TRIBACQUE
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/12/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:
dr. AN PI M. LAMORGESE Presidente
dr. Mauro CRISCUOLO Consigliere di Cassazione dr.ssa Rossana GIANNACCARI Consigliere di Cassazione dr.ssa Cecilia ALTAVISTA Consigliere di Stato
dr. IO MANCA Consigliere di Stato - Relatore
dr. Sebastiano ZAFARANA Consigliere di Stato prof. Francesco NAPOLITANO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in sede di legittimità iscritta, in riassunzione, nel Ruolo Generale dell'anno 2022 al numero 240, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Marco Vasarri e Serena Bulleri;
contro
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocato Giuseppe Volpe;
per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 1 del 26 novembre 2021, con cui il ha ordinato alla Controparte_1 società ricorrente «di procedere entro 30 giorni dalla data di notifica (…) alla completa integrale rimozione della recinzione installata lungo il ciglio della sponda in sinistra idraulica dei CP_2
e RM a confine con le particelle 237-231-230 del Foglio 56 e 48 del Foglio 42 del Catasto
Terreni del Comune di meglio individuate con tratto rosso, 2 sull'estratto di CP_1 sovrapposizione cartografica allegata sotto la lettera “A” e così come descritta in premessa».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Controparte_1
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025, il Cons. IO AN e uditi per le 2
parti gli avvocati come dal verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in trattazione, proposto in riassunzione a seguito della sentenza del T.A.R. per la
Toscana 6 maggio 2022, n. 619, che ha declinato la propria giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, chiede l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale Parte_1
n. 1 del 26 novembre 2021 con cui il ha ordinato alla società ricorrente «di Controparte_1 procedere entro 30 giorni dalla data di notifica (…) alla completa integrale rimozione della recinzione installata lungo il ciglio della sponda in sinistra idraulica dei e RM CP_2
a confine con le particelle 237-231-230 del Foglio 56 e 48 del Foglio 42 del Catasto Terreni del
Comune di meglio individuate con tratto rosso, 2 sull'estratto di sovrapposizione CP_1 cartografica allegata sotto la lettera “A” e così come descritta in premessa».
1.1. - L'ordinanza scaturisce dal procedimento avviato con la comunicazione del 9 giugno 2021, a seguito del sopralluogo effettuato il 3 giugno 2021 presso la tenuta agricola in località Montecchio, di proprietà della società ricorrente, all'esito del quale il ha rilevato la presenza «di una CP_1 recinzione, per lunghi tratti inglobata nella vegetazione ripariale, di lunghezza di circa mt 800,00, alta mt 1,75 [...], lungo l'argine in sinistra idraulica dei e RM a confine con le CP_2 particelle n. 237-231-230 del foglio 56 e n. 48 del foglio 42 del Catasto Terreni del Comune di
[…] realizzata in corrispondenza del ciglio di sponda dei e RM, a CP_1 CP_2 distanza minore di 4 metri dal ciglio del corpo idrico stesso», in area appartenente al demanio idrico.
1.2. - L'ordinanza impugnata ha preso atto conseguentemente della realizzazione della recinzione in difformità dalla denuncia di inizio attività presentata da in data 15 febbraio 2008, nella Parte_1 quale – ad avviso del – la recinzione in oggetto era prevista «ad una distanza di progetto CP_1 pari a 5 metri da ciglio di sponda dei botri», e ne ha ordinato la rimozione nei termini sopra riferiti, ai sensi dell'art. 96, lettera f), del Regio decreto n. 523 del 1904 (secondo cui le recinzioni, con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie, devono stare ad una distanza superiore a metri 4 dal ciglio di sponda).
2. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) con il primo motivo, la società ricorrente evidenzia che la recinzione è stata collocata a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) il 15 febbraio 2008 e che il pertanto, CP_1 nel disporre la revoca o annullamento del titolo edilizio regolarmente formatosi, avrebbe omesso di indicare le ragioni di interesse pubblico sottese alla rimozione dell'opera e di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti di legge per il legittimo esercizio del potere di autotutela;
b) con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che l'ordinanza sarebbe erroneamente fondata sulla 3
rappresentazione dei corsi d'acqua contenuta nelle mappe catastali, piuttosto che sul reticolo idrografico riportato nella specifica cartografia regionale;
c) con il terzo motivo, la ricorrente deduce che comunque la recinzione non rientrerebbe tra le opere vietate dall'art. 96, comma 1, lettera f), del Regio decreto 25 luglio 1903, n. 523;
d) con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento che ha concesso un termine di soli 30 giorni per la rimozione dell'intera recinzione, senza verificare quali specifici tratti si trovino effettivamente ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge e senza ordinare il semplice riposizionamento del manufatto.
3. – Resiste in giudizio il chiedendo che il ricorso sia respinto. Controparte_1
4. - Con ordinanza del 13 dicembre 2024, il giudice delegato ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., affidata al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università , Parte_2 con facoltà di delega a docente esperto nel settore per cui è causa, relativamente ai seguenti quesiti:
«1) rilevato e descritto lo stato dei luoghi, nonché la natura e la regimazione idrica dei corsi d'acqua denominati “Botro Filetto” e “ ” nel Comune di Peccioli (Pi) in corrispondenza Persona_1 della recinzione per cui è procedimento, determini la posizione del ciglio di sponda dei botri Filetto
e RM all'epoca della presentazione della d.i.a. (25 febbraio 2008) e calcoli la distanza della recinzione, per tutto il suo percorso, dalle sponde dei due rii;
ove ciò non sia possibile, nella relazione finale il verificatore dovrà indicarne le ragioni;
2) calcoli la distanza della recinzione, per tutto il suo percorso, rispetto alla posizione del ciglio di sponda dei botri e RM al momento degli accertamenti effettuati dal Comune di CP_2
(3 giugno 2021); CP_1
3) accerti se l'attuale percorso dei botri e RM corrisponde a quello di cui al reticolo CP_2 idrografico regionale risultante dalla Cartografia Tecnica Regionale (o da altra risultanza catastale vigente) sia all'epoca della presentazione della d.i.a. sia all'epoca degli accertamenti effettuati dal
. CP_1
5. – All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Come accennato, con ordinanza istruttoria del 13 dicembre 2024 è stata disposta una verificazione.
6.1. - Il verificatore ha depositato la relazione finale nella quale, in ordine ai primi due quesiti
(incentrati sulla posizione della recinzione all'interno, o no, della fascia di rispetto dei quattro metri imposta dall'art. 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523), essenziali ai fini della soluzione della controversia, ha concluso nel senso che è impossibile accertare la posizione dei corsi d'acqua all'epoca della presentazione della d.i.a. (febbraio 2008), atteso che «che i corsi
d'acqua in analisi, per loro ridotta dimensione, risultano facilmente nascosti dalla vegetazione, 4
eventuali immagini aeree o satellitari, per poter essere utili, devono essere riprese in condizioni di scarsa copertura vegetale nella zona di indagine. Nessuna delle cartografie, ortofoto o immagini satellitari di sufficiente dettaglio a disposizione (o comunque a conoscenza dello scrivente) rientrano in tale finestra. Volendo anche un po' allargare la finestra di validità, esiste effettivamente la disponibilità di un prodotto ortofotografico risalente all'estate 2007 ma, come evidente nella Figura
2.6 sottostante, il volo corrisponde ad un periodo di vegetazione rigogliosa che nasconde totalmente la visibilità dei corsi d'acqua oggetto di indagine».
6.2. - Quanto alla verifica della correttezza degli accertamenti effettuati dal (in data 3 giugno CP_1
2021), il verificatore ribadisce che non ha potuto accertare la distanza tra la recinzione e gli argini, per l'estrema difficoltà di individuare il percorso dei due corsi d'acqua, data la presenza di una rigogliosa vegetazione;
individuazione che è stata possibile solo in due tratti (cfr. p. 16 della relazione, figura 3.1), e per lunghezze poco significative.
