ufficio delle riserve di capitale, asserendo si trattasse di finanziamenti infruttiferi dei soci, in quanto tali non imponibili al momento della restituzione. La società ricorre inoltre avverso il presente avviso di accertamento, ritenendo che l'ufficio non avesse fornito la prova della distribuzione di tali riserve.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate di Livorno replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio. La causa è stata rinviata più volte per consentire a parte ricorrente di depositare ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE
La corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione.
Premesso che il ricorrente ha depositato i bilanci solo recentemente;
peraltro, il bilancio al 31/12/2018, contenente anche informazioni relative al bilancio al 31/12/2017, è stato presentato all'Ufficio solo a seguito di invito. La parte, col primo motivo di ricorso, asserisce che la voce di bilancio, dalla stessa classificata nello stato patrimoniale come “altre riserve”, e che dal 2017 al 2018 subisce una riduzione pari ad € 339.790,00, sarebbe piuttosto da qualificare come finanziamento infruttifero dei soci. Tuttavia nel bilancio al 31/12/2018, presentato con ben cinque anni di ritardo, le cifre oggetto di discussione odierna sono state classificate dalla stessa ricorrente come “altre riserve”. Non solo ma anche nel
Modello Unico Sc 2019 relativo all'anno 2018 (all. n. 3), le stesse cifre venivano riportate come “riserve”.
Bisogna, inoltre, evidenziare che i verbali in questione sono stati prodotti solo nella presente fase contenziosa, come evidenziato dalla data di autenticazione dei verbali stessi da parte del notaio. Ebbene, nonostante le precise richieste dell'Ufficio Controlli, prima con invito, poi con schema d'atto, la ricorrente non ha fornito se non una minima parte di quanto richiesto, e men che meno i verbali de quibus, nonostante fossero indiscutibilmente in suo possesso.
Anche il secondo motivo di ricorso non è a parere della Corte fondato. Si osserva, a tal proposito che le novità inserite dalla legge n. 130/2022 all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992 non hanno avuto alcun impatto sull'onere della prova in materia tributaria.
Sul punto la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla sussistenza di oneri di prova più gravosi in capo all'Amministrazione per effetto della nuova norma, ha prontamente chiarito l'impatto applicativo della novità normativa.
Con l'ordinanza n. 31878/2022 è stato infatti statuito che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Tale principio è stato immediatamente confermato dall'ordinanza 31880, della stessa data. I giudici di legittimità hanno, quindi, fissato un importante criterio, secondo cui non risultano introdotti oneri di prova più pesanti a carico dell'Amministrazione finanziaria.
In senso conforme anche la recentissima ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024 con cui a Corte di cassazione ha confermato in pieno i principi stabiliti nelle sue precedenti pronunce. Segnatamente, per quanto concerne l'onere della prova, la pronuncia ha statuito che il comma 5-bis, in ogni caso
“salvaguarda le presunzioni legali, quale quella in materia di accertamento sintetico”.
Viene quindi stabilito, come principio generale che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova 'comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Quindi, a partire da una casistica che si basa su presunzioni i giudici di legittimità affermano un principio molto chiaro, secondo cui il comma 5-bis non influenza in alcun modo la normativa che utilizza presunzioni, le quali impongono al contribuente l'onere della prova contraria.
L'ordinanza in esame, pur avendo, a prima vista, un ambito applicativo più ristretto delle citate pronunce nn. 31878 e 31800 del 2022, risulta di sicuro impatto. Ciò in quanto, le pronunce richiamate hanno confermato le presunzioni legali en passant. Di contro, nell'ordinanza in commento, viene espressamente stabilito che il comma 5-bis “non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
È, quindi, assolutamente chiaro che l'applicazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs n. 546/1992 non potrà mai dare luogo a una abrogazione implicita di norme o a una interpretazione delle stesse in senso peggiorativo per gli oneri probatori posti a carico dell'Amministrazione.
È evidente, peraltro, che nel momento in cui viene stabilito che sono confermate le presunzioni legali che pongono a carico del contribuente l'onere della prova, ne risulta conseguentemente validato anche il
“patrimonio interpretativo” della suprema Corte in ognuna delle specifiche casistiche.
Si può, quindi, fondatamente sostenere che anche le presunzioni di pura origine giurisprudenziale, come quelle che ci occupano (distribuzione di utili nelle società a ristretta base azionaria), possono ritenersi confermate, pur con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 7 del Dlgs n. 546/1992.
Quanto, poi, all'asserita violazione del divieto di doppia presunzione, va rimarcato che - al riguardo - la Corte di cassazione ha da tempo escluso che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili violi il divieto di presunzione di secondo grado. Ciò in quanto il fatto noto da cui discende la presunzione semplice della distribuzione degli utili sociali ai soci è costituito dal dato oggettivo della ristretta compagine sociale e non dall'accertamento – sia esso condotto con metodo analitico o induttivo – dei maggiori utili sociali che, al contrario, ne costituisce solo il presupposto logico.
Più specificamente, la Corte di cassazione ha ritenuto che in dette fattispecie “il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”. Il principio è espresso in numerosissime pronunce. Tra le tante si citano: sentenza 7 novembre 2011, n. 9241; sentenze 15 dicembre 2011, nn. 29605, 29607,
29608 e 29610; sentenza 15 novembre 2011, n. 23940, 31 marzo 2011, n. 7418, sentenza 30 dicembre
2010, n. 20428, sentenze 15 dicembre 2010, nn. 25337 e 25338, sentenza 17 aprile 2009, n. 9130, sentenza 20 febbraio 2009, n. 4169, sentenza 29 ottobre 2008, n. 25940, sentenza 11 aprile 2008, n.
9531.
Sotto altro aspetto, quanto alla mancata prova della distribuzione degli utili al nero, si deduce quanto segue.
In conformità a un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile attribuire ai soci di una società di capitali (a ristretta base azionaria – familiare), i maggiori redditi constatati nel corso della verifica fiscale. Secondo la Corte di Cassazione, in una società a ristretta base proprietaria tra i soci si instaurano rapporti di complicità, solidarietà e reciproco controllo che giustificano la presunzione di una ripartizione di eventuali utili fuori bilancio. Nel caso di specie, tuttavia, il contribuente non ha fornito alcuna prova in tal senso.
Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00),