6.3. - Anche con riferimento agli accertamenti effettuati dal circa l'andamento dei due botri, CP_1
e all'affermazione che «i letti dei botri e RM risultano ben evidenti, cioè sono fossi CP_2 ben definiti per le loro dimensioni, con la loro vegetazione ripariale limitrofa, il tutto visibile anche su foto aeree reperite su Geoscopio, le quali sovrapposte alla mappa catastale evidenziano chiaramente che l'andamento dei corsi d'acqua, corrisponde per lo più a quello indicato nelle mappe catastali, mentre quello indicato nella CTR, di fatto risulta più lontano e non simile», la verificazione attesta come «in un numero non trascurabile di tratti nessuna delle tre cartografie riporta un tracciato con buona coerenza rispetto a quello rilevato nel sopralluogo del 5 febbraio 2025» (p. 19 della relazione di verificazione).
Per cui, anche sotto questo profilo, non è dimostrato che il percorso dei due corsi d'acqua corrispondesse a quello preso in considerazione nell'ordinanza impugnata.
6.4. - Nella relazione finale vengono esaminate anche le osservazioni dei periti di parte e in particolare i rilievi formulati dal perito del in parte accolte dal verificatore (peraltro, per Controparte_1 profili non incidenti sulle conclusioni come sopra riportate) e nel resto respinte, con argomentazioni che coerentemente si ricollegano ai criteri generali in base ai quali è stata condotta la verificazione e che quindi il Collegio ritiene di far proprie [si veda, in particolare, pp. 18-19 della relazione finale, in ordine al secondo quesito: «Il perito di parte […] evidenzia come proprio la Controparte_1 presenza della vegetazione, che impedisce la visibilità della posizione dei corsi d'acqua, ne testimonia la presenza. A tale osservazione si controbatte però che: a) se è vero che la presenza di vegetazione ripariale testimonia la presenza di un corso d'acqua, risulta molto difficile, se non impossibile dall'immagine satellitare, [stabilire] quale parte della vegetazione sia vegetazione ripariale e quale non lo sia;
b) un conto è verificare la presenza, un conto verificare la posizione 5
(come richiesto nel quesito)»; p. 24 della relazione finale, con riferimento al terzo quesito: «Il perito di parte […] chiede di dare atto nel rispondere al quesito n. 3, che la cartografia Controparte_1 catastale offre comunque in termini relativi, maggiore coerenza con la posizione rilevata dei botri rispetto alle altre cartografie. Tale richiesta non viene accolta in quanto […] le differenze sul
'punteggio di coerenza' assegnato alle diverse cartografie non può essere considerato statisticamente significativo»].
Alla luce di tali conclusioni, e delle precisazioni e confutazioni delle osservazioni delle parti, deve ritenersi che non sussiste alcun elemento probatorio, nemmeno di natura indiziaria, che dimostri l'esistenza del fatto affermato nell'ordinanza impugnata, ossia che la recinzione sia stata realizzata
(all'epoca in cui la ricorrente presentò la d.i.a., vale a dire nel febbraio 2008) entro la fascia dei 4 metri dalle sponde dei due corsi d'acqua.
Le censure dedotte sotto questi profili vanno pertanto accolte.
7. - Occorre precisare, inoltre, con riferimento al secondo motivo con cui la ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe erroneamente fondata sulla rappresentazione dei corsi d'acqua contenuta nelle mappe catastali, invece che sul reticolo idrografico riportato nella specifica cartografia regionale, che sulla scorta degli accertamenti del verificatore anche detta censura è fondata.
7.1. – Come si è già accennato, sul punto il verificatore ha proceduto dapprima ricostruendo l'attuale percorso dei Botri attraverso l'attuale «posizione del ciglio di sponda» («con precisione circa decimetrica […] laddove era possibile effettuare le misure») e poi sovrapponendo «i tracciati delle tre cartografie ufficiali (Cartografia Tecnica Regionale RCTR, Reticolo di Gestione RGRT, Catasto
RCAT) […]», valutando «visivamente la corrispondenza fra posizione ricostruita dei fossi e i tracciati in ciascuna delle tre cartografie».
7.2. - La conclusione è stata che «nessuno dei tre tracciati cartografici considerati mostra una coerenza complessiva con la posizione rilevata dei fossi che sia significativamente migliore delle altre due. Data la diversa lunghezza delle zone omogenee e la presenza di numerosi tratti in cui non
è stato possibile rilevare la posizione dei fossi, differenze di una o al più due valutazioni positive sono da considerarsi come statisticamente non significative. Si noti infine come in un numero non trascurabile di tratti nessuna delle tre cartografie riporta un tracciato con buona coerenza rispetto
a quello rilevato nel sopralluogo del 5 febbraio 2025» (cfr. p. 19 della relazione finale;
e alle pp. 20-
23 la ricostruzione delle corrispondenze tra cartografie e la posizione dei fossi rilevata direttamente dal verificatore).
8. - Quanto alle restanti censure, traducendosi in vizi di natura procedimentale, rimangono assorbite dall'accoglimento del secondo e terzo motivo, di natura sostanziale e quindi maggiormente satisfattivi 6
degli interessi fatti valere in giudizio dalla ricorrente.
9. - In conclusione, il ricorso va accolto.
10. - Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti, in ragione della complessità in fatto della controversia.
11. - Quanto al compenso spettante al verificatore, esso va posto a carico del e Controparte_1 liquidato in via definitiva in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a eventuali somme per il rimborso delle spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza dirigenziale n. 1 del 26 novembre 2021, del
[...]
CP_1
Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Condanna il al pagamento del compenso in favore del verificatore, liquidato in Controparte_1 via definitiva in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al rimborso delle spese documentate e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 26 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
IO AN AN PI M. LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:
dr. AN PI M. LAMORGESE Presidente
dr. Mauro CRISCUOLO Consigliere di Cassazione dr.ssa Rossana GIANNACCARI Consigliere di Cassazione dr.ssa Cecilia ALTAVISTA Consigliere di Stato
dr. IO MANCA Consigliere di Stato - Relatore
dr. Sebastiano ZAFARANA Consigliere di Stato prof. Francesco NAPOLITANO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in sede di legittimità iscritta, in riassunzione, nel Ruolo Generale dell'anno 2022 al numero 240, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Marco Vasarri e Serena Bulleri;
contro
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocato Giuseppe Volpe;
per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 1 del 26 novembre 2021, con cui il ha ordinato alla Controparte_1 società ricorrente «di procedere entro 30 giorni dalla data di notifica (…) alla completa integrale rimozione della recinzione installata lungo il ciglio della sponda in sinistra idraulica dei CP_2
e RM a confine con le particelle 237-231-230 del Foglio 56 e 48 del Foglio 42 del Catasto
Terreni del Comune di meglio individuate con tratto rosso, 2 sull'estratto di CP_1 sovrapposizione cartografica allegata sotto la lettera “A” e così come descritta in premessa».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Controparte_1
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025, il Cons. IO AN e uditi per le 2
parti gli avvocati come dal verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in trattazione, proposto in riassunzione a seguito della sentenza del T.A.R. per la
Toscana 6 maggio 2022, n. 619, che ha declinato la propria giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, chiede l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale Parte_1
n. 1 del 26 novembre 2021 con cui il ha ordinato alla società ricorrente «di Controparte_1 procedere entro 30 giorni dalla data di notifica (…) alla completa integrale rimozione della recinzione installata lungo il ciglio della sponda in sinistra idraulica dei e RM CP_2
a confine con le particelle 237-231-230 del Foglio 56 e 48 del Foglio 42 del Catasto Terreni del
Comune di meglio individuate con tratto rosso, 2 sull'estratto di sovrapposizione CP_1 cartografica allegata sotto la lettera “A” e così come descritta in premessa».
1.1. - L'ordinanza scaturisce dal procedimento avviato con la comunicazione del 9 giugno 2021, a seguito del sopralluogo effettuato il 3 giugno 2021 presso la tenuta agricola in località Montecchio, di proprietà della società ricorrente, all'esito del quale il ha rilevato la presenza «di una CP_1 recinzione, per lunghi tratti inglobata nella vegetazione ripariale, di lunghezza di circa mt 800,00, alta mt 1,75 [...], lungo l'argine in sinistra idraulica dei e RM a confine con le CP_2 particelle n. 237-231-230 del foglio 56 e n. 48 del foglio 42 del Catasto Terreni del Comune di
[…] realizzata in corrispondenza del ciglio di sponda dei e RM, a CP_1 CP_2 distanza minore di 4 metri dal ciglio del corpo idrico stesso», in area appartenente al demanio idrico.
1.2. - L'ordinanza impugnata ha preso atto conseguentemente della realizzazione della recinzione in difformità dalla denuncia di inizio attività presentata da in data 15 febbraio 2008, nella Parte_1 quale – ad avviso del – la recinzione in oggetto era prevista «ad una distanza di progetto CP_1 pari a 5 metri da ciglio di sponda dei botri», e ne ha ordinato la rimozione nei termini sopra riferiti, ai sensi dell'art. 96, lettera f), del Regio decreto n. 523 del 1904 (secondo cui le recinzioni, con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie, devono stare ad una distanza superiore a metri 4 dal ciglio di sponda).
2. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) con il primo motivo, la società ricorrente evidenzia che la recinzione è stata collocata a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività (d.i.a.) il 15 febbraio 2008 e che il pertanto, CP_1 nel disporre la revoca o annullamento del titolo edilizio regolarmente formatosi, avrebbe omesso di indicare le ragioni di interesse pubblico sottese alla rimozione dell'opera e di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti di legge per il legittimo esercizio del potere di autotutela;
b) con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che l'ordinanza sarebbe erroneamente fondata sulla 3
rappresentazione dei corsi d'acqua contenuta nelle mappe catastali, piuttosto che sul reticolo idrografico riportato nella specifica cartografia regionale;
c) con il terzo motivo, la ricorrente deduce che comunque la recinzione non rientrerebbe tra le opere vietate dall'art. 96, comma 1, lettera f), del Regio decreto 25 luglio 1903, n. 523;
d) con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento che ha concesso un termine di soli 30 giorni per la rimozione dell'intera recinzione, senza verificare quali specifici tratti si trovino effettivamente ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge e senza ordinare il semplice riposizionamento del manufatto.
3. – Resiste in giudizio il chiedendo che il ricorso sia respinto. Controparte_1
4. - Con ordinanza del 13 dicembre 2024, il giudice delegato ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., affidata al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università , Parte_2 con facoltà di delega a docente esperto nel settore per cui è causa, relativamente ai seguenti quesiti:
«1) rilevato e descritto lo stato dei luoghi, nonché la natura e la regimazione idrica dei corsi d'acqua denominati “Botro Filetto” e “ ” nel Comune di Peccioli (Pi) in corrispondenza Persona_1 della recinzione per cui è procedimento, determini la posizione del ciglio di sponda dei botri Filetto
e RM all'epoca della presentazione della d.i.a. (25 febbraio 2008) e calcoli la distanza della recinzione, per tutto il suo percorso, dalle sponde dei due rii;
ove ciò non sia possibile, nella relazione finale il verificatore dovrà indicarne le ragioni;
2) calcoli la distanza della recinzione, per tutto il suo percorso, rispetto alla posizione del ciglio di sponda dei botri e RM al momento degli accertamenti effettuati dal Comune di CP_2
(3 giugno 2021); CP_1
3) accerti se l'attuale percorso dei botri e RM corrisponde a quello di cui al reticolo CP_2 idrografico regionale risultante dalla Cartografia Tecnica Regionale (o da altra risultanza catastale vigente) sia all'epoca della presentazione della d.i.a. sia all'epoca degli accertamenti effettuati dal
. CP_1
5. – All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Come accennato, con ordinanza istruttoria del 13 dicembre 2024 è stata disposta una verificazione.
6.1. - Il verificatore ha depositato la relazione finale nella quale, in ordine ai primi due quesiti
(incentrati sulla posizione della recinzione all'interno, o no, della fascia di rispetto dei quattro metri imposta dall'art. 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523), essenziali ai fini della soluzione della controversia, ha concluso nel senso che è impossibile accertare la posizione dei corsi d'acqua all'epoca della presentazione della d.i.a. (febbraio 2008), atteso che «che i corsi
d'acqua in analisi, per loro ridotta dimensione, risultano facilmente nascosti dalla vegetazione, 4
eventuali immagini aeree o satellitari, per poter essere utili, devono essere riprese in condizioni di scarsa copertura vegetale nella zona di indagine. Nessuna delle cartografie, ortofoto o immagini satellitari di sufficiente dettaglio a disposizione (o comunque a conoscenza dello scrivente) rientrano in tale finestra. Volendo anche un po' allargare la finestra di validità, esiste effettivamente la disponibilità di un prodotto ortofotografico risalente all'estate 2007 ma, come evidente nella Figura
2.6 sottostante, il volo corrisponde ad un periodo di vegetazione rigogliosa che nasconde totalmente la visibilità dei corsi d'acqua oggetto di indagine».
6.2. - Quanto alla verifica della correttezza degli accertamenti effettuati dal (in data 3 giugno CP_1
2021), il verificatore ribadisce che non ha potuto accertare la distanza tra la recinzione e gli argini, per l'estrema difficoltà di individuare il percorso dei due corsi d'acqua, data la presenza di una rigogliosa vegetazione;
individuazione che è stata possibile solo in due tratti (cfr. p. 16 della relazione, figura 3.1), e per lunghezze poco significative.
6.3. - Anche con riferimento agli accertamenti effettuati dal circa l'andamento dei due botri, CP_1
e all'affermazione che «i letti dei botri e RM risultano ben evidenti, cioè sono fossi CP_2 ben definiti per le loro dimensioni, con la loro vegetazione ripariale limitrofa, il tutto visibile anche su foto aeree reperite su Geoscopio, le quali sovrapposte alla mappa catastale evidenziano chiaramente che l'andamento dei corsi d'acqua, corrisponde per lo più a quello indicato nelle mappe catastali, mentre quello indicato nella CTR, di fatto risulta più lontano e non simile», la verificazione attesta come «in un numero non trascurabile di tratti nessuna delle tre cartografie riporta un tracciato con buona coerenza rispetto a quello rilevato nel sopralluogo del 5 febbraio 2025» (p. 19 della relazione di verificazione).
Per cui, anche sotto questo profilo, non è dimostrato che il percorso dei due corsi d'acqua corrispondesse a quello preso in considerazione nell'ordinanza impugnata.
6.4. - Nella relazione finale vengono esaminate anche le osservazioni dei periti di parte e in particolare i rilievi formulati dal perito del in parte accolte dal verificatore (peraltro, per Controparte_1 profili non incidenti sulle conclusioni come sopra riportate) e nel resto respinte, con argomentazioni che coerentemente si ricollegano ai criteri generali in base ai quali è stata condotta la verificazione e che quindi il Collegio ritiene di far proprie [si veda, in particolare, pp. 18-19 della relazione finale, in ordine al secondo quesito: «Il perito di parte […] evidenzia come proprio la Controparte_1 presenza della vegetazione, che impedisce la visibilità della posizione dei corsi d'acqua, ne testimonia la presenza. A tale osservazione si controbatte però che: a) se è vero che la presenza di vegetazione ripariale testimonia la presenza di un corso d'acqua, risulta molto difficile, se non impossibile dall'immagine satellitare, [stabilire] quale parte della vegetazione sia vegetazione ripariale e quale non lo sia;
b) un conto è verificare la presenza, un conto verificare la posizione 5
(come richiesto nel quesito)»; p. 24 della relazione finale, con riferimento al terzo quesito: «Il perito di parte […] chiede di dare atto nel rispondere al quesito n. 3, che la cartografia Controparte_1 catastale offre comunque in termini relativi, maggiore coerenza con la posizione rilevata dei botri rispetto alle altre cartografie. Tale richiesta non viene accolta in quanto […] le differenze sul
'punteggio di coerenza' assegnato alle diverse cartografie non può essere considerato statisticamente significativo»].
Alla luce di tali conclusioni, e delle precisazioni e confutazioni delle osservazioni delle parti, deve ritenersi che non sussiste alcun elemento probatorio, nemmeno di natura indiziaria, che dimostri l'esistenza del fatto affermato nell'ordinanza impugnata, ossia che la recinzione sia stata realizzata
(all'epoca in cui la ricorrente presentò la d.i.a., vale a dire nel febbraio 2008) entro la fascia dei 4 metri dalle sponde dei due corsi d'acqua.
Le censure dedotte sotto questi profili vanno pertanto accolte.
7. - Occorre precisare, inoltre, con riferimento al secondo motivo con cui la ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata sarebbe erroneamente fondata sulla rappresentazione dei corsi d'acqua contenuta nelle mappe catastali, invece che sul reticolo idrografico riportato nella specifica cartografia regionale, che sulla scorta degli accertamenti del verificatore anche detta censura è fondata.
7.1. – Come si è già accennato, sul punto il verificatore ha proceduto dapprima ricostruendo l'attuale percorso dei Botri attraverso l'attuale «posizione del ciglio di sponda» («con precisione circa decimetrica […] laddove era possibile effettuare le misure») e poi sovrapponendo «i tracciati delle tre cartografie ufficiali (Cartografia Tecnica Regionale RCTR, Reticolo di Gestione RGRT, Catasto
RCAT) […]», valutando «visivamente la corrispondenza fra posizione ricostruita dei fossi e i tracciati in ciascuna delle tre cartografie».
7.2. - La conclusione è stata che «nessuno dei tre tracciati cartografici considerati mostra una coerenza complessiva con la posizione rilevata dei fossi che sia significativamente migliore delle altre due. Data la diversa lunghezza delle zone omogenee e la presenza di numerosi tratti in cui non
è stato possibile rilevare la posizione dei fossi, differenze di una o al più due valutazioni positive sono da considerarsi come statisticamente non significative. Si noti infine come in un numero non trascurabile di tratti nessuna delle tre cartografie riporta un tracciato con buona coerenza rispetto
a quello rilevato nel sopralluogo del 5 febbraio 2025» (cfr. p. 19 della relazione finale;
e alle pp. 20-
23 la ricostruzione delle corrispondenze tra cartografie e la posizione dei fossi rilevata direttamente dal verificatore).
8. - Quanto alle restanti censure, traducendosi in vizi di natura procedimentale, rimangono assorbite dall'accoglimento del secondo e terzo motivo, di natura sostanziale e quindi maggiormente satisfattivi 6
degli interessi fatti valere in giudizio dalla ricorrente.
9. - In conclusione, il ricorso va accolto.
10. - Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti, in ragione della complessità in fatto della controversia.
11. - Quanto al compenso spettante al verificatore, esso va posto a carico del e Controparte_1 liquidato in via definitiva in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a eventuali somme per il rimborso delle spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza dirigenziale n. 1 del 26 novembre 2021, del
[...]
CP_1
Compensa tra le parti le spese giudiziali.
Condanna il al pagamento del compenso in favore del verificatore, liquidato in Controparte_1 via definitiva in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al rimborso delle spese documentate e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 26 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
IO AN AN PI M. LA